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n. 8-2005 - © copyright

 

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n. 3936
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f. e Estensore.
Calora (avv. A. Vantaggiato) c. Comune di Melpignano (avv. T. Millefiori), Magno s.r.l. (avv. P. Quinto), Calabrese Costruzioni s.a.s.


Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Lex specialis – Mancata allegazione di un attestato rilasciato dalla p.a. appaltante – Esclusione dalla gara – Previsione – E’ irragionevole.

In caso di appalto pubblico, è irragionevole la previsione della lex specialis che commina di esclusione (senza quindi nessuna possibilità di regolarizzazione successiva) la mancata allegazione di un attestato che essa stessa amministrazione aggiudicatrice ha rilasciato ed in ordine al quale pertanto è in grado di confermare la effettiva ricorrenza del requisito partecipativo.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Registro Decis.: 3936/05
Registro Generale: 1061/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente, relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.; CLAUDIO CONTESSA Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 1061/2005 proposto da:

 

CALORA SANTO rappresentato e difeso da: VANTAGGIATO ANGELO con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO

 

Contro

 

COMUNE DI MELPIGNANO rappresentato e difeso da: MILLEFIORI TOMMASO con domicilio eletto in LECCE VIA MANNARINO N. 11/A presso la sua sede

 

e nei confronti di

 

MAGNO SRL rappresentato e difeso da: QUINTO PIETRO con domicilio eletto in LECCE VIA GARIBALDI 43 presso la sua sede

 

e nei confronti di

 

CALABRESE COSTRUZIONI SAS

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione prot. n. 3274 del 20.6.2005 con la quale il Responsabile del Servizio dell’UTC di Melpignano ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’Impresa Magno Srl, della gara, mediante pubblico incanto, relativa ai lavori di sistemazione delle strade esterne nel Comune di Melpignano, solo ove occorra del bando di gara, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del verbale di gara del 6 – 7 giugno 2005;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MELPIGNANO
MAGNO SRL
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi gli avv.ti Vantaggiato, Capraro in sostituzione dell’avv.to Millefiori, Distante in sostituzione dell’avv.to Quinto;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione del disciplinare di gara. Violazione dei principi di inderogabilità e tassatività delle clausole di esclusione. Violazione della par condicio. Eccesso di potere;
- Errata valutazione dell’attestato di presa visione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa;
- Errata interpretazione del disciplinare di gara. Eccessi di potere sotto altro profilo;
Considerato che il ricorso appare manifestamente infondato, onde può essere rigettato con decisione resa nella forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR, mentre va accolto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Magno;
considerato che il ricorrente Calora, partecipante alla gara d’appalto indetta dal Comune di Melpignano per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione delle strade rurali, si duole della illegittima partecipazione alla selezione delle offerte dell’impresa Calabrese, dalla cui esclusione sarebbe derivata in via immediata l’aggiudicazione della gara in suo favore;
considerato che a motivo della pretesa esclusione il ricorrente adduce la circostanza- incontestata- della mancata allegazione, ad opera della prefata impresa Calabrese, dell’attestato di presa visione del progetto dei lavori nella documentazione amministrativa da produrre a corredo della offerta, circostanza questa che, pur rilevata, non sarebbe stata invece ritenuta quale causa di esclusione dal Seggio di gara (v. verbale del 6 giugno 2005);
considerato che il ricorrente ha insistito sul significato inequivoco del disciplinare di gara, laddove lo stesso correla la sanzione della esclusione alla mancata produzione all’interno della busta “A” dei documenti di gara, tra i quali appunto il ricordato attestato di presa visione del progetto dei lavori;
considerato, tuttavia, che tale clausola del bando ha formato oggetto specifico di ricorso incidentale da parte dell’impresa Magno ( aggiudicataria dell’appalto), costituitasi in giudizio per contrastare le ragioni del ricorso principale;
considerato che il ricorrente incidentale ha rilevato il carattere sproporzionato e irragionevole della previsione di esclusione, almeno nei casi in cui la stessa- come appunto nella specie- risulta ancorata ad un presupposto meramente formale (mancata allegazione del suddetto attestato) contrastante con il conclamato dato materiale (effettiva presa visione del progetto) di cui la stessa stazione appaltante (in particolare, Ufficio tecnico comunale) si è resa garante a mezzo del rilascio del previsto attestato;
considerato che appar senz’altro fondata tale impugnazione incidentale, sotto il dedotto profilo della irragionevolezza della previsione di lex specialis che commina di esclusione (senza quindi nessuna possibilità di regolarizzazione successiva) la mancata allegazione di un attestato che essa stessa amministrazione aggiudicatrice ha rilasciato ed in ordine al quale pertanto è in grado di confermare la effettiva ricorrenza del requisito partecipativo;
considerato che la illegittimità della clausola ( nella sola parte in cui correla la esclusione dalla gara, e non anche in quella in cui prescrive l’onere della produzione documentale a carico dell’offerente) si coglie peraltro, sempre sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza (alla cui stregua, pur nell’ambito della discrezionalità propria di tale fase, si devono verificare le scelte compiute dalle stazioni appaltanti in sede di redazione dei bandi), nell’essere la stessa decisamente antinomica con chiare scelte legislative (v., in particolare l’art.18 della legge 241/90, secondo cui sono accertati d’ufficio fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare) che si muovono nel segno della semplificazione procedimentale o quantomeno del suo non inutile aggravamento; considerato che l’applicazione della clausola nei termini surriferiti porterebbe al non appagante risultato- verificatosi appunto nella specie- di escludere dalla gara un soggetto per mancata dimostrazione del possesso di un requisito di cui la stessa Amministrazione ha attestato per altra via la ricorrenza, rendendo così contraddittoria l’azione amministrativa e senz’altro contrastante col principio costituzionale del buon andamento;
che pertanto alla luce delle considerazioni che precedono va accolto il ricorso incidentale e, annullata la suddetta previsione di lex specialis, va rigettato il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, essendo risultata -per quel che si è detto- non illegittima la gravata determinazione della Commissione di gara di ammissione alla selezione della ditta Calabrese;
considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005

 

Pubblicata il 3 agosto 2005

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