| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 737
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.
Spanò (avv. D. Spanò) c. Comune di Nova Siri (n.c.). |
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1. Ambiente e territorio – Autorizzazione
paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 10 lett. c),
d.lg. n.42 del 2004 – E’ norma di immediata applicazione.
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2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi
e condono – Abusi edilizi – Obbligo di comunicare l’avvio
del procedimento – Non sussiste.
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1. Riguardo alla impossibilità di rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 146
comma 10 lett. c), d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, è norma di
immediata applicazione anche con riferimento agli interventi,
realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico, prima
del 1 maggio 2004.
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2. In materia di abusi edilizi, non sussiste
l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, attesocchè
la repressione degli abusi edilizi risulta normativamente
disciplinata da provvedimenti tipici in stretta corrispondenza
con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente
individuate, alla cui applicazione il Comune è vincolato,
in quanto l’adozione dei provvedimenti repressivi risulta
basata su meri accertamenti tecnici e anche perché la predetta
normativa non prevede alcun margine per l’effettuazione
di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla
scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle tassativamente
previste.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 737 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 2 Reg.Ric.
Anno 2001
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul Ricorso n. 2/2001 proposto dal
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Sig. Spanò Carmine, rappresentato
e difeso dall’Avv. Diana Spanò, come da mandato in calce
al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pienza n.
60 presso lo studio legale degli Avv.ti Filomeno;
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contro
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-il Comune di Nova Siri (MT), in persona
del Sindaco p.t., non costituito;
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per l'annullamento
-dell’Ordinanza n. 105 del 2.11.2000, con la quale il Responsabile
del Servizio Urbanistica ha ordinato al ricorrente la sospensione
dello scarico del terreno e la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione
del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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-Il ricorrente è conduttore del terreno foglio
di mappa n. 21, particelle nn. 69 e 116, di proprietà del
Sig. Spanò Alberto;
-quest’ultimo in data 17.9.1999 ha ottenuto il rilascio
della concessione edilizia, per costruire un Centro Turistico
Sportivo sul vicino terreno foglio di mappa n. 21, particelle
nn. 14 e 78;
-la terra proveniente dai lavori relativi alla predetta
concessione edilizia, avente una consistenza di circa 2.900
mc., veniva utilizzata dal ricorrente per formare un terrazzamento
e/o riempimento di un avvallamento di una parte (posta in
pendio) del terreno condotto in locazione, adiacente ad
un vecchio fabbricato rurale ed avente una superficie di
circa 495 mq.;
-poiché il suddetto movimento di terra era stato realizzato
su di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale,
i Carabinieri dello locale Stazione in data 31.10.2000 contestavano
al ricorrente di aver alterato lo stato dei luoghi in assenza
delle prescritte autorizzazioni;
-con Ordinanza n. 105 del 2.11.2000 (notificata il 3.11.2000)
il Responsabile del Servizio Urbanistica ordinava al ricorrente
la sospensione dello scarico del terreno e la rimissione
in pristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo
di 90 giorni, in quanto la predetta alterazione dei luoghi
era stata eseguita senza il previo rilascio dell’autorizzazione
regionale prevista dal D.L.g.vo n. 490/1999 ed in violazione
della L. n. 47/1985;
-in data 7.12.2000 il ricorrente ha chiesto il rilascio
ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985 della concessione edilizia
in sanatoria, in quanto il predetto movimento di terra era
conforme al vigente strumento urbanistico generale e risultava
compatibile con il vincolo paesaggistico ambientale;
-la suddetta Ordinanza n. 105/2000 è stata impugnata con
il presente ricorso, deducendo la violazione degli artt.
3, 7, 8 e 10 L. n. 241/1990, della L. n. 47/1985, del D.Lg.vo
n. 490/1999 (in particolare dell’art. 152 di tale D.Lg.vo),
del giusto procedimento, l’eccesso di potere per carenza
di istruttoria, carenza di motivazione, difetto assoluto
dei presupposti necessari, travisamento dei fatti, perplessità,
sviamento, illogicità, violazione dei precetti della logica
e manifesta ingiustizia;
-con Ordinanza n. 18 del 24.1.2001 questo Tribunale ha accolto
l’istanza cautelare “limitatamente al ripristino dello stato
dei luoghi e fino alla definizione dell’istanza di sanatoria
ex art. 13 L. n. 47/1985”;
-con Ordinanza n. 8 del 3.11.2004 questo Tribunale chiedeva
al Comune resistente di conoscere l’esito della predetta
istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13
L. n. 47/1985 (presentata dal ricorrente il 7.12.2000):
con nota prot. n. 17727 del 29.11.2004 il Responsabile del
Settore comunale Ambiente e Territorio precisava che la
citata istanza di sanatoria era sospesa “in attesa che la
Regione si pronunci sulla richiesta del nulla osta in sanatoria
e sulla sanzione pecuniaria”.
