| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 19 luglio 2005 n.
5725
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
Società Elia a r.l. (Avv. G. Valeri) c/ Regione Lazio (n.c.)
e Comune di Pomezia (Avv. G. Di Battista) |
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1) Edilizia e Urbanistica - Art. 2, l. 19
novembre 1968, n. 1187 – Vincoli espropriativi – Reiterazione
– Congrua motivazione – Necessità - Sussiste
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2) Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche
della P.A. - Motivazione puntuale – Necessità – Sussiste
– Fattispecie - Condizioni
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1) La reiterazione di un vincolo espropriativo
scaduto deve essere corredata da una congrua motivazione,
in ordine alla persistente attualità degli interessi pubblici
che, a suo tempo, ne hanno determinato l’apposizione, alla
concreta fattibilità dell’intervento e alla mancanza di
soluzioni alternative; tale motivazione non deve necessariamente
essere puntuale, ovvero partitamene riferita alle singole
proprietà interessate, ma deve supportare l’esito della
comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti,
in correlazione ai criteri di ordine tecnico-urbanistico
seguiti per la redazione del progetto dell’intervento pianificatorio.
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2) E’ necessaria una motivazione puntuale
delle scelte urbanistiche, che tenga conto delle aspirazioni
dei privati, quando particolari situazioni abbiano creato
aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni
appaiano meritevoli di specifiche considerazioni e, particolarmente,
quando esse comportino una specifica incidenza, in senso
peggiorativo, su interessi particolarmente qualificati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11018/99, proposto da
Società Elia a r.l., in persona dei legali rappresentanti
p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Valeri,
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma,
via A. Baiamonti, n. 10;
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CONTRO
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- la Regione Lazio, in persona del
Presidente p.t., non costituita in giudizio;
- il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Battista,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via
della Giuliana, n. 38;
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PER L'ANNULLAMENTO
della determinazione della Giunta regionale di approvazione
tacita, ex art. 4, ultimo comma, l.r. 36/87, del piano particolareggiato
“Pomezia Centro”, nonché di ogni altro atto preordinato,
connesso e conseguente, e, in particolare:
della delibera del Consiglio Comunale di Pomezia, n. 85,
del 25 ottobre 1995, di adozione del p.p. in questione;
della delibera del Consiglio Comunale di Pomezia, n. 73,
del 28 giugno 1996, di controdeduzioni alle osservazioni
del menzionato p.p.; della delibera del Consiglio Comunale
di Pomezia, n. 28, del 22 marzo 1999, di approvazione, per
decorrenza dei termini di cui alla l.r. 36/87, art. 4, del
p.p.e. “Pomezia Centro”.
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Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 maggio 2005, la dr.ssa
Anna Bottiglieri;
uditi l’avv. Luisa Ponti, in delega, per parte ricorrente,
e l’avv. A. Di Battista, in delega, per l’amministrazione
comunale resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 26 luglio
1999, depositato il successivo 5 agosto, la istante società
espone: di essere proprietaria in Comune di Pomezia di un’area
di mq. 64.000, destinata dal piano regolatore generale,
approvato con delibera regionale n. 4246/74, a parco pubblico;
di aver diffidato l’amministrazione, a seguito della intervenuta
decadenza della destinazione, per scadenza del termine quinquennale
di cui all’art. 2, l. 1187/68, ad ottemperare all’obbligo
di ricostituire la disciplina urbanistica della zona, obbligo
accertato con sentenza da questo Tribunale, sez. I, e dal
Consiglio di Stato, sez. IV (rispettivamente, nn. 114/90
e 226/92); che le parti pervenivano, successivamente, ad
una proposta transattiva, in base alla quale la società
avrebbe ceduto gratuitamente al Comune una parte dell’area
(mq. 45.000), conservando la restante con possibilità di
realizzarvi una determinata cubatura edilizia (mc. 58.000),
proposta approvata dalla commissione urbanistica comunale
nella seduta del 17 ottobre 1995.
