| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n.
3936
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f. e Estensore.
Calora (avv. A. Vantaggiato) c. Comune di Melpignano (avv.
T. Millefiori), Magno s.r.l. (avv. P. Quinto), Calabrese
Costruzioni s.a.s. |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Lex specialis – Mancata allegazione
di un attestato rilasciato dalla p.a. appaltante – Esclusione
dalla gara – Previsione – E’ irragionevole.
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In caso di appalto pubblico, è irragionevole
la previsione della lex specialis che commina di esclusione
(senza quindi nessuna possibilità di regolarizzazione successiva)
la mancata allegazione di un attestato che essa stessa amministrazione
aggiudicatrice ha rilasciato ed in ordine al quale pertanto
è in grado di confermare la effettiva ricorrenza del requisito
partecipativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Registro Decis.: 3936/05
Registro Generale: 1061/2005
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIULIO CASTRIOTA
SCANDERBEG Presidente, relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.;
CLAUDIO CONTESSA Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 1061/2005 proposto da:
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CALORA SANTO rappresentato e difeso
da: VANTAGGIATO ANGELO con domicilio eletto in LECCE VIA
ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO
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Contro
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COMUNE DI MELPIGNANO rappresentato
e difeso da: MILLEFIORI TOMMASO con domicilio eletto in
LECCE VIA MANNARINO N. 11/A presso la sua sede
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e nei confronti di
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MAGNO SRL rappresentato e difeso da:
QUINTO PIETRO con domicilio eletto in LECCE VIA GARIBALDI
43 presso la sua sede
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e nei confronti di
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CALABRESE COSTRUZIONI SAS
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione prot. n. 3274 del 20.6.2005 con la
quale il Responsabile del Servizio dell’UTC di Melpignano
ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’Impresa
Magno Srl, della gara, mediante pubblico incanto, relativa
ai lavori di sistemazione delle strade esterne nel Comune
di Melpignano, solo ove occorra del bando di gara, nonché
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in
particolare del verbale di gara del 6 – 7 giugno 2005;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MELPIGNANO
MAGNO SRL
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore
Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi gli avv.ti
Vantaggiato, Capraro in sostituzione dell’avv.to Millefiori,
Distante in sostituzione dell’avv.to Quinto;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione del disciplinare di gara. Violazione dei principi
di inderogabilità e tassatività delle clausole di esclusione.
Violazione della par condicio. Eccesso di potere;
- Errata valutazione dell’attestato di presa visione. Contraddittorietà
dell’azione amministrativa;
- Errata interpretazione del disciplinare di gara. Eccessi
di potere sotto altro profilo;
Considerato che il ricorso appare manifestamente infondato,
onde può essere rigettato con decisione resa nella forma
semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR, mentre va accolto
il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata
Magno;
considerato che il ricorrente Calora, partecipante alla
gara d’appalto indetta dal Comune di Melpignano per l’aggiudicazione
dei lavori di sistemazione delle strade rurali, si duole
della illegittima partecipazione alla selezione delle offerte
dell’impresa Calabrese, dalla cui esclusione sarebbe derivata
in via immediata l’aggiudicazione della gara in suo favore;
considerato che a motivo della pretesa esclusione il ricorrente
adduce la circostanza- incontestata- della mancata allegazione,
ad opera della prefata impresa Calabrese, dell’attestato
di presa visione del progetto dei lavori nella documentazione
amministrativa da produrre a corredo della offerta, circostanza
questa che, pur rilevata, non sarebbe stata invece ritenuta
quale causa di esclusione dal Seggio di gara (v. verbale
del 6 giugno 2005);
considerato che il ricorrente ha insistito sul significato
inequivoco del disciplinare di gara, laddove lo stesso correla
la sanzione della esclusione alla mancata produzione all’interno
della busta “A” dei documenti di gara, tra i quali appunto
il ricordato attestato di presa visione del progetto dei
lavori;
considerato, tuttavia, che tale clausola del bando ha formato
oggetto specifico di ricorso incidentale da parte dell’impresa
Magno ( aggiudicataria dell’appalto), costituitasi in giudizio
per contrastare le ragioni del ricorso principale;
considerato che il ricorrente incidentale ha rilevato il
carattere sproporzionato e irragionevole della previsione
di esclusione, almeno nei casi in cui la stessa- come appunto
nella specie- risulta ancorata ad un presupposto meramente
formale (mancata allegazione del suddetto attestato) contrastante
con il conclamato dato materiale (effettiva presa visione
del progetto) di cui la stessa stazione appaltante (in particolare,
Ufficio tecnico comunale) si è resa garante a mezzo del
rilascio del previsto attestato;
considerato che appar senz’altro fondata tale impugnazione
incidentale, sotto il dedotto profilo della irragionevolezza
della previsione di lex specialis che commina di esclusione
(senza quindi nessuna possibilità di regolarizzazione successiva)
la mancata allegazione di un attestato che essa stessa amministrazione
aggiudicatrice ha rilasciato ed in ordine al quale pertanto
è in grado di confermare la effettiva ricorrenza del requisito
partecipativo;
considerato che la illegittimità della clausola ( nella
sola parte in cui correla la esclusione dalla gara, e non
anche in quella in cui prescrive l’onere della produzione
documentale a carico dell’offerente) si coglie peraltro,
sempre sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza
(alla cui stregua, pur nell’ambito della discrezionalità
propria di tale fase, si devono verificare le scelte compiute
dalle stazioni appaltanti in sede di redazione dei bandi),
nell’essere la stessa decisamente antinomica con chiare
scelte legislative (v., in particolare l’art.18 della legge
241/90, secondo cui sono accertati d’ufficio fatti, stati
e qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare)
che si muovono nel segno della semplificazione procedimentale
o quantomeno del suo non inutile aggravamento; considerato
che l’applicazione della clausola nei termini surriferiti
porterebbe al non appagante risultato- verificatosi appunto
nella specie- di escludere dalla gara un soggetto per mancata
dimostrazione del possesso di un requisito di cui la stessa
Amministrazione ha attestato per altra via la ricorrenza,
rendendo così contraddittoria l’azione amministrativa e
senz’altro contrastante col principio costituzionale del
buon andamento;
che pertanto alla luce delle considerazioni che precedono
va accolto il ricorso incidentale e, annullata la suddetta
previsione di lex specialis, va rigettato il ricorso principale
nei sensi di cui in motivazione, essendo risultata -per
quel che si è detto- non illegittima la gravata determinazione
della Commissione di gara di ammissione alla selezione della
ditta Calabrese;
considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi
per far luogo alla loro compensazione tra le parti;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del
2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale
nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 28 luglio 2005
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Pubblicata il 3 agosto 2005
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