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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 23 agosto 2005
n. 6269
Pres. Amadio, est. Calvari |
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Assistenza e previdenza – Erogazione di crediti
previdenziali – Termine perentorio fissato dall’ente erogatore
– Illegittimità – Sussiste - Ragioni
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Nel sistema normativo vigente, i diritti
soggettivi del lavoratore dipendente, e in particolare quelli
previdenziali, non possono essere sottoposti, anche per
i tempi del loro esercizio, alla condizione di un termine
perentorio, fissato non dalla legge, ma autonomamente dall’ente
erogatore delegato al pagamento (fattispecie in tema di
richiesta di percepimento delle prestazioni relative ai
cosiddetti “compensi fissi”, di cui all’art. 82 del R.D.
1631/1938).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
(Sezione Terza-bis)
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composto dai signori: Giulio Amadio presidente
- Massimo Luciano Calveri consigliere rel. - Antonio Vinciguerra
consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2754 del 1990, proposto da
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Pintucci Franco, rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Ramadori ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, alla via M. Prestinari, n.
13;
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contro
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Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
Medici – E.N.P.A.M., quale gestore del fondo speciale
dei medici ospedalieri, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Tedeschi,
Teresa Ottolini e Vincenzo Squillaci ed elettivamente domiciliato
presso l’ufficio legale dell’Ente in Roma, alla via Torino,
n. 38;
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e nei confronti di
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Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
cui sede domicilia per legge;
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per l’annullamento
previa sospensione, della decisione del Comitato direttivo
dell’E.N.P.A.S. del 20 aprile 1990, con la quale non è stata
accolta “la richiesta di annullamento della deliberazione
del Comitato esecutivo dell’Ente del 1 dicembre 1989, con
cui venia respinta la richiesta di annullamento del provvedimento
di reiezione della domanda del ricorrente del 13 aprile
1989, tendente ad ottenere le prestazioni del Fondo Speciale
dei Medici Ospedalieri, relative al quinquennio 1 gennaio
1965 – 31 dicembre 1969, di cui all’art. 82 del r.d. 30
settembre 1938 n. 1631 e successive modifiche, nonché di
tutti gli atti preparatori e conseguenti che hanno impedito
tale erogazione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Vista la propria decisione interlocutoria n. 2754 del 6
luglio 1992 e gli atti depositati in ottemperanza;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il consigliere
Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come
da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il dr. Pintucci ha svolto attività di primario
oculista, quale dipendente dell’ospedale S. Maria Goretti
di Latina dal 1 maggio 1964 al 17 luglio 1973, ed ha maturo
per il quinquennio 1 gennaio 1965 – 31 dicembre 1969 il
diritto a percepire le prestazioni relative ai cosiddetti
“compensi fissi”, di cui all’art. 82 del R.D. 30 settembre
1938, n. 1631, versati all’E.N.P.A.M. dai disciolti Istituti
Gestori dell’Assicurazione Malattia, in forza dell’accordo
ministeriale (del Lavoro e della Previdenza Sociale), nonché
quelli versati successivamente, sempre a detto Ente, per
conto dei suddetti istituti.
Venuto a conoscenza della possibilità di percepire detta
indennità, il sanitario presentava domanda per ottenere
l’erogazione delle suddette prestazioni, ma quest’ultima
veniva respinta dal Comitato esecutivo dell’E.P.A.M., con
decisione del 1 dicembre 1989, nel rilievo che essa, e la
relativa documentazione allegata, sarebbero state presentate
dopo il termine del 31 maggio 1988, fissato come perentorio
dal Comitato direttivo dell’Ente.
La decisione negativa veniva gravata di ricorso presso il
Comitato direttivo dell’Ente, che, con delibera del 20 aprile
1990, lo respingeva.
Avverso tale ultima determinazione, il dr. Pintucci insorgeva
con atto, notificato tra il 25 e il 26 luglio 1990, deducendone
l’illegittimità nella considerazione che il diritto del
dipendente pubblico alla percezione di compensi retributivi
e prestazioni previdenziali può essere sottoposto a termini
perentori solo se fissati dalla legge.
Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate;
in particolare, e in via preliminare, l’E.N.P.A.S. eccepiva
che sulla pretesa, come azionata, difettava la giurisdizione
del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1.- E’ impugnata la determinazione negativa
dell’E.N.P.A.M., quale gestore del Fondo speciale dei medici
ospedalieri, in ordine alla domanda avanzata dal ricorrente
di percepire le prestazioni relative ai cosiddetti “compensi
fissi”, di cui all’art. 82 all’art. 82 del R.D. 30 settembre
1938, n. 1631, versati a detto Ente dai disciolti Istituti
Gestori dell’Assicurazione Malattia, in forza dell’accordo
ministeriale (del Lavoro e della Previdenza Sociale), nonché
quelli versati successivamente, sempre a favore del medesimo
Ente, per conto dei suddetti istituti.
L’istanza del ricorrente è stata respinta perché presentata
oltre il termine del 31 maggio 1988, fissato in via perentoria
dal Comitato direttivo del sunnominato Ente previdenziale
con delibera n. 106 del 22 dicembre 1984.
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2.- La tesi di fondo che sostiene l’impugnativa
– svolta con l’unico articolato motivo, poi ulteriormente
ribadito nelle memorie defensionali - è nel senso che, nel
sistema normativo vigente, i diritti soggettivi del lavoratore
dipendente, e in particolare quelli previdenziali, non possono
essere sottoposti, anche per i tempi del loro esercizio,
alla condizione di un termine perentorio, fissato non dalla
legge, ma autonomamente dall’ente erogatore delegato al
pagamento.
Si soggiunge poi che la prescrizione o la decadenza di un
diritto - ammesso che esse possano conseguire da atti non
aventi forza di legge - devono essere portati a conoscenza
diretta degli interessati a mezzo di forme ufficiali di
pubblicazione, mentre nel caso di specie la fissazione del
termine per la fruizione della prestazione previdenziale
è stata notiziata sull’organo “ufficiale”, così autonomamente
definito dall’Ente erogatore.
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3.- La tesi è contrastata dall’Ente intimato
nella considerazione che la scadenza del termine perentorio,
entro cui andava richiesta la prestazione previdenziale,
era stata stabilita “dalle norme regolamentari”, poste con
la precitata delibera del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M.,
“pubblicate nell’organo ufficiale dell’Ente Previdenza Medica,
anno XXX nn. 1-2-3, gennaio – febbraio – marzo 1988, oltre
che su altri quotidiani a diffusione nazionale” (memoria
in data 8 agosto 1990, p. 5).
Manifestamente infondata sarebbe poi l’affermazione secondo
cui il regolamento di liquidazione del fondo speciale dei
medici ospedalieri non avrebbe forza di legge, essendosi
omesso di considerare che esso è stato approvato dal Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale con atto prot. n.
2551 del 22 gennaio 1986.
A detta dell’Ente resistente, il ricorso sarebbe comunque
inammissibile perché, essendo volto all’accertamento dell’esistenza
o meno di obbligazioni passive nell’ambito del rapporto
assicurativo previdenziale, si riferisce a posizioni di
diritto soggettivo, come tali sottratte alla cognizione
del giudice amministrativo.
L’eccezione di inammissibilità del gravame è stata poi da
ultimo riproposta (memoria depositata il 29 aprile 2005)
nella considerazione che, a seguito del d.lgs. 30 giugno
1993, n. 537, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di dorme obbligatorie di previdenza
e assistenza, l’Ente si è trasformato in fondazione così
mutando la sua natura di ente di diritto pubblico in ente
di diritto privato, con evidenti riflessi anche sul regime
dei propri atti in ordine al giudice competente a disporne
il sindacato giurisdizionale.
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4.- Così delineate le contrapposte tesi difensive,
va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso, che è da disattendere per i motivi che seguono.
La questione che la Sezione è chiamata a decidere è se il
ricorrente sia o meno decaduto dal diritto ad usufruire
della summenzionata prestazione previdenziale, in conseguenza
della decorrenza dei termini per la presentazione della
relativa domanda, qualificati come perentori dall’Ente resistente.
