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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 2 agosto 2005 n.
6079
Pres. Baccarini, Est. Ferrari Soc. Spal S.p.A. (Avv.ti M.
Grassoni e E. Lubrano) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti,
L. Medugno) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti) ed altri |
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1) Diritto amministrativo dello Sport – Art.
52 NOIF (Lodo Petrucci) – Titolo sportivo – Natura – E’
personale ed esclusivo -
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2) Diritto amministrativo dello Sport – Art.
52 NOIF (Lodo Petrucci) – Divieto di commercializzazione
del titolo sportivo – Legittimità – Sussiste – Motivi
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3) Diritto amministrativo dello Sport – Camera
di Conciliazione ed arbitrato dello sport – Decisione –
E’ arbitrato irrituale con natura contrattuale – Impugnabilità
- Disciplina
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1) Poiché, ai sensi dell’art. 52 NOIF (c.d.
Lodo Petrucci), il “titolo sportivo” costituisce il riconoscimento
da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che
consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle
norme federali, la partecipazione di una Società sportiva
ad un determinato campionato di calcio, esso appartiene
in modo personalissimo ed esclusivo solo alla Società che
l’ha conquistato sul campo e rappresenta non una situazione
giuridica riconosciuta dall’ordinamento generale bensì solo
una qualità inerente alla posizione di status che la Società
stessa riveste nei confronti e nell’ambito dell’ordinamento
settoriale di cui fa parte, fuori o in assenza del cui contenuto
non è possibile attribuire al titolo de quo alcun significato
autonomo e diverso.
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2) E’ legittimo l’art. 52 NOIF nella parte
in cui pone il divieto assoluto di commercializzazione del
“titolo sportivo” in sè, trattandosi non di un qualsiasi
bene aziendale, bensì dell’avviamento di una Società sportiva
che esprime e manifesta la capacità di profitto fintanto
che permane il vincolo di iscrizione che è la fonte del
titolo stesso.
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3) La decisione della Camera di Conciliazione
ed Arbitrato per lo Sport costituisce un arbitrato irrituale
avente natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità
delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di
potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore
sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c.,
per quest’ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione
della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi
ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà,
restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per
errore di giudizio e di diritto.
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