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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 27 luglio 2005 n. 6007
Pres. La Medica, Est. Riccio
A. Di Rosa (Avv.ti U. Coronas, S. Coronas e F. Maccioni) c/ il Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato) e B. Musumeci, C. Nota Cerasi, D. Campione e F. P. Rampolla (n.c.).


Processo amministrativo – Pubblico impiego - Procedura di avanzamento per la promozione al grado di colonnello – Ricorso – Notifica ad uno solo dei controinteressati - Art. 40 comma 4 del D.L. vo n. 490/97 – E’ necessaria l’integrazione del contraddittorio – Motivi - Fattispecie

In sede di procedura di avanzamento al grado di colonnello, ai sensi dell' art. 40 comma 4 del D.L. vo 30 dicembre 1997 n. 490, come modificato dall' art. 20 D.L. vo 28 giugno 2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella graduatoria sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso; deve pertanto essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, anche attraverso l’utilizzo dei pubblici proclami con puntuale indicazione nominativa di tutti i soggetti destinatari nonché, per sunto, dei motivi di ricorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7089/2001 proposto da
Di Rosa Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto e Salvatore Coronas e Francesca Maccioni e presso lo studio degli stessi è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4;

 

CONTRO

 

il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso da dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

e nei confronti
di Musumeci Bernardo, Nota Cerasi Cesare, Campione Domenico e Rampolla Francesco Paolo, non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento
- del foglio n. 86882/1131/1^ del 15.3.2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale ufficiali – avente ad oggetto l’esito della procedura di avanzamento, con cui si dispone il giudizio di idoneità del ricorrente alla promozione al grado di colonnello per l’anno 2001 ma non l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento perché collocato al 76° posto della graduatoria finale;
- della citata graduatoria di merito finale e di tutte le operazioni effettuate dalla Commissione Superiore d’Avanzamento;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Visti gli atti acquisiti con l’ordinanza presidenziale n. 377 del 2 dicembre 2002 e con la sentenza interlocutoria n. 14058 del 25.11.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 27.4.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati S. Coronas e Venturini per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso, notificato il 1 giugno 2001 e depositato il successivo 13 giugno, l’interessato ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’avanzamento per l’anno 2001 al grado di colonnello nel corpo della Guardia di Finanza.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
A seguito del deposito dei documenti richiesti con la citata ordinanza presidenziale (n. 377 del 2.12.2002) il ricorrente con atto, notificato l’11 novembre 2002 e depositato il successivo 20 novembre, ha prospettato ulteriori motivi di impugnazione con particolare riferimento all’eccesso di potere in senso relativo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

 

DIRITTO

 

L’azione proposta si sostanzia, nel caso di specie, nella richiesta di annullamento della procedura connessa all’avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2001, nella parte in cui vengono attribuiti al ricorrente punteggi non sufficienti a conseguire la promozione in argomento.
Siccome il ricorso in esame è stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2004 n. 5293 e 21 maggio 2004 n. 3342) secondo cui, ai sensi dell' art. 40 comma 4 D.L. vo 30 dicembre 1997 n. 490, come modificato dall' art. 20 D.L. vo 28 giugno 2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella graduatoria sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso, il Collegio ritiene necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ordina alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in contestazione anche attraverso l’utilizzo dei pubblici proclami, avendo cura, nel contempo, di provvedere all'indicazione nominativa dei soggetti destinatari nonchè per sunto dei motivi del ricorso (cfr. Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. 14.6.2001 n. 291).

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,

 

riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, sul ricorso presentato da Di Rosa Andrea,

 

ORDINA

 

alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, attraverso la notifica del ricorso nei termini e nei modi di cui in motivazione, di cui si darà la prova attraverso un tempestivo deposito della relativa notifica.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Anna BOTTIGLIERI Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.

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