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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n. 3928
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f. e Estensore.
La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. I.N.P.S.


Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Ente previdenziale – Bando di gara – Affissione all’albo pretorio – Scelta – E’ inappropriata.

In caso di appalto bandito da un Ente previdenziale, è inappropriata la scelta di affiggere il bando di gara all’albo pretorio, specie nel caso in cui l’Ente abbia adottato in precedenza una diversa opzione pubblicitaria per identiche gare.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Registro Decis.: 3928/05
Registro Generale: 1247/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente, relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.; CLAUDIO CONTESSA Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 1247/2005 proposto da:

 

LA SICUREZZA SRL rappresentato e difeso da: QUINTO PIETRO con domicilio eletto in LECCE VIA GARIBALDI 43 presso QUINTO PIETRO

 

contro

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DI TARANTO - I.N.P.S.

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del bando di licitazione privata dell’INPS di Taranto del 1° giugno 2005 relativo al servizio di vigilanza per i lotti di Taranto, San Giorgio Jonico, Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Martina Franca;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e udito l’avv.to A. Distante in sostituzione dell’avv.to P. Quinto;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per sviamento;
- Violazione di principi generali in materia di gare. Violazione art. 3 Regolamento Disciplina Contratti INPS;
- Eccesso di potere. Violazione dei principi generali in materia di raggruppamenti di imprese;
Considerato che il ricorso appare manifestamente fondato, onde può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR.;
considerato anzitutto che appar fondato il primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione delle regole in materia di pubblicità nelle gare d’appalto sotto il profilo che l’Istituto previdenziale intimato avrebbe dato corso alla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza nelle sedi Taranto, San Giorgio Jonico, Castellaneta, Grottaglie, Mandria e Martina Franca senza adeguata pubblicità del bando relativo;
considerato in particolare che la ricorrente deduce la inadeguatezza della avvenuta pubblicazione della lex specialis all’Albo pretorio dei Comuni interessati, evidenziando che tale scelta, peraltro distonica rispetto a quella compiuta dallo stesso Istituto rispetto ad identiche pregresse gare ( annullate per altre ragioni da questo TAR, ed in cui ciascun Istituto di vigilanza operante nella Provincia era stato individualmente invitato a partecipare alla selezione), non avrebbe consentito ad essa ricorrente di conoscere per tempo i contenuti del bando sì da poter partecipare alla gara;
considerato che la censura appare fondata posto che, anche a prescindere dalla applicabilità alla fattispecie delle regole pubblicitarie in tema di appalti soprasoglia (D.Lgs 157/95), la scelta della affissione del bando all’Albo comunale appare inappropriata avuto riguardo alle seguenti circostanze: a) la diversa opzione pubblicitaria adottata in precedenza dall’Istituto per identiche gare ( invito comunicato individualmente agli Istituti di vigilanza operanti in Provincia) doveva indurre l’Istituto a privilegiare la stessa forma di partecipazione di conoscenza del bando anche in relazione alla gara per cui è giudizio, anche in considerazione del legittimo affidamento in tal senso formatosi in ciascun Istituto operante nella zona ; b) in subordine, andava quantomeno adottata, come dedotto in ricorso, la forma pubblicitaria prevista dall’art. 3 del Regolamento interno dell’Istituto che prevede, oltre alle forme previste dalla normativa vigente, la pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale telematico dell’Istituto; c) in ogni caso, l’affissione all’albo pretorio comunale, sia perché forma di pubblicità del tutto nuova ed inusitata ( avuto riguardo alle scelte pregresse) sia perché compiuta presso un Ente estraneo ( se si esclude il mero collegamento territoriale) all’appalto da espletare, appare senz’altro forma di pubblicità inadeguata rispetto alle finalità precipue cui l’incombente è rivolto, le quali risultano funzionali all’osservanza del principio (di particolare rilevanza comunitaria) di massima partecipazione alle gare pubbliche ( cui non possono restare escluse, sia pur limitatamente alla cerchia dei soggetti da invitare, le procedure ristrette);
considerato che merita di essere accolto anche il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente, ha lamentato la previsione del bando secondo cui il requisito relativo al numero di guardie particolari giurate adibite al servizio di vigilanza deve essere posseduto non soltanto da ciascun impresa che partecipi singolarmente alla gara ma anche da ciascuna impresa costituita in ATI, così di fatto impedendo ad essa ricorrente ( a causa della carenza del requisito) di partecipare ( anche soltanto in ATI) alla gara per il lotto n. 1 richiedente un numero di guardie giurate pari a 22;
considerato che è ben noto che in ordine ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria da richiedere alle imprese costituite in ATI le stazioni appaltanti possono discrezionalmente graduare, in relazione alla natura ed all’oggetto dell’appalto, le percentuali in possesso di ciascun impresa associata, senza tuttavia mai giungere fino al punto di richiedere a ciascuna impresa il possesso integrale di quei requisiti, ciò che suggellerebbe il tradimento della stessa finalità della formula di partecipazione alla gara in associazione;
considerato che nella specie il bando opportunamente introduce una graduazione percentuale del possesso dei requisiti suddetti per le partecipanti in ATI, omettendo tuttavia di inserire tra i requisiti suddetti quello di cui alla lettera d), inerente il numero degli addetti ai fini della partecipazione a ciascun lotto d’appalto, con il che imponendo a contrario anche alle imprese partecipanti in ATI il possesso del suddetto requisito in misura totalitaria ;
considerato che tale previsione appare eccessiva e non proporzionata in relazione all’oggetto dell’appalto, traducendosi in una limitazione irragionevole alla partecipazione alla gara in danno di alcuni soggetti ( e quibus, la stessa ricorrente) che pur sprovvisti del numero minimo di vigilantes previsti per ciascun lotto, potrebbero nondimeno partecipare alla gara proprio costituendosi in ATI;
considerato in definitiva che per le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto gravato;
considerato che, in esecuzione della presente pronuncia, l’Istituto intimato dovrà procedere alla redazione di un nuovo bando, emendato alla luce del suindicato principio di diritto nella parte relativa ai requisiti partecipativi dei partecipanti in ATI, nonché all’adozione di adeguate forme di pubblicità dello stesso;
Considerato che le spese del giudizio possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005

 

Pubblicata il 3 agosto 2005

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