| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 27 luglio 2005 n.
6007
Pres. La Medica, Est. Riccio
A. Di Rosa (Avv.ti U. Coronas, S. Coronas e F. Maccioni)
c/ il Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato) e B.
Musumeci, C. Nota Cerasi, D. Campione e F. P. Rampolla (n.c.).
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Processo amministrativo – Pubblico impiego
- Procedura di avanzamento per la promozione al grado di
colonnello – Ricorso – Notifica ad uno solo dei controinteressati
- Art. 40 comma 4 del D.L. vo n. 490/97 – E’ necessaria
l’integrazione del contraddittorio – Motivi - Fattispecie
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In sede di procedura di avanzamento al grado
di colonnello, ai sensi dell' art. 40 comma 4 del D.L. vo
30 dicembre 1997 n. 490, come modificato dall' art. 20 D.L.
vo 28 giugno 2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella
graduatoria sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato
contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale
dichiarato idoneo ma non promosso; deve pertanto essere
disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.
21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, anche attraverso
l’utilizzo dei pubblici proclami con puntuale indicazione
nominativa di tutti i soggetti destinatari nonché, per sunto,
dei motivi di ricorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7089/2001 proposto da
Di Rosa Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Umberto e Salvatore Coronas e Francesca Maccioni e presso
lo studio degli stessi è elettivamente domiciliato in Roma,
Via Giuseppe Ferrari n. 4;
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CONTRO
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il Ministero delle Finanze, rappresentato
e difeso da dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,
n. 12;
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e nei confronti
di Musumeci Bernardo, Nota Cerasi Cesare, Campione Domenico
e Rampolla Francesco Paolo, non costituiti in giudizio;
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per l'annullamento
- del foglio n. 86882/1131/1^ del 15.3.2001 del Comando
Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale ufficiali
– avente ad oggetto l’esito della procedura di avanzamento,
con cui si dispone il giudizio di idoneità del ricorrente
alla promozione al grado di colonnello per l’anno 2001 ma
non l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento perché
collocato al 76° posto della graduatoria finale;
- della citata graduatoria di merito finale e di tutte le
operazioni effettuate dalla Commissione Superiore d’Avanzamento;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Finanze;
Visti gli atti acquisiti con l’ordinanza presidenziale n.
377 del 2 dicembre 2002 e con la sentenza interlocutoria
n. 14058 del 25.11.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica
udienza del 27.4.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati S. Coronas e Venturini per
l’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso, notificato il 1 giugno 2001
e depositato il successivo 13 giugno, l’interessato ha impugnato
gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del
proprio interesse connesso all’avanzamento per l’anno 2001
al grado di colonnello nel corpo della Guardia di Finanza.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione
la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati
aspetti sintomatici.
A seguito del deposito dei documenti richiesti con la citata
ordinanza presidenziale (n. 377 del 2.12.2002) il ricorrente
con atto, notificato l’11 novembre 2002 e depositato il
successivo 20 novembre, ha prospettato ulteriori motivi
di impugnazione con particolare riferimento all’eccesso
di potere in senso relativo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata,
la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
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DIRITTO
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L’azione proposta si sostanzia, nel caso
di specie, nella richiesta di annullamento della procedura
connessa all’avanzamento al grado di Colonnello per l’anno
2001, nella parte in cui vengono attribuiti al ricorrente
punteggi non sufficienti a conseguire la promozione in argomento.
Siccome il ricorso in esame è stato notificato soltanto
ad alcuni dei controinteressati, alla luce della più recente
giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
26 luglio 2004 n. 5293 e 21 maggio 2004 n. 3342) secondo
cui, ai sensi dell' art. 40 comma 4 D.L. vo 30 dicembre
1997 n. 490, come modificato dall' art. 20 D.L. vo 28 giugno
2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella graduatoria
sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato contro
il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato
idoneo ma non promosso, il Collegio ritiene necessario disporre
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 21,
comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ordina alla
parte ricorrente di procedere alla notifica del presente
mezzo di gravame a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria
in contestazione anche attraverso l’utilizzo dei pubblici
proclami, avendo cura, nel contempo, di provvedere all'indicazione
nominativa dei soggetti destinatari nonchè per sunto dei
motivi del ricorso (cfr. Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. 14.6.2001
n. 291).
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio,
Sezione Seconda,
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riservata ogni decisione in rito, nel merito
e sulle spese, sul ricorso presentato da Di Rosa Andrea,
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ORDINA
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alla parte ricorrente di procedere all’integrazione
del contraddittorio, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione della presente decisione, attraverso la notifica
del ricorso nei termini e nei modi di cui in motivazione,
di cui si darà la prova attraverso un tempestivo deposito
della relativa notifica.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio
del 27 aprile 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Anna BOTTIGLIERI Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.
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