| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 1 agosto 2005
n. 6068
Pres. Corsaro, Est. Fantini
Marzano Massimiliano (Avv. A.Baldassarre) c/ Ministero della
Salute (Avv. ra dello Stato) ed altri. |
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1. Sanità – Circolare antifumo del Ministro
della Salute - Obblighi positivi di vigilanza in capo ai
gestori dei locali privati – Illegittimità – Sussiste –
Motivi
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2. Giurisdizione e competenza – Controversia
in materia di violazione di riserva relativa di legge –
Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi
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1. E’ illegittima la circolare emanata dal
Ministero della Salute, per violazione dell’art. 23 e 41
della cost., nella parte in cui, in mancanza di una legge
che lo preveda, impone ai gestori dei locali privati obblighi
positivi diversi dalla esposizione dei cartelli riproducenti
i divieti di fumo, ovvero: a) l'obbligo di vigilare sul
rispetto del divieto di fumo all'interno del locale; b)
di richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto
attraverso interventi attivi e formali di dissuasione e
di ammonizione; c) l’obbligo di curare che le eventuali
infrazioni siano immediatamente segnalate agli agenti o
ai funzionari di polizia, ovvero ai soggetti pubblici incaricati
di accertare e di contestare la violazione di legge, oltre
che di applicare la relativa sanzione.
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2. Sussiste giurisdizione del G.A. sulla
controversia sorta per violazione di una riserva relativa
di legge, operandosi al di fuori dell'ambito nozionale del
difetto assoluto di attribuzione (c.d. carenza in astratto),
e manifestandosi piuttosto un cattivo uso del potere amministrativo
nei cui riguardi il privato vanta una posizione giuridica
di interesse legittimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza Ter
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
Presidente; Angelica DELL’UTRI Componente; Stefano FANTINI
Componente relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1717 del 2005 Reg. Gen. proposto
da
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Marzano Massimiliano, rappresentato
e difeso dall’Avv. Antonio Baldassarre, presso il quale
è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Mignanelli
n. 3;
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CONTRO
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Ministero della Salute, in persona
del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e
difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Roma, alla
Via dei Portoghesi n. 12;
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e con l’intervento ad adiuvandum
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della Federazione Italiana Pubblici Esercizi
(F.I.P.E.), in persona del legale rappresentante pro
tempore dr. Sergio Billè, rappresentata e difesa dall’Avv.
Antonio Baldassarre, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Roma, alla Piazza Mignanelli n. 3;
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per l’annullamento
- della circolare del Ministro della Salute 17/12/2004 recante
“indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti
all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/1/2003,
n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”, pubblicata
nella G.U. n. 300 del 23/12/2004, limitatamente ai nn. 2
– 6, nella parte in cui, al n. 3, impone al responsabile
della struttura, ovvero ad un dipendente o collaboratore
da lui incaricato, di “curare l’osservanza del divieto”
di fumo nei locali privati aperti a utenti o al pubblico,
nonché, in caso di inottemperanza dei clienti, a) di “richiamare
formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di
fumare”, b) “di segnalare, in caso di inottemperanza al
richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici
ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della
violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale
di contravvenzione”; nella parte in cui, al n. 5, prevede,
in caso di inosservanza dei predetti obblighi, che a carico
dei soggetti sopra indicati si applicano le sanzioni stabilite
dall’art. 7, II comma, della legge 11/11/1975, n. 584, anche
in relazione a quanto disposto dall’art. 2 della medesima
legge n. 584/1975; nella parte in cui imporrebbe di indicare
nel cartello segnalante il “divieto di fumare” il nominativo
del o dei soggetti responsabili del locale o dei loro delegati
incaricati di vigilare sul divieto di fumare;
- dell’accordo tra il Ministero della Salute, di concerto
con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia
di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art.
51, VII comma, della legge 16/1/2003, n. 3, del 16/12/2004;
- ove occorra, e per quanto di ragione, dell’atto presupposto,
costituito dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14/12/1995, n. 37000, nella parte in cui
prevede che “per i locali condotti da soggetti privati,
il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore
da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all’osservanza
del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art.
13 della legge 24/11/1981, n. 686;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della F.I.P.E.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7.7.2005, il Primo Ref.
Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Baldassarre per il ricorrente e per la Federazione
interveniente, nonchè l’Avv. dello Stato Gallo per le Amministrazioni
resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con atto notificato in data 11/2/2005 e depositato
il successivo 24/2 il ricorrente, preposto alla società
gestrice del bar “Lo Scaletto” nei pressi del porto di Savona,
premette di essere stato sanzionato, in data 14/1/05, dalla
Polizia Municipale di Savona, quale coobbligato solidale,
per la violazione dell’art. 51, V comma, della legge n.
3/03, al pagamento di euro 420,00 per avere omesso di “far
rispettare la norma di cui sopra”, relativa al divieto di
fumare in tutti i locali privati aperti al pubblico.
Il suddetto art. 51 ha stabilito un generale divieto di
fumare in tutti i locali chiusi, salvo che si tratti di
locali “privati non aperti ad utenti o al pubblico”, ovvero
“riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”, prevedendo
un apparato sanzionatorio.
In attuazione del settimo comma dello stesso art. 51 è stato
adottato, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, un accordo per definire “le procedure per l’accertamento
delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo
delle sanzioni, nonché l’individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti
a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi
dell’art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689, e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni”; tale accordo
prevede l’obbligo dei conduttori dei predetti locali, o
loro delegati, ad operare una generale vigilanza ed a segnalare
la trasgressione ai soggetti pubblici indicati nello stesso
accordo.
In particolare, sono enucleati obblighi “positivi” di ammonimento
(a non fumare) e di segnalazione a pubblico ufficiale, oltre
che obblighi strumentali (ad esempio, iscrizione dei nomi
dei responsabili sul cartello contenente il divieto di fumare)
in capo a soggetti privati (i conduttori di locali privati
aperti al pubblico) che esercitano una libertà costituzionalmente
tutelata (la libertà di iniziativa economica privata, di
cui all’art. 41 della Costituzione).
L’illegittimità di tali obblighi, ed in particolare di quelli
prescritti dai punti nn. 4, 2.5 e 3 dell’Accordo impugnato,
diviene ancora più manifesta e conclamata nell’interpretazione
che degli stessi viene fornita dalla circolare emanata dal
Ministero della Salute in data 17/12/2004, pure oggetto
di gravame, la quale stabilisce che il richiamo al trasgressore
deve essere “formale”.
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto:
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1) Illegittimità degli atti impugnati per
violazione del principio di legalità (artt. 23, 25 e 41
Cost.; art. 51, VII comma, della legge n. 3/2003) e per
falsa applicazione delle disposizioni citate.
Il punto 4 dell’Accordo impugnato prevede che i conduttori
dei locali od i loro collaboratori formalmente delegati,
cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo,
“richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e
curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate
ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e
3”.
Analoghe disposizioni sono formulate dalla circolare egualmente
impugnata.
In sintesi, vengono addossati ai conduttori di locali privati
tre obblighi distinti, anche se coordinati : a) dovere di
vigilanza generale sul rispetto del divieto di fumo all’interno
del locale privato da essi gestito; b) dovere di richiamare
i trasgressori all’osservanza del divieto attraverso interventi
attivi e formali di dissuasione e di ammonizione; c) obbligo
di curare che le eventuali infrazioni siano immediatamente
segnalate agli agenti o ai funzionari di polizia, ovvero
ai soggetti pubblici incaricati di accertare e di contestare
la violazione di legge, oltre che di applicare la relativa
sanzione.
Viene dunque imposto un preciso dovere di vigilanza a fini
pubblici a soggetti privati, del tutto sfornito di base
legale, e che dunque è illegittimo anzitutto per violazione
del principio di legalità.
Il predetto “dovere di vigilanza” rileva come “prestazione
personale” ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, il
quale enuclea una riserva relativa di legge.
Ad analoga conclusione si perviene nella prospettiva dei
limiti imposti alla libertà di iniziativa economica privata,
atteso che anche questi sono apponibili soltanto nel rispetto
della riserva relativa di legge prevista dall’art. 41 della
Costituzione.
Esiti ancora più rigorosi derivano dalla riconducibilità
anche delle “pene amministrative” all’art. 25 della Costituzione,
che enuclea una riserva di legge assoluta.
