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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 737
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.
Spanò (avv. D. Spanò) c. Comune di Nova Siri (n.c.).


1. Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 10 lett. c), d.lg. n.42 del 2004 – E’ norma di immediata applicazione.

 

2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Abusi edilizi – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Non sussiste.

1. Riguardo alla impossibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 146 comma 10 lett. c), d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, è norma di immediata applicazione anche con riferimento agli interventi, realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico, prima del 1 maggio 2004.

 

2. In materia di abusi edilizi, non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, attesocchè la repressione degli abusi edilizi risulta normativamente disciplinata da provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione il Comune è vincolato, in quanto l’adozione dei provvedimenti repressivi risulta basata su meri accertamenti tecnici e anche perché la predetta normativa non prevede alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle tassativamente previste.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 737 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 2 Reg.Ric.
Anno 2001

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul Ricorso n. 2/2001 proposto dal

 

Sig. Spanò Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. Diana Spanò, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pienza n. 60 presso lo studio legale degli Avv.ti Filomeno;

 

contro

 

-il Comune di Nova Siri (MT), in persona del Sindaco p.t., non costituito;

 

per l'annullamento
-dell’Ordinanza n. 105 del 2.11.2000, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ha ordinato al ricorrente la sospensione dello scarico del terreno e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

-Il ricorrente è conduttore del terreno foglio di mappa n. 21, particelle nn. 69 e 116, di proprietà del Sig. Spanò Alberto;
-quest’ultimo in data 17.9.1999 ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia, per costruire un Centro Turistico Sportivo sul vicino terreno foglio di mappa n. 21, particelle nn. 14 e 78;
-la terra proveniente dai lavori relativi alla predetta concessione edilizia, avente una consistenza di circa 2.900 mc., veniva utilizzata dal ricorrente per formare un terrazzamento e/o riempimento di un avvallamento di una parte (posta in pendio) del terreno condotto in locazione, adiacente ad un vecchio fabbricato rurale ed avente una superficie di circa 495 mq.;
-poiché il suddetto movimento di terra era stato realizzato su di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, i Carabinieri dello locale Stazione in data 31.10.2000 contestavano al ricorrente di aver alterato lo stato dei luoghi in assenza delle prescritte autorizzazioni;
-con Ordinanza n. 105 del 2.11.2000 (notificata il 3.11.2000) il Responsabile del Servizio Urbanistica ordinava al ricorrente la sospensione dello scarico del terreno e la rimissione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di 90 giorni, in quanto la predetta alterazione dei luoghi era stata eseguita senza il previo rilascio dell’autorizzazione regionale prevista dal D.L.g.vo n. 490/1999 ed in violazione della L. n. 47/1985;
-in data 7.12.2000 il ricorrente ha chiesto il rilascio ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985 della concessione edilizia in sanatoria, in quanto il predetto movimento di terra era conforme al vigente strumento urbanistico generale e risultava compatibile con il vincolo paesaggistico ambientale;
-la suddetta Ordinanza n. 105/2000 è stata impugnata con il presente ricorso, deducendo la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 L. n. 241/1990, della L. n. 47/1985, del D.Lg.vo n. 490/1999 (in particolare dell’art. 152 di tale D.Lg.vo), del giusto procedimento, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, difetto assoluto dei presupposti necessari, travisamento dei fatti, perplessità, sviamento, illogicità, violazione dei precetti della logica e manifesta ingiustizia;
-con Ordinanza n. 18 del 24.1.2001 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare “limitatamente al ripristino dello stato dei luoghi e fino alla definizione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985”;
-con Ordinanza n. 8 del 3.11.2004 questo Tribunale chiedeva al Comune resistente di conoscere l’esito della predetta istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 (presentata dal ricorrente il 7.12.2000): con nota prot. n. 17727 del 29.11.2004 il Responsabile del Settore comunale Ambiente e Territorio precisava che la citata istanza di sanatoria era sospesa “in attesa che la Regione si pronunci sulla richiesta del nulla osta in sanatoria e sulla sanzione pecuniaria”.
