| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 giugno 2005
n. 3016
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
Soc. TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a. (Avv. B.G. Carbone)
contro il Comune di Prato (Avv.ti A. Cecchi, G. Stancanelli,
R. Gisondi P. Tognini ed F. De Santis) ed il Dirigente Responsabile
Servizio SUAP del Comune di Prato (non costituito) |
|
1. Edilizia ed urbanistica – Installazione
di SRB di telefonia cellulare – Potere comunale di disciplinare
la compatibilità degli impianti con la tutela della salute
umana – Non sussiste - Controllo del rispetto dei limiti
delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e disciplina
dei profili tipicamente urbanistici - Sussiste
|
| |
|
2. Edilizia ed urbanistica – Competenze comunali
per il governo del territorio – Potere di regolamentazione
della collocazione delle s.r.b. per la telefonia cellulare
sotto il profilo urbanistico-edilizio ed al fine di minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
– Sussiste - Tale regolamentazione per essere correttamente
esercitata deve superare una visione “atomistica”
|
|
1. Edilizia ed urbanistica – Installazione
di SRB di telefonia cellulare – Potere comunale di disciplinare
la compatibilità degli impianti con la tutela della salute
umana – Non sussiste - Controllo del rispetto dei limiti
delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e disciplina
dei profili tipicamente urbanistici - Sussiste
|
| |
|
2. Edilizia ed urbanistica – Competenze comunali
per il governo del territorio – Potere di regolamentazione
della collocazione delle s.r.b. per la telefonia cellulare
sotto il profilo urbanistico-edilizio ed al fine di minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
– Sussiste - Tale regolamentazione per essere correttamente
esercitata deve superare una visione “atomistica”
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sui ricorsi nn. 50/2004 e 1603/2004 proposti
da:
|
| |
|
SOC. TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
rappresentato e difeso da:
CARBONE BENEDETTO GIOVANNI
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA XXIV MAGGIO 20
presso
CAPIALBI MASSIMO
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI PRATO rappresentato e difeso
nel ric.n. 50/2004 da:
CECCHI ALESSANDRO
STANCANELLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA MASACCIO 172
presso
STANCANELLI GIUSEPPE
|
| |
|
rappresentato e difeso nel ric.n. 1603/2004
da:
GISONDI RAFFAELLO
TOGNINI PAOLA
DE SANTIS FRANCESCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA MASACCIO 172
presso
CECCHI ALESSANDRO
|
| |
|
DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO SUAP DEL
COMUNE DI PRATO
non costituitosi
|
| |
|
per l’annullamento
quanto al ric.n. 50/04:
a) dei provvedimenti del Dirigente Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Prato, del 15.10.2003, prot. n. 63575;
del 28.10.2003, prot. n. 66413; del 03.11.2003, prot. nn.
67628 e 67624; del 06.11.2003, prot. nn. 68680 e 68684;
b) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso,
presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato,
ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale
di Prato n. 20 del 14.02.2002 e del Regolamento urbanistico
del Comune di Prato, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 70 dello 03.05.2001 ed, in particolare,
dell’art. 7, comma 2.
|
| |
|
Visti i motivi aggiunti depositati presso
questo Tribunale il 27 maggio 2004, proposti per l’annullamento:
- dei provvedimenti del Dirigente Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Prato del 05.03.2004, prot. nn. 13846,
13848, 13849;
b) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso,
presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato,
ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale
di Prato n. 20 del 14.02.2002 e del Regolamento urbanistico
del Comune di Prato, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 70 dello 03.05.2001 ed, in particolare,
dell’art. 7, comma 2.
|
| |
|
Visti i motivi aggiunti depositati presso
questo Tribunale il 29 luglio 2004, proposti per l’annullamento:
a) dei provvedimenti del Dirigente Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Prato del 26.5.2004, prot.n. 34272, e
dell’8.6.2004, prot.n.36922;
b) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso,
presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato,
ed in particolare del Piano particolareggiato per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile adottato con delibera
n.137 del 26.4.2004, in sostituzione di quello adottato
con delibera n.20/2002 e pubblicato sul B.U.R.T del 19.5.2004.
|
| |
|
Visti i motivi aggiunti depositati presso
questo Tribunale il 7 ottobre 2004, proposti per l’annullamento:
a) dei provvedimenti del Dirigente Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Prato di seguito indicato: prot.nn.48208
del 21.7.2004, 48203 del 21.7.2004, 48501 del 22.7.2004,
48503 del 22.7.2004 e 48502 del 22.7.2004;
b) del Piano particolareggiato per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile adottato con delibera n.137
del 26.4.2004, in sostituzione di quello adottato con delibera
n.20/2002 e pubblicato sul B.U.R.T del 19.5.2004;
c) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso,
presupposto e conseguente agli atti sopra specificati, anche
se ignoto o non comunicato.
|
| |
|
quanto al ric.n. 1603/04:
a) del provvedimentl del Dirigente Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Prato del 26.5.2004, prot.n. 34272;
b) di ogni atto e/o provvedimento antecendente, connesso,
presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato,
ed in particolare del Piano particolareggiato per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile adottato con delibera
n.137 del 26.4.2004, in sostituzione di quello adottato
con delibera n.20/2002 e pubblicato sul B.U.R.T del 19.5.2004
e, ove occorrer possa, dello schema di Regolamento comunale
relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione
-norme tecniche di attuazione- allegato alla sopra citata
delibera.
|
| |
|
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 gennaio
2005, il Consigliere dott. ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. B.G.Carbone, l’avv.
A.Cecchi e l’avv. R.Gisondi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1) Con il ricorso n. 50/2004 ed i motivi
aggiunti indicati in epigrafe la Società Telecom Italia
Mobile (in seguito TIM), che esercita attività di telecomunicazione
e telefonia mobile in ambito nazionale, ha impugnato innanzi
a questo Tribunale gli atti parimenti indicati in epigrafe
per l’annullamento dei quali ha avanzato molteplici censure
di violazione di leggi nazionali e regionali , nonché di
eccesso di potere sotto svariati profili. La ricorrente
ha, anche, avanzato richiesta di risarcimento danni.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ha ampiamente
confutato tesi e conclusioni, sostenendo la legittimità
del proprio operato e, nella difesa finale, si è opposto
alla trattazione del risarcimento danni in separato giudizio
richiesta dalla ricorrente.
Con Ordinanza collegiale n. 158 del 3 febbraio 2004 la Sezione,
esaminata l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso
introduttivo, l’ha respinta.
Con Ordinanza collegiale n. 625 dell’8 giugno 2004 la Sezione
ha accolto l’istanza cautelare, proposta in uno al primo
atto per motivi aggiunti depositato in data 27 maggio 2004,
nei limiti dell’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi
conclusivamente sui procedimenti di autotutela iniziati.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
2) Con ulteriore, autonomo ricorso n. 1603/2004, notificato
e depositato nelle stesse date (rispettivamente, 20.7 e
29.7.2004) dei secondi motivi aggiunti al ricorso n. 50/2004,
la Società TIM ha impugnato il provvedimento comunale n.
