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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 5 agosto 2005 n. 3124
Bruno Amoroso, Presidente - Marco Buricelli, Rel. ed Est.
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Pubblico impiego - Stipendi assegni ed indennita'
– Causa di servizio – Parere del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie – Portata e conseguenze sull’obbligo
motivazionale della p.a.
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In materia di equo indennizzo connesso al
riconoscimento della causa di servizio l'ordinamento non
mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri
pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati
di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito
di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di
quello reso dalla Commissione medica ospedaliera. Con la
conseguenza che, in quanto momento di sintesi e di superiore
valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente
intervenuti, il parere del CPPO si impone all'Amministrazione
la quale non è tenuta a specificare in sede motivazionale
le ragioni della preferenza accordata al parere espresso
da detto organo, sempre che lo stesso abbia formulato un
giudizio congruo sul versante istruttorio e motivazionale.
In altri termini, per la giurisprudenza (Cons. Stato, VI
Sez., 21 giugno 2001 n. 3313; IV Sez., 19 aprile 2001 n.
2367; VI Sez., 3 giugno 1998 n. 887; VI Sez., 25 marzo 1998
n. 386; VI Sez., 23 settembre 1997 n. 1368; V Sez., 25 febbraio
1997 n. 196; IV Sez., 27 aprile 1993 n. 483) l’Amministrazione
non è tenuta a spiegare le ragioni per le quali aderisce
al parere del C.p.p.o. ma deve solo verificare se detto
Comitato, nel pronunciarsi in sede consultiva, ha tenuto
conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto,
svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nella
procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
Presidente - Rita DePiero Consigliere - Marco Buricelli
Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3460 del 1996 proposto da
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Vacchiano Anna, erede del col. De
Simone Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco
Petternella e Aurelio Balich, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma,
466/B;
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contro
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l’Amministrazione della difesa, in
persona del Ministro “pro tempore”, rappr. e dif. dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
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per
-l’annullamento del decreto 29 aprile 1996 n. 31 del Ministero
della difesa –Direzione generale per gli ufficiali dell’Esercito
–VII Divisione, concernente rigetto di istanza di equo indennizzo;
e dei pareri negativi 13 novembre 1992 del CPPO e 21 novembre
1995 del Collegio medico legale presso il Ministero della
difesa; e
-l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente
alla liquidazione dell’equo indennizzo nella misura prevista
per l’infermità ascrivibile alla prima categoria -misura
massima, con conseguente condanna dell’Amministrazione al
pagamento delle somme dovute, oltre a interessi e a rivalutazione;
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visto il ricorso, notificato il 24 ottobre
1996 e depositato in Segreteria il successivo 23 novembre,
con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della P. A., con
i relativi allegati;
vista l’ordinanza istruttoria delegata n. 166 del 2003 con
la quale è stata disposta c.t.u. medico –legale ed è stato
designato quale c.t.u. il dott. Paolo Moreni;
vista l’ordinanza collegiale n. 46 del 2004 di proroga del
termine concesso al c.t.u. dott. Paolo Moreni per il deposito
della relazione peritale;
vista l’ordinanza collegiale n. 105 del 2004 con la quale
è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica
ed è stato nominato un altro consulente tecnico d’ufficio;
vista la relazione medico –legale del nuovo c.t.u. - dott.
Marco Cadamuro Morgante, depositata in data 9 febbraio 2005;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza pubblica del 28 aprile 2005 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Balich per
la ricorrente e Cerillo per la P. A.;
ritenuto e considerato quanto segue:
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1.-La signora Anna Vacchiano, erede del col.