All’udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.
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DIRITTO
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Il presente ricorso risulta infondato e pertanto
va respinto.
In via preliminare va precisato che dopo l’entrata in vigore
dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè
dopo il 30.4.2004: cfr. art. 183, comma 7, D.lg.vo n. 42/2004)
non è più possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica
in sanatoria “successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lecce,
Sez. I, Sent. n. 8603 del 16.12.2004), che il Collegio condivide,
deve ritenersi che il suddetto art. 146, comma 10, lett.
c), D.Lg.vo n. 42/2004 sia una norma di immediata applicazione
anche con riferimento agli interventi, realizzati in assenza
di nulla osta paesaggistico, prima dell’1.5.2004, come quello
oggetto del presente giudizio, per le seguenti ragioni:
1) il prevalente orientamento giurisprudenziale, elaborato
prima dell’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè
prima dell’1.5.2004), il quale ammetteva il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria nell’ambito del procedimento
di definizione della concessione edilizia in sanatoria ex
art. 13 L. n. 47/1985, si basava esclusivamente sull’assenza
di un espresso divieto normativo (ora esistente); 2) anche
l’art. 159, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che “i
lavori non possono essere iniziati in difetto” dell’autorizzazione
paesaggistica; 3) in ogni caso, l’intero art. 159 D.Lg.vo
n. 42/2004 si limita a disciplinare soltanto i profili e/o
gli aspetti di mera natura procedurale del procedimento
di autorizzazione paesaggistica in via transitoria (cioè
“fino all’approvazione dei Piani paesaggistici ai sensi
dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 ed al conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.
145”), per cui deve ritenersi che tale norma prevale soltanto
sulle corrispondenti disposizioni di natura procedimentale
del procedimento ordinario e/o a regime (cioè dopo la predetta
approvazione dei Piani paesaggistici e il conseguente citato
adeguamento degli strumenti urbanistici) di autorizzazione
paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, ma
non sulle disposizione normative di carattere sostanziale
contenute nel stesso art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, come quella
indicata dal suddetto comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004,
il quale delimita il potere autorizzatorio, imponendo l’espresso
divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica;
4) non vi è contraddizione tra l’art. 146, comma 10, lett.
c), D.Lg.vo n. 42/2004 e l’art. 167, comma 1, del medesimo
D.Lg.vo n. 42/2004, dal momento che la prima norma si limita
a porre il divieto del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in sanatoria, mentre la seconda norma prevede che l’Autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può adottare
nei confronti del trasgressore degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di tutela dell’ambiente (artt. 131-159
D.Lg.vo n. 42/2004) due tipi di sanzione: A) la rimessione
in pristino a spese del trasgressore per le violazioni più
gravi, cioè di consistenza tale da farle ritenere assolutamente
incompatibili con il vincolo ambientale; B) il pagamento
di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito per le violazioni meno
gravi, cioè di consistenza tale da non imporre la demolizione
dell’opera, ma anche tale secondo tipo di sanzione non può
essere interpretato come una sorta di autorizzazione paesaggistica
postuma implicita, in quanto tale ipotesi non ne elide il
carattere di illecito, contrariamente all’istituto dell’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria, al quale l’orientamento giurisprudenziale
(precedente all’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004)
richiamato al precedente punto 1) aveva apportato il correttivo
dell’applicazione in ogni caso della sanzione pecuniaria
di cui all’art. 15 R.D. n. 1497/1939; 5) il divieto espresso
di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica
previsto dall’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004
contribuisce a rafforzare ulteriormente il principio fondamentale
della tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 della Costituzione.
Pertanto, nella specie, tenuto conto che il Comune resistente
ha già manifestato l’intenzione di rilasciare il permesso
di costruire in sanatoria (cfr. nota Responsabile Settore
Ambiente prot. n. 17727 del 29.11.2004), la Regione, anche
se non può ai sensi dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo
n. 42/2004 più rilasciare l’autorizzazione paesaggistica
in sanatoria, può sempre adottare nei confronti del ricorrente
la sanzione del pagamento di una somma equivalente al maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito e
non la sanzione della rimessione in pristino a spese del
ricorrente, il quale perciò ha l’interesse acchè la Regione
adotti la predetta sanzione pecuniaria invece della sanzione
di rimessione in pristino (cfr. artt. 7, 9 e 10 L.R. n.
50/1993, ai sensi dei quali la valutazione se emanare la
sanzione della rimessione in pristino o la sanzione pecuniaria
per l’abuso commesso, che non risulta compreso nell’elenco
delle competenze subdelegate ai Comuni di cui al comma 1
del citato art. 7, rientra nella competenza della Regione);
ma tale pretesa esula dal presente giudizio, il quale ha
come oggetto soltanto l’impugnazione dell’Ordinanza n. 105
del 2.11.2000 di rimessione in pristino dello stato dei
luoghi.
