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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 19 luglio 2005 n. 2867
Bruno Amoroso, Presidente - Rita DePiero, Relatore |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Principio di segretezza delle offerte
– E’ violato dalla ricezione della busta aperta, anche quando
l’erronea apertura sia addebitabile alla p.a.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Principio di segretezza delle offerte
– E’ violato nell’ipotesi in cui il plico sia stato aperto
per errore da un funzionario dell’amministrazione – Onere
per la p.a. di dimostrare che, nonostante l’apertura della
busta, non via sia stata violazione del principio di segretezza.
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1. Viola il principio di segretezza delle
offerte la circostanza che il plico sia pervenuto aperto
alla Commissione di gara, indipendentemente dal soggetto
cui sia addebitabile l’erronea apertura, potendo trattarsi
della stessa p.a., in quanto la regola che impone la busta
chiusa è posta a garanzia dei principi di par condicio e
di segretezza delle offerte che altrimenti non risultano
assicurati; l’apertura del plico deve essere effettuata
dalla Commissione pubblicamente, in contraddittorio e nel
giorno della gara e non invece in circostanze tali da non
consentire alcuna certezza in ordine al rispetto delle regole
di legalità previste per lo svolgimento della gara. E ciò
ancorché la busta contenente l’offerta economica sia intatta
essendo pervenuta alla Commissione regolarmente sigillata.
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2. Nell’ipotesi in cui il plico sia stato
aperto per errore da un funzionario dell’amministrazione
deve ritenersi ugualmente violato il principio di segretezza
delle offerte, salva la dimostrazione, da parte della p.a.,
che, nonostante l’apertura della busta, non vi sia stata,
per le modalità di immediata risigillatura del plico (adeguatamente
comprovata con redazione di apposito procedimento verbale
redatto con le prescritte formalità), possibilità di compromissione
del principio di segretezza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
Presidente - Italo Franco Consigliere - Rita DePiero Consigliere,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 581/2005 proposto da
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SIARC s.r.l., rappresentata e difesa
dall' avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Venezia, santa Croce n.
466/G;
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contro
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il Ministero della Giustizia; costituito
in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia presso cui è ex lege domiciliato
in san Marco n. 63;
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e nei confronti
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di ONAMA s.p.a, costituita in giudizio
col patrocinio degli avv. Massimo e Innocenzo Militerni
e Francesco Curato, presso cui è elettivamente domiciliato
in Venezia, piazzale Roma n.468/B;
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per l'annullamento
quanto al ricorso principale, del provvedimento datato 21.4.2995
di aggiudicazione alla controinteressata del servizio di
mensa per il personale di Polizia Penitenziaria presso gli
istituti della circoscrizione, e atti connessi; quanto ai
motivi aggiunti, del provvedimento datato 1.4.2005, di affidamento
temporaneo del servizio alla controinteressata nelle more
della decisione sul ricorso, e atti connessi;
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e per il risarcimento
di ogni danno derivante dall' attività dell' Amministrazione
intimata;
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visto il ricorso e i relativi motivi aggiunti,
notificati rispettivamente l’8.3.2005 e 29.4.2005 e depositati
presso la Segreteria il 15.3.2005 e 5.5.2005, con i relativi
allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 9.6.2005 (relatore il consigliere
DePiero), l’avv. Grimani, per la ricorrente; l’avv. Muscatello,
per l'Amministrazione, e l’avv. Di Lodovico, in sostituzione
di Militerni, per la controinteressata;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La ricorrente rappresenta di aver partecipato
ad una licitazione privata indetta dal Ministero della Giustizia
per l’appalto del servizio di mensa per il personale degli
Istituti Penitenziari della circoscrizione regionale del
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
In sede di gara, la Commissione riscontrava che il plico
contenente l’offerta della controinteressata era aperto.
