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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005 n. 10534
Pres. De Leo, est. Maddalena
Lucignano (Avv.ti E. Ragazzini e O. Abbamonte) c. Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato).


Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito e della comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussiste.

La sospensione dalle operazioni doganali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III

 

composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11806/2004 proposto da
LUCIGNANO Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. E. RAGOZZINI e dall’avv. Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia , n. 29;

 

CONTRO

 

L’agenzia delle doganedirezione generale della Campania, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Diaz 11;

 

PER L’ANNULLAMENTO
Della determinazione n. 579 dell’agenzia delle dogane di Napoli, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione delle operazioni doganali per un periodo di mesi due, integrata dal provvedimento in data 6.8.2004, con il quale veniva comunicato che avverso il primo provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna la determinazione dell’agenzia delle dogane di Napoli, con la quale gli è stata inflitta la sospensione delle operazioni doganali per 2 mesi, a seguito del comportamento del ricorrente che ha ostacolato l’ordinato svolgimento delle attività istituzionali delle sezioni doganali del Porto di Napoli e Napoli terra. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1) violazione delle norme sul procedimento disciplinare amministrativo e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 19.10.1994, n. 678, per omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento e per la mancata integrazione del contraddittorio in occasione della acquisizione del parere istruttorio della circoscrizione doganale di Napoli;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, 39 del R.D. n. 65 del 1896, in relazione alla circolare del ministero delle finanze 10.10.2000, n. 182/D, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità e incongruità dell’atto impugnato, motivazione carente ed incongrua, perché la motivazione del provvedimento impugnato è apparente e generica.
L’avvocatura dello Stato si è costituita con mera memoria di stile.
All’udienza camerale del 4.11.2004, l’istanza cautelare di sospensione è stata accolta.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di ricorso e pertanto va accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze.
La sospensione dalle operazioni dogali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura sanzionatoria e discrezionale. Essa pertanto non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.
Il provvedimento impugnato, invece, è stato adotto senza aver prima informato il destinatario della sanzione dell’avvio del procedimento e senza evidenziare particolari ragioni di urgenza ostative all’esecuzione di tale dovuto adempimento. Né può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 21 octies della legge n.241 del 1990, non avendo l’amministrazione formulato alcuna difesa sul punto e non potendosi ritenere che il provvedimento in questione abbia natura vincolata, stante la chiara lettera della legge che recita “Gli intendenti di finanza (ora direzione generale delle entrate), con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali” in determinati casi. Dall’uso della dizione “possono” si evince infatti chiaramente la natura discrezionale del provvedimento impugnato, tanto più che al comma terzo dello stesso articolo viene specificamente indicata una ipotesi in cui invece la sospensione è atto dovuto.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento della ulteriore doglianza, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la determinazione impugnata.
Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 luglio 2005

 

Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore

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