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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 5 agosto 2005 n. 3124
Bruno Amoroso, Presidente - Marco Buricelli, Rel. ed Est.


Pubblico impiego - Stipendi assegni ed indennita' – Causa di servizio – Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie – Portata e conseguenze sull’obbligo motivazionale della p.a.

In materia di equo indennizzo connesso al riconoscimento della causa di servizio l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera. Con la conseguenza che, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del CPPO si impone all'Amministrazione la quale non è tenuta a specificare in sede motivazionale le ragioni della preferenza accordata al parere espresso da detto organo, sempre che lo stesso abbia formulato un giudizio congruo sul versante istruttorio e motivazionale. In altri termini, per la giurisprudenza (Cons. Stato, VI Sez., 21 giugno 2001 n. 3313; IV Sez., 19 aprile 2001 n. 2367; VI Sez., 3 giugno 1998 n. 887; VI Sez., 25 marzo 1998 n. 386; VI Sez., 23 settembre 1997 n. 1368; V Sez., 25 febbraio 1997 n. 196; IV Sez., 27 aprile 1993 n. 483) l’Amministrazione non è tenuta a spiegare le ragioni per le quali aderisce al parere del C.p.p.o. ma deve solo verificare se detto Comitato, nel pronunciarsi in sede consultiva, ha tenuto conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nella procedura.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione

 

con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso Presidente - Rita DePiero Consigliere - Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3460 del 1996 proposto da

 

Vacchiano Anna, erede del col. De Simone Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petternella e Aurelio Balich, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 466/B;

 

contro

 

l’Amministrazione della difesa, in persona del Ministro “pro tempore”, rappr. e dif. dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

per
-l’annullamento del decreto 29 aprile 1996 n. 31 del Ministero della difesa –Direzione generale per gli ufficiali dell’Esercito –VII Divisione, concernente rigetto di istanza di equo indennizzo; e dei pareri negativi 13 novembre 1992 del CPPO e 21 novembre 1995 del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa; e
-l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente alla liquidazione dell’equo indennizzo nella misura prevista per l’infermità ascrivibile alla prima categoria -misura massima, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre a interessi e a rivalutazione;

 

visto il ricorso, notificato il 24 ottobre 1996 e depositato in Segreteria il successivo 23 novembre, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della P. A., con i relativi allegati;
vista l’ordinanza istruttoria delegata n. 166 del 2003 con la quale è stata disposta c.t.u. medico –legale ed è stato designato quale c.t.u. il dott. Paolo Moreni;
vista l’ordinanza collegiale n. 46 del 2004 di proroga del termine concesso al c.t.u. dott. Paolo Moreni per il deposito della relazione peritale;
vista l’ordinanza collegiale n. 105 del 2004 con la quale è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica ed è stato nominato un altro consulente tecnico d’ufficio;
vista la relazione medico –legale del nuovo c.t.u. - dott. Marco Cadamuro Morgante, depositata in data 9 febbraio 2005;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza pubblica del 28 aprile 2005 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Balich per la ricorrente e Cerillo per la P. A.;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