34272 del 26.5.2004 nonché il Piano particolareggiato adottato
con delibera consiliare n. 137/2004, atti entrambi già gravati
con i detti motivi aggiunti. Differenzia l’impugnativa autonoma
dall’altra il fatto che essa attiene ad istanze di autorizzazione
(respinte anche esse con la nota impugnata) relative ad
impianti diversi da quelli oggetto dell’impugnativa per
motivi aggiunti.
La legittimità degli atti impugnati viene censurata sotto
profili di violazione di legge ed eccesso di potere .
Anche in questo caso la ricorrente ha proposto istanza di
risarcimento danni.
All’Udienza pubblica tenuta il giorno 19 gennaio 2005 le
cause sono passate in decisione.
DIRITTO
I ricorsi e motivi aggiunti sopra indicati, trattati congiuntamente
alla medesima udienza pubblica, vanno riuniti, per evidenti
ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, per essere
decisi con unica sentenza.
Ricorso n.50/2004 e motivi aggiunti.
1. In primo luogo, dato il sopravvenire, nelle more della
decisione del ricorso introduttivo, di ulteriori provvedimenti
comunali, impugnati con i motivi aggiunti, il Collegio ritiene
necessario prendere in esame le singole impugnative ai fini
della declaratoria di eventuali improcedibilità per difetto
di interesse.
1.1 Ricorso introduttivo
L’impugnazione è rivolta avverso le note comunali (concernenti
gli impianti Tobbiana, S.Lucia, Macrolotto, Centro 2) con
le quali viene data a TIM la comunicazione dell’avvio del
procedimento finalizzato all’adozione di atti di autotutela
in relazione alle autorizzazioni rilasciate, per gli impianti
suddetti, nel vigore del D. Lgs. n.198/2002, dichiarato incostituzionale
con sentenza n. 303 dell’ 1.10. 2003, con contestuale sospensione
cautelativa, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della L.
n. 241 del 1990, dell’efficacia delle autorizzazioni stesse.
L’impugnazione è rivolta, altresì, contro gli atti con i quali
le istanze, relative all’installazione dei nuovi impianti
San Paolo e Soccorso, sono state dichiarate prive di effetti
e non convertibili a seguito della pronuncia di incostituzionalità
citata.
Sono stati impugnati, infine, il Regolamento Urbanistico,
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 3 maggio
2001, con riguardo all’art.7, secondo comma, ed il Piano particolareggiato
per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile,
adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 2 marzo 2002.
L’impugnativa concernente i quattro impianti autorizzati ex
D. Lgs. n.198/2002 è divenuta improcedibile nei limiti di
seguito indicati.
Per i primi tre impianti, in quanto in relazione ai provvedimenti
impugnati con il ricorso introduttivo ed a quelli successivi
( aventi carattere interlocutorio ed impugnati con i primi
motivi aggiunti depositati in data 27.5.2004), nonché, per
il solo impianto Tobbiana, anche con i secondi motivi aggiunti
(depositati in data 29.7.2004), sono intervenuti i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti di autotutela, impugnati, a loro
volta, con gli ultimi motivi aggiunti (depositati in data
7.10.2004).
Per ciò che concerne l’impianto Centro 2 , la sopravvenuta
carenza di interesse deriva dall’archiviazione, con nota n.
48500 del 22.7.2004, del procedimento di autotutela per essere
stato dal Comune accertato che, per la zona , non sussistevano
soluzioni alternative e che i lavori erano già conclusi alla
data dell’avvio del procedimento.
Per quanto riguarda gli impianti San Paolo e Soccorso l’improcedibilità
consegue all’adozione dei provvedimenti n. 48208 e n. 48203
del 21.7.2004 (impugnati con i motivi aggiunti depositati
in data 7.10.2004), come dal Collegio sarà meglio precisato
in prosieguo.
L’adozione delle citate note fa venir meno, anche, l’interesse
a coltivare i motivi aggiunti depositati in data 8.9.2004.
Peraltro, in data 28.12.2004, il Comune ha depositato in giudizio
copia della nota n. 53672 del 19.8.2004, con la quale – con
riguardo alle istanze di autorizzazione proposte per nuovi
impianti ed elencate nella nota n.34272 del 26.5.2004 (ad
eccezione dell’impianto Galilei oggetto della nota n. 536871
del 19.8.2004) ed a rettifica di quanto determinato con la
stessa nota n. 34272 del 26.5.2004 – viene comunicato a TIM
che le istanze stesse saranno esaminate in seguito alla definitiva
approvazione del Piano particolareggiato di localizzazione
degli impianti adottato con delibera C.C. n. 137 del 26.4.2004.
Il tenore della detta nota, ad avviso del Collegio, da un
canto, conferma il carattere sostanzialmente non conclusivo
della nota n. 34272 del 26.5.2004, dall’altro non priva di
effetti lesivi le note n. 48208 e n. 48203 del 21.7.2004,
con le quali il Comune, dopo riesame alla luce della normativa
regolamentare adottata il 26.4.2004, ha respinto le istanze
per gli impianti San Paolo e Soccorso.
1.2 Quanto all’impugnativa degli atti comunali di pianificazione
proposta con il Ricorso introduttivo , il Collegio rileva
l’intervenuta improcedibilità del ricorso con riguardo al
Piano Particolareggiato adottato con delibera consiliare n.
20 del 2.3.2002, essendo stato detto Piano sostituito da quello
adottato con delibera consiliare n. 137 del 26.4.2004 (impugnato
con i secondi e terzi motivi aggiunti).
In conclusione, residua interesse della parte ricorrente con
riguardo all’impugnativa :
a) dell’art. 7, secondo comma, del R.U. comunale (ricorso
introduttivo);
b) del Piano Particolareggiato adottato con delibera consiliare
n. 137/2004 (motivi aggiunti depositati 29.7.2004);
c) degli annullamenti in sede di autotutela delle autorizzazioni
rilasciate per gli impianti Tobbiana, S. Lucia, Macrolotto
(motivi aggiunti depositati 7.10.2004);
d) dei dinieghi di autorizzazione per gli impianti San Paolo
e Soccorso (motivi aggiunti depositati il 7.10.2004).
2. Prima di procedere all’esame delle censure avanzate dalla
Società ricorrente nei confronti degli atti sopraindicati,
il Collegio ritiene necessario un cenno agli sviluppi del
quadro normativo della materia successivi all’emanazione del
D. Lgs. n.198 del 4.9.2002, mentre per il periodo anteriore
è sufficiente fare rinvio alla trattazione contenuta nella
sentenza di questa Sezione n. 12 del 16.1.2003.
2.1 Il D. Lgs. n.198 del 2002 è stato dichiarato incostituzionale
per eccesso di delega con sentenza n. 303 dell’1. 10.2003,
pubblicata sulla G.U. dell’8.10.2003.
Nella sentenza la Corte ha affermato che la disciplina delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche, che si assume
in contrasto con la Legge di delega n. 443 del 2001, comprime
le attribuzioni regionali sotto più profili.
“Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell’art. 3,
comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili
con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili
in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli
strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge
o di regolamento.” “Nella specie – ha considerato ancora la
Corte – l’eccesso di delega è evidente, a nulla rilevando,
in questo giudizio, la sopravvenuta entrata in vigore del
decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la
stessa materia……” “I criteri della delega, contenuti nell’art.
