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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2005 n. 3244
Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Guastamacchia s.p.a. (avv. V. Petrarota) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti), Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta), Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente); Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti), Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta)


1. Processo – Processo amministrativo – Appalto pubblico – Aggiudicazione – Impugnazione principale – Profili di possibile esclusione dell’impresa ricorrente – Ricorso incidentale – Ha priorità logica.

 

2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso – Termine – Motivi aggiunti – Art.23-bis, l. n.1034 del 1971 – Dimidiazione – Applicazione – Limiti.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica – Analitico e puntuale obbligo di motivazione – Solo in caso di esito negativo.

 

4. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica – Rivalutazione esigenze di interesse pubblico – Esclusione.

 

5. Edilizia e urbanistica – Facciata – Interventi – Fattispecie.

1. Nel caso in cui l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara, e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale.

 

2. La disposizione ex art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, non trova sempre e comunque applicazione ai termini per la notifica ed il deposito dei motivi aggiunti, ma soltanto nell’ipotesi in cui questi abbiano ad oggetto i medesimi atti oggetto dell’impugnazione principale; laddove, invece, con i motivi aggiunti vengano impugnati atti ulteriori adottati dalla p.a. (con doglianze, quindi, che sarebbero state proponibili anche mediante ricorso autonomo), il termine resta identico a quello previsto per la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che detto principio debba trovare applicazione anche nei casi in cui con i motivi aggiunti si censurino atti comunque entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente in un momento successivo all’impugnazione principale e quindi conosciuti o attraverso l’accesso ovvero a seguito di acquisizioni istruttorie disposte nel corso del giudizio).

 

3. Con riferimento alla fase di verifica dell’anomalia delle offerte, a fronte di un analitico e puntuale obbligo di motivazione in caso di esito negativo della verifica di congruità, identico obbligo non sussiste in caso di verifica positiva.

 

4. Il sindacato giurisdizionale in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi fino alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione insufficiente o di errori di fatto.

 

5. Costituisce pur sempre intervento sulla facciata l’alterazione di elementi esterni, quali ad esempio la trasformazione di balconi in finestre o viceversa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui seguenti ricorsi:

 

1) nr. 856 del 2005 proposto dalla

 

Guastamacchia S.p.a., quale capogruppo della costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata in Bari alla via T. Fiore, 62 (studio Trevi),

 

CONTRO

 

l’Azienda Sanitaria Locale BA/4, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone, 47,

 

e nei confronti

 

- della Salvatore Matarrese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti, 15;

 

- della Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27;

 

per l’annullamento previa sospensiva
della deliberazione nr. 553 del 17.3.2005 del direttore generale della AUSL BA/4 di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata intimata Salvatore Matarrese S.p.a. dei lavori di ristrutturazione del P.O. D. Cotugno da destinare a sede dell’IRCCS Oncologico all’esito della gara di licitazione privata per un importo a corpo ammontante ad euro 22.904.295,27 ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice dell’8.11.2004; nonché dei verbali della commissione giudicatrice dal nr. 3 al nr. 10 del 13.12.2004 e formazione graduatorie relativa alle offerte tecniche nonché della seduta del 20.12.2004 di formazione della graduatoria provvisoria e della seduta di gara con relativo verbale del 16.2.2005 e le determinazioni del responsabile del procedimento nr. 4830 del 31.12.2004, della nota della Salvatore Matarrese S.p.a. del 17.1.2005, della nota responsabile unico del procedimento del 2.02.2005 di richiesta integrazione atti; del verbale dell’impresa Salvatore Matarrese S.p.a. del 5.2.2005 ancorché non conosciuto della relazione del responsabile del procedimento inviata in allegato alla nota prot. 637 dell’11.2.2005 nonché delle giustificazioni fornite dalla controinteressata Salvatore Matarrese circa l’offerta, l’analisi prezzi, le relative sottovoci ed oneri prestazionali con listini e documentazione trasmessa dalla aggiudicataria nonché delle determinazioni del responsabile del procedimento e della commissione giudicatrice e di gara nella parte in cui non hanno ritenuto di escludere dalla gara la prima e la seconda classificata Mazzitelli S.p.a. attesa la inidoneità ed incompletezza della offerta e di ogni altro atto presupposto e conseguente (eventuale contratto);

 

e per la condanna
della ASL BA/4 al risarcimento del danno ingiusto in favore della ricorrente ai sensi dell’art .33 D.Lgs. nr. 80/98.

 

2) nr. 884 del 2005 proposto dalla

 

Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27,

 

CONTRO

 

l’Azienda Sanitaria Locale BA/4, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone, 47,

 

e nei confronti

 

della Salvatore Matarrese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti, 15,

 

per l’annullamento, previa sospensione
della delibera del Direttore Generale dell’AUSL BA/4 nr. 553 del 17 marzo 2005, di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva alla società Salvatore Matarrese S.p.A. dell’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione generale del P.O. Cotugno da destinare a sede dell’I.R.C.C.S. Oncologico di Bari;

 

