| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 739
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.br>
Prodis s.r.l. (avv. M. Fortunato) c. Comune di Potenza (avv.
C. Matera, C. Ferri). |
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1. Industria e commercio – Attività commerciale
– Sanzioni – Competenza – E’ del dirigente comunale.
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2. Industria e commercio – Attività commerciale
– Poteri di gestione amministrativi – Spettano ai dirigenti
comunali.
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1. Dopo il 23 ottobre 2000, l’art. 22 comma
7, d.lg. 31 marzo 1998 n.114, riguardo le sanzioni in materia
di commercio, va interpretato nel senso che la competenza
non spetta più al sindaco, ma ai sensi del suddetto art.
107 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, al dirigente comunale.
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2. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 107
comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, non sussistono più
dubbi sull’effettiva assegnazione dei poteri di gestione
amministrativa ai dirigenti comunali anche con riferimento
alla disciplina normativa in materia di commercio, in attuazione
del principio cardine della riforma di privatizzazione del
pubblico impiego, secondo il quale agli organi di governo
spettano soltanto i poteri di indirizzo e di controllo politico
amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 739 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 68 Reg.Ric.
Anno 2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul Ricorso n. 68/2002 proposto dalla
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Prodis S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello
Fortunato, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio
eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12 presso lo studio
legale dell’Avv. Rocco Perrotta;
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contro
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-il Comune di Potenza, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta
Matera e Carmen Ferri, come da mandato in calce al ricorso
introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.M. n.
115 del 27.3.2002, con domicilio eletto in Potenza presso
gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Contrada Sant’Antonio
La Macchia;
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per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 186 del 7.1.2002 (notificato
l’1.2.2002), con il quale il Sindaco ha revocato l’autorizzazione
commerciale per sospensione ultrannuale dell’attività di
vendita;
-del rapporto prot. n. 2755 del 5.11.2001, sottoscritto
dal Responsabile del Nucleo Annona e Commercio del Corpo
della Polizia Municipale;
-della nota prot. n. 18838 del 16.11.2001 di comunicazione
di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione
commerciale ex art. 7 L. n. 241/1990;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Potenza;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione
del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì,
per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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-In data 26.5.1988 il Comune di Potenza rilasciava
alla Sig.ra Decuzzi Carmelina l’autorizzazione n. 1025 all’esercizio
dell’attività commerciale presso una media struttura di
vendita, sita in Via Tirreno n. 13/B, avente una superficie
complessiva di vendita di 897,65 mq., di cui 250 mq. destinati
alla vendita di generi di largo consumo e 647,65 mq. destinati
alla vendita di generi di non largo consumo;
-successivamente i suddetti locali furono acquistati dalla
società ricorrente, la quale in data 26.5.2000 comunicava
al Comune resistente il subingresso nell’esercizio dell’attività
commerciale;
-con nota del 26.6.2000 la ricorrente faceva presente al
Comune che doveva sospendere l’attività di vendita, per
l’esecuzione di alcune opere edili interne e per l’adeguamento
di alcuni impianti;
-con nota del 19.6.2001 la ricorrente comunicava al Comune
l’apertura dei locali e la riattivazione dell’attività commerciale
