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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n. 10542
Pres. De Leo, est. Maddalena
Cipullo (Avv. P. Cobio) c. Comune di Tretola Ducenta (n.c.).


Autorizzazione e concessione – Sospensione della licenza all’apertura di pubblico esercizio – Motivazione che fa riferimento ad un sequestro conservativo della Guardia di Finanza – Illegittimità – Ragioni.

E’ illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio che si limita a richiamare un verbale della Guardia di Finanza con cui si comunica il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi elettronici ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco d’azzardo, senza ulteriormente specificare le caratteristiche del materiale sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi stessi, con riguardo alla articolata catalogazione offerta dall’art.110 TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi 6 e 7 in relazione a quanto previsto dal comma 9 ai fini dell’applicazione della sanzione de quo, nonché il luogo e le circostanze del sequestro.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione III

 

composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5397/2000 proposto da
CIPULLO Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv. P.Cobio, domiciliato in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania ;

 

CONTRO

 

Il comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;

 

PER L’ANNULLAMENTO
Dell’ordinanza n. 30 del 9.5.2000 con la quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale per la durata di giorni 30.

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

 

FATTO

 

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento del capo settore dell’Area vigilanza del comune di Trentola Ducenta con la quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale per la durata di giorni 30.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1. eccesso di potere per omessa motivazione, per presupposto erroneo, illogicità, manifesta ingiustizia e violazione di legge, in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato adottato sulla base di un sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria, nonostante gli apparecchi sequestrati fossero assistiti da regolare autocertificazione del produttore ai sensi della legge n. 425 del 1995;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 110 T.U.L.P.S., il quale prevede che la sanzione accessoria della sospensione della licenza possa essere irrogata solo a seguito dell’applicazione delle sanzioni penali e non anche sulla base di un verbale di sequestro;
3. violazione dell’art. 3, primo e quarto comma della legge 241 del 1990, poiché il provvedimento non è adeguatamente motivato e non indica il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere.
Nella Camera di consiglio del 20 giugno 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato, in accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, con assorbimento delle ulteriori censure.
Dispone l’art. 110 del T.U.L.P.S., r.d. 15.6.1931, n. 773 (nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie), che «l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (comma 4), ed inoltre, che «si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» (comma 5).
I successivi commi definiscono invece gli apparecchi e congegni da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito (comma 6), e gli altri apparecchi e congegni per il gioco lecito (comma 7), caratterizzati – oltre che da rigidi parametri per la durata, il costo per partita e l’ammontare massimo della vincita – dalla prevalenza degli elementi di abilità o trattenimento su quello aleatorio, ovvero dal fatto che attraverso di essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica.
Stabilisce inoltre il comma 9 che costituisce illecito, tra le altre cose, procedere all’installazione o comunque consentire l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7. In tali casi, soggiunge il successivo comma 10, se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni (…), è revocata dal sindaco competente con ordinanza motivata.
Nel caso in esame, il provvedimento gravato si limita a richiamare il verbale della Guardia di finanza di Aversa con cui si comunicava il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi elettronici ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco d’azzardo, senza ulteriormente specificare le caratteristiche del materiale sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi stessi, con riguardo alla articolata catalogazione offerta dal richiamato art. 110 TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi 6 e 7 in relazione a quanto previsto dal comma 9 ai fini dell’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per pubblico esercizio, nonché il luogo e le circostanze del sequestro. La carenza motivazionale del provvedimento è tale da impedire di avere sufficiente contezza della fattispecie illecita contestata, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla l’ordinanza n. 30 del 9.5.2000.
Condanna il comune di Trentola Ducenta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2005.

 

Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. Maria Laura Maddalena estensore

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