Vincenzo De Simone, deceduto il 10 novembre del 1991 per
“neoplasia del colon. Metastasi epatiche. Shock cardiogeno”,
espone:
-che la “causa mortis” costituisce la complicanza della
neoplasia al colon per poliposi diffusa diagnosticata al
De Simone nel 1988;
-che la suddetta patologia neoplastica è stata riconosciuta
dipendente da causa di servizio con verbale 15 novembre
1988 con il quale la CMO presso il policlinico militare
di Padova ha osservato che “non si può escludere che l’attività
di servizio prestata, con i notevoli disagi di vita e le
alterazioni delle abitudini alimentari, sia qualitative
che quantitative, abbia influito in modo concausale efficiente
e preponderante nella genesi della eteroplasia insorta nella
poliposi a causa della amputazione chirurgica”;
-che il CPPO, nella seduta del 13 novembre 1992, ha rilevato
“che l’infermità “neoplasia del colon – metastasi epatiche
-shock cardiogeno non può riconoscersi dipendente da fatti
di servizio in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato,
non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a
poter dare luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da
escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non
sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità
o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere
evolute in senso metaplastico (soggiungendo) che, comunque,
ai soli fini di classifica, l’infermità stessa sarebbe ascrivibile
alla prima categoria, nella misura massima”;
-che, data la discordanza tra le conclusioni alle quali
è pervenuta la CMO e quelle formulate dal CPPO in merito
alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio il Ministero
ha chiesto al CML di esprimere il proprio parere, parere
che il CML ha reso nella seduta del 21 novembre 1995 nel
senso della non dipendenza della “neoplasia al colon che
trasse a morte l’ufficiale” da causa di servizio giacché
“le neoplasie del colon sono affezioni ad eziopatogenesi
sostanzialmente indeterminata. Tra i fattori predisponenti
la maggiore importanza spetta ai processi displastici e
alle flogosi croniche. Nell’ambito dei primi sembra ormai
accertato che i polipi intestinali (adenomatosi, tubulo
–villosi e villosi) posseggano potenzialità evolutive in
senso neoplastico. Per quel che riguarda le seconde, è noto
che la rettocolite ulcerosa e le forme amebiche possono,
qualora ammesso un decorso cronico, virare verso la trasformazione
neoplastica. E’ accertata inoltre una predisposizione ereditaria
e familiare verso il cancro del colon, inteso come terreno
costituzionalmente predisposto ad una maggiore suscettibilità
verso i carcinomi. Per quel che riguarda i fattori dietetici,
la maggiore incidenza del cancro del colon nei Paesi occidentali
sarebbe da imputare, secondo alcuni autori, all’introito
incongruo di grassi animali, tipico appannaggio delle società
opulente. Tali sostanze, previa trasformazione endointestinale,
darebbero luogo a metaboliti dotati di potenzialità oncogena.
E’ però necessario che, affinché tali sostanze possano realmente
esercitare un effetto dannoso sulla mucosa, esse contraggano
un rapporto di contiguità con le cellule coliche per un
lungo periodo di tempo. Interverrebbe quindi la stipsi cronica,
giacché un colon normofunzionante è in grado di espellere
prontamente, in tempi fisiologici, le sostanze nocive suddette.
Ciò premesso, non si vede quale fattore inerente al servizio
del De Simone possa avere agito, sia pure concausalmente,
sull’eziologia del tumore”;
-che con il decreto in epigrafe il Ministero ha respinto
l’istanza richiamando i pareri del CPPO e del CML e sottolineando
che “l’infermità non può riconoscersi dipendente da fatti
di servizio in quanto dall’esame del servizio svolto dall’ufficiale
non emergono fatti che possono avere agito, sia pure concausalmente,
sull’eziologia del tumore”;
-che nel ricorso si legge inoltre che: “Il Col. De Simone
all’epoca del decesso era in forza al 5° Reggimento Art.
