| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 luglio 2005 n. 1651
Pres. P. Turco, Est. A Maggio
Nuova Sardamag s.p.a. (Avv. G. Cossu), c. Ministero delle
Finanze ed il Ministero dei Trasporti e della Marina Mercantile
(Avv. Stato) |
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1. Giustizia Amministrativa – Processo –
Fase cautelare – pronunce interlocutorie – nuova domanda
fissazione udienza – obbligo – non sussiste.
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2. Giurisdizione e competenza- demanio e
patrimonio – controversie inerenti pagamento canoni in assenza
di attività provvedimentale – giurisdizione ordinaria- sussiste.
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1. Nel processo amministrativo la fase cautelare,
destinata a risolversi con la pronuncia sulla domanda di
sospensione dell'atto impugnato, o di altro provvedimento
interinale richiesto, costituisce una fase autonoma e distinta
rispetto al giudizio d'impugnazione, e non è idonea a esplicare
effetti o comunque influenza sul rapporto processuale principale.
Deve quindi escludersi che la fissazione della camera di
consiglio per la discussione della richiesta di misura cautelare,
e l’eventuale decisione istruttoria in quella sede emessa,
possano consumare la domanda di fissazione d'udienza presentata
per la discussione della causa nel merito. In altre parole
le pronunce, anche interlocutorie, emesse nella fase cautelare,
non consumano la domanda di fissazione d'udienza già presentata.
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2. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.
6/12/1971 n°1034, spetta al giudice ordinario e non a quello
amministrativo conoscere delle controversie inerenti il
pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi pretesi
in considerazione della concessione o dell’anticipata occupazione
di un’area demaniale, laddove, come nella fattispecie, non
via sia alcuna interferenza con l’attività provvedimentale
a monte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti nn° 1648/94 e 315/97
proposti dalla
Nuova Sardamag s.p.a., trasformatasi in Nuova Sardamag
s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giovanni Cossu,
presso il cui studio, in Cagliari, via Satta n°33, è elettivamente
domiciliata;
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contro
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il Ministero delle Finanze ed il Ministero
dei Trasporti e della Marina Mercantile, in persona
dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente
domiciliati;
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per l’annullamento
il ricorso n° 1648/94: della nota 20/4/1994 n°800/94 con
la quale la Direzione Compartimentale del Territorio per
la Sardegna presso il Ministero delle Finanze ha ricalcolato
il canone dovuto dalla Nuova Sardamag per l’utilizzazione,
relativa al periodo 1/1/1984 – 30/4/1994, di beni del demanio
marittimo ubicati in agro di S. Antioco, località Is Pruinis;
della revoca dell’atto di sottomissione con cui era stata
accordata alla ricorrente l’anticipata occupazione dei beni
demaniali a cui si riferisce il canone richiesto;
il ricorso n° 315/97: della nota 19/12/1996 n° 2306/96/D
con cui la citata Direzione Compartimentale ha nuovamente
calcolato il canone per l’occupazione del suddetto compendio
demaniale
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Visti i ricorsi con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate in entrambi i ricorsi.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese. Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 15/6/2005 la relazione del
dr. Alessandro Maggio e uditi altresì gli avocati delle
parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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La Sardamag s.p.a. successivamente denominata
Nuova Sardamag s.p.a. e da ultimo trasformatasi in Nuova
Sardamag s.r.l. ha chiesto la concessione demaniale di due
aree ubicate in comune di S. Antioco, località Is Pruinis,
una di Ha 49.63.00 e l’altra di mq 11.310. In relazione
alla prima delle dette aree, l’Autorità marittima, con atto
di sottomissione n°16/79 sottoscritto in data 15/2/1979,
ha, poi, consentito alla suddetta società l’anticipata occupazione
del bene.
Con nota 20/4/1994 n°800/94 la Direzione Compartimentale
del Territorio per la Sardegna presso il Ministero delle
Finanze ha chiesto alla Nuova Sardamag s.r.l. il pagamento
di ingenti somme di denaro a titolo di canoni per l’utilizzo
delle dette aree: dal 1/1/1984 al 30/4/1994, relativamente
alla prima delle dette aree, dal 1990 al 1993 con riguardo
alla seconda.