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi:
- i verbali di gara (seduta riservata) nn. 10 del 13 dicembre 2004, 1l del 20 dicembre 2004 e 12 del 16 febbraio 2005 (fase pubblica);
- della relazione di congruità del responsabile unico del procedimento (trasmessa alla Commissione con nota prot. 637 dell’1l febbraio 2005) e della “richiesta documentazione” inviata alla impresa Salvatore Matarrese S.p.a. prot. nr.868 del 28 febbraio 2005;
- delle note e delle corrispondenti integrazioni fornite dalla impresa controinteressata ivi compresa la nota del 3 marzo 2005;
- del contratto d’appalto ove eventualmente stipulato.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 6.6.2005 dalla ricorrente Guastamacchia S.p.a.;
Visti i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22.6.2005, il Referendario, dott. Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Vito Petrarota per la Guastamacchia S.p.a., l’avv. Filippo Panizzolo, in sostituzione dell’avv. Corrente, per la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., gli avv. Fulvio Mastroviti e Diego D’Onghia Ragadeo per l’Amministrazione resistente e l’avv. Saverio Profeta per la Salvatore Matarrese S.p.a.;
Rilevato che le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2005, depositato il 28 maggio 2005, la società Guastamacchia S.p.a., premesso di aver partecipato, quale capogruppo di costituenda A.T.I., alla licitazione privata indetta dalla A.U.S.L. BA/4 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. “D. Cotugno”, risultando terza classificata laddove la gara veniva aggiudicata alla Salvatore Matarrese S.p.a., e seconda in graduatoria risultava la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., ha impugnato gli atti ed i provvedimenti in epigrafe indicati.
In particolare, la ricorrente ha precisato
- che, nella seduta della commissione di gara del 20.12.2004, l’offerta della ricorrente veniva individuata, unitamente a quelle delle due altre imprese sopra indicata, come anomale a seguito della verifica condotta ai sensi degli artt. 91 e 64 D.P.R. nr. 554/99;
- che, tuttavia, in data 31.12.2004 il responsabile del procedimento provvedeva a chiedere giustificazioni alla sola prima classificata, Salvatore Matarrese S.p.a., la quale riscontrava la richiesta con nota del 17.1.2005;
- che, successivamente, veniva richiesta alla Salvatore Matarrese S.p.a. l’integrazione della documentazione giustificativa trasmessa, che veniva materialmente trasmessa in data 11.2.2005;
- che, all’esito della verifica, lo stesso responsabile del procedimento in data 11.2.2005 trasmetteva la propria relazione di congruità, nella quale testualmente riferiva: “La documentazione addotta dall’impresa, per le considerazioni avanti esposte, risulta sufficientemente esaustiva sulla congruità dell’offerta, salvo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’esiguo valore assunto a riguardo delle spese generali e dell’utile di impresa e le perplessità circa taluni prezzi unitari tutti sopra richiamati. Pertanto è opportuno che in sede di aggiudicazione dell’appalto vengano a tale proposito richieste all’impresa opportune dichiarazioni circa la remuneratività globale e per singole voci del prezzo a corpo offerto per l’esecuzione dei lavori, nei termini e nelle condizioni tutte riportate nei documenti di gara, ivi inclusi quelle relative all’offerta migliorativa”;
- che, all’esito di tutto ciò, veniva formata la graduatoria definitiva, nella quale era dichiarata aggiudicataria la Salvatore Matarrese S.p.a. con un punteggio di 85,99 punti, mentre al secondo posto si classificava la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. con 76,94 punti, ed al terzo posto la ricorrente con 75,66 punti.
Avverso tali determinazioni, a seguito di accesso agli atti di gara esercitato in data 7.4.2005, insorgeva l’odierna ricorrente, lamentando i seguenti profili di illegittimità:
Violazione lettera invito e capitolato di gara; Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; Violazione dell’art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94 e degli artt. 89 e segg. D.P.R. nr. 554/99; Violazione principio del giusto procedimento e del buon andamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, perplessità; Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94; Violazione della lettera di invito; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente motivazione, illogicità, difetto di presupposto ed erronea valutazione dei presupposti considerati; Erroneo apprezzamento dei presupposti, per erronea interpretazione ed applicazione della lettera di invito, violazione art. 89 D.P.R. nr. 554/99:
La lettera d’invito prevedeva (punto 3.1) che le offerte per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento valore tecnico ed estetico, a pena di esclusione, avrebbero dovuto attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi successivi, in cui erano elencati i singoli elementi su cui potevano insistere le varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara proponibili dai concorrenti, precisandosi poi che “ferma la limitazione a quelle di seguito specificate delle parti del progetto di cui è ammessa la proposta di variazione, il contenuto degli elaborati costituenti l’offerta da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 25 del C.S.A. parte I è in generale rimesso nel dettaglio ai singoli concorrenti così che la sua eventuale carenza ed incompletezza non determinerà la esclusione dell’offerta ma verrà considerata ai fini dell’attribuzione dei singoli punteggi e sub punteggi”.
Il successivo punto 3.2 precisava, altresì, che qualora il concorrente non avesse presentato proposte di varianti migliorative per determinati elementi, s’intendevano accettati gli stessi quali risultanti dal progetto posto a base di gara, e per essi il concorrente non avrebbe preso alcun punteggio.
L’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, nel prevedere le modalità di redazione degli elaborati relativi alle eventuali proposte migliorative dei concorrenti, precisava: “Tali elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle relazioni illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che si rendessero necessari fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri della sicurezza”.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava l’illegittimità della mancata esclusione sia dell’offerta risultata aggiudicataria che della seconda classificata, essendo le stesse del tutto carenti della stima con relativo elenco prezzi delle migliorie proposte: tale incompletezza documentale, in palese violazione delle disposizioni innanzi richiamate, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara delle predette offerte.
Inoltre, risultavano illegittimamente assegnati all’offerta della Matarrese S.p.a. punteggi per taluni elementi dell’offerta tecnica in relazione ai quali la concorrente non aveva proposto alcun miglioramento: segnatamente, ci si riferisce agli elementi 3.02.14.4, 3.02.15.3, 3.02.15.5, 3.02.15.6, per i quali risultavano attribuiti rispettivamente punti 0,02 – 0,01 – 0,05 e 0,15.
Difetto di adeguata istruttoria e conseguente carenza di motivazione, perplessità e contraddittorietà; Violazione della legge nr. 109/94:
In sede di giustificazioni richieste dal responsabile del procedimento, la Matarrese S.p.a aveva omesso di indicare i prezzi relativi ad opere integrative ricomprese nelle migliorie tecniche proposte, per complessivi euro 509.158,13.
All’esito delle suddetta giustificazioni, il responsabile del procedimento aveva espresso un giudizio perplesso e contraddittorio: in particolare, venivano espresse perplessità sull’entità indicata delle spese generali (nella misura del 10 %) e dell’utile d’impresa (nella misura del 2 %), ritenuti estremamente esigui, nonché in ordine a alcuni prezzi unitari dichiarati dalla concorrente.
Tuttavia, lo stesso responsabile del procedimento richiedeva alla Matarrese S.p.a. un’ulteriore dichiarazione sulla remuneratività del prezzo a corpo offerto per l’appalto, dichiarazione resa in data 2.3.2005 in maniera autoreferenziale, e che veniva considerata sufficiente a superare le suindicate perplessità.
Ciò, ad avviso della ricorrente, integrava un’ipotesi di motivazione non solo contraddittoria, ma insufficiente, essendosi omesso di valutare la congruità dell’offerta in ogni sua singola componente, motivando espressamente in relazione a ciascuna di esse.
Difetto di motivazione ed istruttoria: la commissione di gara aveva espresso le proprie valutazioni sul valore tecnico delle offerte presentate mediante l’attribuzione di punteggi numerici non corredati da alcuna motivazione idonea a comprendere le ragioni delle scelte tecniche effettuate, in tal modo disattendendo un obbligo di motivazione da considerare non escluso dalla presenza di criteri predeterminati per l’attribuzione dei punteggi;
Violazione di legge (art. 21 L. nr. 109/94 e D.P.R. nr. 554/99): la commissione di gara, e conseguentemente il responsabile del procedimento, avevano ritenuto di procedere alla verifica di congruità soltanto per l’offerta prima in graduatoria, e non anche per la seconda e la terza, malgrado anche per queste ultime fosse stato riscontrato il superamento della soglia di anomalia.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 31 maggio 2005, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 30 maggio 2005, e depositati in Segreteria il 6 giugno 2005, la ricorrente ha formulato ulteriori censure avverso i medesimi atti di gara.
In primo luogo, si assume che sia la Matarrese S.p.a. che la Mazzitelli S.p.a. avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per violazione della lettera d’invito, che al punto 3.3.1, nel disciplinare il contenuto delle offerte per l’attribuzione dei sub-punteggi relativi alla parte tecnica dell’elemento “utilizzazione e manutenzione”, così disponeva: “Il concorrente ai fini dell’attribuzione dei su punteggi relativi alla parte tecnica dell’elemento “utilizzazione e manutenzione” (max punti 3) dovrà esprimere la propria offerta, pena l’esclusione, esclusivamente sugli oggetti che seguono (…) Tali elementi, che ad ogni effetto devono intendersi come “piano di manutenzione”, devono ritenersi tutti egualmente essenziali per la validità dell’offerta così che l’omissione anche di uno solo di essi determinerà l’esclusione dell’offerta stessa”
Seguiva l’indicazione dei tre elementi denominati “parti edili e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche e speciali”, con la specificazione dei relativi contenuti (o subelementi).
