| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 19 luglio
2005 n. 3388
Pres. Riggio, Est. Giordano |
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Concorsi pubblici - Università - Assegnazione
borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana
- Illegittimità – Sussiste - Motivi
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E' illegittima per contrasto con l'art. 6
(ora 12) del Trattato CEE, che stabilisce il divieto di
ogni discriminazione all'interno dell'U.E. in base alla
nazionalità, la prescrizione del requisito del possesso
della cittadinanza italiana per l'ammissione ad un bando
di concorso universitario per l'assegnazione di borse di
studio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2484/98 proposto da
Achaz Graf von HARDENBERG rappresentato e difeso
dall’avv. Flavia Mangiante e, successivamente in sostituzione
della stessa, dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio
eletto presso lo studio di questi in Milano, corso Vittorio
Emanuele II, n.15
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contro
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PAVIA,
in persona del suo Rettore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio
presso la sua sede in Milano, via Freguglia 1
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per l’annullamento
- dell’art.3, punto 2, del bando di concorso per borse di
studio per il perfezionamento all’estero, pubblicato in
data 2 maggio 1998;
- ddella nota del Rettore dell’Università degli studi di
Pavia n.15898 del 3 giugno 1998;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso
e, in particolare, delle disposizioni regolamentari emanate
dall’amministrazione resistente, limitanti il diritto all’assegnazione
di borse di studio a cittadini dell’Unione Europea;
visto il ricorso notificato in data 29 giugno 1998 e depositato
in data 2 luglio 1998;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università
degli studi di Pavia; vista la memoria difensiva del ricorrente;
uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore
il cons. Domenico Giordano, l’avv. Giorgia I. Marin, in
delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Carmela Pluchino
per l’amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
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ritenuto quanto segue in:
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FATTO e DIRITTO
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1) L’Università degli studi di Pavia, in
data 2 maggio 1998, ha pubblicato un bando di concorso,
per titoli ed esami, per l’assegnazione di 70 borse di studio
per il perfezionamento all’estero, suddivise per 13 aree
di insegnamento.
Il ricorrente, cittadino tedesco laureato in Scienze Biologiche
all’Università di Pavia, presentava domanda di partecipazione,
per l’assegnazione di una borsa di studio per l’area Scienze
Biologiche da utilizzare per l’approfondimento di studi
di biologia animale presso l’Università di Sherbrooke in
Canada.
Con atto n.15898 del 3 giugno 1998 il Rettore ha respinto
la domanda sul presupposto della mancanza del requisito
della cittadinanza italiana, prescritto dall’art.3, punto
2, del bando.
2) Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato
l’atto di esclusione dal concorso e la prescrizione del
bando di gara, denunciandone l’illegittimità per violazione
e falsa applicazione degli artt. 6 e 128 Trattato CEE, violazione
degli artt .3 e 34 Cost., violazione e falsa applicazione
dell’art.37 D.Lgs. n.29/93 e degli artt.7 e 20 l.n.390/91;
violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza
di motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza,
nonché per violazione e falsa applicazione della l.n.40/98,
e per ulteriori profili di manifesta ingiustizia e irragionevolezza.
L’Università degli studi di Pavia si è costituita in giudizio
con atto di pura forma.
Con ordinanza n.2008 del 24 luglio 1998 è stata accolta
la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati,
per il rilievo che “il requisito della cittadinanza italiana,
previsto ai fini della concessione della borsa di perfezionamento
all’estero, contrasta con il Trattato istitutivo della Comunità
Europea, oltre ché con disposizioni cogenti di diritto interno,
e non può quindi trovare applicazione”.
Con memoria depositata il 23 marzo 2005 il ricorrente ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza la causa è stata affidata alla decisione del
Collegio.
3) Il ricorso è fondato.
In proposito giova in primo luogo precisare che il ricorrente
ha tempestivamente impugnato, unitamente all’atto di esclusione
dal concorso per l’assegnazione della borsa di studio, anche
la clausola del bando che preclude ai cittadini non italiani
la partecipazione al concorso.
Gli atti impugnati contrastano con l’art. 6 (ora 12) del
Trattato CEE, il quale dispone che “nel campo di applicazione
del presente trattato…è vietata ogni discriminazione effettuata
in base alla nazionalità”.
In proposito la Corte di giustizia, con la sentenza 15 marzo
2005 in causa n. 209/03, a conclusione di un processo evolutivo
che ha interessato il diritto comunitario in materia di
accesso degli studenti al sostegno finanziario per le spese
di studio concesso dallo Stato membro ospitante, ha recentemente
espresso principi che consentono di risolvere l’attuale
controversia.
In particolare è stato affermato che “Un aiuto concesso,
sia sotto la forma di prestiti sovvenzionati ovvero di borse,
agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro
ospitante a copertura dei costi di mantenimento, rientra
nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto
di discriminazione sancito dall'articolo 12, primo comma,
del Trattato 25 marzo 1957.”
Si è anche precisato che la disposizione contenuta nel citato
articolo 12 deve essere interpretata “nel senso che osta
ad una normativa nazionale che concede agli studenti il
diritto ad un aiuto a copertura dei costi di mantenimento
solo se sono stabilmente residenti nello Stato membro ospitante,
escludendo che un cittadino di un altro Stato membro ottenga,
in quanto studente, lo status di persona stabilmente residente
anche se detto cittadino soggiorni legalmente ed abbia svolto
parte importante degli studi secondari nello Stato membro
ospitante ed abbia, di conseguenza, stabilito un legame
effettivo con la società di tale Stato.”
Nel caso in esame sussistono le condizioni idonee a garantire
l’esistenza di un nesso reale tra il ricorrente, cittadino
dell’Unione europea, che ha richiesto l’assegnazione della
borsa di studio, e il sistema di istruzione e la vita sociale
nazionali.
Infatti, come emerge dalla domanda di ammissione al concorso,
il ricorrente ha frequentato l’Università degli studi di
Pavia e ha conseguito il diploma di laurea presso detta
Istituzione; lo stesso, inoltre, risulta legalmente residente
in Italia, per cui non può negarsi che il ricorrente abbia
stabilito un nesso di collegamento con la comunità nazionale
sufficiente a garantirgli l’accesso ai sussidi riconosciuti
agli studenti di cittadinanza italiana.
Il requisito fissato dal bando risulta quindi contrastante
con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità,
fissato dall’art.6 (ora:12) del Trattato CEE.
4) In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 2484/98, così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla
i provvedimenti con esso impugnati;
- compensa per intero le spese tra le parti.
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Così deciso in Milano il 6 aprile 2005 in
camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
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Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Daniele Dongiovanni - ref.
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