2, confermano che i decreti legislativi dovevano essere intesi
a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati a mezzo
di un programma.” Di tale programma (che doveva essere “formulato
su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate,
ovvero, su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti”)
- ha concluso la Corte – “non vi è alcuna menzione nel decreto
impugnato, il quale, al contrario, prevede che i soggetti
interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati
ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente,
con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla
scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società
concessionarie.”
Prima della decisione della Corte costituzionale, come rilevato
da quest’ultima nella richiamata sentenza, è stato emanato
il D.Lgs. n. 259/2003, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15.9.2003,
in attuazione della delega al Governo per il riassetto in
materia di telecomunicazioni recata dall’art. 41 della L.
1.8.2002 n. 166.
In data 14.11.2003 è stato emanato il D.L. n. 315, convertito
in legge con L. 16.1.2004 n. 5, il quale, vista la sentenza
della Corte costituzionale n. 303 dell’1.10.2003, e ritenuta
(per quanto qui interessa) “ l’urgente necessità di regolare
i procedimenti autorizzatori all’installazione di infrastrutture
di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto
legislativo 4 settembre 2002 e non ancora conclusi alla data
dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dello
stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai
sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta” ha disposto
(art. 4, primo comma) che “ I procedimenti di rilascio di
autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre
2002 n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre
2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto
2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro
decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della
denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli
artt. 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del
2003.”
2.2 Con il ricorso introduttivo (ed i primi motivi aggiunti)
è stato impugnato (anche) l’art. 7, comma secondo, del Regolamento
Urbanistico comunale, approvato con delibera consiliare n.
70 del 3.5.2001.
Detto articolo disciplina le “opere di urbanizzazione primaria”
ed il secondo comma così dispone: “Al fine di garantire un
corretto funzionamento del servizio di telefonia radio-mobile,
che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico
e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali,
nonché efficiente ed accessibile a tutti gli operatori, la
localizzazione degli impianti dovrà essere definita con apposito
piano particolareggiato d’iniziativa pubblica, ai sensi dell’art.13
Legge 1150/42.
Fino alla redazione di detto piano, sono comunque consentiti
esclusivamente interventi conservativi e manutentivi degli
impianti esistenti.”
La disposizione regolamentare è stata impugnata in quanto
richiamata a fondamento sia delle comunicazioni di avvio dei
procedimenti di autotutela e contestuale sospensione dell’efficacia
delle autorizzazioni già rilasciate, sia a fondamento degli
atti, con i quali sono state dichiarate prive di effetto le
istanze per le S.R.B. San Paolo e Soccorso.
La norma regolamentare viene censurata nell’ambito della seconda
doglianza (Illegittimità derivata. Ulteriori profili di eccesso
di potere sotto tutte le figure sintomatiche. Sviamento, difetto
di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei fatti
e difetto dei presupposti. Incompetenza. Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 4,5,8,9 e 16 della L. 22.2.2001 n.
36. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10.9.1998 n.
381. Violazione e/o falsa applicazione della L:R.Toscana 6.4.2000
n. 54.)
Le censure si fondano sui seguenti argomenti:
- in assenza di una normativa statale e regionale di principio,
il Comune non avrebbe alcuna potestà regolamentare in merito
alla localizzazione degli impianti sul suo territorio. La
normativa di principio a livello statale sarebbe incompleta
, mentre, a livello regionale, sarebbe del tutto carente,
essendo stata annullata dal T.A.R. (sentenza I Sezione n.
12 del 2003) la deliberazione regionale n. 12 del 2002 recante
i criteri per la localizzazione degli impianti e per l’identificazione
delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
L.reg: n. 54 del 2000;
- l’applicazione della misura di salvaguardia di cui all’art.
7, secondo comma, del R.U., laddove interpretata in senso
restrittivo, come ha fatto il Comune, finirebbe per risolversi
in una misura interdittiva (praticamente sine die) illegittima
in quanto suscettiva di bloccare completamente lo sviluppo
del servizio pubblico sul territorio comunale;
- le S.R.B. sarebbero equiparate ad ogni effetto ad opere
di urbanizzazione primaria (così disponeva il D. Lgs. N.198/2002,
così dispone il D. Lgs. N. 259/2003); pertanto, ogni competenza
normativa o provvedimentale del Comune riguardante i detti
impianti deve esplicarsi nel rispetto delle norme legislative
e regolamentari che le disciplinano, tenendo, però, conto
della specificità di tali impianti, che sarebbero collocabili
in qualsiasi parte del territorio comunale a prescindere dalla
classificazione urbanistica, al fine di garantire a tutta
la cittadinanza parità di accesso ad infrastrutture di pubblica
utilità nonché una minore concentrazione di onde elettromagnetiche.
2.2.1 Premesso che la portata annullatoria ed il contenuto
precettivo della sentenza costituzionale n. 303 del 2003 si
integrano nel diritto vigente e che, quindi, non è consentito
ritenere compatibili le infrastrutture di telecomunicazione
con qualsiasi destinazione urbanistica, pur dovendosi riconoscere
loro (in forza del diritto vigente introdotto con il D.Lgs.
n.259/2003 che, all’art. 86, terzo comma, assimila “ ad ogni
effetto” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione
“alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori,
e ad esse si applica la normativa vigente in materia”) la
qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, il Collegio,
per le ulteriori considerazioni che seguono, non ritiene condivisibili
le argomentazioni addotte a sostegno delle proprie ragioni
dalla ricorrente.
Va, ancora, premesso che, dovendosi, in atto, ritenere espunto
dall’ordinamento, come si è detto, il principio della cosiddetta
“indifferenza urbanistica” delle SRB, ove si seguisse il profilo
argomentativo della ricorrente, in assenza di normative di
rango superiore a quelle comunali ovvero nell’incompletezza
di esse, si dovrebbe concludere per l’impossibilità di assentirne
la localizzazione e, quindi, si perverrebbe ad una sostanziale
stasi provvedimentale con effetti prevedibilmente sfavorevoli
sulla fornitura di un servizio pubblico rilevante quale quello
delle comunicazioni.
Altre considerazioni soccorrono in relazione al punto controverso.
In primo luogo, occorre ricordare che la L.reg. 16.1.1995
n. 5 prevede , all’art. 28, secondo comma, che sia il Regolamento
Urbanistico (R. U.), quale strumento generale della programmazione
urbanistica comunale, ad individuare le aree destinate ad
opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel rispetto
degli standard previsti dal D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Detta previsione risulta confermata dall’art. 55 della recente
L. reg. n. 1 del 3.1.2005, che ha unificato varie normative
regionali attinenti al governo del territorio.
Il R.U. del Comune di Prato, approvato dopo l’entrata in vigore
della L. n. 36/2001, ha incluso tra le opere di urbanizzazione
primaria quelle necessarie per la fornitura del servizio di
telefonia radio-mobile ed ha affidato ad un Piano attuativo
di iniziativa pubblica la localizzazione delle strutture necessarie.