Ciò premesso, la ricorrente rilevava che gli elaborati della Matarrese S.p.a. e della Mazzitelli S.p.a. risultavano privi di più elementi manutentivi riportati nel piano di manutenzione, ciò che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione a mente delle disposizioni innanzi citate.
Inoltre, sempre nei motivi aggiunti, la ricorrente censurava:
a) l’indebita attribuzione di punteggi alla Mazzitelli S.p.a., in assenza di qualsivoglia proposta migliorativa, per un totale di 2,68 punti;
b) l’omessa attribuzione alla medesima ricorrente di punteggi per proposte migliorative presentate, per un totale di 0,8 punti;
c) l’indebita assegnazione di ulteriori punteggi alla Matarrese S.p.a., in assenza di proposte migliorative, per un totale di 1,10 punti.
Per il resto, la ricorrente reiterava le censure già articolate col ricorso originario.
Con memoria depositata in data 7 giugno 2005, l’Amministrazione resistente ha articolatamente ed analiticamente controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, nonché rilevando che, in caso di infondatezza delle censure riguardanti congiuntamente le posizioni sia della Matarrese S.p.a. che della Mazzitelli S.p.a., le ulteriori censure sarebbero divenute inammissibili per difetto d’interesse, essendo esclusa ogni possibilità per la ricorrente di aggiudicarsi la gara.
La controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 14 giugno 2005 e depositato in Segreteria il 16 successivo, articolando le seguenti censure in via incidentale:
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91, ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta: nell’ipotesi in cui le censure della ricorrente principale fossero state ritenute accoglibili, la controinteressata contestava la legittimità della stessa procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui l’Amministrazione aveva ritenuto di far luogo, in quanto tale procedura è prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”: pertanto, occorre che sia superata la soglia di anomalia contemporaneamente da entrambi i punteggi sopra indicati, separatamente considerati, mentre nella specie tale soglia era superata soltanto per l’elemento prezzo, e non anche per i restanti elementi.
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione relativo all’elemento “valore tecnico ed estetico” di cui al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti: l’offerta della Guastamacchia S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, prevedendo varianti migliorative su oggetti che secondo il bando di gara non le ammettevano, e segnatamente, quanto al punto 3.2.1, in relazione al blocco operatorio, laddove il progetto esecutivo posto a base di gara le consentiva solo per le aree a destinazione specifica (Radiologia e Radiodiagnostica).
Con ulteriore memoria depositata il 17 giugno 2005, l’Amministrazione resistente ha replicato anche alle censure contenute nei motivi aggiunti di parte ricorrente.
Anche la controinteressata Matarrese S.p.a., con memoria depositata il 20 giugno 2005, ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, eccependo peraltro in limine l’inammissibilità dell’impugnazione sotto diversi profili.
In data 21 giugno 2005, la ricorrente ha replicato ai rilievi di controparte, insistendo per l’accoglimento delle proprie richieste.
In parti data, si è costituita anche l’altra controinteressata, Mazzitelli S.p.a., con motivata memoria nella quale ha sostenuto l’inammissibilità ed infondatezza delle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini.
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.
2. Con ricorso notificato il 19 maggio 2005, depositato in Segreteria il 1 giugno 2005, la Ing. Orfeo Mazitelli S.p.a., premesso di aver anch’essa partecipato alla gara in oggetto, ha a sua volta impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati, concernenti lo svolgimento della stessa e la sua aggiudicazione alla Salvatore Matarrese S.p.a.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:
Violazione del punto 3.1. della lettera di invito; Violazione del punto 3.2 della lettera di invito; Violazione del punto 3.2.3 della lettera di invito; Violazione delle prescrizioni di cui a pag. 30 della lettera di invito; Violazione dei principi generali par condicio in materia di gare pubbliche; Eccesso di potere (travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento): in relazione all’elemento denominato “composizione delle facciate esterne, infissi esterni, vetrate continue e opere in ferro”, l’offerta tecnica della Matarrese S.p.a. risultava violare le prescrizioni della lettera di invito, prevedendo, anziché un semplice intervento sugli elementi di costituzione e finitura delle facciate, una variazione totale con eliminazione di tutti i balconi e terrazzi preesistenti e modifica del profilo dell’edificio, mediante eliminazione di parti incassate, , ciò che comportava modifica dei volumi (oltre ad imporre la necessità di provvedimento autorizzatorio comunale), ed avrebbe pertanto dovuto imporre l’esclusione dell’offerta de qua;
Violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla lettera di invito per la attribuzione del punteggio; Violazione dell’art. 25 del C.S.A.; Eccesso di potere (illogicità manifesta, manifesta irragionevolezza, sviamento): la Commissione di gara, in ogni caso, risultava aver attribuito punteggi all’offerta Matarrese in maniera arbitraria, per varianti sicuramente peggiorative e non migliorative, in quanto comportanti lo stravolgimento del progetto esecutivo posto a base di gara, le cui caratteristiche generali avrebbero dovuto essere rispettate secondo le prescrizioni innanzi richiamate (ciò era avvenuto, in particolare, in relazione a diversi subelementi rientranti negli elementi denominati “miglioramento della distribuzione e flessibilità”, “miglioramento degli interventi relativi alla strutture portanti”, “miglioramento tecnico ed estetico delle opere edili”, “coperture” e “efficienza energetica dell’impianto elettrico”);
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito, punto 4 (pag. 27); Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, sviamento): la Commissione aveva omesso di considerare che il cronoprogramma presentato dall’impresa aggiudicataria non considerava i tempi necessari all’ottenimento dell’indispensabile provvedimento autorizzatorio comunale per l’esecuzione delle opere sulle facciate sopra indicate;
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito; Violazione del giusto procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 64, co. 6, del D.P.R. nr. 554/99; Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento): la ricorrente riproponeva sostanzialmente le censure, già articolate dalla Guastamacchia S.p.a. nel ricorso nr. 856/05, in ordine allo svolgimento ed agli esiti della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, co. 6, del D.P.R. nr. 554/99; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui a pag. 31 della lettera d’invito; Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione): in ogni caso, la doverosa esclusione dell’offerta Matarrese avrebbe dovuto comportare l’automatica aggiudicazione delle gara a favore della ricorrente, non essendovi alcuno spazio per l’assogettamento della sua offerta alla procedura di verifica dell’anomalia, non sussistendo il requisito del contemporaneo superamento della soglia di anomalia sia nel punteggio per il prezzo che per quello relativo agli altri elementi, in quanto quest’ultimo era inferiore di ben 28,94 punti alla soglia di anomalia individuata ex art. 64 D.P.R. nr. 554/99.
La ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
In data 7 giugno 2005 si è costituita l’Amministrazione intimata, che ha successivamente depositato memoria nella quale ha articolatamente controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
Anche in questo giudizio la controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a. ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 14-15 giugno 2005 e depositato il 16 successivo, nel quale ha articolato le seguenti censure:
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91, ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta: anche in questo caso, la controinteressata contestava la legittimità della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui l’Amministrazione aveva ritenuto di far luogo, in quanto tale procedura è prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”: pertanto, occorre che sia superata la soglia di anomalia contemporaneamente da entrambi i punteggi sopra indicati, separatamente considerati, mentre nella specie tale soglia era superata soltanto per l’elemento prezzo, e non anche per i restanti elementi.
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione relativo all’elemento “valore tecnico ed economico” di cui al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti: anche la Mazzitelli S.p.a. risultava aver proposto varianti per oggetti che non le ammettevano, ed avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla gara.
In data 20 giugno 2005, peraltro, la medesima controinteressata ha depositato articolata memoria, con la quale ha replicato alle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
In data 21 giugno 2001, oltre a depositare ulteriore breve memoria esplicativa, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti notificati alle controparti il 17 giugno antecedente, in replica al ricorso incidentale della Matarrese S.p.a., articolando la seguente censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, nr. 4, Dir. 93/37/CEE; Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione del principio di buon andamento della P.A.; Violazione del principio di concorrenza; Eccesso di potere (difetto di motivazione, difetto di istruttoria): in sintesi, assume la ricorrente che, alla stregua di un’interpretazione in linea con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria della disciplina richiamata da controparte, alla P.A. non sarebbe precluso procedere alla verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria anche laddove non sia superata la soglia aritmetica di anomalia, e anzi, ove tale superamento non avvenga per pochi punti o frazioni di punto, l’Amministrazione sarebbe piuttosto tenuta a motivare espressamente l’opposta scelta di non procedere a verifica di congruità: dal che discendeva la piena legittimità dell’operato della Commissione nel caso di specie.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini.
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Preliminarmente, appare opportuno riunire i due ricorsi sopra indicati, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente fra gli stessi.

