Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n. 4539
Pres. Baccarini, Est. Ferrari
Soc. Fc. Messina peloro S.r.l. (Avv.ti C: Briguglio, F. G. Scoaca, M. Giannotta) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno), Soc. Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, A. Fantini, G. Puoti, M. Tonucci) ed altri.


1) Giurisdizione e competenza – Accordo transattivo tra Società Sportiva ed Agenzia delle Entrate Vizi – Ricorso - Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Motivi – Ha natura negoziale

 

2) Diritto amministrativo dello sport – C.U. 189/A – Termine del 30 giugno – Ha natura relativamente perentoria – Motivi

 

3) Diritto amministrativo delle sport – Co.A.Vi.So.C. – Deposito oltre termini di un documento avente rilievo assorbente – Obbligo di valutare il documento in capo alla Commissione – Sussiste - Motivi

1) Non sussiste giurisdizione del G.A. sul ricorso volto a denunciare i vizi dell’accordo transattivo, stabilito tra una società sportiva e l’Agenzie delle Entrate, data la natura negoziale dello stesso.

 

2) Il termine del 30 giugno 2005, stabilito dal Consiglio Federale con il C.U. 189/a, ha valenza relativamente perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio della proporzionalità e di imputabilità del mancato rispetto dello stesso dalla parte onerata.

 

3) La Co.A.Vi.So.C essendo in possesso, al momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce rilievo assorbenete ed esaustivo del parere che è chiamato a rendere, non può rifiutarsi di prenderlo in esame e di valutarlo solo perché depositato dopo la data che contestualmente ha ritenuto di essere legittimato a fissare.


Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento