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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 12 agosto 2005 n.
6174
Pres. Corsaro, Rel. Fantini
Calcio Como S.r.l. (Avv.ti R. Stincardini e L. Stevanato)
c. F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) nonché Lega
Nazionale Professionisti di Serie C (Avv.ti B. Biscotto
e L. Scognamiglio) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Inammissibilità – Limiti.
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2. Diritto amministrativo dello Sport – Titolo
sportivo – Natura – Conseguenze.
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1. E’ inammissibile il ricorso volto ad impugnare
il lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua
natura negoziale, impugnabile solamente per incapacità delle
parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza,
dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato
ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando.
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2. Il trasferimento di azienda non comporta,
di per sé, anche la cessione del titolo sportivo in quanto
non rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio
dell’impresa, ai sensi dell’art. 2555 c.c.. Ciò perché il
titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, I comma, delle N.O.I.F.,
costituisce una posizione di status inerente al soggetto
affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva,
sì che esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto
dalla F.I.G.C., nel cui contesto il relativo valore è destinato
ad esprimersi e realizzarsi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
Presidente - Giulia FERRARI Componente - Stefano FANTINI
Componente relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7585 del 2005 Reg. Gen. proposto
da
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Calcio Como S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Ruggero Stincardini e Luca Stevanato, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Cimarosa n. 13, presso lo
studio dell’Avv. Raffaele De Stefano;
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CONTRO
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- Federazione Italiana Giuoco Calcio -
F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti,
presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Po n. 9;
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- Lega Nazionale Professionisti di Serie
C, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia
Scognamiglio, presso i quali è elettivamente domiciliata
in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40;
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per l’annullamento
- del lodo pronunciato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport in data 5/8/2005;
- del provvedimento della CCAS di liquidazione dei costi
di funzionamento arbitrale;
- del C.U. 3/A del 5/7/2005 della F.I.G.C., con il quale
veniva respinta l’istanza di attribuzione del titolo sportivo
della Calcio Como S.r.l.;
- della comunicazione della F.I.G.C. del 29/6/2005;
- del parere Co.Vi.So.C. in data 4/7/2005;
- nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale, oltre che per l’accertamento del diritto
della ricorrente all’attribuzione del titolo sportivo professionistico
di serie C2, già della revocata Calcio Como S.p.a., e per
il risarcimento dei danni consequenziali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C.
e della Lega Nazionale Professionisti Serie “C”;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 12.8.2005, il Primo
Ref. Stefano Fantini;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;
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Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono
i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata
in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della
legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971,
n. 1034;
Ritenuto preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile nella parte in cui impugna il lodo arbitrale
emesso in data 5/8/2005 dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua
natura negoziale, impugnabile solamente per incapacità delle
parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza,
dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato
ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando
(in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);
Ritenuto peraltro, al riguardo, che, anche ad aderire alla
contraria tesi espressa da Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004,
n. 5025, e ribadita in talune delle recenti ordinanze dello
scorso 9/8/2005 (tra le altre, nn. 3857/05 e 3853/05), secondo
cui è ammissibile il ricorso avverso la decisione della
Camera arbitrale, in quanto la decisione non costituisce
un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione
di ultimo grado della giustizia sportiva, seppure emessa
con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale,
nel caso di specie la inammissibilità in parte qua del ricorso
discenderebbe dalla mancata evocazione in giudizio della
stessa Camera arbitrale, o quanto meno del Collegio arbitrale;
Considerato altresì, nel merito, che il ricorso non appare
meritevole di positiva valutazione, atteso che il parere
vincolante della Co.Vi.So.C. in data 4/7/05, al quale si
è conformata la decisione federale (di cui al C.U. n. 3/A
del 5/7/05), si fonda sull’assunto che la società ricorrente
non ha comprovato l’avvenuto soddisfacimento di tutti i
debiti sportivi della società fallita, nonché l’impegno
del legale rappresentante della Calcio Como S.r.l. a soddisfare
eventuali ulteriori debiti della Calcio Como S.p.a. che
dovessero sopravvenire, ed il possesso di un adeguato patrimonio
e risorse sufficienti a garantire il regolare svolgimento
del campionato di competenza, circostanze, queste, ostative
all’accoglimento della domanda di attribuzione del titolo
sportivo;
Ritenuto che tale assunto motivazionale appare condivisibile,
in quanto la fideiussione bancaria della Banca Popolare
Commercio e Industria S.p.a., per euro 955.000,00, a garanzia
del pagamento dei “debiti sportivi residui dei tesserati”,
è intervenuta solamente in data 11/7/05, e dunque successivamente
alla conclusione del procedimento amministrativo federale,
il cui termine finale deve essere rinvenuto, quanto meno,
nell’adozione del provvedimento presidenziale di cui al
C.U. n. 3/A;
Ritenuto che a diverso opinamento non può indurre neppure
la tesi che il c.d. lodo arbitrale sia, in realtà, una decisione
di ultimo grado della giustizia sportiva, in quanto la configurazione
dello stesso come “attività amministrativa in forma arbitrale”
non preclude, di per sé, una scansione procedimentale articolata,
tale per cui nella fase contenziosa non può essere consentita
l’integrazione dei requisiti sostanziali;
Rilevato, d’altro canto, a completamento di quanto precede,
che una tale questione non è stata neppure specificamente
dedotta nelle censure articolate avverso il lodo della Camera
di conciliazione ed arbitrato;
Ritenuto, dunque, che, ai fini del decidere, non occorre
prendere posizione sulla questione della legittimità dei
termini infraprocedimentali per l’attribuzione del titolo
sportivo, in quanto, come esposto, i requisiti contestati
mancavano anche alla data di conclusione del procedimento
federale;
Considerato, ancora, che non appare fondata neppure la doglianza
con cui si deduce, in sostanza, che il trasferimento di
azienda comporta, di per sé, anche la cessione del titolo
sportivo, asseritamente rientrante nel complesso dei beni
organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art.
2555 c.c.;
Considerato infatti che il titolo sportivo, a norma dell’art.
52, I comma, delle N.O.I.F., si configura come “il riconoscimento
da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive
che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti
dalle norme federali, la partecipazione delle società ad
un determinato campionato”, onde la relativa disciplina
rende inapplicabile per incompatibilità la disciplina civilistica
del trasferimento di azienda;
Ritenuto, in particolare, che dalla normativa federale si
evince che il titolo sportivo costituisce una posizione
di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno
dell’organizzazione sportiva (in termini T.A.R. Lazio, Sez.
III, 24/9/2004, n. 9668), sì che esso esiste solamente nella
misura in cui è riconosciuto dalla F.I.G.C., nel cui contesto
il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi
(in termini, ancora, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005,
n. 2571);
Ritenuto, in conclusione, alla stregua di quanto precede,
che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile
ed in parte respinto, pur sussistendo giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III, definitivamente pronunciando, in
parte respinge, ed in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 12.8.2005.
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