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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 9 agosto 2005 n. 6157
Pres. de Lise, est. di Nezza
ABN AMRO Holding N.V., ABN AMRO Bank N.V. (Avv.ti L. Torchia,
R. Casati, G. Scassellati Sforzolini, F. Emanuele, T. Di
Nitto) c. Banca d’Italia (Avv.ti A. Gambino, M. Luciani,
M. O. Perassi e O. Capolino), Banca Popolare di Lodi s.c.
a r.l. (Avv.ti N. Irti, V. Cerulli Irelli, M. Molè, F.,
A. Lirosi e P. Fattori), ad opponendum Lonati Tiberio, Lonati
Fausto e Lonati Ettore (Avv. L. Medugno) |
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1. Processo amministrativo – Controinteressata
– Configurabilità – Presupposti – Legittimazione in capo
a società “bersaglio” di acquisizioni di partecipazioni
al capitale sociale – Non sussiste - Motivi
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2. Borsa – Autorizzazione all’acquisto di
azioni di una banca oltre il 20% del capitale sociale -
Rilascio – Presupposti – Valutazione della sana e prudente
gestione del soggetto interessato all’acquisto – Natura
della valutazione – Conseguenze sul sindacato del giudice
amministrativo
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3. Borsa – Autorizzazione all’acquisto di
azioni oltre il 20% del capitale sociale – Contenuto della
verifica della Banca d’Italia – Apposizione di particolari
clausole alla autorizzazione – Possibilità - Motivi
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1. Nel processo amministrativo, la qualità
di controinteressato in senso tecnico va riconosciuta solamente
ai soggetti portatori di un interesse qualificato alla conservazione
del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria
a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), i quali
siano nominativamente indicati nel provvedimento stesso
o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso
(c.d. elemento formale). Ne consegue che, in tema di acquisizioni
di partecipazioni azionarie di un ente creditizio da parte
di altre banche, la società “bersaglio” rimane indifferente,
e quindi carente di un interesse qualificato, alle vicende
relative alle azioni rappresentative del capitale ormai
fuoriuscite dalla sua disponibilità (1). Questi titoli sono
dunque oggetto di libere contrattazioni, cui l’emittente
di norma non partecipa e sulle quali non è in grado di incidere.
Né sussiste, infine, alcuna ragione per cui l’interesse
- di mero fatto - alla integrazione della propria compagine
societaria con un soggetto piuttosto che con un altro debba
ricevere giuridica qualificazione in termini di controinteresse.
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2. In tema di autorizzazioni rilasciate dalla
Banca d’Italia per l’acquisizione di partecipazioni azionarie
di un ente creditizio oltre una certa quota, l’apprezzamento
rimesso dalla legge alla Banca d’Italia in merito alla “sana
e prudente gestione” (recte: alla compatibilità dell’operazione
da autorizzare con la sana e prudente gestione del soggetto
vigilato) è riconducibile alla categoria delle valutazioni
tecniche complesse, per le quali è escluso un sindacato
giurisdizionale caratterizzato dalla possibilità di sostituzione
della valutazione del giudice a quella effettuata dall’amministrazione.
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3. La banca richiedente deve essere dotata
di tutte le risorse patrimoniali utili per portare a compimento
l’operazione progettata al momento dell’effettuazione dell’acquisto,
e non al momento del rilascio del titolo autorizzatorio.
Ne consegue, in applicazione di tale canone, che la Banca
d’Italia, può apporre agli atti autorizzatori clausole intese
ad istituire uno stretto collegamento tra patrimonializzazione
ed acquisti. Tali clausole possono prevedere la comunicazione
delle fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare
per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della
partecipazione, ovvero delle informazioni concernenti l’impatto
dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica
del partecipante. Tutto ciò implica che l’Autorità di vigilanza
è tenuta a verificare non tanto la consistenza attuale dei
mezzi patrimoniali del richiedente in relazione all’intera
acquisizione programmata, quanto l’adeguatezza e la concreta
realizzabilità del proposto progetto di rafforzamento patrimoniale,
compiendo in tal modo quel giudizio prognostico, ad alto
tasso di discrezionalità tecnica, nel quale si concretano
in definitiva le sue funzioni istituzionali.
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(1)
Ai fini dell’ammissione al listino le azioni ordinarie delle
società quotate in borsa devono infatti possedere la caratteristica
della libera trasferibilità; cfr. artt. 2.1.3 e 2.2.2 del
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
s.p.a., delib. dall’assemblea di Borsa Italiana s.p.a. del
23 settembre 2004 e approvato dalla Consob con delibera
n. 14735 del 12 ottobre 2004). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
sezione prima
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composto dai signori: Pasquale de Lise Presidente
- Antonino Savo Amodio Consigliere - Mario Alberto di Nezza
Primo referendario, rel. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3861/2005 R.g. proposto da
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ABN AMRO Holding N.V., società per
azioni di diritto olandese, in persona del sig. T. de Swaan,
nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione,
e del sig. H. W. Nagtglas Versteeg, nella sua qualità di
segretario del Consiglio di Amministrazione, suoi legali
rappresentanti pro tempore, ed altresì da ABN AMRO Bank
N.V., società per azioni di diritto olandese, in persona
dei medesimi sig. T. de Swaan, membro del Consiglio di Amministrazione,
e sig. H.W. Natglas Versteeg, nella sua qualità di segretario
del Consiglio di Amministrazione, suoi legali rappresentanti
pro tempore, entrambe rappresentante e difese, anche disgiuntamente
tra loro, dalla prof. avv. Luisa Torchia, dall’avv. Roberto
Casati, dall’avv. Giuseppe Scassellati Sforzolini, dall’avv.
Ferdinando Emanuele e dall’avv. Tommaso Di Nitto, elettivamente
domiciliate in Roma, Via Sannio n. 65, presso lo studio
legale della “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.”
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contro
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la Banca d’Italia, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti prof. Agostino Gambino e prof. Massimo Luciani, nonché
dagli avv.ti Marino Ottavio Perassi e Olina Capolino della
propria Avvocatura interna, elettivamente domiciliata presso
questi ultimi in Roma, Via Nazionale n. 91
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e nei confronti di
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Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv.ti prof. Natalino Irti, prof. Vincenzo
Cerulli Irelli, Marcello Molè, Francesco Gianni, Antonio
Lirosi e Piero Fattori, elettivamente domiciliata in Roma,
Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio legale
Gianni, Origoni, Grippo & Partners
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con l’intervento ad opponendum di
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Lonati Tiberio, Lonati Fausto e Lonati
Ettore, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Medugno,
presso il cui studio in Roma, Via Panama n. 12, hanno eletto
domicilio
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per l’annullamento
(ricorso) “dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali
la Banca d’Italia ha autorizzato la Banca Popolare di Lodi
a superare le soglie del 10% e 15% di partecipazione nel
capitale sociale di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
(‘Antonveneta’); del provvedimento, anch’esso non conosciuto,
con il quale la Banca d’Italia ha autorizzato la Banca Popolare
di Lodi ad acquisire una partecipazione superiore al 20%
nel capitale sociale di Antonveneta; del provvedimento in
data 19 aprile 2005, prot. n. 381297, avente per oggetto
‘Partecipazione al capitale di Antonveneta’, nella parte
in cui la Banca d’Italia ha negato alle ricorrenti l’autorizzazione
ad acquisire una partecipazione superiore al 20% in Antonveneta;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente”;
(motivi aggiunti) “del provvedimento della Banca d’Italia,
prot. n. 153399, datato 14 febbraio 2005, reso parzialmente
noto all’udienza del 28 aprile 2005, con il quale la Banca
d’Italia ha autorizzato la Banca Popolare di Lodi […] ad
acquisire azioni della Banca Antoniana Popolare Veneta […]
fino al 14,9% del capitale sociale della stessa; del provvedimento
della Banca d’Italia, prot. n. 345390, datato 7 aprile 2005,
reso parzialmente noto all’udienza del 28 aprile 2005, con
il quale la Banca d’Italia ha autorizzato la BPL ad acquisire
azioni della BAPV fino al 29,9% del capitale sociale della
stessa”.
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Visti il ricorso con i relativi allegati
ed i successivi motivi aggiunti;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia,
della Banca Popolare di Lodi e dei sunnominati intervenienti;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
sentiti alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, relatore
il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Luisa Torchia,
Giuseppe Scassellati Sforzolini, Tommaso Di Nitto e Roberto
Casati per le ricorrenti, Agostino Gambino, Massimo Luciani,
Olina Capolino e Marino Ottavio Perassi per la Banca d’Italia,
Natalino Irti, Vincenzo Cerulli Irelli, Francesco Gianni,
Marcello Molé e Antonio Lirosi per la controinteressata,
ed infine Luigi Medugno per gli intervenienti;
visto il dispositivo n. 238 del 2005;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 27 aprile e
il 28 aprile 2005, ritualmente depositato, ABN AMRO (per
comodità espositiva e in ragione delle comuni allegazioni
le due ricorrenti, ABN AMRO Holding N.V. e la sua controllata
ABN AMRO Bank N.V. saranno considerate in modo unitario),
premettendo di essere interessata a consolidare la propria
presenza sul mercato italiano, nel quale essa operava attraverso
una risalente e proficua partnership con la Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. (da ora, Antonveneta), di cui Abn
Amro Bank era azionista sin dal 1997 (alla data del 30.3.2005
essa deteneva il 12,676% del capitale sociale, oltre al
95,9% delle obbligazioni convertibili, pari a circa il 7%
del capitale sociale post conversione) nonché partecipante
a far tempo dal 15.4.2002 del patto parasociale volto a
garantire la stabilità della governance necessaria per la
realizzazione delle strategie di crescita di detta società,
esponeva di essere addivenuta, in prossimità della prevista
scadenza di tale patto (15.4.2005) e tenuto conto della
volontà di alcuni partecipanti di non rinnovare l’accordo,
alla determinazione di acquisire il controllo di diritto
di Antonveneta attraverso l’effettuazione di un’offerta
pubblica di acquisto volontaria (in prosieguo, OPA), per
la quale era stato intrapreso il relativo procedimento innanzi
alle competenti autorità di settore.
In vista di tale obiettivo, con nota del 30.3.2005 essa
aveva chiesto alla Banca d’Italia di essere autorizzata
a superare sia la soglia del 50% sia le soglie del 15% e
del 20% nel capitale sociale di Antonveneta.
Proprio in concomitanza con l’esternazione di detto intendimento,
proseguiva la ricorrente, si era palesata la presenza di
altri soggetti, facenti capo alla Banca Popolare di Lodi
s.c. a r.l. (di seguito, BPL), intenzionati a contrastare
l’OPA attraverso la progressiva ed incontrollata acquisizione
di azioni di Antonveneta. Da notizie di fonte giornalistica
e dalle stesse comunicazioni di BPL era infatti risultato
che questo soggetto aveva via via aumentato la propria partecipazione
in tale società sino a salire, alla data del 22.4.2005,
al 28,606% del capitale, soglia presumibilmente raggiunta
in base a provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Banca
d’Italia.
