| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005
n. 10534
Pres. De Leo, est. Maddalena
Lucignano (Avv.ti E. Ragazzini e O. Abbamonte) c. Agenzia
delle Dogane (Avvocatura dello Stato). |
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Autorizzazioni e concessioni – Procedimento
disciplinare – Doganieri – Provvedimento di
sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di
contestazione dell’addebito e della comunicazione
dell’avvio del procedimento - Sussiste.
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La sospensione dalle operazioni doganali,
prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha
natura sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può
essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto
interessato l’addebito e l’avvio del procedimento,
al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito
del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione III
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11806/2004 proposto da
LUCIGNANO Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv.
E. RAGOZZINI e dall’avv. Orazio Abbamonte, elettivamente
domiciliata in Napoli, via Santa Lucia , n. 29;
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CONTRO
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L’agenzia delle dogane – direzione
generale della Campania, in persona del rappresentante
legale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura
distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Diaz
11;
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PER L’ANNULLAMENTO
Della determinazione n. 579 dell’agenzia delle dogane di
Napoli, con la quale è stata irrogata la sanzione della
sospensione delle operazioni doganali per un periodo di
mesi due, integrata dal provvedimento in data 6.8.2004,
con il quale veniva comunicato che avverso il primo provvedimento
è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60
giorni;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente
impugna la determinazione dell’agenzia delle dogane di Napoli,
con la quale gli è stata inflitta la sospensione delle operazioni
doganali per 2 mesi, a seguito del comportamento del ricorrente
che ha ostacolato l’ordinato svolgimento delle attività
istituzionali delle sezioni doganali del Porto di Napoli
e Napoli terra. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1) violazione delle norme sul procedimento disciplinare
amministrativo e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990,
in relazione all’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, degli
artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 19.10.1994,
n. 678, per omissione della comunicazione dell’avvio del
procedimento e per la mancata integrazione del contraddittorio
in occasione della acquisizione del parere istruttorio della
circoscrizione doganale di Napoli;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli
artt. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, 39 del R.D. n. 65 del
1896, in relazione alla circolare del ministero delle finanze
10.10.2000, n. 182/D, ingiustizia manifesta, arbitrarietà,
illogicità e incongruità dell’atto impugnato, motivazione
carente ed incongrua, perché la motivazione del provvedimento
impugnato è apparente e generica.
L’avvocatura dello Stato si è costituita con mera memoria
di stile.
All’udienza camerale del 4.11.2004, l’istanza cautelare
di sospensione è stata accolta.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato in relazione al primo
motivo di ricorso e pertanto va accolto con assorbimento
delle ulteriori doglianze.
La sospensione dalle operazioni dogali, prevista dall’art.
53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura sanzionatoria e
discrezionale. Essa pertanto non può essere irrogata senza
aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito
e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una
adeguata difesa nell’ambito del procedimento.
Il provvedimento impugnato, invece, è stato adotto senza
aver prima informato il destinatario della sanzione dell’avvio
del procedimento e senza evidenziare particolari ragioni
di urgenza ostative all’esecuzione di tale dovuto adempimento.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 21
octies della legge n.241 del 1990, non avendo l’amministrazione
formulato alcuna difesa sul punto e non potendosi ritenere
che il provvedimento in questione abbia natura vincolata,
stante la chiara lettera della legge che recita “Gli intendenti
di finanza (ora direzione generale delle entrate), con motivato
provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali
iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art.
44 la sospensione dalle operazioni doganali” in determinati
casi. Dall’uso della dizione “possono” si evince infatti
chiaramente la natura discrezionale del provvedimento impugnato,
tanto più che al comma terzo dello stesso articolo viene
specificamente indicata una ipotesi in cui invece la sospensione
è atto dovuto.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto,
con assorbimento della ulteriore doglianza, e il provvedimento
impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti della amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso
in epigrafe e per l’effetto annulla la determinazione impugnata.
Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese
di lite che liquida in complessivi euro 1.000.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così è deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 7 luglio 2005
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore
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