L’unica disposizione di legge astrattamente invocabile è
quella dell’art. 51, V e VII comma, della legge n. 3/2003;
il comma VII rinvia ad un accordo della Conferenza Stato
– Regioni la specificazione delle operazioni relative all’accertamento
ed alla contestazione delle infrazioni al divieto di fumo;
in tale norma non si fa alcun riferimento al predetto dovere
di vigilanza in capo agli esercenti privati, concernendo
la stessa solamente le attività (di accertamento delle infrazioni
e relativa modulistica) che, in materia di infrazioni, spettano
a soggetti pubblici (agenti ed ufficiali di polizia).
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2) Illegittimità degli atti impugnati per
violazione del principio di legalità (artt. 23, 25, 41 della
Costituzione; art. 51, V comma, della legge n. 3/2003 e
artt. 7 e 21 della legge n. 584/1975), nonché falsa applicazione
delle disposizioni medesime.
Il dovere di vigilanza a fini pubblici, con i correlativi
obblighi imposti ai gestori di locali privati, viene giustificato
dalla circolare invocando come base legale l’art. 51, V
comma, della legge n. 3/03, il quale rinvia all’art. 7 della
legge n. 584/1975, che, a sua volta, rinvia all’art. 2 della
medesima legge.
Quest’ultima norma si limita a stabilire che i gestori dei
locali “curano l’osservanza del divieto, esponendo, in posizione
visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione
della sanzione comminata ai trasgressori”.
L’interpretazione seguita dalla circolare appare palesemente
erronea in quanto desume dall’art. 2 della legge n. 584/75
(di cui è dubbia la stessa sopravvivenza dopo l’entrata
in vigore della legge n. 3/03) elementi precettivi insussistenti.
A ben vedere, degli obblighi positivi imposti ai gestori
privati dalla circolare non v’è traccia in alcuna disposizione
di legge; l’art. 2, III comma, della legge n. 584/75 costituisce
fondamento legislativo soltanto dell’obbligo di esporre
i cartelli riproducenti il divieto di fumo.
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3) Illegittimità del punto n. 4 dell’Accordo
e, in parte qua, della circolare del Ministro della Salute
del 17/12/2004, per eccesso di potere, disparità di trattamento,
sproporzionatezza, contraddittorietà, incoerenza, sviamento
del potere, erroneità dei presupposti, falsa rappresentazione
dei fatti, falsa applicazione di legge).
Gli atti impugnati impongono ai gestori di un locale privato
obblighi positivi ricollegabili ad una posizione di vigilanza
o di sorveglianza a fini pubblici (tutela della salute pubblica).
Peraltro collegare alla posizione di un soggetto privato,
considerato nell’esercizio della sua libertà di iniziativa
economica privata, e perciò nel suo rapporto paritario (contrattuale)
con gli utenti e gli altri soggetti privati con i quali
entra in relazione (collaboratori, fornitori, etc.), una
posizione, come quella di vigilanza a fini pubblici, che
comporta un rapporto di autorità e di sovraordinazione (asimmetrico),
evidenzia la arbitrarietà e contraddittorietà degli atti
impugnati; ed infatti il rapporto paritario tra gestore
e clienti non tollera, se non a pena di contraddizione ed
irrazionalità, che sia innestato su di esso una posizione
di autorità di un soggetto su di un altro.
L’irrazionalità dell’imposizione a privati degli obblighi
in questione evidenzia poi anche la contraddittorietà tra
le finalità pubbliche dei doveri conferiti ai gestori privati
e la totale mancanza in capo agli stessi soggetti dei corrispondenti
poteri pubblici.
Va inoltre rilevato come, per effetto degli atti gravati,
si determina la surrettizia trasfigurazione giuridica di
un soggetto privato (gestore) in una figura pubblica, ovvero
in un incaricato di pubblica funzione o di pubblico servizio;
il che è di per sé sintomo di sviamento di potere.
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4) Prospettazione, in via subordinata, della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 della
legge n. 3/2003 e dell’art. 7 della legge n. 584/1975, come
sostituito dall’art. 52, XX comma, della legge n. 448/2001,
per violazione degli artt. 2, 3, 23, 25, 41 e 43 della Costituzione.
Ove si assuma che gli atti amministrativi impugnati, da
cui derivano gli obblighi dei gestori privati di vigilanza
e segnalazione qui contestati, rappresentino una coerente
applicazione dell’art. 51 della legge n. 3/2003 e delle
altre norme nello stesso richiamate, deve allora essere
prospettata, per la sua rilevanza, la q.l.c. delle stesse
disposizioni, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 25, 41
e 43 della Costituzione.
