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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005
n. 10523
Pres. De Leo, est. Maddalena
Pezzella (Avv. C. Gagliardi) c. Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali (Avvocatura dello Stato). |
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Rapporto di lavoro – Emersione del lavoro
sommerso – Deposito da parte del datore di lavoro di un
programma di emersione del lavoro sommerso contenente la
precisazione in ordine all’inquadramento dei dipendenti
e la richiesta di perfezionamento del rapporto ai sensi
della L.n. 383/2001 – E’ regolata dall’art. 1 bis della
L. n.383/2001 - Ragioni.
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La procedura per l’emersione del lavoro sommerso
di cui all’articolo 1 bis della Legge n. 383 del 2001 è
connotata, a differenza di quella disciplinata dall’articolo
1 della medesima legge, non tanto dal carattere progressivo
dell’emersione, quanto piuttosto dal tratto individuale
delle posizioni lavorative considerate e, pertanto, è regolata
da tale disposizione la fattispecie in cui il datore di
lavoro depositi un programma di emersione del lavoro sommerso
contenente la precisazione in ordine all’inquadramento dei
dipendenti e la richiesta di perfezionamento del rapporto
ai sensi della L.n. 383/2001.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania,
terza Sezione di Napoli,
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Giudice
3) Dott. Alfredo Storto Giudice rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9447 del r.g. dell'anno 2003
proposto da:
Michele PEZZELLA, rappresentato e difeso, giusta
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv.to Ciro
Gagliardi, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Napoli, al corso Meridionale, 7
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CONTRO
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Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11
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PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento del 15 maggio 2003, prot. n. 4366, notificato
il successivo 21 maggio, con cui il Presidente del Comitato
per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso – CLES – di Napoli
aveva respinto il piano di emersione individuale di due
lavoratori presentato il 28 febbraio 2003 dal Pezzella quale
titolare della ditta Elettromotor, con sede in Marano di
Napoli alla via san Rocco, 326.
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice
dott. Alfredo Storto;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato
alla controparte il 18 luglio 2003, Michele Pezzella, imprenditore
metalmeccanico, ha impugnato il provvedimento con cui il
CLES, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, aveva respinto il piano da lui presentato in data
28.2.2003 per l’emersione dal lavoro sommerso di due dipendenti,
in quanto la dichiarazione di emersione avrebbe dovuto essere
presentata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
18.10.2001, n. 383, «entro il termine perentorio del 30.11.2002».
L’impugnativa richiama, a sostegno della ritenuta illegittimità
del provvedimento gravato, la circostanza che il termine
del 30.11.2002 opera con esclusivo riguardo alle dichiarazioni
di emersione previste dall’art. 1, comma 1, della legge
n. 383 del 2001 e non anche per i piani individuali di emersione,
che l’art. 1-bis del medesimo testo legislativo consente
di presentare, in alternativa alle dichiarazioni di cui
all’art. 1, entro il 28 febbraio 2003. Sostiene quindi il
ricorrente che l’istanza a suo tempo presentata al CLES
rientrerebbe entro la previsione di quest’ultima norma,
come peraltro rilevabile dalla dizione usata («programma
di emersione»).
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito
considerando come l’istanza presentata dal Pezzella fosse
in realtà da intendersi come richiesta automatica di regolarizzazione,
come tale preclusa dopo il termine del 30.11.2002.
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All’odierna udienza la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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L’art. 1, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 prevede che «gli imprenditori che hanno fatto
ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere,
tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero
e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo
del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria,
approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2,
comma 4».
Con decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (sostituito dapprima
dalla legge di conversione e poi dal comma 2 dell’art. 1
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210) è stato introdotto
l’art. 1-bis il quale, rubricato “Emersione progressiva”,
ha previsto al comma 2 che «in alternativa alla procedura
prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al
CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva,
entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione
contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attività, relativamente a materie diverse da quella
fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto
mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso
di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in
materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori
e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore
al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito
verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale
fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni
di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a
ciascun settore economico; per i settori economici per i
quali non operano organi di rappresentanza dei datori di
lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti
accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;
le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
in materia di trattamento economico, in assenza di contratti
collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico
interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti
nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori
omogenei; c) il numero e la remunerazione dei lavoratori
che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare
un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla
approvazione del piano da parte del CLES».
