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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 739
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.br> Prodis s.r.l. (avv. M. Fortunato) c. Comune di Potenza (avv. C. Matera, C. Ferri).


1. Industria e commercio – Attività commerciale – Sanzioni – Competenza – E’ del dirigente comunale.

 

2. Industria e commercio – Attività commerciale – Poteri di gestione amministrativi – Spettano ai dirigenti comunali.

1. Dopo il 23 ottobre 2000, l’art. 22 comma 7, d.lg. 31 marzo 1998 n.114, riguardo le sanzioni in materia di commercio, va interpretato nel senso che la competenza non spetta più al sindaco, ma ai sensi del suddetto art. 107 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, al dirigente comunale.

 

2. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 107 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, non sussistono più dubbi sull’effettiva assegnazione dei poteri di gestione amministrativa ai dirigenti comunali anche con riferimento alla disciplina normativa in materia di commercio, in attuazione del principio cardine della riforma di privatizzazione del pubblico impiego, secondo il quale agli organi di governo spettano soltanto i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 739 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 68 Reg.Ric.
Anno 2002

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul Ricorso n. 68/2002 proposto dalla

 

Prodis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Fortunato, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12 presso lo studio legale dell’Avv. Rocco Perrotta;

 

contro

 

-il Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta Matera e Carmen Ferri, come da mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.M. n. 115 del 27.3.2002, con domicilio eletto in Potenza presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Contrada Sant’Antonio La Macchia;

 

per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 186 del 7.1.2002 (notificato l’1.2.2002), con il quale il Sindaco ha revocato l’autorizzazione commerciale per sospensione ultrannuale dell’attività di vendita;
-del rapporto prot. n. 2755 del 5.11.2001, sottoscritto dal Responsabile del Nucleo Annona e Commercio del Corpo della Polizia Municipale;
-della nota prot. n. 18838 del 16.11.2001 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale ex art. 7 L. n. 241/1990;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Potenza;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

-In data 26.5.1988 il Comune di Potenza rilasciava alla Sig.ra Decuzzi Carmelina l’autorizzazione n. 1025 all’esercizio dell’attività commerciale presso una media struttura di vendita, sita in Via Tirreno n. 13/B, avente una superficie complessiva di vendita di 897,65 mq., di cui 250 mq. destinati alla vendita di generi di largo consumo e 647,65 mq. destinati alla vendita di generi di non largo consumo;
-successivamente i suddetti locali furono acquistati dalla società ricorrente, la quale in data 26.5.2000 comunicava al Comune resistente il subingresso nell’esercizio dell’attività commerciale;
-con nota del 26.6.2000 la ricorrente faceva presente al Comune che doveva sospendere l’attività di vendita, per l’esecuzione di alcune opere edili interne e per l’adeguamento di alcuni impianti;
-con nota del 19.6.2001 la ricorrente comunicava al Comune l’apertura dei locali e la riattivazione dell’attività commerciale con decorrenza dal 20.6.2001;
-con nota del 25.6.2001 la ricorrente faceva presente al Comune che “a decorrere dal 25.6.2001” doveva nuovamente sospendere l’attività di vendita “per manutenzioni straordinarie, resesi necessarie a seguito di un guasto imprevisto ad alcune attrezzature”;
-in data 25.6.2001 alle ore 17,45 un Vigile del Comune effettuava un accertamento presso i locali della media struttura di vendita, sita in Via Tirreno n. 13/B, dal quale emergeva che le opere edili interne programmate dovevano ancora essere eseguite (mancava una parte del pavimento, su di un ingresso vi era apposta la segnaletica di cantiere e nei pressi dell’altro ingresso vi erano sporcizia e rifiuti) ed il supermercato era privo di merci, scaffalature e dell’attrezzatura necessaria (cfr. rilievo fotografico eseguito il 25.6.2001);
-con rapporto prot. n. 2755 del 5.11.2001 il Responsabile del Nucleo Annona e Commercio del Corpo della Polizia Municipale attestava che “da accertamenti intesi a verificare la ripresa dell’attività di esercizio, … numerose circostanze documentate hanno messo in evidenza che la comunicazione di ripresa attività con decorrenza 20.6.2001 non è mai avvenuta”: tale giudizio veniva supportato, oltre che dal predetto rilievo fotografico, anche: 1) dall’irrisorio consumo di energia elettrica (poco più di 100 Kw in un anno); 2) dall’informazioni verbali raccolte dagli esercenti e frequentatori della zona, i quali avevano riferito che il supermercato di Via Tirreno n. 13/B nei giorni 20/25.6.2001 era rimasto chiuso; 3) il legale rappresentante non aveva ottemperato alle richieste della Polizia Municipale, volte ad acquisire le fatture di acquisto della merce prima della ripresa dell’attività commerciale (veniva consegnata solo una copia di un documento di trasporto merci, la quale però non dimostrava il ritorno in magazzino della merce invenduta);
-con nota prot. n. 18838 del 16.11.2001 l’Ufficio Attività Produttive del Comune resistente comunicava ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione commerciale n. 1025 del 26.5.1988, prevedendo la possibilità per la ricorrente di presentare memorie e documenti entro il termine perentorio di 15 giorni: nell’ambito di tale procedimento, però, la ricorrente non faceva pervenire né memorie, né documenti;
-con provvedimento prot. n. 186 del 7.1.2002 (notificato alla ricorrente l’1.2.2002) il Sindaco revocava ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b, D.Lg.vo n. 114/1998 l’autorizzazione commerciale n. 1025 del 26.5.1988, per sospensione ultrannuale dell’attività di vendita;
-tale provvedimento di revoca (unitamente al rapporto prot. n. 2755 del 5.11.2001 ed alla nota prot. n. 18838 del 16.11.2001) è stato impugnato con il presente ricorso, deducendo l’incompetenza, la violazione dell’art. 22 D.Lg.vo n. 114/1998, dell’art. 45 D.Lg.vo n. 80/1998, dell’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000, l’eccesso di potere per erroneità, difetto assoluto del presupposto e difetto di istruttoria (al ricorso venivano allegati al ricorso: 1) un estratto del Registro dei corrispettivi IVA; 2) tre scontrini fiscali, intestati Prodis S.r.l. Via Tirreno 13/B, rispettivamente del 21.6.2001 per un valore di complessive £. 307.980 relativo all’emissione di 22 scontrini, del 22.6.2001 per un valore di complessive £. 298.910 relativo all’emissione di 37 scontrini e del 23.6.2001 per un valore di complessive £. 345.810 relativo all’emissione di 36 scontrini; 3) una relazione tecnica, con la quale veniva stimato in £. 1.300.000.000 l’importo complessivo dei lavori di ristrutturazione edile, di adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio, di sostituzione dell’impianto di refrigerazione e di quasi tutta l’attrezzatura, di revisione dell’impianto di termoventilazione e di tinteggiatura): si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale sosteneva l’infondatezza del ricorso;
-con Ordinanza n. 74 del 27.2.2002 questo Tribunale accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare e sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato.
All’Udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Il presente ricorso risulta fondato con riferimento al dedotto vizio di incompetenza e pertanto va accolto.
Infatti, ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 “a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico” (cioè ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim. al C.C. dal 13.10.2000: 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto D.Lg.vo n. 267/2000) “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco: cfr. artt. 36-54) “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54”. Mentre il precedente art. 51, comma 3, L. n. 142/1990 escludeva dai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo politico formulati dagli organi di governo elettivi degli Enti Locali ed assegnati in via di principio soltanto ai Dirigenti, l’adozione degli atti che impegnavano il Comune verso l’esterno che la Legge (come per es. nella specie l’art. 22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998) o lo Statuto riservavano espressamente agli organi di governo.
Sul punto va pure evidenziato che analoga valenza interpretativa non poteva assumere l’art. 45, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (norma formulata in modo pressocchè uguale al predetto art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000), dal momento che tale norma è entrata in vigore il 23.4.1998 (15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), mentre l’art. 22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998, il quale statuisce espressamente che “per le violazioni di cui al presente articolo” (e perciò anche il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale nel caso di sospensione di tale attività per un periodo superiore ad un anno, previsto dalla lett. b) del comma 4 dello stesso art. 22 D.Lg.vo n. 114/1998) “l’autorità competente è il Sindaco del Comune”, è entrato in vigore ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim. al C.C. il 9.5.1998.
Pertanto, l’art. 22, comma 7, D.Lg.vo n. 114/1998, dopo il 23.10.2000 va interpretato nel senso che tale competenza non spetta più al Sindaco, ma ai sensi del suddetto art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 al competente Dirigente comunale (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 6362 dell’1.4.2004; TAR Lazio Sez. II Sent. n. 7790 del 19.8.2004).
Al riguardo va disattesa l’interpretazione dell’art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 proposta dal Comune resistente, secondo la quale il rinvio operato da tale norma all’art. 50, comma 3, del medesimo D.Lg.vo n. 267/2000 (il quale stabilisce che i Sindaci “esercitano le funzioni loro attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti”) assume il significato che sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni (già emanate prima del 13.10.2000) che attribuiscono ai Sindaci la competenza ad emanare atti amministrativi di gestione, attesocchè lo stesso art. 50, comma 3, D.Lg.vo n. 267/2000 fa espressamente “salvo quanto previsto dall’art. 107” D.Lg.vo n. 267/2000, il cui comma 3, lett. f) attribuisce esplicitamente ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti i provvedimenti di autorizzazione amministrativa e perciò implicitamente anche gli atti di ritiro e/o di decadenza delle autorizzazioni già rilasciate.
Pertanto, deve ritenersi che dopo l’entrata in vigore del citato art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 non sussistono più dubbi sull’effettiva assegnazione dei poteri di gestione amministrativa ai Dirigenti comunali anche con riferimento alla disciplina normativa in materia di commercio, in attuazione del principio cardine della riforma di privatizzazione del pubblico impiego, secondo il quale agli organi di governo spettano soltanto i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (cfr. art. 4 D.Lg.vo n. 165/2001 e con specifico riferimento agli Enti Locali cfr. art. 107, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000, il cui comma 2 puntualizza che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente”).
L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta ai sensi dell’art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata accoglie ai sensi dell’art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 il ricorso in epigrafe, per cui si annulla il provvedimento di revoca impugnato e si rimette l’affare all’autorità amministrativa competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore

 

Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)

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