| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 luglio 2005 n. 1652
L. Bianchina (Avv. M. Vignolo) c. Ministero di Grazia e
Giustizia (Avv. Stato) e Direttore generale in carica dell’organizzazione
giudiziaria e AA.GG. (n.c.) Pres. P. Turco, Est. T. Aru
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1. Pubblico impiego – licenziamento- compromissione
dell’immagine e del decoro della P.A.- elemento soggettivo
– necessità.
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2. Pubblico impiego – licenziamento- principio
di proporzionalità – gravità dell’infrazione- principio
generale dell’ordinamento – sussistenza.
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1. In tema di licenziamento di pubblico impiegato
non ha senso parlare di compromissione dell’immagine e del
decoro dell’Amministrazione giudiziaria in assenza di una
condotta psicologicamente riconducibile in termini certi
alla volontà criminale del dipendente.
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2. Il principio di proporzionalità, a parte
la sua derivazione comunitaria, è principio generale dell’ordinamento:
esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare
la soluzione idonea ed adeguata comportante il sacrificio
minore possibile per gli interessi compresenti di vario
tipo. In materia sanzionatoria tale principio è specificato,
quale principio di giustizia sostanziale, dall’art. 2106
c.c., in ambito della disciplina del rapporto di lavoro,
che fa riferimento alla gravità della infrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2144/1996 proposto dal
sig. Luigi Bianchina rappresentato e difesoper procura
a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv.
Marcello Vignolo ed elettivamente domiciliato in Cagliari,
viale Merello n. 41, presso lo studio del medesimo legale,
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contro
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- il Ministero di Grazia e Giustizia,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale
di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,
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- il Direttore generale in carica dell’organizzazione
giudiziaria e AA.GG. del Ministero di Grazia e Giustizia,
non costituito in giudizio,
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per l'annullamento
del provvedimento n. 72/95 DISC./AB/pt del 24 maggio 1996,
col quale è stato disposto il licenziamento senza preavviso
del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto e, segnatamente,
della proposta del Direttore dell’Ufficio II della D.G.O.G.AA.GG.
e dell’atto di contestazione n. 72/95 del 22 gennaio 1996
del medesimo Direttore Generale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 Massimo Massa
in sostituzione dell’avv. Marcello Vignolo per il ricorrente
e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 21
giugno 1996 e depositato il successivo giorno 26, il sig.
Bianchina, collaboratore di cancelleria presso il Tribunale
di Cagliari dal 1° agosto 1977, espone quanto segue.
In occasione della consultazione elettorale fissata per
il mese di giugno 1994 presso il Comune di San Sperate,
nella sua qualità di collaboratore di cancelleria presso
il Tribunale di Cagliari, venne chiamato da un gruppo di
presentatori di lista a svolgere le funzioni di pubblico
ufficiale per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei
presentatori.
Tali funzioni si svolsero, sempre nell’esposizione del ricorrente,
in un contesto di gran confusione dovuto, tra l’altro, all’inadeguatezza
dei locali posti a disposizione, con conseguente verificarsi
di talune irregolarità nelle operazioni di individuazione
dei firmatari e di autentica delle sottoscrizioni.
In relazione a tali irregolarità il sig. Bianchina, a seguito
di denuncia presentata da alcuni elettori del Comune di
San Sperate, veniva sottoposto a procedimento penale per
violazione degli artt. 81 e 479 c.p. per avere autenticato
falsamente numerose firme di elettori.
Il procedimento penale si concludeva con patteggiamento
della pena quantificata, con sentenza del GIP di Cagliari
in data 6 ottobre 1995, in 6 mesi di reclusione con sospensione
condizionale.
Sennonchè, per effetto di quanto sopra, l’Amministrazione
di appartenenza avviava un procedimento disciplinare, contestando
la violazione dell’art. 25, comma 5°, lett. e) n. 1 del
C.C.N.L., concluso col provvedimento di licenziamento oggi
impugnato.
Di qui il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio di irretroattività della norma
incriminatrice:
in quanto la contestata violazione dell’art. 25, comma 5°,
lett. e) n. 1 del C.C.N.L. stipulato il 26 gennaio 1996,
è stata riferita a fatti risalenti al 12 giugno 1994;
2) Illegittima equiparazione della sentenza resa a seguito
di c.d. patteggiamento a quella di condanna, in contrasto
con l’art. 445 c.p.p.;
3) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione,
erroneità dei presupposti, palese incongruità – Omessa valutazioni
delle circostanze di fatto nelle quali ha operato il sig.
Bianchina nell’assolvimento dei suoi compiti di autenticazione;
4) Violazione dell’art. 59, comma 6°, del D.Lgvo n. 29/93;
5) Violazione della disposizione sulla pubblicità del codice
disciplinare di cui all’art. 25, comma 10, del CCNL;
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza
di legge.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto la reiezione, con favore delle
spese.
Con ordinanza n. 400/96 dell’8 luglio 1996, il Tribunale
adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.
Con memoria depositata il 20 maggio 2005 il ricorrente ha
illustrato, con ulteriori argomentazioni, le censure già
poste a fondamento dell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2005, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Il Collegio ritiene di prendere le mosse
dalla terza censura sollevata dal ricorrente giacchè essa,
attenendo al merito della decisione assunta dall’Amministrazione
di infliggergli la sanzione del licenziamento, assume valore
assorbente rispetto agli altri motivi d’impugnazione.
