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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 agosto 2005
n. 6171
Pres. Corsaro, Rel. Russo
SPADARO (Avv. P. GIOVANNELLI) c. INPS (Avv.ti V. MERCANTI,
G. BIONDI, E. LANZETTA ed A. RICCIO) + altri |
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1. Concorsi pubblici – Requisito della pubblicità
dell’esame – Aula troppo piccola – Insussistenza – Ragioni.
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2. Concorsi pubblici – Commissioni di esame
– Prova del plenum dei membri – Verbale di esame – Limiti.
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1. Ai fini della sussistenza del requisito
della pubblicità degli esami non basta predicare che in
astratto sussista anche una possibilità per il pubblico
d’accedere nei luoghi di svolgimento delle predette prove
e d'assistervi, occorrendo piuttosto predisporre per tempo
e con serietà aule idonee a dar effettività al principio
di pubblicità, rendendo materialmente fruibile il luogo
del relativo svolgimento a chiunque ne abbia interesse.
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2. Il verbale redatto dalla Commissione di
esame non fa piena prova sulla permanenza del plenum dei
membri dell’organo giudicante durante tutta la durata dello
svolgimento dell’esame a meno ché non ne faccia espressa
menzione (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto superflua
la proposizione della querela di falso avverso il verbale
di esame per provare l’allontanamento di una commissaria
durante lo svolgimento della prova orale del ricorrente).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
sede di Roma, sez. 3°-ter
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composto dai signori Magistrati: Francesco
CORSARO, Presidente, - Silvestro Maria RUSSO, Consigliere,
relatore, - Stefano FANTINI, Primo Referendario, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 14759/99, proposto dal
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dott. Benedetto SPADARO, rappresentato
e difeso dall’avv. Paolo GIOVANNELLI ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla via della Balduina n. 114,
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CONTRO
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l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE – INPS, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio MERCANTI,
Giovanna BIONDI, Elisabetta LANZETTA ed Alessandro RICCIO
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Frezza
n. 17
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E NEI CONFRONTI
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dei sigg. Lucia DANGOLA, Antonio DE LUCA,
Maria Paola SANTOPINTO, Aldo BORGOSANO, Fabrizio GIORGILLI,
Manuelito NARDONE, Vincenzo NASTI, Raffaella SARACINO, Rita
CARDILLO, controinteressati, non costituiti in giudizio,
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PER L’ANNULLAMENTO
A) – del giudizio di non idoneità del ricorrente nella procedura
del concorso pubblico a 79 posti di dirigente per l’area
amministrativa presso l’INPS, pubblicato in G.U., IV s.
spec. n. 58 del 25 luglio 1997; B) – della graduatoria degli
idonei; C) – dell’art. 6 del bando del predetto concorso,
nella parte in cui prescrive la presentazione della documentazione
attestante il possesso dei titoli di preferenza all’atto
della prova orale; D) – nonché d’ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale e, in particolare, del verbale
della Commissione in data 1° luglio 1999, della nota INPS
prot. n. 23000905 del 4 agosto 1999 e dei criteri e procedure
stabiliti dalla Commissione stessa nelle sedute del 13 maggio
e del 23 giugno 1999;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo ente intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2005 il Cons.
Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite,
gli avvocati GIOVANNELLI e TADRIS (per delega dell’avv.
MERCANTI);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con bando pubblicato in G.U., IV s. spec.
n. 58 del 25 luglio 1997, l’INPS indisse un concorso pubblico,
per esami, a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa
presso di sé. Il dott. Benedetto SPADARO, funzionario INPS,
assume d’aver partecipato a detto concorso e d’averne superato
le prove scritte.
Convocato insieme ad altri candidati a sostenere la prova
orale nella tornata del 1° luglio 1999, il dott. SPADARO
dichiara che, all’ultimo momento, egli e gli altri esaminandi
furono spostati, da quella ove erano stati chiamati, in
un’altra e più piccola aula, tale da non consentire alcuna
effettiva pubblicità dell’esame, tant’è che i candidati
furono ammessi solo uno per volta dentro detta stanza e
senza consentire a nessuno d’assistervi. Il dott. SPADARO
rende altresì noto che il proprio esame durò pochi minuti
e si ridusse alle due sole domande che la Commissione esaminatrice
ritenne di formulargli, avendo essa così a suo tempo stabilito,
fermo, però, restando che, prima dell’inizio della prova,
la commissaria dott. Alfonsina DE FELICE s’allontanò dal
plenum per rispondere ad una telefonata, protrattasi per
tutta la durata dell’esame stesso. Il dott. SPADARO fa ancora
presente che, prima della prova orale, gli fu chiesta la
documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza
e, al termine dell’esame, la Commissione omise d’affiggere
i risultati delle prove, dandone mera comunicazione orale.
Acquisito il verbale della predetta Commissione di concorso,
il dott. SPADARO poi apprese che, in esito a siffatta prova
orale, egli non fu giudicato idoneo. Pertanto, il dott.
SPADARO si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso
in epigrafe, avverso tale giudizio di non idoneità, nonché
la graduatoria degli idonei, il bando di concorso (nella
parte in cui prescrive la presentazione della documentazione
attestante il possesso dei titoli di preferenza all’atto
della prova orale), il verbale della Commissione in data
1° luglio 1999, la nota INPS prot. n. 23000905 del 4 agosto
1999 ed i criteri e procedure stabiliti dalla Commissione
stessa nelle sedute del 13 maggio e del 23 giugno 1999,
deducendo in punto di diritto un complesso articolato di
doglianze. Con motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2000,
il ricorrente impugna altresì la graduatoria definitiva
del concorso per cui è causa, deducendo censure d’illegittimità
propria e derivata. S’è costituito nel presente giudizio
l’ente intimato, il quale eccepisce articolatamente l’infondatezza
della pretesa attorea.
All’udienza pubblica del 14 luglio 2005, su conforme richiesta
delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto
in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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1. – Come già accennato in epigrafe e nelle
premesse in fatto, il dott. Il dott. Benedetto SPADARO,
funzionario INPS, assume d’aver partecipato al concorso,
per esami, a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa,
indetto dall’INPS con il bando pubblicato in G.U., IV s.
spec. n. 58 del 25 luglio 1997.
Il ricorrente non ha superato la prova orale, onde si grava
innanzi a questo Giudice avverso tal risultato, la graduatoria
finale ed altri atti meglio indicati in premessa, assumendo
l’illegittimità, sotto vari profili dello svolgimento di
tale prova. In particolare, il ricorrente lamenta: A) –
l’illegittima riduzione della prova orale a sole due domande,
invece che al numero corrispondente alle materie oggetto
d’esame; B) – l’assenza della doverosa pubblicità dell’esame
stesso; C) – l’illegittimità della norma del bando che stabilisce
l’esibizione della documentazione predetta prima della prova
orale; D) – l'eccessiva brevità dell’esame sostenuto; E)
- l’assenza del plenum della Commissione esaminatrice al
momento del suo esame, essendosene allontanata la commissaria
dott. Alfonsina DE FELICE per rispondere ad una telefonata,
protrattasi per tutta la durata dell’esame stesso.
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2. – Con ordinanza n. 2/2005 dell’8 gennaio
2005, la Sezione ha ordinato l'integrazione del contraddittorio
processuale nei confronti di tutti i candidati utilmente
collocati nell’impugnata graduatoria, cui il ricorrente
ha adempiuto con deposito in Segreteria della prova delle
avvenute notificazioni.
Pertanto, integro essendo nella specie il contraddittorio
processuale, la questione di merito, posta dalla domanda
attorea, s’appalesa fondata, sia pur nei limiti e con le
precisazioni di cui appresso.
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3. – Circa la prima censura, inerente al
numero delle domande che la Commissione esaminatrice avrebbe
dovuto porre a ciascun candidato, giova rammentare che,
come evincesi dal suo verbale del 13 maggio 1999, «… la
prova orale verterà sulle materie oggetto delle due prove
scritte come definite al punto 2 dell'art. 5 stesso bando
di concorso, nonché sulla conoscenza delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro nei sistemi complessi; 2) sistema
di pianificazione e controllo direzionale; 3) bilancio di
gestione; 4) budget; 5) principi e tecniche di gestione
del personale; 6) processi di comunicazione e gestione dei
sistemi informativi; 7) marketing dei servizi nelle aziende
pubbliche…».
Ebbene, in linea di mero principio, parrebbe che la Commissione
avesse dato esecuzione scrupolosa all’art. 12, c. 1, II
per. del DPR 9 maggio 1994 n. 487, laddove impone alle Commissioni
esaminatrici di predeterminare «…immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale di ogni candidato i quesiti da porre
ai candidati per ciascuna delle materie d'esame...».
In realtà, così non è, in quanto nella specie la Commissione
ha stabilito «... che ad ogni candidato vengano poste due
domande che rispondono alle materie oggetto della prova
scritta... (da estrarre a sorte anche con l’ausilio di sistemi
automatizzati) … la Commissione ritiene, in ossequio al
sopra enunciato principio della celerità, che in tal modo
sia possibile pervenire ad una esauriente e definitiva valutazione
del candidato…». Così facendo, la Commissione ha disatteso
l' art. 5, § 8 del bando, che, invece, prescriveva come
l’esame orale si sarebbe dovuto tenere «…sulle materie oggetto
delle prove scritte sia sulla conoscenza delle … materie…»
dianzi elencate. La violazione del bando, lex specialis
del concorso di cui trattasi, si manifesta non già o non
solo per lo scostamento meramente numerico tra quanto indicato
nella fonte regolatrice e quanto attuato in concreto fatto,
questo, già di per sé arbitrario, bensì per la scelta,
per vero singolare se rapportata ad un concorso preordinato
al reclutamento del personale apicale dell'organizzazione
dell’ente, di subordinare sic et simpliciter l’accertamento
delle abilità dei candidati a ragioni di mera celerità.