Missili contraerei con sede in Rovigo. Come riportato nello
stato di servizio, detto Ufficiale ha frequentato numerosi
corsi addestrativi sul sistema d’arma missilistico contraereo
americano “Hawk” con la qualifica di tecnico elettronico,
frequentando anche per lungo periodo corsi specialistici
presso la ditta produttrice e presso alcune basi missilistiche
negli Stati Uniti, ricoprendo così il ruolo di specialista
operatore ed istruttore sui radar per il comando, controllo
manutenzione, riparazione degli apparati elettronici del
sistema missilistico suindicato. Questi sistemi radar, apparati
elettronici ad alta tecnologia, nel loro regolare funzionamento
creano campi elettromagnetici e forti influssi ionizzanti
negli ambienti operativi; infatti nelle basi missilistiche
sono posti dei cartelli di color giallo con il simbolo internazionale
delle radiazioni che vietano la sosta nelle vicinanze dei
centri operativi radar. Il Ministero della Difesa, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero
del Tesoro ha emanato il 25.3.1988 il decreto con cui si
riconosce al 5° Regg. Art. Missili C/A l’indennità di rischio
per l’attività comportanti rischio… Il Col. De Simone dal
1964 ha sempre operato a stretto contatto dei sistemi radar,
come risulta dallo stato di servizio; si tenga presente
che all’epoca i sistemi di schermatura delle fonti ionizzanti
erano meno efficaci e gli studi sui riflessi nocivi degli
stessi meno approfonditi. Inoltre tale lunga attività operativa,
con lunghe permanenze anche all’estero, si è accompagnata
ad una alimentazione scorretta e pesante, ma dettata da
esigenze di servizio dato che i pasti venivano consumati
presso la mensa della caserma o della base missilistica,
ricca di grassi animali e proteine in eccesso, tipico delle
mense che producono grandi quantità di pasti. In merito
alla questione alimentare lo stesso collegio medico legale,
a cui venne richiesto il parere, ha sostenuto nella propria
generica relazione che la maggiore incidenza del cancro
del colon sarebbe da imputare ai fattori dietetici, mancando
però di valutare questo fatto quale concausa determinante
in relazione all’infermità contratta. Quindi esiste di fatto
il nesso causale tra l’infermità contratta e l’attività
operativa effettivamente svolta dall’Ufficiale, rilevabile
in una serie di concause specifiche che hanno interagito
tra loro, riversando i propri effetti negativi nelle condizioni
soggettive psichici, biologici, fisiche, fisiologiche peculiari
del Col. De Simone degenerando nella neoplasia del colon
per poliposi diffusa.
Non può escludersi, quindi, che l’esposizione ai campi elettromagnetici
ed ai flussi ionizzanti creati dagli apparati radar dei
sistemi d’arma missilistici, possa avere contribuito all’insorgere
della neoplasia al colon, visto l’effettivo rischio per
l’esposizione alle fonti ionizzanti per la lunga e costante
attività prestata, concretizzandosi, quantomeno, come concausa
efficiente da associare al fattore alimentare, strettamente
connesso, all’attività di servizio, quale concausa determinante.
A ciò si aggiunga la mancata prevenzione e la conseguente
diagnosi ritardata per esigenze di servizio. Il tipo di
alimentazione e la particolare attività operativa con l’esposizione
a fattori sicuramente nocivi alla salute e le peculiari
condizioni soggettive, interagendo negativamente hanno inciso
nella formazione e degenerazione della poliposi diffusa
nel col. De Simone”.
Ciò premesso la signora Vacchiano ha dedotto, a sostegno
della pretesa in epigrafe precisata, le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; 2) eccesso
di potere per motivazione insufficiente e carenza di istruttoria;
3) eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’Avvocatura dello Stato ha svolto una difesa di mera forma,
ha prodotto in giudizio una succinta nota di chiarimenti,
redatta dal Ministero sulla vicenda, oltre agli atti e ai
documenti del procedimento e ha concluso chiedendo al TAR
di rigettare il ricorso.
