| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 14 giugno
2005 n. 822
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. Fed. Reg. Ordini dei Dott. Agronomi Forestali ed altri
contro Provincia di Bologna, Associazione Pimpinella Onlus
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1. Partecipazione ad una gara pubblica -
Non equiparabilità delle cooperative sociali alle associazioni
di volontariato – Legittimità.
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2. Realizzazione di una cartografia del territorio-
Svolgimento di un servizio professionale – Sua riconoscibilità
come contratto di opera pubblica nell’ambito di applicazione
dell’art.17 L. n. 109 del 1994 – Esclusione.
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1. Costituisce principio giurisprudenziale
ormai consolidato quello secondo è legittima la partecipazione
ad una gara ad evidenza pubblica di una cooperativa sociale
che al contrario delle associazioni di volontariato di cui
alla L. n. 266 del 1991, sono imprese normalmente operanti
sul mercato, seppur coi limiti cui è condizionato il regime
fiscale di favore.
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2. Il contratto con cui una p.a. affida la
realizzazione di una cartografia del territorio non può
essere qualificato contratto di appalto di appalto di opera
pubblica, in quanto il suo oggetto non consiste nella realizzazione
di opere aventi carattere immobiliare con la trasformazione
del territorio e con il conferimento di particolari poteri
alla p.a. nella fase esecutiva, bensì nello svolgimento
di un servizio di carattere professionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
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nelle persone dei Signori:
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LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 924/2001 proposto da:
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FED. REG. ORDINI DEI DOTT. AGRONOMI FORESTALI
E.R. ED ALTRI
STUDIO ASSOCIATO PMP
STUDIO VERDE SNC
rappresentati e difesi da: VIRGILIO AVV. MARIA MONEGATTI
ZILIOTTI AVV. EUGENIA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA
RUBBIANI 3 presso VIRGILIO AVV. MARIA
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contro
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PROVINCIA DI BOLOGNA
rappresentata e difesa da: CRISTONI AVV. CLAUDIO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA GARIBALDI 1 presso la sua sede
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e nei confronti di
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ASSOCIAZIONE PIMPINELLA ONLUS
rappresentata e difesa da: MORELLO AVV. ANTONINO PITTALIS
AVV. GUALTIERO ROVERSI MONACO AVV. FABIO ALBERTO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA SARAGOZZA 28 presso PITTALIS AVV.
GUALTIERO
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per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata
dell’incarico di realizzare il II lotto della Carta forestale
e della Carta forestale Attività estrattive della Provincia
di Bologna;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Udito, nell'Udienza Pubblica del 26 Maggio 2005, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni e uditi, altresì, i difensori delle
parti, presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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I. Avverso l’aggiudicazione all’Associazione
Pimpinella ONLUS della gara ufficiosa per l’affidamento
a trattativa privata dell’incarico di realizzare il II lotto
della Carta forestale e della Carta forestale Attività estrattive
della Provincia di Bologna, i ricorrenti deducono le seguenti
censure: 1) violazione dell’art. 1 legge n. 3/1976 e successive
modificazioni; dell’art. 2231 Cod. Civ.; dell’art. 2 L.R.
