| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n.
3946
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Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Certificazione del sistema qualità
– Possesso – Richiesta di integrazione documentale – Inammissibilità.
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In tema di appalti pubblici, l’amministrazione
aggiudicatrice non può rilevare aliunde il possesso di una
certificazione del sistema qualità, richiedendo all’impresa
una integrazione documentale, quando dalla documentazione
prodotta da quest’ultima non si rinvengano elementi volti
a far ritenere il possesso di certificazioni in corso di
validità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Decis.: 3946/05
Registro Generale: 1148/2005
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:GIULIO CASTRIOTA
SCANDERBEG Presidente; TOMMASO CAPITANIO Referendario; CLAUDIO
CONTESSA Referendario, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 1148/2005 proposto da:
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OMEGA ELETTROIMPIANTI DI TEDESCO ANGELA
rappresentata e difesa da: AVV. MARCO POLO con domicilio
eletto in LECCE PIAZZA MAZZINI, 72 presso AVV. MARCO POLO
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Contro
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COMUNE DI PARABITA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale di licitazione privata semplificata del Comune
di Parabita in data 18 maggio 2005, nella parte in cui prevede
l’esclusione della ditta ricorrente dalla gara di appalto
dei lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione
nelle vie Vittorio Emanuele II e III, in Parabita;
- della determinazione n. 72 in data 26 maggio 2005 del
Responsabile III Servizio del Comune di Parabita;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore
Ref. CLAUDIO CONTESSA e udito, altresì, l’avv. Polo per
la ricorrente;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11-quater,
della Legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per erroneità
dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità.
Motivazione palesemente infondata.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1-quater,
della Legge n. 109 del 1994 e dell’art. 28 della Direttiva
93/37/CEE. Eccesso di potere per carenza istruttoria.
Considerando che la ricorrente è una ditta attiva nel settore
delle manutenzioni elettriche la quale era stata invitata
nell’aprile del 2005 alla gara per licitazione privata semplificata
indetta dal Comune di Parabita per i lavori di rifacimento
di impianti di illuminazione comunale.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione dalla
procedura basata sulla seguente motivazione (verbale del
18 maggio 2005, impugnato): “esclude l’offerta della ditta
OMEGA Elettroimpianti da Nardò perché ha esibito la polizza
fideiussoria di importo pari al 50% di quello richiesto
e non anche la certificazione di sistema di qualità, previsto
dall’art. 8 della l. n. 109/1994 ed in considerazione del
fatto che sull’Attestazione S.O.A. è riportato che l’impresa
possiede la certificazione di cui all’art. 2 comma 1, lettera
q), del d.P.R. 34/2000, valida fino al 27 novembre 2003
”.
Siccome la ricorrente riferisce che la propria offerta fosse
quella che in termini percentuali più si avvicinava in assoluto
alla media delle offerte, in assenza dell’illegittima esclusione
essa sarebbe certamente risultata vincitrice nella selezione.
Di qui la proposizione dell’odierno ricorso;
Considerando che, in buona sostanza, l’esclusiona della
ricorrene dalla gara è stata disposta per i due motivi sinteticamente
enunciati nell’ambito del citato verbale del 18 maggio 2005
(entrambi puntualmente impugnati dalla ditta OMEGA Elettroimpianti):
da un lato la mera esibizione di una polizza fideiussoria
di importo pari al 50% di quello richiesto, non accompagnata
dalla produzione della certificazione di sistema di qualità,
prevista dall’art. 8, comma 11-quater della l. n. 109 del
1994 e dall’altro la produzione di un’Attestazione S.O.A.
sulla quale è riportato che l’impresa possiede la certificazione
di cui all’art. 2 comma 1, lettera q), del d.P.R. 34 del
2000 con validità (27 novembre 2003) è ormai abbondantemente
decorsa;
Considerando che il ricorso in questione, comportando l’impugnazione
di un atto negativo basato su due motivi di diniego, possa
essere accolto solo a seguito dell’accoglimento di entrambi
i profili di impugnazione mentre – correlativamente – la
reiezione anche di uno solo dei profili di impugnativa comporta
necessariamente la reiezione dell’intero ricorso;
Considerando, in particolare che, in disparte restando il
motivo di ricorso basato sull’esibizione di una polizza
fideiussoria di importo pari al 50% di quanto richiesto
in sede di lex specialis, il ricorso non può comunque trovare
accoglimento quanto al secondo profilo (quello concernente
l’indicazione, nell’ambito dell’attestazione S.O.A. prodotta
in sede di gara, di una certificazione del sistema di qualità
la cui validità era ormai decorsa).