Nel frattempo, con provvedimento del 19.4.2005 la Banca
d’Italia aveva negato ad ABN AMRO l’autorizzazione ad acquisire
una partecipazione superiore al 20% di Antonveneta.
A sostegno del gravame la ricorrente formulava due articolati
motivi.
Con il primo (“illegittimità delle autorizzazioni rilasciate
a B.P.L. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti
e travisamento dei fatti”), illustrata la rigorosa normativa
dettata in tema di partecipazioni nel capitale delle banche
(art. 19 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, c.d. Testo unico
bancario, da ora TUB, nonché delib. CICR 19 aprile 1993),
veniva dedotta la carenza dei presupposti per l’adozione
dei contestati provvedimenti ampliativi, difettando in capo
a BPL i requisiti minimi atti a garantire una sana e prudente
gestione sia della stessa BPL sia, potenzialmente, di Antonveneta.
A questo riguardo l’istante, richiamate le valutazioni di
primarie agenzie di rating ed enunciate - in assenza della
conoscenza dettagliata del costo di ciascuna delle operazioni
di acquisto poste in essere da BPL - ipotesi definite “molto
conservative” circa il prezzo medio pagato dalla controinteressata
per le azioni, asseriva che alla data del 20.4.2005 (in
cui la partecipazione era arrivata sino al 26,435%) si erano
verificati pesanti sforamenti dei parametri stabiliti dalla
normativa in tema di requisiti patrimoniali delle banche
(c.d. Tier 1 nonché coefficiente di solvibilità), a dimostrazione
del grave rischio sistemico derivante dall’inadeguata patrimonializzazione
di BPL.
Ciò comportava l’illegittimità sia dell’autorizzazione a
superare la soglia del 20%, rilasciata in favore di quest’ultima
società, sia del diniego pronunciato sull’analoga istanza
avanzata da ABN AMRO, impresa in possesso di una più solida
struttura patrimoniale.
Altro profilo di illegittimità delle autorizzazioni rilasciate
alla controinteressata poteva cogliersi con riferimento
alla mancata notifica dell’operazione ai sensi della l.
n. 287/1990.
Con l’altro mezzo di gravame (“illegittimità dell’autorizzazione
rilasciata a BPL a superare la soglia del 20%, e del diniego
opposto ad ABN AMRO. Violazione del principio di proporzionalità.
Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione
del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Violazione della direttiva 2000/12/UE. Sviamento di potere”)
ABN AMRO denunciava il vizio di eccesso di potere per disparità
di trattamento, stante il diverso esito dei procedimenti
autorizzatori intrapresi dalle odierne contendenti private
(sub 2.1).
In disparte l’illogicità della motivazione enunciata dalla
Banca d’Italia per vietare ad ABN AMRO il superamento della
soglia del 20% (il paventato pericolo di superamento della
soglia di possesso azionario comportante l’insorgenza dell’obbligo
di o.p.a. totalitaria non poteva ritenersi sussistente sia
alla luce dei termini effettivi della richiesta di ABN AMRO,
in realtà strumentale a non trovarsi, in considerazione
del calendario assembleare di Antonveneta, in posizione
deteriore rispetto a chi stava incrementando la propria
partecipazione, sia in considerazione del fatto che l’istante
aveva già lanciato un’o.p.a. volontaria totalitaria - circostanza
di esenzione dall’o.p.a. obbligatoria - e che doveva ritenersi
applicabile la disciplina di cui all’art. 49.1, lett. e,
Regol. Consob n. 11971 del 14 maggio 1999), con il censurato
diniego era stato altresì imposto alla ricorrente un sacrificio
sproporzionato, facilmente evitabile con la fissazione,
nel provvedimento autorizzatorio, di un limite massimo di
possesso azionario del 30%.
Sotto altro profilo, ABN AMRO lamentava il mancato rispetto
del canone di imparzialità (sub 2.2), non versando le odierne
parti private in situazioni talmente differenziate da giustificare
un diverso trattamento, nonché la violazione del principio
di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 12
Trattato CE; sub 2.3). Il tutto a riprova dello sviamento
di potere nel quale era incorso l’Autorità di vigilanza
(sub 2.4).
Si costituivano in resistenza la Banca d’Italia e BPL, le
quali deducevano l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
del ricorso, formulando le corrispondenti conclusioni.
In particolare, la Banca d’Italia depositava in giudizio
le gravate autorizzazioni del 14.2.2005 e del 7.4.2005,
con cui BPL era stata autorizzata ad acquisire, rispettivamente,
il 14,9% e il 29,9% del capitale sociale di Antonveneta,
nonché il provvedimento del 27.4.2005, con il quale ABN
AMRO era stata autorizzata al raggiungimento della soglia
del 30% nel capitale della società bersaglio.
Nella propria memoria difensiva la resistente, eccepita
preliminarmente la mancata notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio ad Antonveneta, sosteneva che l’avvenuta adozione
del citato provvedimento del 27.4.2005 aveva fatto venir
meno l’interesse della ricorrente a dolersi di una insussistente
disparità di trattamento e che tale vizio non poteva comunque
esser desunto dalla semplice tempistica dell’iter autorizzatorio.
Anche BPL eccepiva in rito l’inammissibilità della prima
doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Con ordinanza assunta all’esito della camera di consiglio
straordinaria del 28 aprile 2005 veniva respinta la richiesta
di tutela urgente.
3. Con successivo atto notificato il 26 maggio, ritualmente
depositato, ABN AMRO, premettendo di aver presentato alla
Banca d’Italia formali istanze per la revoca delle autorizzazioni
rilasciate a BPL, formulava motivi aggiunti di impugnazione
recanti sviluppo di entrambe le doglianze prospettate (veniva
da un lato evidenziata la sensibile differenza nei tempi
occorsi per la conclusione dei procedimenti autorizzatori
e dall’altro ribadita l’insussistenza dei presupposti per
il rilascio delle autorizzazioni a BPL ai sensi degli artt.
19 e 53 T.u.b. e delle Istruzioni di vigilanza; circostanze
costituenti inoltre motivo di revoca delle autorizzazioni).
La ricorrente prospettava ulteriori vizi derivanti dall’accertamento
contenuto nella deliberazione Consob del 10.5.2005 sul patto
parasociale occulto intercorso tra BPL ed altri soggetti,
il cui tenore avrebbe dovuto esser valutato anche in termini
di revoca ai sensi della citata delibera CICR del 1993 (a
dire di ABN AMRO, BPL aveva, tra l’altro, omesso di indicare
le partecipazioni indirettamente possedute tramite soggetti
interposti, in violazione dell’art. 22 TUB, essendo in tal
modo arrivata a detenere, nel mese di febbraio 2005, più
del 22% del capitale di Antonveneta; il patto occulto costituiva
inoltre violazione degli artt. 122 d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, c.d. Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, da ora TUF, e 20, 2° comma,
TUB sulla comunicazione degli accordi alle Autorità di vigilanza,
con conseguente insussistenza o venir meno in capo a BPL
del requisito della “correttezza dei comportamenti nelle
relazioni d’affari” di cui alla citata delib. CICR del 1993).
Sotto altro profilo, l’istante deduceva l’illegittimità
sopravvenuta delle autorizzazioni per il mancato rispetto
delle “condizioni” in esse previste.
Resistente e controinteressata depositavano ulteriori memorie
tese a confutare gli assunti di ABN AMRO.
4. Intervenivano ad opponendum con atto notificato il 15
giugno 2005 e depositato il successivo 20 giugno, i sigg.ri
Tiberio, Ettore e Fausto Lonati, i quali, premettendo di
avere proposto ricorso giurisdizionale avverso l’anzidetta
deliberazione Consob del 10.5.2005, eccepivano l’inammissibilità
delle censure fondate sull’accertamento in essa contenuto.
5. Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, in vista della
quale erano state depositate memorie per il merito, la causa
veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
Con sentenza interlocutoria n. 5271 del 24 giugno 2005 il
Tribunale disponeva a carico dell’amministrazione resistente
alcuni incombenti istruttori.
6. Acquisita la documentazione richiesta, le parti depositavano
ulteriori memorie.
ABN AMRO, rilevata in particolare la scarsità e l’inadeguatezza
degli atti istruttori della Banca d’Italia, assumeva come
essi consentissero di percepire la fondatezza delle censure
dedotte sotto i profili: del parametro di adeguatezza patrimoniale
(in particolare, la ricorrente asseriva che i temporanei
disallineamenti dai ratios contemplati dall’art. 47, 3°
comma, dir. 2000/12/CE cit. potevano dipendere solo da ipotesi
imprevedibili o eccezionali, come era accaduto per Antonveneta
alla fine del primo semestre 2003); del mancato rispetto
delle “condizioni” previste nelle autorizzazioni rilasciate
a BPL (posto che gli interventi di rafforzamento patrimoniale
programmati dalla controinteressata erano stati effettuati
in data successiva all’acquisizione del 27,7% del capitale
di Antonveneta, con un sensibile sforamento dei requisiti
patrimoniali nel periodo 21.4-30.6); delle incertezze sulle
cessioni delle partecipazioni minoritarie; ed infine, della
mancata considerazione dell’impatto degli International
Accounting Standards – c.d. IAS – sui requisiti in disamina.
La ricorrente lamentava poi la discontinuità, l’insufficienza
e la tardività dell’attività di monitoraggio della Banca
d’Italia, riprendendo altresì i temi del primo motivo di
ricorso.
Resistente e controinteressata confutavano le ulteriori
argomentazioni della ricorrente mediante allegazioni tese
a dimostrare l’accuratezza di tale attività di monitoraggio.
7. Successivamente, all’udienza del 13 luglio 2005 la causa
veniva discussa e trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso in esame concerne i provvedimenti
con i quali la Banca d’Italia: a) ha autorizzato BPL ad
acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Antonveneta
dapprima fino al 14,9% (provvedimento del 14.2.2005) e in
un secondo momento fino al 29,9% (provvedimento del 7.4.2005);
b) ha negato ad ABN AMRO, odierna ricorrente, l’autorizzazione
ad acquisire una partecipazione superiore al 20% del capitale
sociale di Antonveneta (provvedimento del 19.4.2005).
L’avvenuto rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla
ricorrente (provvedimento del 27.4.2005) ha peraltro comportato,
come si evince dall’atto per motivi aggiunti, che il gravame
si sia venuto a incentrare essenzialmente sugli atti ampliativi
emessi in favore di BPL, a dire della ricorrente illegittimi
in quanto adottati in assenza dei requisiti previsti dalla
normativa di settore e comunque in violazione del principio
di imparzialità.
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2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni
di rito spiegate dalla resistente e dalla controinteressata.