E ciò s’appalesa vieppiù illegittimo, se si considera, per
un verso, che il bando non fissò criteri di preferenza per
una o l’altra materia e, per altro verso, che la Commissione
non fornì alcuna contezza né delle ragioni in sé di siffatta
esigenza acceleratoria, né tampoco di come due sole domande
avrebbero mai potuto surrogare o condensare una pluralità
di saperi ictu oculi afferenti a discipline talora interrelate,
ma il più delle volte ontologicamente distinte.
Né vale obiettare, come fa l’ente intimato, che, in fondo,
le materie indicate nel bando non sarebbero se non argomenti
o temi di specificazione delle materie delle prove scritte,
diritto amministrativo ed organizzazione aziendale. In disparte
lo stridente contrasto tra la scelta della Commissione ed
il dato testuale della lex specialis, l’elenco delle materie
della prova orale, per espressa volizione di quest’ultima,
s’ aggiunge e non specifica quelle delle prove scritte.
Inoltre, detto elenco solo in parte interseca le due materie
delle prove scritte, senza ovviamente esaurirne i contenuti,
né corrispondervi esattamente, tant’è che gran parte delle
materie orali in realtà riguarda il management della gestione
delle politiche pubbliche.
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4. – Da accogliere è pure la doglianza attorea
sull’assenza d’effettiva pubblicità degli esami orali, a
causa dell’angustia dell’aula deputata al relativo svolgimento.
In punto di fatto, l’ente intimato non contesta le minori
dimensioni della sala utilizzata in concreto, ma si limita
ad affermarne l’idoneità a garantire la possibilità per
gli estranei d’assistere alle prove orali.
Sennonché non basta predicare che in astratto sussista anche
una possibilità per il pubblico d’accedere nei luoghi di
svolgimento delle predette prove e d'assistervi, occorrendo
piuttosto predisporre per tempo e con serietà aule idonee
a dar effettività al principio di pubblicità, rendendo materialmente
fruibile il luogo del relativo svolgimento a chiunque ne
abbia interesse. Consta dal verbale della Commissione esaminatrice
in data 1° luglio 1999, che «…i candidati presentatisi vengono
introdotti ad uno ad uno in aula, dopo accertamento dell'identità
personale…». Il dato testuale è chiarissimo ed inequivocabile:
il verbale descrive non già la mera chiamata di ciascun
singolo candidato innanzi alla Commissione, come vorrebbe
far intendere l’ente intimato attribuendo alla frase
un significato a dir poco inesistente, essendo notorio che
la Commissione esamina un candidato alla volta e superflua
una siffatta precisazione in verbale, bensì la circostanza
dell’impossibilità di far restare più d’un candidato all’interno
della sala. In tal caso, aperte o chiuse le porte di detta
aula poco importa, giacché, nell’un caso come nell’altro,
le prove d’ esame furono svolte in materiale assenza della
doverosa pubblicità, non avendo l’ ente intimato curato
d’approntare i mezzi a garanzia del relativo principio.
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5. – Meritevole d’accoglimento è pure il
motivo d’impugnazione relativo all'eccessiva brevità del
tempo entro cui si svolse la prova orale del ricorrente.
