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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2005 n.
3244
Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Guastamacchia s.p.a. (avv. V. Petrarota) c. A.s.l. BA/4
(avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti), Salvatore Matarrese
s.p.a. (avv. S. Profeta), Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv.
G. Corrente); Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente)
c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti),
Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Appalto
pubblico – Aggiudicazione – Impugnazione principale – Profili
di possibile esclusione dell’impresa ricorrente – Ricorso
incidentale – Ha priorità logica.
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2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso
– Termine – Motivi aggiunti – Art.23-bis, l. n.1034 del
1971 – Dimidiazione – Applicazione – Limiti.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica –
Analitico e puntuale obbligo di motivazione – Solo in caso
di esito negativo.
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4. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica –
Rivalutazione esigenze di interesse pubblico – Esclusione.
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5. Edilizia e urbanistica – Facciata – Interventi
– Fattispecie.
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1. Nel caso in cui l’impugnazione principale
abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara, e col ricorso
incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione
dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare
priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento
determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base
del ricorso principale.
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2. La disposizione ex art. 23-bis, l. 6 dicembre
1971 n.1034, non trova sempre e comunque applicazione ai
termini per la notifica ed il deposito dei motivi aggiunti,
ma soltanto nell’ipotesi in cui questi abbiano ad oggetto
i medesimi atti oggetto dell’impugnazione principale; laddove,
invece, con i motivi aggiunti vengano impugnati atti ulteriori
adottati dalla p.a. (con doglianze, quindi, che sarebbero
state proponibili anche mediante ricorso autonomo), il termine
resta identico a quello previsto per la notifica ed il deposito
del ricorso introduttivo (nel caso di specie, il Collegio
ha ritenuto che detto principio debba trovare applicazione
anche nei casi in cui con i motivi aggiunti si censurino
atti comunque entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente
in un momento successivo all’impugnazione principale e quindi
conosciuti o attraverso l’accesso ovvero a seguito di acquisizioni
istruttorie disposte nel corso del giudizio).
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3. Con riferimento alla fase di verifica
dell’anomalia delle offerte, a fronte di un analitico e
puntuale obbligo di motivazione in caso di esito negativo
della verifica di congruità, identico obbligo non sussiste
in caso di verifica positiva.
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4. Il sindacato giurisdizionale in ordine
alla verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi
fino alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico
la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo
pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione
insufficiente o di errori di fatto.
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5. Costituisce pur sempre intervento sulla
facciata l’alterazione di elementi esterni, quali ad esempio
la trasformazione di balconi in finestre o viceversa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui seguenti ricorsi:
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1) nr. 856 del 2005 proposto dalla
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Guastamacchia S.p.a., quale capogruppo
della costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata
in Bari alla via T. Fiore, 62 (studio Trevi),
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CONTRO
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l’Azienda Sanitaria Locale BA/4, in
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti
ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di
Montrone, 47,
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e nei confronti
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- della Salvatore Matarrese S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti,
15;
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- della Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata
presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27;
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per l’annullamento previa sospensiva
della deliberazione nr. 553 del 17.3.2005 del direttore
generale della AUSL BA/4 di approvazione degli atti di gara
e aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata
intimata Salvatore Matarrese S.p.a. dei lavori di ristrutturazione
del P.O. D. Cotugno da destinare a sede dell’IRCCS Oncologico
all’esito della gara di licitazione privata per un importo
a corpo ammontante ad euro 22.904.295,27 ivi compresi i
verbali della commissione giudicatrice dell’8.11.2004; nonché
dei verbali della commissione giudicatrice dal nr. 3 al
nr. 10 del 13.12.2004 e formazione graduatorie relativa
alle offerte tecniche nonché della seduta del 20.12.2004
di formazione della graduatoria provvisoria e della seduta
di gara con relativo verbale del 16.2.2005 e le determinazioni
del responsabile del procedimento nr. 4830 del 31.12.2004,
della nota della Salvatore Matarrese S.p.a. del 17.1.2005,
della nota responsabile unico del procedimento del 2.02.2005
di richiesta integrazione atti; del verbale dell’impresa
Salvatore Matarrese S.p.a. del 5.2.2005 ancorché non conosciuto
della relazione del responsabile del procedimento inviata
in allegato alla nota prot. 637 dell’11.2.2005 nonché delle
giustificazioni fornite dalla controinteressata Salvatore
Matarrese circa l’offerta, l’analisi prezzi, le relative
sottovoci ed oneri prestazionali con listini e documentazione
trasmessa dalla aggiudicataria nonché delle determinazioni
del responsabile del procedimento e della commissione giudicatrice
e di gara nella parte in cui non hanno ritenuto di escludere
dalla gara la prima e la seconda classificata Mazzitelli
S.p.a. attesa la inidoneità ed incompletezza della offerta
e di ogni altro atto presupposto e conseguente (eventuale
contratto);
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e per la condanna
della ASL BA/4 al risarcimento del danno ingiusto in favore
della ricorrente ai sensi dell’art .33 D.Lgs. nr. 80/98.