Con atto ritualmente notificato è intervenuta ad adiuvandum
la FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rassegnando
le medesime conclusioni del ricorrente.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate
eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione
attiva e di interesse del deducente, anche in considerazione
della natura degli atti impugnati, nonchè per difetto di
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque
la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 7/7/2005 la causa è stata trattenuta in
decisione.
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D I R I T T O
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1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni
di inammissibilità del ricorso svolte dalle Amministrazioni
resistenti.
Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva, desumendosi dalle allegazioni di
parte ricorrente e dal verbale di accertamento della Polizia
Municipale di Savona che il sig. Massimiliano Marzano è
socio della società che gestisce il bar “Lo Scaletto”, e
risulta coobbligato in via solidale con l’altro socio, sig.
Fabrizio Grossi, al pagamento della sanzione amministrativa
irrogata per la violazione della normativa sul divieto di
fumo.
In tale veste è peraltro anche titolare di una posizione
di interesse qualificato ad impugnare gli atti che, in pretesa
attuazione dell’art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, hanno
disciplinato il contenuto degli obblighi dei soggetti cui
spetta la vigilanza sul rispetto del divieto, la cui inosservanza
schiude la strada all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Non può infatti negarsi la configurabilità in capo ai gestori
di locali privati aperti al pubblico (ristoranti, bar, teatri,
cinematografi) di una situazione di interesse legittimo
a fare verificare la legittimità di una disciplina amministrativa
direttamente incidente sulla propria attività economica
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1.1.- Egualmente infondata è l’eccezione
di inammissibilità dell’impugnativa avverso la circolare
del Ministero della Salute del 17/12/2004.
Ed invero, nel caso di specie, non si è in presenza di una
mera circolare interpretativa, che è atto interno all’Amministrazione,
finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente
l’azione dei vari uffici od organi, contenendo la stessa,
al contrario, anche “indicazioni attuative dei divieti conseguenti
all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/1/2003,
n. 3 …”.
Né rileva la circostanza che gli obblighi imposti ai soggetti
responsabili della struttura od ai loro delegati siano per
la gran parte previsti dall’accordo del 16/12/04 intervenuto
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, od
ancora della precedente direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14/12/95, in quanto ciò non esclude
che, dal punto di vista contenutistico, la circolare, per
ragioni di opportunità e chiarezza, riproduca vincoli nei
confronti di soggetti terzi, e cioè estranei all’Amministrazione,
e dunque presenti caratteri di lesività, che la rendono
autonomamente impugnabile.
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1.2. - Allo stesso modo non sembra meritevole
di positiva valutazione l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa
del (predetto) accordo del 16/12/04, motivata con riguardo
alla natura non amministrativa, ma politica, di tale atto,
intercorrente tra soggetti aventi rilevanza costituzionale.
E’ opportuno al riguardo sottolineare come il modulo consensuale
nei rapporti tra Stato e regioni è espressione di quel principio
di leale collaborazione che la giurisprudenza costituzionale
ha elaborato come strumento da utilizzare nel caso in cui
si verifichino interferenze sia per la competenza legislativa,
che per quella amministrativa.
Il D.lgs. 28/8/1997, n. 281, rafforzando i compiti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, ha recepito
il modulo patrizio, distinguendo tra intese (art. 3) ed
accordi (art. 4).
Questi ultimi, per quanto qui rileva, sembrano assumere
collocazione prevalente nel campo dell’attività amministrativa,
come si desume anche dalla littera legis, ove si fa riferimento
ad accordi conclusi in sede di Conferenza Stato - regioni,
“nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell’azione amministrativa”, “al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività
di interesse comune”.
La “dimensione amministrativa” che caratterizza tali accordi
induce ad escludere, già sul piano oggettivo, la natura
di atto politico.
Va aggiunto ancora che la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome non è organo
dell’Esecutivo, e non appartiene né all’apparato statale,
né a quello delle regioni, trattandosi di un’istituzione
che opera nell’ambito della comunità nazionale, quale strumento
per l’attuazione della coooperazione (in termini Corte cost.,
31/3/1994, n. 116).
Anche il profilo soggettivo depone dunque nel senso di escludere
la natura di atto politico dell’accordo, in conformità della
giurisprudenza formatasi sull’art. 31 del T.U.C.S. (R.D.