Nonostante ciò, Onama s.p.a. non veniva esclusa (anzi risultava
aggiudicataria) avendo la Commissione ritenuto che, dato
che il plico era pervenuto regolarmente sigillato ed era
stato aperto per errore da un funzionario dell’Amministrazione
stessa, ciò non pregiudicava la partecipazione alla gara;
anche in considerazione del fatto che la busta contenente
l’offerta economica risultava integra.
Contro l’aggiudicazione, e per l’esclusione della controinteressata
dalla gara, agisce la ricorrente deducendo l’illegittimità
del provvedimento di aggiudicazione per i seguenti motivi:
violazione degli artt. 72 e sg. Del R.D. 23.5.24 n. 827;
degli artt. 12, 14, 15 e 16 nonché 22 e sg. del D.Lg. 17.3.95
n. 157; degli artt. 1 e 7 della L. 7.8.90 n. 241. Violazione
del bando e della lettera d’invito, del principio di segretezza
delle offerte; travisamento di fatti e carenza di presupposti.
Illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Ad avviso della ricorrente, nessuna delle ragioni addotte
dalla Commissione per ritenere valida l’offerta della ricorrente
ha fondamento.
Premesso che il bando prevedeva espressamente che la busta
contenente l’offerta economica e i documenti dovesse pervenire
in plico chiuso e sigillato “a pena di esclusione”, l’istante
osserva che la Commissione di gara, rilevato che la busta
era aperta, doveva limitarsi ad escluderla senza ulteriormente
indagare sulle cause che tale apertura avevano determinato.
Né può essere ritenuta rilevante la circostanza che la busta
sia stata aperta, asseritamente in modo accidentale, dal
funzionario addetto alla ricezione di plichi, dato che ciò
che rileva è l’astratta possibilità di compromissione della
segretezza delle offerte, valore che viene leso anche dalla
mera possibilità di manomissione del contenuto dei plichi
stessi.
Nel caso di specie, nessuno può garantire che la documentazione
e la stessa offerta economica non siano state aggiunte (ove,
in ipotesi, mancanti) o sostituite (ove, ad esempio, irregolari).
Da ciò, anche l’irrilevanza del fatto che il plico contenente
l’offerta economica sia stato rinvenuto integro. Di conseguenza
l’offerta andava esclusa. Né può assumere rilevanza la circostanza
che l’accidentale apertura della busta sia addebitabile
all’Amministrazione stessa, dato che la regola si impone
qualsiasi sia stata la causa dell’apertura del plico.
L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce
nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.
In particolare osserva che non vi è alcuna prova (né il
ricorrente solleva dubbi sul punto) che la rottura dei sigilli
sia avvenuta per mero accidente e dopo che il plico era
pervenuto, integro, alla stazione appaltante con la conseguenza
che, in tali circostanze, appare eccessivamente rigorosa
e iniqua la sanzione dell’esclusione che penalizza l’incolpevole
controinteressata.
Anche Onama s.p.a. si è costituita in giudizio, controdeducendo
nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente e chiedendo
il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti, notificati in data 9.5.2005, Siarc
s.r.l. impugna il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione
ha temporaneamente, nelle more della definizione del giudizio,
affidato il servizio alla controinteressata.
L’istante, che gestiva il servizio con contratto venuto
a scadenza il 31.3.2005, espone che, data l’urgenza della
trattazione cautelare del proprio ricorso e l’impossibilità
di farlo nell’ordinaria camera di consiglio, aveva ottenuto,
con Decreto presidenziale n. 277 del 31.3.2005 (che peraltro
era stato preceduto da altro decreto presidenziale - n.
205 del 24.4.2005 - di segno opposto), un provvedimento
inaudita altera parte che sospendeva temporaneamente (fino
al 13.4.2005) gli effetti della già disposta aggiudicazione.
All’udienza del 13.5.2005 la trattazione della sospensiva
veniva rinviata al 9.6.2005 in uno con il merito, permanendo
peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, gli
effetti della disposta inibitoria.
Ciononostante, con nota 1.4.2005, la P.A. comunicava che,
in considerazione della necessità di garantire la continuità
del servizio di mensa (essendo scaduto il contratto con
la ricorrente), e valutata altresì la convenienza economica,
affidava il servizio alla controinteressata, senza alcuna
procedura concorrenziale, data l’urgenza di provvedere.
Contro tale affidamento temporaneo, l’istante deduce le
seguenti doglianze: violazione dell’art. 21 della L. 6.12.71
n. 1034 e dell’art. 7 del D.Lg. 17.3.95 n. 157; illogicità
e contraddittorietà, travisamento di fatti e carenza di
presupposti. Difetto di motivazione.
La richiesta cautelare della ricorrente, che gestiva il
servizio, era stata accolta. La P.A. ha comunque, alla scadenza
del contratto, affidato il servizio alla controinteressata,
eludendo in modo evidente il contenuto del decreto.
Né vale a giustificare tale affidamento la presunta convenienza
economica, dato che le due offerte sono pressoché equivalenti,
differenziandosi di soli 0.0061 Euro, e il contratto precedentemente
in essere era addirittura più conveniente.
Da ultimo, la ricorrente osserva che comunque non poteva
essere disposto l’affidamento diretto, ma era necessaria,
quanto meno, una trattativa privata ristretta alle due ditte.
Tutte le parti presentano memorie di precisazione ribadendo
le già rassegnate conclusioni.
Il ricorso principale è fondato e va pertanto accolto.
Infatti sussiste la lamentata violazione del principio di
segretezza delle offerte.
In ossequio a tale principio, nelle gare d’appalto, devono
essere seguite ben precise formalità (funzionalizzate al
perseguimento di tale finalità e adeguatamente precisate
nel bando di gara), quali la sigillatura dei plichi con
ceralacca o altre modalità, idonee a garantire che l’offerta
e la documentazione allegata giungano alla Commissione di
gara integre, non manomesse da alcuno (con tale espressione
riferendosi alla possibilità di aggiunta, sottrazione o
sostituzione di qualche documento o dell’offerta economica),
nè in condizioni di aver potuto subire manomissioni.
In tema di segretezza delle offerte, le vicende di cui la
giurisprudenza si è principalmente interessata sono quelle
dell’inesatto confezionamento dei plichi, della violazione
dei sigilli e delle buste, giunte accidentalmente aperte
presso la stazione appaltante per colpa del corriere che
aveva effettuato la consegna, ovvero del servizio postale.
Poche, a quanto consta, sono le decisioni in cui si la responsabilità
dell’apertura della busta è addebitabile all’Amministrazione
stessa. Nel caso di cui alla sentenza del C.S., sez. V,
n. 1411 del 12.3.2001, ad esempio, l’apertura accidentale
del plico era bensì avvenuta ad opera di un dipendente della
stazione appaltante, ma risultava causata dall’interessato
medesimo, che non aveva apposto all’esterno del plico la
necessaria scritturazione cosicché la busta era stata scambiata
per “normale corrispondenza”. In tale decisione, tuttavia,
il giudice d’appello ha stabilito (ed il Collegio concorda
con tali conclusioni, pur con le precisazioni di cui appresso)
che viola il principio di segretezza delle offerte la mera
circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione
di gara, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile
l’erronea apertura, dato che la regola è posta “a garanzia
dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte
che altrimenti non risultano assicurati”, in quanto “l’apertura
del plico avrebbe dovuto essere effettuata dalla Commissione
pubblicamente in contraddittorio ed il giorno della gara,
e non invece in circostanze tali da non consentire alcuna
certezza in ordine al rispetto delle regole di legalità
previste per lo svolgimento della gara”. E ciò ancorché
la busta contenente l’offerta economica fosse intatta essendo
pervenuta alla Commissione regolarmente sigillata.
Nel caso di cui ci stiamo occupando, il plico è (pacificamente)
giunto intatto (e regolarmente munito delle prescritte indicazioni
sulla busta esterna) all’Amministrazione e la busta, come
risulta dall’annotazione a mano (senza data e con firma
illeggibile) apposta sulla stessa, sarebbe stata “erroneamente
aperta per errore il 20.1.2005 alle ore 9.00”.
Da ciò l’Amministrazione deduce che la mera accidentale
apertura della busta esterna non è sufficiente a violare
il principio di segretezza in quanto l’offerta economica
(contenuta in altra busta) è giunta chiusa alla Commissione.
L’argomento non persuade: infatti, per poter sostenere tale
(peraltro in astratto non infondata) tesi l’Amministrazione,
lungi dal considerare sufficiente la mera scritta giustificativa
apposta sulla busta esterna (si ribadisce: priva di data
certa e sottoscritta con firma illeggibile, di cui neppure
in giudizio si è dimostrata la provenienza o la data di
compilazione) rimasta aperta, avrebbe dovuto, dell’incidente,
redigere apposito processo verbale e procedere, quanto meno,
alla risigillatura del plico ovvero alla sua inclusione
in un’ulteriore busta, a sua volta adeguatamente sigillata,
idonea a garantire che quanto contenuto nel plico originario
non potesse essere in alcun modo manomesso.
Osserva la controinteressata che siffatta rigida interpretazione
finirebbe col punire ingiustamente la ditta, che, nella
vicenda, risulta assolutamente incolpevole avendo assolto
con diligenza a tutti gli oneri prescritti.
Di ciò il Collegio si rende ben conto, tuttavia ritiene
che il valore della segretezza delle offerte resterebbe
gravemente vulnerato se si ammettesse che un plico può comunque
giungere alla Commissione di gara aperto, senza adeguate
garanzie che (quando ciò sia avvenuto - come in questo caso
- per mero errore) le modalità della sua immediata risigillatura
e conservazione lo abbiano preservato da qualsivoglia possibilità
di manomissione.
In ogni caso, la controinteressata farà valere, nelle opportune
sedi, le proprie ragioni di danno, derivanti dall’inescusabile
negligenza con cui l’Amministrazione ha operato.
Né può trovare accoglimento, in favore dell’ammissione dell’offerta,
l’argomento (svolto peraltro dalla sola controinteressata)
secondo cui, essendo il plico pervenuto integro all’Amministrazione,
ed essendo altresì lo stesso stato (ancorché aperto) custodito
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (su cui gravano i
relativi obblighi di custodia) assieme ai plichi degli altri
concorrenti fino alla seduta della Commissione, non vi sia
stata alcuna violazione del principio di segretezza.
La prospettazione non può essere seguita. Infatti, è ben
vero che il verbale di gara - fidefacente fino a querela
di falso - precisa che ”come risulta da dichiarazioni sottoscritte
dall’addetto all’Ufficio protocollo, per mero errore è stata
involontariamente aperta la busta esterna della ditta Onama,
regolarmente e tempestivamente prodotta” evidenziando, nel
contempo, “che la busta interna contenente l’offerta, risulta
integra e sigillata”, tuttavia ciò non prova alcunché, sotto
il profilo che qui rileva, dato che gravava sull’Amministrazione,
come sopra esposto, l’onere di dimostrare che, nonostante
l’apertura della busta, non vi era stata - per le modalità
di immediata risigillatura del plico (adeguatamente comprovata
con redazione di apposito procedimento verbale redatto con
le prescritte formalità) - possibilità di compromissione
del principio di segretezza. Cosa che non si è verificata.
Né, come vorrebbe la controinteressata, il rispetto di tali
regole può, semplicemente, presumersi dall’esistenza di
disposizioni che impongono la diligente conservazione della
documentazione.
La controinteressata ONAMA s.p.a. andava quindi esclusa.
Conseguentemente, deve essere annullata l’aggiudicazione
disposta in favore della stessa, con ogni ulteriore conseguenza
in merito al contratto successivamente stipulato.
E, dato che il bando e la lettera d’invito (rispettivamente
“punto 20”, e lettera B delle “modalità di espletamento
della gara”) prevedevano l’aggiudicazione della gara anche
in presenza di una sola offerta valida, la ricorrente -
seconda classificata - deve essere dichiarata aggiudicataria
del servizio.
I motivi aggiunti, con la relativa istanza di risarcimento
del danno, vanno, invece, respinti.
Con tali doglianze, infatti, la ricorrente lamenta che,
medio tempore ed in attesa della definizione del ricorso,
la controinteressata aggiudicataria sia stata provvisoriamente
ammessa a gestire il servizio, senza l’esperimento di alcuna
gara, neppure a semplice trattativa privata.
Va, in proposito, osservato che il contratto in essere con
la ricorrente era venuto a scadenza il 31.3.2005 (e tale
dato non è in contestazione), quindi, stante la peculiarità
del servizio di cui si discute (gestione mensa per il personale),
vi era l’oggettiva urgenza di provvedere e la P.A. ha disposto
l’affidamento (provvisorio) in favore del nuovo aggiudicatario,
osservando che ancorchè dopo la reiezione della prima istanza
di sospensione degli effetti dell’aggiudicazione, resa inaudita
altera parte (di cui all’ordinanza presidenziale n. 205
del 24.4.2005), la provvisoria sospensione (sempre inaudita
altera parte) fosse stata accordata con successivo decreto
presidenziale n. 277 del 31.3.2005, tuttavia tale ordinanza
valeva solamente sino “all’udienza fissata per il 13.4.2005”.
In tale sede, invero, il decreto presidenziale non era stato
confermato dal Collegio dato che l’istante non aveva insistito
per ottenere una pronuncia cautelare, in quanto l’udienza
per la discussione di merito del ricorso era già stata fissata
per il successivo 9.6.2005.
L’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205 precisa che il decreto
presidenziale è efficace “sino alla pronuncia del Collegio,
cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima udienza
utile”. Ciò significa che esso ha, naturaliter, durata limitata
nel tempo, dato che è destinato ad essere confermato o posto
nel nulla con successiva ordinanza collegiale. Va da sè,
peraltro, che la rinuncia del ricorrente alla definitiva
pronuncia cautelare, in vista di una rapida decisione nel
merito, fa ugualmente venir meno gli effetti della cautela
urgente concessa con ordinanza presidenziale.
Ne consegue che l’Amministrazione non ha posto in essere
alcun comportamento contra jus dal quale possa derivare
obbligo di risarcimento, posto che, per oggettive ragioni
di urgenza, ha deliberato, in data 1.4.2005, di affidare
provvisoriamente il servizio all’aggiudicataria ONAMA s.p.a.
in attesa delle determinazioni che il Collegio avrebbe assunto
nell’ordinaria sede della decisione delle istanze cautelari
(nel provvedimento si affida espressamente la gestione del
servizio a ONAMA “nelle more del perfezionamento degli atti
procedurali in corso”, avendo prima precisato che la sospensione
accordata con decreto valeva sino al 13.4.2005).
Le doglianze della ricorrente avverso il provvedimento dell’1.4.2005,
sono quindi, infondate, ed ogni altra questione, concernente
il comportamento tenuto dall’Amministrazione dopo il 13.4.2005,
non può trovare ingresso in questa causa non essendo stati
prospettati, sul punto, specifici motivi a valere per il
momento successivo a quello in cui era venuta meno l’efficacia
del decreto presidenziale.
In definitiva, il ricorso principale va accolto ed i motivi
aggiunti – nonché le richieste di risarcimento del danno
- respinti.
La relativa novità e particolarità della questione inducono
il Collegio a disporre la totale compensazione tra le parti
tutte delle spese e competenze di causa.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso principale in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara
l’esclusione della controinteressata ONAMA s.p.a dalla gara
di cui trattasi e l’aggiudicazione della stessa in favore
della ricorrente.
Respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 9.6.2005.
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