| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 740
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.
Telecom Italia Mobile (T.I.M.) s.p.a. (avv. G. Zucchi) c.
Comune di Lauria (avv. F.A. Fiore). |
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1. Poste e telecomunicazioni – Telefonia
mobile – Piano di trasferimento di impianti di telecomunicazioni
– Delocalizzazione di una stazione radio base già installata
– Natura giuridica del Piano – Individuazione.
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2. Processo – Processo amministrativo – Fattispecie
oggetto del giudizio – Qualificazione – Poteri del giudice
amministrativo – Vi rientra.
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3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento
amministrativo – Lesione immediata solo di alcuni soggetti
– Impugnazione – Termine decadenziale – Decorrenza – Dalla
piena conoscenza.
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4. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo
– Art.21 -bis, l. n.241 del 1990, come introdotto dall’art.14,
l. n.15 del 2005 – Regola-principio generale – Effetti sulla
individuazione del termine di impugnazione.
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1. Il Piano di trasferimento di impianti
di telecomunicazioni già esistenti, previsto dall’art.5,
l. reg. Basilicata 5 aprile 2000 n.30, nella parte che ha
deciso in modo puntuale ed in via definitiva di delocalizzare
e/o trasferire una stazione radio base già installata, non
può essere qualificato né come regolamento, né come atto
amministrativo a carattere generale.
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2. Rientra nei poteri del giudice amministrativo
qualificare esattamente in termini giuridici la fattispecie
oggetto del giudizio (secondo l’antico brocardo “iura novit
curia”), in quanto il giudice amministrativo ha il potere
di interpretare il tipo di atto amministrativo adottato
dalla p.a., a prescindere dalle parole usate sia dal legislatore
che dall’amministrazione nei provvedimenti da essa emanati
(e poi impugnati con ricorso giurisdizionale), al fine di
valutare quali delle norme vigenti si applicano alla controversia
insorta.
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3. Il termine decadenziale di impugnazione
di un provvedimento amministrativo, che lede immediatamente
soltanto alcuni soggetti direttamente contemplati dallo
stesso provvedimento, decorre dalla data in cui tali soggetti
ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data dell’ultimo
giorno di pubblicazione in un apposito Albo.
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4. L’art.21-bis, l. 7 agosto 1990 n.241,
introdotto dall’art.14, l. 11 febbraio 2005 n.15, il quale
ha statuito che “il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati” (cioè non di un provvedimento lesivo
di un interesse legittimo pretensivo o dinamico, come per
es. il diniego e/o la reiezione di un’istanza, ma di un
provvedimento lesivo di un interesse legittimo oppositivo
o statico) “acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”,
costituisce una regola-principio generale dell’attività
amministrativa dalla quale si desume agevolmente che, se
la comunicazione di un atto lesivo che sottrae un bene o
un’utilità ad un privato ne condiziona l’efficacia, i termini
per la sua impugnazione decorrono solo dalla ricezione di
tale comunicazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 740 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 258 Reg.Ric.
Anno 2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul Ricorso n. 258/2002 proposto dalla
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Telecom Italia Mobile (TIM) S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Giovanni Zucchi, come da mandato a margine
del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica
n. 18 presso lo studio legale dell’Avv. Gerardo Donnoli;
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contro
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-il Comune di Lauria (PZ), in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
A. Fiore, come da mandato a margine della memoria di costituzione
ed in virtù della Del. G.M. n. 102 del 7.6.2002, con domicilio
eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
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per l'annullamento
-dell’atto prot. n. 1360 del 24.10.2001 (notificato alla
ricorrente l’11.12.2001), con il quale veniva inviata alla
ricorrente una copia del “Piano per l’individuazione dei
siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare
e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già
installati e di futura installazione (art. 5 L.R. n. 30/2000)”;
-della Del. C.C. n. 73 del 31.7.2001, con la quale è stato
approvato il suddetto Piano, e del presupposto parere di
regolarità tecnica reso dal Dirigente comunale competente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Lauria;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione
del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì,
per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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-La società ricorrente (concessionaria del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l’erogazione
del servizio pubblico di telefonia mobile su tutto il territorio
nazionale) in data 5.3.1999 otteneva dal Comune resistente
il rilascio della concessione edilizia n. 99 per la costruzione
di una stazione radio base sul terreno, sito nella località
Contrada Seta, foglio di mappa n. 109, particella n. 142;
-successivamente veniva emanata la L.R. n. 30/2000 (entrata
in vigore ai sensi dell’art. 11 della stessa L.R. n. 30/2000
l’11.4.2000), la quale stabiliva che: 1) ai sensi degli
artt. 2, 3 e 4 l’installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni,
che generano radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa
fra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al
punto di emissione superiore a 5 W, era subordinata al rilascio
di un’autorizzazione regionale, previo parere del Comune
interessato con riferimento agli aspetti urbanistici e parere
radioprotezionistico dell’ARPAB, la quale doveva verificare
il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori fissati
dagli artt. 3 e 4, comma 2, DM n. 381/1998 (ai sensi dell’art.