26/6/1924, n. 1054), ritenuto ipotesi eccezionale di sottrazione
al sindacato giurisdizionale di atti soggettivamente e formalmente
amministrativi, nel presupposto che costituiscano espressione
della fondamentale funzione di direzione ed indirizzo politico
del Paese.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ritiene
che, per integrare la nozione legislativa di atto politico,
debbano concorrere due requisiti, l’uno soggettivo e l’altro
oggettivo : da un lato che si tratti di atto o provvedimento
emanato dal Governo, dall’altro che si tratti di atto o
provvedimento emanato nell’esercizio di potere politico,
anziché di attività meramente amministrativa (Cons. Stato,
Sez. IV, 29/2/1996, n. 217).
Nessuno di tali due requisiti dell’atto politico sembra
caratterizzare l’accordo in tale sede gravato.
Si intende peraltro che ove anche, per mera ipotesi, voglia
sostenersi la natura di atto politico dell’accordo in questione,
risulterebbe comunque utilmente impugnata in questa sede
la circolare, che è, per quanto qui rileva, riproduttiva
e specificativa del contenuto del primo.
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2. - Può dunque procedersi all’esame del
merito del ricorso.
Non prima, peraltro, di avere chiarito come oggetto del
medesimo non sia il divieto di fumo, inteso quale limite
posto ai privati a tutela del diritto alla salute, bene
primario che assurge a diritto fondamentale della persona,
ed impone piena ed esaustiva tutela (Corte cost., 20/12/1996,
n. 399), ma solamente gli “obblighi positivi” (di ammonimento
e di segnalazione a pubblico ufficiale) che gli atti impugnati
prevedono in capo ai conduttori di locali privati aperti
al pubblico.
Ciò precisato, giova ricordare che con il ricorso, le cui
censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto
intimamente connesse, scansione articolata di una medesima
prospettazione giuridica, viene dedotta la violazione del
principio di legalità, e, più pregnantemente, della riserva
di legge contenuta negli artt. 23, 25 e 41 della Costituzione,
nella considerazione che i doveri di vigilanza, di ammonizione
e di segnalazione agli agenti di polizia, prescritti dagli
atti impugnati ai conduttori dei locali privati (od ai collaboratori
da essi formalmente delegati), sono privi di base legislativa.
Il ricorso è fondato, e meritevole dunque di positiva valutazione.
Per chiarezza espositiva è opportuno ricordare, ancora una
volta, che gli obblighi ricadenti sui soggetti responsabili
della struttura o sui loro delegati sono essenzialmente
quelli : a) di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza
del divieto di fumare; b) di segnalare, in caso di inottemperanza
al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai
pubblici ufficiali od agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione.
Viene dunque ad essere imposta una specifica prestazione
personale che non ha peraltro fondamento legislativo.
Ed invero, l’art. 51, VII comma, della legge n. 3/2003 si
limta stabilire che “entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella G.U., con accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i
Ministri della Giustizia e dell’Interno, sono ridefinite
le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa
modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali,
di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24/11/1981,
n. 689, e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni”.
Neppure il quinto comma dell’art. 51, che fa riferimento
alle sanzioni applicabili in caso di infrazioni al divieto
di fumo, mediante rinvio all’art. 7 della legge 11/11/1975,
n. 584, contiene una disciplina del contenuto degli obblighi
gravanti sui soggetti preposti alla vigilanza.
Infatti l’art. 7 della legge n. 584/75, al secondo comma,
stabilisce solamente l’importo della sanzione pecuniaria;
l’art. 2 della legge n. 584/75, cui rimanda l’art. 7 dello
stesso testo legislativo, pur essendo l’unica norma “sostanziale”,
che cioè disciplina il contenuto dell’obbligo dei conduttori
dei locali, si limita stabilire che costoro “curano l’osservanza
del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata
ai trasgressori”.
Appare dunque evidente in primo luogo la violazione della
riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23 della Costituzione,
alla stregua del quale “nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Ciò significa che prestazioni personali possono essere imposte
per la soddisfazione di interessi pubblici, ma solamente
ope legis, cui compete di indicare il soggetto pubblico
abilitato ad imporre la prestazione, nonché a fissare i
limiti dell’imposizione (rispettivamente, soggetto ed oggetto
della prestazione imposta).
