| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 19 luglio
2005 n. 3383
Pres. Riggio, Est. Giordano |
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Contratti della P.A. - Appalto - Gara - Raccolta
e differenziazione rifiuti – Partecipazione di un A.T.I.
– Assenza iscrizione all'albo gestori rifiuti della mandataria
capogruppo - Svolgimento di mere funzioni di coordinamento
– Ammissibilità alla gara – Non sussiste - Motivi
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E' inammissibile la partecipazione ad una
gara d'appalto per il servizio di raccolta e differenziazione
di rifiuti da parte di un'A.T.I. la cui capogruppo non possieda
alcuna iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di gestione di rifiuti e si limiti pertanto a svolgere
attività di coordinamento quali l'organizzazione, il finanziamento
e la gestione economica dell'appalto, atteso che la prescrizione
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.- 157/1995 intende assicurare
che ciascuna impresa raggruppata abbia ad assumere compiti
operativi con riguardo alle prestazioni tecniche di cui
si costituisce l'oggetto della commessa, non potendosi ammettere
che alcuna di esse (ed in particolare la capogruppo) si
limiti ad organizzare e finanziare i lavori od a controllare
l'andamento della prestazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.3314/04 proposto da
A.T.I. Associazione Temporanea di Imprese tra GESETUR
di Ing. Salvatore Conti & C. s.a.s. (capogruppo),
con sede in Reggio Calabria in persona del legale rappresentante
pro tempore ing. Salvatore Conti e
D.D.B. ECOLOGIA s.r.l. (mandante), con sede in Piacenza
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Giannì e, successivamente anche
dall’avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso
lo studio del primo in Milano, corso Monforte 21
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contro
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SOGEMI s.p.a. in persona del Presidente
pro tempore avv. Serena Manzin, rappresentata e difesa dall’avv.
Guido Salvadori del Prato, con domicilio eletto presso il
suo studio in Milano, via Manara 15
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e nei confronti di
A.T.I. Associazione Temporanea di Imprese tra COLOMBO
SPURGHI s.n.c. di Colombo Ruggero e Colombo Fabio (capogruppo),
con sede in Concorezzo, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Boifava,
con domicilio ex lege (art. 35 R.D. n.1054/24) presso la
segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13 e L’ARCIERE
s.c. a r.l. (mandante), con sede in Concorezzo, in persona
del legale rappresentante pro tempore
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per l’annullamento
- del provvedimento 14 aprile 2004 n.253/04, con il quale
è stato comunicato l’avvio del procedimento diretto all’annullamento
d’ufficio dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GESETUR/DDB
ECOLOGIA della gara d’appalto per il servizio di raccolta,
ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel Mercato
Ortofrutticolo di Milano;
- del provvedimento 11 maggio 2004 n.335/04 di annullamento
dell’aggiudica¬zione all’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA, in quanto
l’offerta da questa presentata risultava condizionata;
- del provvedimento 14 aprile 2004 n.255/04, con il quale
è stato comunicato l’avvio del procedimento diretto all’annullamento
d’ufficio della gara d’appalto;
- del provvedimento 11 maggio 2004 n.336/04 di aggiudicazione
della stessa gara all’ATI COLOMBO SPURGHI/L’ARCIERE;
- di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti e oggettivamente
connessi;
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e per la condanna
della SOGEMI s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica
o, in via subordinata, in forma equivalente;
sui motivi aggiunti proposti dall’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA
come sopra rappresentata e difesa con atto notificato in
data 12/13 luglio 2004 e depositato il 13 luglio 2004
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per l’annullamento
del provvedimento 1 luglio 2004 di affidamento a favore
dell’ATI COLOMBO/ARCIERE dei lavori relativi alla gara d’appalto
indetta da SOGEMI s.p.a sul primo ricorso incidentale, con
atto notificato in data 2 luglio 2004 e depositato in data
9 luglio 2004
e sul secondo ricorso incidentale, con atto notificato in
data 14 luglio 2004 e depositato in data 19 luglio 2004,
entrambi proposti da COLOMBO SPURGHI s.n.c. di Colombo Ruggero
e Colombo Fabio come sopra rappresentata e difesa
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per l’annullamento
- del provvedimento della commissione giudicatrice di ammissione
dell’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA alla procedura di appalto
relativa al servizio di raccol¬ta, ammasso e differenziazione
dei rifiuti prodotti nel mercato ortofrutticolo all’in¬grosso
di Milano, trasporto rifiuti interno a tutti i mercati all’ingrosso
di Milano, trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti
nei mercati all’ingrosso di Milano;
- del provvedimento della Commissione giudicatrice di valutazione,
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dell’offerta
economa dell’ATI GESETUR/DDB;
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nonché per la condanna
della stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto
al raggruppamento controinteressato;
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visto il ricorso principale notificato in
data 17 giugno 2004 e depositato in data 1 luglio 2004;
visti i motivi aggiunti di impugnazione;
visti gli atti di costituzione in giudizio della SOGEMI
s.p.a. e di COLOMBO SPURGHI s.n.c.;
visti i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata;
viste le memorie difensive delle parti; uditi alla pubblica
udienza del 2 febbraio
2005, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Gennaro
Terracciano per l’ATI ricorrente, l’avv. Guido Salvadori
del Prato per la SOGEMI s.p.a. e l’avv. Fabrizio Stefanelli,
in delega, per la società controinteressata;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
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FATTO e DIRITTO
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1) SOGEMI s.p.a., società partecipata al
99% dal Comune di Milano, nella qualità di organismo di
diritto pubblico che le deriva dall’essere concessionaria
ed ente gestore dei mercati all’ingrosso di Milano, in data
20 novembre 2003 ha indetto - ai sensi del D.Lgs. n.157/95
- una procedura ristretta per l’affidamento, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo
dall’1 aprile 2004 al 30 giugno 2007, del servizio di raccolta,
ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel mercato
ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, di trasporto rifiuti
interno a tutti i mercati all’ingrosso di Milano, di trasporto
e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mercati
all’ingrosso di Milano, per l’importo complessivo di € 2.055.000,00
al netto dell’IVA.