9 tale autorizzazione doveva essere richiesta entro l’11.10.2001
anche per impianti già installati; ai sensi dell’art. 3,
comma 2, l’autorizzazione doveva essere richiesta anche
per le modifiche agli impianti esistenti, che determinavano
il superamento dei suddetti limiti di frequenza e potenza
efficace massima al punto di emissione superiore); 2) ai
sensi dell’art. 5, comma 1, ogni Comune entro l’11.4.2001
doveva “individuare uno o più siti al di fuori delle zone
altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli
impianti di teleradiocomunicazioni già installati o di futura
installazione, predisponendo anche il relativo piano di
trasferimento per gli impianti già in funzione” (al riguardo
veniva anche puntualizzato che la scelta di tali siti doveva
“essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al
principio della tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica
ed architettonica”); 3) ai sensi dell’art. 5, comma 2, tali
Piani dovevano “essere trasmessi alla Regione”; 4) ai sensi
dell’art. 5, comma 3, veniva specificato che “gli oneri
relativi al trasferimento degli impianti già in funzione
saranno a carico dei titolari degli impianti stessi”; 5)
ai sensi dell’art. 5, comma 4, gli impianti già in funzione
soggetti a delocalizzazione erano solo “quelli per cui il
trasferimento sia tecnicamente attuabile”;
-con Del. C.C. n. 73 del 31.7.2001 (pubblicata all’Albo
Pretorio dal 9.8.2001 al 24.8.2001) il Comune resistente
(dopo che già era entrata in vigore la L. n. 36/2001, la
quale ha riservato alla competenza dello Stato la fissazione
dei limiti di esposizione, alla competenza delle Regioni
l’individuazione dei siti degli impianti di telefonia mobile
ed alla competenza dei Comuni soltanto l’adozione di un
regolamento “per assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”) approvava
il Piano per l’individuazione dei siti al di fuori di zone
altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli
impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura
installazione, redatto da un professionista appositamente
incaricato dal Comune (Ing. Mercuro Cosimo), facendo espressamente
presente, già nella parte dispositiva di tale Delibera,
che la stazione radio base per telefonia mobile installata
dalla ricorrente (in contrada Seta nei pressi dell’edificio
di proprietà della società A.L.L.B.A.) doveva essere trasferita;
più precisamente con tale Piano venivano previste le seguenti
disposizioni: 1) venivano individuati nove siti, dove poteva
essere installato qualsiasi impianto di teleradiocomunicazione
(veniva anche precisato che su ognuno dei nove siti individuati
potevano coesistere più impianti dello stesso o di diverso
tipo) e perciò anche impianti di telefonia cellulare, i
quali singolarmente erano idonei a coprire solo una parte
del territorio comunale, ma tutti insieme erano capaci di
offrire la copertura totale dell’intero territorio comunale
indipendentemente dalle altre antenne installate nei Comuni
limitrofi (sito n. 1 di Timpa S.Pietro che copriva le Contrade
Montegaldo, Mosella e Piano della Menta ed un tratto dell’Autostrada
SA-RC; sito n. 2 del Tempone che copriva le Contrade Melara
e Galdicello; sito n. 3 di Serra S.Filippo che copriva il
centro abitato di Lauria Inferiore e le Contrade Seta, Castagnata
e Taverna del Postiere; sito n. 4 di Pianicelli che copriva
le Contrade Pecorone, Murgi e S.Crispino; sito n. 5 di Calanchi
che copriva il centro abitato di Lauria Superiore, la Contrada
Rosa ed un tratto dell’Autostrada SA-RC; sito n. 6 di Croce
di Langra che copriva le Contrade Cogliandrino, Piano Castaldo
e S.Alfonso; sito n. 7 di Cannicella-La Manca che copriva
la Contrada Arena Bianca e un tratto della strada Sinnica;
sito n. 8 di Iacoia che copriva le Contrade Seluci, Iacoia
e Mazzarella ed un tratto della strada Sinnica; sito n.