All’udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.
In via preliminare va precisato che dopo l’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè dopo il 30.4.2004: cfr. art. 183, comma 7, D.lg.vo n. 42/2004) non è più possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria “successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lecce, Sez. I, Sent. n. 8603 del 16.12.2004), che il Collegio condivide, deve ritenersi che il suddetto art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 sia una norma di immediata applicazione anche con riferimento agli interventi, realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico, prima dell’1.5.2004, come quello oggetto del presente giudizio, per le seguenti ragioni: 1) il prevalente orientamento giurisprudenziale, elaborato prima dell’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè prima dell’1.5.2004), il quale ammetteva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nell’ambito del procedimento di definizione della concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, si basava esclusivamente sull’assenza di un espresso divieto normativo (ora esistente); 2) anche l’art. 159, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che “i lavori non possono essere iniziati in difetto” dell’autorizzazione paesaggistica; 3) in ogni caso, l’intero art. 159 D.Lg.vo n. 42/2004 si limita a disciplinare soltanto i profili e/o gli aspetti di mera natura procedurale del procedimento di autorizzazione paesaggistica in via transitoria (cioè “fino all’approvazione dei Piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145”), per cui deve ritenersi che tale norma prevale soltanto sulle corrispondenti disposizioni di natura procedimentale del procedimento ordinario e/o a regime (cioè dopo la predetta approvazione dei Piani paesaggistici e il conseguente citato adeguamento degli strumenti urbanistici) di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, ma non sulle disposizione normative di carattere sostanziale contenute nel stesso art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, come quella indicata dal suddetto comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, il quale delimita il potere autorizzatorio, imponendo l’espresso divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica; 4) non vi è contraddizione tra l’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e l’art. 167, comma 1, del medesimo D.Lg.vo n. 42/2004, dal momento che la prima norma si limita a porre il divieto del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, mentre la seconda norma prevede che l’Autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può adottare nei confronti del trasgressore degli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente (artt. 131-159 D.Lg.vo n. 42/2004) due tipi di sanzione: A) la rimessione in pristino a spese del trasgressore per le violazioni più gravi, cioè di consistenza tale da farle ritenere assolutamente incompatibili con il vincolo ambientale; B) il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito per le violazioni meno gravi, cioè di consistenza tale da non imporre la demolizione dell’opera, ma anche tale secondo tipo di sanzione non può essere interpretato come una sorta di autorizzazione paesaggistica postuma implicita, in quanto tale ipotesi non ne elide il carattere di illecito, contrariamente all’istituto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al quale l’orientamento giurisprudenziale (precedente all’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004) richiamato al precedente punto 1) aveva apportato il correttivo dell’applicazione in ogni caso della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 R.D. n. 1497/1939; 5) il divieto espresso di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 contribuisce a rafforzare ulteriormente il principio fondamentale della tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 della Costituzione.
Pertanto, nella specie, tenuto conto che il Comune resistente ha già manifestato l’intenzione di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria (cfr. nota Responsabile Settore Ambiente prot. n. 17727 del 29.11.2004), la Regione, anche se non può ai sensi dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 più rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, può sempre adottare nei confronti del ricorrente la sanzione del pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito e non la sanzione della rimessione in pristino a spese del ricorrente, il quale perciò ha l’interesse acchè la Regione adotti la predetta sanzione pecuniaria invece della sanzione di rimessione in pristino (cfr. artt. 7, 9 e 10 L.R. n. 50/1993, ai sensi dei quali la valutazione se emanare la sanzione della rimessione in pristino o la sanzione pecuniaria per l’abuso commesso, che non risulta compreso nell’elenco delle competenze subdelegate