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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 740
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.
Telecom Italia Mobile (T.I.M.) s.p.a. (avv. G. Zucchi) c. Comune di Lauria (avv. F.A. Fiore).


1. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Piano di trasferimento di impianti di telecomunicazioni – Delocalizzazione di una stazione radio base già installata – Natura giuridica del Piano – Individuazione.

 

2. Processo – Processo amministrativo – Fattispecie oggetto del giudizio – Qualificazione – Poteri del giudice amministrativo – Vi rientra.

 

3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento amministrativo – Lesione immediata solo di alcuni soggetti – Impugnazione – Termine decadenziale – Decorrenza – Dalla piena conoscenza.

 

4. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Art.21 -bis, l. n.241 del 1990, come introdotto dall’art.14, l. n.15 del 2005 – Regola-principio generale – Effetti sulla individuazione del termine di impugnazione.

1. Il Piano di trasferimento di impianti di telecomunicazioni già esistenti, previsto dall’art.5, l. reg. Basilicata 5 aprile 2000 n.30, nella parte che ha deciso in modo puntuale ed in via definitiva di delocalizzare e/o trasferire una stazione radio base già installata, non può essere qualificato né come regolamento, né come atto amministrativo a carattere generale.

 

2. Rientra nei poteri del giudice amministrativo qualificare esattamente in termini giuridici la fattispecie oggetto del giudizio (secondo l’antico brocardo “iura novit curia”), in quanto il giudice amministrativo ha il potere di interpretare il tipo di atto amministrativo adottato dalla p.a., a prescindere dalle parole usate sia dal legislatore che dall’amministrazione nei provvedimenti da essa emanati (e poi impugnati con ricorso giurisdizionale), al fine di valutare quali delle norme vigenti si applicano alla controversia insorta.

 

3. Il termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento amministrativo, che lede immediatamente soltanto alcuni soggetti direttamente contemplati dallo stesso provvedimento, decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data dell’ultimo giorno di pubblicazione in un apposito Albo.

 

4. L’art.21-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall’art.14, l. 11 febbraio 2005 n.15, il quale ha statuito che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” (cioè non di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo pretensivo o dinamico, come per es. il diniego e/o la reiezione di un’istanza, ma di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo oppositivo o statico) “acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”, costituisce una regola-principio generale dell’attività amministrativa dalla quale si desume agevolmente che, se la comunicazione di un atto lesivo che sottrae un bene o un’utilità ad un privato ne condiziona l’efficacia, i termini per la sua impugnazione decorrono solo dalla ricezione di tale comunicazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 740 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 258 Reg.Ric.
Anno 2002

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul Ricorso n. 258/2002 proposto dalla

 

Telecom Italia Mobile (TIM) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Zucchi, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 18 presso lo studio legale dell’Avv. Gerardo Donnoli;

 

contro

 

-il Comune di Lauria (PZ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco A. Fiore, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 102 del 7.6.2002, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

per l'annullamento
-dell’atto prot. n. 1360 del 24.10.2001 (notificato alla ricorrente l’11.12.2001), con il quale veniva inviata alla ricorrente una copia del “Piano per l’individuazione dei siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione (art. 5 L.R. n. 30/2000)”;
-della Del. C.C. n. 73 del 31.7.2001, con la quale è stato approvato il suddetto Piano, e del presupposto parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente comunale competente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Lauria;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