9 di Costa di Milordo che copriva le Contrade Conserva e
Casale Sirino); 2) tali siti erano stati scelti in base
al: A) criterio precauzionale di posizionare tutti gli impianti
di teleradiocomunicazione (oltre che lontano da asili, scuole
e ospedali) “ad una distanza mai inferiore a 300 m. in linea
d’aria dall’edificio più vicino, sia esso un’abitazione
permanente che una semplice fattoria rurale occupata solo
saltuariamente”; B) criterio tecnico che l’area da coprire
doveva estendersi dal punto di installazione dell’antenna
per un raggio non inferiore a 3 Km. e non superiore a 8
Km. ed in modo che da ogni punto dell’area servita poteva
vedersi l’antenna; 3) dei quattro impianti di telefonia
mobile, già funzionanti nel territorio comunale (oltre a
quello della ricorrente, sito in Contrada Seta, due installati
in località Timpa S.Pietro nei pressi dello svincolo autostradale
di Lauria Sud ed uno posizionato nei pressi della galleria
Calanchi I sull’autostrada), solo quello della ricorrente
non si trovava presso uno dei nove siti individuati dal
Piano in commento; 4) l’impianto di telefonia mobile della
ricorrente doveva essere delocalizzato su uno dei nove siti
indicati, con oneri a carico della medesima ricorrente “nei
modi e nei termini previsti dalla L. n. 36/2001”, in quanto
si trovava nel raggio di 250 metri in linea d’aria vicino
a numerose abitazioni e ad una distanza di circa 50 m. (in
linea d’aria) dall’edificio di proprietà della società A.L.L.B.A.,
adibito ad una permanenza giornaliera non inferiore alle
quattro ore;
-con nota prot. n. 1360 del 24.10.2001 (ricevuta dalla ricorrente
l’11.12.2001) il suddetto Piano ex art. 5 L.R. n. 30/2000
venica comunicato alla ricorrente, con la quale veniva espressamente
specificato che l’impianto di telefonia cellulare, dalla
stessa installato in Contrada Seta, doveva essere delocalizzato;
-con nota inviata al Comune il 25.2.2002 la ricorrente faceva
presente che, a causa “del particolare contesto orografico
su cui si dispone l’abitato di Lauria”, non era possibile
aderire alla richiesta di trasferimento del proprio impianto
di telefonia mobile in uno dei nove siti individuati, in
quanto “nessuna delle aree individuate dal Piano di delocalizzazione
ex art. 5 L.R. n. 30/2000 risulta idonea al conseguimento
degli obiettivi di copertura prefissati e al mantenimento
degli attuali standards di qualità del servizio GSM”; inoltre,
con tale nota la ricorrente evidenziava che il predetto
impianto: 1) risultava ubicato in Zona agricola e perciò
al di fuori di una zona altamente urbanizzata; 2) era stato
realizzato nel rispetto delle disposizioni in materia di
emissioni elettromagnetiche contenute nel DM n. 381/1998
(al riguardo veniva esibita una relazione tecnica, dalla
quale si evinceva che i valori di emissione risultavano
inferiori ai limiti previsti dal citato DM n. 381/1998);
-la predetta Del. C.C. n. 73/2001 (unitamente al presupposto
parere di regolarità tecnica ed alla nota prot. n. 1360
del 24.10.2001) veniva impugnata dalla ricorrente con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (notificato
a mezzo raccomandate a.r. inviate sia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sia al Comune resistente il 10.4.2002,
cioè il 120° giorno successivo alla conoscenza degli atti
impugnati e perciò entro il termine perentorio e rispettando
le modalità stabiliti dall’art. 9, comma 2, DPR n. 1199/1971),
deducendo la violazione dell’art. 5, comma 4, L.R. n. 30/2000,
degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per
difetto di adeguata istruttoria e idoneo supporto motivazionale,
per difetto dei presupposti, arbitrarietà, illogicità e
manifesta ingiustizia: con atto dell’8.5.2002 (notificato
alla ricorrente il 9.5.2002, cioè entro il termine perentorio
di 60 giorni previsto dall’art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971)
il Comune resistente chiedeva la trasposizione di tale ricorso
amministrativo in sede giurisdizionale; con atto di costituzione
(notificato al Comune resistente il 28.5.2002 e depositato
presso la Segreteria di questo TAR il 17.6.2002, cioè entro
il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di trasposizione
ex art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971) la ricorrente ha
chiesto la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Tribunale,
rinnovando anche l’istanza cautelare: inoltre, la ricorrente
ha depositato una relazione tecnica, con la quale veniva
precisato che: 1) la stazione radio base aveva l’obiettivo
di garantire la copertura GSM e TACS dei centri abitati
di Lauria Superiore, Lauria Inferiore e di Nemoli, delle
Contrade limitrofe e delle strade di collegamento (compresi
alcuni tratti dell’Autostrada SA-RC); 2) il sito dove era
stato installato l’impianto di telefonia mobile si trovava
distante a cica 2 Km. dal centro di Lauria Superiore ed
a 1,5 Km. dal centro di Lauria Inferiore, cioè in un posto
che riusciva a colmare i dislivelli di altitudine presenti
nella zona ed a garantire un dimensionamento ottimale del
servizio (cioè un segnale sufficiente per il collegamento
con gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò
anche durante il loro movimento); 3) il sito n. 3 di Serra
S.Filippo non garantiva una copertura GSM qualitativamente
accettabile con riferimento agli spazi indoor, in quanto
un impianto posizionato in quel sito non sarebbe riuscito
“a far fronte alle notevoli attenuazioni del segnale radio
prodotte dall’ambiente urbano; 4) il sito n. 4 di Pianicelli
copriva soltanto alcune Contrade, ma non i centri abitati
di Lauria Superiore e Lauria Inferiore; 5) il sito n. 5
di Calanchi non riusciva a raggiungere il centro di Lauria
Superiore per la presenza del rilievo intermedio di Località
Capraio e comunque non avrebbe garantito una copertura GSM
“di qualità accettabile e compatibile con gli standards
TIM sia in outdoor che in indoor”, anche perchè la sua posizione
elevata (930 m. di altitudine) lo avrebbe sottoposto a numerose
interferenze; si costituiva in giudizio il Comune resistente,
il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso,
ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte
relativa all’impugnazione della Del. C.C. n. 73/2001;
-con Ordinanza n. 219 del 10.7.2002 questo Tribunale accoglieva
l’istanza di provvedimento cautelare, “vista la censura
relativa al mancato avviso dell’inizio del procedimento”.
All’udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.
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DIRITTO
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In via preliminare va disattesa l’eccezione
di irricevibilità del presente ricorso, proposta dall’Amministrazione
resistente, con riferimento all’impugnazione del Piano ex
art. 5 L.R. n. 30/2000 per l’individuazione dei siti al
di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare
e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già
installati e di futura installazione, approvato con Del.
C.C. n. 73/2001.
