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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 8 agosto 2005 n. 1305
Giuseppe Caruso - Presidente (f.f.) e Estensore.
Galluccio (avv. D. Vadalà, E. Siclari) c.Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (avv. A. Langiu).


Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Segretario comunale – Rapporto di impiego con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. N. 1305/05

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

 

composto dai magistrati: Giuseppe Caruso - Presidente f.f., relatore / estensore; Daniele Burzichelli - Consigliere; Gabriele Nunziata - Primo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1703/2002, proposto dal

 

dott. Francesco Galluccio, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Vadalà e dall’avv. Ernesto Siclari ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio del primo, via Castello n. 6;

 

C O N T R O

 

l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Langiu ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Rosario Infantino, via Argine dx Annunziata n. 9;

 

P E R L’ A N N U L L A M E N T O
- del provvedimento di cui alla nota n. 21277/2002/AGEN/TED/na del 9 ottobre 2002, con il quale il Direttore generale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente per ottenere l’inquadramento nella quarta fascia professionale, previo riconoscimento del servizio svolto in qualità di supplente a scavalco presso la segreteria del Comune di Melito Porto Salvo (RC) dal 19 settembre 1994 al 31 agosto 1995 e presso il Comune di Bovalino dal 22 giugno 1998 al 5 agosto 1998;
- della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia n. 178 del 25 luglio 2000, avente ad oggetto “Integrazione e modifica della deliberazione n. 212/99 (riconoscimento dei periodi di reggenza e/o supplenza)”;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 27 del 15 gennaio 2003, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’ esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Udito, nella pubblica udienza del 6 aprile 2005, l’avv. I. Arillotta in sostituzione dell’avv. A. Langiu per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

F A T T O E D I R I T T O

 

Con atto notificato il 21 novembre 2002 e depositato il 9 dicembre 2002, il dott. Galluccio – Segretario generale del Comune di Bovalino – impugna il provvedimento di cui alla nota n. 21277/2002/AGEN/TED/na del 9 ottobre 2002, con il quale il Direttore generale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali ha rigettato la sua istanza di inquadramento nella quarta fascia professionale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 465/1997. Impugna altresì la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia n. 178 del 25 luglio 2000, avente ad oggetto “Integrazione e modifica della deliberazione n. 212/99 (riconoscimento dei periodi di reggenza e/o supplenza)”.
Il ricorrente sostiene di aver maturato - alla data (16 maggio 2001) di sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 – i tre anni di servizio nella qualifica di segretario generale di seconda classe prescritti per l’inquadramento nella quarta fascia professionale.
Il diniego opposto dall’Agenzia alla sua richiesta dipende dal mancato riconoscimento del servizio svolto, in qualità di supplente a scavalco presso la segreteria del Comune di Melito Porto Salvo (RC) dal 19 settembre 1994 al 31 agosto 1995 e presso il Comune di Bovalino dal 22 giugno 1998 al 5 agosto 1998, ritenuto non computabile sulla base delle deliberazioni dell’Agenzia n. 212/1999 e n. 178/2000.
Secondo queste ultime, infatti, le supplenze e/o reggenze sono riconoscibili, ai fini in questione, solo se svolte per almeno sei mesi continuativi a tempo pieno, mentre il dott. Galluccio ha prestato servizio presso il Comune di Melito Porto Salvo (1994/1995) e di Bovalino (1998) quale supplente “a scavalco”, mantenendo cioè la titolarità della segreteria della propria sede.
Il dott. Galluccio fa valere i seguenti motivi:

 

1) Violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 465/1997. Ai sensi della disposizione in epigrafe avrebbero titolo all’inserimento nella quarta fascia professionale i segretari generali con tre anni di servizio nella qualifica. A tal fine, contrariamente a quanto opinato dall’Agenzia con l’impugnata deliberazione n. 178/2000 - che integra sul punto la precedente n. 212/1999, quando il ricorrente aveva già maturato il servizio richiesto - sarebbe computabile anche l’attività svolta “a scavalco”, che sarebbe del tutto equivalente, quanto a dimostrazione della professionalità di fatto, a quella “a tempo pieno”.

 

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà di comportamento ed illogicità manifesta. Il criterio di valutazione adottato dall’Agenzia, oltre a travalicare i suoi poteri, si porrebbe in contrasto sia con le disposizioni dettate dal Ministero dell’interno in occasione di vari concorsi, sia con quanto pacificamente attuato, in precedenza, dalla stessa Agenzia.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
L’Agenzia intimata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto, con articolate controdeduzioni, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 6 aprile 2005.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lg.vo n. 165/2001, infatti, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Nella fattispecie, il ricorrente è un segretario comunale, che rivendica l’inserimento in una fascia professionale più elevata, che gli consentirebbe di assumere, eventualmente, la segreteria di enti locali di maggiore rilevanza.
Tale pretesa si inserisce, evidentemente, nel suo rapporto di lavoro con l’Agenzia per la tenuta dell’Albo dei segretari comunali e provinciali ed risulta sostanzialmente equivalente, avuta presente la particolarità della posizione attribuita dall’ordinamento ai segretari comunali, alla richiesta di attribuzione di una qualifica superiore da parte di un “normale” pubblico impiegato.
Ne discende che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso, del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, attesa l'ampia portata della normativa che, salvo tassative eccezioni, attribuisce all’A.G.O. la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale (cfr. Cass. SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10207).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P. Q. M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 6 aprile/20 luglio 2005.

 

DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA DEL T.A.R.
OGGI 8 agosto 2005

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