Alla gara hanno partecipato l’ATI formata tra GESETUR di
Ing. Salvatore Conti & C. s.a.s. (capogruppo) e D.D.B.
ECOLOGIA s.r.l. (di seguito: ATI GESETUR/DDB) e la costituenda
ATI tra COLOMBO SPURGHI s.n.c. di Colombo Ruggero e Colombo
Fabio e L’ARCIERE s.c. a r.l. (di seguito: ATI COLOMBO/ARCIERE).
La Commissione di gara, al termine dell’esame delle offerte
tecniche ed economiche, assegnava complessivamente 89,85
punti all’ATI GESETUR/DDB e 75,93 punti all’ATI COLOMBO/ARCIERE).
Con verbale in data 24 febbraio 2004, la gara veniva aggiudicata
in favore del raggruppamento risultato primo nella graduatoria
finale, che veniva invitato, con nota 2 marzo 2004, a produrre
la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.
Con telegrammi del 25 e 29 marzo 2004, SOGEMI informava
l’aggiudicataria della “necessità di riconvocare la Commissione
di gara per un approfondimento istruttorio su taluni aspetti
riguardanti l’offerta tecnico-economica” e del conseguente
differimento della decorrenza del servizio a data da destinarsi.
La stazione appaltante si era infatti avveduta che l’offerta
dell’ATI GESETUR/DDB, a fronte dello “sconto zero” sull’importo
posto a base di gara, conteneva la condizione del rimborso
dell’onere di discarica pari a € 0,145 per ogni chilogrammo
di rifiuti smaltiti, al fine di “poter effettuare l’appalto,
che altrimenti sarebbe in perdita”.
Con note in data 14 aprile 2004 la stazione appaltante comunicava
ai concorrenti l’avvio del procedimento diretto all’annullamento
dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GESETUR/DDB, per
avere questa presentato un’offerta condizionata e come tale
inammissibile, nonché dell’ulteriore procedimento per l’annullamento
dell’intera procedura di gara a causa delle perplessità
insorte circa la remuneratività dell’appalto.
A seguito di dette comunicazioni, l’ATI COLOMBO/ARCIERE
ribadiva di essere in grado di garantire il regolare svolgimento
del servizio al prezzo proposto, mentre l’ATI GESETUR/DDB
proponeva di rinunciare al corrispettivo relativo agli oneri
di discarica.
In data 23 aprile 2004 GESETUR presentava al Tribunale civile
di Milano un ricorso ex art.700 c.p.c., con il quale - sul
presupposto che tra le parti si fosse già concluso un contratto
- chiedeva di essere reintegrata nell’esecuzione dei servizi
oggetto della gara. Avverso l’ordinanza 1 giugno 2004 di
rigetto del ricorso, GESETUR proponeva reclamo al Collegio
ex art.669 terdecies c.p.c.
In data 10 maggio 2004 il CdA di SOGEMI stabiliva, a conclusione
dei procedimenti avviati, di recepire le valutazioni dell’ufficio
tecnico in ordine alla congruità della base d’asta e, con
separato provvedimento, disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione
disposta in favore dell’ATI GESETUR/DDB e l’affidamento
dell’appalto all’ATI COLOMBO/ARCIERE, seconda classificata.
Dette determinazioni venivano comunicate alle interessate
con note in data 11 maggio 2004.
2) Con il ricorso in epigrafe, l’ATI GESETUR/DDB ha impugnato
gli atti di avvio e di conclusione dei suindicati procedimenti.
