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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 luglio 2005 n. 1652
L. Bianchina (Avv. M. Vignolo) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato) e Direttore generale in carica dell’organizzazione giudiziaria e AA.GG. (n.c.) Pres. P. Turco, Est. T. Aru


1. Pubblico impiego – licenziamento- compromissione dell’immagine e del decoro della P.A.- elemento soggettivo – necessità.

 

2. Pubblico impiego – licenziamento- principio di proporzionalità – gravità dell’infrazione- principio generale dell’ordinamento – sussistenza.

1. In tema di licenziamento di pubblico impiegato non ha senso parlare di compromissione dell’immagine e del decoro dell’Amministrazione giudiziaria in assenza di una condotta psicologicamente riconducibile in termini certi alla volontà criminale del dipendente.

 

2. Il principio di proporzionalità, a parte la sua derivazione comunitaria, è principio generale dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il sacrificio minore possibile per gli interessi compresenti di vario tipo. In materia sanzionatoria tale principio è specificato, quale principio di giustizia sostanziale, dall’art. 2106 c.c., in ambito della disciplina del rapporto di lavoro, che fa riferimento alla gravità della infrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2144/1996 proposto dal
sig. Luigi Bianchina rappresentato e difesoper procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Marcello Vignolo ed elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Merello n. 41, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

- il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,

 

- il Direttore generale in carica dell’organizzazione giudiziaria e AA.GG. del Ministero di Grazia e Giustizia, non costituito in giudizio,

 