1.-La signora Anna Vacchiano, erede del col. Vincenzo De Simone, deceduto il 10 novembre del 1991 per “neoplasia del colon. Metastasi epatiche. Shock cardiogeno”, espone:
-che la “causa mortis” costituisce la complicanza della neoplasia al colon per poliposi diffusa diagnosticata al De Simone nel 1988;
-che la suddetta patologia neoplastica è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbale 15 novembre 1988 con il quale la CMO presso il policlinico militare di Padova ha osservato che “non si può escludere che l’attività di servizio prestata, con i notevoli disagi di vita e le alterazioni delle abitudini alimentari, sia qualitative che quantitative, abbia influito in modo concausale efficiente e preponderante nella genesi della eteroplasia insorta nella poliposi a causa della amputazione chirurgica”;
-che il CPPO, nella seduta del 13 novembre 1992, ha rilevato “che l’infermità “neoplasia del colon – metastasi epatiche -shock cardiogeno non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dare luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico (soggiungendo) che, comunque, ai soli fini di classifica, l’infermità stessa sarebbe ascrivibile alla prima categoria, nella misura massima”;
-che, data la discordanza tra le conclusioni alle quali è pervenuta la CMO e quelle formulate dal CPPO in merito alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio il Ministero ha chiesto al CML di esprimere il proprio parere, parere che il CML ha reso nella seduta del 21 novembre 1995 nel senso della non dipendenza della “neoplasia al colon che trasse a morte l’ufficiale” da causa di servizio giacché “le neoplasie del colon sono affezioni ad eziopatogenesi sostanzialmente indeterminata. Tra i fattori predisponenti la maggiore importanza spetta ai processi displastici e alle flogosi croniche. Nell’ambito dei primi sembra ormai accertato che i polipi intestinali (adenomatosi, tubulo –villosi e villosi) posseggano potenzialità evolutive in senso neoplastico. Per quel che riguarda le seconde, è noto che la rettocolite ulcerosa e le forme amebiche possono, qualora ammesso un decorso cronico, virare verso la trasformazione neoplastica. E’ accertata inoltre una predisposizione ereditaria e familiare verso il cancro del colon, inteso come terreno costituzionalmente predisposto ad una maggiore suscettibilità verso i carcinomi. Per quel che riguarda i fattori dietetici, la maggiore incidenza del cancro del colon nei Paesi occidentali sarebbe da imputare, secondo alcuni autori, all’introito incongruo di grassi animali, tipico appannaggio delle società opulente. Tali sostanze, previa trasformazione endointestinale, darebbero luogo a metaboliti dotati di potenzialità oncogena. E’ però necessario che, affinché tali sostanze possano realmente esercitare un effetto dannoso sulla mucosa, esse contraggano un rapporto di contiguità con le cellule coliche per un lungo periodo di tempo. Interverrebbe quindi la stipsi cronica, giacché un colon normofunzionante è in grado di espellere prontamente, in tempi fisiologici, le sostanze nocive suddette. Ciò premesso, non si vede quale fattore inerente al servizio del De Simone possa avere agito, sia pure concausalmente, sull’eziologia del tumore”;
-che con il decreto in epigrafe il Ministero ha respinto l’istanza richiamando i pareri del CPPO e del CML e sottolineando che “l’infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto dall’esame del servizio svolto dall’ufficiale non emergono fatti che possono avere agito, sia pure concausalmente, sull’eziologia del tumore”;
-che nel ricorso si legge inoltre che: “Il Col. De Simone all’epoca del decesso era in forza al 5° Reggimento Art. Missili contraerei con sede in Rovigo. Come riportato nello stato di servizio, detto Ufficiale ha frequentato numerosi corsi addestrativi sul sistema d’arma missilistico contraereo americano “Hawk” con la qualifica di tecnico elettronico, frequentando anche per lungo periodo corsi specialistici presso la ditta produttrice e presso alcune basi missilistiche negli Stati Uniti, ricoprendo così il ruolo di specialista operatore ed istruttore sui radar per il comando, controllo manutenzione, riparazione degli apparati elettronici del sistema missilistico suindicato. Questi sistemi radar, apparati elettronici ad alta tecnologia, nel loro regolare funzionamento creano campi elettromagnetici e forti influssi ionizzanti negli ambienti operativi; infatti nelle basi missilistiche sono posti dei cartelli di color giallo con il simbolo internazionale delle radiazioni che vietano la sosta nelle vicinanze dei centri operativi radar. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro ha emanato il 25.3.1988 il decreto con cui si riconosce al 5° Regg. Art. Missili C/A l’indennità di rischio per l’attività comportanti rischio… Il Col. De Simone dal 1964 ha sempre operato a stretto contatto dei sistemi radar, come risulta dallo stato di servizio; si tenga presente che all’epoca i sistemi di schermatura delle fonti ionizzanti erano meno efficaci e gli studi sui riflessi nocivi degli stessi meno approfonditi. Inoltre tale lunga attività operativa, con lunghe permanenze anche all’estero, si è accompagnata ad una alimentazione scorretta e pesante, ma dettata da esigenze di servizio dato che i pasti venivano consumati presso la mensa della caserma o della base missilistica, ricca di grassi animali e proteine in eccesso, tipico delle mense che producono grandi quantità di pasti. In merito alla questione alimentare lo stesso collegio medico legale, a cui venne richiesto il parere, ha sostenuto nella propria generica relazione che la maggiore incidenza del cancro del colon sarebbe da imputare ai fattori dietetici, mancando però di valutare questo fatto quale concausa determinante in relazione all’infermità contratta. Quindi esiste di fatto il nesso causale tra l’infermità contratta e l’attività operativa effettivamente svolta dall’Ufficiale, rilevabile in una serie di concause specifiche che hanno interagito tra loro, riversando i propri effetti negativi nelle condizioni soggettive psichici, biologici, fisiche, fisiologiche peculiari del Col. De Simone degenerando nella neoplasia del colon per poliposi diffusa.
