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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Ordinanza 27 luglio 2005 n. 864
Pres. Speranza, Est. Manca
Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia (Avv.ra dello Stato) ed altri.


Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Esclusione del candidato – Giudizi analitici e sintetici della Commissione – Ricorso per sospensiva - Impugnazione dei giudizi - Fumus boni iuris – Sussiste - Condizioni

In considerazione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica che ridimensiona la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, è accolta la domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato, impugnando i provvedimenti di giudizio analitici e sintetici della Commissione, qualora vanga allegato qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali.(Nella fattispecie la parte ricorrente ha prodotto dei pareri pro veritate)


REPUBBLICA ITALIANA

 

Registro Ordinanze: 864/05
Registro Generale: 1245/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA Presidente; LUIGI COSTANTINI Cons.; ETTORE MANCA Ref., relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 27 Luglio 2005
Visto il ricorso 1245/2005 proposto da:

 

MARTENA IRENE rappresentata e difesa da: QUINTO PIETRO QUINTO LUIGI con domicilio eletto in LECCE VIA GARIBALDI 43 presso QUINTO PIETRO

 

contro

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede

 

COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D'APPELLO LE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede

 

COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D'APPELLO DI TORINO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale della 53^ adunanza in data 23/2/2005 della III^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino, sessione 2004, per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte d’Appello di Lecce, nonchè del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D’APPELLO DI TORINO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l’Avv. Luigi Quinto, per sè e in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, e l’Avv. dello Stato Colangelo;
Premesso che con altre ordinanze questo Tribunale ha respinto istanze cautelari relative ad esami di avvocato ritenendo che le lacune motivazionali dei giudizi espressi dalla Commissione non giustificavano in via autonoma l’accoglimento del ricorso poiché, “soprattutto in ragione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, così ridimensionando la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, la parte sembra tenuta ad allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali quali quelli in oggetto”;
osservato che, nel caso odiernamente in esame, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di pareri pro veritate con i quali vengono formulate, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza degli elaborati tali invece non reputati dalla Commissione;
ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte - quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-; e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto dei predetti pareri rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;
ritenuto pertanto che la Commissione dovrà svolgere, in diversa composizione, un nuovo giudizio sugli elaborati in parola, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Accoglie (Ricorso numero 1245/2005) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la Commissione, in diversa composizione, riesamini le prove scritte corredando il proprio giudizio con congrua motivazione.
Fissa a tale scopo il termine del 20 settembre 2005.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE, li 27 Luglio 2005

 

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 luglio 2005

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