| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 agosto 2005
n. 6166
Pres. CORSARO, Rel RUSSO |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Esame
per Agenti di Calciatori – obbligo per la FIGC di indire
la sessione di esame 2 volte l’anno – Insussistenza – Limiti.
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2. Processo amministrativo – Motivi Aggiunti
– per impugnare un atto di tenore identico a quello originariamente
gravato – Limiti.
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1. l’art. 5, § 1 del Regolamento FIFA per
gli Agenti di calciatori, che dispone che «… le Federazioni
nazionali fisseranno delle sessioni di esami scritti due
volte l’anno…», non preclude alle singole Federazioni nazionali
di valutare se soprassedere ad una o più sessioni (laddove
vi sia un giustificato motivo ed esse ne diano specifica
contezza) ma vincola le stesse a rispettare le regole della
FIFA una volta che decidano se ed in qual misura approntare
tali sessioni per ciascun anno.
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Cfr. Circolare FIFA n. 852 del 23 giugno
2003.
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2. Al fine di valutare la possibilità d’usare
i motivi aggiunti per impugnare un provvedimento di tenore
identico a quello originariamente gravato, ma assunto alla
luce d’una nuova statuizione si deve verificare l’effusione
provvedimentale di un’unica funzione relativamente al medesimo
bene della vita, ancorché questa sia esercitata in tempi
successivi e, dunque, alla luce ed in esito a procedimenti
in sé distinti, in realtà connessi.
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
sede di Roma - sez. 3°-ter
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composto dai signori Magistrati Francesco
CORSARO, Presidente, Silvestro Maria RUSSO, Consigliere,
relatore, Stefano FANTINI, Primo Referendario,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1930/2004, proposto dai sigg.
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Giampiero MAZZANTI, Antonio COCINA, Antonio
BOCCIA, Gianluca DE AnGELIS, Marian POTERAS e Riccardo LUPONIO,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro AGOSTINELLI
ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza delle
Cinque Giornate n. 2,
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CONTRO
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- la FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
– FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e
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- la COMMISSIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI
presso la FIGC, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita nel presente giudizio
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E NEI CONFRONTI
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dell’avv. Oberto PETRICCA, non costituito
nel presente giudizio,
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PER L’ANNULLAMENTO
dell’atto, di estremi sconosciuti perché non pubblicato,
con cui l’intimata Commissione ha stabilito di non emanare
il bando per gli esami di agente di calciatori, relativamente
alla sessione di marzo 2004 e
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto dei ricorrenti a presentare domanda e di partecipare
agli esami per agenti di calciatori per la sessione di marzo
2004, nonché dell’obbligo dell’intimata Commissione ad emanare
tempestivamente il relativo bando, affinché tal esame si
tenga il giorno all’uopo previsto dalla FIFA (25 marzo 2004);
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola FIGC
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2005 il Cons.
Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite,
gli avvocati E. LUBRANO (per delega dell’avv. AGOSTINELLI)
e MEDUGNO;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. – I sigg. Giampiero MAZZANTI e consorti
assumono d’esser residenti nel territorio della Repubblica
da oltre due anni e d’aver interesse allo svolgimento della
professione di Agenti di calciatori.
I sigg. MAZZANTI e consorti dichiarano altresì che l’unico
modo per accedere a detta profes-sione è il superamento
del relativo esame d’abilitazione, che dev’esser organizzato
a cura delle Federazioni calcistiche dello Stato del quale
hanno la cittadinanza o in cui gli aspiranti hanno la residenza
da almeno due anni. I sigg. MAZZANTI fanno ancora presente
che tale esame va effet-tuate due volte l’anno, in due distinte
sessioni, in modo da poter esser svolti nel mese di marzo
e nel mese di settembre, nelle date all’uopo indicate dalla
FIFA per tutte le Federazioni nazionali a questa affiliate.
