| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2005
n. 10522
Pres. De Leo, est. Maddalena
Pazienza (Avv. F. Capezza) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.).
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Procedimento Amministrativo – Silenzio assenso
– In caso di richiesta di rilascio di certificato di abitabilità
– Si forma dopo il decorso di 45 giorni dalla data di presentazione
della domanda.
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Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R.
22 aprile 1994, n. 425, il decorso di 45 giorni dalla presentazione
della domanda di rilascio di certificato di abitabilità
senza che l’Amministrazione si pronunci sulla stessa comporta
il formarsi del silenzio assensosulla richiesta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
terza Sezione di Napoli
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Giudice
3) Dott. Alfredo Storto Giudice rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8981 del r.g. dell'anno 2000
proposto da:
Daniela PAZIENZA, rappresentata e difesa, giusta
mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to
Francesco Capezza, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Casamicciola Terme, alla via Cretaio n. 35
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CONTRO
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Comune di FORIO d’ISCHIA, in persona
del legale rapp.te p.t., non costituito
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PER L'ANNULLAMENTO
1) della determinazione emessa dal funzionario responsabile
dell’Ufficio Commercio in data 29 agosto 2000, prot. n.
16025, con cui è stata confermata l’ordinanza di chiusura
n. 267 del 1° giugno 2000 in relazione al locale sito in
Forio alla via Provinciale Panza n. 204 nel quale la ricorrente
svolge attività commerciale di fotografia, notificata in
data 6 settembre 2000;
2) di ogni altro atto ad essa connesso, preordinato e consequenziale
ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sopra indicato,
fra cui in particolare l’ordinanza n. 267 del 1° giugno
2000 notificata il successivo 7 giugno, comunque lesivi
della posizione giuridica della ricorrente.
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NONCHE’ PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione al pagamento dei danni causati dall’esecuzione
del provvedimento di chiusura avvenuta il 9 settembre 2000
per mezzo della P.M. di Forio d’Ischia.
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Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice
dott. Alfredo Storto;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato
alla controparte il 15 settembre 2000, Daniela Pazienza,
premesso in fatto:
- di aver svolto, per anni e debitamente autorizzata, l’attività
commerciale di ottica e fotografia nel Comune di Forio,
presso i locali di via M. Schioppa dai quali si era poi
trasferita in quelli di via Provinciale Panza, concessi
in locazione dal sig. Francesco Calice;
- di aver ottenuto dalla ASL, in data 26 aprile 1999, il
nulla osta all’uso commerciale del locale;
- di aver avvisato del trasferimento il Comune di Forio
con lettera del 12 luglio 2000, trasmettendo tutta la documentazione
di legge;
- che il Comune, sull’istanza presentata dal sig. Francesco
Calise il 24 febbraio 1999 (integrata il 26 febbraio ed
il 21 giugno 2000) per il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità
del locale, non ha mai adottato alcuna determinazione;
- che, tuttavia, con ordinanza n. 267 del 1° giugno 2000,
notificata (secondo quanto dichiarato nell’epigrafe del
ricorso introduttivo) il successivo 7 giugno, il Funzionario
comunale competente aveva ordinato l’immediata cessazione
dell’attività commerciale di ottica e fotografia per essere
stata omessa la comunicazione del trasferimento ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 144 (recte 114) del 1998;
- che, in risposta alla comunicazione di trasferimento del
12 luglio 2000, il Comune, con provvedimento n. 16025 del
29 agosto 2000, aveva confermato il precedente ordine di
chiusura in quanto dalla relazione n. 778 del 9 agosto 2000
della ASL NA2 era emerso che il locale era inidoneo, mentre
dalla nota n. 15782 del 22 agosto 2000 dell’UTC, si era
appreso che non era stato rilasciato il certificato di agibilità-abitabilità;
- di avere immediatamente chiesto alla ASL un nuovo sopralluogo
che, avvenuto in data 11 settembre 2000, aveva indotto l’amministrazione
sanitaria al rilascio del nulla-osta il 13 settembre 2000,
aveva impugnato i provvedimenti n. 267 del 1° giugno 2000
e n. 16025 del 29 agosto 2000 per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 l. n. 114 del 1998; contraddittorietà con precedenti
determinazioni della p.a.; violazione degli artt. 7 e 8
della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione, in quanto
l’idoneità del locale era già stata accertata dalla ASL
il 26 aprile 1999 e successivamente confermata il 13 settembre
2000, senza che peraltro fosse mai intervenuta la comunicazione
di avvio di un procedimento di revoca di tali determinazioni;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R.
