| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio 2005 n. 1647
Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio
M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi)
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Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990-
controinteressato – onere di notifica - sussiste
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Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo
25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti
che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere
a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi
dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Poiché la
documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi
potrebbe coinvolgere interessi epistolari, sanitari, professionali
o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali
soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in
esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica
del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire
l’esame dei documenti sottratti all’accesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 405/05 proposto dal
signor Marco Balia, difeso da se medesimo, domiciliato
per legge presso la segreteria del T.A.R. Sardegna;
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contro
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il Comune di Samassi, rappresentato
e difeso dall’avvocato Gian Luigi Falchi, con elezione di
domicilio come da procura speciale in atti;
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per l'accertamento
della illegittimità del diniego di accesso ad atti di cui
alla nota del Comune di Samassi prot. 842 del 31/1/05;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato:
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 25 maggio
2005 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI il ricorrente, signor Balia, e l’avvocato Falchi per
il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Il signor Marco Balia, propone ricorso ai
sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
difendendosi in proprio ai sensi del comma 5-bis della medesima
legge, chiedendo che il Tribunale accerti l’illegittimità
del diniego opposto dall’amministrazione comunale di Samassi
alla propria istanza di accesso agli atti relativi al possesso
dei titoli del vincitore del concorso per 1 posto di Coordinatore
presso il Comune di Cagliari, concorso nel quale il signor
Balia si è classificato secondo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per non
essere stato notificato al soggetto cui si riferiscono gli
atti per i quali si chiede l’accesso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso proposto
ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere
il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri
soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati”
ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti
terzi potrebbe coinvolgere interessi epistolari, sanitari,
professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza,
tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello
in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale
notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può
consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso (cfr.,
tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 9/6/2004,
n. 5493; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22/10/2004, n.
15156).
Quanto alle spese del giudizio, esse rimangono a carico
di ciascuna parte.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese a carico di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
25 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere - estensore;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere.
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Depositata in segreteria oggi: 08/07/2005
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