| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005
n. 10543
Pres. De Leo, est. Scafuri
Palumbo (Avv.ti R. Soprano e A. Sasso) c. Regione Campania
(Avvocatura Regionale). |
|
Autorizzazioni e concessioni – Procedimento
disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione
dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito
e della comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussiste.
|
|
La sospensione dalle operazioni doganali,
prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura
sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può essere
irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato
l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli
una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Terza Sezione -
|
| |
|
composto dai Giudici Giovanni de Leoe Presidente
Angelo Scafuri Consigliere rel.est.
Maria Laura Maddalena Referendario
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n.14088/2003 R.G. proposto da
Antonio Palumbo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
R. Soprano e A. Sasso;
|
| |
|
contro
|
| |
|
la Regione Campania, in persona del
Presidente della Giunta Regionale.p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Regionale;
|
| |
|
per l’annullamento
del Decreto Dirigenziale n.3108 del 4.11.2003, del Dirigente
del Settore Reclutamento del Personale della Giunta Regionale
della Campania di esclusione dal concorso pubblico per la
copertura di n.8 posti di categoria D, Posizione economica
D3, profilo professionale di Funzionario Integrazione Informatica
e della relativa nota del 4.11.2003, prot.n. 2003.0654224,
di comunicazione; del decreto del 19.12.2002, n.14583 dell’Area
Generale di Coordinamento Affari Generali – Gestione e Formazione
del Personale – Organizzazione e Metodo – Settore Reclutamento;
della graduatoria dei candidati risultati ammessi al concorso
de quo, degli atti relativi all’attività istruttoria e di
ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale.
|
| |
|
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n.47/2004 di questa Sezione;
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 relatore il Con.
Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il ricorrente, laureato in Ingegneria Elettronica,
si duole del provvedimento di esclusione dal concorso in
epigrafe indicato, disposto con la seguente motivazione:
“carenza requisito art.2 lett.b) del bando”.
Al riguardo deduce violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed
ha resistito al ricorso.
L’istanza cautelare è ststa accolta ai fini dell’ammissione
con riserva al prosieguo delle prove concorsuali.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 la causa è stata
introitata per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso ha ad oggetto l’esclusione dell’interessato
dal concorso in epigrafe indicato in quanto privo del titolo
di studio prescritto dal bando, laurea in ingegneria informatica.
Al riguardo, il ricorrente invoca il possesso della laurea
in ingegneria elettronica, che ritiene - sia sul piano sostanziale
del contenuto dei piani di studio sia su quello formale
della validità legale – “assimilabile ed equipollente” a
quella come sopra richiesta dalla lex specialis.
Sulla questione questa sezione ha avuto modo di pronunciarsi
di recente, tra l’altro in favore dello stesso odierno ricorrente
su identica fattispecie, anche se ovviamente in relazione
all’esclusione disposta per altro concorso regionale (cfr.
sentenze nn.789/2005 e 5358/2005).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento
già manifestato.
In particolare va confermata l’ammissibilità del gravame
- atteso che la disposta esclusione deriva dalla “soggettiva
interpretazione operata dall’Amministrazione” sulla clausola
del bando – e la fondatezza della pretesa equipollenza,
basata sulla normativa di riferimento invocata da controparte,
vale a dire il DM 28.11.2000 del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’art.45 del
DPR 5.6.2001 n. 328 e l’art. 4 del DM n. 509/1999 (amplius
sent. cit. n.5358/2005).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione
delle spese di causa.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania-sede di Napoli, sez.III,
|
| |
|
ACCOGLIE
|
| |
|
nei sensi di cui in motivazione il ricorso
in epigrafe n.14088/2003 e, per l’effetto, pronuncia l'annullamento
dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 26 maggio 2005.
|
|