| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005
n. 10542
Pres. De Leo, est. Maddalena
Cipullo (Avv. P. Cobio) c. Comune di Tretola Ducenta (n.c.).
|
|
Autorizzazione e concessione – Sospensione
della licenza all’apertura di pubblico esercizio – Motivazione
che fa riferimento ad un sequestro conservativo della Guardia
di Finanza – Illegittimità – Ragioni.
|
|
E’ illegittimo il provvedimento di sospensione
della licenza per pubblico esercizio che si limita a richiamare
un verbale della Guardia di Finanza con cui si comunica
il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi elettronici
ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco d’azzardo,
senza ulteriormente specificare le caratteristiche del materiale
sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi stessi,
con riguardo alla articolata catalogazione offerta dall’art.110
TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi 6 e 7 in relazione a
quanto previsto dal comma 9 ai fini dell’applicazione della
sanzione de quo, nonché il luogo e le circostanze del sequestro.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania,
Sezione III
|
| |
|
composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 5397/2000 proposto da
CIPULLO Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv.
P.Cobio, domiciliato in Napoli, presso la segreteria del
Tar Campania ;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
Il comune di Trentola Ducenta, in
persona del sindaco pro tempore, non costituito;
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
Dell’ordinanza n. 30 del 9.5.2000 con la quale è stata disposta
la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata
al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale
per la durata di giorni 30.
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente
impugna il provvedimento del capo settore dell’Area vigilanza
del comune di Trentola Ducenta con la quale è stata disposta
la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata
al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale
per la durata di giorni 30.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1. eccesso di potere per omessa motivazione, per presupposto
erroneo, illogicità, manifesta ingiustizia e violazione
di legge, in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato
adottato sulla base di un sequestro preventivo operato dalla
polizia giudiziaria, nonostante gli apparecchi sequestrati
fossero assistiti da regolare autocertificazione del produttore
ai sensi della legge n. 425 del 1995;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 110 T.U.L.P.S.,
il quale prevede che la sanzione accessoria della sospensione
della licenza possa essere irrogata solo a seguito dell’applicazione
delle sanzioni penali e non anche sulla base di un verbale
di sequestro;
3. violazione dell’art. 3, primo e quarto comma della legge
241 del 1990, poiché il provvedimento non è adeguatamente
motivato e non indica il termine e l’autorità a cui è possibile
ricorrere.
Nella Camera di consiglio del 20 giugno 2000 il Tribunale
ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è fondato, in accoglimento del
primo e terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente
ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento
impugnato, con assorbimento delle ulteriori censure.
Dispone l’art. 110 del T.U.L.P.S., r.d. 15.6.1931, n. 773
(nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie),
che «l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed
associazioni di qualunque specie (comma 4), ed inoltre,
che «si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita
la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie
di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di
valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le
macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» (comma
5).
I successivi commi definiscono invece gli apparecchi e congegni
da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei
per il gioco lecito (comma 6), e gli altri apparecchi e
congegni per il gioco lecito (comma 7), caratterizzati –
oltre che da rigidi parametri per la durata, il costo per
partita e l’ammontare massimo della vincita – dalla prevalenza
degli elementi di abilità o trattenimento su quello aleatorio,
ovvero dal fatto che attraverso di essi il giocatore esprime
la sua abilità fisica, mentale o strategica.
Stabilisce inoltre il comma 9 che costituisce illecito,
tra le altre cose, procedere all’installazione o comunque
consentire l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi
e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni,
diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7.
In tali casi, soggiunge il successivo comma 10, se l’autore
degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per
pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione
delle violazioni (…), è revocata dal sindaco competente
con ordinanza motivata.
Nel caso in esame, il provvedimento gravato si limita a
richiamare il verbale della Guardia di finanza di Aversa
con cui si comunicava il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi
elettronici ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco
d’azzardo, senza ulteriormente specificare le caratteristiche
del materiale sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi
stessi, con riguardo alla articolata catalogazione offerta
dal richiamato art. 110 TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi
6 e 7 in relazione a quanto previsto dal comma 9 ai fini
dell’applicazione della sanzione della sospensione della
licenza per pubblico esercizio, nonché il luogo e le circostanze
del sequestro. La carenza motivazionale del provvedimento
è tale da impedire di avere sufficiente contezza della fattispecie
illecita contestata, con conseguente illegittimità del provvedimento
impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto annulla l’ordinanza n. 30 del
9.5.2000.
Condanna il comune di Trentola Ducenta al pagamento delle
spese di lite che liquida in complessivi euro 1000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 9 giugno 2005.
|
| |
|
Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. Maria Laura Maddalena estensore
|
|