n. 24/1975; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità
manifesta, nell’assunto che la Provincia non avrebbe potuto
legittimamente affidare l’incarico de quo alla controinteressata,
in quanto in materia sussisterebbe la competenza esclusiva
dei Dottori Agronomi e Forestali e una Associazione ONLUS
non sarebbe soggetto giuridico idoneo ad assumere tali incarichi
professionali;
2) violazione della legge n. 266/1991 e della par condicio;
eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta,
poiché le associazioni “volontaristiche” disciplinate dalla
citata legge n. 266 non avrebbero potuto partecipare alla
gara;
3) violazione dell’art. 2 Capo I e art. 13 del disciplinare
d’oneri, in materia di obblighi contributivi, stante che
le “gli associati di una ONLUS non possono intrattenere
alcun rapporto subordinato o autonomo o comunque alcun rapporto
di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fanno
parte ai sensi della L. 266/91”;
4) violazione dell’art. l’art. 17 comma 12 legge n. 109/94,
avendo la Provincia attribuito esclusivo rilievo al carattere
economico dell’offerta, senza alcun riferimento al curriculum
professionale delle ditte invitate. II. La Provincia e la
controinteressata intimate si sono costituite in giudizio,
sostenendo convergentemente, oltrechè l’infondatezza nel
merito del ricorso, la sua inammissibilità:
- quanto agli studi privati ricorrenti, per conflitto di
interessi tra loro, avendo presentato due separate offerte,
e per difetto della prova di resistenza, essendosi rispettivamente
classificati al 5° e 6° posto in graduatoria;
- quanto alla Federazione regionale degli agronomi, per
difetto di legittimazione attiva.
La controinteressata ha, altresì, eccepito l’improcedibilità
del ricorso a seguito dell’avvenuta stipulazione del contratto.
III. A tali eccezioni replicavano i ricorrenti con memoria
10 luglio 2001: tuttavia alla medesime eccezioni si richiamava
l’Ordinanza 12 luglio 2001, n. 554, con cui questa Sezione
respingeva la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente.
IV. In vista della trattazione della causa nel merito, quest’ultima
produceva memoria conclusiva, mentre la controinteressata
dimetteva, oltre a memoria finale, anche documentazione.
Indi, all’odierna pubblica udienza il ricorso passava in
decisione.
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DIRITTO
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1.1. Preliminarmente, il Collegio rileva
che le eccezioni sollevate in rito dalle parti resistenti
non sono, in sé, risolutive della controversia.
1.2. Invero, anche a voler ritenere tra loro conflittuali
le rispettive posizioni giuridiche dei due studi professionali,
risulterebbe, comunque, ammissibile - come esattamente osservato
nelle memorie di parte ricorrente - l’impugnativa proposta
dalla Federazione regionale dei dottori agronomi, in quanto
titolare, al tempo stesso, di situazione con gli stessi
non confliggente e di legittimazione ad agire, essendo gli
ordini professionali legittimati a difendere in sede giurisdizionale
gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la
rappresentanza istituzionale, con l'unico limite derivante
dal divieto - qui osservato - di occuparsi di questioni
concernenti i singoli iscritti e relative ad attività non
soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale
stesso.
Per le medesime ragioni, la Federazione risulta estranea
all’eccezione di difetto di interesse in relazione alla
posizione in graduatoria, eccezione che, ancora un avolta,
coinvolge i soli studi professionali ricorrenti.
1.3. Infine, l’eccezione di improcedibilità del ricorso
(per effetto dell’avvenuta stipulazione del contratto) risente
dell’epoca della sua formulazione e sarebbe oggi passibile,
alla stregua degli sviluppi giurisprudenziali nel frattempo
intervenuti, di soluzione in senso reiettivo. 1.4. Non resta,
pertanto, che passare all’esame del merito del ricorso,
il quale si rivela, in ogni caso, infondato.
2.1. Circa le censure svolte con il primo motivo, v’è da
osservare che l’Associazione aggiudicataria è denominata
“Pimpinella, Ricerca e Progettazione Territoriale – Onlus”
(d’ora in poi, per brevità, anche solo Pimpinella) e, secondo
gli scopi statutari prioritariamente indicati (cfr. art.
3, comma 2 Statuto), “opera nel campo della conoscenza del
territorio dal punto di vista naturalistico e della sua
tutela”, svolgendo a tal fine “studi ed indagini, prevalentemente
di carattere naturalistico e progettazioni terrioriali,
quali: a) indagini vegetazionali fitosociologiche, fenologiche,
dinamica delle popolazioni vegetali e vegetazione potenziale;
fotointerpretazione per carte tematiche; cartografia della
vegetazione”.