Tale qualificazione, antecedente, evidentemente tanto al D.Lgs.
n. 198/2002 quanto al D.Lgs. n. 259/2003, risulta, peraltro,
coerente con la natura e le finalità di servizio pubblico
riconosciuta dall’ordinamento ai servizi di TLC , natura e
finalità che comportano la qualificazione di opere di pubblica
utilità delle strutture e degli impianti relativi.
Del resto, tale ultimo principio era positivamente espresso
dall’art. 6 del D.P.R. 19.9.1997 n. 318, recante il “Regolamento
per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni “ (Regolamento abrogato dal D.Lgs. n. 259/2003),
il quale, al comma 25, disponeva che “il rilascio delle licenze
individuali per l’installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere espressamente specificate” ed, al comma
26 ( per gli impianti e le opere diversi da quelli previsti
al comma 25) disponeva che questi potevano essere dichiarati
di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni.
In effetti, la Società ricorrente non si duole dell’ inserimento
tra le opere di urbanizzazione primaria degli impianti di
telecomunicazione, bensì della portata, a suo avviso, estremamente
restrittiva della disposizione regolamentare impugnata.
Orbene, come emerge dal disposto di cui all’art.8 , sesto
comma, della L. quadro n.36/2001 è nella facoltà del Comune
“adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”.
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 3. 6.2002 n.
3095) ha riconosciuto che la previsione di tale competenza,
in aggiunta a quella urbanistica, sembra voler significare
che si tratti di competenza diversa, che comunque deve essere
esercitata nel rispetto del quadro normativo di riferimento:
tali misure non possono, quindi, in alcun modo prevedere limiti
generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo
Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata
o quasi a tali limiti, essendo, invece, consentita l’individuazione
di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della
“ minimizzazione “ emerga dallo svolgimento di compiuti ed
approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di
carattere scientifico.
E’ stato , ancora, chiarito (cfr. Cons. Stato, VI Sez., Ordinanza
6.4.2004 n. 1612) che l’intervenuta assimilazione delle opere
per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria
(ad opera del comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003) non preclude
al Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica,
la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del
territorio, sempre che sia, in tal modo, assicurato l’interesse
di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussista la denunciata
illegittimità del R.U., in quanto il Comune si è mosso , nel
rispetto della legislazione statale e regionale, nell’ambito
della propria competenza urbanistico-edilizia.
Al riguardo, si deve, ancora, osservare, da un canto, che,
come emerge dalle premesse della deliberazione n. 20 del 2.3.2002,
di adozione del Piano particolareggiato per la localizzazione
degli impianti di TLC, ( piano non giunto al perfezionamento
con l’approvazione a causa del sopravvenire del D. Lgs. n.198/2002
e, poi, sostituito dal piano adottato con delibera consiliare
n. 137/2004) l’elaborazione del piano era stata svolta in
stretto confronto con i gestori del servizio (“con esclusione
del sistema UMTS all’epoca non definito”); dall’altro, che,
secondo quanto risulta dalla nota n. 311/03/I.A del 27.10.2003,
depositata in giudizio dalla difesa comunale in data 28.12.2004,
negli anni 2002/2003, sul territorio comunale è stata ultimata
l’installazione di 41 impianti di vari gestori, ivi compresa
la TIM.
Atteso che il D. Lgs. n.198/2002, che ha introdotto il principio
della c.d. indifferenza urbanistica degli impianti TLC, è
stato pubblicato sulla G.U. del 13.9 2002 , appare plausibile
che gli impianti ultimati nel 2002 non abbiano tutti fruito
della favorevole normativa, che eliminava ogni limite urbanistico
alla loro localizzazione.
Come si è detto, la tesi di parte ricorrente sulla persistenza
del principio dell’indifferenza urbanistica degli impianti
TLC non può essere condivisa a seguito della dichiarata incostituzionalità
delle norme che tale principio avevano introdotto.
Con riguardo al diritto vigente, alla cui applicabilità fa
riferimento il sopra richiamato art. 86 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, va ricordato che le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, realizzate da soggetti diversi dal
Comune, nonché la realizzazione di infrastrutture ed impianti,
anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione
permanente di suolo inedificato, come pure l’installazione
di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori
per servizi di telecomunicazione sono considerate “interventi
di nuova costruzione”, soggetti, come tali al rilascio del
“permesso di costruire” e, quindi, ad un giudizio di compatibilità
con la destinazione urbanistica di zona (artt. 3,10 e 16 del
D.P.R. 380/2001 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia).
Nel senso della necessità di un titolo concessorio si è espressa
la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI Sez., n. 3193/2004),
che, richiamato “il costante orientamento, secondo il quale
l’installazione di un’antenna, visibile dai luoghi circostanti,
comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale
ed estetico sicchè, ai sensi dell’art. 1 della L. 28.1.1977
n.10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia”
ed il disposto di cui all’art.3 del T.U. n. 380/2001, ha precisato
che anche il nuovo Codice delle comunicazioni ha previsto
specifici procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture
di comunicazione (artt. 87 e 88 del Codice).
Con riguardo, poi, all’introduzione di misure tipicamente
di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni,
ecc.) tramite regolamento edilizio comunale, come si è detto,
la giurisprudenza, anche quella citata dalla parte ricorrente,
( Cons. Stato, VI Sez., 10.2.2003 n. 673) ha affermato, sul
piano dei principi, che i Comuni, nell’ambito delle competenze
sopra descritte, ben possono regolamentare la collocazione
degli impianti sia sotto il profilo urbanistico-edilizio,
sia al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici.
Tuttavia, le competenze comunali devono essere correttamente
esercitate in modo da superare una visione “atomistica” tendente
a prendere in considerazione singolarmente gli impianti, anziché
la rete di comunicazione.
Osserva, in proposito, il Collegio che, alla luce dei richiamati
principi, l’adozione di un piano di localizzazione degli impianti,
sentite e vagliate esigenze, proposte ed osservazioni dei
gestori, consente al Comune di agire nell’ambito delle competenze
normativamente attribuitegli e di superare la visione atomistica
contrastante con le esigenze del servizio pubblico di TLC.
3. Con i motivi aggiunti depositati in data 29.7.2004 la Società
TIM ha impugnato il Piano particolareggiato adottato con delibera
consiliare n. 137 del 26.4.2004.
Con i motivi aggiunti depositati in data 7.10.2004 , in sede
di impugnazione dei provvedimenti conclusivi emessi in autotutela
e di quelli di diniego, la ricorrente ha ulteriormente argomentato
le censure contro il Piano, che, peraltro, è stato anche impugnato
con autonomo ricorso.
Queste le censure contro il Piano:
I) Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
4,5,8,9 e 16 della L. n.36/2001. Violazione e/o falsa applicazione
del D.P.C.M. 8.7.2003. Violazione e/o falsa applicazione della
L.reg. n.54/2000. Eccesso di potere sotto tutte le figure
sintomatiche:sviamento, difetto di istruttoria, illogicità
manifesta, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti
e carenza assoluta di motivazione.
Nessuna norma autorizzerebbe il Comune ad adottare un piano
di localizzazione degli impianti di TLC in mancanza dei criteri
regionali, in atto mancanti. Il Piano sarebbe, conseguentemente,
illegittimo in radice ed illegittimi per illegittimità derivata
sarebbero i provvedimenti adottati in applicazione del Piano.