 

2. Il Collegio ritiene di dover prioritariamente esaminare i ricorsi incidentali proposti dall’aggiudicataria controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., limitatamente alle censure con le quali in essi si assume la necessità di esclusione dalla gara delle ricorrenti principali, Guastamacchia S.p.a. e Mazzitelli S.p.a.
Infatti, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, laddove l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara, e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale (cfr. T.A.R. Sardegna, 15.4.2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13.4.2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3.2.2003, nr. 209).

 

3.1. Con particolare riguardo al ricorso incidentale proposto nel giudizio nr. 856/05, la ricorrente principale Guastamacchia S.p.a. ne eccepisce in limine la irricevibilità per “intempestività”, assumendo che la Matarrese S.p.a. avrebbe dovuto impugnare nei termini gli atti con i quali si disponeva procedersi a valutazione di congruità della propria offerta.
L’eccezione è priva di fondamento.
Infatti, premesso che la determinazione di avvio del subprocedimento di verifica, in quanto atto endoprocedimentale, avrebbe potuto essere impugnata soltanto all’esito della procedura di gara, non è irrilevante la circostanza che la Matarrese S.p.a. abbia positivamente superato la verifica di anomalia, e pertanto nessun interesse avrebbe avuto a gravare i relativi atti.
Invero, l’interesse a far valere le proprie doglianze avverso il subprocedimento di verifica sussisterebbe soltanto nell’ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso principale, il richiamato esito venisse sovvertito e la Matarrese fosse esclusa dalla gara: deve ritenersi pertanto ammissibile la proposizione in via meramente incidentale delle predette censure.
È anche il caso di aggiungere che, malgrado l’eccezione appena trattata investa il ricorso incidentale nella sua interezza, essa in realtà è mirata esclusivamente alla prima censura di esso, l’unica che effettivamente abbia riguardo al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; si è anticipato, invece, che in questa sede dovrà prioritariamente esaminarsi l’ulteriore motivo di gravame, tendente all’esclusione dell’impresa ricorrente principale.
3.2. Tanto nel ricorso incidentale articolato contro la Guastamacchia S.p.a., quanto in quello proposto contro la Mazzitelli S.p.a., la controinteressata assume che le ricorrenti principali avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, avendo presentato proposte di varianti migliorative relative ad elementi per le quali queste non erano consentite.
La disposizione di riferimento è il punto 3.1 della lettera di invito, che così disponeva:
“L’offerta per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento “valore tecnico ed estetico”, pena la sua esclusione, dovrà attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi che seguono.
Non saranno ammesse e determineranno l’esclusione del concorrente proposte di variante rispetto al progetto esecutivo a base di gara che cadano su oggetti diversi da quelli di seguito specificati in relazione al contenuto atteso dell’offerta come di seguito indicato”.
Con riguardo alla posizione della Guastamacchia S.p.a., assume la ricorrente principale che essa avrebbe dovuto essere esclusa per avere rivisitato completamente il blocco operatorio – non ricompresso tra le aree a destinazione specifica per le quali il punto 3.2.1 della lettera ammetteva varianti -, nonché per avere proposto una redistribuzione di altre aree a destinazione specifica anch’esse non comprese fra quelle di cui al citato 3.2.1: tali modifiche, oltre a stravolgere l’assetto risultante dal progetto esecutivo, erano tutt’altro che migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, riducendone la funzionalità.
Al riguardo, il Collegio ritiene anzi tutto di dover chiarire, anche ai fini dell’esame di talune delle censure proposte nei ricorsi principali, che la qualificazione delle proposte di variante come “migliorative” o meno rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara esula del tutto dai limiti del sindacato giurisdizionale, impingendo nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.
Non può non richiamarsi, in altri termini, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la discrezionalità tecnica della P.A. è sindacabile soltanto entro i ristretti limiti della manifesta irragionevolezza o erroneità nell’applicazione dei parametri tecnici, pena un non ammissibile esercizio da parte del giudice delle prerogative dell’amministrazione attiva.
Ciò premesso, la censura all’esame è certamente non ammissibile laddove chiede a questo Tribunale di rivalutare, alla stregua di parametri non solo tecnici ma anche estetici (quindi vieppiù opinabili), la funzionalità delle soluzioni progettuali proposte dall’impresa ricorrente rispetto alle caratteristiche del progetto posto a base di gara.
Sotto altro profilo, va esaminato l’argomento secondo cui talune delle varianti proposte, non essendo in alcun modo consentite dal bando di gara, avrebbero dovuto comportare l’esclusione della Guastamacchia S.p.a dalla gara de qua.
Ad avviso del Collegio, la censura non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura sistematica della lettera d’invito emerge con chiarezza che i limiti imposti ai concorrenti dal progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione non erano così stringenti e rigorosi come mostra di ritenere la ricorrente incidentale.
In particolare, i “vincoli di oggetto”, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta, si sostanziavano nella necessità che le varianti migliorative proposte concernessero una serie di elementi analiticamente elencati dal bando di gara: ciò comportava esclusivamente la preclusione a formulare proposte che concernessero elementi ulteriori e diversi, non compresi in tale elencazione.
Tutt’altra questione, invece, è quella delle caratteristiche che le proposte di modifica avrebbero dovuto o potuto avere, nell’ambito degli elementi in cui esse erano consentite: come è evidente, la lettera d’invito non si limitava ad elencare tali elementi, ma ne forniva una specificazione, ricorrendo anche ad indicazioni esemplificative.
Per esempio, con riguardo al punto 3.2.1, cui ha riguardo la doglianza all’esame di parte ricorrente incidentale, relativo all’elemento “miglioramento della distribuzione e della flessibilità”, esso così stabiliva:
“Le varianti migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:
1) proposte progettuali migliorative ed esecutive relative alle strutture di collegamento e distributive dei percorsi di servizio e degli impianti (tunnel di collegamento palazzina uffici-ospedale, collegamenti verticali, cavedi attrezzati, ecc.) contenenti soluzioni flessibili e riportanti dettagli dimensionali ed ingombri;
2) proposte progettuali migliorative delle distribuzione funzionale nelle aree a destinazione specifica (Radiologia e Radiodiagnostica), dei laboratori di analisi e di ricerca, con soluzioni appropriate per la gestione anche informatica e per la realizzazione di impianti atti a garantire un elevato livello di asepsi in particolari zone;
