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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 26 luglio 2005
n. 5917
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
L. MANGIA ed altri (Avv. A. Traviano) c/ I.N.P.D.A.P. (Avv.
E. Urso) |
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Giurisdizione e competenza – Fondo di Previdenza
e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato
e dei loro superstiti – Posizione di ausiliaria nel pubblico
impiego - Accertamento del diritto alla restituzione delle
somme versate a titolo di contributi obbligatori – Giurisdizione
del G.O. – Sussiste – Motivi – Natura previdenziale della
controversia
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Sussiste giurisdizione del G.O., data la
natura previdenziale della controversia, in materia di accertamento
del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo
di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza e Credito
per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro
superstiti durante il periodo di permanenza nella posizione
di ausiliaria, attese le indubbie finalità previdenziali
assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico
del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono
obbligati al versamento dei contributi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza Ter
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composto dai signori magistrati: Dott. Francesco
Corsaro Presidente - Dott. Angelica Dell’Utri Consigliere
- Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 17769/00, proposto da
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MANGIA Leonardo, MUSTACCIUOLI Orlando,
PISANI Giuseppe, LA COSTA Gianfrancesco, ALAGGIO Giuseppe,
CALABRESE Italo, RENDINI Mario, POLI Vincenzo, SCATTONI
Sergio, ESPOSITO Pasquale, GRECO Giacomo, BALSAMO Antonio
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Taviano ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Sforza
n. 5.
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contro
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l’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P.
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Istituto siti in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.
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per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del contributo
previsto dalla L. 21/2/63 n. 252.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Vista la memoria prodotte da parte resistente a sostegno
delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 la Dott.ssa
Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Antonio Taviano
per la parte ricorrente e l’Avv. Piera Messina, su delega
dell’Avv. Urso, per la parte resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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I ricorrenti, ufficiali dell’Esercito Italiano,
del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato,
passati dalla posizione di “ausiliaria” a quella di “riserva”,
hanno chiesto all’INPDAP, ai sensi delle disposizioni di
cui all’art. 1 della L. n. 252/63, il rimborso del contributo
dello 0,50% Fondo Credito trattenuto durante l’intero periodo
di “ausiliaria”.
Poiché l’Istituto ha negato il rimborso, sostenendo che
sarebbe stata implicitamente abrogata dal D.P.R. n. 1032/73
la norma che prevede il beneficio della restituzione della
misura contributiva di cui alla legge 252/1963, con il presente
ricorso i ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto
alla restituzione del contributo.
A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi
di impugnazione:
1) Violazione dell’art. 1 comma 3 della L. 21/2/63 n. 252.
Violazione dei principi generali di diritto in materia di
abrogazione delle leggi.
Con la legge 21/2/63 n. 252 all’art. 1, è stato consentito
agli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti con il
Fondo Credito, assoggettandosi il loro trattamento pensionistico
al contributo dello 0,50% e statuendosi nel contempo il
loro diritto al rimborso del contributo all’atto della cessazione
del periodo di ausiliaria.
L’INPDAP o precedentemente l’ENPAS avevano sempre restituito
il contributo al momento della cessazione del periodo di
ausiliaria.
I pareri del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
e del Ministero del Tesoro, secondo cui vi sarebbe stata
l’implicita abrogazione della L. 21/2/63 n. 252 sulla scorta
di quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. 29/12/73 n. 1032
sarebbero erronei, poiché l’art. 1 della L. n. 252/63 sarebbe
ancora vigente.
Il diniego di rimborso non potrebbe fondarsi neppure sulla
previsione dell’art. 1 comma 245 della L. 23/12/94 n. 662,
non essendo detta norma applicabile ai ricorrenti che avrebbero
maturato il diritto al rimborso prima della sua emanazione.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Fino a pochissimo tempo fa l’INPDAP avrebbe sempre restituito
il contributo: il diverso comportamento ora attuato determinerebbe
una grave disparità di trattamento.
Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’INPDAP che ha eccepito, preliminarmente,
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi
di controversia previdenziale.
Ha chiesto comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 7 luglio 2005, su concorde richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Con il presente ricorso i ricorrenti hanno
chiesto l’accertamento del loro diritto al rimborso del
contributo dello 0,50% da essi versato, nel periodo di “ausiliaria”,
al Fondo di Previdenza di Credito per i dipendenti civili
e militari dello Stato e loro superstiti, sebbene non avessero
ottenuto alcuna prestazione creditizia.
L’I.N.P.D.A.P., con la memoria depositata in prossimità
dell’udienza di discussione, ha eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo richiamando l’orientamento della
giurisprudenza.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza emessa
su regolamento preventivo di giurisdizione in ordine ad
una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio,
- accertamento del diritto alla restituzione delle somme
versate a titolo di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza
e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato
e dei loro superstiti durante il periodo di permanenza nella
posizione di ausiliaria – ha dichiarato che la controversia
è di natura previdenziale e come tale è rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 15/11/02 n. 16164).
La Corte di Cassazione, il cui orientamento è pienamente
condiviso dal Collegio, ha chiarito che la controversia
ha natura previdenziale, attese le indubbie finalità previdenziali
assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico
del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono
obbligati al versamento dei contributi.
Pertanto la domanda, volta alla restituzione dei contributi,
trova il suo titolo necessario ed immediato in un rapporto
tipicamente previdenziale, rispetto al quale sia il pregresso
rapporto di impiego sia la posizione di ausiliaria si pongono
come meri presupposti di fatto, richiesti dalla legge per
la costituzione del rapporto previdenziale obbligatorio.
Da ciò deriva che in applicazione del criterio del petitum
sostanziale, che presiede al riparto della giurisdizione
e che ha riguardo all’effettiva natura della controversia,
la controversia di cui trattasi appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario in funzione di giudice delle controversie
previdenziali, ai sensi dell’art. 442 c.p.c.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve
essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio- Sezione Terza Ter- dichiara inammissibile il ricorso
in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 7 luglio 2005.
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