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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 19 luglio 2005
n. 5746
Pres. Giulia, Est. Cogliani
Cesare di Pascasio (Avv. A. Presutti) c/ Comune di Roma
(Avv. A. Raimondo) |
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1. Pubblico impiego – Mansioni superiori
– Rilevanza ai fini del trattamento economico e progressione
di carriera – Va esclusa - Motivi
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2. Processo amministrativo - Mancata collaborazione
dell’amministrazione all'attività istruttoria disposta dal
giudice – Assenza di giustificazione – Conseguenze – Art.
116 c.p.c. – E’ applicabile
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1. Sono irrilevanti, sia ai fini economici
che ai fini della progressione di carriera, le mansioni
superiori svolte dal pubblico dipendente, rispetto a quelle
dovute sulla base del provvedimento di nomina, salvo che
una legge non disponga diversamente, perché l'attribuzione
delle mansioni e del relativo trattamento economico devono
avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento
di nomina e di inquadramento.
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2. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la mancata
collaborazione dell’amministrazione all'attività istruttoria
disposta dal giudice amministrativo può essere valutata,
se sfornita di giustificazione, in senso sfavorevole alla
parte pubblica ed interpretata come ammissione dei fatti
dedotti a sostegno del ricorso quando ciò non risulti in
contrasto con la documentazione acquisita agli atti del
giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione Seconda bis
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. Reg. Gen. 3117 del 1993 proposto
da
Cesare di Pascasio , rappresentato e difeso dall’avv.
Avilio Presutti ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, P.zza S. Salvatore in Lauro n. 10 per delega
nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14.5.2003;
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contro
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Comune di Roma in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. Raimondo ed elettivamente
domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, v. del
Tempio di Giove 21;
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per l'annullamento
della nota 9.12.1992 prot. 115692 del comune di Roma, ripartizione
I, comunicata in data 14.12.1992 e di ogni altro atto conseguente
e presupposto;
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e per la condanna
dell’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente
, a far data dal 1979, la differenza retributiva tra il
trattamento economico della qualifica di funzionario direttivo
amministrativo- VIII q.f. e quella di istruttore amministrativo
– VI q.f. oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino
al soddisfo, nonché a regolarizzare la posizione pensionistica
previdenziale ed assistenziale;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, alla pubblica udienza del 12.5.2005,
la Dott. Solveig Cogliani;
Uditi i procuratori delle parti come di verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante
esponeva di aver svolto le mansioni attinenti all’VIII livello
a decorrer dal 1979, avendo compiuto sopralluoghi preventivi
nei laboratori industriali, artigianali e commerciali con
la redazione di relazioni conseguenti nonché per aver esercitato
le funzioni di segretario della commissione per la disciplina
delle arti, industrie e mestieri rumorosi (CAIMIR) e che
, con ordine di servizio del 13.2.1984 n. 014481, era stato
preposto all’espletamento del lavoro già svolto dall’ex
funzionario Screpanti Otello, collocato a riposo i data
16.2.1984. Conseguentemente chiedeva il riconoscimento della
qualifica corrispondente alla mansioni superiori esercitate
con decorrenza 1979.
Peraltro, di seguito al predetto provvedimento gli erano
assegnate le mansioni di sostituzioni del dirigente Leandri
con assegnazione anche della tessera di riconoscimento di
cui all’ordinanza sindacale 2.2.1984 n. 485 e la possibilità
di usare l’autista.
Con la nota impugnata, emanata a seguito di diffida e messa
in mora, era negato il riconoscimento delle mansioni superiori
con mero richiamo agli orientamenti giurisprudenziali negativi
in riferimento al riconoscimento delle mansioni di fatto
svolte dal pubblico impiegato sia dal punto di vista giuridico
che economico.
Conseguentemente, l’istante deduceva la violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 comma 1° della Cost., dell’art.
2126 c.c. e dell’art. 72, commi 3° e 4° d.P.R. 13.5.1987
n. 268 (inserito dall’art. 39 del D.P.R. 17.9.1987 n. 494)
e dell’art. 50 d.P.R. 3.8.1990 n. 333; nonché il vizio di
eccesso di potere per errore nei presupposti di di fatto
e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità
di trattamento e difetto di istruttoria e motivazione.
Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda,
in particolare precisando che il ricorrente era entrato
nella Commissione per la disciplina delle Arti, Industrie
e mestieri rumorosi in relazione alla sua qualità personale
e non in relazione ai compiti di istituto, né varrebbe il
fatto che lo stesso aveva sostituito la Leandri inquadrata
nell’VIII q.f., poiché questa svolgeva all’interno della
commissione mansioni di segretaria che prescindono da quelle
proprie dell’VIII qualifica.
A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR n. 144
del 2005, con cui si chiedevano informazioni all’amministrazione
in ordine alla qualifica rivestita dal dipendente messo
in quiescenza nonché in ordine al motivo della sostituzione
e sull’esistenza di provvedimenti formali, l’amministrazione
intimata rispondeva di non “essere in possesso” del provvedimento
formale di assegnazione delle mansioni superiori e produceva
la nota della ripartizione I del Comune di Roma n. 65991
del 23.6.1992, con cui si precisava che, sulla base alla
sentenza della Corte costituzionale n. 296 de 1990, la giurisprudenza
del Consiglio di Stato riconosceva entro limiti ben precisi
il diritto dei dipendenti che abbiano svolto mansioni superiori
a percepire il trattamento economico corrispondente alla
qualità del lavoro prestato, per i periodi di effettivo
svolgimento, ovvero solo nell’ipotesi di vacanza del posto
di qualifica immediatamente superiore e non anche nel caso
di assenza del titolare, comunque motivata, nel qual caso
vige l’obbligo di vicendevole supplenza. Con riferimento
a tale nota, il dirigente superiore motivava il diniego
del riconoscimento con nota del 9.4.1993 n. 86067.