Con ordinanza istruttoria delegata n. 166 del 2003 , in
accoglimento dell’istanza della ricorrente, è stata disposta
consulenza tecnica d’ufficio medico –legale diretta a valutare,
“esaminati gli atti e i documenti prodotti in giudizio,
tenuto conto della durata e delle caratteristiche del servizio
prestato dal col. De Simone dal 1964 fino al decesso, ed
acquisite, se del caso, tutte le notizie ritenute necessarie
od opportune, anche presso il 5° Reggimento Artiglieria
Missili, se l’attività lavorativa svolta dal De Simone nel
periodo suddetto, per le sue peculiarità, possa avere avuto
un’efficienza diretta ovvero concausale sull’infermità che
ha colpito il De Simone stesso”.
Il c.t.u., dott. Paolo Moreni, ha depositato la relazione
medico –legale richiesta in data 20 maggio 2004.
Con memorie in data 2 giugno e 1° luglio 2004 il difensore
della ricorrente ha eccepito la nullità della relazione
medico –legale –che concludeva nel senso della non dipendenza
da causa di servizio della neoplasia del colon- “per la
mancata comunicazione ai difensori della data e del luogo
di inizio delle operazioni peritali”, quantunque “l’obbligo
per il c.t.u. di dare avviso alle parti circa l’inizio delle
operazioni peritali (fosse stato) espressamente previsto
nell’ordinanza istruttoria del consigliere relatore del
10 settembre 2003, ove era anche espressamente indicato
che la comunicazione dovesse avvenire “almeno cinque giorni
prima” dell’inizio delle operazioni stesse”.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 105 del 2004 la
sezione, considerato che secondo la consolidata giurisprudenza
della Corte di Cassazione (v. le sentenze nn. 14489 del
2001, 5093 del 2001, 1459 del 1994, 5659 del 1990, 4758
del 1988, 978 del 1986 e 627 del 1984) l’omessa comunicazione
alle parti, da parte del c.t.u., di giorno, ora e luogo
dell’inizio delle operazioni peritali, costituisce causa
di nullità della c.t.u. qualora risultino in concreto violati
i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste
poste in grado di intervenire alle operazioni medesime;
che per evitare la dichiarazione di nullità della c.t.u.
e la conseguente rinnovazione della consulenza tecnica occorre
accertare che le parti abbiano potuto, direttamente o per
il tramite dei propri consulenti tecnici, assistere alle
operazioni ed esercitare i propri diritti di difesa; che,
nella specie, l’omessa comunicazione di giorno, ora e luogo
dell’inizio delle operazioni peritali ha pregiudicato il
diritto di difesa della ricorrente, che non è stata posta
in grado di intervenire alle operazioni medesime; che il
fatto che nel caso in esame la consulenza tecnica non comportasse
una visita diretta (il col. De Simone è deceduto nel 1991)
ma, unicamente, la valutazione della documentazione esistente
non esclude che in concreto il diritto di difesa della signora
Vacchiano sia stato conculcato; tutto ciò considerato il
collegio ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica
d’ufficio medico –legale richiesta dalla ricorrente e ha
designato un altro consulente tecnico d’ufficio –il dott.
Marco Cadamuro Morgante - ULSS n. 9 –Treviso.
In data 9 febbraio 2005 il c.t.u. ha depositato la relazione
medico –legale; il consulente di parte ricorrente ha depositato
osservazioni alla c.t.u. ; all’udienza del 14 aprile 2005
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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2.-Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1.-Preliminarmente, in relazione alle domande di accertamento
e di condanna presentate dalla vedova De Simone, va ribadito
(cfr. Tar Veneto, I, sentenze nn. 1449, 124 e 123 del 2005)
che la posizione sostanziale del soggetto interessato al
riconoscimento dell’ equo indennizzo ha inizialmente natura
d’interesse legittimo, e acquista quella di diritto soggettivo
di credito soltanto dopo l’eventuale riconoscimento operato
dall’Amministrazione: fino ad allora, dunque, il ricorrente
vanta soltanto una pretesa alla decisione, favorevole o
sfavorevole che sia, sulla sua istanza (conf. C.d.S., V,
30 gennaio 1997, n. 109, per cui, appunto, «solo dopo l’emanazione
dell’atto che concede l’equo indennizzo, la pretesa dell’interessato
ad una corretta liquidazione del “quantum” si configura
come diritto soggettivo»; conf. T.A.R. Calabria, Catanzaro,
30 giugno 2000, n. 634; cfr. anche C.d.S., Ad. plen. 1°
marzo 1984, n. 4). Da ciò consegue che la domanda di accertamento
in rubrica specificata dev’essere dichiarata inammissibile.