Tale statutaria vocazione alla ricerca, nel campo della
vegetazione e della sua cartografia, colloca l’Associazione
nel novero degli Istituti di ricerca, contemplati - assieme
ad altri soggetti (singoli professionisti, studi professionali,
ditte specializzate) - dall’art. 2 L.R. n. 24/75, ai fini
dell’affidamento dei lavori per l’elaborazione e realizzazione
delle carte del genere di quella di cui qui controverte.
Ne discende la piena “capacità giuridica soggettiva” di
Pimpinella ad assumere l’incarico di cui è causa.
2.2. Per quanto concerne, poi, la riserva di competenza
dei Dottori agronomi e forestali in materia, il predetto
art. 2 L.R. n. 24/75 è espressamente richiamato – come esattamente
osservato dalla difesa della Provincia – a pag. 39 delle
Norme metodologiche per la realizzazione della carta forestale
della Regione Emilia-Romagna, cui a sua volta la lettera
di invito alla gara ufficiosa de qua fa diretto rinvio quali
linee-guida per la formulazione dell’offerta economica.
La medesima pag. 39 prosegue stabilendo che “i lavori cartografici
e le eventuali note descrittive d’accompagnamento dovranno
essere firmati da tecnico forestale abilitato (iscrizione
all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali)”. Questa prescrizione
(facente parte del corpus progettuale e normativo che a
termini della lettera di invito i partecipanti dovevaveno
espressamente dichiarare di accettare: per Pimpinella, si
veda la dichiarazione 8 febbraio 2001) consente, dunque,
di ritenere salvaguardata la competenza professionale esclusiva
dei Dottori agronomi e forestali che, invece, parte ricorrente
assume violata: nè la medesima parte ricorrente ha, in corso
di causa, dedotto che Pimpinella non abbia effettivamente
rispettato la suddetta clausola all’atto della consegna
del materiale, stante che i lavori di cui si tratta si sono,
ad oggi, da tempo conclusi (cfr. certificato di regolare
esecuzione 15.10.2003, prodotto dalla difesa di Pimpinella
stessa).
2.3. Dalle suesposte considerazioni discende che, per un
verso, Pimpinella rientra nel novero dei soggetti che la
Legge regionale in materia abilita alla realizzazione delle
cartografie di cui si tratta; e, per l’altro, la competenza
professionale eslusiva dei dottori agronomi e forestali
risulta, nella specie, osservata.
Donde l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.1. Relativamente alla questione sollevata con il secondo
mezzo (inidoneità dell’aggiudicataria, in quanto associazione
ONLUS, a partecipare alla gara ed assumere l’incarico),
il Collegio deve effettivamente convenire con le difese
delle parti resistenti, circa l’erroneità dell’assimilazione
ONLUS-Associazione di volontariato ex lege 266/91 che sorregge
la censura di parte ricorrente: la quale, in sede di memoria
conclusiva, cerca sul punto di “correggere il tiro”, spostandolo
dalla normativa che regola le Associazioni di volontariato
(per l’appunto, legge n. 266/1991, richiamata nel ricorso
introduttivo a sostegno della censura in esame) a quella
che disciplina le ONLUS (D.Lgs. n. 490/97).
Siffatta correzione in corso di causa e in mero atto defensionale
non notificato è, tuttavia, inammissibile, perché investe
non la semplice citazione di un riferimento legislativo
errato, bensì la sostanza della deduzione, originariamente
volta a contestare la possibilità di affidare l’incarico
ad una “associazione volontaristica”, quale disciplinata
dai vari commi dell’art. 2 legge n. 266/1991; così dando
vita ad un non consentito ampliamento del thema decidendum.
