| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 27 maggio 2005
n. 2617
R. Potenza Pres f.f.- Est.
Soc. Coop Toscana-Lazio a r. l. (Avv G. Genta) contro il
Comune di Portoazzurro (prov di Livorno) (Avv. D. Iaria)
e nei confronti di Eltimar Supermercati di Nocentini Tiziano
& c. s.a.s. (Avv. F. Falorni) e N. Trusso Alo’ Caffarello
(Avv.ti S. Nocentini ed A. Chiarelli) Portoferraio (non
costituito) |
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Edilizia ed urbanistica – Silenzio tenuto
dall' Amministrazione a fronte di una denunzia di inizio
di attività edilizia – Ha valore di un mero comportamento
– Non ha natura provvedimentale – Non è direttamente impugnabile
in sede giurisdizionale con un'azione di annullamento -
Eventuale azione di annullamento proposta da un terzo -
Si risolve in una domanda di accertamento nei limiti della
verifica dei necessari presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
che su quella DIA si è fondata
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Al silenzio tenuto dall' Amministrazione
comunale a fronte di una denunzia di inizio di attività
edilizia deve essere attribuito il valore di un mero comportamento,
rapportabile, sul piano degli effetti legali tipici, ad
un' attività di verifica conclusasi positivamente e quindi
inidonea di per sé a sostanziare un'autonoma determinazione
di natura provvedimentale direttamente impugnabile in sede
giurisdizionale con un'azione di annullamento. Conseguentemente
in tali casi l’eventuale azione di annullamento proposta
da un terzo si risolve in una domanda di accertamento nei
limiti della verifica dei necessari presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione (nella specie commerciale) che su quella
DIA si è fondata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2046/2003, proposto da
SOC. COOP TOSCANA-LAZIO A R. L. rappresentata e difesa
dall’Avv Giovanni Genta e domiciliato presso il suo studio
in Firenze, Via delle Mantellate n. 9;
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contro
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COMUNE DI PORTOAZZURRO (prov di Livorno)
costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv.
Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Firenze, Via Rondinelli n. 2;
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e nei confronti di
ELTIMAR SUPERMERCATI DI NOCENTINI TIZIANO & c. S.A.S.
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.
Fausto Falorni ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
TRUSSO ALO’ CAFFARELLO Nicola costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Nocentini e Alberto
Chiarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2;
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PER L’ANNULLAMENTO
- dell'autorizzazione n. 1 del 22.07.2003 rilasciata dal
Comune di Porto Azzurro alla soc. Eltimar Supermercati per
l'attivazione di una media struttura di vendita in loc.
Santissimo, s.n.c.;
- dell'assenso reso dal Comune di Porto Azzurro - con atto
tacito - alla Denuncia di Inizio Attività ex art. 9 della
Legge Reg. Toscana 14.10.1999 n. 52 presentata dal Signor
Nicola Trusso ed altri in data 28.05.03 avente ad oggetto
"Cambio di destinazione d'uso senza opere da locale a garage
a fondo commerciale - media struttura di vendita";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Azzurro
n. 32 del 27.6.2003 avente ad oggetto "Realizzazione di
una media struttura di vendita in loc. Santissimo - approvazione
schema di convenzione per cessione porzione di area pubblica
e realizzazione di opere";
- la conseguente convenzione sottoscritta tra il Comune
di Porto Azzurro e il Signor Nicola Trusso ed altri, di
data e numero di repertorio sconosciuti, avente ad oggetto
la cessione dell'area pubblica di cui alla citata del C.C.
n. 32/03.
- nonché di ogni atto presupposto e/o conseguenzale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005, designato
relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti
G. Genta, T. D'Amora delegato da D. Iaria e L. Belli delegata
da S. Nocentini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Soc. Coop. Toscana Lazio è titolare della
autorizzazione commerciale n. 304 rilasciata dal Comune
di Porto Azzurro in data 23.3.1990 per l'esercizio commerciale
sito nel medesimo Comune, in viale Italia n. 32/34 avente
una superficie di vendita di circa mq. 399,99.