Con riferimento all’area di più vaste dimensioni, l’amministrazione
finanziaria ha, tra l’altro, chiesto - a decorrere dal 20/11/1991
– la maggiorazione di cui all’art. 8 del D.L. 5/10/1993
n°400 conv. in L. 4/12/1993 n°494, dovuta a seguito della
“revoca” dell’atto di sottomissione disposta con provvedimento
in data 19/11/1991.
Ritenendo richiesta di canoni e determinazione di revoca
illegittime, la Nuova Sardamag s.r.l. le ha impugnate con
ricorso n°1648/94.
Queste le censure dedotte.
1) Nell’atto impugnato, che doveva essere preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento, manca l’indicazione
del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.
2) Nella determinazione dell’importo richiesto l’amministrazione
non ha tenuto conto delle somme già pagate dalla ricorrente
e del contenziono in essere presso il Tribunale Civile di
Cagliari.
L’atto non è sorretto da una motivazione idonea a giustificare
la pretesa dell’amministrazione.
3) L’atto oggetto di gravame stabilisce relativamente al
periodo 1/1/1989 – 31/12/1989 che ai sensi dell’art. 1 del
D.L. n°400/93, il canone base deve essere riferito a quello
stabilito con il complesso procedimento di cui alle disposizioni
attuative della L. n°160/1989. Al riguardo era stato emanato
il decreto interministeriale 18/10/1990, che, però, è stato
annullato dal T.A.R. Lazio con sentenza n°1465/1992.
A prescindere da ciò dal provvedimento non emergono i criteri
utilizzati per stabilire il canone base, tenuto conto che
un anno prima, pur in presenza del medesimo quadro legislativo,
il canone richiesto in relazione al periodo 1/1/1989 30/10/1989
era proporzionalmente assai inferiore.
Altrettanto ingiustificati sono i canoni relativi agli anni
successivi che prendono per base quello relativo all’anno
1989.
Non è chiaro, del resto, se l’amministrazione abbia tenuto
conto di quanto dalla ricorrente già versato.
Ancora, appare errata l’applicazione dell’art. 1 del D.L.
n°400/93 in quanto tale norma, facendo riferimento per la
determinazione dei canoni al D.L. n°77/1989 conv. in L.
n°160/1989, non può non tener presente l’emendamento introdotto
con l’art. 12, comma 6, del D.L. n°90/1990 conv. in L. n°165/1990.
4) Il provvedimento impugnato è in contraddizione con precedenti
atti della stessa amministrazione.
5) Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.
8 del D.L. n°400/1993 essendo il bene nel legittimo possesso
della ricorrente.
6) L’atto di revoca è illegittimo in quanto smentito da
ciò che emerge dal verbale in data 13/4/1992 dove la Commissione
per la riconsegna dell’area occupata dalla ricorrente attesta
che il possesso trova titolo nell’atto di sottomissione
n°16/79 del 15/2/1979.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha poi dedotto ulteriori
censure.
Queste le nuove doglianze.
7) La richiesta di adeguamento dei canoni impugnata è illegittima
in quanto la pretesa creditoria nascente dall’utilizzazione
dei sopra detti beni demaniali è stata integralmente soddisfatta
dalla odierna istante sino all’ottobre 1993. L’art. 1 della
L. n°494/1993 del resto, esclude l’aggiornamento dei canoni
determinati, come nella fattispecie, in modo definitivo.
8) L’amministrazione ha determinato il canone base relativo
all’anno 1989 facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 19/7/1989. Ma tale decreto, per espressa disposizione
dell’art. 11, non è applicabile ai rapporti concessori sorti,
come nel caso di specie, prima del gennaio 1989.
Il calcolo è comunque stato effettuato violando l’art. 4
del D.M. in questione. Infatti non avendo la ricorrente
l’area in uso esclusivo doveva essere effettuata la riduzione
del 50%.
E’, anche, infondata la pretesa di applicare la maggiorazione
di cui all’art. 8 del D.L. n°400/1993, posto che la ricorrente
è sempra stata nel legittimo possesso dell’area oggetto
dell’atto di sottomissione n°16/79.
9) Per il principio del contrarius actus, il provvedimento
di revoca del citato atto di sottomissione doveva essere
adottato in base al procedimento seguito in occasione dell’emanazione
dell’atto ritirato, cosa che nella specie non è avvenuta.
