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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 27 maggio 2005 n. 2617
R. Potenza Pres f.f.- Est.
Soc. Coop Toscana-Lazio a r. l. (Avv G. Genta) contro il Comune di Portoazzurro (prov di Livorno) (Avv. D. Iaria) e nei confronti di Eltimar Supermercati di Nocentini Tiziano & c. s.a.s. (Avv. F. Falorni) e N. Trusso Alo’ Caffarello (Avv.ti S. Nocentini ed A. Chiarelli) Portoferraio (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Silenzio tenuto dall' Amministrazione a fronte di una denunzia di inizio di attività edilizia – Ha valore di un mero comportamento – Non ha natura provvedimentale – Non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un'azione di annullamento - Eventuale azione di annullamento proposta da un terzo - Si risolve in una domanda di accertamento nei limiti della verifica dei necessari presupposti per il rilascio dell’autorizzazione che su quella DIA si è fondata

Al silenzio tenuto dall' Amministrazione comunale a fronte di una denunzia di inizio di attività edilizia deve essere attribuito il valore di un mero comportamento, rapportabile, sul piano degli effetti legali tipici, ad un' attività di verifica conclusasi positivamente e quindi inidonea di per sé a sostanziare un'autonoma determinazione di natura provvedimentale direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un'azione di annullamento. Conseguentemente in tali casi l’eventuale azione di annullamento proposta da un terzo si risolve in una domanda di accertamento nei limiti della verifica dei necessari presupposti per il rilascio dell’autorizzazione (nella specie commerciale) che su quella DIA si è fondata


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2046/2003, proposto da
SOC. COOP TOSCANA-LAZIO A R. L. rappresentata e difesa dall’Avv Giovanni Genta e domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via delle Mantellate n. 9;

 

contro

 

COMUNE DI PORTOAZZURRO (prov di Livorno) costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Rondinelli n. 2;

 

e nei confronti di
ELTIMAR SUPERMERCATI DI NOCENTINI TIZIANO & c. S.A.S. costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
TRUSSO ALO’ CAFFARELLO Nicola costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Nocentini e Alberto Chiarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2;

 

