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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n. 3946


Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Certificazione del sistema qualità – Possesso – Richiesta di integrazione documentale – Inammissibilità.

In tema di appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice non può rilevare aliunde il possesso di una certificazione del sistema qualità, richiedendo all’impresa una integrazione documentale, quando dalla documentazione prodotta da quest’ultima non si rinvengano elementi volti a far ritenere il possesso di certificazioni in corso di validità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Decis.: 3946/05
Registro Generale: 1148/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente; TOMMASO CAPITANIO Referendario; CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 1148/2005 proposto da:

 

OMEGA ELETTROIMPIANTI DI TEDESCO ANGELA rappresentata e difesa da: AVV. MARCO POLO con domicilio eletto in LECCE PIAZZA MAZZINI, 72 presso AVV. MARCO POLO

 

Contro

 

COMUNE DI PARABITA

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale di licitazione privata semplificata del Comune di Parabita in data 18 maggio 2005, nella parte in cui prevede l’esclusione della ditta ricorrente dalla gara di appalto dei lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie Vittorio Emanuele II e III, in Parabita;
- della determinazione n. 72 in data 26 maggio 2005 del Responsabile III Servizio del Comune di Parabita;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA e udito, altresì, l’avv. Polo per la ricorrente;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11-quater, della Legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità. Motivazione palesemente infondata.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1-quater, della Legge n. 109 del 1994 e dell’art. 28 della Direttiva 93/37/CEE. Eccesso di potere per carenza istruttoria.
Considerando che la ricorrente è una ditta attiva nel settore delle manutenzioni elettriche la quale era stata invitata nell’aprile del 2005 alla gara per licitazione privata semplificata indetta dal Comune di Parabita per i lavori di rifacimento di impianti di illuminazione comunale.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura basata sulla seguente motivazione (verbale del 18 maggio 2005, impugnato): “esclude l’offerta della ditta OMEGA Elettroimpianti da Nardò perché ha esibito la polizza fideiussoria di importo pari al 50% di quello richiesto e non anche la certificazione di sistema di qualità, previsto dall’art. 8 della l. n. 109/1994 ed in considerazione del fatto che sull’Attestazione S.O.A. è riportato che l’impresa possiede la certificazione di cui all’art. 2 comma 1, lettera q), del d.P.R. 34/2000, valida fino al 27 novembre 2003 ”.
Siccome la ricorrente riferisce che la propria offerta fosse quella che in termini percentuali più si avvicinava in assoluto alla media delle offerte, in assenza dell’illegittima esclusione essa sarebbe certamente risultata vincitrice nella selezione.
Di qui la proposizione dell’odierno ricorso;
Considerando che, in buona sostanza, l’esclusiona della ricorrene dalla gara è stata disposta per i due motivi sinteticamente enunciati nell’ambito del citato verbale del 18 maggio 2005 (entrambi puntualmente impugnati dalla ditta OMEGA Elettroimpianti): da un lato la mera esibizione di una polizza fideiussoria di importo pari al 50% di quello richiesto, non accompagnata dalla produzione della certificazione di sistema di qualità, prevista dall’art. 8, comma 11-quater della l. n. 109 del 1994 e dall’altro la produzione di un’Attestazione S.O.A. sulla quale è riportato che l’impresa possiede la certificazione di cui all’art. 2 comma 1, lettera q), del d.P.R. 34 del 2000 con validità (27 novembre 2003) è ormai abbondantemente decorsa;
Considerando che il ricorso in questione, comportando l’impugnazione di un atto negativo basato su due motivi di diniego, possa essere accolto solo a seguito dell’accoglimento di entrambi i profili di impugnazione mentre – correlativamente – la reiezione anche di uno solo dei profili di impugnativa comporta necessariamente la reiezione dell’intero ricorso;
