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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 19 luglio 2005 n.
5724
Pres. La Medica, Est. Sestini
Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter & C.
(Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero
Economia e Finanze ( Avv. dello Stato) |
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1) Industria e commercio - Aiuti comunitari
- Erogazione di contributi – Assenza di valutazioni discrezionali
in capo alla P.A. – Diritto soggettivo – Sussistenza – Condizioni
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2) Giurisdizione e competenza – Erogazione
contributi comunitari – Restituzione all’ esportazione -
Regolamento CEE 3665/97 – Giurisdizione del giudice ordinario
– Sussiste – Motivi – Normativa comunitaria – Disciplina
puntuale dei presupposti e della procedura
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1) In materia di aiuti comunitari, sussiste
diritto soggettivo in capo ai beneficiari qualora le disposizioni
comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico
obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità
di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove
l'erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero
non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti
vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale
pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo,
nascente da norme di azione e non già di relazione.
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2) Sussiste giurisdizione del giudice ordinario
sulla controversia relativa al recupero della somma erogata
a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo
comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE
3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97,
avendo, la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare
il contributo in questione, analiticamente previsto i presupposti
materiali e le regole procedurali ai fini della concessione
dello stesso contributo e residuando in capo all’amministrazione
non un potere discrezionale ma un mero potere di riscontro
dei presupposti de qua.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5426 del 1998 proposto dalla
Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &
C., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Wilma Viscardini Donà e Marco Attanasio, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato Attanasio
in Roma, Via Ofanto n. 18;
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contro
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il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;
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per l’annullamento:
del provvedimento prot. 31899 – n. 225/97 dell’intimato
Ministero, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette,
Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate,
con cui è stato disposto nei confronti della società ricorrente
il recupero della somma di Lire 3.142.720, a valere sulla
somma a suo tempo erogata a titolo di anticipazione sul
contributo comunitario “restituzione all’esportazione”,
previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97 e successive
modificazioni.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione
finanziaria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il dr.
Raffaello Sestini, uditi gli avvocati Attanasio per la Soc.
ricorrente e l’avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente,
operante nel settore del commercio internazionale della
carne bovina, ha impugnato la determinazione indicata in
epigrafe, con cui l’intimata amministrazione ha disposto
il recupero di una parte della somma a suo tempo erogata
a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo
comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE
3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97.
In particolare, la ricorrente ha presentato una dichiarazione
di esportazione, accettata dall’Autorità competente, in
data 15 dicembre 1995, ed entro il prescritto termine di
dodici mesi ha proposto l’istanza di saldo e svincolo della
cauzione, corredandola della documentazione ritenuta necessaria
(bolla doganale di esportazione, lettera di vettura internazionale,
certificato di sdoganamento nel paese terzo destinatario),
e facendo poi seguire l’ulteriore documento costituito dal
certificato di analisi.
L’intimata amministrazione finanziaria ha, peraltro, chiesto
il recupero della somma indicata in epigrafe, pari al 15%
dell’anticipazione erogata, maggiorata del 15%, osservando
che il predetto certificato sarebbe stato presentato “oltre
i tre mesi dalla data di notifica, ma entro i diciotto mesi
dalla data di accettazione della dichiarazione doganale”.
Allo scadere del termine per la formazione del silenzio
rigetto sul ricorso gerarchico presentato, la ricorrente
ha, quindi, adito questo Tribunale, deducendo l’illegittimità
del provvedimento impugnato per errore manifesto, eccesso
di potere e violazione di legge.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel me
rito, l’infondatezza delle doglianze prospettate. Con ordinanza
n. 1245/1998, questo Tribunale ha accolto la domanda di
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il ricorso è stato,
infine, assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame è stata impugnata
la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato
disposto il recupero dell’importo, erogato alla società
ricorrente a titolo di anticipazione del contributo comunitario
denominato “restituzione all’esportazione”.
Il ricorso deve essere dichiarato, in linea con quanto eccepito
dall’intimata amministrazione e con la recente giurisprudenza
di questa Sezione, inammissibile per difetto di giurisdizione
dell’adito Tribunale.
Al riguardo deve essere osservato che:
a) in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari
è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie
e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni
di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni
o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l'erogazione dei
contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente
dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano
esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la
posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme
di azione e non già di relazione, con la conseguenza che
la relativa controversia rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.IV, n.2224
del 12/4/2001; n. 3040 del 14/5/2004; sez. VI, n. 763 del
31/5/1996);
b) nella fattispecie in esame la normativa comunitaria intervenuta
a disciplinare il contributo in questione (regolamento CEE
3665/87 come modificato dal successivo regolamento n. 815/97)
ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le
regole procedurali ai fini della concessione dello stesso
contributo, per cui all’amministrazione è stato attribuito
solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti,
come è concretamente accaduto nella controversia in trattazione;
c) la specifica controversia in esame, in particolare, consegue
all’ordinario svolgimento della procedura, che si articola
nell’erogazione di una anticipazione finanziaria su domanda
e nel successivo saldo dell’importo del contributo, previa
verifica, da parte dell’Amministrazione, dei documenti attestanti
la regolarità dell’avvenuta operazione. Il beneficiario
ha, quindi, l’onere di far pervenire la medesima documentazione
entro i termini prescritti, pena la revoca, totale o (come
nella fattispecie in esame) parziale, del contributo da
parte dell’Amministrazione, che non può compiere, quindi,
alcun apprezzamento discrezionale circa i diversi interessi
pubblici e privati coinvolti;
d) conseguentemente, avuto presente che la giurisdizione
del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo
vanno determinate non già in base alla prospettazione delle
parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè
dello specifico oggetto e della reale natura della controversia,
da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita
dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio,
(ex plurimis Cass. Civ. Sez. UU. n. 130 del 12/4/2000),
il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante
che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha
natura di diritto soggettivo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto dalla Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter
& C., come in epigrafe, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici:
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Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario, estensore
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IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
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