E’, del resto, proprio questo il quid proprium della riserva
di legge, esprimente la necessità che la legge disciplini
effettivamente la materia; la distinzione tra riserva assoluta
e relativa si fonda poi sull’intensità della disciplina
legislativa, nel senso che nella prima ipotesi la fonte
primaria deve regolare compiutamente la materia, mentre
nel secondo caso detta la disciplina fondamentale, rimettendone
il dettaglio ad altre fonti del diritto, gerarchicamente
subordinate, anche formalmente amministrative.
In tale modo, la riserva di legge si sovrappone al principio
di legalità sostanziale, imponendo al legislatore l’individuazione
dei limiti contenutistici dell’azione amministrativa (in
termini, Corte cost., 5/2/1986, n. 34).
Ne discende che la riserva (anche relativa) pone uno specifico
vincolo di contenuto a carico della legge, che nel caso
di specie non risulta essere stato rispettato, neppure nel
suo limite negativo, volto a circoscrivere la discrezionalità
dell’Amministrazione.
Ciò sia nella prospettiva dell’art. 23 della Costituzione,
sia in quella dell’art. 41, che sancisce la libertà di iniziativa
economica privata, rispetto alla quale limiti sono configurabili
solamente nel rispetto della riserva relativa di legge.
Più precisamente, secondo l’insegnamento della giurisprudenza
costituzionale, l’art. 41 della Costituzione, nell’affermare
la libertà dell’iniziativa economica privata, consente l’apposizione
di limiti al suo esercizio subordinandola ad una duplice
condizione, e cioè richiedendo, sotto l’aspetto sostanziale,
che essi corrispondano all’utilità sociale, e, sotto quello
formale, che ne sia effettuata la disciplina per opera della
legge (in termini Corte cost., 6/2/1962, n. 4; 8/2/1962,
n. 5).
Ne deriva che occorreva una previsione legislativa per imporre
i descritti doveri di vigilanza a fini pubblici nei confronti
di soggetti che esercitano la propria libertà di iniziativa
economica privata nell’ambito di locali aperti al pubblico,
e che vengono, per effetto delle contestate prescrizioni,
ad essere in qualche misura trasformati in incaricati di
una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico servizio;
anche sotto tale profilo appare dunque del tutto inidoneo
il ricorso, nel caso di specie, agli impugnati atti amministrativi,
che vengono a svolgere non già una funzione integrativa
della disciplina sul divieto di fumo, ma, in violazione
della norma costituzionale attributiva della competenza
normativa, a regolamentare ex novo i doveri dei gestori
privati, al cospetto di un avventore (sia questo un utente,
un collaboratore, ovvero un fornitore), che trasgredisca
all’osservanza del divieto.
La violazione della riserva relativa di legge non descrive
peraltro un’ipotesi di atto adottato in carenza di potere,
con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente.
Ed infatti si è al di fuori dell’ambito nozionale del difetto
assoluto di attribuzione (c.d. carenza in astratto), manifestandosi
piuttosto un cattivo uso del potere amministrativo, nei
cui riguardi il privato vanta una posizione giuridica di
interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
Non può inoltre essere condiviso l’assunto motivazionale
contenuto nel punto 5) della circolare del 17/12/04, secondo
cui il rinvio (indiretto) all’art. 2 della legge n. 584/75,
nell’assetto prefigurato dalla legge n. 3/03, preclude un’interpretazione
restrittiva, tale da limitare l’obbligo dei gestori soltanto
alla materiale apposizione del cartello recante il divieto
di fumo, in quanto risulterebbe altrimenti irragionevole
l’applicazione delle severe misure sanzionatorie previste
dall’art. 7, II comma, della legge n. 584/75 (nel testo
sostituito dall’art. 52 della legge 28/12/2001, n. 448).
E’ evidente che in tale modo la circolare viene impropriamente
a fornire un’interpretazione “adeguatrice” della norma che
contrasta peraltro insanabilmente con la littera legis.
Seguendo il canone ermeneutico, sancito dall’art. 12 delle
preleggi, del significato grammaticale delle parole secondo
la loro connessione, anche a prescindere da varie altre
questioni concernenti perfino l’ambito soggettivo della
prescrizione, non può sicuramente revocarsi in dubbio che
il contenuto dell’obbligo imposto ai conduttori dei locali
dall’art. 2, III comma, della legge n. 584/75 sia solamente
quello di esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti
il divieto di fumo, con l’indicazione della sanzione comminata
ai trasgressori, atteso che l’uso del gerundio sta sintatticamente
proprio a specificare il contenuto dell’obbligo enunciato
nella proposizione principale.