L’area in cui ricade l’esercizio commerciale era ed è classificata,
dal vigente piano di fabbricazione, di tipologia “C” (residenziale),
edificabile anche mediante piano di lottizzazione.
In tale zona, in data 29 6 1998, il Comune approvava un
piano di lottizzazione (n.43-Corte degli aranci in località
“Il santissimo”) presentato per la realizzazione di un intervento
edilizio ad uso prevalentemente residenziale;
di tale lottizzazione (insistente a poche centinaia di metri
dall’esercizio commerciale Coop) risultavano far parte anche
alcuni fondi di proprietà dei signori Trusso Alò Caffarello
e sui quali, previo rilascio dei relativi titoli abilitativi
da parte del Comune (concessioni edilizie n. 1138, 1145,
1146,1147,1148 e n. 98/01, in sanatoria e variante delle
precedenti) , venivano realizzati cinque edifici, con destinazione
residenziale ai piani terreno e primo, e non residenziale
ai piani seminterrati o interrati.
Ultimati i lavori di costruzione, relativamente al seminterrato
di uno dei predetti cinque edifici, i proprietari, intendendo
modificarne la destinazione d’uso per ivi insediare una
media struttura di vendita commerciale, presentavano (in
data 15 2 2003) al Comune una proposta volta ad acquisire
la proprietà di un terreno comunale adiacente all’immobile
e necessario nella prospettiva di dover dotare la struttura
commerciale degli spazi a parcheggio previsti dalla normativa;
in relazione a ciò, e nelle more anteriori alla stipula
della necessaria convenzione, i proprietari presentavano
(28 5 03) due denunzie d’inizio di attività, una per cambio
di destinazione d’uso senza opere da garage a fondo commerciale
e l’altra per i lavori per la realizzazione del parcheggio
oggetto della stipulanda convenzione. L’efficacia di quest’ultima,
approvata in schema dall’Amministrazione (delib. con. n.
32/03) veniva sottoposta alla condizione dell’ottenimento
dei necessari atti di assenso sotto il profilo urbanistico-edilizio
e commerciale all’apertura della struttura di vendita in
questione.
Infine , in data 22 luglio 2003, il Comune ha emanato, relativamente
ai locali in questione, un’autorizzazione commerciale per
l’attivazione di una media struttura di vendita (per una
superficie complessiva di 750 mq) in favore della società
Eltimar che ha pertanto avviato l’esercizio commerciale.
L’esponente società Coop ha pertanto adito questo Tribunale,
domandando l’annullamento dell’autorizzazione commerciale,
dell’atto di assenso edilizio, della deliberazione approvativa
dello schema di convenzione relativo al terreno adiacente
e della conseguente convenzione sottoscritta, specificati
in epigrafe, e deducendo motivi così riassumibili:
1. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti
- Violazione art. 19 della Legge n. 241/90.
- Carenza di istruttoria e mancanza di motivazione - Violazione
art. 15 del regolamento edilizio del Comune di Porto Azzurro
- Violazione articolo 8 della legge Regionale n. 39/94 e
art. 9 della Legge Regionale n. 52/99 - Violazione art.
97 della costituzione.
2. Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti,
con riferimento alla autorizzazione commerciale n. 1/03
- Violazione art. 9 del Regolamento Regionale 26.7.1999
n. 4 nonché dell'art. 10 della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 137 del 25.5.1999 recante direttive per la
programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge
Regionale 17.5.1999 n. 28. Violazione degli artt. 13 e 14
del Regolamento Comunale sulla disciplina del commercio
in sede fissa.- Eccesso di potere per contraddittorietà
tra atti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento
dei fatti. Carenza dei presupposti. Violazione art. 2 delle
N.T.A. del Piano di lottizzazione dell'art. 68 delle N.T.A.
del Piano di fabbricazione nonché dell'art. 9.2. del regolamento
edilizio del Comune di Porto Azzurro.
Insufficienza della motivazione e violazione art. 2. L.
241/90.