-La società ricorrente (concessionaria del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile su tutto il territorio nazionale) in data 5.3.1999 otteneva dal Comune resistente il rilascio della concessione edilizia n. 99 per la costruzione di una stazione radio base sul terreno, sito nella località Contrada Seta, foglio di mappa n. 109, particella n. 142;
-successivamente veniva emanata la L.R. n. 30/2000 (entrata in vigore ai sensi dell’art. 11 della stessa L.R. n. 30/2000 l’11.4.2000), la quale stabiliva che: 1) ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 l’installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, che generano radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5 W, era subordinata al rilascio di un’autorizzazione regionale, previo parere del Comune interessato con riferimento agli aspetti urbanistici e parere radioprotezionistico dell’ARPAB, la quale doveva verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori fissati dagli artt. 3 e 4, comma 2, DM n. 381/1998 (ai sensi dell’art. 9 tale autorizzazione doveva essere richiesta entro l’11.10.2001 anche per impianti già installati; ai sensi dell’art. 3, comma 2, l’autorizzazione doveva essere richiesta anche per le modifiche agli impianti esistenti, che determinavano il superamento dei suddetti limiti di frequenza e potenza efficace massima al punto di emissione superiore); 2) ai sensi dell’art. 5, comma 1, ogni Comune entro l’11.4.2001 doveva “individuare uno o più siti al di fuori delle zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati o di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione” (al riguardo veniva anche puntualizzato che la scelta di tali siti doveva “essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica ed architettonica”); 3) ai sensi dell’art. 5, comma 2, tali Piani dovevano “essere trasmessi alla Regione”; 4) ai sensi dell’art. 5, comma 3, veniva specificato che “gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi”; 5) ai sensi dell’art. 5, comma 4, gli impianti già in funzione soggetti a delocalizzazione erano solo “quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile”;
-con Del. C.C. n. 73 del 31.7.2001 (pubblicata all’Albo Pretorio dal 9.8.2001 al 24.8.2001) il Comune resistente (dopo che già era entrata in vigore la L. n. 36/2001, la quale ha riservato alla competenza dello Stato la fissazione dei limiti di esposizione, alla competenza delle Regioni l’individuazione dei siti degli impianti di telefonia mobile ed alla competenza dei Comuni soltanto l’adozione di un regolamento “per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) approvava il Piano per l’individuazione dei siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, redatto da un professionista appositamente incaricato dal Comune (Ing. Mercuro Cosimo), facendo espressamente presente, già nella parte dispositiva di tale Delibera, che la stazione radio base per telefonia mobile installata dalla ricorrente (in contrada Seta nei pressi dell’edificio di proprietà della società A.L.L.B.A.) doveva essere trasferita; più precisamente con tale Piano venivano previste le seguenti disposizioni: 1) venivano individuati nove siti, dove poteva essere installato qualsiasi impianto di teleradiocomunicazione (veniva anche precisato che su ognuno dei nove siti individuati potevano coesistere più impianti dello stesso o di diverso tipo) e perciò anche impianti di telefonia cellulare, i quali singolarmente erano idonei a coprire solo una parte del territorio comunale, ma tutti insieme erano capaci di offrire la copertura totale dell’intero territorio comunale indipendentemente dalle altre antenne installate nei Comuni limitrofi (sito n. 1 di Timpa S.Pietro che copriva le Contrade Montegaldo, Mosella e Piano della Menta ed un tratto dell’Autostrada SA-RC; sito n. 2 del Tempone che copriva le Contrade Melara e Galdicello; sito n. 3 di Serra S.Filippo che copriva il centro abitato di Lauria Inferiore e le Contrade Seta, Castagnata e Taverna del Postiere; sito n. 4 di Pianicelli che copriva le Contrade Pecorone, Murgi e S.Crispino; sito n. 5 di Calanchi che copriva il centro abitato di Lauria Superiore, la Contrada Rosa ed un tratto dell’Autostrada SA-RC; sito n. 6 di Croce di Langra che copriva le Contrade Cogliandrino, Piano Castaldo e S.Alfonso; sito n. 7 di Cannicella-La Manca che copriva la Contrada Arena Bianca e un tratto della strada Sinnica; sito n. 8 di Iacoia che copriva le Contrade Seluci, Iacoia e Mazzarella ed un tratto della strada Sinnica; sito n. 9 di Costa di Milordo che copriva le Contrade Conserva e Casale Sirino); 2) tali siti erano stati scelti in base al: A) criterio precauzionale di posizionare tutti gli impianti di teleradiocomunicazione (oltre che lontano da asili, scuole e ospedali) “ad una distanza mai inferiore a 300 m. in linea d’aria dall’edificio più vicino, sia esso un’abitazione permanente che una semplice fattoria rurale occupata solo saltuariamente”; B) criterio tecnico che l’area da coprire doveva estendersi dal punto di installazione dell’antenna per un raggio non inferiore a 3 Km. e non superiore a 8 Km. ed in modo che da ogni punto dell’area servita poteva vedersi l’antenna; 3) dei quattro impianti di telefonia mobile, già funzionanti nel territorio comunale (oltre a quello della ricorrente, sito in Contrada Seta, due installati in località Timpa S.Pietro nei pressi dello svincolo autostradale di Lauria Sud ed uno posizionato nei pressi della galleria Calanchi I sull’autostrada), solo quello della ricorrente non si trovava presso uno dei nove siti individuati dal Piano in commento; 4) l’impianto di telefonia mobile della ricorrente doveva essere delocalizzato su uno dei nove siti indicati, con oneri a carico della medesima ricorrente “nei modi e nei termini previsti dalla L. n. 36/2001”, in quanto si trovava nel raggio di 250 metri in linea d’aria vicino a numerose abitazioni e ad una distanza di circa 50 m. (in linea d’aria) dall’edificio di proprietà della società A.L.L.B.A., adibito ad una permanenza giornaliera non inferiore alle quattro ore;