per l'annullamento
del provvedimento n. 72/95 DISC./AB/pt del 24 maggio 1996, col quale è stato disposto il licenziamento senza preavviso del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto e, segnatamente, della proposta del Direttore dell’Ufficio II della D.G.O.G.AA.GG. e dell’atto di contestazione n. 72/95 del 22 gennaio 1996 del medesimo Direttore Generale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 Massimo Massa in sostituzione dell’avv. Marcello Vignolo per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 21 giugno 1996 e depositato il successivo giorno 26, il sig. Bianchina, collaboratore di cancelleria presso il Tribunale di Cagliari dal 1° agosto 1977, espone quanto segue.
In occasione della consultazione elettorale fissata per il mese di giugno 1994 presso il Comune di San Sperate, nella sua qualità di collaboratore di cancelleria presso il Tribunale di Cagliari, venne chiamato da un gruppo di presentatori di lista a svolgere le funzioni di pubblico ufficiale per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori.
Tali funzioni si svolsero, sempre nell’esposizione del ricorrente, in un contesto di gran confusione dovuto, tra l’altro, all’inadeguatezza dei locali posti a disposizione, con conseguente verificarsi di talune irregolarità nelle operazioni di individuazione dei firmatari e di autentica delle sottoscrizioni.
In relazione a tali irregolarità il sig. Bianchina, a seguito di denuncia presentata da alcuni elettori del Comune di San Sperate, veniva sottoposto a procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 479 c.p. per avere autenticato falsamente numerose firme di elettori.
Il procedimento penale si concludeva con patteggiamento della pena quantificata, con sentenza del GIP di Cagliari in data 6 ottobre 1995, in 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale.
Sennonchè, per effetto di quanto sopra, l’Amministrazione di appartenenza avviava un procedimento disciplinare, contestando la violazione dell’art. 25, comma 5°, lett. e) n. 1 del C.C.N.L., concluso col provvedimento di licenziamento oggi impugnato.
Di qui il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice:
in quanto la contestata violazione dell’art. 25, comma 5°, lett. e) n. 1 del C.C.N.L. stipulato il 26 gennaio 1996, è stata riferita a fatti risalenti al 12 giugno 1994;
2) Illegittima equiparazione della sentenza resa a seguito di c.d. patteggiamento a quella di condanna, in contrasto con l’art. 445 c.p.p.;
3) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, palese incongruità – Omessa valutazioni delle circostanze di fatto nelle quali ha operato il sig. Bianchina nell’assolvimento dei suoi compiti di autenticazione;
4) Violazione dell’art. 59, comma 6°, del D.Lgvo n. 29/93;
5) Violazione della disposizione sulla pubblicità del codice disciplinare di cui all’art. 25, comma 10, del CCNL;
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto la reiezione, con favore delle spese.
Con ordinanza n. 400/96 dell’8 luglio 1996, il Tribunale adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.
Con memoria depositata il 20 maggio 2005 il ricorrente ha illustrato, con ulteriori argomentazioni, le censure già poste a fondamento dell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il Collegio ritiene di prendere le mosse dalla terza censura sollevata dal ricorrente giacchè essa, attenendo al merito della decisione assunta dall’Amministrazione di infliggergli la sanzione del licenziamento, assume valore assorbente rispetto agli altri motivi d’impugnazione.
Sostiene infatti il sig. Bianchina che l’adozione di un provvedimento così grave come quello applicato nei suoi confronti avrebbe necessitato di una motivazione particolarmente rigorosa che, in particolare, giustificasse in termini penetranti le asserite gravi ripercussioni all’immagine ed al decoro dell’Amministrazione giudiziaria che avrebbero reso intollerabile la prosecuzione del rapporto d’impiego. Oltretutto non si sarebbero considerate né le particolari circostanze di fatto nelle quali si è svolta l’attività di autenticazione da cui è scaturito il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna, né la circostanza che, comunque, le irregolarità contestate (relative a circa 15 firme) sono state irrilevanti e non hanno inficiato la regolarità della competizione elettorale.
La censura è fondata.
Ritiene invero il Collegio che i fatti addebitati al sig. Bianchina, per la gravità delle conseguenze ad essi collegate, avrebbero richiesto un rigore istruttorio e motivazionale assai più articolato e pregnante di quello applicato nel caso in esame.
Ed invero, nella specie, come unici elementi istruttori posti a fondamento del provvedimento di licenziamento impugnato vengono indicati da un lato la sentenza di patteggiamento del GIP di Cagliari n. 343 bis del 6 ottobre 1995 - ritenuta decisiva quanto ai fatti ascritti (falsa autenticazione di firme di elettori in sede di presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali) ed alla responsabilità del Bianchina - e, dall’altro lato, la dichiarazione difensiva presentata dallo stesso ricorrente dalla quale sono state estrapolate talune espressioni asseritamente confessorie.
Orbene, quanto alla prima, vale il rilievo che essa, per la sua stessa natura, non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che, invece, è tipica del rito ordinario. Col dovere, dunque dell’Amministrazione di valutare con estrema cautela i fatti addebitati al suo dipendente se del caso mediante lo svolgimento di autonomi accertamenti istruttori (cfr: Corte Costituzionale n. 197/1999).
Quanto alla seconda, in essa è dato ampiamente conto delle particolari difficoltà logistico-ambientali nelle quali si è svolta l’attività di autenticazione sfociata nelle irregolarità sanzionate dal giudice penale.
Ed invero, anche a prescindere dall’indimostrato malessere fisico del Bianchina che, a suo avviso, ne avrebbe pregiudicato la capacità di prestare la massima concentrazione nello svolgimento dell’attività di autenticazione, le dichiarate difficoltà dovute all’indisponibilità di adeguati locali ed alla conseguente impossibilità di un corretto procedimento di identificazione dei firmatari ben avrebbero dovuto essere oggetto di considerazione da parte dell’amministrazione, se non altro sotto il profilo della rilevanza dell’elemento psicologico del dipendente, restando evidentemente suscettibile di valutazione in termini di minore gravità la condotta priva di una connotazione in termini di dolo o colpa grave.
Quest’ultima, infatti, ove ritenuta esistente, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico accertamento da parte dell’autorità procedente e, per quanto detto, non si sarebbe potuta presumere dal pronunciamento del giudice penale.
Ciò, in particolare, con riguardo alla motivazione contenuta per relationem nel provvedimento impugnato giacchè non ha senso parlare di compromissione dell’immagine e del decoro dell’Amministrazione giudiziaria in assenza di una condotta psicologicamente riconducibile in termini certi alla volontà criminale del dipendente.
Quanto sopra vale a maggior ragione in presenza di fatti come quelli contestati al sig. Bianchina i quali – a ben vedere - non si connotano né per la particolare gravità, né per aver determinato conseguenze negative sul procedimento elettorale per il quale era stato chiamato a svolgere le funzioni di ufficiale autenticatore, essendo risultate le irregolarità contestate – per il loro numero esiguo - sostanzialmente prive di effetti.
Non può inoltre non rilevarsi la sproporzione e l’estrema gravità della pena inflitta al sig. Bianchina il quale, peraltro,fino a quel momento, aveva prestato la sua attività lavorativa in modo ritenuto meritevole di elogio da parte dei suoi superiori.
Il Collegio osserva che il principio di proporzionalità, a parte la sua derivazione comunitaria, è principio generale dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il sacrificio minore possibile per gli interessi compresenti di vario tipo.
In materia sanzionatoria tale principio è specificato, quale principio di giustizia sostanziale, dall’art. 2106 c.c., in ambito della disciplina del rapporto di lavoro, che fa riferimento alla gravità della infrazione. E’ vero che la determinazione relativa all’entità della sanzione è espressione di tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, tranne in casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito, e che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma è anche vero che quest’ultimo ben può verificare che l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti particolarmente gravi tali da indurla a considerali incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sennonchè, al Collegio pare illogico e sproporzionato l’apprezzamento dell’amministrazione che, sulla base di una mera sentenza patteggiata e per fatti di lieve entità commessi nell’espletamento di una funzione accessoria a quella ordinaria di collaboratore di cancelleria, adotti il grave provvedimento del licenziamento, non restando in alcun modo dimostrato né il fatto che comportamenti abbiano prodotto effetti tali sull’immagine dell’amministrazione da rendere intollerabile la prosecuzione del servizio, né che le meno gravi sanzioni astrattamente applicabili al dipendente si sarebbero rivelate inadeguate a sanzionare efficacemente la sua condotta.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato e per quanto sopra, assorbita ogni ulteriore censura, merita accoglimento.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
PRIMA SEZIONE

 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 15 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Turco, Presidente,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 15/07/2005

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