4. Eccesso di potere 0er carenza di istruttoria e travisamento
dei fatti - Carenza di motivazione - Violazione art. 68
delle N.T.A. P.d.F. del Comune di Porto Azzurro e dell'art.
10 delle N.T.A. del P.d.L. "Corte degli Aranci".
Violazione art. 9.2 del Regolamento urbanistico.
5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento
dei fatti nonché contraddittorietà tra gli atti - Eccesso
di potere per sviamento - Violazione art. 4 Legge Regionale
Toscana n. 52/99 e artt. 9.2. del Regolamento edilizio del
Comune di Porto Azzurro. Violazione art. 62 punto 7 delle
N.T.A. del Comune di Porto Azzurro - Insufficienza della
motivazione - Violazione art. 2 della legge n. 241/90.
6. Eccesso di potere per indeterminatezza e genericità.
E insussistenza dei presupposti. Carenza di istruttoria
e insufficienza della motivazione - Violazione art. 97 della
Costituzione. Illegittimità derivata per nullità della convenzione
avente ad oggetto la cessione di terreni necessari per il
rispetto degli standards in materia di parcheggi - Violazione
art. 9 del Regolamento Regionale 26.7.1999 n. 4 art. 10
della Direttive regionali per la programmazione urbanistica
commerciale nonché dell'art. 14 del Regolamento comunale
sul commercio in sede fissa.
7. Eccesso di potere per sviamento - Violazione art. 40
della Legge Regionale Toscana 5/95 e dei principi in materia
di variazione degli strumenti urbanistici - Violazione art.
97 della Costituzione.
8. Eccesso di potere per carenza di istruttoria (sotto un
ulteriore profilo) - Violazione art. 11 del Regolamento
comunale sulla disciplina del commercio in sede fissa del
Comune di Porto Azzurro - Violazione art. 8 del Decreto
Legislativo 114/98 e dell'art. 97 della Costituzione.
9. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza
di istruttoria.
Contraddittorietà tra atti e carenza di motivazione.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e
considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata,
i controinteressati proprietari degli immobili e la controinteressata
società titolare della nuova struttura, resistendo al ricorso
ed esponendo nelle successive e rispettive memorie le proprie
argomentazioni difensive, tra le quali eccezioni di irricevibilità
ed inammissibilità del ricorso.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie
tesi ed alla pubblica udienza del 8 marzo 2005 il ricorso
è stato trattenuto in decisione nel merito.
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DIRITTO
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1- Devono preliminarmente trattarsi le eccezioni
processuali sollevate dalle parti intimate in giudizio .
- Il Comune ha eccepito:
- - inammissibilità del ricorso nella parte che chiede l’annullamento
del titolo edilizio formatosi per effetto della denunzia
di inizio di attività presentata il 28 5 03, argomentando
in sintesi che la natura non provvedimentale di tale atto
non ne consentirebbe l’impugnabilità sia pure decorso il
termine per l’ esercizio da parte dell’Amministrazione del
potere repressivo, ma imporrebbe la formalizzazione del
silenzio-rifiuto;
- -inammissibilità per irricevibilità dell’impugnativa promossa
contro la deliberazione che ha approvato lo schema di convenzione,
trattandosi di atto di natura privata e di delibera censurata
con ricorso notificato ben oltre il termine decadenziale
di sessanta giorni;
- - inammissibilità per difetto di notifica alla Parrocchia
di S. Giacomo (nei cui confronti si sostiene la necessità
di integrare i contraddittorio).
- I controinteressati hanno eccepito:
- - l’Eltimar, l’irricevibilità del ricorso, parimenti avverso
la formazione della DIA e la delibera di approvazione dello
schema convenzionale, nonché l’inammissibilità del gravame
avverso la DIA (per la medesima ragione illustrata dal Comune)
contro l’autorizzazione commerciale, per carenza di interesse
attuale al ricorso e la necessità di integrare il contraddittorio
processuale;
- - i signori Trusso Alò l’inammissibilità e tardività del
ricorso avverso la formazione della DIA e la delibera di
approvazione dello schema convenzionale.