-con nota prot. n. 1360 del 24.10.2001 (ricevuta dalla ricorrente l’11.12.2001) il suddetto Piano ex art. 5 L.R. n. 30/2000 venica comunicato alla ricorrente, con la quale veniva espressamente specificato che l’impianto di telefonia cellulare, dalla stessa installato in Contrada Seta, doveva essere delocalizzato;
-con nota inviata al Comune il 25.2.2002 la ricorrente faceva presente che, a causa “del particolare contesto orografico su cui si dispone l’abitato di Lauria”, non era possibile aderire alla richiesta di trasferimento del proprio impianto di telefonia mobile in uno dei nove siti individuati, in quanto “nessuna delle aree individuate dal Piano di delocalizzazione ex art. 5 L.R. n. 30/2000 risulta idonea al conseguimento degli obiettivi di copertura prefissati e al mantenimento degli attuali standards di qualità del servizio GSM”; inoltre, con tale nota la ricorrente evidenziava che il predetto impianto: 1) risultava ubicato in Zona agricola e perciò al di fuori di una zona altamente urbanizzata; 2) era stato realizzato nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni elettromagnetiche contenute nel DM n. 381/1998 (al riguardo veniva esibita una relazione tecnica, dalla quale si evinceva che i valori di emissione risultavano inferiori ai limiti previsti dal citato DM n. 381/1998);
-la predetta Del. C.C. n. 73/2001 (unitamente al presupposto parere di regolarità tecnica ed alla nota prot. n. 1360 del 24.10.2001) veniva impugnata dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notificato a mezzo raccomandate a.r. inviate sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia al Comune resistente il 10.4.2002, cioè il 120° giorno successivo alla conoscenza degli atti impugnati e perciò entro il termine perentorio e rispettando le modalità stabiliti dall’art. 9, comma 2, DPR n. 1199/1971), deducendo la violazione dell’art. 5, comma 4, L.R. n. 30/2000, degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e idoneo supporto motivazionale, per difetto dei presupposti, arbitrarietà, illogicità e manifesta ingiustizia: con atto dell’8.5.2002 (notificato alla ricorrente il 9.5.2002, cioè entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971) il Comune resistente chiedeva la trasposizione di tale ricorso amministrativo in sede giurisdizionale; con atto di costituzione (notificato al Comune resistente il 28.5.2002 e depositato presso la Segreteria di questo TAR il 17.6.2002, cioè entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di trasposizione ex art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971) la ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Tribunale, rinnovando anche l’istanza cautelare: inoltre, la ricorrente ha depositato una relazione tecnica, con la quale veniva precisato che: 1) la stazione radio base aveva l’obiettivo di garantire la copertura GSM e TACS dei centri abitati di Lauria Superiore, Lauria Inferiore e di Nemoli, delle Contrade limitrofe e delle strade di collegamento (compresi alcuni tratti dell’Autostrada SA-RC); 2) il sito dove era stato installato l’impianto di telefonia mobile si trovava distante a cica 2 Km. dal centro di Lauria Superiore ed a 1,5 Km. dal centro di Lauria Inferiore, cioè in un posto che riusciva a colmare i dislivelli di altitudine presenti nella zona ed a garantire un dimensionamento ottimale del servizio (cioè un segnale sufficiente per il collegamento con gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento); 3) il sito n. 3 di Serra S.Filippo non garantiva una copertura GSM qualitativamente accettabile con riferimento agli spazi indoor, in quanto un impianto posizionato in quel sito non sarebbe riuscito “a far fronte alle notevoli attenuazioni del segnale radio prodotte dall’ambiente urbano; 4) il sito n. 4 di Pianicelli copriva soltanto alcune Contrade, ma non i centri abitati di Lauria Superiore e Lauria Inferiore; 5) il sito n. 5 di Calanchi non riusciva a raggiungere il centro di Lauria Superiore per la presenza del rilievo intermedio di Località Capraio e comunque non avrebbe garantito una copertura GSM “di qualità accettabile e compatibile con gli standards TIM sia in outdoor che in indoor”, anche perchè la sua posizione elevata (930 m. di altitudine) lo avrebbe sottoposto a numerose interferenze; si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte relativa all’impugnazione della Del. C.C. n. 73/2001;
-con Ordinanza n. 219 del 10.7.2002 questo Tribunale accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare, “vista la censura relativa al mancato avviso dell’inizio del procedimento”.
All’udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

