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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 12 agosto 2005 n. 6174
Pres. Corsaro, Rel. Fantini
Calcio Como S.r.l. (Avv.ti R. Stincardini e L. Stevanato) c. F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) nonché Lega Nazionale Professionisti di Serie C (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Inammissibilità – Limiti.

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Titolo sportivo – Natura – Conseguenze.

1. E’ inammissibile il ricorso volto ad impugnare il lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando.

 

2. Il trasferimento di azienda non comporta, di per sé, anche la cessione del titolo sportivo in quanto non rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2555 c.c.. Ciò perché il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, I comma, delle N.O.I.F., costituisce una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva, sì che esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla F.I.G.C., nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza

 

Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO Presidente - Giulia FERRARI Componente - Stefano FANTINI Componente relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7585 del 2005 Reg. Gen. proposto da

 

Calcio Como S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Stincardini e Luca Stevanato, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cimarosa n. 13, presso lo studio dell’Avv. Raffaele De Stefano;

 

CONTRO

 

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

 

- Lega Nazionale Professionisti di Serie C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40;

 

per l’annullamento
- del lodo pronunciato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5/8/2005;
- del provvedimento della CCAS di liquidazione dei costi di funzionamento arbitrale;
- del C.U. 3/A del 5/7/2005 della F.I.G.C., con il quale veniva respinta l’istanza di attribuzione del titolo sportivo della Calcio Como S.r.l.;
- della comunicazione della F.I.G.C. del 29/6/2005;
- del parere Co.Vi.So.C. in data 4/7/2005;
- nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, oltre che per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione del titolo sportivo professionistico di serie C2, già della revocata Calcio Como S.p.a., e per il risarcimento dei danni consequenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti Serie “C”;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 12.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;

 

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;
Ritenuto preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il lodo arbitrale emesso in data 5/8/2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);
Ritenuto peraltro, al riguardo, che, anche ad aderire alla contraria tesi espressa da Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025, e ribadita in talune delle recenti ordinanze dello scorso 9/8/2005 (tra le altre, nn. 3857/05 e 3853/05), secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la decisione della Camera arbitrale, in quanto la decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, seppure emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, nel caso di specie la inammissibilità in parte qua del ricorso discenderebbe dalla mancata evocazione in giudizio della stessa Camera arbitrale, o quanto meno del Collegio arbitrale;
Considerato altresì, nel merito, che il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, atteso che il parere vincolante della Co.Vi.So.C. in data 4/7/05, al quale si è conformata la decisione federale (di cui al C.U. n. 3/A del 5/7/05), si fonda sull’assunto che la società ricorrente non ha comprovato l’avvenuto soddisfacimento di tutti i debiti sportivi della società fallita, nonché l’impegno del legale rappresentante della Calcio Como S.r.l. a soddisfare eventuali ulteriori debiti della Calcio Como S.p.a. che dovessero sopravvenire, ed il possesso di un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza, circostanze, queste, ostative all’accoglimento della domanda di attribuzione del titolo sportivo;
Ritenuto che tale assunto motivazionale appare condivisibile, in quanto la fideiussione bancaria della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., per euro 955.000,00, a garanzia del pagamento dei “debiti sportivi residui dei tesserati”, è intervenuta solamente in data 11/7/05, e dunque successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo federale, il cui termine finale deve essere rinvenuto, quanto meno, nell’adozione del provvedimento presidenziale di cui al C.U. n. 3/A;
Ritenuto che a diverso opinamento non può indurre neppure la tesi che il c.d. lodo arbitrale sia, in realtà, una decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, in quanto la configurazione dello stesso come “attività amministrativa in forma arbitrale” non preclude, di per sé, una scansione procedimentale articolata, tale per cui nella fase contenziosa non può essere consentita l’integrazione dei requisiti sostanziali;
Rilevato, d’altro canto, a completamento di quanto precede, che una tale questione non è stata neppure specificamente dedotta nelle censure articolate avverso il lodo della Camera di conciliazione ed arbitrato;
Ritenuto, dunque, che, ai fini del decidere, non occorre prendere posizione sulla questione della legittimità dei termini infraprocedimentali per l’attribuzione del titolo sportivo, in quanto, come esposto, i requisiti contestati mancavano anche alla data di conclusione del procedimento federale;
Considerato, ancora, che non appare fondata neppure la doglianza con cui si deduce, in sostanza, che il trasferimento di azienda comporta, di per sé, anche la cessione del titolo sportivo, asseritamente rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2555 c.c.;
Considerato infatti che il titolo sportivo, a norma dell’art. 52, I comma, delle N.O.I.F., si configura come “il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione delle società ad un determinato campionato”, onde la relativa disciplina rende inapplicabile per incompatibilità la disciplina civilistica del trasferimento di azienda;
Ritenuto, in particolare, che dalla normativa federale si evince che il titolo sportivo costituisce una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III, 24/9/2004, n. 9668), sì che esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla F.I.G.C., nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi (in termini, ancora, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);
Ritenuto, in conclusione, alla stregua di quanto precede, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III, definitivamente pronunciando, in parte respinge, ed in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.8.2005.


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