La ricorrente domanda, indi, l’annullamento degli atti di
cui in epigrafe, con i quali, immediatamente dopo l’approvazione
della proposta transattiva da parte della citata commissione,
e invece di darvi seguito, il Comune ha provveduto ad adottare
il piano particolareggiato “Pomezia Centro” in variante
al p.r.g, destinando nuovamente l’area dei ricorrenti a
servizi pubblici (delibera n. 85/95), a respingere le osservazioni
della ricorrente medesima (delibera n. 73/96), e a prendere
atto dell’intervenuta approvazione regionale del piano,
per decorrenza dei termini ex art. 4, l.r. 36/87 (delibera
n. 28/99).
Avverso gli atti impugnati vengono dedotte, in diritto,
le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione
artt. 10 nonché 13 e ss., l. 1150/42 – contraddittorietà
– carenza dei presupposti; 2) violazione e falsa applicazione
artt. 10 nonchè 13 e ss., l. 1150/ 42, e d.m. 1444/68 –
eccesso di potere per carenza di motivazione; 3) violazione
e falsa applicazione artt. 10 e 16, l. 1150/42, nonché art.
41, l.r. 36/87 – incompetenza; 4) violazione e falsa applicazione
art. 10, l. 1150/42 – eccesso di potere per difetto di motivazione.
Lamenta, in particolare, la ricorrente società: la carenza
dei presupposti per la previsione dello strumento attuativo,
stante il sostanziale completamento urbanizzativo e costruttivo
del comprensorio considerato, attestato dalla stessa relazione
tecnica al piano; la sufficienza degli standards esistenti,
nonchè la carenza di motivazione della scelta del sovradimensionamento
degli stessi; l’indebita sostituzione del Comune all’amministrazione
regionale, nel prendere atto dell’intervenuta approvazione
del piano in esame per silenzio-assenso, ritenendo che “…le
opposizioni e le osservazioni presentate avverso le prescrizioni
del p.p.e. predetto debbano ritenersi decise in conformità
alle relative controdeduzioni comunali…”; la reiterazione
del preesistente vincolo espropriativo scaduto, non sorretta
da specifica e congrua motivazione né dalla previsione di
indennizzo, nonché la mancata puntuale considerazione delle
legittime e consolidate aspettative dell’interessata ad
un riconoscimento, sia pur parziale, della edificabilità
dell’area.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’intimata
amministrazione comunale.
Le parti hanno affidato a memorie successivamente depositate
lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Indi la causa è stata chiamata, per la delibazione del merito,
alla pubblica udienza del 25 maggio 2005.
DIRITTO
1. Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente
la legittimità di tre deliberazioni del Comune di Pomezia,
con le quali l’amministrazione ha adottato il piano particolareggiato
“Pomezia Centro” in variante al p.r.g, destinando l’area di
proprietà della ricorrente a servizi pubblici (delibera n.
85/95), ha respinto le osservazioni della medesima (delibera
n. 73/96), ed ha preso atto dell’intervenuta approvazione
regionale del piano, per decorrenza dei termini ex art. 4,
l.r. 36/87, ritenendo che “…le opposizioni e le osservazioni
presentate avverso le prescrizioni del p.p.e. predetto debbano
ritenersi decise in conformità alle relative controdeduzioni
comunali…” (delibera n. 28/99).
Espone, a riguardo, la ricorrente, che l’area in questione,
di mq. 64.000, risultava destinata dal piano regolatore generale,
approvato con delibera regionale n. 4246/74, a parco pubblico,
e che, a seguito della intervenuta decadenza della destinazione,
per scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2, l.
1187/68, e dell’accertamento giudiziale dell’obbligo, in capo
al Comune, di ricostituire la disciplina urbanistica della
zona (sentenze TAR Lazio, sez. I, n. 114/90 e Consiglio di
Stato, sez. IV, n. 226/92), le parti pervenivano, nel periodo
immediatamente precedente l’adozione del piano in questione,
ad una proposta transattiva, in base alla quale la società
avrebbe ceduto gratuitamente al Comune una parte dell’area
(mq. 45.000), conservando la restante con possibilità di realizzarvi
una determinata cubatura edilizia (mc. 58.000), proposta approvata
dalla commissione urbanistica comunale nella seduta del 17
ottobre 1995.