Infatti, tale atto per la ricorrente (come per gli altri
gestori di telefonia mobile) è sicuramente immediatamente
lesivo, per cui lo stesso, se di natura regolamentare, andrebbe
qualificato come Regolamento cd. di volizione-azione, dal
momento che i Regolamenti non immediatamente lesivi (denominati
Regolamenti volizione-preliminare) estrinsecano un’efficacia
lesiva solo con l’emanazione dell’atto applicativo (da ciò
discende che il relativo termine di impugnazione di tale
secondo tipo di Regolamenti decorre solo dalla conoscenza
dell’atto applicativo, in quanto prima di tale atto non
sussiste ancora una lesione e perciò un interesse a ricorrere
avente i requisiti dell’attualità e concretezza). Ma il
suddetto Piano, nonostante nella presente controversia sia
immediatamente lesivo, in quanto è stato impugnato nella
parte in cui è stato deciso in modo puntuale ed in via definitiva
di delocalizzare e/o trasferire la stazione radio base (già
installata dalla ricorrente in Contrada Seta sul terreno
foglio di mappa n. 109, particela n. 142) in uno dei nove
siti individuati, non può essere qualificato né come Regolamento,
né come atto amministrativo a carattere generale, attesocchè:
1) non ha una portata generale ed astratta (sebbene di riflesso
ed in via indiretta si propone lo scopo di tutelare la salute
dei propri cittadini dalle fonti elettromagnetiche), ma
si rivolge espressamente alla stazione radio base già realizzata
dalla ricorrente, la quale risulta così direttamente contemplata
ed identificata dal suddetto Piano; 2) risulta nella parte
impugnata sostanzialmente (e quasi esclusivamente) finalizzato
alla revoca di una concessione edilizia già rilasciata 2
anni e 5 mesi prima; 3) perciò, gli effetti di tale atto
ledono direttamente ed immediatamente gli interessi e/o
la sfera giuridica della sola ricorrente (poiché tale Piano,
dei quattro impianti di telefonia cellulare presenti sul
proprio territorio, prevede soltanto la delocalizzazione
dell’impianto della ricorrente).
Al riguardo va, comunque, evidenziato che rientra nei poteri
del Giudice Amministrativo qualificare esattamente in termini
giuridici la fattispecie oggetto del giudizio (secondo l’antico
brocardo “iura noviti curia”): infatti, il Giudice Amministrativo
ha il potere di interpretare il tipo di atto amministrativo
adottato dalla Pubblica Amministrazione, a prescindere dalle
parole usate sia dal Legislatore che dall’Amministrazione
nei provvedimenti da essa emanati (e poi impugnati con ricorso
giurisdizionale), al fine di valutare quali delle norme
vigenti si applicano alla controversia insorta.
Pertanto, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr.
da ultimo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 7801 del 29.11.2004; C.d.S.
Sez. V Sent. n. 2715 del 4.5.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n.
5900 del 6.10.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1585 del 27.3.2003;
TAR Basilicata Sent. n. 527 del 17.7.2002), che il Collegio
condivide, ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971,
il termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento
amministrativo, che lede immediatamente soltanto alcuni
soggetti direttamente contemplati dallo stesso provvedimento,
decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto
piena conoscenza e non dalla data dell’ultimo giorno di
pubblicazione in un apposito Albo come per es. l’Albo Pretorio
(tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato applicazione
anche per quelle disposizioni contenute in atti amministrativi
generali, caratterizzate per la capacità di ledere immediatamente
alcuni soggetti direttamente contemplati: al riguardo cfr.
C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1585 del 27.3.2003). Comunque, pur
prescindendo dalla natura recettizia o meno del provvedimento
di delocalizzazione e/o trasferimento coatto dell’impianto
di telefonia cellulare impugnato (secondo la quale i provvedimenti
recettizi si perfezionano soltanto con la loro conoscenza,
per cui conseguentemente il termine di impugnazione di tali
provvedimenti decorre soltanto dalla loro conoscenza), a
chiarire definitivamente tale questione è ora intervenuto
l’art. 21 bis L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 14 L.
n. 15/2005), il quale ha statuito che “il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati” (cioè non
di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo pretensivo
o dinamico, come per es. il diniego e/o la reiezione di
un’istanza, ma di un provvedimento lesivo di un interesse
legittimo oppositivo o statico, come nella specie, in quanto
il provvedimento impugnato impone alla ricorrente la delocalizzazione
e/o il trasferimento del proprio impianto di telefonia cellulare)
“acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario
con la comunicazione allo stesso effettuata” (prevedendo
come unica eccezione a tale regola generale l’ipotesi di
un numero di destinatari, che rende impossibile o particolarmente
gravosa la comunicazione personale, ipotesi nella specie
insussistente considerato il limitato numero dei gestori
del servizio di telefonia mobile), per cui da tale regola-principio
generale dell’attività amministrativa si desume agevolmente
che, se la comunicazione di un atto lesivo che sottrae un
bene o un’utilità ad un privato ne condiziona l’efficacia,
i termini per la sua impugnazione decorrono solo dalla ricezione
di tale comunicazione.