Al riguardo, l’ente intimato non smentisce l’accaduto in
sé, ma ne minimizza l’ efficacia lesiva, essendo la durata
della valutazione dei candidati rimessa al prudente apprezzamento
della Commissione esaminatrice. Osserva invece il Collegio
che, come i modi, così i tempi di tale valutazione, afferendo
a poteri tecnico-discrezionali della P.A., non attengono
al merito dell'azione amministrativa, né tampoco sfuggono
di per sé soli al giudizio di legittimità di questo Giudice,
ove inficiati da manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
Non è in contestazione in questa sede né il tempo complessivo
d’attività della Commissione per la seduta in cui il ricorrente
fu esaminato, né il numero dei candidati esaminati insieme
a lui. In relazione a tali dati, non sfugge certo al Collegio
che non si possano sindacare i tempi dedicati dalla Commissione
d’un concorso a pubblici impieghi all’esame dei candidati,
laddove tali tempi siano calcolati in base ad un computo
presuntivo discendente dalla suddivisione della durata complessiva
delle prove per il numero dei candidati esaminati. Sennonché,
dai dati stessi ben può il Collegio ricavare un indizio
sulla brevità in concreto, o meno della valutazione, se
questo s’accompagna ad altri elementi che, se assunti contestualmente,
viziano il procedimento valutativo: è questo il caso di
specie, ove la presunzione meramente fattuale di brevità
si correla al numero ridotto di domande poste dalla Commissione
al ricorrente, tali da non comportare necessariamente un
lungo arco di tempo per rispondervi. Nella specie v’è, dunque,
un complesso interrelato di indizi concordanti sull’eccessiva
brevità, in termini di tempo e di domande poste, della valutazione
dei saperi del ricorrente, vicenda, questa, tanto più nociva,
se si considera la peculiarità della procedura selettiva
in cui s’è verificata. Si tratta, com’è noto, del reclutamento
di 79 dirigenti dell'area amministrativa dell’INPS, ossia
d’un concorso preordinato a selezionare le posizioni di
vertice dei servizi e degli uffici dell'ente, per la scelta
dei quali la Commissione avrebbe dovuto operare di conseguenza,
cioè con quell'attenzione e quell’accuratezza che, sempre
necessarie in concorsi a pubblici impieghi, di più rilevano
quando l’esame sia rivolto all’assunzione di personale dirigente.
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6. – Non a diversa conclusione reputa il
Collegio di pervenire con riguardo alla censura sull’allontanamento
della commissaria dott. DE FELICE dal plenum della Commissione
durante lo svolgimento della prova orale del ricorrente.
Sul punto il Collegio ritiene che non vi sia effettiva contestazione,
nella misura in cui l’ente intimato, pur ribadendo la fede
privilegiata del verbale di concorso e, quindi, la necessità
d’impugnarlo con querela di falso, in realtà ammette tale
allontanamento, pur definendolo "breve".
Ma, appunto per questa “brevità”, il Collegio non può non
stigmatizzarne l'illegittimità, perché, essendo stato breve
di per sé l'esame del ricorrente, l'allontanamento della
dott. DE FELICE ha determinato la non integrità del plenum
della Commissione proprio durante lo svolgimento della prova
del dott. SPADARO. È jus receptum che, se non in tutte la
fasi del procedimento concorsuale occorre detto plenum,
la regola del collegio perfetto dev’essere però scrupolosamente
osservata, tra l'altro, in tutti i momenti in cui, come
nella specie, sono adottate determinazioni rilevanti ai
fini della valutazione dei candidati (cfr., da ultimo, Cons.
St., VI, 1° marzo 2005 n. 815). Sicché siffatto allontanamento,
lungo o breve non importa, avrebbe dovuto implicare l’ovvia
sospensione della prova fino al momento in cui non ne fosse
cessata la causa e si fosse ricostituita l’integrità della
Commissione esaminatrice. Né vale obiettare che occorrerebbe
anzitutto querelarsi di falso avverso il verbale d'esame,
per l’evidente ragione che quest’ultimo non afferma espressamente
la presenza di tutti i membri della Commissione per tutta
la durata dello svolgimento dell' esame orale, di talché
ne è superflua la confutazione con siffatto strumento.
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7. – Viceversa, non ha pregio e va disattesa
la doglianza attorea relativa alla conoscenza dei titoli,
prima dello svolgimento della prova orale, da parte della
Commissione esaminatrice.
Al riguardo, l’art. 16, c. 1 del DPR 487/1994, nello stabilire
la presentazione dei titoli preferenziali dei concorrenti
dopo il superamento della prova orale, non fissa una regola
a garanzia della par condicio dei candidati. La norma si
limita solo ad indicare il termine essenziale per la produzione
dei titoli medesimi, la cui valutazione in sé nulla aggiunge
o toglie al giudizio di merito sulle relative prove. Sfugge,
pertanto, al Collegio in che cosa mai la norma del bando
del concorso in questione, nell’anticipare l’adempimento
d’un onere ad esclusivo carico dei singoli candidati interessati,
possa condizionare, in un senso o nell’altro, il giudizio
della Commissione sul contenuto delle prove sostenute da
costoro.
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8. – In definitiva, il ricorso in epigrafe
va sì accolto, però nei limiti fin qui esaminati, onde giusti
motivi suggeriscono la compensazione a metà delle spese
del presente giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie in parte il ricorso
n. 14759/99 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto
di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, gli atti
impugnati e meglio indicati in premessa, con salvezza dell’attività
di riesame del candidato a cura dell’INPS.
Condanna l’INPS stesso al pagamento, a favore del ricorrente,
di metà delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente
liquidate in € 1000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA
come per legge.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
del 14 luglio 2005.
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