| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 agosto 2005 n.
3928
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f. e Estensore.
La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. I.N.P.S. |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Ente previdenziale – Bando di
gara – Affissione all’albo pretorio – Scelta – E’ inappropriata.
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In caso di appalto bandito da un Ente previdenziale,
è inappropriata la scelta di affiggere il bando di gara
all’albo pretorio, specie nel caso in cui l’Ente abbia adottato
in precedenza una diversa opzione pubblicitaria per identiche
gare.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Registro Decis.: 3928/05
Registro Generale: 1247/2005
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIULIO CASTRIOTA
SCANDERBEG Presidente, relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.;
CLAUDIO CONTESSA Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 1247/2005 proposto da:
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LA SICUREZZA SRL rappresentato e difeso
da: QUINTO PIETRO con domicilio eletto in LECCE VIA GARIBALDI
43 presso QUINTO PIETRO
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contro
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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DI TARANTO - I.N.P.S.
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del bando di licitazione privata dell’INPS di Taranto
del 1° giugno 2005 relativo al servizio di vigilanza per
i lotti di Taranto, San Giorgio Jonico, Castellaneta, Grottaglie,
Manduria e Martina Franca;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore
Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e udito l’avv.to
A. Distante in sostituzione dell’avv.to P. Quinto;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per sviamento;
- Violazione di principi generali in materia di gare. Violazione
art. 3 Regolamento Disciplina Contratti INPS;
- Eccesso di potere. Violazione dei principi generali in
materia di raggruppamenti di imprese;
Considerato che il ricorso appare manifestamente fondato,
onde può essere definito con sentenza in forma semplificata
ai sensi dell’art. 26 L.TAR.;
considerato anzitutto che appar fondato il primo motivo
di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione
delle regole in materia di pubblicità nelle gare d’appalto
sotto il profilo che l’Istituto previdenziale intimato avrebbe
dato corso alla procedura per l’affidamento del servizio
di vigilanza nelle sedi Taranto, San Giorgio Jonico, Castellaneta,
Grottaglie, Mandria e Martina Franca senza adeguata pubblicità
del bando relativo;
considerato in particolare che la ricorrente deduce la inadeguatezza
della avvenuta pubblicazione della lex specialis all’Albo
pretorio dei Comuni interessati, evidenziando che tale scelta,
peraltro distonica rispetto a quella compiuta dallo stesso
Istituto rispetto ad identiche pregresse gare ( annullate
per altre ragioni da questo TAR, ed in cui ciascun Istituto
di vigilanza operante nella Provincia era stato individualmente
invitato a partecipare alla selezione), non avrebbe consentito
ad essa ricorrente di conoscere per tempo i contenuti del
bando sì da poter partecipare alla gara;
considerato che la censura appare fondata posto che, anche
a prescindere dalla applicabilità alla fattispecie delle
regole pubblicitarie in tema di appalti soprasoglia (D.Lgs
157/95), la scelta della affissione del bando all’Albo comunale
appare inappropriata avuto riguardo alle seguenti circostanze:
a) la diversa opzione pubblicitaria adottata in precedenza
dall’Istituto per identiche gare ( invito comunicato individualmente
agli Istituti di vigilanza operanti in Provincia) doveva
indurre l’Istituto a privilegiare la stessa forma di partecipazione
di conoscenza del bando anche in relazione alla gara per
cui è giudizio, anche in considerazione del legittimo affidamento
in tal senso formatosi in ciascun Istituto operante nella
zona ; b) in subordine, andava quantomeno adottata, come
dedotto in ricorso, la forma pubblicitaria prevista dall’art.
3 del Regolamento interno dell’Istituto che prevede, oltre
alle forme previste dalla normativa vigente, la pubblicazione
dei bandi nel Bollettino Ufficiale telematico dell’Istituto;
c) in ogni caso, l’affissione all’albo pretorio comunale,
sia perché forma di pubblicità del tutto nuova ed inusitata
( avuto riguardo alle scelte pregresse) sia perché compiuta
presso un Ente estraneo ( se si esclude il mero collegamento
territoriale) all’appalto da espletare, appare senz’altro
forma di pubblicità inadeguata rispetto alle finalità precipue
cui l’incombente è rivolto, le quali risultano funzionali
all’osservanza del principio (di particolare rilevanza comunitaria)
di massima partecipazione alle gare pubbliche ( cui non
possono restare escluse, sia pur limitatamente alla cerchia
dei soggetti da invitare, le procedure ristrette);
considerato che merita di essere accolto anche il secondo
motivo di ricorso, col quale la ricorrente, ha lamentato
la previsione del bando secondo cui il requisito relativo
al numero di guardie particolari giurate adibite al servizio
di vigilanza deve essere posseduto non soltanto da ciascun
impresa che partecipi singolarmente alla gara ma anche da
ciascuna impresa costituita in ATI, così di fatto impedendo
ad essa ricorrente ( a causa della carenza del requisito)
di partecipare ( anche soltanto in ATI) alla gara per il
lotto n. 1 richiedente un numero di guardie giurate pari
a 22;
considerato che è ben noto che in ordine ai requisiti di
capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria
da richiedere alle imprese costituite in ATI le stazioni
appaltanti possono discrezionalmente graduare, in relazione
alla natura ed all’oggetto dell’appalto, le percentuali
in possesso di ciascun impresa associata, senza tuttavia
mai giungere fino al punto di richiedere a ciascuna impresa
il possesso integrale di quei requisiti, ciò che suggellerebbe
il tradimento della stessa finalità della formula di partecipazione
alla gara in associazione;
considerato che nella specie il bando opportunamente introduce
una graduazione percentuale del possesso dei requisiti suddetti
per le partecipanti in ATI, omettendo tuttavia di inserire
tra i requisiti suddetti quello di cui alla lettera d),
inerente il numero degli addetti ai fini della partecipazione
a ciascun lotto d’appalto, con il che imponendo a contrario
anche alle imprese partecipanti in ATI il possesso del suddetto
requisito in misura totalitaria ;
considerato che tale previsione appare eccessiva e non proporzionata
in relazione all’oggetto dell’appalto, traducendosi in una
limitazione irragionevole alla partecipazione alla gara
in danno di alcuni soggetti ( e quibus, la stessa ricorrente)
che pur sprovvisti del numero minimo di vigilantes previsti
per ciascun lotto, potrebbero nondimeno partecipare alla
gara proprio costituendosi in ATI;
considerato in definitiva che per le suesposte ragioni il
ricorso va accolto, con annullamento dell’atto gravato;
considerato che, in esecuzione della presente pronuncia,
l’Istituto intimato dovrà procedere alla redazione di un
nuovo bando, emendato alla luce del suindicato principio
di diritto nella parte relativa ai requisiti partecipativi
dei partecipanti in ATI, nonché all’adozione di adeguate
forme di pubblicità dello stesso;
Considerato che le spese del giudizio possono essere dichiarate
irripetibili, ricorrendo giusti motivi;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del
2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 28 luglio 2005
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Pubblicata il 3 agosto 2005
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