In via preliminare va disattesa l’eccezione di irricevibilità del presente ricorso, proposta dall’Amministrazione resistente, con riferimento all’impugnazione del Piano ex art. 5 L.R. n. 30/2000 per l’individuazione dei siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, approvato con Del. C.C. n. 73/2001.
Infatti, tale atto per la ricorrente (come per gli altri gestori di telefonia mobile) è sicuramente immediatamente lesivo, per cui lo stesso, se di natura regolamentare, andrebbe qualificato come Regolamento cd. di volizione-azione, dal momento che i Regolamenti non immediatamente lesivi (denominati Regolamenti volizione-preliminare) estrinsecano un’efficacia lesiva solo con l’emanazione dell’atto applicativo (da ciò discende che il relativo termine di impugnazione di tale secondo tipo di Regolamenti decorre solo dalla conoscenza dell’atto applicativo, in quanto prima di tale atto non sussiste ancora una lesione e perciò un interesse a ricorrere avente i requisiti dell’attualità e concretezza). Ma il suddetto Piano, nonostante nella presente controversia sia immediatamente lesivo, in quanto è stato impugnato nella parte in cui è stato deciso in modo puntuale ed in via definitiva di delocalizzare e/o trasferire la stazione radio base (già installata dalla ricorrente in Contrada Seta sul terreno foglio di mappa n. 109, particela n. 142) in uno dei nove siti individuati, non può essere qualificato né come Regolamento, né come atto amministrativo a carattere generale, attesocchè: 1) non ha una portata generale ed astratta (sebbene di riflesso ed in via indiretta si propone lo scopo di tutelare la salute dei propri cittadini dalle fonti elettromagnetiche), ma si rivolge espressamente alla stazione radio base già realizzata dalla ricorrente, la quale risulta così direttamente contemplata ed identificata dal suddetto Piano; 2) risulta nella parte impugnata sostanzialmente (e quasi esclusivamente) finalizzato alla revoca di una concessione edilizia già rilasciata 2 anni e 5 mesi prima; 3) perciò, gli effetti di tale atto ledono direttamente ed immediatamente gli interessi e/o la sfera giuridica della sola ricorrente (poiché tale Piano, dei quattro impianti di telefonia cellulare presenti sul proprio territorio, prevede soltanto la delocalizzazione dell’impianto della ricorrente).
Al riguardo va, comunque, evidenziato che rientra nei poteri del Giudice Amministrativo qualificare esattamente in termini giuridici la fattispecie oggetto del giudizio (secondo l’antico brocardo “iura noviti curia”): infatti, il Giudice Amministrativo ha il potere di interpretare il tipo di atto amministrativo adottato dalla Pubblica Amministrazione, a prescindere dalle parole usate sia dal Legislatore che dall’Amministrazione nei provvedimenti da essa emanati (e poi impugnati con ricorso giurisdizionale), al fine di valutare quali delle norme vigenti si applicano alla controversia insorta.
Pertanto, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 7801 del 29.11.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n. 2715 del 4.5.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n. 5900 del 6.10.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1585 del 27.3.2003; TAR Basilicata Sent. n. 527 del 17.7.2002), che il Collegio condivide, ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971, il termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento amministrativo, che lede immediatamente soltanto alcuni soggetti direttamente contemplati dallo stesso provvedimento, decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data dell’ultimo giorno di pubblicazione in un apposito Albo come per es. l’Albo Pretorio (tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato applicazione anche per quelle disposizioni contenute in atti amministrativi generali, caratterizzate per la capacità di ledere immediatamente alcuni soggetti direttamente contemplati: al riguardo cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1585 del 27.3.2003). Comunque, pur prescindendo dalla natura recettizia o meno del provvedimento di delocalizzazione e/o trasferimento coatto dell’impianto di telefonia cellulare impugnato (secondo la quale i provvedimenti recettizi si perfezionano soltanto con la loro conoscenza, per cui conseguentemente il termine di impugnazione di tali provvedimenti decorre soltanto dalla loro conoscenza), a chiarire definitivamente tale questione è ora intervenuto l’art. 21 bis L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 14 L. n. 15/2005), il quale ha statuito che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” (cioè non di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo pretensivo o dinamico, come per es. il diniego e/o la reiezione