Non può escludersi, quindi, che l’esposizione ai campi elettromagnetici ed ai flussi ionizzanti creati dagli apparati radar dei sistemi d’arma missilistici, possa avere contribuito all’insorgere della neoplasia al colon, visto l’effettivo rischio per l’esposizione alle fonti ionizzanti per la lunga e costante attività prestata, concretizzandosi, quantomeno, come concausa efficiente da associare al fattore alimentare, strettamente connesso, all’attività di servizio, quale concausa determinante.
A ciò si aggiunga la mancata prevenzione e la conseguente diagnosi ritardata per esigenze di servizio. Il tipo di alimentazione e la particolare attività operativa con l’esposizione a fattori sicuramente nocivi alla salute e le peculiari condizioni soggettive, interagendo negativamente hanno inciso nella formazione e degenerazione della poliposi diffusa nel col. De Simone”.
Ciò premesso la signora Vacchiano ha dedotto, a sostegno della pretesa in epigrafe precisata, le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere per motivazione insufficiente e carenza di istruttoria; 3) eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’Avvocatura dello Stato ha svolto una difesa di mera forma, ha prodotto in giudizio una succinta nota di chiarimenti, redatta dal Ministero sulla vicenda, oltre agli atti e ai documenti del procedimento e ha concluso chiedendo al TAR di rigettare il ricorso.
Con ordinanza istruttoria delegata n. 166 del 2003 , in accoglimento dell’istanza della ricorrente, è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio medico –legale diretta a valutare, “esaminati gli atti e i documenti prodotti in giudizio, tenuto conto della durata e delle caratteristiche del servizio prestato dal col. De Simone dal 1964 fino al decesso, ed acquisite, se del caso, tutte le notizie ritenute necessarie od opportune, anche presso il 5° Reggimento Artiglieria Missili, se l’attività lavorativa svolta dal De Simone nel periodo suddetto, per le sue peculiarità, possa avere avuto un’efficienza diretta ovvero concausale sull’infermità che ha colpito il De Simone stesso”.
Il c.t.u., dott. Paolo Moreni, ha depositato la relazione medico –legale richiesta in data 20 maggio 2004.
Con memorie in data 2 giugno e 1° luglio 2004 il difensore della ricorrente ha eccepito la nullità della relazione medico –legale –che concludeva nel senso della non dipendenza da causa di servizio della neoplasia del colon- “per la mancata comunicazione ai difensori della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali”, quantunque “l’obbligo per il c.t.u. di dare avviso alle parti circa l’inizio delle operazioni peritali (fosse stato) espressamente previsto nell’ordinanza istruttoria del consigliere relatore del 10 settembre 2003, ove era anche espressamente indicato che la comunicazione dovesse avvenire “almeno cinque giorni prima” dell’inizio delle operazioni stesse”.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 105 del 2004 la sezione, considerato che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. le sentenze nn. 14489 del 2001, 5093 del 2001, 1459 del 1994, 5659 del 1990, 4758 del 1988, 978 del 1986 e 627 del 1984) l’omessa comunicazione alle parti, da parte del c.t.u., di giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali, costituisce causa di nullità della c.t.u. qualora risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni medesime; che per evitare la dichiarazione di nullità della c.t.u. e la conseguente rinnovazione della consulenza tecnica occorre accertare che le parti abbiano potuto, direttamente o per il tramite dei propri consulenti tecnici, assistere alle operazioni ed esercitare i propri diritti di difesa; che, nella specie, l’omessa comunicazione di giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali ha pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente, che non è stata posta in grado di intervenire alle operazioni medesime; che il fatto che nel caso in esame la consulenza tecnica non comportasse una visita diretta (il col. De Simone è deceduto nel 1991) ma, unicamente, la valutazione della documentazione esistente non esclude che in concreto il diritto di difesa della signora Vacchiano sia stato conculcato; tutto ciò considerato il collegio ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio medico –legale richiesta dalla ricorrente e ha designato un altro consulente tecnico d’ufficio –il dott. Marco Cadamuro Morgante - ULSS n. 9 –Treviso.
In data 9 febbraio 2005 il c.t.u. ha depositato la relazione medico –legale; il consulente di parte ricorrente ha depositato osservazioni alla c.t.u. ; all’udienza del 14 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

