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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Ordinanza 26 giugno 2005 n. 1979
Pres. Guerriero, est. Pasanisi
Consorzio Nauticon (Avv. Cimmino Giovanni Caravita Di Toritto Beniamino) c. Regione Campania (Avv. Buondonno Lidia), Comune di Pozzuoli (n.c.), Comune d Bacoli (n.c.), . Coop. Baios (Avv.ti Criscuolo Sabato e De Vita Ennio), Samop Serv. Aus. Orm. e Pilotaggio (Avv.ti Corrado Diaco e Gambardella Simona), Ramazzo Gennaro (Avv.ti Corrado Diaco e Gambardella Simona).


Demanio – Concessione demaniale marittima – Su area marina protetta – Competenza – E’ dello Stato e non della regione.

Sussiste una netta differenziazione, quanto ad amministrazione competente ed a regime applicabile, tra le ordinarie concessioni demaniali marittime (spettanti nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 3/2002 - limitatamente ai porti di rilievo regionale ed interregionale - alla medesima Regione e, negli altri casi, in forza della generale disciplina di cui all’art. 42 D. Lgs.vo n. 96/99, in relazione al disposto dell’art. 105, comma 2°, lett. “l”, D. Lgs.vo n. 112/98, ai Comuni) e quelle relative, come nel caso di specie, ad aree marine protette (spettanti invece, in base al combinato disposto di cui agli artt. 18, co. 1°, e 19, co. 6°, della Legge n. 394/91 -da un lato- ed all’art. 77 D. Lgs.vo n. 112/98 -dall’altro- allo Stato).


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

 

SETTIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons. , relatore
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 29 Giugno 2005

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4245/2005 proposto da:
CONSORZIO NAUTICON (CONSORZIO FLEGREO OPERATORI NAUTICA) rappresentato e difeso da:CIMMINO GIOVANNI CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.DE GASPERI,55

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso da:BUONDONNO LIDIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,81 C/0 AVVOC.REG.LE

 

COMUNE DI POZZUOLI

 

COMUNE DI BACOLI

 

e nei confronti di
COOP. BAIOS-IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA S.C.P.L. ARL rappresentato e difeso da:CRISCUOLO SABATO eDE VITA ENNIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DUOMO N.61 C/O AVV.B.MATERA

 

e con l'intervento ad opponendum di
SAMOP SERV. AUS. ORM. E PILOTAGGIO rappresentato e difeso da:DIACO CORRADO GAMBARDELLA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE N.40

 

e con l'intervento ad opponendum di
RAMAZIO GENNARO rappresentato e difeso da:DIACO CORRADO GAMBARDELLA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE N.40

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto Dirigenziale n. 73 del 3.5.05 della G.R. della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. in data 9.5.05, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto; della nota Prot. N. 2005.0363734 del 28/4/05, con cui veniva comunicata la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. N. 2005.0189534 del 3/3/2005; nonché del D.I. del 7/8/2002, limitatamente all’art. 3, comma 1, lett. f).

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COOP. BAIOS-IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA S.C.P.L. ARL
REGIONE CAMPANIA
SAMOP SERV. AUS. ORM. E PILOTAGGIO
RAMAZIO GENNARO

 

Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI
Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

 

Considerato preliminarmente che la partecipazione (con esito negativo) dell’odierno ricorrente all’impugnata procedura concorsuale ne legittima la proposizione della presente impugnativa e ne attualizza l’interesse anche in relazione alle dedotte censure di ordine generale;
Ritenuto che, in base al quadro normativo di riferimento, sussiste una netta differenziazione, quanto ad amministrazione competente ed a regime applicabile, tra le ordinarie concessioni demaniali marittime (spettanti nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 3/2002 - limitatamente ai porti di rilievo regionale ed interregionale - alla medesima Regione e, negli altri casi, in forza della generale disciplina di cui all’art. 42 D. Lgs.vo n. 96/99, in relazione al disposto dell’art. 105, comma 2°, lett. “l”, D. Lgs.vo n. 112/98, ai Comuni) e quelle relative, come nel caso di specie, ad aree marine protette (spettanti invece, in base al combinato disposto di cui agli artt. 18, co. 1°, e 19, co. 6°, della Legge n. 394/91 -da un lato- ed all’art. 77 D. Lgs.vo n. 112/98 -dall’altro- allo Stato);
Ritenuto che l’attribuzione di competenza allo Stato nelle aree marine protette appare conforme al nuovo assetto costituzionale, come condivisibilmente affermato in sede consultiva dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 2194/2001, del 16 ottobre 2002);
Ritenuto pertanto che la dedotta censura di incompetenza non appare infondata;

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 29 Giugno 2005

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