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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 19 luglio 2005 n. 3388
Pres. Riggio, Est. Giordano


Concorsi pubblici - Università - Assegnazione borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana - Illegittimità – Sussiste - Motivi

E' illegittima per contrasto con l'art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, che stabilisce il divieto di ogni discriminazione all'interno dell'U.E. in base alla nazionalità, la prescrizione del requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'ammissione ad un bando di concorso universitario per l'assegnazione di borse di studio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2484/98 proposto da
Achaz Graf von HARDENBERG rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Mangiante e, successivamente in sostituzione della stessa, dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n.15

 

contro

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PAVIA, in persona del suo Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso la sua sede in Milano, via Freguglia 1

 

per l’annullamento
- dell’art.3, punto 2, del bando di concorso per borse di studio per il perfezionamento all’estero, pubblicato in data 2 maggio 1998;
- ddella nota del Rettore dell’Università degli studi di Pavia n.15898 del 3 giugno 1998;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso e, in particolare, delle disposizioni regolamentari emanate dall’amministrazione resistente, limitanti il diritto all’assegnazione di borse di studio a cittadini dell’Unione Europea;
visto il ricorso notificato in data 29 giugno 1998 e depositato in data 2 luglio 1998;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia; vista la memoria difensiva del ricorrente;
uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Giorgia I. Marin, in delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Carmela Pluchino per l’amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;

 

ritenuto quanto segue in:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) L’Università degli studi di Pavia, in data 2 maggio 1998, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di 70 borse di studio per il perfezionamento all’estero, suddivise per 13 aree di insegnamento.
Il ricorrente, cittadino tedesco laureato in Scienze Biologiche all’Università di Pavia, presentava domanda di partecipazione, per l’assegnazione di una borsa di studio per l’area Scienze Biologiche da utilizzare per l’approfondimento di studi di biologia animale presso l’Università di Sherbrooke in Canada.
Con atto n.15898 del 3 giugno 1998 il Rettore ha respinto la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della cittadinanza italiana, prescritto dall’art.3, punto 2, del bando.
2) Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato l’atto di esclusione dal concorso e la prescrizione del bando di gara, denunciandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 128 Trattato CEE, violazione degli artt .3 e 34 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art.37 D.Lgs. n.29/93 e degli artt.7 e 20 l.n.390/91; violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza di motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, nonché per violazione e falsa applicazione della l.n.40/98, e per ulteriori profili di manifesta ingiustizia e irragionevolezza.
L’Università degli studi di Pavia si è costituita in giudizio con atto di pura forma.
Con ordinanza n.2008 del 24 luglio 1998 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per il rilievo che “il requisito della cittadinanza italiana, previsto ai fini della concessione della borsa di perfezionamento all’estero, contrasta con il Trattato istitutivo della Comunità Europea, oltre ché con disposizioni cogenti di diritto interno, e non può quindi trovare applicazione”.
Con memoria depositata il 23 marzo 2005 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza la causa è stata affidata alla decisione del Collegio.
3) Il ricorso è fondato.
In proposito giova in primo luogo precisare che il ricorrente ha tempestivamente impugnato, unitamente all’atto di esclusione dal concorso per l’assegnazione della borsa di studio, anche la clausola del bando che preclude ai cittadini non italiani la partecipazione al concorso.
Gli atti impugnati contrastano con l’art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, il quale dispone che “nel campo di applicazione del presente trattato…è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.
In proposito la Corte di giustizia, con la sentenza 15 marzo 2005 in causa n. 209/03, a conclusione di un processo evolutivo che ha interessato il diritto comunitario in materia di accesso degli studenti al sostegno finanziario per le spese di studio concesso dallo Stato membro ospitante, ha recentemente espresso principi che consentono di risolvere l’attuale controversia.
In particolare è stato affermato che “Un aiuto concesso, sia sotto la forma di prestiti sovvenzionati ovvero di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura dei costi di mantenimento, rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione sancito dall'articolo 12, primo comma, del Trattato 25 marzo 1957.”
Si è anche precisato che la disposizione contenuta nel citato articolo 12 deve essere interpretata “nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura dei costi di mantenimento solo se sono stabilmente residenti nello Stato membro ospitante, escludendo che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilmente residente anche se detto cittadino soggiorni legalmente ed abbia svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed abbia, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.”
Nel caso in esame sussistono le condizioni idonee a garantire l’esistenza di un nesso reale tra il ricorrente, cittadino dell’Unione europea, che ha richiesto l’assegnazione della borsa di studio, e il sistema di istruzione e la vita sociale nazionali.
Infatti, come emerge dalla domanda di ammissione al concorso, il ricorrente ha frequentato l’Università degli studi di Pavia e ha conseguito il diploma di laurea presso detta Istituzione; lo stesso, inoltre, risulta legalmente residente in Italia, per cui non può negarsi che il ricorrente abbia stabilito un nesso di collegamento con la comunità nazionale sufficiente a garantirgli l’accesso ai sussidi riconosciuti agli studenti di cittadinanza italiana.
Il requisito fissato dal bando risulta quindi contrastante con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, fissato dall’art.6 (ora:12) del Trattato CEE.
4) In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2484/98, così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati;
- compensa per intero le spese tra le parti.

 

Così deciso in Milano il 6 aprile 2005 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

 

Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Daniele Dongiovanni - ref.

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