| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n.
6077
Pres. Baccarini Est. Fantini
Salernitana Sport S.p.A. (Avv.ti A. Brancaccio, G. Scarlato,
G.M. Masoni e R. Izzo) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e
M. Gallavotti), U.S. Catanzaro S.p.A: (Avv. G. Carvelli),
Napoli Soccer S.p.A. (Avv.ti P.Minervini, S. Vinti, E. Chiacchio
e M. Santori) ed altri. |
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1) Diritto amministrativo dello Sport – Camera
di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnabilità
– Disciplina
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2) Diritto amministrativo dello Sport - Camera
di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnazione
– Legittimità passiva del C.O.N.I. – Non sussiste – Motivi
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3) Diritto amministrativo dello Sport – Accordo
transattivo tra Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate
– Non attesta la non temerarietà della lite – Motivi
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4) Diritto amministrativo dello Sport – Co.A.Vi.So.C.
– E’ organo virtuale in grado di funzionare in assenza di
alcuni componenti - Motivi
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1) Il lodo arbitrale emesso dalla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, data la sua natura
negoziale, è impugnabile solamente per incapacità delle
parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza,
dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato
ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando.
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2) Non sussiste legittimazione passiva del
C.O.N.I. in quanto, ex art. 20 del Regolamento della Camera,
il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale
ed in nessuna caso può essere considerato atto della Camera
o del C.O.N.I..
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3) Il contratto di transazione stipulato
tra la Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate non è
documentazione attestante la non temerarietà della lite
stante la possibilità di ricorrere allo stesso non solo
in caso di liti attuali ma anche, in attuazione del principio
di economicità dell’azione amministrativa, in presenza di
crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti
di contribuenti rilevatisi insolventi (ex circolare n.8
del 4 marzo 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale
Accertamento) evitando, così, l’insorgere di episodi contenziosi.
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4) La Co.A.Vi.So.C., data la sua natura e
le sue competenze (art. 90 bis delle N.O.I.F.), si configura
come collegio virtuale in grado di funzionare anche in assenza
di alcuni componenti, purchè sia rispettato il quorum strutturale;
è perfetto, infatti, solo l’organo collegiale per il quale,
accanto ai componenti effettivi, siano previsti anche componenti
supplenti
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