Nonostante che per i primi anni le due sessioni d’esame
si siano tenute regolarmente in Italia, per l’anno 2004
la FIGC e la Commissione Agenti di calciatori hanno soprasseduto
alla sessione primaverile, come già era accaduto per l’anno
precedente. E ciò sebbene i sigg. MAZZANTI e consorti, in
data 7 febbraio 2004, le avessero diffidate a non eliminare
detta sessione e ad emanare tempestivamente il relativo
bando, affinché l’esame si potesse tenere il 25 marzo 2004.
Con nota del 16 febbraio 2004, la Commissione Agenti di
calciatori presso la FIGC ha comunicato ai sigg. MAZZANTI
che la loro richiesta sarebbe stata esaminata nella seduta
del successivo giorno 24.
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2. – Nondimeno, con il ricorso in epigrafe,
notificato il 19 febbraio 2004 e depositato il successivo
giorno 24, i sigg. MAZZANTI e consorti hanno adito questo
Giudice, per l’annullamento della decisione di non effettuare
la sessione primaverile de qua e per l’accertamento dell’obbligo
della FIGC e della Commissione Agenti di calciatori d’indire
detto esame per la tornata di marzo 2004, deducendo essenzialmente
l’assenza di margini di discrezionalità sull’indizione in
sé d’entrambe le sessioni per ciascun anno ed alla data
di volta in volta fissata dalla FIFA per tutte le Federazioni
nazionali che v’aderiscono. Resiste nel presente giudizio
la sola FIGC, che eccepisce anzitutto l’inammissibilità
della domanda attorea d’accertamento d’un inadempimento,
quando, come nella specie, l’assetto degli interessi in
materia sia stato negativamente conforma-to da una statuizione
espressa e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea.
Con motivi aggiunti depositati il 3 maggio 2005, il solo
ricorrente avv. Riccardo LUPONIO impugna l’atto, anch’esso
di estremi sconosciuti, con cui l’intimata Commissione ha
stabilito di non emanare il bando d’esame per agenti di
calciatori pure per la sessione primaverile 2005, ribadendo
le stesse doglianze di cui al gravame introduttivo. Con
memoria conclusionale del 1° luglio 2005, la resistente
FIGC, nel ribadire le sue eccezioni a suo tempo proposte,
deduce pure l’inammissibilità dei motivi aggiunti in parola,
non sussistendo, a suo dire, i presupposti ex art. 21, I
c., II per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, difettando
nella specie l’identità delle parti del gravame originario
e la connessione di atti all’interno d’una medesima vicenda
procedimentale.
All’udienza pubblica del 14 luglio 2005, su conforme richiesta
delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto
in decisione dal Collegio.
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3. – Va anzitutto accolta l’eccezione d’inammissibilità
del gravame introduttivo, sollevata dalla resistente FICG
nella parte in cui, a fronte d’un atto che ha soprasseduto
all’emanazione del bando per la sessione primaverile d’esami
2004, chiede l’accertamento dell’obbligo d’indizione degli
esami stessi.
Non è possibile proporre l’accertamento d’un inadempimento
specifico della P. A. ogni qual volta l’assetto degli interessi
controversi e la sfera giuridica del privato siano stati
già negativamente conformati, ben prima che sia fatto constare
il relativo silenzio, con una statuizione espressa, efficace
ed esecutoria. Né in tal senso rileva la circostanza che,
come nella specie, la questione afferisca alla competenza
esclusiva di questo Giudice, neppure laddove si tratti di
potestà vincolate, se queste non siano nell’esclusivo interesse
del destinatario e se il bene della vita invocato non sia
conseguibile che attraverso la necessaria intermediazione
d’un provvedimento che ne regoli i modi d'apprensione e
godimento.
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4. – Nel merito, la domanda attorea non ha
alcun pregio e va disattesa, per le considerazioni di cui
appresso.
L’assunto dei ricorrenti muove dalla considerazione che
l’art. 5, § 1 del Regolamento FIFA per gli Agenti di calciatori
disponga, con norma inderogabile e fondante potestà non
discrezionali, che «… le Federazioni nazionali fisseranno
delle sessioni di esami scritti due volte l’anno…».
Osserva invece il Collegio che tale assenza di discrezionalità
si verifica, il dato testuale dei paragrafi successivi non
lasciando adito a dubbi, per ciò che attiene alle date di
svolgimento ed alla consequenziale modalità d’organizzazione
degli esami, essendo necessario il contemporaneo svolgimento
degli stessi in tutto il mondo in quanto quindici delle
venti domande sono poste sui regolamenti internazionali.
In altri termini, le Federazioni nazionali sono responsabili
dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami medesimi,
tant’è che, dovendo assicurarne l’effettuazione lo stesso
giorno in tutto il mondo, i risultati di qualunque esame
sostenuto fuori dalle date indicate dalla FIFA non hanno
alcun valore giuridico e non danno titolo al rilascio della
licenza di Agente di calciatori. A tal risultato non è possibile
pervenire per ciò che concerne l’an dell’indizione di detti
esami, nel senso che spetta alle singole Federazioni nazionali
valutare se soprassedere ad una o più sessioni, laddove
vi sia un giustificato motivo ed esse ne diano specifica
contezza. Il dato testuale della normativa internazionale
è chiarissimo: mentre i parr. 2 e ss. dell’art. 5 fissano
con fermezza le funzioni vincolate delle Federazioni nazionali,
il § 1 si limita solo ad indicare le due sessioni annuali,
senza porne al contempo né l’inderogabilità, né tampoco
una sanzione del tipo di quelle che irretiscono gli esami
effettuati fuori dalle date o senza il rispetto delle modalità
indicate dalla FIFA. Né è lecito inferire dalla vincolatezza
nel quando o nel quo-modo anche l’assenza di discrezionalità
nell’an, se la norma attributiva del potere non offra un
significato inequivocabile in tal senso e l’accompagni altresì
con una sanzione ad hoc.
Non sfugge al Collegio che, se il principio ex art. 5, §
1 del Regolamento FIFA è di due sessioni l’anno, la relativa
deroga dev’esser basata sul prudente apprezzamento delle
circostanze che oggettivamente impediscano l’effettuazione
d’una o più di esse nel tempo in cui si sarebbero dovute
tenere. Tale deroga, quindi, non solo è di stretta interpretazione,
ma non può esser legittimamente adoperata ad nutum, dovendo
servire a fronteggiare solo situazioni eccezionali o, co-munque,
tali da non consentire il tempestivo svolgimento di detti
esami, come ben s’evince dalla circolare FIFA n. 852 del
23 giugno 2003. Fuori da queste ipotesi, però, la FIGC è
obbligata non già a svolgere sempre e comunque due sessioni
d’esami l’anno, ma solo a rispettare le regole della FIFA
una volta che decida se ed in qual misura approntare tali
sessioni per ciascun anno.
Assodato ciò, neppure hanno pregio le considerazioni attoree
sull’omessa emanazione del bando in parola. In particolare,
s’avrà che:
A) – è mera petizione di principio che l’art. 97 Cost. o
l’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241 impongano di favorire
l’accesso alla professione d’agente di calciatori, visto
che questo è sottoposto a rigorosi accertamenti sulla professionalità
degli aspiranti ed a garanzia dell’interesse pubblico e
degli atleti;
B) – la pretesa disparità di trattamento non è frutto della
scelta di non effettuare una o più sessione d’esami, ma
è la risultante materiale della circostanza che una o più
Federazioni nazionali soprassiedano all’indizione delle
sessioni stesse, onde discende da una norma internazionale
che i ricorrenti non contestano;
C) – si può forse discettare in ordine alla pretesa mancanza
di pubblicità dell’ atto impugnato, ma di ciò non v’è prova
e, comunque, i ricorrenti ben si son potuti difendere contro
di esso;
D) – il preteso difetto di motivazione non sussiste, vista
la produzione attorea e dell’intimata FIGC e, anche in questo
caso, i ricorrenti ben si sono difesi nel merito;
E) – è pretestuosa la richiesta dell’avviso d’avvio del
procedimento di non indizione, addirittura per i candidati
non promossi nella sessione autunnale 2003, per la duplice
ragione che si tratta d’un atto generale e che costoro non
ne sono i diretti e titolati destinatari;
F) – è inammissibile la doglianza sulla violazione dell’art.
6 dello Statuto FIGC, non essendo comprensibile in che cosa
mai la presente vicenda implichi vizi di efficacia o efficienza
dell’azione della Federazione;
G) – è inammissibile la doglianza sulla manifesta illogicità,
non essendo comprensibile perché mai e parti intimate non
avrebbero potuto soprassedere alla sessione d’esami in parola;
H) – è manifestamente inammissibile la doglianza sulla contraddittorietà,
non essendo fornita prova alcuna della violazione di affidamenti
incolpevoli;
I) – non è lecito inferire un preteso difetto d’istruttoria
dall’atto con cui la Commissione intimata ha comunicato
di voler prendere in considerazione la diffida attorea del
24 febbraio 2004;
L) – è manifestamente inammissibile la doglianza sull’errore
sui presupposti, non essendo fornita alcun serio principio
di prova al riguardo;
M) – è manifestamente infondata la censura sullo sviamento
di potere, giacché è legittimo il serio ed esatto bilanciamento
degli interessi professionali in relazione all’effettivo
andamento del mercato relativo;
N) – non esiste un “diritto soggettivo” agli esami in parola
o un incolpevole affidamento allo svolgimento della sessione
primaverile 2004 in capo a chi l’aspettava dal settembre
2003 e l’ha ritenuta “certa”, in quanto trattasi di mera
aspettativa di un fatto possibile ma non necessitato.
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5. – Per ciò che poi attiene ai motivi aggiunti
depositati il 3 maggio 2005, ne va anzitutto respinta l’eccezione
d’inammissibilità, sollevata dall’intimata FIGC per il sol
fatto che essi son stati proposti soltanto dal ricorrente
Riccardo LUPONIO.
È ben vero che l’art. 21, I c., II per. della l. 1034/1971
consente l’impugnabilità, attraverso lo strumento dei motivi
aggiunti, di tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti.
Calando tale regola nel caso di specie, nondimeno, occorre
tener presente che il gravame in-troduttivo non è che un
ricorso collettivo, ossia l'azione giurisdizionale spiegata
da una pluralità non organizzata di soggetti, tutti egualmente
ed uti singuli intenzionati a conseguire il bene della vita
in contestazione. In parole più semplici, si tratta nella
specie di un’ipotesi di litisconsorzio fa-coltativo attivo,
in cui agiscono svariati ricorrenti contro il medesimo atto
e per ottenere, ciascuno per la parte che lo riguarda, la
stessa utilità giuridica, all’uopo proponendo censure identiche
non solo tra loro, ma anche con il caso in cui ciascuno
di essi avesse voluto ricorrere singolarmente. Essendo quindi
identici petitum e causa petendi tra i ricorrenti originali,
tra questi ed ogni singola posizione attorea e tra questa
e quella sottesa ai motivi aggiunti, non è allora chi non
veda come il ricorrente avv. LUPONIO sia lo stesso che ha
proposto sia il gravame introduttivo, sia tali motivi aggiunti,
in entrambi i casi per ottenere un unico risultato, onde
rispettata è la norma ex art. 21, I c., II per.