3) ulteriori modifiche migliorative ed integrative finalizzate alla realizzazione di un ospedale “aperto” negli spazi di incontro: zone di ingresso, di accoglienza, di attesa ed in relazione con il pubblico: locali di culto, bar, sala mensa, foresteria”.
Proprio quest’ultima previsione induce il Collegio a ritenere l’arbitrarietà dell’interpretazione secondo cui sarebbero state vietate le proposte di variante interessanti le sale operatorie; per altro verso, il carattere esemplificativo della previsione relativa agli spazi di collegamento e di servizio, tale da consentirne una rielaborazione anche al di là di quanto espressamente stabilito, si evince chiaramente dalla lettura del nr. 1 della disposizione appena citata.
In definitiva, le variazioni proposte dalla Guastamacchia S.p.a. non avrebbero giammai potuto, se non a costo di una grave forzatura della lex specialis di gara, indurre ad un’esclusione dell’impresa dalla gara: le caratteristiche sostanziali delle soluzioni proposte, come pure il presunto stravolgimento che comportavano rispetto al progetto esecutivo, erano soltanto elementi liberamente valutabili da parte della Commissione in sede di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.
Ancora più generica è la censura di identico contenuto che si legge nel ricorso incidentale proposto dalla Matarrese S.p.a. nei confronti della Mazitelli S.p.a.
Anche in questo caso, la ricorrente incidentale lamenta modificazioni sostanziali degli spazi e delle aree rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara – e perciò va ribadito quanto appena sottolineato al riguardo -, ma a ciò si aggiunge una generica doglianza in ordine all’asserita “insufficienza” dei grafici di progetto prodotti dalla Mazzitelli S.p.a. per la stessa comprensione delle proposte progettuali avanzate.
Ciò, oltre a rendere la censura in qualche modo contraddittoria, ancora una volta impinge nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla Commissione di gara, che il Collegio ritiene abbia certamente avuto i mezzi e la possibilità di valutare compiutamente le varianti proposte dall’impresa concorrente.
In conclusione, anche sotto tale profilo non si ravvisano né estremi di manifesta erroneità o irragionevolezza nelle valutazioni delle offerte tecniche, né situazioni che conclamatamene avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla gara della ricorrente principale.

 

4. Venendo ora all’esame del ricorso principale proposto dalla Guastamacchia S.p.a. (nr. 856/04), occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari sollevate avverso di esso dalle parti resistenti.
4.1. In primis, la controinteressata Matarrese S.p.a. eccepisce il difetto di legittimazione dell’impresa ricorrente, avendo la stessa proposto impugnazione “quale capogruppo della costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a”.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, se ben si comprende, la controinteressata non disconosce il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di raggruppamento di imprese costituendo, ciascuna delle imprese raggruppande è autonomamente legittimata a ricorrere, sicché l’impugnazione può essere proposta o dalle singole imprese individualmente o da tutte congiuntamente.
Tuttavia, la controinteressata ritiene che nel caso di specie non si sarebbe verificata né l’una né l’altra ipotesi, avendo la Guastamacchia agito in rappresentanza di un R.T.I. non ancora costituito, ciò che non sarebbe consentito.
Il Collegio ritiene di non condividere tale ragionamento, osservando che il semplice fatto che la Guastamacchia S.p.a. abbia inserito nel ricorso la specificazione di agire “quale capogruppo” di una A.T.I. costituenda nulla aggiunge e nulla toglie alla sua originaria legittimazione individuale: è evidente, infatti, che si tratta di un soggetto che ricorre uti singulus, e tamquam non esset la predetta specificazione.
4.2. Sia la controinteressata che l’Amministrazione resistente eccepiscono poi la parziale inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, evidenziando che un interesse concreto ed attuale a ricorrere sussiste soltanto per il primo motivo del ricorso principale, concernente entrambe le controinteressate che precedono in graduatoria la ricorrente, e che se tale motivo risultasse infondato le altre censure andrebbero qualificate inammissibili, non avendo più la ricorrente alcuna possibilità di raggiungere il primo posto in graduatoria.
L’argomentazione è corretta, ma la conclusione non è completamente esatta.
Infatti, se è vero che la Matarrese S.p.a. nella graduatoria finale sopravanza la ricorrente di oltre 10 punti, va però rilevato che, ove fossero ritenute accoglibili le doglianze contenute nei motivi aggiunti in ordine all’indebita attribuzione alla Mazzitelli S.p.a. (seconda in graduatoria) di ben 2,68 punti ed alla mancata attribuzione alla ricorrente di 0,8 punti, la Guastamacchia S.p.a. raggiungerebbe la seconda posizione in graduatoria: ciò, se pacificamente non corrisponde ad un interesse di per sé giuridicamente tutelabile, ad avviso del Collegio è tuttavia sufficiente a fondare l’interesse della ricorrente alle ulteriori censure coinvolgenti esclusivamente la posizione della Matarrese S.p.a. 8ed in particolare, quelle relative alla verifica di congruità della sua offerta).
4.3. Per completezza espositiva, e poiché si sono richiamati i motivi aggiunti di parte ricorrente per motivare la sussistenza del suo interesse a ricorrere, occorre esaminare anche l’ulteriore eccezione di tardività dei motivi aggiunti medesimi, sollevata dall’Amministrazione resistente.
Ciò sul presupposto che essa sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla sopravvenuta conoscenza degli atti impugnati, e che ai motivi aggiunti debba applicarsi il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 23 bis L. nr. 1034/71.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, la consolidata giurisprudenza è dell’avviso che la disposizione ex art. 23 bis L. nr. 1034/71 non trovi sempre e comunque applicazione ai termini per la notifica ed il deposito dei motivi aggiunti, ma soltanto nell’ipotesi in cui questi abbiano ad oggetto i medesimi atti oggetto dell’impugnazione principale; laddove, invece, con i motivi aggiunti vengano impugnati atti ulteriori adottati dalla P.A. (con doglianze, quindi, che sarebbero state proponibili anche mediante ricorso autonomo), il termine resta identico a quello previsto per la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1.10.2003, nr. 5707; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 31.1.2005, nr. 141).
Il Collegio è dell’opinione che detto principio debba trovare applicazione anche nei casi, come quello che occupa, in cui con i motivi aggiunti si censurino atti comunque entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente in un momento successivo all’impugnazione principale (e quindi conosciuti o attraverso l’accesso ovvero – come nel caso di specie – a seguito di acquisizioni istruttorie disposte nel corso del giudizio).
Deve pertanto ritenersi la tempestività dei motivi aggiunti proposti da parte ricorrente.