2.-Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1.-Preliminarmente, in relazione alle domande di accertamento e di condanna presentate dalla vedova De Simone, va ribadito (cfr. Tar Veneto, I, sentenze nn. 1449, 124 e 123 del 2005) che la posizione sostanziale del soggetto interessato al riconoscimento dell’ equo indennizzo ha inizialmente natura d’interesse legittimo, e acquista quella di diritto soggettivo di credito soltanto dopo l’eventuale riconoscimento operato dall’Amministrazione: fino ad allora, dunque, il ricorrente vanta soltanto una pretesa alla decisione, favorevole o sfavorevole che sia, sulla sua istanza (conf. C.d.S., V, 30 gennaio 1997, n. 109, per cui, appunto, «solo dopo l’emanazione dell’atto che concede l’equo indennizzo, la pretesa dell’interessato ad una corretta liquidazione del “quantum” si configura come diritto soggettivo»; conf. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30 giugno 2000, n. 634; cfr. anche C.d.S., Ad. plen. 1° marzo 1984, n. 4). Da ciò consegue che la domanda di accertamento in rubrica specificata dev’essere dichiarata inammissibile.
2.2.1.- Per quanto riguarda la domanda di annullamento il collegio ritiene di poter muovere dalla censura di violazione degli articoli 2 della l. n. 241 del 1990 e 9 del d.P.R. n. 349 del 1994, vigente all’epoca della adozione del provvedimento impugnato, con riferimento alla inosservanza del termine entro il quale andava concluso il procedimento. Nel ricorso si rileva che il decreto impugnato è stato –illegittimamente- emesso dopo quattro anni dalla presentazione della relativa domanda e, comunque, dopo due anni dalla entrata in vigore del d.P.R. n. 349 del 1994.
La censura va respinta poiché, secondo consolidata giurisprudenza, “il mancato rispetto del termine previsto per l'inizio o la definizione del procedimento non comporta la consumazione o l’illegittimità del provvedimento tardivo laddove non venga in rilievo l’esplicita previsione della natura perentoria del termine ovvero dell’effetto invalidante del mancato rispetto…in assenza di un qualificazione in termini perentori del termine…questo deve essere considerato ordinatorio, con l’effetto che il mancato rispetto, pur denotando un comportamento non conforme a correttezza ad altri fini apprezzabile, non si ripercuote sulla validità della determinazione finale” (cfr. Cons. St., VI, n. 6036 del 2002).
2.2.2.- Quanto al secondo motivo, con il quale è stata dedotta “motivazione insufficiente” e “carenza di istruttoria”, censura con la quale la signora Vacchiano sostiene in sintesi: a)che illegittimamente l’Amministrazione non ha dato conto del perché si è adeguata ai pareri negativi del CPPO e del CML e si è discostata invece dal parere favorevole della CMO, e b)che è la stessa motivazione dei pareri del CPPO e del CML a essere generica, dato che i pareri citati avrebbero omesso di valutare il caso concreto in tutte le sue circostanze; quanto al secondo motivo, si diceva, va rammentato in generale, e in primo luogo, che, in base alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze nn. 1959, 1286, 846, 479 e 94 del 2003; 6613, 5999 e 3613 del 2002 e 5808, 2590, 2267, 286 e 183 del 2001; ma v. anche TAR Veneto, I, nn. 1449, 124 e 123 del 2005 e 646 del 2004), giurisprudenza alla quale il collegio aderisce, in materia di equo indennizzo l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera. Con la conseguenza che, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del CPPO si impone all'Amministrazione la quale non è tenuta a specificare in sede motivazionale le ragioni della preferenza accordata al parere espresso da detto organo, sempre che lo stesso abbia formulato un giudizio congruo sul versante istruttorio e motivazionale… (così Cons. St., VI, n. 1959/03 cit.).