PER L’ANNULLAMENTO
- dell'autorizzazione n. 1 del 22.07.2003 rilasciata dal Comune di Porto Azzurro alla soc. Eltimar Supermercati per l'attivazione di una media struttura di vendita in loc. Santissimo, s.n.c.;
- dell'assenso reso dal Comune di Porto Azzurro - con atto tacito - alla Denuncia di Inizio Attività ex art. 9 della Legge Reg. Toscana 14.10.1999 n. 52 presentata dal Signor Nicola Trusso ed altri in data 28.05.03 avente ad oggetto "Cambio di destinazione d'uso senza opere da locale a garage a fondo commerciale - media struttura di vendita";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Azzurro n. 32 del 27.6.2003 avente ad oggetto "Realizzazione di una media struttura di vendita in loc. Santissimo - approvazione schema di convenzione per cessione porzione di area pubblica e realizzazione di opere";
- la conseguente convenzione sottoscritta tra il Comune di Porto Azzurro e il Signor Nicola Trusso ed altri, di data e numero di repertorio sconosciuti, avente ad oggetto la cessione dell'area pubblica di cui alla citata del C.C. n. 32/03.
- nonché di ogni atto presupposto e/o conseguenzale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti G. Genta, T. D'Amora delegato da D. Iaria e L. Belli delegata da S. Nocentini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Soc. Coop. Toscana Lazio è titolare della autorizzazione commerciale n. 304 rilasciata dal Comune di Porto Azzurro in data 23.3.1990 per l'esercizio commerciale sito nel medesimo Comune, in viale Italia n. 32/34 avente una superficie di vendita di circa mq. 399,99.
L’area in cui ricade l’esercizio commerciale era ed è classificata, dal vigente piano di fabbricazione, di tipologia “C” (residenziale), edificabile anche mediante piano di lottizzazione.
In tale zona, in data 29 6 1998, il Comune approvava un piano di lottizzazione (n.43-Corte degli aranci in località “Il santissimo”) presentato per la realizzazione di un intervento edilizio ad uso prevalentemente residenziale;
di tale lottizzazione (insistente a poche centinaia di metri dall’esercizio commerciale Coop) risultavano far parte anche alcuni fondi di proprietà dei signori Trusso Alò Caffarello e sui quali, previo rilascio dei relativi titoli abilitativi da parte del Comune (concessioni edilizie n. 1138, 1145, 1146,1147,1148 e n. 98/01, in sanatoria e variante delle precedenti) , venivano realizzati cinque edifici, con destinazione residenziale ai piani terreno e primo, e non residenziale ai piani seminterrati o interrati.
Ultimati i lavori di costruzione, relativamente al seminterrato di uno dei predetti cinque edifici, i proprietari, intendendo modificarne la destinazione d’uso per ivi insediare una media struttura di vendita commerciale, presentavano (in data 15 2 2003) al Comune una proposta volta ad acquisire la proprietà di un terreno comunale adiacente all’immobile e necessario nella prospettiva di dover dotare la struttura commerciale degli spazi a parcheggio previsti dalla normativa; in relazione a ciò, e nelle more anteriori alla stipula della necessaria convenzione, i proprietari presentavano (28 5 03) due denunzie d’inizio di attività, una per cambio di destinazione d’uso senza opere da garage a fondo commerciale e l’altra per i lavori per la realizzazione del parcheggio oggetto della stipulanda convenzione. L’efficacia di quest’ultima, approvata in schema dall’Amministrazione (delib. con. n. 32/03) veniva sottoposta alla condizione dell’ottenimento dei necessari atti di assenso sotto il profilo urbanistico-edilizio e commerciale all’apertura della struttura di vendita in questione.
Infine , in data 22 luglio 2003, il Comune ha emanato, relativamente ai locali in questione, un’autorizzazione commerciale per l’attivazione di una media struttura di vendita (per una superficie complessiva di 750 mq) in favore della società Eltimar che ha pertanto avviato l’esercizio commerciale.
L’esponente società Coop ha pertanto adito questo Tribunale, domandando l’annullamento dell’autorizzazione commerciale, dell’atto di assenso edilizio, della deliberazione approvativa dello schema di convenzione relativo al terreno adiacente e della conseguente convenzione sottoscritta, specificati in epigrafe, e deducendo motivi così riassumibili:
1. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti - Violazione art. 19 della Legge n. 241/90.
- Carenza di istruttoria e mancanza di motivazione - Violazione art. 15 del regolamento edilizio del Comune di Porto Azzurro - Violazione articolo 8 della legge Regionale n. 39/94 e art. 9 della Legge Regionale n. 52/99 - Violazione art. 97 della costituzione.
2. Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti, con riferimento alla autorizzazione commerciale n. 1/03 - Violazione art. 9 del Regolamento Regionale 26.7.1999 n. 4 nonché dell'art. 10 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 25.5.1999 recante direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale 17.5.1999 n. 28. Violazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale sulla disciplina del commercio in sede fissa.- Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti. Violazione art. 2 delle N.T.A. del Piano di lottizzazione dell'art. 68 delle N.T.A. del Piano di fabbricazione nonché dell'art. 9.2. del regolamento edilizio del Comune di Porto Azzurro.
Insufficienza della motivazione e violazione art. 2. L. 241/90.
4. Eccesso di potere 0er carenza di istruttoria e travisamento dei fatti - Carenza di motivazione - Violazione art. 68 delle N.T.A. P.d.F. del Comune di Porto Azzurro e dell'art. 10 delle N.T.A. del P.d.L. "Corte degli Aranci".
Violazione art. 9.2 del Regolamento urbanistico.
5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti nonché contraddittorietà tra gli atti - Eccesso di potere per sviamento - Violazione art. 4 Legge Regionale Toscana n. 52/99 e artt. 9.2. del Regolamento edilizio del Comune di Porto Azzurro. Violazione art. 62 punto 7 delle N.T.A. del Comune di Porto Azzurro - Insufficienza della motivazione - Violazione art. 2 della legge n. 241/90.
6. Eccesso di potere per indeterminatezza e genericità. E insussistenza dei presupposti. Carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione - Violazione art. 97 della Costituzione. Illegittimità derivata per nullità della convenzione avente ad oggetto la cessione di terreni necessari per il rispetto degli standards in materia di parcheggi - Violazione art. 9 del Regolamento Regionale 26.7.1999 n. 4 art. 10 della Direttive regionali per la programmazione urbanistica commerciale nonché dell'art. 14 del Regolamento comunale sul commercio in sede fissa.
7. Eccesso di potere per sviamento - Violazione art. 40 della Legge Regionale Toscana 5/95 e dei principi in materia di variazione degli strumenti urbanistici - Violazione art. 97 della Costituzione.
8. Eccesso di potere per carenza di istruttoria (sotto un ulteriore profilo) - Violazione art. 11 del Regolamento comunale sulla disciplina del commercio in sede fissa del Comune di Porto Azzurro - Violazione art. 8 del Decreto Legislativo 114/98 e dell'art. 97 della Costituzione.
9. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
Contraddittorietà tra atti e carenza di motivazione.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata, i controinteressati proprietari degli immobili e la controinteressata società titolare della nuova struttura, resistendo al ricorso ed esponendo nelle successive e rispettive memorie le proprie argomentazioni difensive, tra le quali eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 8 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

