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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio 2005 n. 1647
Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio
M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi)


Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990- controinteressato – onere di notifica - sussiste

Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 405/05 proposto dal
signor Marco Balia, difeso da se medesimo, domiciliato per legge presso la segreteria del T.A.R. Sardegna;

 

contro

 

il Comune di Samassi, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luigi Falchi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

per l'accertamento
della illegittimità del diniego di accesso ad atti di cui alla nota del Comune di Samassi prot. 842 del 31/1/05;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato:
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 25 maggio 2005 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI il ricorrente, signor Balia, e l’avvocato Falchi per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Il signor Marco Balia, propone ricorso ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difendendosi in proprio ai sensi del comma 5-bis della medesima legge, chiedendo che il Tribunale accerti l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale di Samassi alla propria istanza di accesso agli atti relativi al possesso dei titoli del vincitore del concorso per 1 posto di Coordinatore presso il Comune di Cagliari, concorso nel quale il signor Balia si è classificato secondo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per non essere stato notificato al soggetto cui si riferiscono gli atti per i quali si chiede l’accesso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 9/6/2004, n. 5493; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22/10/2004, n. 15156).
Quanto alle spese del giudizio, esse rimangono a carico di ciascuna parte.

 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese a carico di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 25 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

 

Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere - estensore;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere.

 

Depositata in segreteria oggi: 08/07/2005

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