Considerando, in particolare che, in disparte restando il motivo di ricorso basato sull’esibizione di una polizza fideiussoria di importo pari al 50% di quanto richiesto in sede di lex specialis, il ricorso non può comunque trovare accoglimento quanto al secondo profilo (quello concernente l’indicazione, nell’ambito dell’attestazione S.O.A. prodotta in sede di gara, di una certificazione del sistema di qualità la cui validità era ormai decorsa).
Ed infatti, sotto tale profilo, il Collegio ritiene di non poter condividere quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto e dovuto rilevare aliunde (i.e.: dagli altri documenti di gara prodotti dalla OMEGA Elettroimpianti) il possesso di una certificazione in corso di validità procedendo – se del caso – a richiedere all’impresa un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 28 della direttiva 93/37/CEE.
Ed infatti, se è vero che la giurisprudenza citata dalla ricorrente (ed i cui assunti non vengono qui posti in discussione) ha ritenuto che illegittimamente la stazione appaltante escluda dalla gara una ditta, nonostante che la documentazione da quest’ultima prodotta consenta comunqe di rinvenire elementi volti a ritenere il possesso di certificazioni in corso di validità, è pur vero che nel caso odiernamente all’esame del Collegio, la situazione si presenta in modo affatto diverso.
Ed infatti, nel caso della produzione documentale della Elettroimpianti, all’amministrazione comunale erano stati forniti documenti (in particolare, il certificato di conformità alle norme ISO 9001:2000) i quali attestavano in modo non equivoco la scadenza al novembre del 2003, senza che fosse stato prodotto alcun atto che consentisse al Comune di Parabita di ritenere che, a dispetto della certificazione prodotta, la ditta in questione disponesse effettivamente di un’ulteriore (e diversa) certificazione in corso di validità.
Sotto tale aspetto, neppure risulta condivisibile quanto dedotto dalla ricorrente a proposito di un presunto obbligo in capo al Comune di desumere il possesso di una certificazione in corso di validità dalla carta intestata della ditta medesima (la quale, effettivamente, attestava il possesso della citata certificazione).
Ed infatti, se è vero che (in base ad ordinari canoni di ragionevolezza e diligenza) può di certo richiedersi all’amministrazione di attivarsi d’ufficio al fine di dirimere dubbi circa la completezza della documentazione presentata quante volte dalla documentazione stessa emergano dubbi circa il possesso di taluni requisiti, non altrettanto può dirsi nei casi in cui (come nella presente vicenda) la documentazione presentata dalla ditta interessata descrivesse una realtà fattuale dai contorni prima facie non equivoci.
Nel caso all’esame del Collegio, infatti, è evidente che in base ai documenti presentati dall’odierna ricorrente, il Comune di Parabita non avrebbe in alcun modo – neppure usando un altissimo grado di diligenza – potuto dubitare del fatto che la certificazione di qualità in possesso della ditta OMEGA Elettroimpianti fosse effettivamente scaduta.
Se si accedesse alla tesi della ricorrente, secondo cui, pur a fronte di incongruenze e/o incompletezze documentali, graverebbe sull’amministrazione procedente l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione a gara non solo quando dalla documentazione emergano indici in tal senso, ma anche quando la documentazione stessa non consenta di dubitare della veridicità di quanto dedotto, si giungerebbe all’abnorme conseguenza di porre a carico all’amministrazione oneri insostenibili in termini di verifica documentale.
Un’ulteriore, inammissibile conseguenza sarebbe quella di espandere a dismisura (ed oltre i limiti della ragionevolezza) l’applicazione del principio del favor participationis, anche a dispetto del concorrente interesse alla certezza e correttezza delle operazioni di gara, nonché quello di esporre l’amministrazione procedente al rischio pressoché ingovernabile di forme – per così dire – ‘insidiose’ di illegittimità attizia, del tutto indipendenti dal comportamento più o meno diligente degli Uffici e degli organi a ciò preposti;
Considerando che, in base a quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, e che sussistono giusti motivi per disporre che nulla sia dovuto per le spese;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1148/2005, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005

 

Pubblicata il 3 agosto 2005

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