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2) nr. 884 del 2005 proposto dalla
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Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata
presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27,
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CONTRO
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l’Azienda Sanitaria Locale BA/4, in
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti
ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di
Montrone, 47,
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e nei confronti
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della Salvatore Matarrese S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti,
15,
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per l’annullamento, previa sospensione
della delibera del Direttore Generale dell’AUSL BA/4 nr.
553 del 17 marzo 2005, di approvazione degli atti di gara
e aggiudicazione definitiva alla società Salvatore Matarrese
S.p.A. dell’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
generale del P.O. Cotugno da destinare a sede dell’I.R.C.C.S.
Oncologico di Bari;
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di ogni altro atto connesso, presupposto
e consequenziale, ivi compresi:
- i verbali di gara (seduta riservata) nn. 10 del 13 dicembre
2004, 1l del 20 dicembre 2004 e 12 del 16 febbraio 2005
(fase pubblica);
- della relazione di congruità del responsabile unico del
procedimento (trasmessa alla Commissione con nota prot.
637 dell’1l febbraio 2005) e della “richiesta documentazione”
inviata alla impresa Salvatore Matarrese S.p.a. prot. nr.868
del 28 febbraio 2005;
- delle note e delle corrispondenti integrazioni fornite
dalla impresa controinteressata ivi compresa la nota del
3 marzo 2005;
- del contratto d’appalto ove eventualmente stipulato.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e dei controinteressati;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 6.6.2005 dalla
ricorrente Guastamacchia S.p.a.;
Visti i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata
Salvatore Matarrese S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22.6.2005, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Vito Petrarota per la Guastamacchia S.p.a.,
l’avv. Filippo Panizzolo, in sostituzione dell’avv. Corrente,
per la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., gli avv. Fulvio Mastroviti
e Diego D’Onghia Ragadeo per l’Amministrazione resistente
e l’avv. Saverio Profeta per la Salvatore Matarrese S.p.a.;
Rilevato che le parti concordemente hanno consentito alla
trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi
termini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2005,
depositato il 28 maggio 2005, la società Guastamacchia S.p.a.,
premesso di aver partecipato, quale capogruppo di costituenda
A.T.I., alla licitazione privata indetta dalla A.U.S.L.
BA/4 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del
P.O. “D. Cotugno”, risultando terza classificata laddove
la gara veniva aggiudicata alla Salvatore Matarrese S.p.a.,
e seconda in graduatoria risultava la Ing. Orfeo Mazzitelli
S.p.a., ha impugnato gli atti ed i provvedimenti in epigrafe
indicati.
In particolare, la ricorrente ha precisato
- che, nella seduta della commissione di gara del 20.12.2004,
l’offerta della ricorrente veniva individuata, unitamente
a quelle delle due altre imprese sopra indicata, come anomale
a seguito della verifica condotta ai sensi degli artt. 91
e 64 D.P.R. nr. 554/99;
- che, tuttavia, in data 31.12.2004 il responsabile del
procedimento provvedeva a chiedere giustificazioni alla
sola prima classificata, Salvatore Matarrese S.p.a., la
quale riscontrava la richiesta con nota del 17.1.2005;
- che, successivamente, veniva richiesta alla Salvatore
Matarrese S.p.a. l’integrazione della documentazione giustificativa
trasmessa, che veniva materialmente trasmessa in data 11.2.2005;
- che, all’esito della verifica, lo stesso responsabile
del procedimento in data 11.2.2005 trasmetteva la propria
relazione di congruità, nella quale testualmente riferiva:
“La documentazione addotta dall’impresa, per le considerazioni
avanti esposte, risulta sufficientemente esaustiva sulla
congruità dell’offerta, salvo quanto sopra riportato. Si
evidenzia l’esiguo valore assunto a riguardo delle spese
generali e dell’utile di impresa e le perplessità circa
taluni prezzi unitari tutti sopra richiamati. Pertanto è
opportuno che in sede di aggiudicazione dell’appalto vengano
a tale proposito richieste all’impresa opportune dichiarazioni
circa la remuneratività globale e per singole voci del prezzo
a corpo offerto per l’esecuzione dei lavori, nei termini
e nelle condizioni tutte riportate nei documenti di gara,
ivi inclusi quelle relative all’offerta migliorativa”;
- che, all’esito di tutto ciò, veniva formata la graduatoria
definitiva, nella quale era dichiarata aggiudicataria la
Salvatore Matarrese S.p.a. con un punteggio di 85,99 punti,
mentre al secondo posto si classificava la Ing. Orfeo Mazzitelli
S.p.a. con 76,94 punti, ed al terzo posto la ricorrente
con 75,66 punti.