 

5.1. Scendendo all’esame nel merito del ricorso principale proposto dalla Guastamacchia S.p.a., va anzi tutto esaminato il primo motivo d’impugnazione, col quale si sostiene che sia la prima che la seconda delle imprese in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, per non aver prodotto l’elenco dei prezzi relativi alla proposte migliorative proposte.
La censura è infondata.
In linea generale, va richiamato l’ovvio principio secondo cui le cause di esclusione da una gara devono essere tassativamente e chiaramente indicate dalla lex specialis di gara, non potendo le stesse desumersi da un’interpretazione sistematica o “estensiva” delle disposizioni del bando.
Nel caso di specie, le disposizioni della lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto invocate da parte ricorrente si limitavano a comminare l’esclusione dalla gara soltanto per l’ipotesi che le proposte migliorative formulate dal concorrente concernessero “oggetti diversi” da quelli tassativamente elencati dalla stessa lettera d’invito; nessuna comminatoria di esclusione, al contrario, era ricollegata alla mancata produzione dell’elenco prezzi relativo alle migliorie proposte.
Diversa conclusione non può essere autorizzata dal mero richiamo fatto dalla lettera d’invito all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, che peraltro al riguardo così disponeva: “Tali elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle relazioni illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che si rendessero necessari fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri della sicurezza”.
Già l’inciso “ove occorra” sarebbe sufficiente ad evidenziare la non indefettibilità della produzione di relazione illustrativa ed elenco prezzi (e quindi l’impossibilità di un’esclusione dalla gara in conseguenza della sua omissione), ma ancor più illuminante è l’inciso finale “fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo”.
Infatti, non può non condividersi il rilievo di parte controinteressata secondo cui il fatto che il bando di gara prevedesse che l’offerta fosse formulata mediante prezzo “a corpo” escludeva ogni rilevanza decisiva ai singoli prezzi unitari delle varianti proposte, in ciò risiedendo la ratio della non essenzialità di siffatta specificazione.
5.2. Conviene ora esaminare le doglianze di parte ricorrente relative allo svolgimento ed alle conclusioni della procedura di verifica di congruità, iniziando da quella con cui si afferma la presunta illegittimità dell’avere l’Amministrazione proceduto a tale verifica soltanto per l’offerta Matarrese, prima classificata, e non anche per la seconda e la terza, malgrado anch’esse superassero la soglia di anomalia.
Tale doglianza, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.
Innanzi tutto, va sottolineato che era la stessa lex specialis di gara a prevedere espressamente che si sarebbe proceduto a verifica di congruità soltanto per la “offerta economicamente più vantaggiosa”: pertanto, ove tale disposizione fosse stata ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere tempestivamente ed autonomamente impugnata.
Ma in ogni caso, prescindendo da ciò, nella specie non può sostenersi – come fa la ricorrente – la violazione del disposto ex art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94, in quanto tale norma non è applicabile alla gara per cui è processo.
Infatti, essa è espressamente riferita alle gare in cui l’aggiudicazione avvenga col criterio dell’offerta più bassa, mentre nel caso che occupa era previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il regime applicabile, pertanto, era quello desumibile dal comma 1 ter del citato art. 21 e dall’art. 64, comma 6, del D.P.R. nr. 554/99, con la conseguente piena legittimità dell’assoggettamento a verifica della sola offerta risultata prima in graduatoria.
5.3. Vanno ora esaminate le censure – comuni al ricorso della Guastamacchia S.p.a ed a quello (nr. 884/05) della Mazzitelli S.p.a. – in ordine allo svolgimento ed agli esiti della verifica di congruità compiuta sull’offerta poi risultata aggiudicataria.
Assumono le ricorrenti, in estrema sintesi, che malgrado il responsabile del procedimento avesse manifestato nella propria relazione perplessità sulle giustificazioni addotte dalla Matarrese S.p.a., alla fine sarebbe stato espresso parere favorevole sulla base di una semplice dichiarazione “autoreferenziale”, resa dalla concorrente su espressa richiesta dell’Amministrazione: in tal modo, la stazione appaltante avrebbe omesso di approfondire i profili problematici emersi, accontentandosi delle suddette apodittiche rassicurazioni, nonché omettendo di motivare in ordine all’accertata congruità delle singole componenti dell’offerta presa in esame.
Quanto a tale ultimo punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un analitico e puntuale obbligo di motivazione in caso di esito negativo della verifica di congruità, identico obbligo non sussiste in caso di verifica positiva (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 7.6.2004, nr. 3554; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8.11.2004, nr. 3035).
Ma non è questa l’unica ragione per la quale il Collegio reputa infondata la doglianza de qua.
Al riguardo, giova richiamare l’ulteriore insegnamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi fino alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione insufficiente o di errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2004, nr. 7346; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19.1.2005, nr. 389; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27.9.2004, nr. 664).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che nessuna di tali ipotesi ricorra nella specie, in relazione alle risultanze della verifica compiuta dall’Amministrazione sull’offerta della Matarrese S.p.a.
In particolare, le perplessità manifestate dal responsabile del procedimento nella prima fase della procedura avevano riguardato essenzialmente due aspetti:
a) il valore eccessivamente basso delle percentuali indicate per spese generali (10 %) e per utile d’impresa (2 %);
b) l’importo indicato di taluni prezzi unitari (analiticamente elencati nella relazione esplicativa trasmessa alla Commissione di gara).