2.2.1.- Per quanto riguarda la domanda di annullamento il
collegio ritiene di poter muovere dalla censura di violazione
degli articoli 2 della l. n. 241 del 1990 e 9 del d.P.R.
n. 349 del 1994, vigente all’epoca della adozione del provvedimento
impugnato, con riferimento alla inosservanza del termine
entro il quale andava concluso il procedimento. Nel ricorso
si rileva che il decreto impugnato è stato –illegittimamente-
emesso dopo quattro anni dalla presentazione della relativa
domanda e, comunque, dopo due anni dalla entrata in vigore
del d.P.R. n. 349 del 1994.
La censura va respinta poiché, secondo consolidata giurisprudenza,
“il mancato rispetto del termine previsto per l'inizio o
la definizione del procedimento non comporta la consumazione
o l’illegittimità del provvedimento tardivo laddove non
venga in rilievo l’esplicita previsione della natura perentoria
del termine ovvero dell’effetto invalidante del mancato
rispetto…in assenza di un qualificazione in termini perentori
del termine…questo deve essere considerato ordinatorio,
con l’effetto che il mancato rispetto, pur denotando un
comportamento non conforme a correttezza ad altri fini apprezzabile,
non si ripercuote sulla validità della determinazione finale”
(cfr. Cons. St., VI, n. 6036 del 2002).
2.2.2.- Quanto al secondo motivo, con il quale è stata dedotta
“motivazione insufficiente” e “carenza di istruttoria”,
censura con la quale la signora Vacchiano sostiene in sintesi:
a)che illegittimamente l’Amministrazione non ha dato conto
del perché si è adeguata ai pareri negativi del CPPO e del
CML e si è discostata invece dal parere favorevole della
CMO, e b)che è la stessa motivazione dei pareri del CPPO
e del CML a essere generica, dato che i pareri citati avrebbero
omesso di valutare il caso concreto in tutte le sue circostanze;
quanto al secondo motivo, si diceva, va rammentato in generale,
e in primo luogo, che, in base alla consolidata giurisprudenza
del Consiglio di Stato (sentenze nn. 1959, 1286, 846, 479
e 94 del 2003; 6613, 5999 e 3613 del 2002 e 5808, 2590,
2267, 286 e 183 del 2001; ma v. anche TAR Veneto, I, nn.
1449, 124 e 123 del 2005 e 646 del 2004), giurisprudenza
alla quale il collegio aderisce, in materia di equo indennizzo
l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione
una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi
diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi,
ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla
base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera.
Con la conseguenza che, in quanto momento di sintesi e di
superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi
precedentemente intervenuti, il parere del CPPO si impone
all'Amministrazione la quale non è tenuta a specificare
in sede motivazionale le ragioni della preferenza accordata
al parere espresso da detto organo, sempre che lo stesso
abbia formulato un giudizio congruo sul versante istruttorio
e motivazionale… (così Cons. St., VI, n. 1959/03 cit.).
Del resto, a conclusioni analoghe a quelle appena viste
era già pervenuta la Corte costituzionale (sent. 21 giugno
1996, n. 209), la quale ha chiarito che “ il provvedimento
dell'Amministrazione [reso sull’istanza di liquidazione
dell’equo indennizzo] ha alla sua base una valutazione più
complessa di quella necessaria per l'accertamento della
causa di servizio agli altri effetti per i quali tale accertamento
rileva, non dovendosi soltanto appurare se l'infermità trovi
origine nella causa di servizio, ma anche se e in quale
misura essa abbia dato luogo ad un effetto invalidante;
valutazione che appare necessaria anche alla luce delle
rilevanti conseguenze di queste decisioni sulla spesa pubblica.
