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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio 2005 n. 1641
Pres. L. Tosti, Est. M. Panunzio
R. Satta (avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni Culturali
ed Ambientali ed il Soprintendente di Sassari e Nuoro (Avv.
Stato) |
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Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico-
autorizzazione regionale – annullamento ministeriale per
difetto di motivazione – mancata prova della lesione dell’interesse
sostanziale tutelato – illegittimità.
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In tema di vincolo paesaggistico, come la
più recente giurisprudenza ha chiarito, la funzione della
Sovrintendenza non ha il senso di un “controllo” di legalità,
ma di cogestione del vincolo paesaggistico; conseguentemente,
se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e
Regione o comune delegato) operano, seppur a livelli diversi,
alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli
stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione,
ma dev’essere, piuttosto, dominato dal principio di leale
collaborazione. Da questo principio discende che “lo Stato
non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata
dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente
di motivazione, potendo l’annullamento seguire solo laddove
si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali
della tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003). La Sovrintendenza
deve, allora, evidenziare l’esistenza di un’effettiva lesione
dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che sola può
giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1536/2001 proposto dal
signor Raimondo Satta, rappresentato e difeso dall'avv.
Pietro Corda, con elezione di domicilio in Cagliari, via
Einstein n. 7, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Del
Rio;
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contro
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il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
ed il Soprintendente di Sassari e Nuoro, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
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per l'annullamento
del decreto n. 355/2001 del 13/9/2001 della Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
di Sassari e Nuoro, che ha annullato il provvedimento prot.
n. 1003 del 2/7/2001 con il quale l’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione e Beni Culturali -Servizio tutela
del paesaggio- ha autorizzato il ricorrente alla realizzazione
della chiesa del borgo di Abbiadori nel comune di Arzachena.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
statali intimate;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 11 maggio
2005 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
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Il ricorrente, parroco di Porto Cervo, ha
chiesto all’amministrazione regionale l’autorizzazione paesaggistica
per la realizzazione, nell’ambito del piano di lottizzazione
“ Abbiadori”, di una chiesa.
Con atto n. 1003 del 2/7/2001, il Direttore del Servizio
di tutela del paesaggio di Sassari e Nuoro, ha rilasciato
la richiesta autorizzazione e ha trasmesso gli atti alla
Soprintendenza di Sassari, che, con atto del 25/7/2001 prot.
15427, spedito il 7/8/2001, ha dato comunicazione al ricorrente,
al comune di Arzachena ed all’assessorato regionale della
Pubblica Istruzione di avere ricevuto in data 18/7/2001
l’autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione,
di avere avviato il procedimento di controllo e di avere
nominato il responsabile del procedimento.
La Sovrintendenza ha, quindi, annullato l’autorizzazione
paesaggistica regionale, con decreto del 13/9/2001 n. 355/2001,
prot. 18650.
Contro tale provvedimento propone, l’interessato, ricorso
giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 5 del D.M. 13.6.1991 n. 495, anche
in relazione all’art. 4 ed al punto 4 della tabella “A”
allegata allo stesso D.M. ed agli art. 7, 8 e 10 della legge
7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per illogicità,
contraddittorietà e difetto di motivazione. L’amministrazione
ha assegnato al ricorrente un termine per presentare memorie
scritte e documenti sensibilmente inferiore rispetto a quello
previsto nella normativa sopra citata.
2) Violazione dell’art. 2 del decreto 18.12.1996 del Direttore
Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici; è stato
violato il termine stabilito dal decreto con il quale il
potere di controllo e di annullamento è stato delegato al
Soprintendente, costui ha adottato il decreto impugnato
non nell’esercizio di una propria autonoma competenza, bensì
in virtù dei poteri conferitigli dalla delega del Direttore
Generale. L’art. 2 di tale delega espressamente prevede
che i provvedimenti adottati devono essere formalmente comunicati
agli interessati al relativo procedimento, entro il termine
perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto sottoposto
controllo.
3) Violazione dell’articolo 151, quarto comma, del T.U.
29. 10. 1990, n. 490; violazione dell’articolo 3 della legge
7/8/1990 n. 241; eccesso di potere per illogicità, errore
sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;
l’obbligo della motivazione è notevolmente attenuato nell’ipotesi
in cui l’opera da realizzare ricada in un Piano di Lottizzazione
approvato; inoltre la regione non ha fatto riferimento alle
prescrizioni del P.T.P. n. 1 perché si tratta di normative
che consentono l’intervento autorizzato, ricadendo lo stesso
nell’ambito di un Piano di Lottizzazione convenzionato dove
le opere di urbanizzazione erano già in avanzato stato di
realizzazione prima del 17 novembre 1989 e al quale, pertanto,
non si applicano le norme del P.T.P.; non vi erano comunque
per tale area particolari prescrizioni, riguardando il decreto
ministeriale di vincolo del 1966, l’intero territorio comunale.
4) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 151, quarto
comma del testo unico 490/1999; eccesso di potere per difetto
d’istruttoria e di motivazione; il Soprintendente ha annullato
l’autorizzazione fondando le proprie ragioni esclusivamente
su questioni attinenti al merito e non alla legittimità,
mentre non è consentito all’autorità statale procedere ad
un riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali di compatibilità
paesaggistico-ambientale dell’intervento, compiute dalla
regione, in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che,
per il tramite della difesa erariale, eccepisce pregiudizialmente
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse e, nel merito, controdeduce alle tesi esposte
in ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 546/2001 è stata accolta la domanda di
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 11 maggio 2005, presenti i procuratori
delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.
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DIRITTO
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Deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale,
l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse, sollevata dalla difesa erariale, sotto
due diversi profili.
In primo luogo si assume che, in data 18 luglio 2002, l’odierno
ricorrente ha ottenuto dalla Regione - Ufficio tutela del
paesaggio di Sassari - una nuova autorizzazione paesaggistica
in relazione alla quale, l’amministrazione statale, non
ravvisando vizi di legittimità, non ha esercitato il proprio
potere di annullamento, ai sensi dell’articolo 151 del T.U.
490/90.
L’eccezione è infondata in fatto.
Alla pubblica udienza di discussione, il difensore della
parte attrice ha dichiarato che tale autorizzazione attiene
ad una variante della chiesa (invero già edificata), in
particolare riguarda la cripta della stessa: il chè non
può far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso,
che riguarda la realizzabilità della chiesa nel suo complesso.
Eccepisce, ancora, la difesa dello Stato che l’entrata in
vigore della recente normativa di salvaguardia, introdotta
con la legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004 in materia
di tutela di beni ambientali, precluderà, comunque, al ricorrente
la realizzazione dell’opera, imponendogli di chiedere un’altra
autorizzazione; pertanto, oggi, lo stesso non ha più alcun
interesse ad ottenere il travolgimento dell’atto impugnato.
L’eccezione deve essere respinta
E’ decisivo, nella specie, rilevare che il procedimento
si è concluso positivamente con il rilascio del nulla osta
regionale il 2 luglio 2001, prima dell’entrata in vigore
dell’invocata legge regionale, e che la fonte normativa
legittimante l’azione amministrativa va ricercata nelle
norme all’epoca vigenti, né il Collegio deve farsi carico
di quella che potrà essere la successiva azione amministrativa.
Le norme regionali hanno natura soprassessoria e vietano
entro un lasso di tempo ben definito la sola realizzazione
di determinate opere, introducendo quindi elementi inidonei
ad incidere sulla persistenza dell’interesse alla soluzione
giurisdizionale di controversie aventi ad oggetto la legittimità
di provvedimenti e procedimenti abilitativi ormai conclusi.
Passando al merito del ricorso ritiene, il Collegio, che
questo sia fondato sotto gli assorbenti profili di cui al
terzo e quarto motivo di censura, strettamente connessi
fra loro, con i quali si contesta, da un lato, che sia sfuggito
che l’opera in questione si inserisce in un piano di lottizzazione
approvato e dall’altro, che l’annullamento della Sovrintendenza
non è supportato da una logica, pertinente motivazione,
basandosi esclusivamente su ragioni attinenti a valutazioni
sul merito e non sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata
dalla Regione.
La Sesta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 971/2005),
in linea con l’orientamento espresso con l’Adunanza Plenaria,
nella pronuncia del 14 dicembre 2001 n. 9, ha confermato
la ricostruzione del sistema dei rapporti tra Stato e Regioni
in materia di gestione del vincolo paesistico, ponendo alcuni
principi, da questo Tribunale condivisi (n. sent. Rasenti)
:
a) in sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica,
ai sensi dell’art. 82, comma 9, del D. L.vo. n. 616 del
1977 (come trasfuso nell’art. 151 del T. U. n. 490 del 1999),
la Regione (o l’autorità designata dalla legge regionale)
deve rispettare il principio-cardine della leale collaborazione
con gli organi del Ministero, pertanto, dalla motivazione
dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è
immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto
riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di
tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta
irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza
di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in
via primaria;
b) in sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica
e prima della conclusione del procedimento, il Ministero
può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene
con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi,
e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto
qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno
di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della
modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie
eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area,
se l’autorizzazione non risulti viziata.
