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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Ordinanza 26 giugno
2005 n. 1979
Pres. Guerriero, est. Pasanisi
Consorzio Nauticon (Avv. Cimmino Giovanni Caravita Di Toritto
Beniamino) c. Regione Campania (Avv. Buondonno Lidia), Comune
di Pozzuoli (n.c.), Comune d Bacoli (n.c.), . Coop. Baios
(Avv.ti Criscuolo Sabato e De Vita Ennio), Samop Serv. Aus.
Orm. e Pilotaggio (Avv.ti Corrado Diaco e Gambardella Simona),
Ramazzo Gennaro (Avv.ti Corrado Diaco e Gambardella Simona).
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Demanio – Concessione demaniale marittima
– Su area marina protetta – Competenza – E’ dello Stato
e non della regione.
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Sussiste una netta differenziazione, quanto
ad amministrazione competente ed a regime applicabile, tra
le ordinarie concessioni demaniali marittime (spettanti
nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 3/2002
- limitatamente ai porti di rilievo regionale ed interregionale
- alla medesima Regione e, negli altri casi, in forza della
generale disciplina di cui all’art. 42 D. Lgs.vo n. 96/99,
in relazione al disposto dell’art. 105, comma 2°, lett.
“l”, D. Lgs.vo n. 112/98, ai Comuni) e quelle relative,
come nel caso di specie, ad aree marine protette (spettanti
invece, in base al combinato disposto di cui agli artt.
18, co. 1°, e 19, co. 6°, della Legge n. 394/91 -da un lato-
ed all’art. 77 D. Lgs.vo n. 112/98 -dall’altro- allo Stato).
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
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SETTIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons. , relatore
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref.
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 29 Giugno 2005
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Visto il ricorso 4245/2005 proposto da:
CONSORZIO NAUTICON (CONSORZIO FLEGREO OPERATORI NAUTICA)
rappresentato e difeso da:CIMMINO GIOVANNI CARAVITA DI TORITTO
BENIAMINO con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.DE GASPERI,55
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contro
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REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso
da:BUONDONNO LIDIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,81
C/0 AVVOC.REG.LE
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COMUNE DI POZZUOLI
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COMUNE DI BACOLI
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e nei confronti di
COOP. BAIOS-IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA S.C.P.L.
ARL rappresentato e difeso da:CRISCUOLO SABATO eDE VITA
ENNIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DUOMO N.61 C/O
AVV.B.MATERA
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e con l'intervento ad opponendum di
SAMOP SERV. AUS. ORM. E PILOTAGGIO rappresentato
e difeso da:DIACO CORRADO GAMBARDELLA SIMONA con domicilio
eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE N.40
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e con l'intervento ad opponendum di
RAMAZIO GENNARO rappresentato e difeso da:DIACO CORRADO
GAMBARDELLA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI
MILLE N.40
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del Decreto Dirigenziale n. 73 del 3.5.05 della G.R. della
Campania, pubblicato sul B.U.R.C. in data 9.5.05, avente
ad oggetto l’approvazione dell’avviso per il rilascio di
concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti
nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia,
Comune di Bacoli con finalità di servizi annessi alla nautica
da diporto; della nota Prot. N. 2005.0363734 del 28/4/05,
con cui veniva comunicata la sussistenza di motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza prot. N. 2005.0189534 del
3/3/2005; nonché del D.I. del 7/8/2002, limitatamente all’art.
3, comma 1, lett. f).
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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COOP. BAIOS-IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI
BAIA S.C.P.L. ARL
REGIONE CAMPANIA
SAMOP SERV. AUS. ORM. E PILOTAGGIO
RAMAZIO GENNARO
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Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI
Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale
di udienza;
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Considerato preliminarmente che la partecipazione
(con esito negativo) dell’odierno ricorrente all’impugnata
procedura concorsuale ne legittima la proposizione della
presente impugnativa e ne attualizza l’interesse anche in
relazione alle dedotte censure di ordine generale;
Ritenuto che, in base al quadro normativo di riferimento,
sussiste una netta differenziazione, quanto ad amministrazione
competente ed a regime applicabile, tra le ordinarie concessioni
demaniali marittime (spettanti nella Regione Campania, ai
sensi dell’art. 6 L.R. n. 3/2002 - limitatamente ai porti
di rilievo regionale ed interregionale - alla medesima Regione
e, negli altri casi, in forza della generale disciplina
di cui all’art. 42 D. Lgs.vo n. 96/99, in relazione al disposto
dell’art. 105, comma 2°, lett. “l”, D. Lgs.vo n. 112/98,
ai Comuni) e quelle relative, come nel caso di specie, ad
aree marine protette (spettanti invece, in base al combinato
disposto di cui agli artt. 18, co. 1°, e 19, co. 6°, della
Legge n. 394/91 -da un lato- ed all’art. 77 D. Lgs.vo n.
112/98 -dall’altro- allo Stato);
Ritenuto che l’attribuzione di competenza allo Stato nelle
aree marine protette appare conforme al nuovo assetto costituzionale,
come condivisibilmente affermato in sede consultiva dal
Consiglio di Stato (Sez. II, n. 2194/2001, del 16 ottobre
2002);
Ritenuto pertanto che la dedotta censura di incompetenza
non appare infondata;
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Ritenuto che sussistono le ragioni di cui
al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
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P.Q.M.
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ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale
di sospensione.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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NAPOLI , li 29 Giugno 2005
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