Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 26 luglio 2005 n. 5877
Pres. Tosti, rel. Russo


1. Competenza e giurisdizione – controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della natura dei diritti di uso civico - giurisdizione del Commissario degli usi civici – Sussistenza – ove si facciano valere titoli privati – Giurisdizione ordinaria - Sussistenza

 

2. Giustizia amministrativa – Decisioni commissariali in tema di usi civici – Impugnabilità – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766, le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (involgendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione o l’appartenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici. Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere in subjecta materia un qualsivoglia titolo di diritto privato.

 

2. Contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “qualitas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; i provvedimenti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I TER

 

nelle persone dei signori - Luigi Tosti PRESIDENTE - Salvatore Mezzacapo COMPONENTE - Maria Ada Russo COMPONENTE, rel. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.8683/2001 R.G.R., proposto dalla

 

signora BUCCIARELLI Rosina, elettivamente domiciliata in Roma, via Bettolo n.54, presso l’avv. Luigi Capo, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Enrico Sales; - ricorrente -

 

contro

 

- la Regione Lazio, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato;

 

- l’Università Agraria di Bassano Romano, n.c.; - resistenti -

 

per l’accertamento
di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta a provvedere in ordine alla determinazione del canone di affrancazione di un terreno gravato da uso civico.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 7.7.2005 (relatore la dott.ssa Maria Ada Russo), i difensori delle parti (come da apposito verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/71 (introdotto dall’art.2 della legge 205/2000), l’interessata – che intendeva ottenere (si cita testualmente) la “giusta determinazione del canone di affrancazione” di un terreno gravato da uso civico a favore dell’Università Agraria di Bassano Romano – ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla diffida volta a far sì che si provvedesse, al riguardo, “nei termini di legge”.
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio del 7.7.2005, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.
Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è, invero, esperibile (cfr., da ultimo, C.d.S., VI^, n.86/2005) qualora il giudice amministrativo sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.
E che una tale giurisdizione, nel caso di specie, difetti totalmente non sembra certo poter esser revocato in dubbio.
L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti – costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi.
In concreto; ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, CZ, n.178/95), le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (invol-gendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione; o l’ap-partenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici.
Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., II^, n.8778/94) la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere (“in subjecta materia”) un qualsivoglia titolo di diritto privato.
È solo da precisare che, contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “quali-tas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedi-menti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria: ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.. (Cfr., in relazione a tale problematica: disciplinata dall’art.30 della legge “1766”, Cass., SS.UU., n.761/95).
Condividendo appieno gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è testé fatto cenno, il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite – non può (come già si è detto) che concludere per l’inammissibilità del gravame.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE I TER, definitivamente pronunciando in rito,
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
compensa tra le parti le spese del giudizio.

 

Così deciso in Roma, addì 7.7.2005.


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