Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n. 6077
Pres. Baccarini Est. Fantini
Salernitana Sport S.p.A. (Avv.ti A. Brancaccio, G. Scarlato, G.M. Masoni e R. Izzo) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti), U.S. Catanzaro S.p.A: (Avv. G. Carvelli), Napoli Soccer S.p.A. (Avv.ti P.Minervini, S. Vinti, E. Chiacchio e M. Santori) ed altri.


1) Diritto amministrativo dello Sport – Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnabilità – Disciplina

 

2) Diritto amministrativo dello Sport - Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnazione – Legittimità passiva del C.O.N.I. – Non sussiste – Motivi

 

3) Diritto amministrativo dello Sport – Accordo transattivo tra Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate – Non attesta la non temerarietà della lite – Motivi

 

4) Diritto amministrativo dello Sport – Co.A.Vi.So.C. – E’ organo virtuale in grado di funzionare in assenza di alcuni componenti - Motivi

1) Il lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, data la sua natura negoziale, è impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando.

 

2) Non sussiste legittimazione passiva del C.O.N.I. in quanto, ex art. 20 del Regolamento della Camera, il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale ed in nessuna caso può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I..

 

3) Il contratto di transazione stipulato tra la Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate non è documentazione attestante la non temerarietà della lite stante la possibilità di ricorrere allo stesso non solo in caso di liti attuali ma anche, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, in presenza di crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rilevatisi insolventi (ex circolare n.8 del 4 marzo 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Accertamento) evitando, così, l’insorgere di episodi contenziosi.

 

4) La Co.A.Vi.So.C., data la sua natura e le sue competenze (art. 90 bis delle N.O.I.F.), si configura come collegio virtuale in grado di funzionare anche in assenza di alcuni componenti, purchè sia rispettato il quorum strutturale; è perfetto, infatti, solo l’organo collegiale per il quale, accanto ai componenti effettivi, siano previsti anche componenti supplenti


Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento