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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 26 luglio 2005
n. 5877
Pres. Tosti, rel. Russo |
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1. Competenza e giurisdizione – controversie
aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della
natura dei diritti di uso civico - giurisdizione del Commissario
degli usi civici – Sussistenza – ove si facciano valere
titoli privati – Giurisdizione ordinaria - Sussistenza
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2. Giustizia amministrativa – Decisioni commissariali
in tema di usi civici – Impugnabilità – Fattispecie
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1. Ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927
n.1766, le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas
soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei
diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune
(così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento
delle terre) vanno ricondotte (involgendo questioni concernenti
il carattere delle terre in discussione o l’appartenenza
e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito
della giurisdizione del Commissario degli usi civici. Appartiene
viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione
del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti
in cui si faccia valere in subjecta materia un qualsivoglia
titolo di diritto privato.
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2. Contro le decisioni commissariali adottate
ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché
abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento
della “qualitas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte
d’Appello; i provvedimenti con cui il cennato Commissario
risolve – in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili
sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso
o all’esercizio dei diritti stessi sono ricorribili in Cassazione
ex art.111 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE I TER
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nelle persone dei signori - Luigi Tosti PRESIDENTE
- Salvatore Mezzacapo COMPONENTE - Maria Ada Russo COMPONENTE,
rel. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.8683/2001 R.G.R., proposto
dalla
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signora BUCCIARELLI Rosina, elettivamente
domiciliata in Roma, via Bettolo n.54, presso l’avv. Luigi
Capo, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente
all’avv. Enrico Sales; - ricorrente -
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contro
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- la Regione Lazio, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato;
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- l’Università Agraria di Bassano Romano,
n.c.; - resistenti -
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per l’accertamento
di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta a
provvedere in ordine alla determinazione del canone di affrancazione
di un terreno gravato da uso civico.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 7.7.2005 (relatore la
dott.ssa Maria Ada Russo), i difensori delle parti (come
da apposito verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21
bis della legge 1034/71 (introdotto dall’art.2 della legge
205/2000), l’interessata – che intendeva ottenere (si cita
testualmente) la “giusta determinazione del canone di affrancazione”
di un terreno gravato da uso civico a favore dell’Università
Agraria di Bassano Romano – ha impugnato il silenzio serbato
dalla Regione Lazio sulla diffida volta a far sì che si
provvedesse, al riguardo, “nei termini di legge”.
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio
del 7.7.2005, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso
in decisione – ne constata la palese inammissibilità.
Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205
contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione
sull’istanza di un privato non è, invero, esperibile (cfr.,
da ultimo, C.d.S., VI^, n.86/2005) qualora il giudice amministrativo
sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce
la richiesta rimasta inevasa.
E che una tale giurisdizione, nel caso di specie, difetti
totalmente non sembra certo poter esser revocato in dubbio.
L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno
gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita
dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti
– costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo
di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^,
n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché
si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta
solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale,
a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza
dei presupposti stessi.
In concreto; ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927
n.1766 (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, CZ, n.178/95),
le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli”
– circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti
di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così
come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle
terre) vanno ricondotte (invol-gendo questioni concernenti
il carattere delle terre in discussione; o l’ap-partenenza
e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito
della giurisdizione del Commissario degli usi civici.
Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla
giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., II^,
n.8778/94) la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia
valere (“in subjecta materia”) un qualsivoglia titolo di
diritto privato.
È solo da precisare che, contro le decisioni commissariali
adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766
(ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie,
all’accertamento della “quali-tas soli”) è esperibile il
reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedi-menti con
cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria:
ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione
– questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti
stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex
art.111 Cost.. (Cfr., in relazione a tale problematica:
disciplinata dall’art.30 della legge “1766”, Cass., SS.UU.,
n.761/95).
Condividendo appieno gli orientamenti giurisprudenziali
di cui si è testé fatto cenno, il Collegio – che pur ravvisa
giustificati motivi per compensare tra le parti costituite
le spese di lite – non può (come già si è detto) che concludere
per l’inammissibilità del gravame.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO SEZIONE I TER, definitivamente pronunciando in rito,
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Così deciso in Roma, addì 7.7.2005.
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