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6. – Più delicata è invece, agli occhi del
Collegio, l’altra eccezione d'inammissibilità posta dalla
FIGC stessa, vale a dire l’impossibilità per il ricorrente
avv. LUPONIO d’usare i motivi aggiunti per impugnare un
provvedimento sì di tenore identico a quello originariamente
gravato, ma as-sunto alla luce d’una nuova statuizione.
Non sfugge certo al Collegio che l’uso di detti motivi aggiunti
intanto è consentito, in quanto servano a concentrare in
un unico giudizio la cognizione di diversi episodi di un’unica
attività provvedimentale, sostanzialmente unitaria, affinché
il ricorrente sia liberato dall’onere di proporre tanti
ricorsi distinti e di domandarne poi la riunione per connessione.
Per poter adoperare i motivi aggiunti, quindi, si deve verificare
l’effusione provvedimentale di un’unica funzione relativamente
al medesimo bene della vita, ancorché questa sia esercitata
in tempi successivi e, dunque, alla luce ed in esito a procedimenti
in sé distinti, in realtà connessi. L’esistenza d’una pluralità
di procedimenti implica, si badi, anche altrettanti apprezzamenti
delle situazioni di fatto e di diritto, tutti realmente
provocati da vicende nuove e tutti rivolti a dare assetti
sì parimenti lesivi della sfera del destinatario, ma con
efficacia costitutiva, altrimenti versandosi nei casi di
atti meramente confermativi della statuizione originaria,
come tali non bisognevoli di qualsivoglia impugnazione.
Ebbene, in linea di massima, l’atto gravato dal ricorrente
avv. LUPONIO con tali motivi aggiunti s’appalesa manifestare
la stessa funzione, sullo stesso oggetto e per i medesimi
presup-posti, di talché non vi dovrebbero essere questioni
in ordine all'uso di tal strumento processuale. Tuttavia,
l’assenza del preciso e specifico contesto documentale,
non prodotto dalle parti intimate, fa di tale assunto del
Collegio soltanto un’ipotesi, che va suffragata da un’opportuna
istruttoria. Tanto anche al fine di verificare, in una con
l’ammissibilità in sé dei motivi aggiunti, l’interesse sostanziale
azionato e le ragioni essenziali dell’ulteriore atto soprassessorio
della Commissione Agenti di calciatori per l’anno 2005,
specie se si considera, come il Collegio ha osservato dianzi,
che una cosa è predicare la facoltà di non tenere una o
più sessione di esami, ben altra è trasformarne l’eccezionalità
in prassi consolidata.
Reputa pertanto il Collegio acquisire, entro giorni trenta
(30 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla
sua comunicazione d’ufficio ed a cura della FIGC e della
Commissione predetta, quanto segue: A) – copia conforme
dell’atto con cui detta Commissione ha ritenuto di effettuare,
per l’anno 2005, un’unica sessione di esami, corredata da
tutta la documentazione procedimentale presupposta; B) –
motivati e documentati chiarimenti in ordine alle ragioni
obiettive che hanno suggerito tal atto soprassessorio; C)
– motivati e documentati chiarimenti circa la situazione
dell’attività professionale degli Agenti di calciatori in
Italia, anche alla luce della situazione del mercato relativo
e delle esperienze dei mercati viciniori.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – di-chiara
in parte inammissibile il ricorso n. 1930/2004 in epigrafe
e lo respinge per la restante par-te, per quanto attiene
al gravame introduttivo; B) – rigetta le altre eccezioni
preliminari sollevate sui motivi aggiunti del 3 maggio 2005;
C) – in ordine a questi ultimi, interlocutoriamente pronunciando
e riservata al definitivo ogn’altra statuizione in rito,
nel merito e sulle spese, ordina alla FIGC ed alla Commissione
Agenti di calciatori, ciascuna per la sua parte, d’adempiere
all'incombente istruttorio di cui in motivazione e nel termine
colà indicato; D) – fissa al 23 febbraio 2006 l’udienza
pubblica per l’ulteriore trattazione della presente causa.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
del 14 luglio 2005.
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