Del resto, a conclusioni analoghe a quelle appena viste era già pervenuta la Corte costituzionale (sent. 21 giugno 1996, n. 209), la quale ha chiarito che “ il provvedimento dell'Amministrazione [reso sull’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo] ha alla sua base una valutazione più complessa di quella necessaria per l'accertamento della causa di servizio agli altri effetti per i quali tale accertamento rileva, non dovendosi soltanto appurare se l'infermità trovi origine nella causa di servizio, ma anche se e in quale misura essa abbia dato luogo ad un effetto invalidante; valutazione che appare necessaria anche alla luce delle rilevanti conseguenze di queste decisioni sulla spesa pubblica. A ciò sovviene il Comitato [C.p.p.o.], con pareri non vincolanti per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene. Trattasi di un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poiché ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro e da ufficiali generali e superiori medici, e che svolge una funzione consultiva di natura medico legale, volta a verificare, nel merito, l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell'interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell'Erario”.
Da quanto detto sopra segue che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni per cui in sede di esame dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, in presenza di pareri discordanti, aderisce a quello del C.p.p.o. anziché a quello della C.m.o.: poiché in detto procedimento essa dispone di un solo parere, quello del C.p.p.o., prima di assumerlo a base della propria determinazione deve solo verificare che esso sia stato reso sulla base di una completa istruttoria e che non sia affetto da macroscopici vizi logici ovvero da un palese travisamento dei fatti. In altri termini, per la giurisprudenza (Cons. Stato, VI Sez., 21 giugno 2001 n. 3313; IV Sez., 19 aprile 2001 n. 2367; VI Sez., 3 giugno 1998 n. 887; VI Sez., 25 marzo 1998 n. 386; VI Sez., 23 settembre 1997 n. 1368; V Sez., 25 febbraio 1997 n. 196; IV Sez., 27 aprile 1993 n. 483) l’Amministrazione non è tenuta a spiegare le ragioni per le quali aderisce al parere del C.p.p.o. ma deve solo verificare se detto Comitato, nel pronunciarsi in sede consultiva, ha tenuto conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nella procedura. Detta conclusione risponde anche a canoni di logica giacché chiedere all’Amministrazione di motivare specificatamente le ragioni tecnico-sanitarie per cui ritiene un parere più fondato di un altro significherebbe riconoscerle una competenza tecnica di cui non dispone. Legittimamente, dunque, in linea generale, l’Amministrazione motiva il diniego di equo indennizzo rinviando “per relationem” al parere negativo espresso dal C.p.p.o., con la conseguenza che è con riferimento a detto parere che occorre verificare la sufficienza della motivazione.
Si consideri poi che, qualora l’Amministrazione centrale, una volta acquisito il parere del CPPO, non condivida detto parere, può sentire il Collegio medico –legale (CML) presso il Ministero della difesa (v. art. 178 del t. u. n. 1092 del 1973, ancora vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato); e se l’Amministrazione, una volta deciso di acquisire il parere del CML ritiene di fare proprie le conclusioni del parere stesso -conformi a quelle alle quali è pervenuto il CPPO- non è tenuta a motivare le ragioni per le quali non condivide l'avviso difforme della CMO (o di organi equivalenti), atteso che la sua confutazione è nello stesso parere del Collegio medico legale, richiesto, appunto, per superare le perplessità derivanti, fra l'altro, da giudizi tecnico –sanitari contrastanti.