A ciò sovviene il Comitato [C.p.p.o.], con pareri non vincolanti
per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare
le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene.
Trattasi di un organo la cui imparzialità è garantita dalla
sua stessa composizione, poiché ne fanno parte membri provenienti
dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile,
dalla dirigenza del Ministero del tesoro e da ufficiali
generali e superiori medici, e che svolge una funzione consultiva
di natura medico legale, volta a verificare, nel merito,
l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere,
onde garantire la tutela dell'interesse del singolo e, nel
contempo, quella non meno importante dell'Erario”.
Da quanto detto sopra segue che l’Amministrazione non ha
alcun obbligo di motivare le ragioni per cui in sede di
esame dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo,
in presenza di pareri discordanti, aderisce a quello del
C.p.p.o. anziché a quello della C.m.o.: poiché in detto
procedimento essa dispone di un solo parere, quello del
C.p.p.o., prima di assumerlo a base della propria determinazione
deve solo verificare che esso sia stato reso sulla base
di una completa istruttoria e che non sia affetto da macroscopici
vizi logici ovvero da un palese travisamento dei fatti.
In altri termini, per la giurisprudenza (Cons. Stato, VI
Sez., 21 giugno 2001 n. 3313; IV Sez., 19 aprile 2001 n.
2367; VI Sez., 3 giugno 1998 n. 887; VI Sez., 25 marzo 1998
n. 386; VI Sez., 23 settembre 1997 n. 1368; V Sez., 25 febbraio
1997 n. 196; IV Sez., 27 aprile 1993 n. 483) l’Amministrazione
non è tenuta a spiegare le ragioni per le quali aderisce
al parere del C.p.p.o. ma deve solo verificare se detto
Comitato, nel pronunciarsi in sede consultiva, ha tenuto
conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto,
svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nella
procedura. Detta conclusione risponde anche a canoni di
logica giacché chiedere all’Amministrazione di motivare
specificatamente le ragioni tecnico-sanitarie per cui ritiene
un parere più fondato di un altro significherebbe riconoscerle
una competenza tecnica di cui non dispone. Legittimamente,
dunque, in linea generale, l’Amministrazione motiva il diniego
di equo indennizzo rinviando “per relationem” al parere
negativo espresso dal C.p.p.o., con la conseguenza che è
con riferimento a detto parere che occorre verificare la
sufficienza della motivazione.
Si consideri poi che, qualora l’Amministrazione centrale,
una volta acquisito il parere del CPPO, non condivida detto
parere, può sentire il Collegio medico –legale (CML) presso
il Ministero della difesa (v. art. 178 del t. u. n. 1092
del 1973, ancora vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento
impugnato); e se l’Amministrazione, una volta deciso di
acquisire il parere del CML ritiene di fare proprie le conclusioni
del parere stesso -conformi a quelle alle quali è pervenuto
il CPPO- non è tenuta a motivare le ragioni per le quali
non condivide l'avviso difforme della CMO (o di organi equivalenti),
atteso che la sua confutazione è nello stesso parere del
Collegio medico legale, richiesto, appunto, per superare
le perplessità derivanti, fra l'altro, da giudizi tecnico
–sanitari contrastanti.
Nella specie, sotto un primo profilo il diniego impugnato
appare congruamente motivato “per relationem” mediante il
richiamo al parere negativo reso dal CPPO e, soprattutto,
al successivo parere, anch’esso negativo, espresso dal CML.