2.1. È anzitutto da escludere la necessità dell’integrazione
del contraddittorio nei confronti di Antonveneta.
Nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato
in senso tecnico va riconosciuta solamente ai soggetti portatori
di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento
impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente
(c.d. elemento sostanziale), i quali siano nominativamente
indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente
individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale).
Nella specie, Antonveneta non vanta alcun interesse giuridicamente
qualificato al mantenimento delle censurate autorizzazioni
all’acquisto di partecipazioni.
La società “bersaglio” rimane, per così dire, indifferente
alle vicende relative alle azioni rappresentative del capitale
ormai fuoriuscite dalla sua disponibilità (ai fini dell’ammissione
al listino le azioni ordinarie delle società quotate in
borsa devono infatti possedere la caratteristica della libera
trasferibilità; cfr. artt. 2.1.3 e 2.2.2 del Regolamento
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.,
delib. dall’assemblea di Borsa Italiana s.p.a. del 23 settembre
2004 e approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del
12 ottobre 2004). Questi titoli sono dunque oggetto di libere
contrattazioni, cui l’emittente di norma non partecipa e
sulle quali non è in grado di incidere. Né sussiste alcuna
ragione per cui l’interesse - di mero fatto - alla integrazione
della propria compagine societaria con un soggetto piuttosto
che con un altro debba ricevere giuridica qualificazione
in termini di controinteresse.
2.2. Non possono poi essere condivise le argomentazioni
tese a dimostrare l’inammissibilità (in tutto o in parte)
del gravame.
a) Quanto all’impugnazione del provvedimento del 19.4.2005,
la resistente e la controinteressata hanno sostenuto che
sarebbe venuto meno l’interesse a censurare tale atto sia
in virtù del sopravvenuto rilascio dell’invocata autorizzazione
a salire fino alla soglia del 30% sia per il fatto che ABN
AMRO aveva manifestato un contegno valutabile in termini
di acquiescenza, avendo essa presentato, proprio il giorno
successivo al diniego, un’apposita istanza in tal senso
e non essendosi nel contempo avvalsa della possibilità di
incrementare la propria partecipazione sino al 20%, secondo
quanto consentitole dal titolo conseguito il 19.4.2005.
Osserva al riguardo il Collegio che l’avvenuta adozione
del provvedimento positivo, se fa venir meno l’interesse
a una pronuncia caducatoria in ragione del raggiungimento
dell’auspicata utilità (significativamente nell’epigrafe
dei motivi aggiunti sono riportate, quale oggetto dell’impugnativa,
solamente le due autorizzazioni in favore di BPL), non incide
tuttavia sul residuo interesse dell’istante all’accertamento
della (il)legittimità del diniego oppostole, anche ai fini
di una eventuale (e nella specie preannunciata) domanda
risarcitoria.
Si deve infatti ricordare che secondo il costante orientamento
della giurisprudenza amministrativa l’improcedibilità del
ricorso per sopravvenuto difetto di interesse può essere
dichiarata solo quando, alla stregua di un criterio rigoroso
e restrittivo, sia chiaro e certo che l’esito del giudizio
non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, sia
in relazione alle possibili ulteriori iniziative attivate
(o attivabili) sia con riguardo alla reintegrazione della
sfera giuridica incisa dal provvedimento impugnato.
Per altro verso, il contegno di ABN AMRO non può esser letto
in termini di acquiescenza.
Com’è noto, l’acquiescenza costituisce uno dei presupposti
da valutare ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità
dell’impugnazione giurisdizionale. Segnatamente, essa rileva
quale accettazione dell’assetto di interessi in concreto
determinato dall’amministrazione (di solito la vicenda viene
letta in termini di “rinuncia preventiva al ricorso”) e
può manifestarsi in maniera espressa o anche tacita, purché
si rilevino, in modo assolutamente certo, fatti univoci,
chiari e concordanti, incompatibili con la volontà di ricorrere
al giudice.
I due elementi dedotti al riguardo da BPL non permettono
di fondare tale rilievo, posto che l’istanza di ABN AMRO
del 20.4.2005 è stata determinata (come reso chiaro dal
suo tenore letterale) dall’intendimento di ottenere immediatamente
l’autorizzazione ad incrementare la partecipazione nel capitale
sociale di Antonveneta quantomeno sino al 30% (fermo restando
che, secondo la ricorrente, tale richiesta avrebbe dovuto
già essere esaudita con il provvedimento del 19.4.2005),
mentre il mancato acquisto di azioni sino al 20% costituisce
una evenienza che non spiega effetti sul piano giuridico.
b) Sono parimenti da disattendere le eccezioni relative
alla pretesa inammissibilità della domanda di annullamento
delle autorizzazioni rilasciate a BPL.
La Banca d’Italia ha sostenuto che la natura dei provvedimenti
censurati, non assunti all’esito di una ponderazione di
contrapposti interessi, non consentirebbe di percepire le
ragioni di una differenziazione o qualificazione giuridica
della posizione della ricorrente.
Nell’esporre argomentazioni analoghe, BPL ha per sua parte
ulteriormente evidenziato l’inammissibilità della censura
concernente la disparità di trattamento, giusta l’inidoneità
della medesima a fondare una pronuncia di annullamento delle
autorizzazioni rese in suo favore (questi provvedimenti,
indicati da ABN AMRO quale tertium comparationis per dimostrare
l’illegittimità del diniego del 19.4.2005, non potrebbero
nel contempo essere oggetto di un petitum di annullamento).
Rinviando al prosieguo per l’approfondimento dei punti evidenziati
(cfr. sub 3.1.2 e ss.), ritiene il Collegio di poter affermare
sin d’ora, in punto di interesse a ricorrere, che le esposte
argomentazioni non colgono nel segno.
ABN AMRO ha manifestato, sia con l’istanza del 30.3.2005
(oltre che con le altre comunicazioni rivolte all’Autorità
di vigilanza) sia con il lancio dell’OPA, un chiarissimo
ed evidente interesse a conseguire, attraverso il previo
ottenimento del necessario titolo abilitante, un “bene”
(azioni rappresentative del capitale sociale di Antonveneta,
tali da consentire il superamento di determinate soglie),
di natura peculiare e avente caratteristiche di scarsità,
su cui si erano nel frattempo appuntati gli interessi di
un altro operatore economico.
Il rilascio delle autorizzazioni in favore di quest’ultimo
si è pertanto dimostrato idoneo a comportare una lesione
attuale e concreta alla sfera giuridica di ABN AMRO, la
quale dall’accoglimento della domanda giudiziale potrebbe
ritrarre il palese vantaggio consistente nel fatto di rimanere
l’unico soggetto legittimato all’acquisto di azioni Antonveneta
nei termini domandati.
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3. Tanto premesso, nel merito si deve anzitutto
osservare che non risulta riproposta, né nei motivi aggiunti
né nelle memorie finali, la censura concernente la mancata
comunicazione delle autorizzazioni ai fini antitrust (cfr.
pag. 14 ric.), sicché essa può intendersi abbandonata.
3.1. Con un primo motivo di gravame (primo mezzo dei motivi
aggiunti), ABN AMRO denuncia di esser stata vittima di una
disparità di trattamento.
3.1.1. Nell’atto introduttivo del giudizio la censura veniva
prospettata in termini di ingiustificata diversità degli
esiti delle istanze dei contendenti (positivo per BPL e
negativo per ABN AMRO), essendo il vizio dimostrato dalla
pretestuosa motivazione dell’atto negativo, dalla imposizione
di un sacrificio sproporzionato (l’amministrazione avrebbe
potuto fissare nell’autorizzazione la soglia massima del
30%) e dalla sostanziale uguaglianza della posizione delle
parti, circostanze ulteriormente valutabili alla luce del
comune denominatore della difesa dell’“italianità” del sistema
bancario (asserito fine recondito dell’azione dell’Organo
di vigilanza).
La dedotta violazione del canone di imparzialità avrebbe
dovuto portare, secondo l’istante, alla caducazione anche
del provvedimento positivo rilasciato in favore di BPL,
attesi gli effetti direttamente lesivi da esso prodotti
nella sfera della ricorrente.
Successivamente la Banca d’Italia ha adottato, come si è
visto, la chiesta autorizzazione in favore di ABN AMRO,
sicché nei motivi aggiunti la doglianza in esame è stata
riformulata in chiave di comparazione dei tempi del rilascio
dei provvedimenti ampliativi.
3.1.2. Osserva preliminarmente il Collegio che la prospettazione
in termini di disparità di trattamento non è condivisibile.
Secondo l’opinione più accreditata, questo vizio si configura
quando la pubblica amministrazione, nell’esercizio di potestà
discrezionali, riservi in concreto un trattamento differenziato
a situazioni oggettivamente identiche (non semplicemente
analoghe), in assenza di elementi atti a spiegare la diversità
degli assetti configurati: il che costituisce un chiaro
sintomo della irrazionalità dell’azione amministrativa (cfr.,
ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2001, n. 5721;
Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 726; Cons. Stato,
sez. V, 6 maggio 1997, n. 476).
Il rilievo del vizio postula dunque un confronto tra distinte
determinazioni alla luce delle situazioni fattuali su cui
esse si proiettano, occorrendo all’uopo la previa individuazione
di un legittimo tertium comparationis (v. Cons. Stato, sez.
VI, 21 maggio 2001, n. 2798; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre
1987, n. 975); si tratta cioè di svolgere una inferenza
di tipo analogico, che, muovendo dalla evidenziazione di
profili di identità tra situazioni fattuali, porti al risultato
della applicazione della medesima regola o di regole uniformi.
In questa ottica, il vizio trova un riferimento normativo
nel principio costituzionale di uguaglianza.
Il caso di specie si presenta però con caratteristiche divergenti
da quelle proprie dello schema appena tratteggiato.
La ricorrente, nell’assumere l’illegittimità sia del diniego
oppostole sia dell’atto ampliativo rilasciato in favore
della controinteressata, prescinde evidentemente dalla comparazione
con una statuizione secundum legem: essa non si limita infatti
a criticare la mancata conclusione del suo procedimento
nello stesso lasso di tempo occorso per il rilascio delle
autorizzazioni a BPL, ma giunge a ipotizzare direttamente
l’illegittimità di questi atti.
Ne segue che la censura svolta, più che alla classica disparità
di trattamento (il cui rilievo sarebbe incompatibile con
una pronuncia di annullamento dei provvedimenti in favore
di BPL), trova migliore configurazione quale violazione
del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), ossia (secondo
una nota formula) quale violazione del generale “divieto
di favoritismi” immanente ad ogni atto di esercizio di una
pubblica funzione.