Nella specie, sotto un primo profilo il diniego impugnato appare congruamente motivato “per relationem” mediante il richiamo al parere negativo reso dal CPPO e, soprattutto, al successivo parere, anch’esso negativo, espresso dal CML.
Sotto un secondo aspetto, i pareri suddetti –e, in particolare, il parere del CML richiesto, appunto, ex art. 178 cit., per superare le perplessità derivanti da giudizi tecnico –sanitari contrastanti- appaiono a loro volta adeguatamente motivati considerando, in particolare, le osservazioni fatte dal CML, trascritte sopra al p. 1. e alle quali si fa rinvio.
Va soggiunto che il CML ha richiamato –e quindi ha dimostrato di non ignorare- i giudizi medico –legali che la CMO aveva formulato (in maniera, peraltro, piuttosto generica, mediante un riferimento ai disagi connessi al servizio e alle alterazioni delle abitudini alimentari).
Non pare inutile aggiungere che le valutazioni medico –legali del c.t.u. dott. Cadamuro Morgante corroborano le conclusioni di non dipendenza dell’infermità da fatti di servizio.
A quest’ultimo proposito, ribadita, in generale, la non utilizzabilità, nel presente giudizio, delle risultanze della c.t.u. Moreni, e ciò per le ragioni descritte nell’ordinanza collegiale n. 105 del 2004 e riassunte sopra, al p. 1, non appare inutile rilevare, in generale, che in tema di dipendenza di infermità da causa di servizio vanno richiamate le seguenti disposizioni:
-r. d. n. 2480 del 1923, art. 13: “le pensioni privilegiate per inabilità o morte a causa di servizio, spettano soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte;
-r. d. n. 1024 del 1928, art. 18: “ nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte (occorre) rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato”;
-d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 64: Diritto alla pensione- “il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”;
e che il collegio, pur dando atto dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in tema di limiti al sindacato in s. g. delle valutazioni medico –legali recepite in provvedimenti amministrativi (per una sintesi delle differenti posizioni si rinvia a Cons. St., IV, nn. 7076 del 2004 e 601 del 1999 da un lato e a IV, n. 7073 del 2004 e VI, n. 3822 del 2001 dall’altro); il collegio, si diceva, ritiene di dover ribadire, sempre in termini generali, che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione (nei quali rientrano le valutazioni medico –legali) può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. St., sez. IV, nn. 7076 del 2004 e 601 del 1999).
Si è già detto sopra che nella fase istruttoria è stata accolta la richiesta della ricorrente di ammissione di c.t.u. medico –legale diretta a valutare se l’attività lavorativa svolta dal De Simone, per le sue peculiarità, possa avere avuto un’efficienza diretta ovvero concausale sull’infermità che ha colpito lo stesso De Simone.
Dall’esame della relazione medico –legale Cadamuro Morgante si evince prima di tutto (v. pagine da 12 a 14) che i numerosi studi compiuti sugli effetti dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici non hanno evidenziato in maniera convincente che l’esposizione suddetta conduca a un aumento del rischio di contrarre una neoplasia colonrettale negli individui esposti. Dagli studi fatti non sono emerse correlazioni tra l’esposizione a campi elettromagnetici e le patologie neoplastiche in questione.
