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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 26 luglio 2005 n. 5917
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
L. MANGIA ed altri (Avv. A. Traviano) c/ I.N.P.D.A.P. (Avv. E. Urso)


Giurisdizione e competenza – Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti – Posizione di ausiliaria nel pubblico impiego - Accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi – Natura previdenziale della controversia

Sussiste giurisdizione del G.O., data la natura previdenziale della controversia, in materia di accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti durante il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, attese le indubbie finalità previdenziali assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono obbligati al versamento dei contributi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter

 

composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro Presidente - Dott. Angelica Dell’Utri Consigliere - Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 17769/00, proposto da

 

MANGIA Leonardo, MUSTACCIUOLI Orlando, PISANI Giuseppe, LA COSTA Gianfrancesco, ALAGGIO Giuseppe, CALABRESE Italo, RENDINI Mario, POLI Vincenzo, SCATTONI Sergio, ESPOSITO Pasquale, GRECO Giacomo, BALSAMO Antonio rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Taviano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Sforza n. 5.

 

contro

 

l’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Istituto siti in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.

 

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del contributo previsto dalla L. 21/2/63 n. 252.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la memoria prodotte da parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Antonio Taviano per la parte ricorrente e l’Avv. Piera Messina, su delega dell’Avv. Urso, per la parte resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

I ricorrenti, ufficiali dell’Esercito Italiano, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, passati dalla posizione di “ausiliaria” a quella di “riserva”, hanno chiesto all’INPDAP, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. n. 252/63, il rimborso del contributo dello 0,50% Fondo Credito trattenuto durante l’intero periodo di “ausiliaria”.
Poiché l’Istituto ha negato il rimborso, sostenendo che sarebbe stata implicitamente abrogata dal D.P.R. n. 1032/73 la norma che prevede il beneficio della restituzione della misura contributiva di cui alla legge 252/1963, con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto alla restituzione del contributo.
A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell’art. 1 comma 3 della L. 21/2/63 n. 252. Violazione dei principi generali di diritto in materia di abrogazione delle leggi.
Con la legge 21/2/63 n. 252 all’art. 1, è stato consentito agli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti con il Fondo Credito, assoggettandosi il loro trattamento pensionistico al contributo dello 0,50% e statuendosi nel contempo il loro diritto al rimborso del contributo all’atto della cessazione del periodo di ausiliaria.
L’INPDAP o precedentemente l’ENPAS avevano sempre restituito il contributo al momento della cessazione del periodo di ausiliaria.
I pareri del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, secondo cui vi sarebbe stata l’implicita abrogazione della L. 21/2/63 n. 252 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. 29/12/73 n. 1032 sarebbero erronei, poiché l’art. 1 della L. n. 252/63 sarebbe ancora vigente.
Il diniego di rimborso non potrebbe fondarsi neppure sulla previsione dell’art. 1 comma 245 della L. 23/12/94 n. 662, non essendo detta norma applicabile ai ricorrenti che avrebbero maturato il diritto al rimborso prima della sua emanazione.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Fino a pochissimo tempo fa l’INPDAP avrebbe sempre restituito il contributo: il diverso comportamento ora attuato determinerebbe una grave disparità di trattamento.
Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’INPDAP che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia previdenziale.
Ha chiesto comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 7 luglio 2005, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il presente ricorso i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del loro diritto al rimborso del contributo dello 0,50% da essi versato, nel periodo di “ausiliaria”, al Fondo di Previdenza di Credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, sebbene non avessero ottenuto alcuna prestazione creditizia.
L’I.N.P.D.A.P., con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo richiamando l’orientamento della giurisprudenza.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza emessa su regolamento preventivo di giurisdizione in ordine ad una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, - accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti durante il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria – ha dichiarato che la controversia è di natura previdenziale e come tale è rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 15/11/02 n. 16164).
La Corte di Cassazione, il cui orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, ha chiarito che la controversia ha natura previdenziale, attese le indubbie finalità previdenziali assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono obbligati al versamento dei contributi.
Pertanto la domanda, volta alla restituzione dei contributi, trova il suo titolo necessario ed immediato in un rapporto tipicamente previdenziale, rispetto al quale sia il pregresso rapporto di impiego sia la posizione di ausiliaria si pongono come meri presupposti di fatto, richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto previdenziale obbligatorio.
Da ciò deriva che in applicazione del criterio del petitum sostanziale, che presiede al riparto della giurisdizione e che ha riguardo all’effettiva natura della controversia, la controversia di cui trattasi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice delle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 442 c.p.c.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter- dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.


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