- Al riguardo di tali eccezioni, premette il Collegio che
la posizione azionata dalla società ricorrente si sostanzia
primariamente nel censurare un provvedimento di rilascio
di autorizzazione commerciale in favore dei soggetti controinteressati
(e non il titolo edilizio ad essa finalizzato né il procedimento
convenzionale che pur vi si connette) e la cui legittimità
tuttavia (secondo principio che sarà richiamato) deve essere
vagliata alla stregua di tutti i presupposti della normativa
urbanistico-commerciale che l’Amministrazione è tenuta ad
applicare;
conseguentemente risultano nella specie inconferenti tutte
le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità attinenti
all’impugnazione di provvedimenti diversi dall’autorizzazione
commerciale, vale a dire della DIA , della delibera di approvazione
dello schema di convenzione e di quest’ultima; a ciò consegue
anche la non necessità di integrare il contraddittorio come
richiesto, in correlazione alla contestazioni di tali atti
e nella misura in cui possano richiederlo.
Con specifico riferimento alla eccezioni rivolte avverso
l’impugnazione della DIA, va invece ricordato che “al silenzio
tenuto dall' Amministrazione comunale a fronte di una denunzia
di inizio di attività edilizia non può essere attribuito
il valore né di un tacito atto di assenso all' esercizio
delle attività denunciate dal privato né di un implicito
provvedimento positivo di controllo a rilevanza esterna,
ma piuttosto di un mero comportamento, rapportabile, sul
piano degli effetti legali tipici, ad un' attività di verifica
conclusasi positivamente (………….) e quindi inidonea di per
sé a sostanziare un' autonoma determinazione di natura provvedimentale
direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un'
azione di annullamento.” (Tar Liguria, n. 113/03, in I TAR,
2002, I, p .3756). Conseguentemente in tali casi, (ove nemmeno
sussistono poteri di disapplicazione del giudice amministrativo,
analogamente a quanto avviene per i provvedimenti formali
ma non impugnati (v. CDS, V, nn. 271 e 334 1988)), l’azione
di annullamento proposta dal ricorrente, che rispetto alla
denunzia de quo riveste la posizione di terzo, si risolve
in una domanda di accertamento (cfr ancora TAR Liguria,
n. 113/03) nei limiti della verifica dei cennati necessari
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione commerciale
che su quella DIA si è fondata; in tali limiti pertanto
il giudice amministrativo può accedere alla domanda proposta
inerente il perfezionarsi di detta denunzia(v. infra, punto
2.6).
- L’eccezione di inammissibilità, per carenza di posizione
legittimante, del gravame contro l’autorizzazione commerciale
rilasciata alla ditta Eltimar è invece pertinente, ma risulta
infondata. Essa viene argomentata sostenendo che la ricorrente
non avrebbe fornito alcuna prova sulla concretezza ed attualità
dell’interesse oggetto di tutela, sul danno ricevuto, non
precisando inoltre natura della propria attività, collocazione
della struttura, distanza tra gli esercizi; la mera titolarità
di una propria autorizzazione commerciale non sarebbe perciò
in questo caso sufficiente a radicare nella Cooperativa
ricorrente un concreto interesse al ricorso.
Il Collegio è di avviso contrario; l’allegazione dell’autorizzazione
in titolarità e di una planimetria che dimostra la vicinanza
(non contestata) di qualche centinaio di metri di analogo
esercizio commerciale assentito ed attivato in forza dell’autorizzazione
impugnata, sono elementi sufficienti a configurare in favore
della ricorrente sia una situazione di interesse protetto
sia una concreta lesione del medesimo, derivante quest’ultima
chiaramente dall’avvio di un’attività economica concorrenziale
di identica natura (per tali principi cfr. ex multis CDS,
IV, n. 313/01, TAR Campania, n. 7606/03, TAR Liguria, I,
n. 527/98), la cui legittimità deve essere dunque misurata
alla stregua dell’ordinamento del settore urbanistico commerciale.
