| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n.
4539
Pres. Baccarini, Est. Ferrari
Soc. Fc. Messina peloro S.r.l. (Avv.ti C: Briguglio, F.
G. Scoaca, M. Giannotta) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti,
L. Medugno), Soc. Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Avv.ti
A. Clarizia, A. Fantini, G. Puoti, M. Tonucci) ed altri.
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1) Giurisdizione e competenza – Accordo transattivo
tra Società Sportiva ed Agenzia delle Entrate Vizi – Ricorso
- Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Motivi – Ha natura
negoziale
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2) Diritto amministrativo dello sport – C.U.
189/A – Termine del 30 giugno – Ha natura relativamente
perentoria – Motivi
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3) Diritto amministrativo delle sport – Co.A.Vi.So.C.
– Deposito oltre termini di un documento avente rilievo
assorbente – Obbligo di valutare il documento in capo alla
Commissione – Sussiste - Motivi
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1) Non sussiste giurisdizione del G.A. sul
ricorso volto a denunciare i vizi dell’accordo transattivo,
stabilito tra una società sportiva e l’Agenzie delle Entrate,
data la natura negoziale dello stesso.
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2) Il termine del 30 giugno 2005, stabilito
dal Consiglio Federale con il C.U. 189/a, ha valenza relativamente
perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua
del principio della proporzionalità e di imputabilità del
mancato rispetto dello stesso dalla parte onerata.
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3) La Co.A.Vi.So.C essendo in possesso, al
momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce
rilievo assorbenete ed esaustivo del parere che è chiamato
a rendere, non può rifiutarsi di prenderlo in esame e di
valutarlo solo perché depositato dopo la data che contestualmente
ha ritenuto di essere legittimato a fissare.
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