La revoca è, altresì, illegittima, in quanto ha erroneamente
interpretato la volontà della società, la quale si era limitata
a chiedere di restituire parte dei beni occupati, avendoli
ritenuti esuberanti rispetto alle proprie esigenze.
10) La revoca non è stata preceduta dalla comunicazione
di avvio del procedimento.
Con nuovo ricorso rubricato al n°315/97 la Nuova Sardamag.
S.r.l., ha, poi, impugnato la nota 19/12/1996 n°2306/96/D,
con cui la intimata Direzione Compartimentale del Territorio
per la Sardegna, ribadita, in parte, la pretesa creditoria
di cui alla precedente nota n°800/94 ha chiesto, con riguardo
alle aree di cui sopra, il pagamento di canoni per ulteriori
periodi di occupazione con la maggiorazione di cui all’art.
8, ed ha inoltre reclamato il pagamento dei canoni relativi
all’occupazione di una terza area di mq 100.
Queste le censure dedotte.
1) Relativamente alle somme riguardanti il periodo 1/1/1984
– 31/12/1993 l’infondatezza della pretesa discende dall’ordinanza
interinale emessa dal Tribunale sul precedente ricorso n°1648/94.
Le Somme relative all’area di 100 mq, non sono dovute in
quanto l’area in questione non è occupata né utilizzata
dalla ricorrente.
In relazione alle ulteriori somme richieste non è chiaro
come le stesse siano state determinate.
2) La nota impugnata è priva di motivazione tant’è che non
è possibile comprendere come si sia giunti a quantificare
le somme richieste.
In ogni caso l’amministrazione finanziaria, per le annate
sino al 1994, aveva già avanzato le proprie pretese di fronte
al Tribunale Civile di Cagliari, per cui la richiesta di
somme di cui oggi si discute è, con riferimento alle dette
annate, priva di fondamento.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alle ulteriori annate
dato che è in corso la procedura per la riconsegna dei beni,
cosicché appare non corretta l’applicazione dell’art. 8
del D.L. n°400/1993 fatta dall’amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando
memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15/6/2005 la causa, su richiesta
delle parti, è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Data l’evidente connessione i due ricorsi
possono essere riuniti.
In via pregiudiziale va esaminata la questione con cui la
difesa erariale eccepisce l’intervenuta perenzione del ricorso
n°1648/94, non essendo stata presentata nuova domanda di
fissazione di udienza una volta eseguita l’ordinanza istruttoria
di questo Tribunale 14 luglio 1994 n°691, eseguita il successivo
16 settembre.
L’eccezione è infondata.
Nel processo amministrativo la fase cautelare, destinata
a risolversi con la pronuncia sulla domanda di sospensione
dell'atto impugnato, o di altro provvedimento interinale
richiesto, costituisce una fase autonoma e distinta rispetto
al giudizio d'impugnazione, e non è idonea a esplicare effetti
o comunque influenza sul rapporto processuale principale.
Deve quindi escludersi che la fissazione della camera di
consiglio per la discussione della richiesta di misura cautelare,
e l’eventuale decisione istruttoria in quella sede emessa,
possano consumare la domanda di fissazione d'udienza presentata
per la discussione della causa nel merito. In altre parole
le pronunce, anche interlocutorie, emesse nella fase cautelare,
non consumano la domanda di fissazione d'udienza già presentata.
In conclusione deve ritenersi, con la giurisprudenza pressoché
unanime, che le decisioni rese nel corso del procedimento
cautelare, anche se di natura istruttoria, non rilevano
ai fini dell'art. 23 comma 6 della L. 6/12/1971 n° 1034,
secondo cui l'istanza di fissazione di udienza deve essere
rinnovata da una delle parti nel previsto termine biennale
(Cons. Stato, IV Sez., 2/12/2003 n°7864, V Sez., 17/3/1998
n° 295 e 14 febbraio 1984 n. 129, contra T.A.R. Piemonte
27/2/1997 n°119).
Nella fattispecie, pertanto, il fatto che la ricorrente
non abbia rinnovato la domanda di fissazione di udienza,
una volta ricevuto l’avviso di deposito degli atti prodotti
dall’amministrazione in ottemperanza alla ordinanza collegiale
istruttoria 14/7/1994 n° 691 assunta nella camera di consiglio
fissata per l’esame della domanda di sospensiva, non può
portare alla perenzione del ricorso.
