| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Ordinanza 27 luglio 2005
n. 864
Pres. Speranza, Est. Manca
Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia
(Avv.ra dello Stato) ed altri. |
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Professioni e mestieri – Esami di abilitazione
alla professione forense – Esami scritti – Esclusione del
candidato – Giudizi analitici e sintetici della Commissione
– Ricorso per sospensiva - Impugnazione dei giudizi - Fumus
boni iuris – Sussiste - Condizioni
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In considerazione dell’indirizzo che consente
al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni
di discrezionalità tecnica che ridimensiona la funzione
di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a.
proprio della motivazione, è accolta la domanda cautelare
presentata da un candidato agli esami di abilitazione per
la professione di avvocato, impugnando i provvedimenti di
giudizio analitici e sintetici della Commissione, qualora
vanga allegato qualche motivo di sostanziale erroneità della
votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno
indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati
in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione
esaminatrice, pur se ampi e generali.(Nella fattispecie
la parte ricorrente ha prodotto dei pareri pro veritate)
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REPUBBLICA ITALIANA
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Registro Ordinanze: 864/05
Registro Generale: 1245/2005
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA
Presidente; LUIGI COSTANTINI Cons.; ETTORE MANCA Ref., relatore
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 27 Luglio 2005
Visto il ricorso 1245/2005 proposto da:
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MARTENA IRENE rappresentata e difesa
da: QUINTO PIETRO QUINTO LUIGI con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43 presso QUINTO PIETRO
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contro
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio
eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede
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COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE
D'APPELLO LE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI
23 presso la sua sede
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COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D'APPELLO
DI TORINO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI
23 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti
di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale della
53^ adunanza in data 23/2/2005 della III^ Sottocommissione
per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino,
sessione 2004, per la correzione delle prove scritte degli
elaborati provenienti dalla Corte d’Appello di Lecce, nonchè
del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla
prova orale degli esami medesimi; nonchè di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o conseguenziale;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D’APPELLO DI TORINO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per
le parti l’Avv. Luigi Quinto, per sè e in sostituzione dell’Avv.
Pietro Quinto, e l’Avv. dello Stato Colangelo;
Premesso che con altre ordinanze questo Tribunale ha respinto
istanze cautelari relative ad esami di avvocato ritenendo
che le lacune motivazionali dei giudizi espressi dalla Commissione
non giustificavano in via autonoma l’accoglimento del ricorso
poiché, “soprattutto in ragione dell’indirizzo che consente
al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni
di discrezionalità tecnica, così ridimensionando la funzione
di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a.
proprio della motivazione, la parte sembra tenuta ad allegare
qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione
finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari,
a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto
ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice,
pur se ampi e generali quali quelli in oggetto”;
osservato che, nel caso odiernamente in esame, il ricorrente
ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale
degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione
del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con
la produzione di pareri pro veritate con i quali vengono
formulate, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole,
una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella
direzione della sufficienza degli elaborati tali invece
non reputati dalla Commissione;
ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni
sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione
sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione
di un interesse di natura sostanziale della parte - quello
al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-;
e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto dei predetti
pareri rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche
con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione
medesima;
ritenuto pertanto che la Commissione dovrà svolgere, in
diversa composizione, un nuovo giudizio sugli elaborati
in parola, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle
proprie conclusioni;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato
art.21;
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P.Q.M.
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Accoglie (Ricorso numero 1245/2005) la suindicata
domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la Commissione,
in diversa composizione, riesamini le prove scritte corredando
il proprio giudizio con congrua motivazione.
Fissa a tale scopo il termine del 20 settembre 2005.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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LECCE, li 27 Luglio 2005
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 luglio 2005
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