Né il ricorrente ha eccepito di aver presentato domanda
di condono entro il termine perentorio del 31.1.2005 ex
art. 1, commi 37, 38 e 39, L. n. 308/2004, il cui comma
36, fra l’altro, ha ridisciplinato le sanzioni penali per
le violazioni della normativa in materia di tutela dell’ambiente,
prevedendo per le ipotesi di reato di cui al comma 1 ter
(fattispecie non riconducibili a quella di cui è causa)
anche un accertamento postumo (previa apposita domanda da
parte del soggetto interessato, cioè del “proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile”
interessato dagli interventi di cui al predetto comma 1
ter) della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità
Amministrativa competente (da emanarsi “entro il termine
perentorio 180 giorni” decorrenti dall’apposita domanda
del soggetto interessato, “previo parere vincolante della
Sopraintendenza da rendersi entro il termine perentorio
di 90 giorni: cfr. comma 1 quater all’art. 181 del D.Lg.vo
n. 42/2004), accertamento di compatibilità paesaggistica
con effetti limitati alle sole sanzioni penali.
Con riferimento al provvedimento impugnato va rilevato che
tutte le censure dedotte dal ricorrente, finalizzate all’annullamento
di tale provvedimento, sono infondate.
Infatti, nella specie non sussiste la violazione dell’art.
7 L. n. 241/1990, in quanto secondo un orientamento giurisprudenziale
(cfr. TAR Toscana Sez. III Sent. n. 2417 del 7.7.2004; TAR
Napoli Sez. IV Sent. n. 7596 del 19.6.2003; TAR Milano Sez.
II Sent. n. 2378 del 26.5.2003), al quale il Collegio aderisce,
in materia di abusi edilizi non sussiste l’obbligo di comunicare
l’avvio del procedimento, attesocchè la repressione degli
abusi edilizi risulta normativamente disciplinata da provvedimenti
tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie
abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione
il Comune è vincolato, in quanto l’adozione dei provvedimenti
repressivi risulta basata su meri accertamenti tecnici e
anche perché la predetta normativa non prevede alcun margine
per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale
in ordine alla scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle
tassativamente previste; né il ricorrente con il ricorso
in esame ha dedotto circostanze di fatto, che secondo un
giudizio a posteriori avrebbero potuto indurre il Comune
ad adottare un provvedimento di contenuto diverso.
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita di essere
accolto, in quanto, sebbene nel provvedimento impugnato
non siano state indicate in modo puntuale le norme violate,
nella specie tali norme dal ricorrente sono facilmente desumibili:
oltre all’assenza del nulla osta paesaggistico, violazione
dell’art. 1 L. n. 10/1977 (norma applicabile alla fattispecie
in esame, in quanto l’abuso edilizio è stato commesso nell’anno
2000), il quale anche per la modifica dello stato dei luoghi
sottoposti a vincolo ambientale statuiva l’obbligo dell’ottenimento
del rilascio della concessione edilizia, mentre per i “reinterri”
eseguiti nelle aree non vincolate dal punto di vista ambientale
l’art. 7, comma 2, D.L. n. 9/1982 conv. nella L. n. 94/1982
prevedeva soltanto l’autorizzazione gratuita, ottenibile
anche con il rilascio del silenzio assenso dopo 60 giorni
(dal 30.6.2003 l’intervento edilizio, oggetto del presente
giudizio, ai sensi dell’art. 22, comma 6, DPR n. 380/2001
può essere realizzato mediante denuncia di inizio attività,
previo rilascio del nulla osta ambientale).
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge anche
l’infondatezza della terza censura, dedotta dal ricorrente,
dal momento che l’alterazione dello stato dei luoghi compiuta
dal ricorrente non era necessaria per il consolidamento
e/o stabilità del terreno, ma risultava chiaramente finalizzata
al maggiore sfruttamento del terreno.
Anche il quarto motivo di impugnazione non risulta condivisibile,
in quanto l’art. 152 D.Lg.vo n. 490/1999 (norma all’epoca
vigente: vedi ora il corrispondente art. 149 D.Lg.vo n.
42/2004) prevede l’assenza del nulla osta ambientale soltanto
per gli interventi che non comportino l’alterazione dello
stato dei luoghi, mentre nella specie vi è stata una chiara
alterazione dello stato dei luoghi.
Infine, anche il quinto motivo va disatteso, in quanto il
provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato,
attesocchè in esso viene descritto in modo abbastanza analatico
l’abuso commesso e ciò permette di ricostruire l’iter logico
seguito dal Comune resistente nell’adozione del provvedimento,
consentendo al ricorrente di conoscere le ragioni ad esso
sottese, ed a questo Tribunale di poter sindacare l’operato
dell’Amministrazione resistente.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Nulla per le spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
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Depositata in Segreteria il 2 Agosto 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)
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