Con riguardo al primo aspetto, invero, le iniziali perplessità sono state superate dal successivo carteggio intercorso con l’impresa interessata, la quale ha fornito chiarimenti, così precisando: “nel corso degli ultimi esercizi (…) ci si è dotati di tutte le strutture necessarie per lo studio e la realizzazione di grandi opere, investendo sullo sviluppo aziendale in esercizi futuri e sovraccaricando di costi i primi periodi in cui il fatturato complessivo aziendale non ha potuto ancora registrare l’atteso sviluppo (…) L’incrementarsi del volume degli acquisti trattati derivanti dall’aumento del valore della produzione che deriverebbe dall’aggiudicazione della gara in oggetto comporterebbe un incremento del potere contrattuale dell’azienda, con un beneficio a livello di trattative con fornitori e subappaltatori (…) Sulla base di questi fattori si è deciso quindi di fissare l’utile atteso dalla commessa nel 2 %, pressoché in linea con quello registrato dall’azienda negli ultimi esercizi…”.
Il responsabile del procedimento ha ritenuto esaustive tali giustificazioni, pur ritenendo consigliabile chiedere alla concorrente ulteriori “conferme a garanzia”; tale richiesta aveva coinvolto anche l’importo dei prezzi unitari su cui permanevano “perplessità”.
La dichiarazione resa dalla Matarrese S.p.a. in riscontro a tale richiesta, lungi dall’essere “autoreferenziale”, o dal supplire a carenze istruttorie dell’Amministrazione (come assumono le ricorrenti), ha dunque avuto esclusivamente tale natura di “conferma”, intervenendo a concludere una verifica già conclusasi positivamente: al riguardo, appare condivisibile quanto rilevato dall’Amministrazione resistente, secondo cui tale dichiarazione “circa la remuneratività globale e per singole voci del prezzo a corpo offerto” aveva sostanzialmente lo scopo di cristallizzare e chiarire una volta per tutte, fra impresa e stazione appaltante, i termini economici dell’offerta, prevenendo ogni futuro equivoco od incomprensione.
Che, già prima di tale dichiarazione, la verifica di congruità si fosse conclusa positivamente, si evince dalla lettura della più volte richiamata relazione esplicativa del responsabile del procedimento, laddove, in relazione al punto a) di cui sopra, nel concludere per la congruità dei valori indicati per spese generali ed utile d’impresa, precisa che “sono comunque valori la cui determinazione rientra nella piena e libera facoltà decisionale dell’impresa”, mentre in riferimento al punto b), pur rimarcando il basso importo di talune voci dei prezzi unitari, evidenziava che per essi “esistono comunque i documenti giustificativi” (ossia la documentazione dei fornitori attestante gli importi indicati dall’impresa).
Nessuna delle motivazioni innanzi richiamate, ad avviso del Collegio, presenta quei profili di insufficienza, erroneità o illogicità che, come sopra evidenziato, potrebbero fondarne una valutazione di illegittimità.
5.4. Privo di pregio è anche l’ulteriore motivo d’impugnazione, contenuto nel ricorso principale della Guastamacchia S.p.a., in ordine all’asserita illegittimità dell’operato della Commissione, laddove ha assegnato alle offerte punteggi mediante semplici espressioni numeriche, non corredate da analitiche motivazioni.
Sul punto, va anzi tutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla sufficienza della valutazione delle offerte tecniche espressa con punteggi numerici corrispondenti ai parametri precostituiti nei criteri generali di valutazione: a ciò può aggiungersi che tale modalità di espressione dei giudizi appare – per così dire – tanto più idonea e sufficiente (e, di conseguenza, tanto meno risulta necessaria un’ulteriore motivazione) quanto più sono analitici e predeterminati i criteri in base ai quali la Commissione è chiamata a formulare la propria valutazione, in modo da limitarne al massimo la discrezionalità.
Nel caso di specie, la lex specialis di gara prevedeva una “griglia” alquanto dettagliata di criteri, in relazione agli elementi e subelementi su cui potevano insistere le proposte di variante migliorativa, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: ciò, riducendo al massimo gli spazi di discrezionalità della Commissione, la esonerava dall’onere di fornire una siffatta motivazione, rendendo ampiamente sufficienti i giudizi espressi in forma numerica.
5.5. Quanto all’ulteriore censura, contenuta nei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Guastamacchia S.p.a., in ordine all’asserita illegittimità della mancata esclusione dell’offerta Matarrese per violazione del punto 3.3.1 della lettera d’invito, anch’essa è destituita di fondamento.
Sul punto, giova sottolineare che la prescrizione innanzi richiamata imponeva che la parte dell’offerta tecnica relativa al c.d. “piano di manutenzione” fosse strutturata, a pena di esclusione, in tre elementi, denominati “parti edili e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche e speciali”, dei quali veniva posi specificato il contenuto: l’esclusione dalla gara era espressamente comminata per l’ipotesi di “omissione anche di uno solo” di detti elementi.
Nel caso di specie, è sufficiente esaminare l’offerta tecnica della Matarrese S.p.a. per verificare che la stessa rispettava il requisito imposto dal bando di gara: ciò che lamenta la ricorrente, invero, non è l’omissione totale di uno o più dei tre elementi suindicati, ma la (presunta) manchevolezza o difformità dell’offerta rispetto ai contenuti di essi, così come specificati dalla lettera d’invito; una situazione certamente valutabile dalla Commissione in sede di attribuzione dei punteggi, ma in alcun modo idonea a determinare l’esclusione del concorrente dalla gara.
5.6. Le residue censure contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti proposti dalla Guastamacchia S.p.a., una volta verificata l’infondatezza degli altri motivi d’impugnazione, vanno considerati inammissibili.
Si tratta, infatti, delle censure con le quali la ricorrente lamenta l’indebita attribuzione di punteggi sia alla Matarrese S.p.a. che alla Mazzitelli S.p.a., in assenza di proposte migliorative, e viceversa la mancata attribuzione di punteggi ad essa ricorrente in presenza di proposte del genere.
Tali censure, come già osservato, se anche ritenute accoglibili, non consentirebbero in ogni caso di colmare il gap di oltre 10 punti che separa la ricorrente dall’impresa risultata prima in graduatoria, potendo al più farle ottenere la seconda posizione: in altri termini, alcuna concreta utilità la ricorrente potrebbe ricavare dal solo accoglimento del gravame in parte qua.

 

6. A questo punto, il Collegio rileva come l’acclarata infondatezza, per le ragioni esposte, delle censure articolate da entrambe le ricorrenti in ordine allo svolgimento e l’esito della verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria rende improcedibile i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Matarrese S.p.a. in entrambi i giudizi all’esame, nella parte – non ancora trattata – in cui si lamentava l’illegittimità della stessa scelta dell’Amministrazione di procedere alla suddetta verifica.
Da tale giudizio di improcedibilità restano assorbiti anche i motivi aggiunti presentati dalla Mazzitelli S.p.a. in replica al ricorso incidentali, apparentemente contraddittori rispetto all’ultimo motivo del ricorso principale (nel quale la ricorrente affermava tesi analoghe a quelle sostenute dalla Matarrese S.p.a. nel ricorso incidentale), e che verosimilmente andavano intesi come proposti – per così dire – in via incidentale …rispetto allo stesso ricorso incidentale.

 

7. Restano da esaminare i motivi non ancora trattati del ricorso principale proposto dalla Mazzitelli S.p.a.
7.1. Col primo di essi, la ricorrente assume che la Matarrese S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo presentato un’offerta tecnica che, con riguardo all’elemento denominato “composizione delle facciate esterne, infissi esterne, vetrate continue e opere in ferro”, certamente esorbitava da quanto consentito dalla lettera d’invito, prevedendo l’eliminazione di balconi e terrazzi e l’eliminazione di rientranze, con conseguente alterazione del profilo dell’edificio e modifica dei volumi.
Tale motivo può essere esaminato congiuntamente con il terzo, con il quale la ricorrente assume che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa anche per non aver previsto, nel proprio “cronoprogramma”, i tempi necessari a munirsi delle autorizzazioni comunali indispensabili per l’esecuzione degli interventi sopra indicati.
I motivi sono infondati.
Al riguardo, giova anzi tutto sottolineare che la nozione architettonica di “facciata” non corrisponde a quella che sembra essere recepita da parte ricorrente, limitata cioè ai soli elementi esteriori (pareti esterne, parapetti etc.), ma comprende tutto ciò che fa parte del prospetto di un edificio, e quindi anche gli ulteriori elementi esterni, quali i balconi e gli sporti.
In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che costituisca pur sempre intervento sulla facciata, nel senso appena precisato, l’alterazione di tali elementi esterni, p. es. mediante la trasformazione di balconi in finestre o viceversa (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 4.11.2004, nr. 1516; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22.7.2004, nr. 3210).
È appunto ciò che si verifica nel caso di specie, con l’eliminazione di terrazzi e balconi, nonché di nicchie e rientranze, dal prospetto dell’edificio (soluzione, detto incidentalmente, del tutto funzionale agli scopi dell’intervento de quo).
Né mutano i termini della questione, per l’esigenza eventuale che gli interventi proposti necessitino di autorizzazioni e nulla osta sotto il profilo edilizio: come giustamente sottolineato dall’Amministrazione, tale esigenza astrattamente potrebbe porsi per tutte le varianti migliorative, destinate comunque a risolversi in una modifica dello status quo ante.
Di conseguenza, non può considerarsi sic et simpliciter meritevole di esclusione l’offerta della Matarrese S.p.a., per non aver previsto i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi: invero, l’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, con disposizione generale, disponeva che nel “cronoprogramma” presentato dai concorrenti si sarebbe dovuto tener conto anche dei tempi occorrenti “per l’ottenimento dei permessi nulla osta e/o autorizzazioni comunque denominati”.
Si trattava, pertanto, di un obbligo incombente su tutti i concorrenti, e non specificamente sulla Matarrese S.p.a. in ragione di peculiari caratteristiche della sua offerta; un obbligo rispetto al quale – è superfluo aggiungerlo – nessuna prova la ricorrente ha addotto del mancato rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria.
7.2. Va respinto anche il secondo motivo del ricorso Mazzitelli, con il quale si censura l’operato della Commissione, “rea” di aver assegnato alla Matarrese S.p.a. punteggi per proposte in realtà non migliorative, ma peggiorative, rispetto alle caratteristiche generali del progetto esecutivo posto a base di gara.
Al riguardo, giova richiamare quanto già più sopra evidenziato circa l’inammissibilità di un sindacato giurisdizionale sostitutivo rispetto alle valutazioni discrezionali spettanti all’Amministrazione, alla stregua di parametri tecnici ed estetici.
Il Collegio non ritiene che nel caso di specie si sia in presenza di quelle palesi illogicità o erroneità, che sole – come si è visto – possono autorizzare il sindacato giurisdizionale sulle scelte dell’Amministrazione.
Né i rilievi che precedono sono superabili sulla base dell’argomentazione, invero suggestiva, di parte ricorrente, secondo cui in questo caso l’illegittimità verificabile da questo Tribunale consisterebbe nello stravolgimento delle caratteristiche generali del progetto esecutivo, mediante il quale la stessa Amministrazione aveva già a priori autolimitato la propria discrezionalità tecnica.
L’argomento, infatti, non è risolutivo e non autorizza in alcun modo un’estensione del sindacato giurisdizionale al di là dei limiti di cui sopra.
Ed invero, che i progetti presentati dovessero rispettare le caratteristiche generali desumibili dal progetto posto a base di gara è pacifico, ma è intuitivo che rientrava nella piena discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione del confine tra modifiche consentite e interventi esorbitanti le suddette caratteristiche.
Inoltre, e per converso, dalla complessa disciplina, più volte richiamata, che la lettera d’invito imponeva per l’offerta tecnica, con la previsione dettagliata dei singoli elementi su cui potevano insistere le proposte di variante migliorative e l’espresso divieto di siffatte proposte su elementi ulteriori e diversi, deriva che, ove mai la Commissione si fosse convinta che determinate proposte travalicavano i limiti delle varianti consentite, la conseguenza sarebbe stata ineluttabilmente l’esclusione del concorrente dalla gara, e non l’attribuzione di un punteggio inferiore o nullo.
7.3. Quanto al quarto motivo del ricorso principale della Mazzitelli S.p.a., con il quale la ricorrente nega l’assoggettabilità a verifica della propria offerta, ne appare evidente l’inammissibilità per carenza d’interesse.
Infatti, come si è visto, la verifica di congruità è stata compiuta per la sola offerta prima classificata, e da questa positivamente e legittimamente superata, di tal che sarebbe stata solo ipotetica – e, peraltro, ipotesi non realizzata, stante la totale infondatezza dei ricorsi all’esame – la possibilità che, a seguito di esclusione dell’offerta Matarrese, risultasse prima in graduatoria quella della ricorrente, e per essa si ponesse un problema di verifica di congruità.

 

8. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando:
- respinge in parte i ricorsi incidentali e li dichiara in parte improcedibili, come meglio specificato in motivazione;
- respinge il ricorso nr. 856/05 proposto dalla Guastamacchia S.p.a.;
- respinge il ricorso nr. 884/05 proposto dalla Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.6.2005, con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Vito Mangialardi - Consigliere
Dott. Raffaele Greco - Referendario, est.


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