Ciò non esclude peraltro che il rilievo del vizio possa
(recte: debba) di norma avvenire attraverso un confronto
tra le situazioni in cui versano gli interessati: secondo
quanto prospettato nel gravame (e segnatamente nei motivi
aggiunti), si chiede insomma di stigmatizzare la condotta
dell’amministrazione consistita nell’aver irragionevolmente
impresso diverse velocità a procedimenti aventi finalità
e caratteristiche identiche.
3.1.3. La verifica della correttezza di tale assunto potrebbe
rimanere assorbita dalla preliminare obiezione, comune alla
resistente ed alla controinteressata, secondo cui, sulla
scorta di un ragionamento peraltro dogmaticamente corretto,
sarebbe da escludere la possibilità di configurare un “confronto
concorrenziale” tra istanze parallele. La complessiva vicenda
verrebbe così ad essere sezionata in due distinte serie
procedurali, reciprocamente indipendenti ed autonome.
In linea generale questa tesi presenta profili di fondatezza,
posto che nella configurazione normativa del procedimento
per il rilascio delle autorizzazioni all’incremento della
partecipazione al capitale delle banche non è contemplato
il contingentamento dei provvedimenti adottabili.
Portando a svolgimento l’ipotesi – che pure meriterebbe
una compiuta verifica alla stregua dei principi comunitari
e della stessa normativa nazionale (cfr. art. 5 TUB, sul
quale v. 3.2.1 e ss.) -, ne sortirebbe che il sistema non
contempla garanzie atte a “livellare il terreno di gioco”
qualora si manifestino concorrenti interessi di più soggetti;
il che si collega al noto problema del contemperamento tra
il principio della efficienza dei mercati (nella specie,
del mercato del capitale delle banche) e la tutela della
stabilità degli intermediari bancari (de jure condendo,
le possibilità di verificazione di un conflitto tra tali
interessi potrebbero essere invero attenuate, ad esempio,
attraverso l’introduzione di un termine dilatorio per il
rilascio del placet all’acquisizione, nel senso che l’Autorità
di vigilanza non possa pronunciarsi prima del decorso di
un certo spatium deliberandi, e la contestuale riduzione
del termine finale; v. in proposito le soluzioni prescelte
dal Bank Holding Company Act statunitense o quelle, di marca
più prettamente organizzativa, adottate nell’ordinamento
anglosassone).
3.1.4. Peraltro, le peculiarità del caso di specie e le
circostanze estrinseche esposte dalla ricorrente - scadenza
del patto di sindacato, imminenza dell’assemblea Antonveneta,
presenza di un altro soggetto interessato alla medesima
acquisizione - paiono deporre nel senso della verificazione,
nello specifico contesto, di una situazione di concorrenzialità
de facto, con conseguente emersione di un dovere di imparzialità
in capo all’amministrazione preposta alla cura degli interessi
dei soggetti coinvolti.
Nondimeno, la doglianza è infondata nel merito, non riscontrandosi
in capo agli odierni contradditóri privati, e alla luce
delle risultanze disponibili, quella identità di situazioni
che consentirebbe di pervenire a un rilievo di parzialità.
Va in proposito precisato, sotto un primo aspetto, che è
difficile istituire un confronto tra l’istanza ABN AMRO
a superare la soglia del 15% e quella di BPL a raggiungere
il 14,9%, stante la diversità dell’oggetto e dei momenti
in cui le domande sono state presentate: BPL ha infatti
avanzato la sua richiesta agli inizi del mese di febbraio
(quando il conflitto tra le parti non aveva ancora assunto
profili di percepibilità), mentre l’istanza di ABN AMRO
risale al 30 marzo (all. 8 amm.), ossia a quasi due mesi
di distanza.
Si deve ancora rilevare che l’istanza di BPL, sebbene formalizzata
in data 11 febbraio, risale in effetti al 4 febbraio (“pre-istanza”;
v. all. 1 amm.), come convincentemente asserito dalla resistente
e dalla controinteressata (e come sembra alla fine riconosciuto
anche dalla ricorrente) in base al rinvio ad essa effettuato
nella successiva richiesta “formale”; l’autorizzazione è
stata rilasciata il successivo 14 febbraio, ossia in un
termine non stigmatizzabile come inspiegabilmente breve.
Nemmeno la seconda istanza di BPL, diretta ad ottenere l’autorizzazione
a salire fino al 29,9%, presentata il 4 aprile e rilasciata
il successivo giorno 7, è equiparabile a quella di ABN AMRO
a superare la soglia del 20%, sulla quale si è provveduto
dapprima con la nota del 19 aprile e poi con l’emissione
del chiesto provvedimento il successivo 27 aprile.
Anche in questo caso bisogna precisare che la domanda della
controinteressata era stata “prospettata informalmente”
ed analizzata - quantomeno nelle linee generali - nel corso
dell’incontro tra esponenti della BPL e funzionari dell’Autorità
di vigilanza, tenutosi presso la Banca d’Italia in data
1.4.2005; in quella occasione erano stati indicati gli elementi
meritevoli di approfondimento (cfr. “pro-memoria” – doc.
5 – depositato il 2.7 dall’amministrazione), sicché già
sotto questo profilo non appare inspiegabile la brevità
del tempo intercorso tra formale presentazione della richiesta
e adozione del provvedimento finale.
Per altro verso, il tenore complessivo della citata nota
di ABN AMRO del 30 marzo depone chiaramente nel senso che
la ricorrente intendeva ottenere precipuamente l’autorizzazione
ad assumere il controllo di diritto di Antonveneta, essendo
state le istanze relative alle soglie minori espressamente
preordinate allo scopo di “promuovere il successo” dell’OPA
(v. par. 7 della citata nota 30.3).
È perciò possibile cogliere un decisivo tratto differenziale
tra le due richieste, non ponendo quella di BPL problemi
in termini di acquisizione del controllo della società bersaglio.
Ciò consente anche di comprendere le ragioni del “diniego”
contenuto nella risposta del 19 aprile (all. 10 amm.) al
sollecito inoltrato da ABN AMRO il precedente giorno 12
(all. 9 amm.).
Escluso che tale risposta possa intendersi, come ipotizzato
dalla Banca d’Italia nella memoria del 22.6, quale mera
“richiesta di chiarimenti” (l’atto si è invero palesato
quale arresto dell’iter procedimentale avviato dalla ricorrente),
ritiene tuttavia il Collegio che le motivazioni in essa
esposte dall’Organo di vigilanza non possano essere qualificate
come pretestuose.
In particolare, la nota della resistente metteva in luce
la possibilità (non meramente ipotetica) che l’autorizzazione
al superamento della soglia del 20% potesse parimenti consentire
il superamento della percentuale di possesso azionario cui
la legge collega l’insorgenza dell’obbligo di o.p.a. totalitaria
(art. 106 TUF), con conseguente necessità di effettuare
le medesime valutazioni alle quali era “al momento sottoposta
la richiesta di acquisizione del controllo” (sono inconferenti
entrambi gli argomenti evidenziati al riguardo dalla ricorrente:
quanto alla possibilità di rivendere, ai fini dell’esonero
dal citato obbligo, le azioni eccedenti il 30% del capitale
di Antonveneta, la Banca d’Italia ha osservato – senza contestazioni
della ricorrente - che occorreva un impegno in tal senso,
non assunto dall’istante; quanto all’avvenuto lancio dell’o.p.a.
volontaria, ciò non implica che la richiesta di incremento
partecipativo non dovesse essere valutata tenendo conto
dell’annunciata volontà di acquistare il controllo della
società bersaglio).
Né è contestato, sotto altro profilo, che il termine per
emettere l’autorizzazione all’acquisizione del controllo
sia rimasto sospeso in attesa della conclusione della consultazione
preventiva con le competenti autorità olandesi.
Ancora, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio
di proporzionalità alla luce del mancato rilascio, da parte
della Banca d’Italia, di un’autorizzazione limitata.
Anche questo punto non è condivisibile, in quanto l’interpretazione
della volontà (manifestata nell’istanza) sostenuta da ABN
AMRO non appare giustificata alla luce delle finalità avute
di mira. L’amministrazione sembra invero aver tenuto conto
del complessivo intento palesato dalla ricorrente, siccome
obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante
l’applicazione delle comuni regole interpretative (su cui
v. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452), mentre
dell’esistenza di una prassi opposta l’istante non ha fornito
alcun elemento, nemmeno indiziario, di convincimento.
Le deduzioni della ricorrente non acquisiscono maggiore
consistenza, ai fini della percezione di un preteso sviamento,
per la considerazione che l’Autorità di vigilanza avrebbe
agito nel modo descritto al fine di difendere l’“italianità”
del sistema bancario.
È certo che nessuna disposizione normativa consente ad autorità
pubbliche interne di ergersi a tutori di malintesi valori
nazionalistici, specie nel campo dei rapporti economici
e delle connesse libertà sancite dai Trattati europei. Anzi,
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea impone non
tanto un’apertura al sistema, quanto una semplice presa
d’atto che ogni cittadino comunitario è per ciò solo legittimato
ad operare in ciascuno dei Paesi dell’Unione.
Ma le circostanze di fatto innanzi esposte (quali, giova
ripeterlo, la diversità delle posizioni di partenza e le
sensibili differenze tra le distinte istanze delle parti
private) impediscono di ricondurre portata invalidante a
quanto ulteriormente evidenziato dalla ricorrente sotto
il profilo in esame, non potendo esse rilevare di per sé
quale sintomo di una volontà così gravemente sviata.
In conclusione, gli elementi rappresentati e le risultanze
disponibili non consentono la configurabilità del vizio
in questione.
3.2 Con l’altro mezzo di gravame, formulato nel ricorso
e ripreso ed ampliato nei motivi aggiunti sulla base degli
atti depositati in giudizio, ABN AMRO denuncia l’illegittimità
delle autorizzazioni rilasciate a BPL per l’assenza, in
capo alla richiedente, dei requisiti atti a garantire una
sana e prudente gestione sia di BPL sia, potenzialmente,
di Antonveneta.
3.2.1. Prima di procedere alla disamina dei problemi posti
all’attenzione del Collegio, sembra opportuno evidenziare
alcuni principi idonei a chiarire l’ambito e il contenuto
del sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia,
non senza aver prima individuato l’inerente normativa (è
il caso di chiarire che, vertendosi in tema di acquisto
di partecipazioni bancarie ad opera di banche, si applica
sia la disciplina riconducibile all’art. 19 TUB sia quella
costituente sviluppo del successivo art. 53).
a) Rilevano anzitutto gli artt. 19 e 53, lett. c), TUB,
dedicati rispettivamente alle partecipazioni nel capitale
delle banche ed alle partecipazioni detenibili dalle banche.
Secondo la prima disposizione, il rilascio dell’autorizzazione
preventiva all’acquisizione di azioni di banche è subordinato
all’accertamento della ricorrenza di “condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente della banca” (art.
