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n. 8-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 2 agosto 2005 n. 6079
Pres. Baccarini, Est. Ferrari Soc. Spal S.p.A. (Avv.ti M. Grassoni e E. Lubrano) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti) ed altri


1) Diritto amministrativo dello Sport – Art. 52 NOIF (Lodo Petrucci) – Titolo sportivo – Natura – E’ personale ed esclusivo -

 

2) Diritto amministrativo dello Sport – Art. 52 NOIF (Lodo Petrucci) – Divieto di commercializzazione del titolo sportivo – Legittimità – Sussiste – Motivi

 

3) Diritto amministrativo dello Sport – Camera di Conciliazione ed arbitrato dello sport – Decisione – E’ arbitrato irrituale con natura contrattuale – Impugnabilità - Disciplina

1) Poiché, ai sensi dell’art. 52 NOIF (c.d. Lodo Petrucci), il “titolo sportivo” costituisce il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una Società sportiva ad un determinato campionato di calcio, esso appartiene in modo personalissimo ed esclusivo solo alla Società che l’ha conquistato sul campo e rappresenta non una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento generale bensì solo una qualità inerente alla posizione di status che la Società stessa riveste nei confronti e nell’ambito dell’ordinamento settoriale di cui fa parte, fuori o in assenza del cui contenuto non è possibile attribuire al titolo de quo alcun significato autonomo e diverso.

 

2) E’ legittimo l’art. 52 NOIF nella parte in cui pone il divieto assoluto di commercializzazione del “titolo sportivo” in sè, trattandosi non di un qualsiasi bene aziendale, bensì dell’avviamento di una Società sportiva che esprime e manifesta la capacità di profitto fintanto che permane il vincolo di iscrizione che è la fonte del titolo stesso.

 

3) La decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport costituisce un arbitrato irrituale avente natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c., per quest’ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto.


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