con decorrenza dal 20.6.2001;
-con nota del 25.6.2001 la ricorrente faceva presente al
Comune che “a decorrere dal 25.6.2001” doveva nuovamente
sospendere l’attività di vendita “per manutenzioni straordinarie,
resesi necessarie a seguito di un guasto imprevisto ad alcune
attrezzature”;
-in data 25.6.2001 alle ore 17,45 un Vigile del Comune effettuava
un accertamento presso i locali della media struttura di
vendita, sita in Via Tirreno n. 13/B, dal quale emergeva
che le opere edili interne programmate dovevano ancora essere
eseguite (mancava una parte del pavimento, su di un ingresso
vi era apposta la segnaletica di cantiere e nei pressi dell’altro
ingresso vi erano sporcizia e rifiuti) ed il supermercato
era privo di merci, scaffalature e dell’attrezzatura necessaria
(cfr. rilievo fotografico eseguito il 25.6.2001);
-con rapporto prot. n. 2755 del 5.11.2001 il Responsabile
del Nucleo Annona e Commercio del Corpo della Polizia Municipale
attestava che “da accertamenti intesi a verificare la ripresa
dell’attività di esercizio, … numerose circostanze documentate
hanno messo in evidenza che la comunicazione di ripresa
attività con decorrenza 20.6.2001 non è mai avvenuta”: tale
giudizio veniva supportato, oltre che dal predetto rilievo
fotografico, anche: 1) dall’irrisorio consumo di energia
elettrica (poco più di 100 Kw in un anno); 2) dall’informazioni
verbali raccolte dagli esercenti e frequentatori della zona,
i quali avevano riferito che il supermercato di Via Tirreno
n. 13/B nei giorni 20/25.6.2001 era rimasto chiuso; 3) il
legale rappresentante non aveva ottemperato alle richieste
della Polizia Municipale, volte ad acquisire le fatture
di acquisto della merce prima della ripresa dell’attività
commerciale (veniva consegnata solo una copia di un documento
di trasporto merci, la quale però non dimostrava il ritorno
in magazzino della merce invenduta);
-con nota prot. n. 18838 del 16.11.2001 l’Ufficio Attività
Produttive del Comune resistente comunicava ai sensi dell’art.
7 L. n. 241/1990 alla ricorrente l’avvio del procedimento
finalizzato alla revoca dell’autorizzazione commerciale
n. 1025 del 26.5.1988, prevedendo la possibilità per la
ricorrente di presentare memorie e documenti entro il termine
perentorio di 15 giorni: nell’ambito di tale procedimento,
però, la ricorrente non faceva pervenire né memorie, né
documenti;
-con provvedimento prot. n. 186 del 7.1.2002 (notificato
alla ricorrente l’1.2.2002) il Sindaco revocava ai sensi
dell’art. 22, comma 4, lett. b, D.Lg.vo n. 114/1998 l’autorizzazione
commerciale n. 1025 del 26.5.1988, per sospensione ultrannuale
dell’attività di vendita;
-tale provvedimento di revoca (unitamente al rapporto prot.
n. 2755 del 5.11.2001 ed alla nota prot. n. 18838 del 16.11.2001)
è stato impugnato con il presente ricorso, deducendo l’incompetenza,
la violazione dell’art. 22 D.Lg.vo n. 114/1998, dell’art.
45 D.Lg.vo n. 80/1998, dell’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000,
l’eccesso di potere per erroneità, difetto assoluto del
presupposto e difetto di istruttoria (al ricorso venivano
allegati al ricorso: 1) un estratto del Registro dei corrispettivi
IVA; 2) tre scontrini fiscali, intestati Prodis S.r.l. Via
Tirreno 13/B, rispettivamente del 21.6.2001 per un valore
di complessive £. 307.980 relativo all’emissione di 22 scontrini,
del 22.6.2001 per un valore di complessive £. 298.910 relativo
all’emissione di 37 scontrini e del 23.6.2001 per un valore
di complessive £. 345.810 relativo all’emissione di 36 scontrini;
3) una relazione tecnica, con la quale veniva stimato in
£. 1.300.000.000 l’importo complessivo dei lavori di ristrutturazione
edile, di adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio,
di sostituzione dell’impianto di refrigerazione e di quasi
tutta l’attrezzatura, di revisione dell’impianto di termoventilazione
e di tinteggiatura): si costituiva in giudizio il Comune
resistente, il quale sosteneva l’infondatezza del ricorso;
-con Ordinanza n. 74 del 27.2.2002 questo Tribunale accoglieva
l’istanza di provvedimento cautelare e sospendeva l’efficacia
del provvedimento impugnato.
All’Udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.
