| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 8 agosto 2005 n.
1305
Giuseppe Caruso - Presidente (f.f.) e Estensore.
Galluccio (avv. D. Vadalà, E. Siclari) c.Agenzia autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali
(avv. A. Langiu). |
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Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza
– Segretario comunale – Rapporto di impiego con l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali
e provinciali.
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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
in ordine alle controversie relative sia al rapporto di
impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra
il segretario e l'ente locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. N. 1305/05
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
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composto dai magistrati: Giuseppe Caruso
- Presidente f.f., relatore / estensore; Daniele Burzichelli
- Consigliere; Gabriele Nunziata - Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1703/2002, proposto dal
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dott. Francesco Galluccio, rappresentato
e difeso dall’avv. Domenico Vadalà e dall’avv. Ernesto Siclari
ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo
studio del primo, via Castello n. 6;
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C O N T R O
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l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Antonello Langiu ed elettivamente domiciliato
in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Rosario Infantino,
via Argine dx Annunziata n. 9;
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P E R L’ A N N U L L A M E N T O
- del provvedimento di cui alla nota n. 21277/2002/AGEN/TED/na
del 9 ottobre 2002, con il quale il Direttore generale dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali
e provinciali ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente
per ottenere l’inquadramento nella quarta fascia professionale,
previo riconoscimento del servizio svolto in qualità di
supplente a scavalco presso la segreteria del Comune di
Melito Porto Salvo (RC) dal 19 settembre 1994 al 31 agosto
1995 e presso il Comune di Bovalino dal 22 giugno 1998 al
5 agosto 1998;
- della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia
n. 178 del 25 luglio 2000, avente ad oggetto “Integrazione
e modifica della deliberazione n. 212/99 (riconoscimento
dei periodi di reggenza e/o supplenza)”;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 27 del 15 gennaio
2003, di rigetto della domanda di sospensione cautelare
dell’ esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Udito, nella pubblica udienza del 6 aprile 2005, l’avv.
I. Arillotta in sostituzione dell’avv. A. Langiu per l’amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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Con atto notificato il 21 novembre 2002 e
depositato il 9 dicembre 2002, il dott. Galluccio – Segretario
generale del Comune di Bovalino – impugna il provvedimento
di cui alla nota n. 21277/2002/AGEN/TED/na del 9 ottobre
2002, con il quale il Direttore generale dell’Agenzia autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali
ha rigettato la sua istanza di inquadramento nella quarta
fascia professionale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett.
d), del D.P.R. n. 465/1997. Impugna altresì la deliberazione
del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia n. 178 del
25 luglio 2000, avente ad oggetto “Integrazione e modifica
della deliberazione n. 212/99 (riconoscimento dei periodi
di reggenza e/o supplenza)”.
Il ricorrente sostiene di aver maturato - alla data (16
maggio 2001) di sottoscrizione del contratto collettivo
di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio
normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999
– i tre anni di servizio nella qualifica di segretario generale
di seconda classe prescritti per l’inquadramento nella quarta
fascia professionale.
Il diniego opposto dall’Agenzia alla sua richiesta dipende
dal mancato riconoscimento del servizio svolto, in qualità
di supplente a scavalco presso la segreteria del Comune
di Melito Porto Salvo (RC) dal 19 settembre 1994 al 31 agosto
1995 e presso il Comune di Bovalino dal 22 giugno 1998 al
5 agosto 1998, ritenuto non computabile sulla base delle
deliberazioni dell’Agenzia n. 212/1999 e n. 178/2000.
Secondo queste ultime, infatti, le supplenze e/o reggenze
sono riconoscibili, ai fini in questione, solo se svolte
per almeno sei mesi continuativi a tempo pieno, mentre il
dott. Galluccio ha prestato servizio presso il Comune di
Melito Porto Salvo (1994/1995) e di Bovalino (1998) quale
supplente “a scavalco”, mantenendo cioè la titolarità della
segreteria della propria sede.
Il dott. Galluccio fa valere i seguenti motivi:
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1) Violazione dell’art. 12, comma 1, lett.
d), del D.P.R. n. 465/1997. Ai sensi della disposizione
in epigrafe avrebbero titolo all’inserimento nella quarta
fascia professionale i segretari generali con tre anni di
servizio nella qualifica. A tal fine, contrariamente a quanto
opinato dall’Agenzia con l’impugnata deliberazione n. 178/2000
- che integra sul punto la precedente n. 212/1999, quando
il ricorrente aveva già maturato il servizio richiesto -
sarebbe computabile anche l’attività svolta “a scavalco”,
che sarebbe del tutto equivalente, quanto a dimostrazione
della professionalità di fatto, a quella “a tempo pieno”.
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2) Eccesso di potere per difetto di motivazione,
contraddittorietà di comportamento ed illogicità manifesta.
Il criterio di valutazione adottato dall’Agenzia, oltre
a travalicare i suoi poteri, si porrebbe in contrasto sia
con le disposizioni dettate dal Ministero dell’interno in
occasione di vari concorsi, sia con quanto pacificamente
attuato, in precedenza, dalla stessa Agenzia.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
L’Agenzia intimata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto,
con articolate controdeduzioni, la piena legittimità dei
provvedimenti impugnati, concludendo per la reiezione del
ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza
del 6 aprile 2005.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lg.vo n. 165/2001,
infatti, sono devolute al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti
le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Nella fattispecie, il ricorrente è un segretario comunale,
che rivendica l’inserimento in una fascia professionale
più elevata, che gli consentirebbe di assumere, eventualmente,
la segreteria di enti locali di maggiore rilevanza.
Tale pretesa si inserisce, evidentemente, nel suo rapporto
di lavoro con l’Agenzia per la tenuta dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali ed risulta sostanzialmente equivalente,
avuta presente la particolarità della posizione attribuita
dall’ordinamento ai segretari comunali, alla richiesta di
attribuzione di una qualifica superiore da parte di un “normale”
pubblico impiegato.
Ne discende che la controversia in esame rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario.
In tal senso, del resto, la giurisprudenza ha avuto modo
di chiarire che, attesa l'ampia portata della normativa
che, salvo tassative eccezioni, attribuisce all’A.G.O. la
cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine
alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente
tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto
organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale
(cfr. Cass. SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10207).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa
inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra
le parti delle spese di causa.
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P. Q. M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria – dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Reggio Calabria nella camera
di consiglio del 6 aprile/20 luglio 2005.
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DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA DEL T.A.R.
OGGI 8 agosto 2005
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