| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 15 luglio 2005
n. 634
Pres. Borea, Est. Di Sciascio.
SNUA s.r.l. (avv. R. Fusco) c. Comune di Azzano Decimo (avv.ti
G. Caia e A. Pasino) e Ambien-te Servizi s.p.a. (avv.ti
S. Colombari e A. Pasino) |
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1. Contratti della P.A. - Servizio pubblico
locale – Forme di gestione – Competenze del Consiglio comunale
– Convenzioni tra enti locali per il controllo congiunto
di società par-tecipate ed affidamento dei servizi – Vi
rientrano.
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2. Contratti della P.A. – Servizio pubblico
locale – Forme di gestione – Società in house providing
– Pluralità di enti locali soci – Ammissibilità.
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3. Contratti della P.A. - Servizio pubblico
locale – Forme di gestione – Società in house providing
– Società ad influenza dominante pubblica locale – Differenze.
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1. La competenza del Consiglio dell'ente
locale, stabilita dall'art. 42, comma 2°, lett. e) del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, comporta che l'organo consiliare
sia competente non solo per deliberare la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali ma anche per l'approvazione
di una convenzione di coordinamento tra i vari enti locali
soci (avente per oggetto il controllo congiunto sulla società)
nonché per l'affidamento dei servizi pubblici alla società
stessa e per l'approvazione degli schemi tipo dei contratti
di servizio che di-sciplinano l'esecuzione materiale delle
prestazioni da parte della società.
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2. La società c.d. in house providing, per
la gestione dei servizi pubblici locali, può essere costituita
anche da una pluralità di enti locali, perché il «controllo
analogo a quello eser-citato sui propri servizi» può essere
realizzato - indipendentemente dalla quota di parte-cipazione
propria di ciascun ente locale - attraverso la costituzione,
con apposita conven-zione di diritto pubblico, di un ufficio
comune, cui sia attribuito il compito di realizzare il coordinamento
e la consultazione tra gli enti locali provvedendo: all'approvazione
degli atti fondamentali nella vita della società; all'approvazione
delle modifiche agli schemi di tipo dei contratti di servizio
(tra ente locale e società) che disciplinano l'esecuzione
ma-teriale delle prestazioni, così come all'esercizio di
un controllo su vari profili di funzio-namento della società.
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3. La società c.d. in house providing, per
la gestione dei servizi pubblici locali, che deve possedere
i requisiti descritti dall'art. 113, comma 5°, lett. c)
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (partecipazione interamente
pubblica, sottoposizione ad uno speciale controllo, svolgimento
della parte più importante dell'attività societaria con
gli enti che la control-lano), rappresenta una figura differente
rispetto alla società a prevalente capitale pubbli-co locale
ed alla società ad influenza dominante pubblica locale di
cui alla previgente normativa nazionale e di cui ad alcune
norme di legge regionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia
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nelle persone dei magistrati:
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Vincenzo Borea – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 360/04 proposto dalla
SNUA s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Fusco,
con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via di Donota
3, come da mandato a margine del ricorso;
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contro
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il Comune di Azzano Decimo, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Caia e Alberto Pasino, con domicilio eletto presso
il secondo in Trieste, via S. Nicolò 19; come da deliberazione
giuntale n. dd. e da mandato a margine dell’atto di costituzione;
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e nei confronti
della Ambiente Servizi s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Stefano Colombari e Alberto Pasino, con domicilio
eletto presso il secondo in Trieste, via S. Nicolò 19, come
da mandato a margine dell’atto di costituzione;
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per l’annullamento
della deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.3.2004, con
cui si è disposta l’adesione del Comune alla Ambiente Servizi
s.p.a. e l’affidamento diretto ad essa della gestione del
servizio pubblico di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a far data dall’1.4.2004;
della presupposta determinazione n. 865 dd. 9.12.2003 e
di quella consequenziale n. 211 dd. 2.4.2004 n. 211 del
responsabile del servizio competente, rispettivamente di
sospensione e di revoca del procedimento a evidenza pubblica
in precedenza indetto per la gestione del medesimo servizio;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata e della controinteressata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 30 giugno 2005
la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì
i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente rappresenta di aver partecipato
a una gara, indetta dal Comune intimato, per l’affidamento
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (RSU) per il triennio 2004 – 2006, essendo
in scadenza il precedente rapporto con essa stessa instaurato.
