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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 23 agosto 2005 n. 6269
Pres. Amadio, est. Calvari


Assistenza e previdenza – Erogazione di crediti previdenziali – Termine perentorio fissato dall’ente erogatore – Illegittimità – Sussiste - Ragioni

Nel sistema normativo vigente, i diritti soggettivi del lavoratore dipendente, e in particolare quelli previdenziali, non possono essere sottoposti, anche per i tempi del loro esercizio, alla condizione di un termine perentorio, fissato non dalla legge, ma autonomamente dall’ente erogatore delegato al pagamento (fattispecie in tema di richiesta di percepimento delle prestazioni relative ai cosiddetti “compensi fissi”, di cui all’art. 82 del R.D. 1631/1938).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Sezione Terza-bis)

 

composto dai signori: Giulio Amadio presidente - Massimo Luciano Calveri consigliere rel. - Antonio Vinciguerra consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2754 del 1990, proposto da

 

Pintucci Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ramadori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via M. Prestinari, n. 13;

 

contro

 

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici – E.N.P.A.M., quale gestore del fondo speciale dei medici ospedalieri, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Tedeschi, Teresa Ottolini e Vincenzo Squillaci ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Roma, alla via Torino, n. 38;

 

e nei confronti di

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

 

per l’annullamento
previa sospensione, della decisione del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.S. del 20 aprile 1990, con la quale non è stata accolta “la richiesta di annullamento della deliberazione del Comitato esecutivo dell’Ente del 1 dicembre 1989, con cui venia respinta la richiesta di annullamento del provvedimento di reiezione della domanda del ricorrente del 13 aprile 1989, tendente ad ottenere le prestazioni del Fondo Speciale dei Medici Ospedalieri, relative al quinquennio 1 gennaio 1965 – 31 dicembre 1969, di cui all’art. 82 del r.d. 30 settembre 1938 n. 1631 e successive modifiche, nonché di tutti gli atti preparatori e conseguenti che hanno impedito tale erogazione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la propria decisione interlocutoria n. 2754 del 6 luglio 1992 e gli atti depositati in ottemperanza;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il dr. Pintucci ha svolto attività di primario oculista, quale dipendente dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina dal 1 maggio 1964 al 17 luglio 1973, ed ha maturo per il quinquennio 1 gennaio 1965 – 31 dicembre 1969 il diritto a percepire le prestazioni relative ai cosiddetti “compensi fissi”, di cui all’art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, versati all’E.N.P.A.M. dai disciolti Istituti Gestori dell’Assicurazione Malattia, in forza dell’accordo ministeriale (del Lavoro e della Previdenza Sociale), nonché quelli versati successivamente, sempre a detto Ente, per conto dei suddetti istituti.
Venuto a conoscenza della possibilità di percepire detta indennità, il sanitario presentava domanda per ottenere l’erogazione delle suddette prestazioni, ma quest’ultima veniva respinta dal Comitato esecutivo dell’E.P.A.M., con decisione del 1 dicembre 1989, nel rilievo che essa, e la relativa documentazione allegata, sarebbero state presentate dopo il termine del 31 maggio 1988, fissato come perentorio dal Comitato direttivo dell’Ente.
La decisione negativa veniva gravata di ricorso presso il Comitato direttivo dell’Ente, che, con delibera del 20 aprile 1990, lo respingeva.
Avverso tale ultima determinazione, il dr. Pintucci insorgeva con atto, notificato tra il 25 e il 26 luglio 1990, deducendone l’illegittimità nella considerazione che il diritto del dipendente pubblico alla percezione di compensi retributivi e prestazioni previdenziali può essere sottoposto a termini perentori solo se fissati dalla legge.
Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate; in particolare, e in via preliminare, l’E.N.P.A.S. eccepiva che sulla pretesa, come azionata, difettava la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- E’ impugnata la determinazione negativa dell’E.N.P.A.M., quale gestore del Fondo speciale dei medici ospedalieri, in ordine alla domanda avanzata dal ricorrente di percepire le prestazioni relative ai cosiddetti “compensi fissi”, di cui all’art. 82 all’art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, versati a detto Ente dai disciolti Istituti Gestori dell’Assicurazione Malattia, in forza dell’accordo ministeriale (del Lavoro e della Previdenza Sociale), nonché quelli versati successivamente, sempre a favore del medesimo Ente, per conto dei suddetti istituti.
L’istanza del ricorrente è stata respinta perché presentata oltre il termine del 31 maggio 1988, fissato in via perentoria dal Comitato direttivo del sunnominato Ente previdenziale con delibera n. 106 del 22 dicembre 1984.

 

2.- La tesi di fondo che sostiene l’impugnativa – svolta con l’unico articolato motivo, poi ulteriormente ribadito nelle memorie defensionali - è nel senso che, nel sistema normativo vigente, i diritti soggettivi del lavoratore dipendente, e in particolare quelli previdenziali, non possono essere sottoposti, anche per i tempi del loro esercizio, alla condizione di un termine perentorio, fissato non dalla legge, ma autonomamente dall’ente erogatore delegato al pagamento.
Si soggiunge poi che la prescrizione o la decadenza di un diritto - ammesso che esse possano conseguire da atti non aventi forza di legge - devono essere portati a conoscenza diretta degli interessati a mezzo di forme ufficiali di pubblicazione, mentre nel caso di specie la fissazione del termine per la fruizione della prestazione previdenziale è stata notiziata sull’organo “ufficiale”, così autonomamente definito dall’Ente erogatore.