22 aprile 1994, n. 425; violazione del giusto procedimento
amministrativo; violazione dell’art. 101 Cost. e del principio
di imparzialità della p.a., per essersi formato, con il
decorso dei 45 giorni previsti dalla legge, il silenzio
assenso sull’istanza di rilascio del certificato di abitabilità-agibilità
e, comunque, in quanto sussistevano tutti i requisiti legittimanti
l’esercizio dell’attività inibita con i provvedimenti impugnati.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento di tutti
i danni patiti in seguito alla chiusura del locale.
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L’Amministrazione non si è costituita in
giudizio.
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Nella Camera di consiglio del 19 settembre
2000 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del
provvedimento impugnato.
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All’odierna udienza la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Con riguardo al provvedimento n. 16025 del
29 agosto 2000, di conferma della chiusura dell’esercizio
de quo, per inidoneità sanitaria dei locali siti in via
Panza, a Forio, nonché per la mancanza del certificato di
agibilità/abitabilità, osserva il Collegio che, dalla documentazione
versata in giudizio dalla ricorrente, risulta che questa
aveva già ottenuto il 26 aprile 1999 (prot. n. 606) dalla
ASL NA/2 nulla-osta ad adibire il locali della via Provinciale
Panza all’esercizio dell’attività di ottica e fotografia
e che tale idoneità è stata poi confermata, su istanza della
parte interessata, con ulteriore provvedimento reso dalla
medesima ASL il 13 settembre 2000 (888).
Nessun riscontro documentale emerge invece con riguardo
alla «relazione n. 778 del 9/8/2000, inoltrata dalla struttura
sanitaria ASLNA2», menzionata dall’Amministrazione comunale
circa l’asserita inidoneità del locale in parola.
Ancora, emerge dalla medesima produzione processuale che
il locatore dell’immobile in questione, sig. Francesco Calice
aveva chiesto al Comune di Forio, sin dal 24 febbraio 1999,
il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità, integrata
poi in data 26 febbraio 2000 e, quindi, 21 giugno 2000 con
il deposito della relazione tecnica asseverata.
Non risulta invece che il Comune abbia mai provveduto su
tale istanza, per cui deve ritenersi che, ai sensi dell’art.
4, comma 3, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ratione temporis
applicabile al caso di specie («in caso di silenzio dell'amministrazione
comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata.
In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta
giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente
articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità,
nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti
alla costruzione per essere dichiarata abitabile»), si sia
formato il silenzio assenso allo scadere dei quarantacinque
giorni decorrenti quantomeno dal 21 giugno 2000 e, dunque,
ben prima dell’adozione del provvedimento gravato (29 agosto
2000).
Da tali rilievi discende dunque l’illegittimità di quest’ultimo
in quanto adottato sulla scorta di presupposti erronei.
Per quanto attiene invece al provvedimento n. 267 del 1°
giugno 2000 (notificato, a detta della ricorrente, il 7
giugno seguente), che aveva disposto l’immediata cessazione
dell’attività commerciale in mancanza della comunicazione
di trasferimento della stessa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 114, occorre rilevare come tale situazione
sia stata sanata dalla sig.ra Pazienza solo con comunicazione
depositata il 12 luglio 2000, ragion per cui il provvedimento
in questione fu all’epoca legittimamente adottato in assenza
dell’adempimento ivi indicato. Va infine respinta la domanda
risarcitoria formulata dalla ricorrente, rimasta allo stato
di mera allegazione.
Nessuna pronuncia va resa sulle spese stante la mancata
costituzione in giudizio del Comune intimato.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, in parziale accoglimento
del ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda
od eccezione, annulla la determinazione emessa dal funzionario
responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Forio
d’Ischia in data 29 agosto 2000, prot. n. 16025 e rigetta
la domanda di risarcimento dei danni.
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Nulla per le spese.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 7 luglio 2005.
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. Alfredo Storto Giudice Estensore
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