In particolare, sottolinea il Consiglio di Stato, “in relazione
a tale ultimo aspetto…( l’A.P.) ha posto in evidenza che
il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione
paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale
sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto
deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la
realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali
e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze
di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione),
che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato
l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente
valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale
cooperazione o con gli altri principio sulla legittimità
dell’azione amministrativa”.
Nel caso di specie, la Sovrintendenza ha annullato il nullaosta
rilasciato al ricorrente dalla Regione, riscontrando, nella
sostanza, un vizio formale (difetto di motivazione) ed un
vizio sostanziale (difetto di istruttoria).
1) in ordine al difetto di motivazione, come la più recente
giurisprudenza ha chiarito, la funzione della Sovrintendenza
non ha il senso di un “controllo” di legalità, ma di cogestione
del vincolo paesaggistico (A.P. n. 9 del 14/12/2001); conseguentemente,
se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e
Regione o comune delegato) operano, seppur a livelli diversi,
alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli
stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione,
ma dev’essere, piuttosto, dominato dal principio di leale
collaborazione.
Da questo principio discende che “lo Stato non possa annullare
l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione,
per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione,
potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri
necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della
tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003).
La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza
di un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato,
lesione che sola può giustificare l’opposizione alla realizzazione
del progetto.
Certamente nell’atto impugnato non è dimostrato che l’annullamento
sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali
della tutela, né è stata evidenziata la manifesta irragionevolezza
della scelta effettuata dalla amministrazione regionale.
2) Perde consistenza, a questo punto, la contestazione di
“carenza di motivazione” per acquistare, invece, rilievo
determinante quella di “difetto di istruttoria”, sollevata
dalla Sovrintendenza sotto un unico profilo.
Nel preambolo del decreto impugnato si afferma: “Considerato
che il territorio in esame è disciplinato dalla normativa
vincolante del vigente Piano Territoriale Paesistico n.
1 zona 2d* e il provvedimento regionale in esame non verifica
la legittimità dell’intervento stesso con la normativa prevista
dal P.T.P., evidenziando una grave carenza di istruttoria…
”.
Ma, ad avviso del Collegio, tale carenza istruttoria non
sussiste in quanto –giustamente- la Regione non ha fatto
riferimento alla normativa vincolistica ed alle prescrizioni
del P.T.P. n. 1. Trattasi, infatti, di prescrizioni che
non rilevano nei confronti dell'intervento autorizzato,
in quanto inserito in un Piano di lottizzazione convenzionato,
già approvato sotto il profilo paesistico, le cui opere
di urbanizzazione erano già avviate alla data del 17 novembre
1989 (circostanza affermata in ricorso e non smentita dall’amministrazione
resistente) e che risulta, pertanto, fatto salvo dalle preclusioni
e dai divieti del P.T.P. n. 1, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1°, lettera a), delle Norme di attuazione del Piano
Territoriale Paesistico medesimo (in termini: TAR Sardegna,
sent. n. 82/2005).
In realtà, la Sovrintendenza ha formulato il proprio giudizio
sulla incompatibilità dell’intervento con le esigenze di
salvaguardia dell’area vincolata, solo a seguito di un non
consentito riesame nel merito dell’autorizzazione regionale,
sovrapponendo le proprie difformi valutazioni sull’opera
da realizzare.
Ne può avere rilevanza la considerazione che la valutazione
della regione si sia tradotta “in una obiettiva deroga”
al vincolo.
Sotto quest’ultimo profilo, dalla costante giurisprudenza
(cfr. TAR Sardegna, sent. n. 82/2004 e giurisprudenza ivi
richiamata) è stato sottolineato che qualunque intervento
sul territorio incide sul paesaggio, alterandone il preesistente
assetto e la tutela di cui all’art. 151 del decreto legislativo
n. 490/99 non comporta l’inedificabilità assoluta delle
aree vincolate, ma subordina la detta edificabilità ad una
verifica di compatibilità con la salvaguardia del valore
tutelato.
Conclusivamente, ritenendo il Collegio sussistenti i profili
di eccesso di potere dedotti con i motivi indicati in narrativa
sub 3) e 4), assorbiti gli altri motivi di censura, accoglie
il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SENTENZA SECONDA
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Accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese
di giudizio, che liquida nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00)
più IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
11.5.2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, con l'intervento dei signori:
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Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere.
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Depositata in segreteria oggi 08/07/2005
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