La ricorrente, dopo aver osservato che la controversia rientra
nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto
SOGEMI possiede tutti gli indici rivelatori ai fini della
sua configurazione quale soggetto di diritto pubblico, ha
dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione
di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché
per profili di eccesso di potere derivanti da assoluta illogicità
e contraddittorietà
Nelle premesse in “fatto” del ricorso introduttivo si assume
che con lo scambio tra le parti delle comunicazioni scritte,
avvenuto il 2 marzo 2004, si è perfezionato il contratto,
per cui non poteva più procedersi all’annullamento dell’aggiudicazione,
che avrebbe richiesto comunque un’ampia motivazione circa
la sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto
e la sua prevalenza sull’affidamento ingenerato sul privato,
titolare di un contratto valido ed efficace.
Nel ricorso si denuncia anche la contraddittorietà del comportamento
tenuto dalla stazione appaltante, che dopo aver dato avvio
al procedimento diretto all’annullamento d’ufficio della
procedura, sulla ragionevole convinzione che la determinazione
della base d’asta fosse eccessivamente contenuta e tale
da scoraggiare una più ampia partecipazione, ha poi illogicamente
aggiudicato la gara al raggruppamento secondo classificato,
senza espletare alcuna istruttoria e senza dare conto delle
nuove valutazioni. Secondo l’esponente, inoltre, la disposta
aggiudicazione è illegittima, in quanto l’impresa mandante
dell’ATI risultata aggiudicataria non detiene l’autorizzazione
regionale al trattamento rifiuti.
Sostiene, ancora, la ricorrente che SOGEMI non avrebbe fornito
alcuna prova circa la sussistenza di ragioni di pubblico
interesse idonee a giustificare l’annullamento dell’originaria
aggiudicazione disposta in proprio favore, in quanto il
rimborso richiesto, e successivamente rinunciato dall’ATI,
“non riguardava l’esecuzione del servizio, ma le garanzie
tecniche che la società offriva nell’esecuzione dell’appalto”,
per cui l’eventuale inclusione di un onere aggiuntivo nel
progetto tecnico che la ditta si è impegnata ad eseguire
non può integrare la violazione della par condicio.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione
all’atto di affidamento alla controinteressata dei servizi
appaltati, denunciandone l’illegittimità in via derivata
e ribadendo che:
- la propria offerta non includeva alcuna variante, ma conteneva
soltanto migliorie ammesse dal CSA ed espressamente accettate
dalla stazione appaltante nella lettera 17 marzo 2004;
- l’offerta della seconda classificata era invece inammissibile,
per la previsione di un servizio integrativo opzionale economicamente
da quantificare, che implicava negoziazioni a gara già conclusa;
- l’offerta tecnica dell’ATI COLOMBO/ARCIERE, in violazione
della normativa di settore che richiede la separazione dei
rifiuti in tipologie differenziabili, propone la separazione
soltanto della frazione umida dagli imballaggi;
- la società mandante del raggruppamento orizzontale ha
dimostrato l’iscrizione nell’albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, ma non ha prodotto
alcuna documentazione idonea a comprovare l’avvenuto convenzionamento
per il conferimento in discarica dei rifiuti;
- le giustificazioni offerte dalla stazione appaltante a
conclusione del procedimento diretto all’annullamento della
gara sono illogiche e prive di motivazione idonea a dissipare
i dubbi insorti circa la congruità della base d’asta e il
carattere “inquietante” dell’offerta presentata dalla seconda
classificata.
3) SOGEMI si è costituita in giudizio, deducendo con argomentata
memoria l’infondatezza del gravame.
4) Ha controdedotto al ricorso anche l’ATI risultata aggiudicataria
del servizio appaltato, che - con atto notificato in data
2 luglio 2004 e depositato in data 9 luglio 2004 - ha proposto
un primo ricorso incidentale, successivamente rinunciato
con atto depositato il 19 luglio 2004.
Nella stessa data è stato depositato un secondo ricorso
incidentale, notificato il 14 luglio 2004, con il quale
l’ATI controinteressata deduce che:
- il raggruppamento antagonista non avrebbe potuto partecipare
alla gara, in quanto la capogruppo non possiede il requisito
tecnico idoneativo dell’iscrizione all’albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e non ha
svolto servizi analoghi nel triennio antecedente;
- non è ammissibile un raggruppamento in cui la mandataria
espleti soltanto attività organizzative e finanziarie, senza
assumere alcun concreto ruolo operativo;
- l’offerta dell’ATI ricorrente propone uno sconto dello
0,00% sulla base d’asta ed è quindi priva di ribasso e,
come tale nulla e inammissibile, ovvero non avrebbe potuto
essere quotata in sede di attribuzione del punteggio riservato
all’offerta economica.
5) La domanda cautelare presentata dalla ricorrente veniva
respinta con l'ordinanza n.1948 del 14 luglio 2004, che
è stata successivamente riformata in appello, a mezzo dell’ordinanza
n.4801 dell’8 ottobre 2004.