19, 5° comma). L’art. 53 (rubricato “vigilanza regolamentare”)
conferisce all’Organo di vigilanza il potere di emanare
“disposizioni di carattere generale” aventi a oggetto, tra
l’altro, “c) le partecipazioni detenibili”.
La deliberazione CICR 19 aprile 1993, che va letta in correlazione
con il citato art. 19 (essa è infatti intitolata “partecipazione
al capitale degli enti creditizi”), oltre a fissare le soglie
per il cui superamento occorre l’assenso preventivo dell’Autorità
di vigilanza (segnatamente, “10%, 15%, 20%, 33%, 50% del
capitale dell’ente creditizio”), stabilisce che “per la
valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca
d’Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti
anche in connessione alla situazione in cui versa l’ente
creditizio interessato nonché dei rapporti che tali soggetti
possono porre in essere con l’ente medesimo”, prescrivendo
che a tal fine i richiedenti siano tenuti a comprovare “[…]
l’affidabilità della loro situazione finanziaria nonché
la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d’affari
[…]” (punto 5).
Vanno poi considerate le Istruzioni di vigilanza emanate
dalla Banca d’Italia.
Quanto alle partecipazioni al capitale delle banche (Titolo
II, cap. I), esse specificano, con particolare riferimento
al “principio della sana e prudente gestione” (par. 5.2),
le finalità e l’oggetto dell’indagine (“tutelare l’impresa
bancaria […] da possibili condotte dannose dei soggetti
partecipanti al capitale”), ammettendo che la Banca d’Italia
possa “richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni
di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
della banca o della società capogruppo”. Gli istanti sono
tenuti, per parte loro, a comunicare informazioni relative,
tra l’altro, alla “situazione economico-patrimoniale della
società che intende acquisire la partecipazione […]” nonché
alle “fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare
per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della
partecipazione” (par. 5.2.1).
Quanto alle partecipazioni detenibili dalle banche (Titolo
IV, cap. 9, sez. III), le Istruzioni chiariscono che la
domanda di autorizzazione deve essere corredata, tra l’altro,
“di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito
dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di
una partecipazione in una banca, di espansione territoriale”.
Anche in questo caso le banche richiedenti sono tenute a
rendere “informazioni concernenti l’impatto dell’operazione
sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante,
sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni
e in immobili, sull’adeguatezza patrimoniale con particolare
riferimento al coefficiente di solvibilità”, mentre alla
Banca d’Italia spetta valutare “se la situazione tecnica
e organizzativa delle banche richiedenti [sia] tale da sostenere
un’ulteriore articolazione e se quest’ultima [sia] compatibile
con le esigenze della vigilanza su base consolidata”.
L’espresso richiamo al “coefficiente di solvibilità” induce
a ritenere che a questo elemento - la cui specificazione
è affidata alle Istruzioni di vigilanza (Tit. IV) in ossequio
ad atti rilevanti sul piano internazionale (Accordo internazionale
di Basilea dell’11 luglio 1988, e succ. modif., nonché dir.
2000/12/CE; v. anche i “Principi fondamentali per un’efficace
vigilanza bancaria” stabiliti dal Comitato di Basilea nel
settembre 1997) – sia riconosciuto un ruolo centrale (è
il caso di dire che il coefficiente rapportato al c.d. Tier
1 – o patrimonio di qualità primaria -, previsto nel citato
Accordo di Basilea per le banche operanti a livello internazionale,
non pare invero recepito nelle Istruzioni di vigilanza).
Esso è infatti definito come il “requisito patrimoniale
minimo che le banche e i gruppi bancari devono costantemente
rispettare a fronte del rischio di solvibilità della controparte”,
trattandosi di un indicatore atto a dimostrare la capacità
del patrimonio delle aziende bancarie di fronteggiare i
rischi connessi con l’attività bancaria (la determinazione
di tale coefficiente è strettamente correlata all’individuazione
del c.d. “patrimonio di vigilanza”, parametro costituito
dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare,
dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione
e le attività subordinate, detenuti in altre banche e società
finanziarie; cfr. Tit. IV Istr.).
L’art. 47 dir. 2000/12/CE sancisce al riguardo che “gli
enti creditizi devono mantenere costantemente a un livello
pari almeno all’8%, il valore del coefficiente […]” (1°
comma), stabilendo ulteriormente che se esso scenda “al
di sotto dell’8%”, le autorità competenti provvedano “affinché
gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure
appropriate” per riportarlo al valore minimo stabilito (3°
comma).
Le Istruzioni di vigilanza, emanate sulla base dell’art.
53, lett. a), TUB, attuano tali disposizioni (Tit. IV, Cap.
2) e prevedono, per quel che qui interessa, che il gruppo
bancario sia “tenuto a rispettare un requisito minimo di
patrimonio consolidato pari all’8 per cento del complesso
delle attività ponderate” in relazione allo stesso tipo
di rischio creditizio (c.d. coefficiente consolidato).
b) Parimenti rilevanti sono le disposizioni in materia di
revoca o sospensione delle autorizzazioni (cfr. art. 19,
5° comma, 2° per., TUB).
Il punto 6 della citata delibera CICR 19 aprile 1993 attribuisce
alla Banca d’Italia la “facoltà di procedere con provvedimento
motivato alla revoca dell’autorizzazione qualora vengano
meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atte
a garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio”
(1° comma).
La disposizione elenca poi, “a titolo esemplificativo”,
alcuni “motivi di revoca” quali: “i ripetuti comportamenti
volti ad eludere la normativa”, “la violazione degli impegni
eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della
Banca d’Italia ai fini del rilascio dell’autorizzazione”,
“la trasmissione alla Banca d’Italia di informazioni e dati
non corrispondenti al vero” (2° comma).
Nel caso di accertamento della “temporanea insussistenza
di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie
per l’autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in
tempi brevi dal soggetto interessato”, può essere invece
disposta la “sospensione” (6° comma).
3.2.2. La complessiva considerazione delle norme appena
riportate consente di individuare il tipo di verifica riservato
all’Autorità di settore, imperniato sulla garanzia della
“sana e prudente gestione” dei soggetti vigilati.
L’art. 5 TUB, costituente l’architrave del nuovo modello
di supervisione per il settore del credito, nell’enunciare
le finalità della “vigilanza” (colmando in tal modo una
lacuna della vecchia legge bancaria), afferma che le autorità
creditizie “esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
[…], avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza
delle disposizioni in materia creditizia”.
La portata della norma, che può essere compiutamente percepita
solo ove si ponga mente ai rilevanti mutamenti, indotti
da fonti di matrice comunitaria, che hanno riguardato gli
intermediari bancari (la natura dei quali è ormai del tutto
svincolata da vetusti schemi pubblicistici), si esplica,
in connessione con il passaggio da un oligopolio amministrato
a un mercato regolato, anche in relazione al paradigma della
supervisione sulla stabilità, che nel passato avveniva attraverso
controlli per lo più di stampo amministrativo-contabile
(gli “istituti” e le “aziende” di credito erano soggetti
incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio, astretti
entro rigidi limiti operativi), ma che oggi, con l’accento
posto sulla “gestione”, non può prescindere dalle caratteristiche
di “imprenditorialità” delle aziende bancarie, essendosi
il suo baricentro venuto a spostare su una nuova concezione
della vigilanza prudenziale (viene al riguardo sottolineato
come la disposizione in esame evidenzi due piani distinti
di tutela, ponendosi in ottica microecomica allorquando
si tratti di proteggere la stabilità dei singoli soggetti,
e macroeconomica laddove ha di mira la stabilità, l’efficienza
e la competitività del settore finanziario).
Si può riconoscere, in questa prospettiva, che i rischi
di compromissione della “stabilità complessiva del sistema
finanziario” (stabilità che si pone quale fine ultimo della
presenza pubblica nel settore in ragione della assoluta
rilevanza dei processi di intermediazione nell’allocazione
delle risorse e nell’accumulazione del risparmio) siano
attenuati, se non del tutto elisi, allorquando gli intermediari
siano gestiti in modo “sano” e “prudente”, ossia quando,
rispettivamente, essi si ispirino – come è stato osservato
- a “criteri di piena efficienza funzionale” e di “correttezza
nello svolgimento degli affari”, per un verso, ovvero di
“avversione al rischio” per l’altro (quest’ultimo canone
assume una rilevanza tutta particolare laddove si consideri
che l’esercizio dell’attività creditizia avviene di norma
con risorse appartenenti a terzi).
L’intero impianto del TUB è informato a questo parametro
di derivazione comunitaria (v. dir. 89/646/CEE del 15 dicembre
1989, c.d. Seconda direttiva bancaria, che all’art. 11 lo
riferisce alla “qualità” dei partecipanti al capitale delle
banche; v., ancora, artt. 7, 2° comma, e 16 dir. 2000/12/CE
del 20 marzo 2000), come testimoniato dai numerosi richiami,
espressi o impliciti, ad esso effettuati da numerose disposizioni
del TUB stesso (v., ad es., artt. 14, 20, 56 e 57, 61; v.
anche art. 15, 53, 67 e 107).
Merita poi di essere evidenziata la natura di clausola generale
(o concetto giuridico indeterminato) che va riconosciuta
a detta formula (la “sana e prudente gestione” non appare
qualitativamente diversa da nozioni la cui definizione si
rinviene in ambiti non giuridici, come la correttezza, la
buona fede, l’ordine pubblico), frutto dell’evidente intento
del legislatore di non vincolare l’Autorità di settore alla
verifica della “bontà” dei comportamenti degli intermediari
(imprenditori pleno titulo) alla stregua di rigidi e predeterminati
schematismi, ma di consentire, anche in quest’ambito, la
massima esplicazione del diritto di iniziativa economica
entro parametri storicizzati, non immutabili nel tempo.
E al piano dell’attività di normazione vanno ricondotti
l’esame e l’eventuale soluzione del problema, da taluni
sollevato, dell’“eccessivo ambito di discrezionalità” che
la legge riconoscerebbe all’Autorità di settore, caratteristica
di cui si è rilevato il contrasto con le esigenze del processo
di globalizzazione ormai in atto nei Paesi dell’Unione europea.
Le disposizioni in tema di partecipazioni al capitale di
soggetti bancari costituiscono coerente svolgimento del
rilevato mutamento di prospettiva.
Anche in questo ambito viene infatti evidenziata la necessità
del rispetto del canone della “sana e prudente gestione”,
il che consente di connotare l’attività di controllo dell’Autorità
di vigilanza in termini di valutazione del “processo” che
porterà il richiedente ad acquisire la partecipazione nella
banca obiettivo.