di un’istanza, ma di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo oppositivo o statico, come nella specie, in quanto il provvedimento impugnato impone alla ricorrente la delocalizzazione e/o il trasferimento del proprio impianto di telefonia cellulare) “acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” (prevedendo come unica eccezione a tale regola generale l’ipotesi di un numero di destinatari, che rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale, ipotesi nella specie insussistente considerato il limitato numero dei gestori del servizio di telefonia mobile), per cui da tale regola-principio generale dell’attività amministrativa si desume agevolmente che, se la comunicazione di un atto lesivo che sottrae un bene o un’utilità ad un privato ne condiziona l’efficacia, i termini per la sua impugnazione decorrono solo dalla ricezione di tale comunicazione.
Dunque, nella specie il termine perentorio di impugnazione non decorreva (tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. L. n. 742/1969) dal 16.9.2001, ma dall’11.12.2001, cioè dal momento della piena conoscenza da parte della ricorrente della Del. C.C. n. 73/2001.
Nel merito il presente ricorso risulta fondato con riferimento al dedotto vizio della violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
Infatti, dalla circostanza che il Piano in commento, nella parte in cui dispone la delocalizzazione dell’impianto di telefonia cellulare della ricorrente, la cui realizzazione era già stata autorizzata 2 anni e 5 mesi prima con concessione edilizia, in uno dei nove siti individuati, non va qualificato come atto amministrativo generale discende che ad esso vanno applicati gli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Nella specie tale comunicazione dell’avvio del procedimento risultava, oltre che obbligatoria, anche necessaria per le seguenti ragioni: 1) sostanzialmente si trattava di un atto di ritiro della precedente concessione edilizia già rilasciata 2 anni e 5 mesi prima, per cui il Comune resistente era tenuto a comparare l’interesse pubblico sotteso al criterio precauzionale di tutela del diritto collettivo alla salute con l’interesse pubblico ad una erogazione efficiente del servizio di telefonia cellulare e con l’interesse patrimoniale della ricorrente (al riguardo va evidenziato che l’art. 5, comma 3, L.R. n. 30/2000 addossava ai gestori del servizio di telefonia mobile gli oneri del coatto trasferimento dell’impianto); 2) l’art. 5, comma 4, L.R. n. 30/2000 prevede il trasferimento degli impianti di telefonia mobile già installati soltanto nel caso tale “trasferimento sia tecnicamente attuabile”, per cui, omettendo l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non è stato permesso alla ricorrente di poter far presente che nessuno dei nove siti individuati permetteva l’erogazione di un servizio “qualitativamente accettabile” (cfr. Relazioni tecniche allegate al ricorso); 3) il Comune resistente non ha dimostrato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 14 L. n. 15/2005) che il contenuto del Piano impugnato “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; 4) mentre, al contrario la partecipazione della ricorrente avrebbe potuto determinare il Comune resistente ad adottare un Piano ex art. 5 L.R. n. 30/2000 di contenuto diverso.
Comunque, anche se dovesse ritenersi che il predetto Piano previsto dall’art. 5 L.R. n. 30/2000 abbia una valenza di tipo urbanistico (vedi però ora l’art. 86, comma 3, D.Lg.vo n. 259/2003, il quale equipara gli impianti di telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria, rendendoli così compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, come già previsto dal precedente art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 198/2002, D.Lg.vo interamente dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale con la Sent. n. 303 dell’1.10.2003) e non di tipo meramente programmatorio, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto prima adottarlo, per consentire la presentazioni di osservazioni ed opposizioni da parte dei soggetti privati interessati (e perciò anche da parte della ricorrente), e poi con un secondo provvedimento approvarlo in via definitiva, come previsto sia dalla legislazione nazionale e/o regionale vigente per tutti gli atti di pianificazione secondaria (cfr. art. 15 L. n. 1150/1942 e art. 17, comma 4, L.R. n. 23/1999).
L’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell’inizio del procedimento, conclusosi con l’adozione dei provvedimenti ed atti impugnati, assume carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore

 

Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)

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