Sotto un secondo aspetto, i pareri suddetti –e, in particolare,
il parere del CML richiesto, appunto, ex art. 178 cit.,
per superare le perplessità derivanti da giudizi tecnico
–sanitari contrastanti- appaiono a loro volta adeguatamente
motivati considerando, in particolare, le osservazioni fatte
dal CML, trascritte sopra al p. 1. e alle quali si fa rinvio.
Va soggiunto che il CML ha richiamato –e quindi ha dimostrato
di non ignorare- i giudizi medico –legali che la CMO aveva
formulato (in maniera, peraltro, piuttosto generica, mediante
un riferimento ai disagi connessi al servizio e alle alterazioni
delle abitudini alimentari).
Non pare inutile aggiungere che le valutazioni medico –legali
del c.t.u. dott. Cadamuro Morgante corroborano le conclusioni
di non dipendenza dell’infermità da fatti di servizio.
A quest’ultimo proposito, ribadita, in generale, la non
utilizzabilità, nel presente giudizio, delle risultanze
della c.t.u. Moreni, e ciò per le ragioni descritte nell’ordinanza
collegiale n. 105 del 2004 e riassunte sopra, al p. 1, non
appare inutile rilevare, in generale, che in tema di dipendenza
di infermità da causa di servizio vanno richiamate le seguenti
disposizioni:
-r. d. n. 2480 del 1923, art. 13: “le pensioni privilegiate
per inabilità o morte a causa di servizio, spettano soltanto
quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta
ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte;
-r. d. n. 1024 del 1928, art. 18: “ nello stabilire la dipendenza
o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della
morte (occorre) rigorosamente accertare che le lesioni,
ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente
dal fatto di servizio allegato”;
-d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 64: Diritto alla pensione-
“il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti
da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità
personale ascrivibili a una delle categorie della tabella
A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla
pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano
reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma
precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento
degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità
o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio
solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente
e determinante”;
e che il collegio, pur dando atto dell’esistenza di oscillazioni
giurisprudenziali in tema di limiti al sindacato in s. g.
delle valutazioni medico –legali recepite in provvedimenti
amministrativi (per una sintesi delle differenti posizioni
si rinvia a Cons. St., IV, nn. 7076 del 2004 e 601 del 1999
da un lato e a IV, n. 7073 del 2004 e VI, n. 3822 del 2001
dall’altro); il collegio, si diceva, ritiene di dover ribadire,
sempre in termini generali, che il sindacato giurisdizionale
sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione (nei quali
rientrano le valutazioni medico –legali) può svolgersi in
base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter
logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì in base
alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto
a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons.
St., sez. IV, nn. 7076 del 2004 e 601 del 1999).
Si è già detto sopra che nella fase istruttoria è stata
accolta la richiesta della ricorrente di ammissione di c.t.u.
medico –legale diretta a valutare se l’attività lavorativa
svolta dal De Simone, per le sue peculiarità, possa avere
avuto un’efficienza diretta ovvero concausale sull’infermità
che ha colpito lo stesso De Simone.
Dall’esame della relazione medico –legale Cadamuro Morgante
si evince prima di tutto (v. pagine da 12 a 14) che i numerosi
studi compiuti sugli effetti dell’esposizione dei lavoratori
a campi elettromagnetici non hanno evidenziato in maniera
convincente che l’esposizione suddetta conduca a un aumento
del rischio di contrarre una neoplasia colonrettale negli
individui esposti. Dagli studi fatti non sono emerse correlazioni
tra l’esposizione a campi elettromagnetici e le patologie
neoplastiche in questione.