Avverso l’atto impugnato vengono dedotte le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione artt. 10 nonché 13 e ss.,
l. 1150/42 – contraddittorietà – carenza dei presupposti;
2) violazione e falsa applicazione artt. 10 nonchè 13 e ss.,
l. 1150/42, e d.m. 1444/68 – eccesso di potere per carenza
di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione artt. 10
e 16, l. 1150/42, nonché art. 41, l.r. 36/87 – incompetenza;
4) violazione e falsa applicazione art. 10, l. 1150/42 – eccesso
di potere per difetto di motivazione.
Lamenta, in particolare, la ricorrente società: la carenza
dei presupposti per la previsione dello strumento attuativo,
stante il sostanziale completamento urbanizzativo e costruttivo
del comprensorio considerato, attestato dalla stessa relazione
tecnica al piano; la sufficienza degli standards esistenti,
nonchè la carenza di motivazione della scelta del sovradimensionamento
degli stessi; l’indebita sostituzione del Comune all’amministrazione
regionale, nel prendere atto dell’intervenuta approvazione
del piano in esame per silenzio-assenso, ritenendo che “…le
opposizioni e le osservazioni presentate avverso le prescrizioni
del p.p.e. predetto debbano ritenersi decise in conformità
alle relative controdeduzioni comunali…”; la reiterazione
del preesistente vincolo espropriativo scaduto, non sorretta
da specifica e congrua motivazione né dalla previsione di
indennizzo, nonché la mancata puntuale considerazione delle
legittime e consolidate aspettative dell’interessata ad un
riconoscimento, sia pur parziale, della edificabilità dell’area.
Con memoria depositata in data 13 maggio 2005, la ricorrente
ha rappresentato che, in ordine alla medesima vicenda suesposta,
con sentenza del 2 agosto 2001, in atti, la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito del ricorso proposto dalla
società stessa, ha accertato la violazione dell’art. 1 del
Protocollo n. 1 della Convenzione Europea.
2. Il Collegio osserva, a riguardo, quanto segue.
Il piano particolareggiato condivide con altri piani urbanistici
attuativi la finalità, consistente nella destinazione a regolare
sia un’area del tutto inedificata, sia zone parzialmente urbanizzate,
nelle quali si configuri un’esigenza di raccordo con il preesistente
aggregato abitativo o di potenziamento delle opere d’urbanizzazione.
La pianificazione dell’urbanizzazione, invero, può essere
doverosa, fino a quando conserva una qualche utile funzione,
anche in aree compromesse o urbanizzate.
Tale seconda ipotesi si rinviene nella fattispecie in esame,
nella quale l’adozione del piano particolareggiato concerne
una zona che la relazione tecnica al piano riconosce pressoché
completamente edificata e dotata di opere di urbanizzazione
che, però, “…necessitano di un adeguamento funzionale e localizzativo
ai fini della loro fruibilità.” (pag. 5).
Peraltro, con i provvedimenti in esame l’amministrazione ha,
altresì, reiterato il vincolo di natura espropriativa, scaduto
per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2, l.
19 novembre 1968, n. 1187, gravante sull’area di proprietà
ricorrente.
Ciò posto, la reiterazione del vincolo espropriativo scaduto,
com’è noto, deve essere corredata da una congrua motivazione,
in ordine alla persistente attualità degli interessi pubblici
che, a suo tempo, ne hanno determinato l’apposizione, alla
concreta fattibilità dell’intervento e alla mancanza di soluzioni
alternative (ex multis, C. Stato, sez. IV, 03-07-2000, n.
3646; sez. II, 21-02-1996, n. 2402), motivazione che non deve
necessariamente essere puntuale, ovvero partitamene riferita
alle singole proprietà interessate, ma che, in correlazione
ai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per la redazione
del progetto dell’intervento pianificatorio (C. Stato, sez.
IV, 25-07-2001, n. 4077), deve, in ogni caso, supportare l’esito
della comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.