Oltre alla sua offerta perveniva anche quella della Ecoverde
s.n.c.
Con la prima delle determinazioni impugnate il procedimento
è stato inopinatamente sospeso, adducendo il Comune la necessità
di valutare la convenienza dell’affidamento diretto del
servizio stesso, a norma dell’art. 14 della L. 24.11.2003
n. 326, modificativa dell’art. 113, 5° comma, lett. c) del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che consente il conferimento della
titolarità dei servizi pubblici a rilevanza economica a
società di capitale interamente pubblico, a condizione che
gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che essa eserciti la parte più importante
della sua attività con gli enti pubblici che la controllano.
Con la successiva deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.3.2004
premesso che è stata bandita la più volte menzionata procedura
ad evidenza pubblica, che è sopravvenuta la ricordata modificazione
della disciplina in materia di servizi pubblici locali,
che di conseguenza si è decisa, con il ricordato provvedimento
del responsabile del servizio, adottato previa deliberazione
giuntale di indirizzo n. 257 dd. 4.12.2003, la sua sospensione,
divenuta efficace dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Con successiva determinazione – ricorda il citato provvedimento
- è stato dato incarico alla ditta PM8 Consulenze s.r.l.
di Pordenone di predisporre una relazione economico finanziaria,
che dimostrerebbe la convenienza per l’amministrazione di
gestire in house il servizio oggetto di gara.
Si rileva inoltre che la Ambiente Servizi s.p.a., società
che ha come soci numerosi Comuni vicini, si è dichiara disposta
a svolgere il servizio in questione a condizioni giudicate
migliorative rispetto a quelle di attuale svolgimento e
che il suo statuto consente ad ogni Comune socio, indipendentemente
dal numero di azioni detenuto, di esercitare sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
come richiesto dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.
Lgs. n. 267/00.
Di conseguenza la citata deliberazione consiliare dispone
l’adesione del Comune intimato ad Ambiente Servizi s.p.a.,
determinando la quota di capitale e il numero di azioni
da acquisire, e l’affidamento, a far data dal 1.4.2005,
alla stessa del servizio qui controverso, dando mandato
agli organi competenti di disporre la definitiva revoca
della gara già sospesa.
Ne è conseguita la pure impugnata determinazione di revoca,
di cui in epigrafe.
Si chiede l’annullamento degli atti ivi indicati, in quanto
ritenuti illegittimi per:
1) Violazione dell’art. 42, 2° comma, del D. Lgs. 18.8.2000
n. 267. Incompetenza.
La deliberazione consiliare impugnata sarebbe viziata da
violazione di legge e incompetenza, in quanto la norma in
rubrica consente al Consiglio comunale di deliberare in
ordine:
- all’organizzazione dei pubblici servizi;
- alla costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- alla concessione di pubblici servizi;
- alla partecipazione dell’ente locale a società di capitali;
- all’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
Peraltro, se è vero che esso può deliberare in ordine alla
concessione di pubblici servizi o all’affidamento di attività
o servizi mediante convenzione, l’effettivo affidamento
del servizio spetterebbe alla Giunta, trattandosi di attività
esecutiva.
Pertanto il disposto affidamento diretto alla controinteressata
da parte del Consiglio comunale sarebbe illegittimo per
le ragioni sopra esposte.
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 267/00. Eccesso di potere per errata valutazione
dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
violazione dei principi in materia di procedimenti a evidenza
pubblica
La deliberazione consiliare impugnata, nella parte in cui
affida direttamente alla società controinteressata il servizio
pubblico locale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, contestualmente
disponendo la sottoscrizione di una quota minimale del suo
capitale (8% circa) violerebbe la norma in rubrica, dal
momento che difetterebbe il presupposto da essa previsto
per tale affidamento, consistente nell’esercizio sulla società
affidataria di un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, che non potrebbe prescindere da una
partecipazione azionaria maggioritaria.
Mancherebbe pertanto il vincolo di dipendenza finanziaria,
amministrativa e gestionale fra pubblica amministrazione
e soggetto affidatario che solo consentirebbe di derogare
alla disciplina comunitaria sui pubblici appalti.