6) Inh prossimità dell’udienza di discussione, le parti
hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle rispettive
conclusioni.
All’udienza, dopo la discussione delle parti, la controversia
è stata affidata alla decisione del Collegio.
7) Nelle premesse in “fatto” del ricorso introduttivo si
assume che con lo scambio tra le parti delle comunicazioni
scritte, avvenuto il 2 marzo 2004, nonché con la sottoscrizione
del capitolato generale e del capitolato speciale, e l’accettazione
dell’aggiudicazione si è perfezionato ed ha acquisito efficacia
il vincolo contrattuale, facendo sorgere a carico delle
parti l’obbligo di darvi esecuzione, per cui non poteva
più procedersi all’annullamento dell’aggiudicazione.
La tesi non ha fondamento.
Con la nota 2 marzo 2004, la stazione appaltante ha comunicato
l’esito della procedura di gara e ha richiesto all’ATI di
presentare la “documentazione indispensabile per la stipulazione
del relativo contratto”, con la precisazione che “l’aggiudicazione
definitiva è, in ogni caso, subordinata alla verifica della
correttezza e della veridicità delle autodichiarazioni rese
in fase di gara”.
Con tale nota, quindi, SOGEMI si è limitata a comunicare
alla ricorrente che la stessa era risultata provvisoria
aggiudicataria della gara e ad informarla che l’aggiudicazione
definitiva, e la stipulazione del conseguente contratto,
erano subordinate all’esito positivo di tutte le verifiche
sui documenti richiesti.
In tal modo la stazione appaltante ha chiaramente evidenziato
come ai fini della formazione del consenso si rendesse necessario
l’atto di approvazione definitiva dell’aggiudicazione, che
- lungi dal rivestire valore meramente riproduttivo di un
vincolo già sorto - integrava la manifestazione della volontà
negoziale della pubblica amministrazione, destinata ad essere
recepita e formalizzata con la successiva stipulazione del
contratto.
La costituzione del vincolo negoziale risulta quindi espressamente
rinviata al momento della formale stipulazione del contratto,
fino al quale non può sorgere il diritto soggettivo dell’aggiudicataria
all’esecuzione dello stesso (cfr. Cass., SS.UU., 11 giugno
1998 n. 5807; CdS sez. IV, 25 luglio 2001 n. 4065).
Ciò, del resto, è pienamente coerente con le previsioni
contenute nella lex specialis, che connettono l’insorgere
degli obblighi delle parti alla formale stipulazione del
contratto, mentre lo stesso art.10.2 precisa che, ai fini
del perfezionamento del vincolo negoziale, l’aggiudicatario
è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo,
a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Che, dunque, nella fattispecie non possano ritenersi integrati
i presupposti per l’operatività di detti obblighi, può desumersi
anche dall’esame del comportamento successivo tenuto dalle
parti, nel quale si rinviene la conferma dell’inesistenza
dell’asserito vincolo negoziale.
Ed invero, prima che fossero completati gli adempimenti
prefigurati nella nota 2 marzo 2004, con telegramma in data
25 marzo 2004, SOGEMI informava la provvisoria aggiudicataria
della necessità di eseguire verifiche sui contenuti dell’offerta
tecnico - economica presentata in sede di gara, con ciò
evidenziando chiaramente come la procedura ad evidenza pubblica
non fosse ancora conclusa.
Dal canto suo, l’ATI ricorrente, con propria nota in data
29 aprile 2004, formulava la proposta di rinunciare agli
oneri di discarica, con ciò manifestando il convincimento
di non essere vincolato ai contenuti dell’offerta, ma (ancora)
libero di negoziare con la stazione appaltante alcune condizioni
del contratto (asseritamente) aggiudicato con la procedura
di gara, il che equivale a riconoscere che il meccanismo
di formazione del vincolo contrattuale non si è compiuto
con il verbale di aggiudicazione provvisoria, ma richiedesse
ulteriori manifestazioni di volontà.
Esclusa quindi la configurabilità di un vincolo negoziale,
decadono anche le domande di accertamento delle pretese
risarcitorie in forma specifica e per equivalente che trovano
titolo nell’asserito “inadempimento agli obblighi scaturenti
dal contratto”.
8) Con altro motivo di censura, dedotto nel ricorso introduttivo
e poi ripreso e sviluppato nei successivi scritti difensivi,
la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’atto di annullamento
dell’aggiudicazione provvisoria per profili che devono esaminarsi
separatamente.
8.1) Si adombra in primo luogo la violazione del principio
del contrarius actus, in quanto l’annullamento è stato disposto
dal CdA dell’ente, ossia da un organo diverso da quello
che ha pronunciato l’aggiudicazione provvisoria e che, secondo
la ricorrente, sarebbe privo del potere di assumere gli
atti applicativi di competenza del dirigente responsabile
del procedimento.