Una motivazione puntuale delle scelte urbanistiche, che tenga
conto delle aspirazioni dei privati, si configura, invece,
necessaria quando particolari situazioni abbiano creato aspettative
o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano
meritevoli di specifiche considerazioni e, particolarmente,
quando esse comportino una specifica incidenza, in senso peggiorativo,
su interessi particolarmente qualificati (cfr. C. Stato, sez.
IV, 08-02-1999, n. 121, 06-03-1998, n. 382), qual è quello
vantato dalla ricorrente alla luce della positiva determinazione
assunta dall’amministrazione con riguardo alla proposta transattiva
relativa alla destinazione dell’area de qua successivamente
alla scadenza del vincolo originariamente posto dal piano
regolatore.
Occorre, pertanto, verificare, alla luce delle doglianze proposte
in ricorso, se, nella fattispecie, la motivazione delle scelte
pianificatorie in contestazione (servizi pubblici e verde),
possa ritenersi congrua sotto entrambi i suaccennati profili.
La risposta è negativa.
3. In primo luogo, la relazione tecnica allegata al piano
particolareggiato non contiene alcuna motivazione puntuale
delle scelte urbanistiche sottese alla rinnovata compressione
delle facoltà proprietarie in argomento.
Né la medesima relazione si sofferma sull’affidamento ingenerato
nei ricorrenti dal corso positivo del procedimento volto a
individuare transattivamente la destinazione dell’area di
cui trattasi (parere favorevole della commissione urbanistica
comunale), con previsione di cessione al comune della gran
parte della stessa e di edificabilità del restante.
Alcun utile elemento si rinviene, poi, a riguardo, nei chiarimenti
inviati alla regione in ordine alle controdeduzioni al piano
adottato, di cui alla nota 10 gennaio 1996, n. 59419, che
si limita a ricostruire le vicende inerenti la proprietà società
Elia, senza soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione
ad accogliere, in fase di discussione finale, l’emendamento
volto ad eliminare lo schema di norma tecnica attuativa nella
quale erano state trasfuse le determinazioni transattive intervenute
con la società stessa.
E neanche l’illustrazione dei criteri generali dell’intervento,
per la parte di interesse nel presente giudizio, può adeguatamente
supportare la rinnovazione del risalente sacrificio inferto
alla proprietà, limitandosi la relazione tecnica ad esporre,
in via generale, l’interesse pubblico alla dotazione di standards,
senza dare contezza della sorte delle precedenti determinazioni
scadute e senza addurre alcuna ragionevole motivazione in
ordine alle circostanze che inducono, all’attualità, a permettere
di confidare, in generale, nella serietà degli intenti amministrativi,
ed, in particolare, nell’effettiva necessità dell’opera pubblica
e nella relativa localizzazione.
E ciò anche in considerazione dell’impianto complessivo delle
argomentazioni motivazionali del piano particolareggiato (pagg.
3 e 4), ove si espone che i lotti liberi in zona B e C all’epoca
di approvazione del piano regolatore generale sono stati quasi
tutti utilizzati mediante il rilascio di provvedimenti abilitativi
e in assenza del previsto piano particolareggiato, sulla base
dell’indice di fabbricabilità fondiaria per essi fissato dalle
norme tecniche di attuazione, stante la decadenza dell’efficacia
delle relative prescrizioni per inutile decorso del quinquennio,
ex lege 11 novembre 1968, n. 1187 e l’inapplicabilità delle
disposizioni di cui alla l.r. 22 luglio 1974, n. 34, sulle
lottizzazioni a scopo edilizio, in quanto la edificazione
sui residui lotti edificabili, ancorchè considerati nel loro
insieme, non comportava l’esigenza di nuove opere di urbanizzazione,
né l’incremento di quelle esistenti o comunque previste dal
piano (pagg. 3 e 4).
Analoga situazione viene poi riferita per le aree ricadenti
in zona F.