La pretesa possibilità di controllo della società controinteressata
da parte di ogni Comune socio, a prescindere dalla sua quota
di partecipazione azionaria, addotta come motivazione nell’atto
consiliare oggetto di gravame, costituirebbe affermazione
illogica, indimostrata, non certo desumibile, come vorrebbe
il Consiglio, dallo statuto sociale né dalla convenzione
intercomunale, dove essa è affermata all’art. 4, in linea
di principio, ma smentita dall’immediatamente successivo
rilievo che, nell’Assemblea, il rappresentante di ciascun
Comune ha diritto di voto pari alla quota di partecipazione.
Essa pertanto non sussisterebbe e le affermazioni in contrario
non sarebbero corrispondenti al vero.
3) Violazione degli artt. 12, 45, 49 e 86 del Trattato costitutivo
dell’Unione Europea, della Direttiva 92/50/CEE
L’impugnata deliberazione consiliare si porrebbe in contrasto
con le norme in rubrica del Trattato costitutivo dell’Unione
Europea, ed inoltre delle sue disposizioni che riguardano
la libertà di concorrenza in ambito comunitario, con la
direttiva n. 92/50/CEE dd. 18.6.1992 in materia di appalti
di servizi e con il D. Lgs. 17.3.1995 n. 157, che ad essa
dà attuazione.
Tale prospettazione sarebbe confermata dall’ordinanza 22
aprile n. 2316 della V Sezione del Consiglio di Stato, che
ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee
la questione della compatibilità col diritto comunitario
dell’affidamento diretto, da parte degli enti locali, a
società controllata (c.d. in house providing) dei servizi
pubblici.
4) Illegittimità derivata
In conseguenza dell’illegittimità della deliberazione consiliare
n. 13 dd. 30.3.2004, risultano pure illegittime, in via
derivata, le determinazioni n. 865 dd. 9.12.2003 di sospensione
della già avviata gara per l’affidamento del servizio controverso
e n. 211 dd. 2.4.2004 di revoca della stessa, in quanto
trovano il loro fondamento nel provvedimento impugnato.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata
e la controinteressata, controdeducendo.
Con successive memorie le parti hanno esposto più ampiamente
le rispettive tesi.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto non può essere condiviso il vizio di incompetenza,
dedotto con il primo motivo.
Dal momento che l’art. 42, 2° comma, lett. e), del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 affida al Consiglio comunale, che nella specie
l’ha esercitata, la competenza in materia di “organizzazione
dei pubblici servizi … concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività
e servizi mediante convenzione” non si vede perché sia necessaria,
come sostiene la ricorrente, un’ulteriore deliberazione della
Giunta municipale per l’approvazione della convenzione tra
i Comuni soci di Ambiente Servizi s.p.a., della sottoscrizione
pro quota del capitale di detta società per azioni e dell’affidamento
ad essa del servizio pubblico di raccolta, trasporto ed avvio
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oggetto dell’atto
consiliare impugnato.
Del pari infondato è il secondo motivo.
Invero è un fuor d’opera richiamarsi alla scarsa consistenza
del pacchetto azionario, sottoscritto dal Comune intimato
(attorno all’8%) e della pari consistenza dei diritti di voto
ad esso spettanti per dedurne l’assenza, da parte di esso,
di un controllo sulla società affidataria analogo a quello
esercitato sui propri servizi, condizione questa indispensabile
per conferire la titolarità di un servizio pubblico a società
a capitale interamente pubblico, come la controinteressata.
Tale presupposto è, infatti, previsto dall’art. 113, 5° comma,
lett. c) del D. Lgs. n. 267/00 che, testualmente, consente
l’affidamento di un servizio pubblico a società a capitale
interamente pubblico “a condizione che l’ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”.
Lo stesso concetto si rinviene nel precedente 4° comma, lett.
a) del medesimo art. 113, che disciplina l’affidamento della
gestione delle reti e degli impianti, qualora separata dall’erogazione
del servizio a società di capitali con capitale interamente
pubblico “a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi”.
In altri termini si è voluto consentire l’affidamento a detto
soggetto pubblico anche nel caso di un controllo in comune
di più enti sulla società, cui viene conferita la titolarità
di un servizio pubblico e ciò, ritiene il Collegio, in considerazione
del caso molto frequente di costituzione in forma societaria
non solo di aziende di singoli Comuni o Province, ma anche
di quelle di consorzi di enti locali, o comunque di altri
enti pubblici.