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DIRITTO
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Il presente ricorso risulta fondato con riferimento
al dedotto vizio di incompetenza e pertanto va accolto.
Infatti, ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000
“a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico”
(cioè ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim. al C.C.
dal 13.10.2000: 15° giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del predetto D.Lg.vo n. 267/2000)
“le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al
Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale ed il Sindaco: cfr. artt. 36-54) “l’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma
3, e dall’art. 54”. Mentre il precedente art. 51, comma
3, L. n. 142/1990 escludeva dai compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo
politico formulati dagli organi di governo elettivi degli
Enti Locali ed assegnati in via di principio soltanto ai
Dirigenti, l’adozione degli atti che impegnavano il Comune
verso l’esterno che la Legge (come per es. nella specie
l’art. 22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998) o lo Statuto riservavano
espressamente agli organi di governo.
Sul punto va pure evidenziato che analoga valenza interpretativa
non poteva assumere l’art. 45, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998
(norma formulata in modo pressocchè uguale al predetto art.
107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000), dal momento che tale
norma è entrata in vigore il 23.4.1998 (15° giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), mentre l’art.
22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998, il quale statuisce espressamente
che “per le violazioni di cui al presente articolo” (e perciò
anche il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività commerciale nel caso di sospensione di tale
attività per un periodo superiore ad un anno, previsto dalla
lett. b) del comma 4 dello stesso art. 22 D.Lg.vo n. 114/1998)
“l’autorità competente è il Sindaco del Comune”, è entrato
in vigore ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim.
al C.C. il 9.5.1998.
Pertanto, l’art. 22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998, dopo
il 23.10.2000 va interpretato nel senso che tale competenza
non spetta più al Sindaco, ma ai sensi del suddetto art.
107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 al competente Dirigente
comunale (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 6362
dell’1.4.2004; TAR Lazio Sez. II Sent. n. 7790 del 19.8.2004).
Al riguardo va disattesa l’interpretazione dell’art. 107,
comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 proposta dal Comune resistente,
secondo la quale il rinvio operato da tale norma all’art.
50, comma 3, del medesimo D.Lg.vo n. 267/2000 (il quale
stabilisce che i Sindaci “esercitano le funzioni loro attribuite
dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti”) assume il
significato che sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni
(già emanate prima del 13.10.2000) che attribuiscono ai
Sindaci la competenza ad emanare atti amministrativi di
gestione, attesocchè lo stesso art. 50, comma 3, D.Lg.vo
n. 267/2000 fa espressamente “salvo quanto previsto dall’art.
107” D.Lg.vo n. 267/2000, il cui comma 3, lett. f) attribuisce
esplicitamente ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti
i provvedimenti di autorizzazione amministrativa e perciò
implicitamente anche gli atti di ritiro e/o di decadenza
delle autorizzazioni già rilasciate.
Pertanto, deve ritenersi che dopo l’entrata in vigore del
citato art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 non sussistono
più dubbi sull’effettiva assegnazione dei poteri di gestione
amministrativa ai Dirigenti comunali anche con riferimento
alla disciplina normativa in materia di commercio, in attuazione
del principio cardine della riforma di privatizzazione del
pubblico impiego, secondo il quale agli organi di governo
spettano soltanto i poteri di indirizzo e di controllo politico
amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo (cfr. art. 4 D.Lg.vo n. 165/2001 e con specifico
riferimento agli Enti Locali cfr. art. 107, comma 1, D.Lg.vo
n. 267/2000, il cui comma 2 puntualizza che “spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge
o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente”).
L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta
ai sensi dell’art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 l’annullamento
del provvedimento di revoca impugnato e la rimessione dell’affare
all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento
degli altri motivi di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata accoglie ai sensi dell’art. 26, comma 2, L. n.
1034/1971 il ricorso in epigrafe, per cui si annulla il
provvedimento di revoca impugnato e si rimette l’affare
all’autorità amministrativa competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
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Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)
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