2- Deve quindi trattarsi il ricorso nel merito, e per la
parte rivolta avverso il contestato atto di assenso all’attività
di vendita della ditta Eltimar.
a- L’autorizzazione commerciale è censurata dal terzo dei
nove ordini di censure svolti, che ne ritiene l’illegittimità
per violazione della normativa urbanistico-edilizia edilizia
locale, costituita dalle norme tecniche attuative (NTA)
del Programma di fabbricazione (PDF), dal Regolamento edilizio
comunale e dal Piano di lottizzazione; argomenta la ricorrente
che in base a tali fonti , per i locali interrati e seminterrati
è prevista destinazione prioritaria a locali di servizio
o impianti tecnici, o eccedenze rispetto a tali esigenze,
e non destinazione commerciale; il ricorso è fondato, per
le ragioni che seguono.
Tralasciando per il momento la presenza della DIA (della
cui portata si dirà in seguito), è anzitutto principio pacifico,
derivante dagli artt. 11 e 24 della legge n.426/71, che
le autorizzazioni commerciali sono rilasciate anche nel
rispetto della cosiddetta normativa di “urbanistica commerciale”
(cfr CDS, IV, n. 209/1996, TAR Toscana, n. 1778/2000 e n.
1064/98, TAR Campania, n. 2597/2001, Tar Liguria, n. 953/2001);
di tale principio costituisce peraltro chiara estrinsecazione,
con riferimento alla normativa locale, l’art. 6 n. 4 del
regolamento sul commercio vigente presso il Comune di Porto
Azzurro, ove si dispone che : “ L’autorizzazione per l’apertura
di una media o grande struttura è negata ove l’attività
risulti in contrasto (…..) con gli strumenti urbanistici
vigenti….”. Occorre dunque verificare se tali fonti consentano
o meno il mutamento di destinazione d’uso, proposto dai
controinteressati ed assentito dal Comune, da garage a fondo
commerciale in ordine a locali pacificamente seminterrati.;
al quesito deve darsi esito negativo.
Tale conclusione non è però chiaramente supportata dalle
NTA del PDF. Ed invero l’art. 62 stabilisce, al punto 7,
che il piano semintererrato, in relazione alla situazione
di pendenza del terreno, “dovrà essere destinato al prioritario
soddisfacimento delle esigenze di locali di servizio o per
impianti tecnici”, ma fa espressamente salva diversa previsione
di zona del PDF”; ed in effetti il terzo comma dell’art
68 delle NTA nel disciplinare la zona omogenea C (residenziale)
dopo aver ammesso destinazioni non residenziali (quali il
commercio al dettaglio) “ai soli piani terra”, consente
la destinazione commerciale anche ai piani seminterrati,
anche se limitatamente alla superficie eccedente le esigenze
di servizio o degli impianti tecnologici.
L’autorizzazione commerciale, nel fondarsi sul mutamento
di destinazione d’uso da residenziale a commerciale, contrasta
invece chiaramente con la normativa del Piano di lottizzazione
approvato dal Comune (delib n. 26/1998); tale disciplina
pianificatoria, che rappresenta una delle forme di attuazione
dello strumento generale (v. art. 57 lett. d del PDF), dopo
aver conferito all’intervento un uso prevalentemente residenziale
e “al piano terra” la possibilità di avere anche una destinazione
commerciale, dispone esplicitamente (art. 9) che nei vani
interrati o seminterrati possono essere realizzati garages
o posti macchina. Né tali prescrizioni possono essere ritenute
in contrasto, e quindi non applicabili, con l’art. 68 del
citato PDF; questo, infatti nel consentire per i locali
de quo (e nei limiti eccedenti sopra ricordati) anche destinazione
commerciale, ma al tempo stesso demandando (art. 57, lett.
d) la propria attuazione a strumenti quali il piano di lottizzazione,
ha in sostanza lasciato integra per il medesimo la facoltà
di legittimamente stabilire, come in effetti avvenuto, il
mantenimento per i locali in questione della destinazione
originaria (nella specie a autorimessa) .
Sulla base di tale normativa attuativa, varata nel 1998
a disciplina di una lottizzazione avente vigore decennale
(v. Cons. Stato, IV Sez., 3 novembre 1998 n. 1412, in Cons.