Quanto alla possibile correlazione tra tipo di alimentazione
e rischio di sviluppare un carcinoma colonrettale la relazione
(v. pagine 9 e 10) riconosce che una dieta ricca in grassi
saturi e con un basso contenuto in fibre è strettamente
correlata a un maggior rischio di polipi adenomatosi (la
più importante lesione pre –neoplastica del colon: la maggior
parte dei carcinomi colonrettali insorge infatti su preesistenti
polipi adenomatosi). A pagina 11 della relazione si evidenzia,
peraltro, tutt’altro che implausibilmente ad avviso del
collegio, “che il rischio di contrarre una poliposi del
colon con potenziale evoluzione maligna è un rischio generico
a cui tutta la popolazione con stili comportamentali e modelli
alimentari di tipo occidentale è sottoposta. Nel caso di
specie –prosegue il c.t.u.- l’ufficiale è stato esposto
agli stessi fattori di rischio generico di sviluppare un
carcinoma colonrettale che incombono sulla popolazione in
generale, sia per lo stile alimentare adottato, tipico delle
società occidentali, sia per la storia personale di poliposi
adenomatosa, sia per l’esposizione al fumo [a pag. 6 della
relazione viene riferito dal consulente di parte che il
De Simone fumava circa dieci sigarette al giorno]. Anche
l’età di insorgenza, nell’ufficiale, del carcinoma colonrettale,
si colloca nella fascia di rischio più elevata presente
nella popolazione (con il 90 % di tutti i tumori che insorgono
in persone di 50 anni o più anziane). Pertanto non è ipotizzabile
un fattore di rischio specifico derivante dal tipo di alimentazione
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa di ufficiale”.
Appare coerente con la logica e l’esperienza il ritenere
che l’alimentazione seguita dal De Simone quand’era in servizio
non sia stata tale da porsi come causa o concausa efficiente
e determinante, vale a dire preponderante, prevalente o
predominante, nella causazione dell’infermità “neoplasia
del colon”. Sul piano del calcolo probabilistico appaiono
cioè tutt’altro che elevate le possibilità di una correlazione
immediata e diretta tra alimentazione seguita e infermità
contratta. Del resto, nello stesso verbale 15 novembre 1988
della CMO era stata impiegata una formulazione contrassegnata
da una certa vaghezza (“non si può escludere” che l’attività
prestata abbia influito etc…).
Se così è, sono superabili le obiezioni mosse dalla difesa
della ricorrente in merito alla omessa valutazione della
situazione concreta con riguardo al nesso causale tra infermità
contratta da un lato e, dall’altro, alimentazione ed esposizione
a campi elettromagnetici.
Concludendo sul punto il collegio non riesce a scorgere
ragioni in grado di sorreggere un’eventuale decisione di
accoglimento, e ciò né sotto il profilo del riconoscimento
della dipendenza da fatto di servizio dell’infermità “de
qua” né sotto l’aspetto della carenza di motivazione. Alla
luce delle risultanze desumibili dal parere del CML il decreto
impugnato risulta motivato in maniera tutt’altro che inattendibile
e a loro volta le conclusioni alle quali è approdato il
c.t.u. sono sorrette da affermazioni né incongrue né travisate.
2.2.3.- Quanto al terzo motivo basterà dire che la dedotta
disparità di trattamento non è stata minimamente comprovata.
In conclusione il ricorso va respinto.
Concorrono tuttavia giusti motivi, considerate anche le
peculiarità della vicenda, per compensare integralmente
tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Per quanto riguarda la liquidazione del compenso spettante
al c.t.u. dott. Marco Cadamuro Morgante, in mancanza di
parcella il collegio stima equo liquidare il compenso a
favore del suddetto c.t.u. nella misura di € 750 (settecentocinquanta)
e di porre il pagamento della somma anzidetta nella misura
di due terzi (€ 500) a carico della ricorrente e di un terzo
(€ 250) a carico dell’Amministrazione della difesa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul
ricorso in premessa lo rigetta.
Spese compensate.
Liquida il compenso spettante al c.t.u. dott. Marco Cadamuro
Morgante nella misura di € 750 (settecentocinquanta) ponendo
il pagamento della somma anzidetta nella misura di due terzi
(€ 500) a carico della ricorrente e di un terzo (€ 250)
a carico dell’Amministrazione della difesa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio
del 28 aprile 2005.
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