ai Comuni di cui al comma 1 del citato art. 7, rientra nella competenza della Regione); ma tale pretesa esula dal presente giudizio, il quale ha come oggetto soltanto l’impugnazione dell’Ordinanza n. 105 del 2.11.2000 di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Né il ricorrente ha eccepito di aver presentato domanda di condono entro il termine perentorio del 31.1.2005 ex art. 1, commi 37, 38 e 39, L. n. 308/2004, il cui comma 36, fra l’altro, ha ridisciplinato le sanzioni penali per le violazioni della normativa in materia di tutela dell’ambiente, prevedendo per le ipotesi di reato di cui al comma 1 ter (fattispecie non riconducibili a quella di cui è causa) anche un accertamento postumo (previa apposita domanda da parte del soggetto interessato, cioè del “proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile” interessato dagli interventi di cui al predetto comma 1 ter) della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità Amministrativa competente (da emanarsi “entro il termine perentorio 180 giorni” decorrenti dall’apposita domanda del soggetto interessato, “previo parere vincolante della Sopraintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni: cfr. comma 1 quater all’art. 181 del D.Lg.vo n. 42/2004), accertamento di compatibilità paesaggistica con effetti limitati alle sole sanzioni penali.
Con riferimento al provvedimento impugnato va rilevato che tutte le censure dedotte dal ricorrente, finalizzate all’annullamento di tale provvedimento, sono infondate.
Infatti, nella specie non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Toscana Sez. III Sent. n. 2417 del 7.7.2004; TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 7596 del 19.6.2003; TAR Milano Sez. II Sent. n. 2378 del 26.5.2003), al quale il Collegio aderisce, in materia di abusi edilizi non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, attesocchè la repressione degli abusi edilizi risulta normativamente disciplinata da provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione il Comune è vincolato, in quanto l’adozione dei provvedimenti repressivi risulta basata su meri accertamenti tecnici e anche perché la predetta normativa non prevede alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle tassativamente previste; né il ricorrente con il ricorso in esame ha dedotto circostanze di fatto, che secondo un giudizio a posteriori avrebbero potuto indurre il Comune ad adottare un provvedimento di contenuto diverso.
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita di essere accolto, in quanto, sebbene nel provvedimento impugnato non siano state indicate in modo puntuale le norme violate, nella specie tali norme dal ricorrente sono facilmente desumibili: oltre all’assenza del nulla osta paesaggistico, violazione dell’art. 1 L. n. 10/1977 (norma applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l’abuso edilizio è stato commesso nell’anno 2000), il quale anche per la modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo ambientale statuiva l’obbligo dell’ottenimento del rilascio della concessione edilizia, mentre per i “reinterri” eseguiti nelle aree non vincolate dal punto di vista ambientale l’art. 7, comma 2, D.L. n. 9/1982 conv. nella L. n. 94/1982 prevedeva soltanto l’autorizzazione gratuita, ottenibile anche con il rilascio del silenzio assenso dopo 60 giorni (dal 30.6.2003 l’intervento edilizio, oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 22, comma 6, DPR n. 380/2001 può essere realizzato mediante denuncia di inizio attività, previo rilascio del nulla osta ambientale).
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge anche l’infondatezza della terza censura, dedotta dal ricorrente, dal momento che l’alterazione dello stato dei luoghi compiuta dal ricorrente non era necessaria per il consolidamento e/o stabilità del terreno, ma risultava chiaramente finalizzata al maggiore sfruttamento del terreno.
Anche il quarto motivo di impugnazione non risulta condivisibile, in quanto l’art. 152 D.Lg.vo n. 490/1999 (norma all’epoca vigente: vedi ora il corrispondente art. 149 D.Lg.vo n. 42/2004) prevede l’assenza del nulla osta ambientale soltanto per gli interventi che non comportino l’alterazione dello stato dei luoghi, mentre nella specie vi è stata una chiara alterazione dello stato dei luoghi.
Infine, anche il quinto motivo va disatteso, in quanto il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato, attesocchè in esso viene descritto in modo abbastanza analatico l’abuso commesso e ciò permette di ricostruire l’iter logico seguito dal Comune resistente nell’adozione del provvedimento, consentendo al ricorrente di conoscere le ragioni ad esso sottese, ed a questo Tribunale di poter sindacare l’operato dell’Amministrazione resistente.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore

 

Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)

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