Ed infatti, sotto tale profilo, il Collegio ritiene di non
poter condividere quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo
la quale l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto
e dovuto rilevare aliunde (i.e.: dagli altri documenti di
gara prodotti dalla OMEGA Elettroimpianti) il possesso di
una certificazione in corso di validità procedendo – se
del caso – a richiedere all’impresa un’integrazione documentale
ai sensi dell’art. 28 della direttiva 93/37/CEE.
Ed infatti, se è vero che la giurisprudenza citata dalla
ricorrente (ed i cui assunti non vengono qui posti in discussione)
ha ritenuto che illegittimamente la stazione appaltante
escluda dalla gara una ditta, nonostante che la documentazione
da quest’ultima prodotta consenta comunqe di rinvenire elementi
volti a ritenere il possesso di certificazioni in corso
di validità, è pur vero che nel caso odiernamente all’esame
del Collegio, la situazione si presenta in modo affatto
diverso.
Ed infatti, nel caso della produzione documentale della
Elettroimpianti, all’amministrazione comunale erano stati
forniti documenti (in particolare, il certificato di conformità
alle norme ISO 9001:2000) i quali attestavano in modo non
equivoco la scadenza al novembre del 2003, senza che fosse
stato prodotto alcun atto che consentisse al Comune di Parabita
di ritenere che, a dispetto della certificazione prodotta,
la ditta in questione disponesse effettivamente di un’ulteriore
(e diversa) certificazione in corso di validità.
Sotto tale aspetto, neppure risulta condivisibile quanto
dedotto dalla ricorrente a proposito di un presunto obbligo
in capo al Comune di desumere il possesso di una certificazione
in corso di validità dalla carta intestata della ditta medesima
(la quale, effettivamente, attestava il possesso della citata
certificazione).
Ed infatti, se è vero che (in base ad ordinari canoni di
ragionevolezza e diligenza) può di certo richiedersi all’amministrazione
di attivarsi d’ufficio al fine di dirimere dubbi circa la
completezza della documentazione presentata quante volte
dalla documentazione stessa emergano dubbi circa il possesso
di taluni requisiti, non altrettanto può dirsi nei casi
in cui (come nella presente vicenda) la documentazione presentata
dalla ditta interessata descrivesse una realtà fattuale
dai contorni prima facie non equivoci.
Nel caso all’esame del Collegio, infatti, è evidente che
in base ai documenti presentati dall’odierna ricorrente,
il Comune di Parabita non avrebbe in alcun modo – neppure
usando un altissimo grado di diligenza – potuto dubitare
del fatto che la certificazione di qualità in possesso della
ditta OMEGA Elettroimpianti fosse effettivamente scaduta.
Se si accedesse alla tesi della ricorrente, secondo cui,
pur a fronte di incongruenze e/o incompletezze documentali,
graverebbe sull’amministrazione procedente l’onere di verificare
la sussistenza dei requisiti di partecipazione a gara non
solo quando dalla documentazione emergano indici in tal
senso, ma anche quando la documentazione stessa non consenta
di dubitare della veridicità di quanto dedotto, si giungerebbe
all’abnorme conseguenza di porre a carico all’amministrazione
oneri insostenibili in termini di verifica documentale.
Un’ulteriore, inammissibile conseguenza sarebbe quella di
espandere a dismisura (ed oltre i limiti della ragionevolezza)
l’applicazione del principio del favor participationis,
anche a dispetto del concorrente interesse alla certezza
e correttezza delle operazioni di gara, nonché quello di
esporre l’amministrazione procedente al rischio pressoché
ingovernabile di forme – per così dire – ‘insidiose’ di
illegittimità attizia, del tutto indipendenti dal comportamento
più o meno diligente degli Uffici e degli organi a ciò preposti;
Considerando che, in base a quanto esposto, il ricorso deve
essere respinto, e che sussistono giusti motivi per disporre
che nulla sia dovuto per le spese;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del
2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso N.R.G. 1148/2005, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 28 luglio 2005
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Pubblicata il 3 agosto 2005
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