La censura deve essere disattesa.
Essa è infondata nella parte in cui opera un implicito richiamo
all’assetto organizzatorio delineato nel capo II della l.n.241/90,
che non è direttamente applicabile ai soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative.
Nei residui profili, la censura trascura di considerare
che l’atto di annullamento non costituisce l’esito di un
procedimento di secondo grado, nel cui ambito vige il principio
invocato dalla ricorrente, ma è stato adottato - a conclusione
della procedura ad evidenza pubblica - ad opera dell’organo
cui compete procedere alla verifica tecnica e di legittimità
degli atti di gara, nonché disporre l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
La tesi della ricorrente, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria doveva essere deliberato dallo stesso organo
che ha pronunciato l’aggiudicazione, tende a concentrare
in un unico soggetto le funzioni di presidente della commissione
e di organo deputato a procedere all’aggiudicazione definitiva
della gara; il che contrasta con il necessario carattere
di terzietà che deve invece essere rivesto dall’autorità
titolare del potere di sindacare l’operato della commissione.
Quanto sopra esclude anche che la relativa istruttoria potesse
essere espletata dalla Commissione di gara, come infondatamente
lamentato dalla ricorrente.
8.2) Si sostiene poi che la delibera del CdA avrebbe ritenuto
erroneamente che l’offerta presentata dall’ATI GESETUR/DDB
fosse condizionata; in realtà, secondo la ricorrente, il
rimborso degli oneri di discarica costituiva un elemento
del progetto tecnico, accreditato di positiva valutazione
dalla commissione di gara, ascrivibile alla categoria delle
migliorie espressamente consentite dal CSA, la cui accettazione
non avrebbe inciso sulla qualità e quantità delle obbligazioni
assunte dalla stazione appaltante.
La censura è destituita di fondamento.
L’offerta economica dell’ATI espone un ribasso pari allo
0,00% sugli importi a base d’asta, dei quali quindi è richiesta
l’erogazione in misura integrale.
In aggiunta a tale corrispettivo, la stessa offerta prevede
“il rimborso dell’onere di discarica….di.…0,145 euro/al
chilo per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nei
mercati”, con l’avvertenza che “è fondamentale ed indispensabile
l’accettazione integrale del nostro progetto tecnico per
poter effettuare l’appalto, che altrimenti sarebbe in perdita”.
In tal modo la concorrente ha subordinato la validità dell’offerta
ad elementi non previsti, né implicitamente compresi nella
lex specialis ed è altresì incorsa nella causa di esclusione
espressamente stabilita dal bando di gara per le offerte
in aumento.
A questo riguardo giova rilevare che il rimborso preteso
dall’ATI, tenuto conto della quantità di rifiuti della frazione
umida prodotti nei mercati gestiti da SOGEMI e destinati
allo smaltimento in discarica (calcolati in 3274 tonnellate),
ammonta circa a €475.000.
Ciò posto, non è revocabile in dubbio l’inammissibilità
dell’offerta presentata dall’ATI, in quanto, come giustamente
affermato nella delibera del CdA, essa implica il riconoscimento
di un compenso supplementare rispetto alla base d’asta e
subordina la validità dell’offerta a tale erogazione, dichiarando
che, in assenza di questa, difettano le garanzie di un corretto
e regolare svolgimento del servizio.
Data la sua portata generale in tutti i procedimenti concorsuali,
il divieto dell’offerta condizionata è, ad avviso del Collegio,
applicabile, anche se il divieto stesso non sia stato espressamente
menzionato negli atti di gara. Ne consegue la nullità dell’offerta
che l’art. 72 R.D. n. 827/1924 inevitabilmente connette
alla violazione del divieto.
Al riguardo, come già anticipato in sede cautelare, la richiesta
del rimborso degli oneri di discarica costituisce un corrispettivo
aggiuntivo per le operazioni ordinarie di gestione e smaltimento
dei rifiuti, per cui esso non è ascrivibile alla categoria
delle proposte che il CSA ammette soltanto per l’esecuzione
dei lavori per “migliorie strutturali” che incrementino
il valore immobiliare e per “interventi di manutenzione
straordinaria” che si rendano necessari per rimediare alla
“normale usura ed obsolescenza”.
Quanto, poi, alla rinuncia al rimborso, anche a voler prescindere
dal rilievo che la rinuncia medesima era a sua volta condizionata
all’inizio del servizio entro e non oltre il 15 maggio 2004,
la stessa è comunque inammissibile, in quanto configura
un illegittimo mutamento, in parte qua, dell’offerta iniziale
e contrasta con il divieto di modificabilità dell’offerta
in sede di gara, che si connota quale principio generale
immanente nelle gare di appalti pubblici.
Pretendere dalla stazione appaltante di consentire simile
operazione in sede di gara non può che essere ritenuto contrario
ai già richiamati principi di immodificabilità dell’offerta
e di par condicio tra i concorrenti, che, nel loro combinato
intreccio, garantiscono la trasparenza e la correttezza
del procedimento di scelta del contraente da parte della
P.A.
8.3) Con altro profilo di censura la ricorrente si duole
delle modalità con cui la stazione appaltante ha esercitato
il potere di autotutela; in sintesi, la ricorrente ritiene
che SOGEMI avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza
di un prevalente interesse pubblico - attuale e concreto
– all’annullamento.
La censura è infondata.
Come si è già osservato, l’offerta della ricorrente presentava
motivi di inammissibilità, che rendevano obbligata l’esclusione
dalla gara, per cui la stessa non avrebbe potuto in alcun
caso risultare aggiudicataria del servizio appaltato.
Ne consegue che l’intervento correttivo del CdA non costituisce
espressione di valutazioni discrezionali, ma applicazione
doverosa e vincolata delle regole che presidiano le procedure
ad evidenza pubblica e che trovano radice nei principi costituzionali
di legalità e buon andamento.
Il che, per giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte,
CdS V 17 luglio 2001 n.3954) esclude la necessità di “esibire
la prova della sussistenza di concrete ragioni di interesse
pubblico che potessero giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione”,
tenuto conto anche del fatto che una specifica motivazione
in tal senso non occorre quando non sia stato ancora esercitato
il potere di approvazione, oppure non vi siano posizioni
consolidate da valutare come è la situazione dell'aggiudicataria
provvisoria (cfr. CdS, IV, 12 settembre 2000 n. 4822; TAR
Lazio, sez. III, 5 dicembre 2003, n. 11966) e tanto più
quando, come nel caso di specie, l’atto illegittimo implichi
l’esborso di pubblico denaro.
Devono, quindi, giudicarsi infondati tutti i motivi di censura
diretti avverso l’atto di annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria.
9) Residuano all’esame del Collegio le censure con cui l’ATI
ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di
aggiudicazione definitiva della gara in favore del raggruppamento
secondo classificato.
9.1) Si assume che una delle imprese (L’ARCIERE) che compongono
l’ATI orizzontale non ha sottoscritto la convenzione con
la discarica ai fini del conferimento dei rifiuti e non
è in possesso dell’apposita autorizzazione regionale al
trattamento dei rifiuti.
Entrambi i profili sono infondati.
Il bando ha richiesto ai concorrenti di dimostrare la “disponibilità
di accesso, per tutta la durata dell’appalto, ad impianti
autorizzati, ai fini dello smaltimento e recupero” dei rifiuti
trattati.
La convenzione con l’ente gestore della discarica, che è
stata sottoscritta dalla capogruppo, assicura in favore
dell’intero raggruppamento la disponibilità dell’impianto
di conferimento dei rifiuti, e realizza quindi l’obiettivo
perseguito dal bando.
Dalla documentazione in atti risulta poi che la società
di cui trattasi è regolarmente iscritta nell’albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per
le categorie richieste dal bando di gara.
9.2) La ricorrente sostiene che dal confronto tra le determinazioni
contenute nell’atto di avvio del procedimento diretto all’annullamento
dell’intera procedura e quelle contenute nel successivo
atto di aggiudicazione della gara emergano palesi contraddittorietà,
che la stazione appaltante non ha adeguatamente risolto.
In particolare, sarebbero illogiche e non sostenute da appropriata
istruttoria le giustificazioni con cui la stazione appaltante,
senza nemmeno riconvocare la commissione di gara, ha ritenuto
di poter superare i dubbi in precedenza insorti circa l’incongruità
della base d’asta, che sarebbe stata indicata in misura
inidonea a garantire la partecipazione di una pluralità
di concorrenti e ad assicurare la selezione dell’offerta
più conveniente.
Il Collegio giudica infondata la censura.
Come emerge dalla nota 14 aprile 2004 n.255, le ragioni
che hanno indotto SOGEMI a dare corso al procedimento per
l’annullamento d’ufficio della gara derivano essenzialmente
dalle perplessità sulla remuneratività dell’appalto, che
erano state manifestate in particolare dall’ATI qui ricorrente
e dal conseguente dubbio che il concorrente selezionato
non fosse in condizione di garantire un’offerta seria ed
affidabile.
Nel corso del relativo procedimento, SOGEMI ha potuto acquisire
la nota 19 aprile 2004 con cui l’ATI COLOMBO/ARCIERE ha
confermato la propria offerta, ribadendo di essere in grado
di assicurare lo svolgimento del servizio ai prezzi esposti
nell’offerta e senza alcuna riserva.