 

DIRITTO

 

1- Devono preliminarmente trattarsi le eccezioni processuali sollevate dalle parti intimate in giudizio .
- Il Comune ha eccepito:
- - inammissibilità del ricorso nella parte che chiede l’annullamento del titolo edilizio formatosi per effetto della denunzia di inizio di attività presentata il 28 5 03, argomentando in sintesi che la natura non provvedimentale di tale atto non ne consentirebbe l’impugnabilità sia pure decorso il termine per l’ esercizio da parte dell’Amministrazione del potere repressivo, ma imporrebbe la formalizzazione del silenzio-rifiuto;
- -inammissibilità per irricevibilità dell’impugnativa promossa contro la deliberazione che ha approvato lo schema di convenzione, trattandosi di atto di natura privata e di delibera censurata con ricorso notificato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni;
- - inammissibilità per difetto di notifica alla Parrocchia di S. Giacomo (nei cui confronti si sostiene la necessità di integrare i contraddittorio).
- I controinteressati hanno eccepito:
- - l’Eltimar, l’irricevibilità del ricorso, parimenti avverso la formazione della DIA e la delibera di approvazione dello schema convenzionale, nonché l’inammissibilità del gravame avverso la DIA (per la medesima ragione illustrata dal Comune) contro l’autorizzazione commerciale, per carenza di interesse attuale al ricorso e la necessità di integrare il contraddittorio processuale;
- - i signori Trusso Alò l’inammissibilità e tardività del ricorso avverso la formazione della DIA e la delibera di approvazione dello schema convenzionale.
- Al riguardo di tali eccezioni, premette il Collegio che la posizione azionata dalla società ricorrente si sostanzia primariamente nel censurare un provvedimento di rilascio di autorizzazione commerciale in favore dei soggetti controinteressati (e non il titolo edilizio ad essa finalizzato né il procedimento convenzionale che pur vi si connette) e la cui legittimità tuttavia (secondo principio che sarà richiamato) deve essere vagliata alla stregua di tutti i presupposti della normativa urbanistico-commerciale che l’Amministrazione è tenuta ad applicare;
conseguentemente risultano nella specie inconferenti tutte le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità attinenti all’impugnazione di provvedimenti diversi dall’autorizzazione commerciale, vale a dire della DIA , della delibera di approvazione dello schema di convenzione e di quest’ultima; a ciò consegue anche la non necessità di integrare il contraddittorio come richiesto, in correlazione alla contestazioni di tali atti e nella misura in cui possano richiederlo.
Con specifico riferimento alla eccezioni rivolte avverso l’impugnazione della DIA, va invece ricordato che “al silenzio tenuto dall' Amministrazione comunale a fronte di una denunzia di inizio di attività edilizia non può essere attribuito il valore né di un tacito atto di assenso all' esercizio delle attività denunciate dal privato né di un implicito provvedimento positivo di controllo a rilevanza esterna, ma piuttosto di un mero comportamento, rapportabile, sul piano degli effetti legali tipici, ad un' attività di verifica conclusasi positivamente (………….) e quindi inidonea di per sé a sostanziare un' autonoma determinazione di natura provvedimentale direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un' azione di annullamento.” (Tar Liguria, n. 113/03, in I TAR, 2002, I, p .3756). Conseguentemente in tali casi, (ove nemmeno sussistono poteri di disapplicazione del giudice amministrativo, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti formali ma non impugnati (v. CDS, V, nn. 271 e 334 1988)), l’azione di annullamento proposta dal ricorrente, che rispetto alla denunzia de quo riveste la posizione di terzo, si risolve in una domanda di accertamento (cfr ancora TAR Liguria, n. 113/03) nei limiti della verifica dei cennati necessari presupposti per il rilascio dell’autorizzazione commerciale che su quella DIA si è fondata; in tali limiti pertanto il giudice amministrativo può accedere alla domanda proposta inerente il perfezionarsi di detta denunzia(v. infra, punto 2.6).
- L’eccezione di inammissibilità, per carenza di posizione legittimante, del gravame contro l’autorizzazione commerciale rilasciata alla ditta Eltimar è invece pertinente, ma risulta infondata. Essa viene argomentata sostenendo che la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova sulla concretezza ed attualità dell’interesse oggetto di tutela, sul danno ricevuto, non precisando inoltre natura della propria attività, collocazione della struttura, distanza tra gli esercizi; la mera titolarità di una propria autorizzazione commerciale non sarebbe perciò in questo caso sufficiente a radicare nella Cooperativa ricorrente un concreto interesse al ricorso.