3.2. In ogni caso, quel che conta è che la giurisprudenza
(cfr. ad es. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 marzo
2003, n. 459) ritiene non legittima la partecipazione ad
una gara ad evidenza pubblica delle Associazioni di volontariato
di cui alla legge n. 266/1991 (quale Pimpinella non è) e
non già delle ONLUS in quanto tali che non siano anche associazioni
di volontariato (è questo, invece, il caso di Pimpinella):
del resto, basti pensare che le Coop. sociali molto spesso
assumono anche, a fini fiscali, la qualifica di ONLUS e
non per questo potrebbero essere escluse dalla partecipazione
(ed aggiudicazione) a procedure concorsuali pubbliche concernenti
l’affidamento di servizi.
Anche il secondo mezzo di impugnazione deve, pertanto, essere
disatteso.
4. Il terzo mezzo continua a reggersi sullo schema secondo
cui l’Associazione Pimpinella risponderebbe, anche nei rapporti
con i propri soci, al modello di gratuità delineato dalla
legge n. 266/91: e dunque valgono per esso le considerazioni
appena svolte circa la non applicabilità di tale normativa
al caso di Pimpinella-Onlus.
5. Erroneo ed inconferente alla fattispecie (come ancora
consonantemente dedotto dalle parti resistenti) è, infine,
anche l’inquadramento - operato con il quarto ed ultimo
motivo - della gara de qua sotto il paradigma dell'affidamento
degli incarichi di progettazione di opere pubbliche ai sensi
dell'art. 17, l. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni:
invero, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo
posto in evidenza (Sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1216) come
la realizzazione di una cartografia del territorio consista
nello svolgimento di un servizio di carattere professionale
e non possa essere qualificato contratto di appalto di opera
pubblica, con la conseguenza - soggiunge il Collegio - che
essa non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della
legge n. 104/94 (come definito al suo art. 2) e sfugge,
pertanto, all’applicazione del suddetto art. 17, invocato
da parte ricorrente.
In ogni caso, v’è da rilevare che “procedure di selezione
del contraente secondo il criterio del massimo ribasso”
di cui qui si controverse sono state “attivate” (cfr. determina
dirigenziale 10.1.2001, n. 1) allorché era già entrato in
vigore (dal 28 luglio 2000) il regolamento di attuazione
della legge 109/94, approvato con D.P.R. n.554/1999: ebbene,
al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr.
Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 807) è nel senso che la norma
di cui al richiamato art. 17 rivestisse “un’evidente portata
transitoria” e non trovasse più applicazione al momento
dell’entrata in vigore degli articoli 50 e seguenti del
menzionato regolamento, i quali prevedono che per gli affidamenti
degli incarichi di progettazione “si proceda mediante licitazione
privata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con la conseguenza che del tutto erroneamente
il primo Giudice (T.A.R. Friuli V.G., 22.2.2002, n. 33:
NdE) nel predetto tentativo di armonizzare la normativa
regionale con quella nazionale (tentativo peraltro incongruente
nell’ambito dell’evoluzione di tutta la normativa, anche
comunitaria, di riferimento) non ha tenuto conto della rilevata
circostanza che la stessa normativa nazionale applicabile
prevedeva l’esclusivo criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. In tale contesto sono parimenti fondate
le censure prospettate dall’appellante Amministrazione circa
l’irrilevanza dei curricula degli aspiranti.”
Tale ultimo passaggio della decisione del Giudice amministrativo
d’appello consente, altresì, di disattendere anche l’ulteriore
argomentazione introdotta da parte ricorrente in sede di
memoria conclusiva, secondo la quale - anche a prescindere
dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 17 - sussisterebbe
una sorta di principio generale per cui nella scelta fiduciaria
dei professionisti la P.A. non potrebbe prescindere dalla
valutazione delle relative qualità soggettive, da compiersi
sulla base dei rispettivi curricula. 6. Per le considerazioni
che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Quanto alle spese di lite, la controversia presenta tratti
di peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporne
la compensazione tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, RESPINGE il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 26 maggio 2005.
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Presidente L. Papiano
Cons. Rel. est. G. Calderoni
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Depositata in Segreteria in data 14.06.05
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