II) Altre violazioni delle medesime disposizioni normative,
nonché degli artt. 41 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.
n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del
T.U. dell’edilizia e dell’art. 33 della L. n. 1150/1942, nonché
dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 267/2000 e delle
disposizioni normative in tema di pianificazione urbanistica
comunale. Eccesso di potere per inadeguatezza e perplessità
della motivazione, nonché per sviamento.
Il Piano, in ogni caso, stravolgerebbe i più elementari principi
in tema di esercizio dei poteri pianificatori comunali, che
troverebbero un limite, nel caso di specie, nelle esigenze
della corretta configurazione della rete.
Il Piano potrebbe, al più, stabilire una disciplina orientativa
e non già arbitraria e restrittiva.
Il procedimento di rilascio dei titoli edilizi per gli impianti
risulterebbe aggravato.
Non vi sarebbe ragione alcuna che giustifichi la necessità
di svolgere valutazioni sul rispetto dei limiti di emissioni
in relazione a luoghi dove i gestori di telefonia non chiederanno
mai, in concreto, di installare un impianto.
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato che il Comune,
nell’adottare il Piano, avrebbe perseguito, come risulta dalle
premesse dell’atto deliberativo, la minimizzazione dell’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici nell’erronea convinzione
che tale potere spetti all’Ente locale in forza dell’art.
8, sesto comma, della L. quadro n. 36/2001.
Il Comune non potrebbe individuare autonomamente le aree sensibili
e/o gli obiettivi di qualità
Sarebbe mancato il confronto con i gestori.
Il Comune pretenderebbe di privilegiare la localizzazione
su siti pubblici in contrasto con l’art. 5, secondo comma,
del D. Lgs. n. 259/2003. La scelta dei siti non sarebbe stata
preceduta da congrua istruttoria, non consentirebbe la massima
copertura di rete, sarebbe contraddittoria rispetto alle stesse
finalità del Piano non privilegiando la co-ubicazione degli
impianti.
3.1 Le censure non sono fondate.
In merito alla dedotta incompetenza del Comune ad adottare
un regolamento per la localizzazione degli impianti di TLC,
il Collegio non può che respingere la censura rinviando alle
considerazioni effettuate in precedenza.
Qui va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr.
Cons. Stato, VI Sez., 14.2.2005, n.450 ) e, cioè, che non
spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi ( nella
specie, si tratta di regolamenti c.d. di minimizzazione, ai
sensi dell’art. 8 L. n.36/2001), l’installazione di SRB di
telefonia cellulare , con limitazioni e divieti generalizzati
riferiti alle zone territoriali omogenee o con l’introduzione
di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e
ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone
o al centro cittadino, allorché tale potere sia rivolto a
disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela
della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti
dalla esposizione della popolazione ai campi magnetici, anziché
a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze
fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente
urbanistici.
Ne consegue,ad avviso del Collegio, che la compatibilità della
disciplina comunale con i limiti che l’ordinamento positivo
impone all’Ente locale deve, quindi, essere valutata in concreto,
verificando se essa effettivamente ostacoli con divieti generalizzati
ed immotivati la realizzazione delle reti di TLC.
Orbene, il Piano del Comune di Prato è stato dichiaratamente
(art. 1) adottato ai sensi dell’art. 8, sesto comma, della
L. n. 36/2001, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti
nella legge citata, nel D.P.C.M. 8.7.2003, nel D.M. n. 381/1998
nonché ai principi espressi dalla L. reg. n. 54/2000.
Quanto alla localizzazione degli impianti, il Piano, premesso
il richiamo alla situazione venutasi a creare sul territorio
a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/2002 ed
alla necessità, in sostanza, di attenersi al c.d. principio
di precauzione per la salvaguardia della salute umana ( vedi
Relazione introduttiva), individua (artt. 4 e 5) criteri,
che, pur escludendo, in linea di principio, localizzazioni
all’interno delle aree di cautela di tipo b (aree comprese
nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, ospedali,
scuole,ecc.) ed ammettendo la persistenza e l’installazione
di impianti nelle aree di tipo a (aree di interesse storico-architettonico
e paesaggistico ambientale) a patto che vengano ridotti gli
impatti di tipo visivo degli impianti, prevede, tuttavia,
al fine di garantire il servizio all’interno delle aree di
tipo b, la redazione di specifici progetti, da concordare
con l’ente gestore della struttura, USL ed ARPAT, nel rispetto
dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti
principi di cautela.
Il Piano si caratterizza, dunque, per un rigore di principio,
decisamente temperato dalla considerazione delle esigenze
della copertura totale della rete, in relazione alla attuazione
delle quali ritiene, tuttavia, di conservare il potere di
prevenire, tramite procedure di controllo tecnico e scientifico,
eventuali violazioni dei limiti di esposizione vigenti.
Il Piano ha introdotto, poi, (art. 8) in funzione delle esigenze
di sviluppo delle reti TLC, quello che definisce Programma
annuale delle installazioni, che prevede che ciascun operatore
o soggetto interessato presenti, entro il 30 settembre di
ogni anno, il programma annuale delle installazioni fisse
da realizzare nell’anno successivo, tenendo presenti le localizzazioni
riportate nel catasto degli impianti.
Per quanto concerne le installazioni di nuovi impianti e le
modifiche a quelli esistenti l’art.11 prevede il rilascio
dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art.6 della L.reg.n.54/00,
autorizzazione che deve essere richiesta anche per gli impianti
esistenti entro i termini parimenti indicati dall’art.11.
L’esposta normativa regolamentare non appare introdurre limiti
generalizzati all’installazione degli impianti con illegittima
compressione dei diritti dei gestori atteso che, da un canto,
prevede la possibilità di deroghe correlate a motivate esigenze
della rete, dall’altro, con il meccanismo della programmazione
annuale, consente il costante adeguamento della situazione
complessiva a nuove esigenze tecnologiche o di mercato.
Quanto ai monitoraggi degli impianti richiesti ai gestori
(art.18), il Collegio non può che ritenere tali controlli
insiti nel potere-dovere spettante al Comune, che rilascia
le necessarie autorizzazioni, di accertare tramite organi
tecnici a ciò deputati, anche in prevenzione di eventuali
violazioni dei limiti di emissioni nel corso del funzionamento
degli impianti, che persistano i requisiti di legge.
Quanto, infine alla contestata previsione di siti prevalentemente
pubblici per la localizzazione degli impianti, il Collegio
osserva come tale indicazione preferenziale (comunque derogabile,
proprio in forza dei criteri di duttilità fissati dal Piano
stesso, in presenza di motivate esigenze dei gestori collegate
alla copertura della rete) non sia contrastante con la previsione
dell’ordinamento, secondo cui compete al Comune di predisporre
un regolamento teso ad assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti, fermo restando,
come già rilevato, che il Piano del Comune di Prato ammette
esplicitamente la possibilità di vagliare le proposte di siti
alternativi.
3.2 Il Collegio passa, ora, ad esaminare le censure mosse
con i motivi aggiunti 7.10.2004 avverso i provvedimenti adottati
in sede di autotutela nonché avverso i dinieghi di nuove autorizzazioni.