E’ questo il caso che si presenta nella specie, dove la controinteressata
Ambiente Servizi s.p.a. è succeduta al C.I.S.E.S., un precedente
consorzio intercomunale, con l’adesione anche di altri soggetti
pubblici.
In concreto, con l’impugnata deliberazione consiliare, si
è altresì approvata la convenzione, ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. n. 267/00, fra i Comuni soci in Ambiente Servizi
s.p.a. (recepita nello Statuto, come risulta dall’art. 18
bis, introdotto con atto di data 23.2.2004) che prevede, all’art.
4, che “l’esercizio da parte degli enti locali di un controllo
nei confronti di Ambiente Servizi s.p.a., analogo a quello
esercitato sui propri servizi … viene effettuato attraverso
l’Assemblea di coordinamento intercomunale, costituita dai
legali rappresentanti o loro delegati di ciascun ente locale,
ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota
di partecipazione”.
Che, in tale modo, si sia raggiunto l’obiettivo di consentire
agli enti locali il controllo previsto dal citato art. 113
non pare dubbio al Collegio, né colgono, a suo avviso, nel
segno le censure di illogicità e contraddittorietà proposte
nel medesimo secondo motivo di gravame.
Tale organo, infatti, provvede:
- alla consultazione tra gli enti locali circa la gestione
dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento
generale, con audizione, almeno una volta l’anno, del Presidente
e del Direttore generale;
- all’approvazione, su delega degli enti locali, del bilancio
di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti
programmatici che, per Statuto, la società è tenuta a trasmettere;
- alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio,
all’approvazione di nuovi eventuali schemi tipo, alle modifiche
dello Statuto della società, previo invio ai singoli enti
locali per gli adempimenti di competenza;
- al consenso all’eventuale esercizio in qualsiasi forma di
attività, rientranti nel suo oggetto sociale, che integrino
servizi pubblici pertinenti agli enti locali soci o alle loro
forme associative, su delega degli stessi;
- al controllo, mediante una Commissione di tre membri da
essa nominata, dello stato di attuazione degli obiettivi,
anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità,
con successiva relazione all’Assemblea stessa;
Va tenuto conto che l’organo in parola, oltre che su iniziativa
del suo Presidente, si riunisce su richiesta di un numero
di enti locali, che rappresentino almeno il 20% del capitale
pubblico locale e, comunque, prima delle assemblee straordinarie
della società controllata e di quelle che abbiano per oggetto
l’approvazione dei bilanci e la nomina di amministratori o
sindaci.
Si tratta pertanto di una forma penetrante di controllo, che
investe non solo gli atti di gestione straordinaria, ma anche,
in parte rilevante, la gestione ordinaria e gli organi stessi
di Ambiente Servizi s.p.a., che la curano, e che è esercitata
dai soli enti locali soci, non essendone partecipi gli altri
enti pubblici, pur anch’essi in possesso di quote della società.
Se inoltre si aggiunge che, ai sensi dell’art. 18 bis dello
Statuto, né il bilancio, né il piano industriale, né gli altri
documenti programmatici possono essere approvati dagli organi
di Ambiente Servizi s.p.a. prima che siano stati esaminati
dall’Assemblea di coordinamento intercomunale, che ciascun
ente locale può chiedere informazioni in merito alla gestione
dei servizi pubblici da esso affidati alla società e che detti
servizi vanno svolti secondo disciplinari approvati dagli
enti locali, in modo da consentire il completo controllo da
parte di ciascun ente di ognuno dei servizi da esso conferiti,
non pare dubbio al Collegio che, nei confronti della società
gli enti locali abbiano un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, come prescrive il citato art. 113, 5°
comma, lett. c).
Per completezza si aggiunge che sussiste, né è messo in dubbio
in causa, anche l’altro requisito previsto dalla norma appena
citata per consentire l’affidamento diretto di servizi pubblici,
cioè che la società affidataria realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici,
che la controllano.
I due requisiti citati costituiscono applicazione diretta
della sentenza della Corte di Giustizia in causa C-107/98
dd. 18.11.1999 Teckal contro Comune di Viano, essendovi, sia
pur incidentalmente, espressamente enunciati come indice,
ritiene il Collegio, del fatto che, ove essi ricorrano, l’amministrazione
aggiudicatrice e l’affidataria non sono soggetti realmente
distinti e quindi non intercorre tra loro un contratto, presupposto
per l’applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti
(nella specie di forniture).