Avverso tali determinazioni, a seguito di accesso agli atti
di gara esercitato in data 7.4.2005, insorgeva l’odierna
ricorrente, lamentando i seguenti profili di illegittimità:
Violazione lettera invito e capitolato di gara; Eccesso
di potere per difetto di motivazione e sviamento e violazione
dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa;
Violazione dell’art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94 e degli
artt. 89 e segg. D.P.R. nr. 554/99; Violazione principio
del giusto procedimento e del buon andamento; Eccesso di
potere per difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà,
perplessità; Violazione e falsa applicazione dell’art. 21,
comma 1 bis, L. nr. 109/94; Violazione della lettera di
invito; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente
motivazione, illogicità, difetto di presupposto ed erronea
valutazione dei presupposti considerati; Erroneo apprezzamento
dei presupposti, per erronea interpretazione ed applicazione
della lettera di invito, violazione art. 89 D.P.R. nr. 554/99:
La lettera d’invito prevedeva (punto 3.1) che le offerte
per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento valore
tecnico ed estetico, a pena di esclusione, avrebbero dovuto
attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi successivi,
in cui erano elencati i singoli elementi su cui potevano
insistere le varianti migliorative rispetto al progetto
posto a base di gara proponibili dai concorrenti, precisandosi
poi che “ferma la limitazione a quelle di seguito specificate
delle parti del progetto di cui è ammessa la proposta di
variazione, il contenuto degli elaborati costituenti l’offerta
da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 25 del C.S.A.
parte I è in generale rimesso nel dettaglio ai singoli concorrenti
così che la sua eventuale carenza ed incompletezza non determinerà
la esclusione dell’offerta ma verrà considerata ai fini
dell’attribuzione dei singoli punteggi e sub punteggi”.
Il successivo punto 3.2 precisava, altresì, che qualora
il concorrente non avesse presentato proposte di varianti
migliorative per determinati elementi, s’intendevano accettati
gli stessi quali risultanti dal progetto posto a base di
gara, e per essi il concorrente non avrebbe preso alcun
punteggio.
L’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, nel prevedere
le modalità di redazione degli elaborati relativi alle eventuali
proposte migliorative dei concorrenti, precisava: “Tali
elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle relazioni
illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che si rendessero
necessari fermo il rispetto dell’importo di contratto a
corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri della sicurezza”.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava l’illegittimità
della mancata esclusione sia dell’offerta risultata aggiudicataria
che della seconda classificata, essendo le stesse del tutto
carenti della stima con relativo elenco prezzi delle migliorie
proposte: tale incompletezza documentale, in palese violazione
delle disposizioni innanzi richiamate, avrebbe dovuto comportare
l’esclusione dalla gara delle predette offerte.
Inoltre, risultavano illegittimamente assegnati all’offerta
della Matarrese S.p.a. punteggi per taluni elementi dell’offerta
tecnica in relazione ai quali la concorrente non aveva proposto
alcun miglioramento: segnatamente, ci si riferisce agli
elementi 3.02.14.4, 3.02.15.3, 3.02.15.5, 3.02.15.6, per
i quali risultavano attribuiti rispettivamente punti 0,02
– 0,01 – 0,05 e 0,15.
Difetto di adeguata istruttoria e conseguente carenza di
motivazione, perplessità e contraddittorietà; Violazione
della legge nr. 109/94:
In sede di giustificazioni richieste dal responsabile del
procedimento, la Matarrese S.p.a aveva omesso di indicare
i prezzi relativi ad opere integrative ricomprese nelle
migliorie tecniche proposte, per complessivi euro 509.158,13.
All’esito delle suddetta giustificazioni, il responsabile
del procedimento aveva espresso un giudizio perplesso e
contraddittorio: in particolare, venivano espresse perplessità
sull’entità indicata delle spese generali (nella misura
del 10 %) e dell’utile d’impresa (nella misura del 2 %),
ritenuti estremamente esigui, nonché in ordine a alcuni
prezzi unitari dichiarati dalla concorrente.
Tuttavia, lo stesso responsabile del procedimento richiedeva
alla Matarrese S.p.a. un’ulteriore dichiarazione sulla remuneratività
del prezzo a corpo offerto per l’appalto, dichiarazione
resa in data 2.3.2005 in maniera autoreferenziale, e che
veniva considerata sufficiente a superare le suindicate
perplessità.