Quanto all’impianto Centro2 è già stata dichiarata l’improcedibilità
dell’impugnazione per archiviazione del procedimento.
Quanto agli impianti Tobbiana, S.Lucia e Macrolotto, si tratta
di impianti autorizzati, nel vigore del D. Lgs. n. 198/2002,
senza alcuna valutazione di ordine urbanistico-edilizio.
Quanto ai dinieghi, si tratta dell’impianto San Paolo, per
il quale TIM ha prodotto istanza in data 28.7.2003, e dell’impianto
Soccorso , per il quale l’istanza è stata prodotta in data
10.9.2003.
3.2.1 Avverso i provvedimenti di annullamento in autotutela
TIM muove le seguenti censure:
-Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 198/2002,
degli artt. 4 e 87 del D. Lgs. n. 259/2003, dell’art. 4 del
D.L. 14.11.2003., convertito con L. 16.1.2004 n. 5, anche
con riguardo agli articoli 21, 41 e 97 Cost. ed ai principi
generali sugli atti amministrativi. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 35 della L. reg.
n.9/1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione, carenza dei presupposti e sviamento.
Le autorizzazioni rilasciate in data antecedente la pronuncia
di incostituzionalità del D. Lgs.n.198/2002 costituirebbero
rapporti esauriti ed intangibili.
L’assunto troverebbe conforto nel disposto del D.L. n. 315/2003
che, prevedendo la sola disciplina dei rapporti pendenti alla
data della pronuncia di incostituzionalità, implicitamente
definirebbe rapporti esauriti quelli definiti precedentemente.
Sarebbe, in ogni caso, carente la motivazione in punto di
interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento.
L’illegittimità del Piano di localizzazione degli impianti
richiamato a sostegno degli annullamenti vizierebbe, per illegittimità
derivata, questi ultimi.
3.2.2 Con particolare riferimento ai dinieghi:
_ Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni
sopra citate. Eccesso di potere per violazione dei principi
generali di correttezza e legittimità dell’azione amministrativa,
per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e sviamento.
Le istanze ricadrebbero sotto la disciplina del D.L. n. 315/2003.
L’equiparazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria renderebbe gli impianti TLC allocabili dovunque sul
territorio comunale.
La sopravvenienza del Piano di localizzazione non potrebbe
essere ostativa alla copertura uniforme del territorio.
I provvedimenti emessi in data 21.7.2004 non potrebbero avere
natura meramente confermativa dei precedenti dinieghi.
3.2.3 Con riferimento ad entrambe le tipologie di atti:
-Violazione e falsa applicazione della L. n.36/2001, del DPCM
8.7.2003 e della L. reg. n.54/2000; degli artt. 1,4 e 5 del
D.Lgs. n. 259/2003, dell’art. 3 della L. n.241/1990, dell’art.
35 della L. reg. n. 9/1995 e degli artt. 41 e 97 Cost. Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta,
travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione e
sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
I provvedimenti sarebbero viziati per illegittimità derivata
da quella del nuovo Piano di localizzazione, adottato per
finalità che non rientrano tra le competenze comunali.
3.2.4 Esame delle censure di cui al punto 3.2.1.
Con riguardo alla qualificazione delle situazioni oggetto
di annullamento in autotutela come intangibili, il Collegio
rileva, in adesione a quanto già affermato dalla Sezione (
I Sezione, sentenza 5884/2003) che la dichiarazione di incostituzionalità
dell’intero decreto legislativo n.198/2002 rende inconferenti
ed irrilevanti, ai fini del decidere, sia le disposizioni
del medesimo decreto sia le censure che trovano presupposto
sulla disciplina dichiarata incostituzionale.
Questa è la conseguenza dell’invalidazione ex tunc delle disposizioni
legislative dichiarate incostituzionali, invalidazione che
esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le situazioni
ed i rapporti (come quelli dedotti in causa) non definiti
dal giudicato o dalla scadenza dei termini per ricorrere (cfr.
Cons. Stato, V sez., 11.7.2001 n. 3853;Cass. Civ. I sez. 5.4.2001
n.5039 e 1.2.2002 n. 1277; per la distinzione tra effetti
dell’abrogazione di leggi e dichiarazione di incostituzionalità
delle medesime cfr., in particolare, Cass. Civ. I Sez. 9.1.2004
n. 113).
Sotto il profilo dedotto (sopravvenienza della sentenza costituzionale)
il Comune poteva, quindi, legittimamente riconsiderare la
situazione dei tre impianti autorizzati nel vigore del D.
Lgs. n. 198/2002.
Occorre,tuttavia, verificare se i provvedimenti impugnati
rispondano ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza
in tema di legittimo esercizio del potere di autoannullamento
da parte della P.A.. Occorre, cioè, accertare se, oltre all’accertato
mutamento del quadro normativo sulla base del quale furono
rilasciate le autorizzazioni, sussista – e sia espresso nell’atto-
l’interesse pubblico attuale e concreto che ne giustifichi
l’adozione, comparato con il sacrificio imposto al privato.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto il Collegio deve ricordare
come la necessità di una puntuale motivazione venga, dalla
giurisprudenza, collegata al consolidarsi delle aspettative
del privato a causa del tempo trascorso dall’adozione dell’atto
oggetto di annullamento; per cui, se è trascorso notevole
lasso di tempo dalla detta adozione, vi sarà la necessità
di congrua motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico
attuale e concreto all’annullamento diverso dal mero ripristino
della legalità violata.
Nella fattispecie all’esame le tre autorizzazioni annullate
sono state rilasciate nel luglio/agosto 2003 e le comunicazioni
dell’avvio dei procedimenti di autotutela sono intervenute
in data 15.10.2003 (Tobbiana) ed in data 3.11.2003 ( S. Lucia
e Macrolotto).
Contestualmente il Comune, ai sensi dell’art. 7, comma secondo,
della L. n. 241/1990 (che consente l’adozione di misure cautelari
anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento),
ha sospeso l’efficacia delle rilasciate autorizzazioni.
Gli avvii dei procedimenti di autotutela sono stati motivati
con il richiamo all’avvenuto rilascio delle autorizzazioni
in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla sopravvenuta
sentenza costituzionale; al R.U. approvato con delibera consiliare
n. 70/2001; al Regolamento per la localizzazione degli impianti
adottato con delibera consiliare n. 20/2002; alla necessità
di dover riconsiderare l’autorizzazione alla luce degli interessi
pubblici sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Tenuto conto dello sviluppo cronologico del procedimento e
della sospensione dei lavori, il Collegio non ritiene che
la posizione di TIM possa considerarsi consolidata.
Resta fermo, in ogni caso, che, in sede di annullamento, l’Amministrazione
ha richiamato i vari atti del procedimento, il sopravvenuto
Piano adottato con delibera consiliare n.137/2004 (sostitutivo
di quello adottato con delibera n.20/2002), ha individuato
possibili siti alternativi idonei, ad avviso del Comune, a
contemperare l’interesse pubblico con quello privato.