Può, dunque, procedersi all’esame del gravame n°1648/94,
partendo dall’impugnazione rivolta contro l’atto di revoca
in data 19/11/1991.
Al riguardo la difesa erariale ne eccepisce la tardività.
L’eccezione, peraltro solo genericamente prospettata, è
però infondata, posto che non risulta che la ricorrente
conoscesse l’atto di ritiro da data antecedente al sessantesimo
giorno dalla notifica del ricorso.
Nel merito è fondata la censura con cui l’odierna istante
deduce che l’avversato provvedimento di secondo grado è
stato adottato in violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990
n°241.
Occorre premettere che col menzionato provvedimento l’autorità
marittima ha ritirato un precedente atto di sottomissione
con cui era stata accordata alla ricorrente l’anticipata
occupazione di un’area di Ha 49.63.00. Diversamente da quanto
affermato dall’intimata amministrazione (si veda memoria
difensiva depositata in data 4/6/2005) l’atto in questione
non si sostanzia in una mera presa d’atto dell’impossibilità
di assentire la richiesta concessione demaniale, bensì in
un vero e proprio provvedimento di secondo grado.
La disposta revoca, dunque, incidendo negativamente nella
sfera giuridica della società ricorrente, doveva essere
preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento,
così come prescritto dal ricordato art. 7 della L. n°241/1990.
Poiché l’adempimento in parola non risulta posto in essere,
il provvedimento è inficiato dall’illegittimità dedotta.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione
resistente (si veda memoria difensiva depositata in data
21/1/1995), la comunicazione poteva essere omessa, per essere
la ricorrente già a conoscenza del procedimento di riesame.
Si sostiene, nella citata memoria, che l’invocata conoscenza
emergerebbe dal fatto che la società aveva presentato istanza
volta ad ottenere la riduzione dell’area occupata. Ma è
agevole replicare che il provvedimento adottato è del tutto
diverso da quello sollecitato, per cui l’onere di comunicazione
di cui al citato art. 7 non può ritenersi escluso in base
al principio che la comunicazione suddetta non è richiesta
nei procedimenti iniziati ad istanza di parte.
E d’altra parte, la citata istanza non manifesta certo conoscenza
dell’avvio di un procedimento di revoca.
Per questa parte il ricorso va, quindi, accolto e l’impugnato
provvedimento di revoca annullato.
Consegue da ciò, che la maggiorazione prevista dall’art.
8 del D.L. 5/10/1993 n°400, conv. in L. 4/12/1993 n°494,
non è dovuta.
Nella restante parte il ricorso non può essere esaminato
nel merito difettando il Tribunale di giurisdizione.
Ed invero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 6/12/1971
n°1034, spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo
conoscere delle controversie inerenti il pagamento di indennità,
canoni ed altri corrispettivi pretesi in considerazione
della concessione o dell’anticipata occupazione di un’area
demaniale, laddove, come nella fattispecie, non via sia
alcuna interferenza con l’attività provvedimentale a monte
(cfr. T.A.R. Sardegna, Sez., I, 20/6/2005 n°1428 e 27/9/2004
n°1399, T.A.R. Veneto, Sez. I, 4/42002, n° 1269, nonché
Cass, SS.UU, 6/6/2002 n °8227 e 19/11/2001, n° 14543).
Il ricorso n° 315/97 va, invece integralmente, dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il petitum sostanziale col medesimo introdotto, concerne,
invero, soltanto la sussistenza o meno del credito vantato
dall’Amministrazione finanziaria, mentre nessun atto di
natura provvedimentale è stato col medesimo impugnato, atteso
che con la determinazione gravata l’anzidetta amministrazione
non ha esercitato alcun potere autoritativo ma si è limitata
a quantificare, con atti di natura paritetica, il proprio
presunto credito intimandone il pagamento.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione
di spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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Riunisce i ricorsi in epigrafe.
Accoglie la domanda impugnatoria proposta col ricorso n°1648/94
e annulla, per l’effetto, l’atto di revoca adottato in data
19/11/1991.
Dichiara, nella restante parte, il medesimo ricorso inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Dichiara, altresì, inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso n°315/97.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio,
il 15-29/6/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l’intervento dei Signori:
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Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere - estensore.
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Depositata in segreteria oggi: 15/07/2005
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