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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n. 10543
Pres. De Leo, est. Scafuri
Palumbo (Avv.ti R. Soprano e A. Sasso) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale).


Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito e della comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussiste.

La sospensione dalle operazioni doganali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Terza Sezione -

 

composto dai Giudici Giovanni de Leoe Presidente
Angelo Scafuri Consigliere rel.est.
Maria Laura Maddalena Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.14088/2003 R.G. proposto da
Antonio Palumbo, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Soprano e A. Sasso;

 

contro

 

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale.p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale;

 

per l’annullamento
del Decreto Dirigenziale n.3108 del 4.11.2003, del Dirigente del Settore Reclutamento del Personale della Giunta Regionale della Campania di esclusione dal concorso pubblico per la copertura di n.8 posti di categoria D, Posizione economica D3, profilo professionale di Funzionario Integrazione Informatica e della relativa nota del 4.11.2003, prot.n. 2003.0654224, di comunicazione; del decreto del 19.12.2002, n.14583 dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali – Gestione e Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo – Settore Reclutamento; della graduatoria dei candidati risultati ammessi al concorso de quo, degli atti relativi all’attività istruttoria e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n.47/2004 di questa Sezione;
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 relatore il Con. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, laureato in Ingegneria Elettronica, si duole del provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe indicato, disposto con la seguente motivazione: “carenza requisito art.2 lett.b) del bando”.
Al riguardo deduce violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
L’istanza cautelare è ststa accolta ai fini dell’ammissione con riserva al prosieguo delle prove concorsuali.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso ha ad oggetto l’esclusione dell’interessato dal concorso in epigrafe indicato in quanto privo del titolo di studio prescritto dal bando, laurea in ingegneria informatica.
Al riguardo, il ricorrente invoca il possesso della laurea in ingegneria elettronica, che ritiene - sia sul piano sostanziale del contenuto dei piani di studio sia su quello formale della validità legale – “assimilabile ed equipollente” a quella come sopra richiesta dalla lex specialis.
Sulla questione questa sezione ha avuto modo di pronunciarsi di recente, tra l’altro in favore dello stesso odierno ricorrente su identica fattispecie, anche se ovviamente in relazione all’esclusione disposta per altro concorso regionale (cfr. sentenze nn.789/2005 e 5358/2005).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato.
In particolare va confermata l’ammissibilità del gravame - atteso che la disposta esclusione deriva dalla “soggettiva interpretazione operata dall’Amministrazione” sulla clausola del bando – e la fondatezza della pretesa equipollenza, basata sulla normativa di riferimento invocata da controparte, vale a dire il DM 28.11.2000 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’art.45 del DPR 5.6.2001 n. 328 e l’art. 4 del DM n. 509/1999 (amplius sent. cit. n.5358/2005).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

 

ACCOGLIE

 

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.14088/2003 e, per l’effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio 2005.

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