Il Collegio, in considerazione di quanto rilevato sulla portata
dell’equiparazione, operata dal Codice delle TLC, degli impianti
per SRB alle opere di urbanizzazione primaria e della affermata
legittimità del Piano (punto 3.1 della presente sentenza),
ritiene di dover sottolineare, infine, che il Piano, meramente
adottato, è suscettibile di modificazioni a fronte di osservazioni
dei gestori motivate dalle esigenze tecniche di copertura
della rete (come, del resto, avvenuto per l’impianto Centro2,
per il quale il Comune ha convenuto con la TIM sull’inesistenza
di siti alternativi).
In conclusione, gli annullamenti in autotutela sono indenni
dai vizi contestati.
3.2.5 Esame delle censure di cui al punto 3.2.2.
Il Collegio ritiene fondato l’assunto di parte ricorrente
in ordine alla natura non meramente confermativa degli atti
diniego gravati con i motivi aggiunti depositati in data 7.10.2004,
i quali sono, quindi, ammissibili.
Le note 48208 e 48203 del 21.7.2004 operano, infatti, una
complessiva riconsiderazione delle istanze di autorizzazione,
precisando, sulla base dei contenuti del nuovo Piano, le concrete
ragioni ostative al loro accoglimento e richiamando, altresì,
i precedenti atti adottati, ivi comprese due note (n.15187
dell’11.3.2004 per l’impianto San Paolo e n. 14974 della stessa
data per l’impianto Soccorso) in effetti –come rilevato dalla
difesa comunale- non impugnate (ancorché comunicassero che
i siti prescelti erano in contrasto con il Piano del 2002).
A tale ultimo proposito, il Collegio osserva che, in ogni
caso, le note di che trattasi sono state sostituite da successivi
provvedimenti fondati sul nuovo Piano ed impugnati.
Il Collegio osserva, ancora, che la successiva nota n. 53672
del 19.8.2004, con la quale il Comune, rettificando la nota
n. 34272 del 26.5.2004 (impugnata con i motivi aggiunti depositati
il 29.7.2004) ha comunicato alla TIM che le istanze di nuove
autorizzazioni – tranne che per l’impianto Galilei, già esaminato
con nota n. 536871 del 19.8.2004 – sarebbero state esaminate
in seguito alla definitiva approvazione del Piano adottato
con delibera n.137/2004, non può privare di contenuto lesivo
i dinieghi impugnati, contenenti anche diffida a non iniziare
o proseguire i lavori,in quanto è fondato l’assunto della
ricorrente, secondo la quale, essendo intervenuta la pubblicazione
della sentenza n. 303 del 2003 prima del decorso di 90 giorni,
decorrenti dalla presentazione delle due istanze di autorizzazione,
il procedimento autorizzativo per i due citati impianti avrebbe
dovuto essere sottoposto alla disciplina introdotta con il
D.L. n. 315/2003 per i procedimenti pendenti alla data del
1° ottobre 2003 di pubblicazione della sentenza costituzionale.
Va sottolineato che il Comune di Prato ha adottato provvedimenti
di reiezione delle istanze di autorizzazione, non già provvedimenti
in autotutela su istanze assentite esplicitamente o per silenzio
assenso.
Va, ancora, posto in rilievo che, se è vero che, alla data
del 18 novembre 2003 di pubblicazione del D.L. n. 315/2003
sulla G.U., il Comune aveva adottato i provvedimenti n. 68680
e n. 68684 del 3.11.2003 (impugnati con il ricorso introduttivo),
con i quali ha dichiarato prive di effetti e non suscettibili
di conversione le istanze in questione, è anche vero che,
successivamente, e, cioè, dopo l’entrata in vigore del citato
D.L., il Comune ha nuovamente provveduto sulle istanze stesse,
essendo sopravvenuto il nuovo Piano di localizzazione degli
impianti.
In tale sede il Comune avrebbe dovuto tenere conto della disposizione
transitoria introdotta dal D.L..
Ai sensi della detta disposizione, della quale il contenuto
è già stato esposto al punto 2.1, le istanze per gli impianti
San Paolo e Soccorso avrebbero dovuto essere esaminate alla
luce della disciplina recata dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs.
n. 259/2003, tenendo presente la decorrenza dei termini, in
forza del D. L. n. 315/2003 a partire dalla presentazione
delle domande o denunce di inizio attività.
A tale disposizione il Comune non si è attenuto e, conseguentemente,
i dinieghi impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno in parte
dichiarati improcedibili, in parte respinti ed accolti limitatamente
ai dinieghi da ultimo trattati.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, essa va respinta
in relazione alla decisione testè assunta.
Ricorso n. 1603/2004
1. Come sopra evidenziato, con il ricorso autonomo, ora al
vaglio del Collegio, la TIM ha impugnato atti già censurati
con i motivi aggiunti depositati in data 29.7.2004.
1.1 L’impugnativa avverso il Piano di localizzazione degli
impianti adottato con delibera consiliare n. 137/2004 è infondata
per le stesse ragioni esposte al punto 3.1 della trattazione
che precede.
Nell’ambito delle censure contro il Piano del 2004, vi è un
profilo che riguarda l’art.7, secondo comma, del Regolamento
Urbanistico comunale approvato nel 2001.
A tale proposito, il Collegio, oltre a dichiarare, anche in
questo caso e per le stesse ragioni, infondata l’impugnativa,
essendo stata la legittimità del detto R.U. oggetto di esame
e decisione al punto 2.2 , concernente gli atti impugnati
con il ricorso introduttivo n.50/2004, deve esprimere, comunque,
perplessità sul contenuto della censura (con la quale si assume
che il cennato art.7 del R.U. aggraverebbe il procedimento
di installazione degli impianti, imponendo una inutile duplicazione
dei controlli dei limiti di emissione), in quanto la disposizione
regolamentare non reca traccia di tale imposizione.
1.2 Il provvedimento n. 34272 del 26.5.2004 viene impugnato
nella parte (che non ha formato oggetto delle precedenti impugnative
e decisioni) in cui esso concerne le istanze di autorizzazione
all’installazione degli impianti Grignano, Poste, Cilianuzzo,
Galilei, Mercatale e Cava , che vengono “definitivamente chiuse
e non accettate”, in quanto “tutte le richieste di installazione
di un nuovo impianto di radio-telefonia mobile inoltrate in
data antecedente l’approvazione definitiva del suddetto Piano
Particolareggiato (approvazione del Consiglio Comunale che
segue un periodo di 60 giorni riservato ad eventuali osservazioni)
sono inammissibili.
La nota precisa, ancora, “relativamente alle richieste di
installazione di nuovi impianti di radio-telefonia mobile
inoltrate a questo ufficio in data successiva all’approvazione
definitiva del Piano Particolareggiato, si fa presente che
sarà necessario anche il rilascio di apposita concessione
edilizia secondo la modulistica allegata da presentare esclusivamente
presso lo sportello unico”.
Della nota in questione TIM chiede l’annullamento avanzando
le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.
e degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 259/2003. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 4 del T.U. dell’edilizia e dell’art.
33 della L. n. 1150/1942, nonché dell’art. 42, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n.267/2000 e delle disposizioni normative in
tema di pianificazione urbanistica comunale. Eccesso di potere
per inadeguatezza e perplessità della motivazione, nonché
per sviamento.
