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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 25 luglio 2005
n. 5854
Pres. Orciuolo, Est. Scala
società VALENTINI s.r.l. (avv. F. Oralndo) c. il MINISTERO
della DIFESA n.c. |
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Processo amministrativo – Rinuncia al giudizio
– insussistenza requisiti di forma – Conseguenze
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La rinuncia irritale va interpretata come
ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse
alla prosecuzione del giudizio e determina quindi l’improcedibilità
del gravame.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sez. 1^ bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5256/2004, proposto dalla
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società VALENTINI s.r.l., in persona
del legale rappresentante, in proprio ed in qualità di capogruppo
– mandataria dell’A.T.I. Valentini s.r.l. – Comit s.r.l.
– edil cemento s.r.l – costituitasi con mandato di rappresentanza,
tutti rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto
introduttivo, dall’avv. Franco Oralndo, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Enrico Valentini,
in Roma, v. Magnagrecia, n. 13,
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contro
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il MINISTERO della DIFESA, in persona
del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio,
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per l’annullamento
del provvedimento prot. n. M-D/GGEN/03/512714/37490/05 del
15/03/2005 con cui venivano comunicati l’importo delle spese
contrattuali da restituire a seguito di annullamento del
contratto a pubblico incanto n. 2114 di rep. Dell’11/03/2004
e relativo ai lavori di realizzazione di “n. 3 magazzini
MSA MO ed opere di urbanizzazione” presso l’aeroporto di
Grosseto;
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e per l'accertamento
- del diritto al risarcimento del danno subito dall’ATI
ricorrente in conseguenza dell’errore in cui è incorso il
Ministero della Difesa in sede di valutazione delle offerte;
- del diritto alla restituzione integrale delle spese inutilmente
sostenute a seguito dell’aggiudicazione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’11 luglio
2005 il Consigliere Donatella Scala;
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FATTO E DIRITTO
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Espone parte ricorrente, a sostegno dell’azionata
pretesa di annullamento e di accertamento e condanna, come
enunciata in epigrafe, la ricorrenza dei presupposti per
il risarcimento del danno, avendo omesso l’Amministrazione
intimata di prevedere il ristoro delle spese inutilmente
sopportate a seguito del contratto e delle aggiudicazioni
in proprio favore, né, per altrettanto, in ordine al risarcimento
del danno conseguente all’annullamento degli atti di gara
e contrattuali; conclude la parte ricorrente per l'accoglimento
del gravame, con conseguente accertamento del diritto come
sopra rivendicato, ai sensi dell’art. 1338, c.c..
L'Amministrazione intimata non si costituita in giudizio.
Quanto sopra posto, osserva il Collegio che parte ricorrente
– con dichiarazione a firma coniunta con il proprio procuratore,
depositata in giudizio il 24 maggio 2005 – ha formalmente
dichiarato di rinunciare, a tutti gli effetti, al presente
gravame.
Ai sensi dell’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, in
qualunque stadio della controversia si può rinunciare al
ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte
o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato
in segreteria o mediante dichiarazione verbale, di cui è
steso processo.
La rinunzia, peraltro, deve formare oggetto di notificazione
nei confronti della controparte, eccetto nel caso in cui
sia fatta oralmente all’udienza.
Nel caso di specie difettano i suddetti requisiti di forma
in quanto l’istanza di rinuncia non è stata ritualmente
notificata alla controparte.
Pur non potendosi dare atto della rinuncia, alla stregua
di quanto sopra rappresentato, ritiene tuttavia il Collegio
di rilevare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione
della controversia, in adesione all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la rinuncia irrituale va interpretata come ammissione
e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse alla
prosecuzione del giudizio.
In conclusione, non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità
del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
Non si dispone in ordine alle spese di lite, stante il comportamento
processuale dell’Amminisrazione intimata, e non costituita
in giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. 1^ bis, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma l’11 luglio 2005, in
camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
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Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dr.ssa Elena Stanizzi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
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