Prosegue, poi, la medesima relazione, illustrando che la consistente
concentrazione abitativa nelle zone B, C ed F ha determinato,
nel tempo, il manifestarsi di carenze funzionali nell’articolato
urbanizzativo, soprattutto nel settore della viabilità interna,
non soddisfatte dalla realizzazione dei complessi edilizi
previsti nelle zone di espansione residenziale.
Di talchè il piano particolareggiato in esame si propone di
conseguire, compatibilmente con la situazione di fatto, l’obiettivo
della ristrutturazione urbanistica delle citate zone, e ciò
attraverso la razionalizzazione della maglia viaria esistente
e l’adeguamento degli spazi pubblici agli standards prescritti
(pag. 6), ma senza mai chiarire come tali esigenze si concretizzino
in relazione alla proprietà ricorrente, né all’area su cui
essa insiste, e come le medesime comportino necessariamente
il definitivo superamento delle determinazioni amministrative
meno gravose già assunte in itinere nei riguardi della medesima.
Il percorso argomentativo di cui sopra non risulta, inoltre,
convincente, anche perché le descritte notazioni, avulse da
qualsiasi riferimento ad elementi, anche temporali, più specifici,
non consentono di percepire le cause (ma solo gli effetti)
che hanno determinato l’avvicendamento di esigenze così contrapposte
da permettere la sovrapposizione, nel tempo e nell’area considerata,
di tre diverse valutazioni amministrative circa il grado di
sufficienza delle opere di urbanizzazione (quello di cui alle
scelte originarie di piano regolatore, quello sottostante
al rilascio di singole concessioni edilizie successivamente
alla scadenza dei vincoli di piano, e, infine, quello dell’esigenza
del reperimento di nuovi standards nella rilevante misura
prevista, con immotivata negazione di ogni diversa determinazione
consensualmente raggiunta), e ciò, per giunta, nella rilevata
costanza del numero di abitanti (pag. 11).
Di talchè non appare possibile attribuire alla relazione l’attestazione
di quella documentata esistenza dei problemi che avevano a
suo tempo legittimato l’imposizione del vincolo, che può legittimare
la reiterazione dei vincoli scaduti senza bisogno di una rinnovata
indagine condotta sulle singole aree, al fine di accertare
la persistente necessità di disporre di esse (C. Stato, sez.
IV, 08-05-1995, n. 317).
Senza contare, infine, che, come già sopra riferito, manca
del tutto l’apprezzamento della particolare situazione di
affidamento creatasi in capo alla ricorrente per effetto delle
più favorevoli determinazioni già espresse, ancorché provvisoriamente,
in ordine all’ipotesi transattiva descritta.
Resta solo da aggiungere che le difese formulate dall’amministrazione
resistente non offrono alcun chiarimento sulle vicende di
che trattasi, limitandosi a richiamare le motivazioni di cui
alla relazione tecnica.
4. Da ultimo, quanto all’eccezione sollevata dalla difesa
comunale in ordine al parziale difetto di interesse a ricorrere,
per effetto dell’art. 6 delle norme tecniche attuative del
p.r.g., non impugnato, che limita fortemente la edificazione
privata in tutte le aree ricadenti nella zona B, basti, in
proposito, osservare, per escluderne la fondatezza, che sussiste
l’interesse dei proprietari a contrastare determinazioni urbanistiche
sopravvenute idonee ad incidere sull’assetto proprietario
stesso, a prescindere dalla estensione dell’ambito delle facoltà
dominicali concretamente esercitabili alla luce della originaria
pianificazione territoriale.
5. Per tutti i suesposti motivi, ritenuta la fondatezza delle
assorbenti censure, in più parti avanzate in ricorso, in ordine
alla carente motivazione degli atti impugnati, va disposto
l’annullamento degli stessi, per quanto di interesse nel presente
giudizio.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11018/99, proposto
da Società Elia a r.l., come in epigrafe, lo accoglie, disponendo,
per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, per
quanto di interesse nel presente giudizio.
Condanna il Comune di Pomezia al pagamento, in favore dei
ricorrenti, delle spese di giudizio, che si liquidano in
complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio
del 25 maggio 2005.
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Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Ref., estensore.
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