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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 19 luglio 2005 n. 5724
Pres. La Medica, Est. Sestini
Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter & C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero Economia e Finanze ( Avv. dello Stato)


1) Industria e commercio - Aiuti comunitari - Erogazione di contributi – Assenza di valutazioni discrezionali in capo alla P.A. – Diritto soggettivo – Sussistenza – Condizioni

 

2) Giurisdizione e competenza – Erogazione contributi comunitari – Restituzione all’ esportazione - Regolamento CEE 3665/97 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste – Motivi – Normativa comunitaria – Disciplina puntuale dei presupposti e della procedura

1) In materia di aiuti comunitari, sussiste diritto soggettivo in capo ai beneficiari qualora le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l'erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione.

 

2) Sussiste giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al recupero della somma erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97, avendo, la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione, analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo e residuando in capo all’amministrazione non un potere discrezionale ma un mero potere di riscontro dei presupposti de qua.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5426 del 1998 proposto dalla
Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Wilma Viscardini Donà e Marco Attanasio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato Attanasio in Roma, Via Ofanto n. 18;

 

contro

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;

 

per l’annullamento:
del provvedimento prot. 31899 – n. 225/97 dell’intimato Ministero, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate, con cui è stato disposto nei confronti della società ricorrente il recupero della somma di Lire 3.142.720, a valere sulla somma a suo tempo erogata a titolo di anticipazione sul contributo comunitario “restituzione all’esportazione”, previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97 e successive modificazioni.

 

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione finanziaria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il dr. Raffaello Sestini, uditi gli avvocati Attanasio per la Soc. ricorrente e l’avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il proposto gravame la società ricorrente, operante nel settore del commercio internazionale della carne bovina, ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe, con cui l’intimata amministrazione ha disposto il recupero di una parte della somma a suo tempo erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97. In particolare, la ricorrente ha presentato una dichiarazione di esportazione, accettata dall’Autorità competente, in data 15 dicembre 1995, ed entro il prescritto termine di dodici mesi ha proposto l’istanza di saldo e svincolo della cauzione, corredandola della documentazione ritenuta necessaria (bolla doganale di esportazione, lettera di vettura internazionale, certificato di sdoganamento nel paese terzo destinatario), e facendo poi seguire l’ulteriore documento costituito dal certificato di analisi.
L’intimata amministrazione finanziaria ha, peraltro, chiesto il recupero della somma indicata in epigrafe, pari al 15% dell’anticipazione erogata, maggiorata del 15%, osservando che il predetto certificato sarebbe stato presentato “oltre i tre mesi dalla data di notifica, ma entro i diciotto mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale”.
Allo scadere del termine per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico presentato, la ricorrente ha, quindi, adito questo Tribunale, deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per errore manifesto, eccesso di potere e violazione di legge.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel me
rito, l’infondatezza delle doglianze prospettate. Con ordinanza n. 1245/1998, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il ricorso è stato, infine, assunto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato disposto il recupero dell’importo, erogato alla società ricorrente a titolo di anticipazione del contributo comunitario denominato “restituzione all’esportazione”.
Il ricorso deve essere dichiarato, in linea con quanto eccepito dall’intimata amministrazione e con la recente giurisprudenza di questa Sezione, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.
Al riguardo deve essere osservato che:
a) in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l'erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.IV, n.2224 del 12/4/2001; n. 3040 del 14/5/2004; sez. VI, n. 763 del 31/5/1996);
b) nella fattispecie in esame la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione (regolamento CEE 3665/87 come modificato dal successivo regolamento n. 815/97) ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo, per cui all’amministrazione è stato attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti, come è concretamente accaduto nella controversia in trattazione;
c) la specifica controversia in esame, in particolare, consegue all’ordinario svolgimento della procedura, che si articola nell’erogazione di una anticipazione finanziaria su domanda e nel successivo saldo dell’importo del contributo, previa verifica, da parte dell’Amministrazione, dei documenti attestanti la regolarità dell’avvenuta operazione. Il beneficiario ha, quindi, l’onere di far pervenire la medesima documentazione entro i termini prescritti, pena la revoca, totale o (come nella fattispecie in esame) parziale, del contributo da parte dell’Amministrazione, che non può compiere, quindi, alcun apprezzamento discrezionale circa i diversi interessi pubblici e privati coinvolti;
d) conseguentemente, avuto presente che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, (ex plurimis Cass. Civ. Sez. UU. n. 130 del 12/4/2000), il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha natura di diritto soggettivo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter & C., come in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

 

Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario, estensore

 

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

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