Quanto alla possibile correlazione tra tipo di alimentazione e rischio di sviluppare un carcinoma colonrettale la relazione (v. pagine 9 e 10) riconosce che una dieta ricca in grassi saturi e con un basso contenuto in fibre è strettamente correlata a un maggior rischio di polipi adenomatosi (la più importante lesione pre –neoplastica del colon: la maggior parte dei carcinomi colonrettali insorge infatti su preesistenti polipi adenomatosi). A pagina 11 della relazione si evidenzia, peraltro, tutt’altro che implausibilmente ad avviso del collegio, “che il rischio di contrarre una poliposi del colon con potenziale evoluzione maligna è un rischio generico a cui tutta la popolazione con stili comportamentali e modelli alimentari di tipo occidentale è sottoposta. Nel caso di specie –prosegue il c.t.u.- l’ufficiale è stato esposto agli stessi fattori di rischio generico di sviluppare un carcinoma colonrettale che incombono sulla popolazione in generale, sia per lo stile alimentare adottato, tipico delle società occidentali, sia per la storia personale di poliposi adenomatosa, sia per l’esposizione al fumo [a pag. 6 della relazione viene riferito dal consulente di parte che il De Simone fumava circa dieci sigarette al giorno]. Anche l’età di insorgenza, nell’ufficiale, del carcinoma colonrettale, si colloca nella fascia di rischio più elevata presente nella popolazione (con il 90 % di tutti i tumori che insorgono in persone di 50 anni o più anziane). Pertanto non è ipotizzabile un fattore di rischio specifico derivante dal tipo di alimentazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa di ufficiale”.
Appare coerente con la logica e l’esperienza il ritenere che l’alimentazione seguita dal De Simone quand’era in servizio non sia stata tale da porsi come causa o concausa efficiente e determinante, vale a dire preponderante, prevalente o predominante, nella causazione dell’infermità “neoplasia del colon”. Sul piano del calcolo probabilistico appaiono cioè tutt’altro che elevate le possibilità di una correlazione immediata e diretta tra alimentazione seguita e infermità contratta. Del resto, nello stesso verbale 15 novembre 1988 della CMO era stata impiegata una formulazione contrassegnata da una certa vaghezza (“non si può escludere” che l’attività prestata abbia influito etc…).
Se così è, sono superabili le obiezioni mosse dalla difesa della ricorrente in merito alla omessa valutazione della situazione concreta con riguardo al nesso causale tra infermità contratta da un lato e, dall’altro, alimentazione ed esposizione a campi elettromagnetici.
Concludendo sul punto il collegio non riesce a scorgere ragioni in grado di sorreggere un’eventuale decisione di accoglimento, e ciò né sotto il profilo del riconoscimento della dipendenza da fatto di servizio dell’infermità “de qua” né sotto l’aspetto della carenza di motivazione. Alla luce delle risultanze desumibili dal parere del CML il decreto impugnato risulta motivato in maniera tutt’altro che inattendibile e a loro volta le conclusioni alle quali è approdato il c.t.u. sono sorrette da affermazioni né incongrue né travisate.
2.2.3.- Quanto al terzo motivo basterà dire che la dedotta disparità di trattamento non è stata minimamente comprovata.
In conclusione il ricorso va respinto.
Concorrono tuttavia giusti motivi, considerate anche le peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Per quanto riguarda la liquidazione del compenso spettante al c.t.u. dott. Marco Cadamuro Morgante, in mancanza di parcella il collegio stima equo liquidare il compenso a favore del suddetto c.t.u. nella misura di € 750 (settecentocinquanta) e di porre il pagamento della somma anzidetta nella misura di due terzi (€ 500) a carico della ricorrente e di un terzo (€ 250) a carico dell’Amministrazione della difesa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo rigetta.
Spese compensate.
Liquida il compenso spettante al c.t.u. dott. Marco Cadamuro Morgante nella misura di € 750 (settecentocinquanta) ponendo il pagamento della somma anzidetta nella misura di due terzi (€ 500) a carico della ricorrente e di un terzo (€ 250) a carico dell’Amministrazione della difesa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 aprile 2005.


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