II) Ulteriore violazione delle medesime disposizioni normative.
Violazione e/o errata applicazione degli artt. 4 e segg. del
D. Lgs. n .198/2002, nonché degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.
n. 259/2003. Violazione e/o errata applicazione dell’art.
3 della L. n. 241/1990 per carenza di motivazione e, comunque,
manifesta irragionevolezza della stessa. Eccesso di potere
per sviamento, illogicità manifesta e difetto dei presupposti.
III) Ulteriori violazioni delle medesime disposizioni normative.
Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche.
Le censure, delle quali il Collegio dà sinteticamente conto
qui di seguito, muovono da un inquadramento normativo della
materia (premesso alle censure stesse), che esclude (come
avvenuto per il ricorso n. 50/2004) qualsiasi autonoma potestà
dei Comuni, suscettiva di incidere sui limiti di esposizione
individuati a livello statale o sull’individuazione delle
aree sensibili e degli obiettivi, cui rapportare l’attività
di localizzazione e risanamento degli impianti.
La ricorrente si diffonde,anche, ampiamente sulla natura di
vero e proprio titolo autorizzativo da attribuire, nell’ordinamento
vigente alla dichiarazione di inizio attività (D.I.A.). Tale
natura avrebbero le istanze di autorizzazione rivolte al Comune
da TIM per gli impianti sopra citati, istanze che, nel silenzio
dell’Amministrazione, sarebbero, ormai, veri e propri titoli
definitivi ed inoppugnabili.
Queste le ulteriori argomentazioni esposte da TIM a supporto
delle proprie tesi difensive:
--per gli impianti Poste, Cilianuzzo e Galilei sarebbe maturato
il “silenzio assenso;
--gli impianti di SRB sarebbero equiparati per legge ad ogni
effetto ad opere di urbanizzazione primaria, localizzabili
in ogni parte del territorio comunale;
--per l’impianto Poste, in particolare, vi sarebbe stato consolidamento
della posizione nella vigenza del D. Lgs. n.198/2002;
--per gli impianti Mercatale, Grignano e Cava le istanze sarebbero,
in effetti, ancora pendenti, tuttavia, ai sensi dell’art.
87 del Codice delle comunicazioni, al Comune spetterebbe solo
l’accertamento del rispetto dei limiti dei valori di campo
(nel caso pienamente rispettati, come risulterebbe dai pareri
ARPA allegati alle istanze); peraltro, attesa la natura di
opere di urbanizzazione primaria riconosciuta dall’ordinamento
alle SRB, il Comune non avrebbe alcun potere riguardo alla
loro localizzazione.
In conclusione i dinieghi sarebbero illegittimi.
1.3 L’impugnativa della nota n.34272 del 26.5.2004 è ammissibile,
trattandosi di provvedimento a contenuto multiplo (contiene
otto provvedimenti), la cui legittimità è stata vagliata solo
con riguardo agli impianti San Paolo e Soccorso (punto 3.2.5
della sentenza riguardante il ricorso n. 50/2004 ed i relativi
motivi aggiunti).
Quanto alle censure di illegittimità derivata dell’impugnata
nota da quella del Piano adottato nel 2004, esse vanno respinte,
essendo stato tale Piano riconosciuto dal Collegio indenne
dalle censure mossegli.
Quanto ai profili di censura riguardanti le questioni di principio
(potere del Comune di adottare un piano di localizzazione
degli impianti e limiti di tale potere; necessità di un titolo
edilizio; portata dell’equiparazione degli impianti SRB alle
opere di urbanizzazione primaria), il Collegio non può che
rinviare alle considerazioni già formulate al riguardo.
Quanto ai dinieghi le censure vanno esaminate, con riguardo
ad ogni singolo impianto, sulla base della documentazione
depositata al fascicolo processuale.
a) impianto Galilei.
In relazione a tale impianto va dichiarata la sopravvenuta
carenza di interesse all’impugnazione, poiché, con nota n.
53671 del !9.8.2004, il diniego è stato annullato in considerazione
dell’ intervenuta formazione del provvedimento tacito di assenso
nonché della collocazione dell’impianto in sito consentito
dal Piano adottato.
b) impianto Cilianuzzo
L’istanza di autorizzazione reca il numero di protocollo comunale
67836 del 4.11.2003. Il diniego 26.5.2004 è stato, quindi,
emesso dopo il decorso dei 90 giorni previsto per la formazione
del silenzio assenso (art. 87, comma 9, del D. Lgs. n.259/2003).
Ne consegue l’illegittimità del diniego emesso tardivamente.
c) impianto Grignano
L’istanza è stata presentata in data 10.3.2004 (prot. n. 14824).
d) impianto Poste
L’istanza è stata presentata in data 9.3.2004 (prot. n. 14400).
e) impianto Cava
L’istanza è stata presentata in data 29.3.2004 (prot. n. 18652).
f) impianto Mercatale
L’istanza è stata presentata in data 29.4.2004 (prot. 27297).
Per gli impianti c),d),e) ed f), che ricadono pienamente sotto
la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003, alla data del 26.5.2004
di adozione della nota n. 34272, non si era formato il titolo
per silenzio assenso.
Questo aspetto della vicenda, cioè, la pendenza al 26.5.2004
delle istanze di autorizzazione, comporta, ad avviso del Collegio,
che, non essendovi preclusioni derivanti dall’acquisizione
tacita del titolo (rimuovibile solo tramite autotutela), il
sopravvenire alla nota impugnata della successiva (nota n.
53672 del 19.8.2004), con la quale il Comune, formalmente,
rinvia ogni determinazione sul rilascio delle autorizzazioni
ad epoca successiva all’approvazione del Piano, rende, in
parte qua, l’impugnativa improcedibile per difetto d’interesse,
non potendosi ricollegare un effetto lesivo attuale e concreto
ad un atto di tenore interlocutorio.
In definitiva, il ricorso n. 1603/2004 viene dichiarato in
parte infondato, in parte improcedibile, accolto limitatamente
all’impugnativa concernente il diniego di autorizzazione per
l’impianto Cilianuzzo.
La richiesta di risarcimento danni, in relazione alla decisione
testè assunta, viene respinta.
Le spese dei giudizi possono compensarsi tra le parti.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^,
|
| |
|
definitivamente pronunziando sui ricorsi
riuniti n. 50/2004 e relativi motivi aggiunti e sul ricorso
n. 1603/2004, di cui in epigrafe, così dispone:
1) quanto al ricorso n. 50/2004 e relativi motivi aggiunti,
essi sono in parte respinti, in parte dichiarati improcedibili,
in parte accolti;
2) quanto al ricorso n. 1603/2004, esso viene dichiarato
in parte infondato, in parte improcedibile, in parte accolto.
3) quanto alle richieste di risarcimento danni esse vengono
respinte.
Compensa le spese dei giudizi tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Cosi’ deciso in Firenze, nelle Camere di
consiglio tenute in data 19 gennaio e 16 marzo 2005, con
l’intervento dei Signori:
|
| |
|
Avv. Giovanni Vacirca Presidente
dott.ssa Giacinta del Guzzo consigliere est.
dott.ssa Eleonora Di Santo consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2005
|
|