Quel che viene dedotto in giudizio non è tanto la spettanza
in sé del credito previdenziale (in ordine al quale non
potrebbe dubitarsi della giurisdizione del giudice ordinario),
quanto la legittimità di un provvedimento, posto in via
autoritativa dall’Ente erogatore, inteso a condizionare
l’esercizio di tale diritto. Venendo quindi in rilievo un
provvedimento amministrativo adottato da un ente di diritto
pubblico- qualità soggettiva certamente predicabile in capo
all’Ente resistente al momento dell’adozione di detto provvedimento
– è coerente ritenere la sussistenza in proposito della
giurisdizione del giudice degli interessi legittimi e non
dei diritti soggettivi.
Sotto altro verso, nella fattispecie dedotta nel presente
giudizio, la giurisdizione al giudice ordinario non potrebbe
ascriversi per effetto del mutato quadro legislativo, introdotto
con il precitato decreto legislativo n. 509 del 1994, che
ha previsto la possibilità per gli enti previdenziali di
mutare la loro natura operando come fondazioni di diritto
privato.
E’ il caso di ricordare infatti che, in base al principio
espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., diretto a favorire
la perpetuatio jurisdictionis, la giurisdizione si determina
in base allo stato di fatto esistente (oppure alla legge
vigente) al momento della proposizione della domanda, senza
che abbiano rilevanza i successivi mutamenti (cfr., CdS,
Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2738; Cass. Civ., SS.UU 12 novembre
2002, n. 15885).
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5.- Oltre che ammissibile, il ricorso è fondato.
L’esercizio di un diritto patrimoniale, a prescindere dalla
sua natura di diritto retributivo o previdenziale, connesso
a un rapporto di lavoro dipendente non può subire limitazioni
per effetto di termini e condizioni imposti dall’Ente erogatore,
in via unilaterale, all’infuori di un’espressa previsione
discendente da una norma legislativa.
Nel caso all’esame deve ritenersi non conforme a legge la
determinazione del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M., posta
con delibera n. 106/1984 ad oggetto “Progetto di sistemazione
del Conto medici ospedalieri”, di fissare un termine (due
anni dalla data di approvazione della delibera stessa, termine
poi prorogato al 31 maggio 1988 con l’ulteriore delibera
del 26 marzo 1988) per l’erogabilità a favore dei medici
in servizio presso gli enti ospedalieri e le istituzioni
ad essi assimilate dei “compensi fissi”, di cui all’art.
82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.
La limitazione temporale dell’esercitabilità del diritto
ad ottenere le indennità in questione, in quanto incidente
sul principio di prescrittibilità di un diritto di credito,
avrebbe postulato l’esistenza di un fondamento positivo
avente consistenza di norma primaria. Nella specie difettava
un siffatto fondamento atteso che tale, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente resistente, non
poteva ritenersi l’approvazione da parte del Ministro del
Lavoro, intervenuta in data 22 gennaio 1996, del precitato
regolamento di liquidazione del fondo speciale dei medici
ospedalieri.
In realtà, già il “regolamento di liquidazione” in questione
non aveva valore ed efficacia di normazione secondaria (il
che, peraltro, non sarebbe stato valevole ex se ad apporre
limitazioni all’esercizio del diritto) quanto di atto amministrativo
generale, a rilievo interno, adottato dal Comitato direttivo
dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
Quanto poi all’approvazione ministeriale intervenuta su
tale regolamento, è lo stesso Comitato direttivo dell’Ente
a stabilirne l’esatta configurazione giuridica allorché,
in sede di deliberazione in data 26 marzo 1988 sulla proroga
del termine per la presentazione delle domande di prestazioni
al Fondo speciale dei medici, qualifica detta approvazione
come “presa d’atto” …
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6.- Alla stregua di tutte le considerazioni
che precedono, il ricorso va accolto e , per l’effetto,
va disposto l’annullamento della decisione del Comitato
direttivo dell’E.N.P.A.M. specificata in epigrafe.
Giusti motivi spingono a compensare spese di lite e onorari
di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione seconda-bis), pronunciando sul ricorso
in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione
del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M. adottata il 20 aprile
1990.
Compensa tra le parti le spese di lite.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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