Si spiega perciò l’obbligo di fornire informazioni (va da
sé, veritiere; l’osservanza di tale precetto è assistita
da sanzioni penali, come quelle previste dagli artt. 139,
2° comma, TUB e 2638 cod. civ., ed amministrative, in relazione
sia allo status degli esponenti aziendali sia alla stessa
possibilità della banca di esercitare l’attività assentita)
concernenti: “la situazione economico-patrimoniale della
società che intende acquisire la partecipazione”, le “fonti
di finanziamento che il soggetto intende attivare”, “l’impatto
dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica
del partecipante”, l’“adeguatezza patrimoniale con particolare
riferimento al coefficiente di solvibilità” (cfr. Tit. II
e Tit. IV Istruz. vig. cit.).
3.2.3. Queste osservazioni permettono di pervenire a una
prima conclusione (di natura metodologica) sul tipo di sindacato
che il giudice amministrativo può esercitare in merito ai
provvedimenti di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni
nel capitale delle banche.
Al riguardo, poiché vengono in rilievo provvedimenti discrezionali
di un soggetto riconducibile alla categoria delle autorità
indipendenti, sembra congruo il richiamo alla recente giurisprudenza
della VI Sezione del Consiglio di Stato, per quanto applicabile,
con cui è stato affrontato funditus, in riferimento agli
atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
il complesso tema della discrezionalità tecnica e della
sua sindacabilità in sede giurisdizionale (v. Cons. Stato,
sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, 1° ottobre 2002, n. 5156,
nonché 2 marzo 2004, n. 926; sulla discrezionalità tecnica
v. anche Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).
Non sembra infatti revocabile in dubbio, per quanto innanzi
osservato, che l’apprezzamento rimesso dalla legge alla
Banca d’Italia in merito alla “sana e prudente gestione”
(recte: alla compatibilità dell’operazione da autorizzare
con la sana e prudente gestione del soggetto vigilato) sia
riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche
complesse, ossia a quel particolare tipo di giudizi implicanti
“l’apprezzamento di una serie di elementi di fatto – definiti
nella loro consistenza storica o naturalistica - in relazione
fra di loro ed alla stregua di regole che […] non hanno
il carattere di regole scientifiche, esatte e non opinabili,
ma sono il frutto di scienze inesatte ed opinabili, di carattere
prevalentemente economico”.
Ed infatti, in tali valutazioni complesse, volte all’applicazione
di concetti giuridici indeterminati, “è dato registrare
sovente una contestualità cronologica ed una parziale sovrapposizione
logica tra il momento della valutazione tecnica e la ponderazione
dell’interesse pubblico, e più in generale la fusione dei
due momenti in un procedimento logico unitario”, a ciò conseguendo
il riconoscimento di un “potere di valutazione tendenzialmente
riservato all’amministrazione” e l’esclusione di un sindacato
giurisdizionale caratterizzato dalla possibilità di sostituzione
della valutazione del giudice a quella effettuata dall’amministrazione.
Né sembra che possa esser messa in discussione l’esistenza
di questa sfera riservata di attribuzioni in capo alla Banca
d’Italia, derivante, oltre che dalle illustrate caratteristiche
degli apprezzamenti in questione, dalla “rilevanza, nelle
relative scelte, di interessi di rango primario, protetti
da norme costituzionali, la cui ponderazione è spesso affidata
dal legislatore ad articolazioni dell’amministrazione dotate
di una particolare legittimazione, sotto il profilo della
qualificazione tecnica” (sui punti riportati v. Cons. Stato,
sez. VI, n. 5156/02, cit.).
Difatti, le particolarità del settore creditizio, pur non
consentendo di giustificare ulteriormente la sopravvivenza
del (discusso) ordinamento sezionale, si spiegano alla luce
della complessiva considerazione dell’attività bancaria
quale perno attorno a cui ruota un’ordinata vita economica,
conclusione cui può fondatamente giungersi attraverso una
piana lettura dell’art. 47 Cost. (a tenore del quale “la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio
del credito”; v., sulla rilevanza del citato art. 47 e sui
suoi rapporti con l’art. 41 Cost., Cons. Stato, sez. VI,
16 ottobre 2002, n. 5640).
L’adesione a tale impostazione consente pertanto di affermare
che il giudice amministrativo, fermo restando il potere
di conoscere i fatti in modo pieno (c.d. accesso diretto
al fatto), può verificare “la logicità, la congruità, ragionevolezza
ed adeguatezza, del provvedimento e della sua motivazione,
la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria,
l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti
a fondamento della deliberazione”, ma non può spingersi
oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché
in tal caso assumerebbe egli la titolarità del potere (v.
Cons. Stato, sez. VI, n. 5156/02, cit.; v. anche Cons. Stato,
sez. VI, n. 926/04, cit.).
3.2.4. Le conclusioni da ultimo esposte - che pure valgono
a connotare l’esercizio del sindacato giurisdizionale in
termini coerenti con il “modello comune” di tutela giurisdizionale
affermatosi a livello comunitario, ispirato al principio
di effettività (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 926/2004, cit.)
- si spiegano con il particolare modo d’essere della tutela
giurisdizionale amministrativa italiana.
Non va infatti dimenticato che anche in queste ipotesi il
giudizio amministrativo resta pur sempre un giudizio di
tipo impugnatorio, avente ad oggetto la consueta verifica
ex post sulla correttezza dell’esercizio del potere e che
non ha la pretesa né la possibilità di sostanziarsi nella
emissione della determinazione riservata al soggetto pubblico.
Il che permette di fissare un altro punto fondamentale:
il sindacato giurisdizionale in ordine alla legittimità
di un atto va esercitato sulla scorta della situazione esistente
al momento dell’adozione dell’atto stesso, ossia al momento
in cui l’azione amministrativa viene a ipostatizzarsi in
un provvedimento.
Riferimento temporale, quest’ultimo, che si spiega in forza
del naturale modello di esplicazione della funzione: iniziato
il procedimento e raccolti tutti gli elementi necessari
per decidere, l’organo titolare del potere compie la ponderazione
dei contrapposti interessi che la legge rimette alla sua
cura, in tal guisa determinando il concreto assetto degli
stessi.
Di qui, la pacifica regola della ininfluenza delle sopravvenienze
sulla legittimità degli atti amministrativi, rimanendo affidata
l’eventuale rimodulazione dell’assetto in origine prescelto
dal soggetto pubblico ai procedimenti c.d. di secondo grado,
i quali consentono, nel rispetto delle prerogative del titolare
del potere e delle posizioni consolidatesi nei soggetti
interessati, ogni necessario od opportuno adeguamento.
3.2.5. Applicando gli esposti principi al caso di specie,
deve riconoscersi che il giudice può sindacare, nei limiti
detti, il processo valutativo dell’amministrazione, al fine
di controllare che nell’apprezzamento della compatibilità
delle operazioni assentite in rapporto alla garanzia della
stabilità del richiedente (sub specie di “sana e prudente
gestione”) non siano stati commessi errori di fatto, sviamenti
o illogicità manifeste.
Indagine che va condotta, giova ribadirlo, con riferimento
alla situazione fattuale esistente al momento dell’adozione
degli atti impugnati.
Non spiegano pertanto influenza nel giudizio i nova, fermo
restando che essi dovranno essere tenuti in considerazione
dall’Autorità di vigilanza ai fini dell’eventuale adozione
di provvedimenti idonei ad incidere sul rapporto insorto
in forza del rilascio dell’autorizzazione (tra questi provvedimenti,
di norma connotati in chiave sanzionatoria, meritano specifica
menzione la sospensione e la revoca dell’autorizzazione
all’acquisto, stante la tipizzazione ad opera della ridetta
delibera CICR del 1993).
L’esame in ordine alla legittimità delle gravate autorizzazioni,
siccome circoscritto dalla prospettazione della ricorrente
- che ha appuntato le sue censure essenzialmente sulla (in)sussistenza
di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione
del soggetto vigilato -, deve dunque esplicarsi in duplice
direzione, occorrendo in particolare acclarare: a) se al
momento del rilascio dei provvedimenti risultassero elementi
– non valutati - rilevanti in termini di potenziale compromissione
della “sana e prudente gestione” del richiedente (cfr. art.
19, 5° comma, TUB, nonché Istruz. vig.); b) se, più specificamente,
i progetti allegati alle istanze di autorizzazione consentissero,
attraverso un giudizio di prognosi postuma, di escludere
il rischio di detta compromissione.
Con particolare riferimento a questo secondo punto, la configurazione
degli inerenti poteri dell’Autorità di vigilanza, siccome
risultante dalla normativa di settore, porta infatti a dire
che in sede di rilascio delle autorizzazioni la Banca d’Italia
sia tenuta a verificare, in chiave prospettica, che il rafforzamento
patrimoniale progettato dalla banca richiedente sia congruo
in relazione all’entità dell’acquisizione ipotizzata (e
la stessa Autorità è parimenti tenuta a verificare ex post
se in concreto l’andamento patrimoniale della banca subisca
peggioramenti che ne possano compromettere la stabilità).
3.2.6. Tanto chiarito, rileva il Collegio che le doglianze
al riguardo prospettate da ABN AMRO affrontano diversi temi,
connessi con la insufficienza degli accertamenti e con la
erroneità degli apprezzamenti operati dalla Banca d’Italia.
Le censure non sono però tra di loro omogenee, posto che
alcune di esse effettivamente si muovono nel solco delle
evidenziate regole del giudizio impugnatorio (hanno cioè
ad oggetto la ponderazione compiuta al momento del rilascio
degli atti), mentre altre si situano al di fuori di questa
traccia (poiché in esse si sostiene che eventi successivi
all’adozione delle autorizzazioni possano rilevare quali
cause di illegittimità di queste).
3.2.7. Cominciando dalle prime, si deve anzitutto far giustizia
della tesi secondo cui già al momento del rilascio dell’autorizzazione
la banca richiedente debba essere dotata di tutte le risorse
patrimoniali utili per portare a compimento l’operazione
progettata, opinione che non pare ragionevolmente sostenibile
alla luce della considerazione che l’impatto sui coefficienti
si realizza non già al momento del rilascio del titolo,
ma al momento dell’effettuazione dell’acquisto.
In evidente applicazione di tale canone, la Banca d’Italia
ha legittimamente ritenuto che l’interesse pubblico affidato
alla sua cura potesse essere congruamente perseguito attraverso
l’apposizione agli atti autorizzatori di clausole (sulle
quali ci si soffermerà oltre) intese ad istituire uno stretto
collegamento tra patrimonializzazione ed acquisti.
Siffatta formazione delle autorizzazioni (che non risulta
peraltro contestata dalla ricorrente a mezzo di specifiche
doglianze) appare invero idonea a coniugare le preminenti
esigenze della vigilanza bancaria con il caratteristico
dinamismo delle operazioni di mercato, in modo da consentire
l’effettuazione delle stesse anche ad operatori che si attivino,
come sovente accade nella realtà imprenditoriale, per il
reperimento delle necessarie fonti patrimoniali: il che
si pone in asse con le rilevate caratteristiche di imprenditorialità
delle banche e con la nuova modulazione delle funzioni di
supervisione.