Orbene, la circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 56/E del 20 giugno 2002 (non incisa nella parte
che qui interessa dalle successive modifiche legislative
dell’art. 1-bis in esame) ha chiarito come «il piano individuale
di emersione non debba necessariamente avere ad oggetto
le proposte di cui alla precedente lettera a), in quanto
la dichiarazione progressiva potrebbe essere utilizzata
anche soltanto per ottenere un progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali in
materia di trattamento economico» e che, pur dovendo «avere
necessariamente ad oggetto l'impegno a far emergere lavoratori
impiegati in violazione della normativa fiscale e previdenziale»
(…), «il piano individuale può stabilire l'adeguamento immediato
delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di
lavoro; in tal caso, il predetto piano di emersione può
anche non contenere le proposte di cui alla precedente lettera
b)».
In sostanza, la procedura alternativa prevista dall’art.
1-bis (per l’esperimento della quale è fissato il termine
ultimo di presentazione del programma entro il 28 febbraio
2003) appare connotata, rispetto a quella prevista dall’art.
1 cit., non tanto dal carattere progressivo dell’emersione,
quanto piuttosto per il tratto individuale delle posizioni
lavorative considerate. In tale ottica va dunque letta la
previsione del diverso termine per il deposito, rispettivamente,
della dichiarazione di emersione e del piano individuale,
nonché la sottoscrizione di appositi accordi in sede aziendale
i quali, come è avvenuto nel caso di specie, valgono a fissare,
in un patto individuale con i lavoratori, i termini dell’inquadramento
contrattuale ed il relativo livello retributivo (che, eventualmente,
possono essere raggiunti in modo progressivo), laddove la
procedura di adeguamento automatico (art. 1) prevede una
dichiarazione contenente l’indicazione del costo del lavoro
in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento da sottoporre
alla (successiva) valutazione del CIPE e delle organizzazioni
sindacali.
Nel caso di specie, risulta dalle produzioni in atti che
l’odierno ricorrente ha depositato, in data 28 febbraio
2003, un programma di emersione del lavoro sommerso contenente,
per un verso, la precisazione che - in conformità alla conciliazione
avvenuta in sede aziendale tra il Pezzella e i due lavoratori
da dichiarare per l’emersione – il datore di lavoro avrebbe
inquadrato gli stessi in base al 5° livello del contratto
nazionale di lavoro dei metalmeccanici, «così come sarebbe
stato in rapporto di dipendenza perché le mansioni svolte
dai lavoratori in questione sono esattamente corrispondenti
al 5° liv. come i medesimi lavoratori hanno richiesto alla
ditta Pezzella Michele» e, per altro verso, la richiesta
«di essere autorizzato al perfezionamento del suddetto rapporto
di lavoro ai sensi della legge n. 383 del 18.10.2001». Ciò
che consente, alla luce della previsione della circolare
sopra richiamata e del tratto individuale degli accordi
raggiunti con i singoli lavoratori, di poter inquadrare
l’istanza in questione tra quelle disciplinate dall’art.
1-bis della legge n. 383 del 2001, in quanto tali soggette
al termine ultimo di presentazione del 28 febbraio 2001.
Il tempestivo deposito della richiesta impone dunque di
annullare il provvedimento reiettivo gravato, siccome fondato
sull’erroneo presupposto interpretativo lamentato dal Pezzella
nel ricorso in esame.
Ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi, ravvisabili
quantomeno nelle difficoltà di interpretazione e di coordinamento
dei testi normativi richiamati, per compensare interamente
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
pronuncia l'annullamento del provvedimento impugnato.
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Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 7 luglio 2005.
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. Alfredo Storto Giudice Estensore
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