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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 25 luglio 2005 n. 5854
Pres. Orciuolo, Est. Scala
società VALENTINI s.r.l. (avv. F. Oralndo) c. il MINISTERO della DIFESA n.c.


Processo amministrativo – Rinuncia al giudizio – insussistenza requisiti di forma – Conseguenze

La rinuncia irritale va interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio e determina quindi l’improcedibilità del gravame.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sez. 1^ bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5256/2004, proposto dalla

 

società VALENTINI s.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio ed in qualità di capogruppo – mandataria dell’A.T.I. Valentini s.r.l. – Comit s.r.l. – edil cemento s.r.l – costituitasi con mandato di rappresentanza, tutti rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Franco Oralndo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Enrico Valentini, in Roma, v. Magnagrecia, n. 13,

 

contro

 

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio,

 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. M-D/GGEN/03/512714/37490/05 del 15/03/2005 con cui venivano comunicati l’importo delle spese contrattuali da restituire a seguito di annullamento del contratto a pubblico incanto n. 2114 di rep. Dell’11/03/2004 e relativo ai lavori di realizzazione di “n. 3 magazzini MSA MO ed opere di urbanizzazione” presso l’aeroporto di Grosseto;

 

e per l'accertamento
- del diritto al risarcimento del danno subito dall’ATI ricorrente in conseguenza dell’errore in cui è incorso il Ministero della Difesa in sede di valutazione delle offerte;
- del diritto alla restituzione integrale delle spese inutilmente sostenute a seguito dell’aggiudicazione;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’11 luglio 2005 il Consigliere Donatella Scala;

 

FATTO E DIRITTO

 

Espone parte ricorrente, a sostegno dell’azionata pretesa di annullamento e di accertamento e condanna, come enunciata in epigrafe, la ricorrenza dei presupposti per il risarcimento del danno, avendo omesso l’Amministrazione intimata di prevedere il ristoro delle spese inutilmente sopportate a seguito del contratto e delle aggiudicazioni in proprio favore, né, per altrettanto, in ordine al risarcimento del danno conseguente all’annullamento degli atti di gara e contrattuali; conclude la parte ricorrente per l'accoglimento del gravame, con conseguente accertamento del diritto come sopra rivendicato, ai sensi dell’art. 1338, c.c..
L'Amministrazione intimata non si costituita in giudizio.
Quanto sopra posto, osserva il Collegio che parte ricorrente – con dichiarazione a firma coniunta con il proprio procuratore, depositata in giudizio il 24 maggio 2005 – ha formalmente dichiarato di rinunciare, a tutti gli effetti, al presente gravame.
Ai sensi dell’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato in segreteria o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.
La rinunzia, peraltro, deve formare oggetto di notificazione nei confronti della controparte, eccetto nel caso in cui sia fatta oralmente all’udienza.
Nel caso di specie difettano i suddetti requisiti di forma in quanto l’istanza di rinuncia non è stata ritualmente notificata alla controparte.
Pur non potendosi dare atto della rinuncia, alla stregua di quanto sopra rappresentato, ritiene tuttavia il Collegio di rilevare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia, in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia irrituale va interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.
In conclusione, non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
Non si dispone in ordine alle spese di lite, stante il comportamento processuale dell’Amminisrazione intimata, e non costituita in giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma l’11 luglio 2005, in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

 

Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dr.ssa Elena Stanizzi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.


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