Stato 1998, I, 1711), la destinazione ad uso commerciale
dei locali seminterrati non può ritenersi prevista e pertanto
essere consentita; ciò in forza degli artt. 15 del regolamento
edilizio, e 6 n. 4, del regolamento sul commercio che impongono
peraltro espressamente l’osservanza delle destinazioni d’uso
previste dagli strumenti urbanistici e quindi anche dal
piano di lottizzazione, tra essi espressamente compreso.
D’altro canto l’autorizzazione edilizia insita nel piano
di lottizzazione è fonte di diritti ed obblighi per le parti
che li hanno convenzionalmente stabiliti, vigendo il principio
dell’osservanza dell’utilizzazione stabilita dallo strumento
lottizzatorio (v. ad es. CDS, V, n. 837/1971).
b- Cionondimeno (e venendo ora alla portata della DIA 28.5.03)
il Comune ha assentito il predetto cambio di destinazione
d’uso, non esercitando, a fronte della denunzia dei proprietari,
i poteri repressivi previsti dalla legge nei confronti della
denunzia di attività presentata , che si è pertanto perfezionata.
Nella fattispecie deve dunque verificarsi se una DIA, perfezionatasi
secondo il procedimento di legge ma per un mutamento di
destinazione d’uso non consentito da uno strumento urbanistico
quale il Piano di lottizzazione, possa avere efficacia ai
fini del rilascio di un’autorizzazione commerciale; anche
a tale problematica deve darsi esito negativo.
Milita decisivamente in tal senso il rilievo che il perfezionarsi
della DIA non ha una natura provvedimentale ma consiste
in un mero comportamento privato, seppur avallato dall’inazione
amministrativa, soprattutto allorché il Comune ometta nel
termine di legge l’esercizio dei propri poteri di verifica;
diversamente ragionando si perverrebbe peraltro alla inammissibile
conclusione che un comportamento privato non conforme a
normativa, seguito tuttavia da carenza di controllo da parte
dell’Amministrazione, possa comunque essere produttivo di
diritti e facoltà nonostante questi si pongano in contrasto
con norme giuridiche. E, d’altra parte, è assolutamente
pacifica la subordinazione dell’attività edilizia alla normativa
che la conforma primariamente mediante strumenti urbanistici
generali o attuativi e la natura vincolante del piano di
lottizzazione nei riguardi dei titoli edilizi (cfr. CDS,
V, n. 150/1978 ); nello stesso senso si pone anche la normativa
in vigore presso il Comune di Porto Azzurro: l’art. 9.2
del regolamento edilizio , che rinvia al 9.1 ove menziona
gli strumenti urbanistici attuativi, impone infatti alla
DIA l’osservanza della normativa urbanistica, e l’art 15
, occupandosi specificamente delle variazioni di destinazione
d’uso senza opere, ne prescrive senza equivoco la conformità
alle destinazioni urbanistiche ammesse.
Nella fattispecie, dunque, la DIA edilizia perfezionatasi
nel senso di assentire, in variazione dalla destinazione
d’uso prevista dal piano di lottizzazione, altra destinazione
da questo non prevista, deve essere dichiarata inefficace
e pertanto inidonea al fine di supportare il rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
- Quanto agli altri atti impugnati (approvazione schema
di convenzione e convenzione per i parcheggi), risultando
finalizzati o comunque connessi ad una DIA risultata inefficace,
ne seguono tale situazione.
3 - Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, pronunziandosi
l’inefficacia della DIA edilizia e l’annullamento dell’autorizzazione
commerciale .
- La sufficiente complessità delle questioni trattate costituisce
giusto motivo per disporre la compensazione delle spese
del giudizio tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, dichiara
l’inefficacia della DIA edilizia 28.5.03 ed annulla l’autorizzazione
commerciale n. 1/2003.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, l’8 ed il 30 marzo
2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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RAFFAELE POTENZA - Presidente f.f.,est.
ROBERTO PUPILELLA - Consigliere
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario
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Depositata in Segreteria il 27 maggio 2005
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