La stessa ricorrente, dopo aver lamentato in sede di offerta
che l’importo a base d’asta non fosse nemmeno sufficiente
a coprire i costi per l’esecuzione del servizio (ciò, si
deve ritenere, nell’intento di ottenere il riconoscimento
del rimborso degli oneri di discarica), ha successivamente
rinunziato a detto corrispettivo nella nota 23 aprile 2004,
con cui si è fermamente opposta all’annullamento della gara,
dichiarando che la procedura ha avuto uno svolgimento regolare,
che i ribassi proposti dai due concorrenti sono congrui,
che la limitata partecipazione deve ritenersi imputabile
non alla scarsa remuneratività dell’appalto, ma alle eccessive
garanzie tecniche, economiche e finanziarie pretese dalla
stazione appaltante.
Nella stessa nota l’ATI, dopo aver definito “arbitrarie”
le osservazioni esposte nell’atto di avvio del procedimento,
ha ipotizzato che mediante lo “strano annullamento di una
gara regolare” SOGEMI intendesse perseguire il risultato
di prorogare il rapporto in corso con la precedente concessionaria
del servizio e ha concluso nel senso che SOGEMI “non può
bandire una nuova gara di importi più alti in quanto ha
ricevuto le necessarie garanzie finanziarie perché i servizi
vengano eseguiti con importi più bassi”.
Tali annotazioni, oltre a delineare un chiaro profilo di
acquiescenza al provvedimento con cui la SOGEMI ha concluso
il procedimento confermando la validità della procedura,
denotano anche la strumentalità dell’analisi economica allegata
all’offerta dell’ATI GESETUR/DDB, che ha indotto la stazione
appaltante ad aprire il procedimento volto ad accertare
la congruità della base d’asta.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
SOGEMI ha verificato la remuneratività dell’importo a base
d’asta.
Come risulta, infatti, dal verbale della riunione del CdA
del 10 maggio 2004, l’amministrazione ha innanzitutto ravvisato
l’insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento
della procedura, in considerazione della possibilità di
aggiudicare la gara al concorrente secondo classificato
ed evitare di far ricorso ad ulteriori proroghe del rapporto
in corso con il precedente appaltatore, che percepiva compensi
più elevati di quelli determinati in esito alla gara.
E’ stato, altresì, espresso il convincimento che il servizio
potesse trovare regolare svolgimento, per la possibilità
di conseguire - dopo il primo anno - più ampi margini di
utili nei periodi successivi, caratterizzati da una minore
quantità di rifiuti da trattare e, quindi, da una più bassa
incidenza dei costi per il personale e per le attrezzature.
Il verbale ha infine richiamato i risultati delle analisi
condotte dalla direzione tecnica, che hanno consentito di
calcolare un utile che si attesta intorno all’8% del valore
dell’appalto, con ciò evidenziando la remuneratività della
base d’asta e, al contempo, la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria,
che espone un ribasso (1,8% sull’importo più significativo)
ampiamente sufficiente a garantire margini di utile.
In tale quadro deve concludersi nel senso che la stazione
appaltante ha adeguatamente considerato gli elementi che
l’hanno condotta ad escludere la presunta incongruità della
base d’asta e, al contempo, ad apprezzare la validità e
l’affidabilità dell’offerta presentata dal raggruppamento
dichiarato aggiudicatario.
10) La doglianza che il Collegio ha ritenuto infondata è
stata invece positivamente valutata nella fase cautelare
di appello, in considerazione della ritenuta “contraddittorietà
rilevata tra la comunicazione di avvio del procedimento
di annullamento della gara per incongruità del prezzo d’asta
e la decisione di aggiudicare la gara senza procedere ad
adeguata verifica sulla congruità della relativa offerta”.
In ragione di ciò, il Collegio ritiene di dover procedere
all’esame delle censure esposte nel ricorso incidentale
proposto dalla controinteressata, la cui fondatezza è idonea
ad escludere in radice la sussistenza anche dell’interesse
strumentale della ricorrente alla ripetizione della gara,
cui la stessa non potrebbe comunque partecipare, in quanto
priva dei necessari requisiti di ammissione.
Al riguardo, occorre dare atto della rinuncia al ricorso
incidentale proposto con l’atto notificato il 2 luglio 2004
e depositato in data 9 luglio 2004 ed esaminare il successivo
ricorso incidentale, che – nel rispetto dei termini processuali
- è stato proposto dalla controinteressata con atto notificato
in data 14 luglio 2004 e depositato in data 19 luglio 2004.
11) Il bando di gara, nel capo dedicato alle condizioni
di partecipazione, ha richiesto ai concorrenti, al punto
III.3.1., il possesso dell’iscrizione nell’albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, precisando
che le “categorie richieste per partecipare al presente
appalto” sono quelle da 1 a 5 di cui all’art.8 D.M. n.406/88.
Analoga prescrizione è contenuta nell’art.5 del Capitolato
generale, che impone alle imprese concorrenti di depositare
il certificato di iscrizione all’albo suindicato.