A queste conclusioni nulla aggiunge il terzo motivo, che si
fonda sull’ordinanza n. 2316 dd. 28 giugno 2004 della V Sezione
del Consiglio di Stato di rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia di alcune norme della Regione Trentino Alto Adige,
che consentono l’affidamento diretto di un servizio pubblico
a società di capitali in cui vi sia “influenza dominante pubblica”,
in quanto ritiene che esse non siano compatibili con diverse
disposizioni del Trattato dell’Unione Europea, che prevedono
il divieto di discriminazione, la libera concorrenza, la libera
prestazione dei servizi pubblici, in quanto, nella prospettazione
attorea, dimostrerebbero l’incompatibilità con il Trattato
dell’intero sistema dell’in house providing.
Ritiene invero il Collegio che la soluzione, quale che essa
sia, della questione, non abbia rilevanza per la soluzione
del presente ricorso.
Invero la fattispecie, che anche la Corte dovrà prendere in
considerazione, è molto diversa da quella qui in esame, sia
in fatto che in diritto.
Nel caso indicato si controverte su una concessione di pubblico
servizio (l’affidamento di un parcheggio a pagamento) caratterizzata
dal fatto che la controprestazione dell’affidatario è ottenuta,
almeno in parte, dagli utenti del servizio stesso, onde è
esposta a rischio d’impresa, e non su di un appalto di servizi,
in cui essa è comunque assicurata dall’amministrazione aggiudicatrice,
e quindi secondo la giurisprudenza comunitaria (v. p. es.
sentenza 7.12.2000 in causa C-324/98) non si applica a tale
fattispecie la direttiva 92/50/CEE, come richiesto invece
nel presente ricorso (v. al riguardo le conclusioni dell’Avvocato
generale nella causa C-458/03 Parking Brixen Gmbh c. Comune
di Bressanone, su una vicenda analoga).
Inoltre la legislazione nazionale, della cui conformità al
Trattato si dubita, non è la stessa qui in discussione, trattandosi
di normativa applicabile alla sola Regione Trentino Alto Adige
e, per giunta, fondata su un presupposto diverso, cioè la
possibilità di affidare direttamente pubblici servizi a società
con influenza dominante pubblica, qui non in discussione.
Anche se viene chiamato in causa l’art. 113, 5° comma, lett.
c) del D. Lgs. n. 267/00 ciò non toglie che tale norma non
disciplini direttamente la materia del contendere.
Infine l’ordinanza di rimessione si fonda, principalmente,
su una dettagliata analisi del tipo di controllo dell’amministrazione
nel caso di specie, per sostenere che non sarebbe ivi applicabile
la già citata sentenza Teckal, non essendo al riguardo sufficiente
il possesso dell’intero capitale della società controllata
da parte dell’ente locale.
Anche in questo caso si potrà osservare come il controllo
sia stato ravvisato, nella fattispecie, in base a disposizioni
e indici del tutto diversi, non ricorrenti nella vicenda all’esame
del giudice d’appello.
A conferma di quanto finora affermato, dev’essere rilevato
che, in pronunce coeve la stessa Sezione abbia ritenuto perfettamente
applicabile il citato art. 113 (cfr. CDS V Sez. 19.2.2004
n. 679; 26.6.2007 n. 4771) e, successivamente, ne ha fatto
applicazione altra Sezione (cfr.CDS VI Sez. 25.1.2005 n. 679)
pur in casi caratterizzati da ampia applicazione del diritto
comunitario, essendo in esame vicende dalle caratteristiche
non comparabili a quella che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale.
Non può quindi da esso automaticamente dedursi l’illegittimità
dell’atto principalmente impugnato.
Dall’infondatezza dei motivi rivolti contro di essi discende
il rigetto dell’ulteriore censura di illegittimità derivata
contro l’atto ad esso preparatorio e quello ad esso consequenziale.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese
di giudizio tra le parti.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo rigetta.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 30 giugno 2005.
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f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Enzo Di Sciascio - Estensore
f.to Rita Muto - Segretario
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 15 luglio 2005 f.to Rita Muto - Segretario
CHIARA BONORA
MASSIMO CALCAGNILE
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| Le caratteristiche
delle società in house providing per la gestione
dei servizi pubblici locali (*)
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