Si può ritenere che le Istruzioni di vigilanza ammettano
questo modus procedendi allorquando richiedono la comunicazione
delle “fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare
per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della
partecipazione” (cfr. Tit. IV, cap. 9, sez. III, par. 5.2.1),
ovvero delle “informazioni concernenti l’impatto dell’operazione
sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante”
(cfr. Tit. IV, cap. 9, sez. III, par. 4).
Tutto ciò implica che l’Autorità di vigilanza sia tenuta
a verificare non tanto la consistenza attuale dei mezzi
patrimoniali del richiedente in relazione all’intera acquisizione
programmata, quanto l’adeguatezza e la concreta realizzabilità
del proposto progetto di rafforzamento patrimoniale, compiendo
in tal modo quel giudizio prognostico, ad alto tasso di
discrezionalità tecnica, nel quale si concretano in definitiva
le sue funzioni istituzionali.
Orbene, dagli atti di causa si desume come le valutazioni
condotte dalla resistente con riferimento alle istanze di
BPL ed alla relativa documentazione di supporto siano immuni
dai vizi dedotti.
Nell’appunto del 14.2.2005 risulta come gli uffici tecnici
dell’Autorità di vigilanza abbiano proceduto ad una compiuta
analisi della prima istanza.
Muovendo dalla considerazione che “l’attuale situazione
patrimoniale del gruppo [BPL] è sostanzialmente allineata
ai ‘target ratio’ […] Il coefficiente patrimoniale complessivo
si ragguaglia al 10,3% delle attività di rischio; il ‘core
tier ratio’ è solo di poco inferiore all’obiettivo del 6%”,
la Banca d’Italia ha esaminato gli “interventi di rafforzamento
patrimoniale da realizzare in tempi brevi”, pianificati
da BPL “allo scopo di mantenere sostanzialmente invariata
la situazione patrimoniale”, stimando che all’esito degli
stessi “il coefficiente complessivo si [sarebbe attestato]
al 10.6%” ed il “‘core tier one’ al 7,1%”.
L’Autorità di vigilanza, esposto poi il problema della “computabilità
nel patrimonio di base degli annunciati strumenti ‘equity
linked convertible’”, ha sottolineato che l’emissione degli
strumenti programmati (segnatamente, “uno strumento ibrido
di patrimonializzazione”, “strumenti di capitalizzazione
‘equity linked convertible’”, “un prestito subordinato di
terzo livello”, “prestiti subordinati ‘lower tier two’)
avrebbe previsto tempi tecnici “difficilmente comprimibili”
(alcune settimane), con un “temporaneo disallineamento patrimoniale
di circa 100 mln. di euro” nel caso di acquisto della partecipazione
“immediatamente dopo l’autorizzazione per l’intero ammontare
previsto”.
Ciò ha indotto gli uffici a ritenere che nell’atto autorizzativo
andasse inserito “un invito ad acquisire l’interessenza
in relazione ai margini” disponibili e a quelli via via
generati.
Queste considerazioni sono state puntualmente trasfuse nel
provvedimento autorizzatorio del 14.2.2005, nel quale alla
richiedente è stata chiaramente rappresentata, “al fine
di garantire nel continuo il rispetto dei requisiti patrimoniali
stabiliti dalla normativa, […] la necessità di procedere
all’acquisto dell’interessenza […] in relazione ai margini
patrimoniali attualmente disponibili e a quelli via via
generati dal perfezionamento delle emissioni pianificate”.
L’istruttoria a sostegno della prima autorizzazione dà dunque
compiutamente conto delle valutazioni operate, sia riferite
all’attualità sia in ottica prospettica.
Non risulta poi confortata dagli atti di causa la deduzione
di ABN AMRO circa il difetto in capo alla controinteressata,
al momento del rilascio del secondo provvedimento, del coefficiente
di solvibilità.
Sia la Banca d’Italia sia BPL hanno in proposito evidenziato,
nelle rispettive difese - e le relative allegazioni non
sono state successivamente contestate dalla ricorrente -,
che alla data del 7.4.2005 la controinteressata non aveva
proceduto all’incremento della sua partecipazione in Antonveneta
nella misura massima assentita con la prima autorizzazione
(esse assumono in particolare che l’acquisizione si era
fermata al 10,5% circa, esclusa la quota detenuta a titolo
di pegno o di prestito titoli; v. il doc. 2 depositato da
ABN AMRO il 27.4, nonché il doc. 4 depositato il 2.7 dalla
Banca d’Italia, nel quale si chiarisce che alla data del
7.4 il coefficiente di solvibilità era pari all’8,66%).
Di questa circostanza sembra peraltro consapevole anche
la ricorrente, la quale risulta aver abbandonato la prospettazione
di tipo ipotetico esposta nei motivi aggiunti (in cui il
disallineamento dal coefficiente di solvibilità era stato
collegato all’assunto che BPL avesse già acquisito il 14,9%
del capitale sociale di Antonveneta), asserendo nella memoria
conclusiva (sempre sulla base della documentazione depositata
in ottemperanza al provvedimento istruttorio) che BPL, immediatamente
dopo il rilascio del provvedimento in suo favore, aveva
effettuato alcuni acquisti senza aver provveduto a realizzare
i previsti interventi di rafforzamento patrimoniale (v.
tabelle contenute nella mem. 7.7).
Né è contestata l’entità delle eccedenze patrimoniali, derivanti
da un pregresso surplus di bilancio e dalla operazione “strumento
ibrido di patrimonializzazione” per 300 mln. di euro perfezionata
da BPL nel mese di marzo, ai fini del rilascio della seconda
autorizzazione.
Dagli atti di causa non si desume dunque che la Banca d’Italia
avesse evidenza della mancata osservanza del requisito in
questione nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda
autorizzazione (14.2-7.4), il che induce a ritenere che
il comportamento di BPL (valutabile in termini di astensione
da acquisizioni non sorrette da adeguata patrimonializzazione)
sia stato giudicato rispettoso della prescrizione della
“necessaria correlazione tra rafforzamenti patrimoniali
e acquisti”. In questa ottica, non rileva la mancata effettuazione
degli interventi annunciati ai fini del rilascio della prima
autorizzazione, proprio perché, come si è detto, non è l’adozione
dell’atto permissivo, ma l’effettuazione degli acquisti
a incidere sulla struttura patrimoniale dell’acquirente
(è appena il caso di chiarire che nell’appunto del 7.4.2005
la Banca d’Italia ha dato atto della diversità del “piano”
accluso alla seconda istanza, precisamente nella parte in
cui si osserva che “gli interventi pianificati sono parzialmente
diversi da quelli a suo tempo comunicati in occasione della
prima autorizzazione”, senza che peraltro ciò venisse considerato
ostativo al rilascio dell’autorizzazione).
Le circostanze da ultimo esposte, valutate alla luce di
quanto si passa a dire, consentono di ritenere parimenti
congrua l’istruttoria svolta in occasione della presentazione
della seconda istanza, condotta secondo uno schema analogo
a quello già seguìto nel primo procedimento.
Giova anzitutto ricordare che l’“appunto” del 7.4.2005 è
stato redatto anche tenendo conto degli esiti dell’incontro
svoltosi in data 1.4.2005 presso gli uffici della Banca
d’Italia (cfr. “promemoria” cit.), in occasione del quale
l’Autorità di vigilanza aveva invitato gli esponenti di
BPL non solo a fornire, in sede di presentazione dell’istanza,
una serie di elementi attinenti alla evidenziazione prospettica
del “rispetto nel continuo dei minimi normativi”, ma anche
a “formulare uno scenario di ‘stress’”.
La seconda istanza di BPL è stata poi sottoposta (v. “appunto”
cit.) a una specifica analisi relativa agli interventi di
patrimonializzazione annunciati dalla controinteressata
(“emissione di strumenti di tier I per un importo di 500
mln. di euro”, “cessione a partner bancari esteri di rilevante
standing di quote di minoranza delle due sub-holding quotate
del gruppo” da effettuare “in due tranche successive, con
benefici patrimoniali stimati rispettivamente in 500 e 600
mln. di euro”, “altri interventi singolarmente di minor
rilievo, ma che nel complesso apportano significativi incrementi
dei margini (prestito subordinato Tier III per 75 mln. di
euro; subordinato lower tier II per 300 mln. di euro; cartolarizzazioni
di crediti in bonis […]”), interventi nel complesso giudicati
idonei, “ove sia rispettata la sequenza dei rafforzamenti
patrimoniali e degli esborsi progressivi per l’acquisizione
in proprietà delle azioni Antonveneta”, a mantenere i coefficienti
patrimoniali al di sopra dei minimi (“in particolare, il
‘core tier 1’ risulterebbe sempre superiore al 6 per cento;
il total risk ratio raggiungerebbe un minimo del 9 per cento
circa, per attestarsi a fine 2005 al 10,3 per cento”).
L’acquisizione della partecipazione è stata dunque ritenuta,
anche ponendosi “in un’ottica di estrema prudenza”, “sostenibile,
nel presupposto che l’onere sia scaglionato nel tempo così
come annunciato dalla Lodi e che sia rispettata la successione
degli interventi di rafforzamento patrimoniale”.
Gli uffici, considerato inoltre il problema del rilevante
assorbimento patrimoniale derivante dal superamento della
soglia del 19,9%, in forza del consolidamento al patrimonio
netto di una partecipazione superiore, ed ipotizzati “scenari
avversi” (ottica di worst case; v. pag. 3 e nota 3 dell’“appunto”
in esame), hanno dunque giudicato l’acquisto “compatibile
con la sana e prudente gestione del gruppo lodigiano, sempre
nel presupposto che siano rispettate le modalità di acquisto
e gli interventi di rafforzamento patrimoniale comunicati
dalla Lodi”.
Pure in questo caso le indicate considerazioni sono state
trasfuse nell’autorizzazione, nella quale la Banca d’Italia
ha ribadito di aver tenuto conto dell’impegno, assunto dalla
medesima richiedente, che anche in questa fase sarebbe stata
realizzata “una stretta correlazione tra interventi di patrimonializzazione
e crescita nel capitale azionario della banca padovana”,
ed ha rimarcato il “presupposto che la popolare lodigiana
proceda nella realizzazione dell’operazione graduando gli
impatti patrimoniali in relazione ai margini attualmente
disponibili e a quelli via via generati dal perfezionamento
delle iniziative pianificate” (è il caso di precisare, ancora,
che nei documenti tecnici risulta affrontato e superato
il problema delle put options in favore delle Fondazioni
delle Casse di risparmio toscane, mentre non rileva il profilo
dell’impatto degli IAS sui bilanci della vigilata, posto
che, in disparte la contestazione sul momento di applicazione
dei nuovi criteri contabilistici, la deduzione risulta introdotta
in giudizio solamente nelle memorie finali, con conseguente
inammissibilità del relativo profilo di censura).