La norma ora indicata costituisce dunque fondamento legislativo
solamente dell’obbligo di esporre i cartelli riproducenti
il divieto di fumo, e non anche degli ulteriori “obblighi
positivi” illegittimamente previsti dagli atti oggetto di
gravame (in specie al punto n. 4 dell’Accordo, ed ai punti
nn. 4 - 5 della circolare).
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3. - In conclusione, dall’accoglimento del
ricorso consegue l’annullamento degli atti impugnati, nella
parte in cui impongono ai soggetti responsabili di locali
privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di
richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del
divieto di fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza
al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici
ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare
il conseguente verbale di contravvenzione.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati, nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 7.7.2005.
GIUSEPPE BUFFONE
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| Nota a T.A.R. LAZIO
- ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 1 agosto 2005
n. 6068
| Sommario:
1. Circolari lesive autonomamente impugnabili
– 2. Accordi sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano: atto politico? – 3. Gli obblighi
positivi ex art. 51 legge 3/03 – 4. Prestazioni
personali ed art. 23 cost. – 5. Effetti
della pronuncia |
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| 1.
Con la pronuncia dell’1 agosto 2005 n. 6068,
il Tar Lazio annulla parzialmente la circolare
emanata dal Ministero della Salute in data
17 dicembre 2004, (Gazzetta Ufficiale N.
300 del 23 Dicembre 2004), recante “Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti
all'entrata in vigore dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela
della salute dei non fumatori”, (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio
2003 - Supplemento Ordinario n. 5).
Preliminarmente, il Collegio amministrativo
rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa
avverso la circolare del Ministero della
Salute del 17.12.2004, confermando l’indirizzo
giurisprudenziale maggioritario, (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 27/11/1996, n.1246 in Foro
Amm., 1996, 3215): ad avviso del Tribunale
laziale, infatti, non si è in presenza di
una mera circolare interpretativa, (che
è atto interno all'Amministrazione), poiché,
dal punto di vista contenutistico, la circolare
riproduce vincoli nei confronti di soggetti
terzi, e cioè estranei all'Amministrazione,
e dunque presenta caratteri di lesività,
che la rendono autonomamente impugnabile.
La circolare intersoggettiva impugnata,
infatti, si distanzia notevolmente dalle
ordinarie norme interne attraverso cui un
organo amministrativo indica una ricostruzione
interpretativa di talune norme di legge
e regolamenti, al fine di assicurarne l’uniforme
applicazione nell’ambito della Pubblica
Amministrazione: essa ha un autonomo e chiaro
contenuto precettivo vincolante il cui effetto
non è limitato alla mera rilevanza esterna
mediata.
D’altronde, la succitata circolare ha un
contenuto normativo innovativo che non si
rinviene nell’art. 51 della legge 3/2003.
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| 2.
Sempre preliminarmente, il Collegio non
ritiene meritevole di positiva valutazione
l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa
dell’accordo, del 16 dicembre 2004, (adottato
in sede di Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano), motivata con riguardo
alla natura non amministrativa, ma politica,
di tale atto.
Nell’occasione, il Tribunale laziale, sottolinea
come “il modulo consensuale nei rapporti
tra Stato e regioni è espressione di quel
principio di leale collaborazione che la
giurisprudenza costituzionale ha elaborato
come strumento da utilizzare nel caso in
cui si verifichino interferenze sia per
la competenza legislativa, che per quella
amministrativa”.
La "dimensione amministrativa" che caratterizza
tali accordi induce ad escludere, già sul
piano oggettivo, la natura di atto politico.
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| 3.
Nel merito, a scanso di equivoci, il Tar
adito, precisa come l’oggetto della controversia
non sia il divieto di fumo, “inteso quale
limite posto ai privati a tutela del diritto
alla salute, bene primario che assurge a
diritto fondamentale della persona, ed impone
piena ed esaustiva tutela (Corte cost.,
20 dicembre 1996, n. 399)”, ma solamente
“gli "obblighi positivi" (di ammonimento
e di segnalazione a pubblico ufficiale)
che gli atti impugnati prevedono in capo
ai conduttori di locali privati aperti al
pubblico.