 

3.- La tesi è contrastata dall’Ente intimato nella considerazione che la scadenza del termine perentorio, entro cui andava richiesta la prestazione previdenziale, era stata stabilita “dalle norme regolamentari”, poste con la precitata delibera del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M., “pubblicate nell’organo ufficiale dell’Ente Previdenza Medica, anno XXX nn. 1-2-3, gennaio – febbraio – marzo 1988, oltre che su altri quotidiani a diffusione nazionale” (memoria in data 8 agosto 1990, p. 5).
Manifestamente infondata sarebbe poi l’affermazione secondo cui il regolamento di liquidazione del fondo speciale dei medici ospedalieri non avrebbe forza di legge, essendosi omesso di considerare che esso è stato approvato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con atto prot. n. 2551 del 22 gennaio 1986.
A detta dell’Ente resistente, il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché, essendo volto all’accertamento dell’esistenza o meno di obbligazioni passive nell’ambito del rapporto assicurativo previdenziale, si riferisce a posizioni di diritto soggettivo, come tali sottratte alla cognizione del giudice amministrativo.
L’eccezione di inammissibilità del gravame è stata poi da ultimo riproposta (memoria depositata il 29 aprile 2005) nella considerazione che, a seguito del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 537, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di dorme obbligatorie di previdenza e assistenza, l’Ente si è trasformato in fondazione così mutando la sua natura di ente di diritto pubblico in ente di diritto privato, con evidenti riflessi anche sul regime dei propri atti in ordine al giudice competente a disporne il sindacato giurisdizionale.

 

4.- Così delineate le contrapposte tesi difensive, va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che è da disattendere per i motivi che seguono.
La questione che la Sezione è chiamata a decidere è se il ricorrente sia o meno decaduto dal diritto ad usufruire della summenzionata prestazione previdenziale, in conseguenza della decorrenza dei termini per la presentazione della relativa domanda, qualificati come perentori dall’Ente resistente.
Quel che viene dedotto in giudizio non è tanto la spettanza in sé del credito previdenziale (in ordine al quale non potrebbe dubitarsi della giurisdizione del giudice ordinario), quanto la legittimità di un provvedimento, posto in via autoritativa dall’Ente erogatore, inteso a condizionare l’esercizio di tale diritto. Venendo quindi in rilievo un provvedimento amministrativo adottato da un ente di diritto pubblico- qualità soggettiva certamente predicabile in capo all’Ente resistente al momento dell’adozione di detto provvedimento – è coerente ritenere la sussistenza in proposito della giurisdizione del giudice degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi.
Sotto altro verso, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, la giurisdizione al giudice ordinario non potrebbe ascriversi per effetto del mutato quadro legislativo, introdotto con il precitato decreto legislativo n. 509 del 1994, che ha previsto la possibilità per gli enti previdenziali di mutare la loro natura operando come fondazioni di diritto privato.
E’ il caso di ricordare infatti che, in base al principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., diretto a favorire la perpetuatio jurisdictionis, la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente (oppure alla legge vigente) al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti (cfr., CdS, Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2738; Cass. Civ., SS.UU 12 novembre 2002, n. 15885).

 

5.- Oltre che ammissibile, il ricorso è fondato.
L’esercizio di un diritto patrimoniale, a prescindere dalla sua natura di diritto retributivo o previdenziale, connesso a un rapporto di lavoro dipendente non può subire limitazioni per effetto di termini e condizioni imposti dall’Ente erogatore, in via unilaterale, all’infuori di un’espressa previsione discendente da una norma legislativa.
Nel caso all’esame deve ritenersi non conforme a legge la determinazione del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M., posta con delibera n. 106/1984 ad oggetto “Progetto di sistemazione del Conto medici ospedalieri”, di fissare un termine (due anni dalla data di approvazione della delibera stessa, termine poi prorogato al 31 maggio 1988 con l’ulteriore delibera del 26 marzo 1988) per l’erogabilità a favore dei medici in servizio presso gli enti ospedalieri e le istituzioni ad essi assimilate dei “compensi fissi”, di cui all’art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.
La limitazione temporale dell’esercitabilità del diritto ad ottenere le indennità in questione, in quanto incidente sul principio di prescrittibilità di un diritto di credito, avrebbe postulato l’esistenza di un fondamento positivo avente consistenza di norma primaria. Nella specie difettava un siffatto fondamento atteso che tale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente resistente, non poteva ritenersi l’approvazione da parte del Ministro del Lavoro, intervenuta in data 22 gennaio 1996, del precitato regolamento di liquidazione del fondo speciale dei medici ospedalieri.
In realtà, già il “regolamento di liquidazione” in questione non aveva valore ed efficacia di normazione secondaria (il che, peraltro, non sarebbe stato valevole ex se ad apporre limitazioni all’esercizio del diritto) quanto di atto amministrativo generale, a rilievo interno, adottato dal Comitato direttivo dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
Quanto poi all’approvazione ministeriale intervenuta su tale regolamento, è lo stesso Comitato direttivo dell’Ente a stabilirne l’esatta configurazione giuridica allorché, in sede di deliberazione in data 26 marzo 1988 sulla proroga del termine per la presentazione delle domande di prestazioni al Fondo speciale dei medici, qualifica detta approvazione come “presa d’atto” …

 

6.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e , per l’effetto, va disposto l’annullamento della decisione del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M. specificata in epigrafe.
Giusti motivi spingono a compensare spese di lite e onorari di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda-bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione del Comitato direttivo dell’E.N.P.A.M. adottata il 20 aprile 1990.
Compensa tra le parti le spese di lite.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


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