Dalla documentazione acquisita risulta pertanto che la Banca
d’Italia sia pervenuta al giudizio di “sostenibilità”, in
un’ottica di sana e prudente gestione, delle acquisizioni
di ulteriori partecipazioni nel capitale di Antonveneta
(valutando nel contempo come inaccettabili acquisti comportanti
compromissione dei requisiti patrimoniali dell’acquirente)
all’esito di un’istruttoria che, contrariamente a quanto
osservato dalla istante, appare svolta in modo compiuto
e congruo alla luce dei dati forniti dalla richiedente.
Il che consente di escludere la sussistenza dei profili
di illegittimità sollevati da ABN AMRO, essendo peraltro
evidente come all’epoca nemmeno si ponesse – secondo i dati
forniti - il problema della temporanea compromissione dei
ridetti requisiti patrimoniali.
3.2.8. Quest’ultima considerazione consente di passare all’esame
delle altre questioni prospettate dalla ricorrente, la quale,
venuta a conoscenza dei documenti interni della Banca d’Italia,
ha evidenziato nella memoria finale, con articolate deduzioni,
come almeno per il periodo 18.4-30.6 BPL non avesse mantenuto
i propri requisiti patrimoniali al di sopra dei minimi normativi,
sussistendo peraltro forti dubbi sulle cessioni di partecipazioni
minoritarie, e come dovesse pertanto esser stigmatizzata
l’omissione di ogni controllo al riguardo.
La controversia si è allora venuta ad incentrare sia sul
tema degli effetti di un disallineamento temporaneo rispetto
ai coefficienti minimi (disallineamento a dire della ricorrente
inaccettabile, allorquando dipenda da decisioni volontarie
degli operatori, giusta la norma delle Istruzioni di vigilanza
preclusiva dell’acquisto di partecipazioni finanziarie “qualora
la loro eventuale deduzione dal patrimonio di vigilanza
faccia venir meno il rispetto del requisito di adeguatezza
patrimoniale complessivo”, e tenuto conto del tenore delle
autorizzazioni), sia sul mancato rispetto delle “condizioni”
apposte agli atti censurati e sulla verificazione di eventi
che avrebbero dovuto portare alla pronuncia di una “revoca”.
Riprendendo le osservazioni più sopra svolte (cfr. punto
3.2.5), il Collegio ritiene peraltro che tali questioni
non consentano di pervenire a una statuizione di annullamento
degli atti impugnati, concernendo esse gli esiti dell’attività
di monitoraggio dell’Autorità di vigilanza.
Come si è innanzi rilevato (v. sub 3.2.4), l’istituto della
illegittimità sopravvenuta è invero configurabile solamente
in ipotesi marginali, comunque non ricorrenti nella specie
(se ne parla infatti, anche se con forti dubbi dogmatici,
nel caso di jus superveniens ad efficacia retroattiva o
di pronunce di illegittimità costituzionale di norme attributive
di potere).
Degli eventi successivi al rilascio delle autorizzazioni
non pare dunque ammissibile la ricostruzione in termini
di fattispecie invalidanti, potendo essi rilevare quali
presupposti per l’esercizio degli immanenti poteri di riesame
e sanzionatori.
Tali conclusioni non mutano neanche all’esito dell’individuazione
della esatta natura di questi elementi accessori.
Deve infatti escludersi che essi rappresentino meri “inviti”
alla osservanza di norme già presenti nel sistema (come
suggerito da BPL), in quanto con essi l’amministrazione
ha proceduto a specificare, per il caso concreto, il precetto
generale della “sana e prudente gestione”.
Non è parimenti giustificata una lettura in termini di “condizioni”
(si tratterebbe in particolare, secondo una condivisibile
qualificazione dottrinaria, di ipotesi di “condizione potestativa
a genesi privatistica”, nelle quali cioè l’avvenimento incerto
dipende da un atto, fatto o comportamento dello stesso destinatario
della determinazione della p.a.).
Ed invero, in disparte l’osservazione che l’avveramento
(o il mancato avveramento, a seconda che si tratti di condizioni
sospensive o risolutive) dell’evento in esse dedotto può
al più rilevare sul piano, del tutto diverso, degli effetti
dell’atto permissivo, incidendo (sia pure retroattivamente)
solo sui connessi effetti abilitanti, con eventuali conseguenze
(che qui non mette conto evidenziare) sugli atti compiuti
dal soggetto autorizzato (nella specie, sugli acquisti di
titoli Antonveneta), è da dire che la tesi della condizione
è smentita, oltre che dal tenore e dal contenuto dei provvedimenti
(nei quali il dato lessicale non depone in tal senso; l’amministrazione
ha poi inserito esplicite “riserve” di valutazione degli
sviluppi dell’operazione e raccomandazioni relative alla
tempestiva realizzazione delle iniziative pianificate),
anche dal quadro normativo, idoneo a convincere della correttezza
di una definizione di tali elementi accessori in termini
di autorizzazioni con prescrizioni (definite da alcuni “conformative”
o “modali”).
Si è visto infatti che il punto 6 della delibera CICR 19
aprile 1993 attribuisce alla Banca d’Italia il potere di
revocare l’autorizzazione “qualora vengano meno o si modifichino
i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente dell’ente creditizio” (1° comma). E si è
anche visto che essa include, tra i “motivi di revoca”,
“i ripetuti comportamenti volti a eludere la normativa”,
“la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante
nei confronti della Banca d’Italia ai fini del rilascio
dell’autorizzazione”, “la trasmissione alla Banca d’Italia
di informazioni e dati non corrispondenti al vero”, consentendo
altresì di procedere alla sospensione nel caso di “temporanea
insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni
necessarie per l’autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato
in tempi brevi dal soggetto interessato”.
Il fatto che l’ordinamento conferisca all’Autorità di vigilanza
appropriati strumenti di repressione di condotte atte a
pregiudicare il mantenimento delle condizioni di sana e
prudente gestione dei soggetti vigilati permette dunque
di interpretare le clausole in disamina alla stregua di
indicazioni precettive, il cui mancato rispetto rileva ai
fini dell’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio
da parte della Banca d’Italia.
Va parimenti ricordato che l’art. 53, 3° comma, lett. d),
TUB, consente espressamente alla Banca d’Italia di “adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche per le materie indicate nel
comma 1”, tra le quali sono incluse l’“adeguatezza patrimoniale”
e, come si è detto, le “partecipazioni detenibili”.
In tal senso devono dunque leggersi l’“invito” o l’indicazione
della “necessità di procedere all’acquisto […] in relazione
ai margini patrimoniali attualmente disponibili e a quelli
via via generati dal perfezionamento delle emissioni pianificate”
(cfr. appunto e autorizzazione 14.2), la considerazione
con cui è stata rimarcata l’“assoluta necessità di garantire
il pieno e continuo rispetto dei requisiti patrimoniali
normativi” (cfr. promemoria 1.4, recante l’ulteriore precisazione
che l’utilizzazione dei margini di flessibilità con riferimento
ai target ratios si sarebbero dovuti utilizzare “mantenendo
comunque un adeguato ‘buffer’ di sicurezza rispetto al minimo
regolamentare” e nell’attesa della ricostituzione di detti
livelli target “entro un ragionevole lasso di tempo”), la
rilevata compatibilità degli interventi annunciati con la
sana e prudente gestione del gruppo BPL “sempre nel presupposto
che siano rispettate le modalità di acquisto e gli interventi
di rafforzamento patrimoniale comunicati dalla Lodi” mediante
una graduazione degli impatti patrimoniali in relazione
ai margini disponibili e a quelli via via generati dal perfezionamento
delle iniziative pianificate, le quali “oltre a garantire
il rispetto dei valori minimi, dovranno consentire il raggiungimento
a tendere dei target ratios” (appunto e autorizzazione 7.4).
Appurato che l’incremento della partecipazione al capitale
sociale entro la soglia assentita è un’operazione che può
perfezionarsi sia uno actu sia attraverso la progressiva
acquisizione di titoli azionari, le clausole in questione
istituiscono un nesso tra rafforzamento patrimoniale e atti
di acquisto, la cui violazione costituisce presupposto per
l’esercizio della indefettibile attività di controllo e
per l’eventuale esplicazione della potestà sanzionatoria.
Del resto, non si può non rimarcare, in questa sede (portando
a compimento il discorso iniziato al punto 3.2.2), come
la scelta di consentire agli interessati un più ampio margine
di operatività attraverso il rilascio di autorizzazioni
di tal fatta, debba necessariamente trovare un bilanciamento
nel maggiore rigore in sede di monitoraggio sull’attuazione
delle operazioni annunciate.
Non sono poi condivisibili le argomentazioni con cui ABN
AMRO ha confutato la tesi che esclude la possibilità di
sottoporre all’odierno vaglio giurisdizionale gli elementi
manifestatisi successivamente al rilascio degli atti impugnati.
In proposito si può ulteriormente ribadire - quanto alla
paventata “restrizione del diritto di difesa” (derivante
dalla configurazione di una “inedita” categoria di provvedimenti
“rinforzati”, la cui illegittimità potrebbe esser fatta
valere solo con il duplice passaggio della revoca e della
impugnazione giurisdizionale) - che l’inosservanza delle
prescrizioni apposte alle autorizzazioni non può rilevare
in punto di (il)legittimità dei provvedimenti, sicché non
si conculcano in alcun modo le facoltà difensive della parte,
sempre in grado di sollecitare l’avvio di procedure di controllo.
E si può infine osservare - quanto alle determinazioni soprassessorie
della Banca d’Italia sulle due istanze di revoca delle autorizzazioni
avanzate dalla ricorrente (il 16.5.2005 e il 7.6.2005) -
che esse non possono certo imporre un sindacato su fatti
che esulano dal thema decidendum.
3.2.9. Nell’ambito del secondo motivo aggiunto ABN AMRO
ha denunciato l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate
a BPL in relazione alla deliberazione 10 maggio 2005 n.
15029 (dep. il 4.6.2005 dalla ricorrente), con cui la Consob
ha accertato l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale
occulto in data 18 aprile 2005 comportante il superamento
della soglia rilevante ai fini o.p.a. al 19 aprile 2005.
Anche in questo caso, però, non solo il provvedimento è
intervenuto in un momento successivo al rilascio delle gravate
autorizzazioni, ma le condotte in esso descritte sono state
dalla stessa ricorrente inquadrate nell’ambito dei “motivi
di revoca” di cui alla delibera CICR del 1993 (specialmente
sotto il profilo delle informazioni non veritiere).
Ne segue che gli esiti dell’accertamento della Consob non
possono che rilevare in successive fasi procedimentali.
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4. Per quanto sin qui osservato, il ricorso
è infondato e va di conseguenza respinto.
Sembra peraltro equo compensare integralmente le spese di
lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge
il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese
di lite tra le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio
del 13 luglio e del 19 luglio 2005.
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