Sostiene infatti il sig. Bianchina che l’adozione di un
provvedimento così grave come quello applicato nei suoi
confronti avrebbe necessitato di una motivazione particolarmente
rigorosa che, in particolare, giustificasse in termini penetranti
le asserite gravi ripercussioni all’immagine ed al decoro
dell’Amministrazione giudiziaria che avrebbero reso intollerabile
la prosecuzione del rapporto d’impiego. Oltretutto non si
sarebbero considerate né le particolari circostanze di fatto
nelle quali si è svolta l’attività di autenticazione da
cui è scaturito il procedimento penale sfociato nella sentenza
di condanna, né la circostanza che, comunque, le irregolarità
contestate (relative a circa 15 firme) sono state irrilevanti
e non hanno inficiato la regolarità della competizione elettorale.
La censura è fondata.
Ritiene invero il Collegio che i fatti addebitati al sig.
Bianchina, per la gravità delle conseguenze ad essi collegate,
avrebbero richiesto un rigore istruttorio e motivazionale
assai più articolato e pregnante di quello applicato nel
caso in esame.
Ed invero, nella specie, come unici elementi istruttori
posti a fondamento del provvedimento di licenziamento impugnato
vengono indicati da un lato la sentenza di patteggiamento
del GIP di Cagliari n. 343 bis del 6 ottobre 1995 - ritenuta
decisiva quanto ai fatti ascritti (falsa autenticazione
di firme di elettori in sede di presentazione delle liste
elettorali per le elezioni comunali) ed alla responsabilità
del Bianchina - e, dall’altro lato, la dichiarazione difensiva
presentata dallo stesso ricorrente dalla quale sono state
estrapolate talune espressioni asseritamente confessorie.
Orbene, quanto alla prima, vale il rilievo che essa, per
la sua stessa natura, non presuppone quella completezza
nella raccolta degli elementi di prova che, invece, è tipica
del rito ordinario. Col dovere, dunque dell’Amministrazione
di valutare con estrema cautela i fatti addebitati al suo
dipendente se del caso mediante lo svolgimento di autonomi
accertamenti istruttori (cfr: Corte Costituzionale n. 197/1999).
Quanto alla seconda, in essa è dato ampiamente conto delle
particolari difficoltà logistico-ambientali nelle quali
si è svolta l’attività di autenticazione sfociata nelle
irregolarità sanzionate dal giudice penale.
Ed invero, anche a prescindere dall’indimostrato malessere
fisico del Bianchina che, a suo avviso, ne avrebbe pregiudicato
la capacità di prestare la massima concentrazione nello
svolgimento dell’attività di autenticazione, le dichiarate
difficoltà dovute all’indisponibilità di adeguati locali
ed alla conseguente impossibilità di un corretto procedimento
di identificazione dei firmatari ben avrebbero dovuto essere
oggetto di considerazione da parte dell’amministrazione,
se non altro sotto il profilo della rilevanza dell’elemento
psicologico del dipendente, restando evidentemente suscettibile
di valutazione in termini di minore gravità la condotta
priva di una connotazione in termini di dolo o colpa grave.
Quest’ultima, infatti, ove ritenuta esistente, avrebbe dovuto
formare oggetto di specifico accertamento da parte dell’autorità
procedente e, per quanto detto, non si sarebbe potuta presumere
dal pronunciamento del giudice penale.
Ciò, in particolare, con riguardo alla motivazione contenuta
per relationem nel provvedimento impugnato giacchè non ha
senso parlare di compromissione dell’immagine e del decoro
dell’Amministrazione giudiziaria in assenza di una condotta
psicologicamente riconducibile in termini certi alla volontà
criminale del dipendente.
Quanto sopra vale a maggior ragione in presenza di fatti
come quelli contestati al sig. Bianchina i quali – a ben
vedere - non si connotano né per la particolare gravità,
né per aver determinato conseguenze negative sul procedimento
elettorale per il quale era stato chiamato a svolgere le
funzioni di ufficiale autenticatore, essendo risultate le
irregolarità contestate – per il loro numero esiguo - sostanzialmente
prive di effetti.
Non può inoltre non rilevarsi la sproporzione e l’estrema
gravità della pena inflitta al sig. Bianchina il quale,
peraltro,fino a quel momento, aveva prestato la sua attività
lavorativa in modo ritenuto meritevole di elogio da parte
dei suoi superiori.
Il Collegio osserva che il principio di proporzionalità,
a parte la sua derivazione comunitaria, è principio generale
dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione
debba adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante
il sacrificio minore possibile per gli interessi compresenti
di vario tipo.
In materia sanzionatoria tale principio è specificato, quale
principio di giustizia sostanziale, dall’art. 2106 c.c.,
in ambito della disciplina del rapporto di lavoro, che fa
riferimento alla gravità della infrazione. E’ vero che la
determinazione relativa all’entità della sanzione è espressione
di tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione
datrice di lavoro, di per sé insindacabile da parte del
giudice amministrativo, tranne in casi in cui appaia manifestamente
anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto
determinata nel massimo consentito, e che il giudice non
può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione,
ma è anche vero che quest’ultimo ben può verificare che
l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su
fatti particolarmente gravi tali da indurla a considerali
incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sennonchè, al Collegio pare illogico e sproporzionato l’apprezzamento
dell’amministrazione che, sulla base di una mera sentenza
patteggiata e per fatti di lieve entità commessi nell’espletamento
di una funzione accessoria a quella ordinaria di collaboratore
di cancelleria, adotti il grave provvedimento del licenziamento,
non restando in alcun modo dimostrato né il fatto che comportamenti
abbiano prodotto effetti tali sull’immagine dell’amministrazione
da rendere intollerabile la prosecuzione del servizio, né
che le meno gravi sanzioni astrattamente applicabili al
dipendente si sarebbero rivelate inadeguate a sanzionare
efficacemente la sua condotta.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato e per
quanto sopra, assorbita ogni ulteriore censura, merita accoglimento.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
PRIMA SEZIONE
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accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 15 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Turco, Presidente,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 15/07/2005
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