Dunque, nella specie il termine perentorio di impugnazione
non decorreva (tenuto conto della sospensione feriale dei
termini processuali ex art. L. n. 742/1969) dal 16.9.2001,
ma dall’11.12.2001, cioè dal momento della piena conoscenza
da parte della ricorrente della Del. C.C. n. 73/2001.
Nel merito il presente ricorso risulta fondato con riferimento
al dedotto vizio della violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
Infatti, dalla circostanza che il Piano in commento, nella
parte in cui dispone la delocalizzazione dell’impianto di
telefonia cellulare della ricorrente, la cui realizzazione
era già stata autorizzata 2 anni e 5 mesi prima con concessione
edilizia, in uno dei nove siti individuati, non va qualificato
come atto amministrativo generale discende che ad esso vanno
applicati gli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Nella specie
tale comunicazione dell’avvio del procedimento risultava,
oltre che obbligatoria, anche necessaria per le seguenti
ragioni: 1) sostanzialmente si trattava di un atto di ritiro
della precedente concessione edilizia già rilasciata 2 anni
e 5 mesi prima, per cui il Comune resistente era tenuto
a comparare l’interesse pubblico sotteso al criterio precauzionale
di tutela del diritto collettivo alla salute con l’interesse
pubblico ad una erogazione efficiente del servizio di telefonia
cellulare e con l’interesse patrimoniale della ricorrente
(al riguardo va evidenziato che l’art. 5, comma 3, L.R.
n. 30/2000 addossava ai gestori del servizio di telefonia
mobile gli oneri del coatto trasferimento dell’impianto);
2) l’art. 5, comma 4, L.R. n. 30/2000 prevede il trasferimento
degli impianti di telefonia mobile già installati soltanto
nel caso tale “trasferimento sia tecnicamente attuabile”,
per cui, omettendo l’invio della comunicazione di avvio
del procedimento, non è stato permesso alla ricorrente di
poter far presente che nessuno dei nove siti individuati
permetteva l’erogazione di un servizio “qualitativamente
accettabile” (cfr. Relazioni tecniche allegate al ricorso);
3) il Comune resistente non ha dimostrato nel presente giudizio
ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo,
L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 14 L. n. 15/2005) che
il contenuto del Piano impugnato “non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”; 4) mentre, al contrario
la partecipazione della ricorrente avrebbe potuto determinare
il Comune resistente ad adottare un Piano ex art. 5 L.R.
n. 30/2000 di contenuto diverso.
Comunque, anche se dovesse ritenersi che il predetto Piano
previsto dall’art. 5 L.R. n. 30/2000 abbia una valenza di
tipo urbanistico (vedi però ora l’art. 86, comma 3, D.Lg.vo
n. 259/2003, il quale equipara gli impianti di telefonia
cellulare alle opere di urbanizzazione primaria, rendendoli
così compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica,
come già previsto dal precedente art. 3, comma 2, D.Lg.vo
n. 198/2002, D.Lg.vo interamente dichiarato costituzionalmente
illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale
con la Sent. n. 303 dell’1.10.2003) e non di tipo meramente
programmatorio, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto
prima adottarlo, per consentire la presentazioni di osservazioni
ed opposizioni da parte dei soggetti privati interessati
(e perciò anche da parte della ricorrente), e poi con un
secondo provvedimento approvarlo in via definitiva, come
previsto sia dalla legislazione nazionale e/o regionale
vigente per tutti gli atti di pianificazione secondaria
(cfr. art. 15 L. n. 1150/1942 e art. 17, comma 4, L.R. n.
23/1999).
L’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione
dell’inizio del procedimento, conclusosi con l’adozione
dei provvedimenti ed atti impugnati, assume carattere assorbente
di ogni altro motivo di ricorso.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
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Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)
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