La circolare impugnata, al riguardo, prevedeva
espressamente, tra l’altro, che sui soggetti
responsabili della struttura o sui loro
delegati ricadessero gli obblighi di:
a) richiamare formalmente i trasgressori
all'osservanza del divieto di fumare;
b) segnalare, in caso di inottemperanza
al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti
ai quali competono la contestazione della
violazione del divieto e la conseguente
redazione del verbale di contravvenzione
c) esporre cartelli, (come indicato nell'accordo
stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 16 dicembre 2004).
Viene dedotta, quindi, la violazione del
principio di legalità, e, “più pregnantemente,
della riserva di legge contenuta negli artt.
23, 25 e 41 della Costituzione, nella considerazione
che i doveri di vigilanza, di ammonizione
e di segnalazione agli agenti di polizia,
prescritti dagli atti impugnati ai conduttori
dei locali privati (od ai collaboratori
da essi formalmente delegati), sono privi
di base legislativa”.
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| 4.
A tal proposito, il Tar Lazio riconosce
come venga ad essere imposta una specifica
prestazione personale che non ha alcun fondamento
legislativo: “appare dunque evidente in
primo luogo la violazione della riserva
di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione,
alla stregua del quale "nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge".
Trattasi, peraltro, di una riserva relativa,
violata, quindi, per l’assenza di una legge
che delimiti l'ambito discrezionale della
p.a., al fine di evitare arbitri (cfr. Corte
cost., 15/03/1994, n.90; Corte cost., 10/06/1994,
n.236 in Cons. Stato, 1994, II, 861 ed in
Giur. Costit., 1994, 1950, Giust. Civ.,
1994, I, 2089; cfr anche Commiss. Trib.
Reg. Torino, 21/11/2000, n.70 in Boll. Trib.,
2002, 144).
Occorreva, dunque, una previsione legislativa
per imporre i descritti doveri di vigilanza
a fini pubblici nei confronti di soggetti
che esercitano la propria libertà di iniziativa
economica privata nell'ambito di locali
aperti al pubblico, e che vengono, per effetto
delle contestate prescrizioni, “ad essere
in qualche misura trasformati in incaricati
di una pubblica funzione, o, quanto meno,
di un pubblico servizio”.
Sotto tale profilo, ad avviso dei giudicanti,
gli atti amministrativi impugnati sono inidonei
a svolgere la funzione loro assegnata, la
quale si palesa non già meramente integrativa
della disciplina sul divieto di fumo, ma,
in violazione della norma costituzionale
attributiva della competenza normativa,
di regolamentazione ex novo dei doveri dei
gestori privati.
La materia de qua, pertanto, non poteva
essere trasferita dalla sede legislativa
a quella amministrativa in assenza di uno
specifico provvedimento parlamentare in
ottemperanza agli artt. 23 e 41 della Costituzione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il
Tar Lazio rileva il fondamento legislativo
del solo obbligo di esporre i cartelli riproducenti
il divieto di fumo, e non anche degli ulteriori
"obblighi positivi" illegittimamente previsti
dagli atti oggetto di gravame (in specie
al punto n. 4 dell'Accordo, ed ai punti
nn. 4 - 5 della circolare).
In conclusione, dall'accoglimento del ricorso
consegue l'annullamento degli atti impugnati,
“nella parte in cui impongono ai soggetti
responsabili di locali privati aperti al
pubblico, o loro delegati, l'obbligo di
richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza
del divieto di fumare, e di segnalare, in
caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento
dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti
a contestare la violazione e ad elevare
il conseguente verbale di contravvenzione”.
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| 5.
La pronuncia del Tar Lazio n. 6068/2005
crea una crepa nel sistema legislativo delineato
dall’art. 51 legge 3/2003, di cui sono attuazione
gli atti impugnati: si renderà, quindi,
opportuno e necessario, un provvedimento
legislativo volto a ricucire il tessuto
strappato, (non è da escludere un imminente
decreto legge, salvo possibili ribaltoni
in sede del probabile secondo grado di giudizio).
Gli effetti immediati, in ogni caso, discendono
dalla dichiarata illegittimità di un atto
amministrativo a monte che si ripercuote
su tutti i provvedimenti attuativi a valle,
salvo i rapporti ormai esauriti: così i
ricorsi ancora pendenti avverso le sanzioni
irrogate ai sensi dell’art. 51 comma V legge
3/03, laddove la sanzione faccia riferimento
al contenuto normativo espunto dal Tar Lazio
per contrasto con la disciplina costituzionale.
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