Il Collegio è di avviso contrario; l’allegazione dell’autorizzazione in titolarità e di una planimetria che dimostra la vicinanza (non contestata) di qualche centinaio di metri di analogo esercizio commerciale assentito ed attivato in forza dell’autorizzazione impugnata, sono elementi sufficienti a configurare in favore della ricorrente sia una situazione di interesse protetto sia una concreta lesione del medesimo, derivante quest’ultima chiaramente dall’avvio di un’attività economica concorrenziale di identica natura (per tali principi cfr. ex multis CDS, IV, n. 313/01, TAR Campania, n. 7606/03, TAR Liguria, I, n. 527/98), la cui legittimità deve essere dunque misurata alla stregua dell’ordinamento del settore urbanistico commerciale.
2- Deve quindi trattarsi il ricorso nel merito, e per la parte rivolta avverso il contestato atto di assenso all’attività di vendita della ditta Eltimar.
a- L’autorizzazione commerciale è censurata dal terzo dei nove ordini di censure svolti, che ne ritiene l’illegittimità per violazione della normativa urbanistico-edilizia edilizia locale, costituita dalle norme tecniche attuative (NTA) del Programma di fabbricazione (PDF), dal Regolamento edilizio comunale e dal Piano di lottizzazione; argomenta la ricorrente che in base a tali fonti , per i locali interrati e seminterrati è prevista destinazione prioritaria a locali di servizio o impianti tecnici, o eccedenze rispetto a tali esigenze, e non destinazione commerciale; il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Tralasciando per il momento la presenza della DIA (della cui portata si dirà in seguito), è anzitutto principio pacifico, derivante dagli artt. 11 e 24 della legge n.426/71, che le autorizzazioni commerciali sono rilasciate anche nel rispetto della cosiddetta normativa di “urbanistica commerciale” (cfr CDS, IV, n. 209/1996, TAR Toscana, n. 1778/2000 e n. 1064/98, TAR Campania, n. 2597/2001, Tar Liguria, n. 953/2001); di tale principio costituisce peraltro chiara estrinsecazione, con riferimento alla normativa locale, l’art. 6 n. 4 del regolamento sul commercio vigente presso il Comune di Porto Azzurro, ove si dispone che : “ L’autorizzazione per l’apertura di una media o grande struttura è negata ove l’attività risulti in contrasto (…..) con gli strumenti urbanistici vigenti….”. Occorre dunque verificare se tali fonti consentano o meno il mutamento di destinazione d’uso, proposto dai controinteressati ed assentito dal Comune, da garage a fondo commerciale in ordine a locali pacificamente seminterrati.; al quesito deve darsi esito negativo.
Tale conclusione non è però chiaramente supportata dalle NTA del PDF. Ed invero l’art. 62 stabilisce, al punto 7, che il piano semintererrato, in relazione alla situazione di pendenza del terreno, “dovrà essere destinato al prioritario soddisfacimento delle esigenze di locali di servizio o per impianti tecnici”, ma fa espressamente salva diversa previsione di zona del PDF”; ed in effetti il terzo comma dell’art 68 delle NTA nel disciplinare la zona omogenea C (residenziale) dopo aver ammesso destinazioni non residenziali (quali il commercio al dettaglio) “ai soli piani terra”, consente la destinazione commerciale anche ai piani seminterrati, anche se limitatamente alla superficie eccedente le esigenze di servizio o degli impianti tecnologici.
L’autorizzazione commerciale, nel fondarsi sul mutamento di destinazione d’uso da residenziale a commerciale, contrasta invece chiaramente con la normativa del Piano di lottizzazione approvato dal Comune (delib n. 26/1998); tale disciplina pianificatoria, che rappresenta una delle forme di attuazione dello strumento generale (v. art. 57 lett. d del PDF), dopo aver conferito all’intervento un uso prevalentemente residenziale e “al piano terra” la possibilità di avere anche una destinazione commerciale, dispone esplicitamente (art. 9) che nei vani interrati o seminterrati possono essere realizzati garages o posti macchina. Né tali prescrizioni possono essere ritenute in contrasto, e quindi non applicabili, con l’art. 68 del citato PDF; questo, infatti nel consentire per i locali de quo (e nei limiti eccedenti sopra ricordati) anche destinazione commerciale, ma al tempo stesso demandando (art. 57, lett. d) la propria attuazione a strumenti quali il piano di lottizzazione, ha in sostanza lasciato integra per il medesimo la facoltà di legittimamente stabilire, come in effetti avvenuto, il mantenimento per i locali in questione della destinazione originaria (nella specie a autorimessa) .