L’obbligo di iscrizione risponde all’esigenza di verificare
il possesso dei requisiti generali di cui all’art.10 D.M.
28 aprile 1998 n.406, nonché di quelli di idoneità tecnica
e di capacità finanziaria richiesti dal successivo art.11,
ma trova soprattutto radice nei vincoli che rinvengono a
carico degli Stati membri dalle direttive comunitarie in
materia (per quanto qui rileva, n.91/156/CEE relativa ai
rifiuti e n.94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi).
Nel caso di specie, com’è incontroverso, la capogruppo del
raggruppamento GESETUR/DDB non possiede l’iscrizione all’albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione dei
rifiuti, per cui la stessa non può espletare alcuna delle
attività indicate all’art.8 D.M. 28 aprile 1998 n.406 e
difetta, quindi della capacità necessaria all’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto, le quali - come
risulta dall’elencazione contenuta nel CSA - sono tutte
ascrivibili alla gestione e al trattamento dei rifiuti,
non prevedendo il bando di gara, nell’ambito delle prestazioni
che compongono l’oggetto dell’appalto, servizi accessori
scorporabili che sia possibile eseguire in difetto delle
autorizzazioni prescritte dall’art.30 D.Lgs. n.22/97.
GESETUR (e l’ATI di cui essa fa parte) non poteva pertanto
essere ammessa a partecipare alla gara, che era riservata
esclusivamente alle imprese iscritte nell’albo istituito
con il citato decreto ministeriale.
Trattandosi di un requisito di abilitazione, al cui possesso
si connette la garanzia del corretto espletamento dei servizi
appaltati, lo stesso doveva essere posseduto singolarmente
da ciascuna delle imprese associate.
La giurisprudenza ha infatti affermato che l’obbligo di
cui all’art. 11 comma 2 D.Lgs. n.157/95, di indicare quale
parte del servizio venga svolto da ciascuna delle imprese
associate, comporta che sia assegnato un ruolo operativo
a ciascuna di esse, all’evidente scopo di evitare che le
imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le
rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per
aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire
così la partecipazione di soggetti non qualificati, con
effetti negativi sull’interesse pubblico che il servizio
è destinato a soddisfare e che non sempre è ristorabile
mediante la garanzia patrimoniale derivante dalla responsabilità
solidale delle imprese riunite (cfr. CdS V 19 gennaio 1998
n. 84; id., 19 febbraio 2003 n.917; VI 3 luglio 2002 n.3636).
Nella specie tale orientamento, dal quale il Collegio non
ha motivo di discostarsi, risulta disatteso posto che si
registra la partecipazione alla gara in forma di associazione
temporanea di un soggetto, che riveste il ruolo di impresa
mandataria, cui non farà capo lo svolgimento di nessuna
quota operativa del servizio, ma soltanto imprecisate “attività
interne ai servizi che non rientrano nel D.Lgs. n.22/97,
inclusa l’organizzazione, il finanziamento e la gestione
economica totale dell’appalto”. Siffatto riparto di attribuzioni
non è ammissibile.
La prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 11 del
D.Lgs. n. 157/95, a norma della quale l’offerta di un raggruppamento
d'imprese di tipo verticale deve indicare ab origine le
“parti” del servizio che ciascuna impresa assume direttamente
a proprio carico, intende infatti assicurare che ciascuna
delle imprese raggruppate abbia a svolgere compiti operativi,
non potendosi ammettere che nell’ambito del raggruppamento,
una di queste (e, in particolar modo, la capogruppo) si
limiti a organizzare e finanziare i lavori o a controllare
l’andamento della prestazione, senza assumere direttamente
ed immediatamente a proprio carico alcuna delle prestazioni
tecniche di cui si costituisce, complessivamente, l’oggetto
dell’appalto (cfr. CdS VI 30 maggio 2003 n.2989).
GESETUR non ha quindi la capacità di partecipare in ATI
alla gara, in quanto priva del titolo abilitativo richiesto
dal bando. Il che, come fondatamente eccepito dalla società
controinteressata, configura un autonomo difetto di un requisito
di qualificazione e un corrispondente profilo di carenza
di interesse al ricorso.
12) Per tutte le considerazioni che precedono, il Collegio
provvede sulla controversia nei sensi di cui al dispositivo.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n.3314/04, così dispone:
- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il
ricorso principale e i motivi aggiunti;
- dà atto della rinuncia al ricorso incidentale proposto
con l’atto notificato il 2 luglio 2004 e depositato il 9
luglio 2004;
- accoglie il secondo ricorso incidentale e per l’effetto
annulla i provvedimenti con esso impugnati;
- compensa per intero le spese tra le parti.
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Così deciso in Milano il 2 febbraio 2005
in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
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Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Vincenzo Blanda - ref.
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