Osserva il Collegio che è ben nota la posizione della giurisprudenza,
ormai pacifica, sull’irrilevanza della mansioni superiori
nel regime giuridico anteriore alla riforma del pubblico
impiego, in assenza dei requisiti costituiti dal provvedimento
formale di assegnazione e di una previsione normativa specifica,
in ragione della prevalenza, sottolineata dalle pronunzie
del Consiglio di Stato, dei principi dell’interesse pubblico
al buon andamento ed all’economicità dell’azione amministrativa,
per i quali l’accesso alle qualifiche è dato per concorso
pubblico e ciò che determina la retribuzione nel settore
pubblico è la qualifica e non le mansioni esercitate di
fatto.
Tuttavia , il caso di specie è particolare in ragione dell’assegnazione
del ricorrente allo svolgimento di mansioni a seguito dell’asserita
collocazione in quiescenza di altro dipendente di q.f. superiore,
con l’assegnazione di compiti fino ad allora svolti dal
predetto dipendente della VIII q.f. e riconoscimento dei
tesserini e dell’autista per l’adempimento delle mansioni,
come documentato in atti e sopra ricordato.
Orbene, infatti, la stessa giurisprudenza rileva che :
“Sono irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della
progressione di carriera, le mansioni superiori svolte dal
pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base
del provvedimento di nomina, salvo che una legge non disponga
diversamente, perché l'attribuzione delle mansioni e del
relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto
indefettibile nel provvedimento di nomina e di inquadramento.”
(Consiglio Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7548)
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente richiama la norma
di riferimento che espressamente prevede il riconoscimento
economico delle mansioni superiori da parte del dipendente
di q.f. immediatamente inferiore, per il caso di vacanza
del posto. Dispone, infatti, l’art. 72, del d.P.R. n. 268
del 1987, come modificato dall'art. 39, d.p.r. 17 settembre
1987, n. 494: “1. In caso di vacanza del posto di responsabile
delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora
non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente
di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono
essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale
a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve
essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente
alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza
del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere
affidate a condizione che siano avviate le procedure per
la relativa copertura del posto e fino all'espletamento
della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica
superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata
superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente
incaricato solamente un compenso computato sulla differenza
tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche
.” Osserva il collegio, pertanto, che debbano ritenersi
sufficientemente integrati, in forza di quanto precisato,
di presupposti per il riconoscimento economico dello svolgimento
delle mansioni superiori ai sensi del terzo e quarto comma
del cit. D.P.R., fermo restando che la rilevanza di tali
prestazioni presupposne sia la vacanza del relativo posto
in organico che il conferimento dell’incarico con atto formale
(cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 13.10.1998, n. 604).
Per quanto riguarda tali presupposti, mentre non risulta
in alcun mod, neanche in base alle deduzioni del ricorrente,
la loro sussistenza per il periodo precedente al 1984, per
cui il ricorso va, “in parte qua”, respinto, l’amministrazione
ha sostanzialmente omesso di ottemperare agli incombenti
istruttori in ordine alla sostituzione del dipendente Screpanti
Otello con ordine di servizio 13.2.1984 n. 014481 in ragione
del suo collocamento a riposo dal 16.2.1984, provvedimento
da cui discende asseritamente l’attribuzione dell’autista,
l’espletamento costante della funzione di segretario del
CAIMR, anche in sostituzione della dipendente Leandri.
A riguardo va ricordato che: “Ai sensi dell'art. 116 c.p.c.,
la mancata collaborazione dell’amministrazione all'attività
istruttoria disposta dal giudice amministrativo (omesso
deposito di documentati chiarimenti richiesti con sentenza
interlocutoria) può essere valutata, se sfornita di giustificazione,
in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretata
come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso
quando ciò non risulti in contrasto con la documentazione
acquisita agli atti del giudizio.”
(Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2003, n. 5736).
Conseguentemente in ordine alla posizione del dipendente
sostituito, in ragione della documentazione prodotta dall’istante
in ordine allo svolgimento dell’attività presso il CAIMR
ed all’attribuzione dell’autista, la mancata risposta dell’amministrazione
può essere interpretata da questo giudice come ammissione
dei fatti dedotti dal ricorrente in ordine alla sostituzione
del dipendente Screpanti a seguito di conferimento delle
mansioni di VIII q.f. proprie del posto rimasto vacante,
con la decorrenza prevista dal predetto ordine di servizio
n. 014481 del 13.2.1984.
Il ricorso va, in conclusione, accolto, limitatamente alla
domanda di annullamento dell’atto impugnato, in quanto la
corresponsione delle differenze retributive relative al
periodo sopra precisato è subordinata all’accertamento da
parte dell’Amministrazione, in sede di esecuzione della
presente sentenza, dalla effettiva sussistenza dei predetti
requisiti (incarico formale e vacanza del posto).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie in parte il ricorso,
nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla
la nota n. 115692 comunicata il 14.12.1992, salvi restando
gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 12.5.2005.
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con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Francesco Giordano Consigliere
Solveig Cogliani, rel. Primo Referendario
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