Sulla base di tale normativa attuativa, varata nel 1998 a disciplina di una lottizzazione avente vigore decennale (v. Cons. Stato, IV Sez., 3 novembre 1998 n. 1412, in Cons. Stato 1998, I, 1711), la destinazione ad uso commerciale dei locali seminterrati non può ritenersi prevista e pertanto essere consentita; ciò in forza degli artt. 15 del regolamento edilizio, e 6 n. 4, del regolamento sul commercio che impongono peraltro espressamente l’osservanza delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici e quindi anche dal piano di lottizzazione, tra essi espressamente compreso. D’altro canto l’autorizzazione edilizia insita nel piano di lottizzazione è fonte di diritti ed obblighi per le parti che li hanno convenzionalmente stabiliti, vigendo il principio dell’osservanza dell’utilizzazione stabilita dallo strumento lottizzatorio (v. ad es. CDS, V, n. 837/1971).
b- Cionondimeno (e venendo ora alla portata della DIA 28.5.03) il Comune ha assentito il predetto cambio di destinazione d’uso, non esercitando, a fronte della denunzia dei proprietari, i poteri repressivi previsti dalla legge nei confronti della denunzia di attività presentata , che si è pertanto perfezionata. Nella fattispecie deve dunque verificarsi se una DIA, perfezionatasi secondo il procedimento di legge ma per un mutamento di destinazione d’uso non consentito da uno strumento urbanistico quale il Piano di lottizzazione, possa avere efficacia ai fini del rilascio di un’autorizzazione commerciale; anche a tale problematica deve darsi esito negativo.
Milita decisivamente in tal senso il rilievo che il perfezionarsi della DIA non ha una natura provvedimentale ma consiste in un mero comportamento privato, seppur avallato dall’inazione amministrativa, soprattutto allorché il Comune ometta nel termine di legge l’esercizio dei propri poteri di verifica;
diversamente ragionando si perverrebbe peraltro alla inammissibile conclusione che un comportamento privato non conforme a normativa, seguito tuttavia da carenza di controllo da parte dell’Amministrazione, possa comunque essere produttivo di diritti e facoltà nonostante questi si pongano in contrasto con norme giuridiche. E, d’altra parte, è assolutamente pacifica la subordinazione dell’attività edilizia alla normativa che la conforma primariamente mediante strumenti urbanistici generali o attuativi e la natura vincolante del piano di lottizzazione nei riguardi dei titoli edilizi (cfr. CDS, V, n. 150/1978 ); nello stesso senso si pone anche la normativa in vigore presso il Comune di Porto Azzurro: l’art. 9.2 del regolamento edilizio , che rinvia al 9.1 ove menziona gli strumenti urbanistici attuativi, impone infatti alla DIA l’osservanza della normativa urbanistica, e l’art 15 , occupandosi specificamente delle variazioni di destinazione d’uso senza opere, ne prescrive senza equivoco la conformità alle destinazioni urbanistiche ammesse.
Nella fattispecie, dunque, la DIA edilizia perfezionatasi nel senso di assentire, in variazione dalla destinazione d’uso prevista dal piano di lottizzazione, altra destinazione da questo non prevista, deve essere dichiarata inefficace e pertanto inidonea al fine di supportare il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
- Quanto agli altri atti impugnati (approvazione schema di convenzione e convenzione per i parcheggi), risultando finalizzati o comunque connessi ad una DIA risultata inefficace, ne seguono tale situazione.
3 - Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, pronunziandosi l’inefficacia della DIA edilizia e l’annullamento dell’autorizzazione commerciale .
- La sufficiente complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, dichiara l’inefficacia della DIA edilizia 28.5.03 ed annulla l’autorizzazione commerciale n. 1/2003.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, l’8 ed il 30 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

RAFFAELE POTENZA - Presidente f.f.,est.
ROBERTO PUPILELLA - Consigliere
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario

 

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2005

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