Ciò, ad avviso della ricorrente, integrava un’ipotesi di
motivazione non solo contraddittoria, ma insufficiente,
essendosi omesso di valutare la congruità dell’offerta in
ogni sua singola componente, motivando espressamente in
relazione a ciascuna di esse.
Difetto di motivazione ed istruttoria: la commissione di
gara aveva espresso le proprie valutazioni sul valore tecnico
delle offerte presentate mediante l’attribuzione di punteggi
numerici non corredati da alcuna motivazione idonea a comprendere
le ragioni delle scelte tecniche effettuate, in tal modo
disattendendo un obbligo di motivazione da considerare non
escluso dalla presenza di criteri predeterminati per l’attribuzione
dei punteggi;
Violazione di legge (art. 21 L. nr. 109/94 e D.P.R. nr.
554/99): la commissione di gara, e conseguentemente il responsabile
del procedimento, avevano ritenuto di procedere alla verifica
di congruità soltanto per l’offerta prima in graduatoria,
e non anche per la seconda e la terza, malgrado anche per
queste ultime fosse stato riscontrato il superamento della
soglia di anomalia.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto annullarsi i
provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 31 maggio
2005, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e dell’istanza
cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 30 maggio 2005, e depositati
in Segreteria il 6 giugno 2005, la ricorrente ha formulato
ulteriori censure avverso i medesimi atti di gara.
In primo luogo, si assume che sia la Matarrese S.p.a. che
la Mazzitelli S.p.a. avrebbero dovuto essere escluse dalla
gara per violazione della lettera d’invito, che al punto
3.3.1, nel disciplinare il contenuto delle offerte per l’attribuzione
dei sub-punteggi relativi alla parte tecnica dell’elemento
“utilizzazione e manutenzione”, così disponeva: “Il concorrente
ai fini dell’attribuzione dei su punteggi relativi alla
parte tecnica dell’elemento “utilizzazione e manutenzione”
(max punti 3) dovrà esprimere la propria offerta, pena l’esclusione,
esclusivamente sugli oggetti che seguono (…) Tali elementi,
che ad ogni effetto devono intendersi come “piano di manutenzione”,
devono ritenersi tutti egualmente essenziali per la validità
dell’offerta così che l’omissione anche di uno solo di essi
determinerà l’esclusione dell’offerta stessa”
Seguiva l’indicazione dei tre elementi denominati “parti
edili e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche
e speciali”, con la specificazione dei relativi contenuti
(o subelementi).
Ciò premesso, la ricorrente rilevava che gli elaborati della
Matarrese S.p.a. e della Mazzitelli S.p.a. risultavano privi
di più elementi manutentivi riportati nel piano di manutenzione,
ciò che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione a mente
delle disposizioni innanzi citate.
Inoltre, sempre nei motivi aggiunti, la ricorrente censurava:
a) l’indebita attribuzione di punteggi alla Mazzitelli S.p.a.,
in assenza di qualsivoglia proposta migliorativa, per un
totale di 2,68 punti;
b) l’omessa attribuzione alla medesima ricorrente di punteggi
per proposte migliorative presentate, per un totale di 0,8
punti;
c) l’indebita assegnazione di ulteriori punteggi alla Matarrese
S.p.a., in assenza di proposte migliorative, per un totale
di 1,10 punti.
Per il resto, la ricorrente reiterava le censure già articolate
col ricorso originario.
Con memoria depositata in data 7 giugno 2005, l’Amministrazione
resistente ha articolatamente ed analiticamente controdedotto
alle censure di parte ricorrente, chiedendo la reiezione
del ricorso e dell’istanza cautelare, nonché rilevando che,
in caso di infondatezza delle censure riguardanti congiuntamente
le posizioni sia della Matarrese S.p.a. che della Mazzitelli
S.p.a., le ulteriori censure sarebbero divenute inammissibili
per difetto d’interesse, essendo esclusa ogni possibilità
per la ricorrente di aggiudicarsi la gara.
La controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., dal canto
suo, ha proposto ricorso incidentale, notificato in data
14 giugno 2005 e depositato in Segreteria il 16 successivo,
articolando le seguenti censure in via incidentale:
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione
e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91,
ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto
di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti
di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità
manifesta: nell’ipotesi in cui le censure della ricorrente
principale fossero state ritenute accoglibili, la controinteressata
contestava la legittimità della stessa procedura di verifica
dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa
cui l’Amministrazione aveva ritenuto di far luogo, in quanto
tale procedura è prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora
i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara”: pertanto, occorre che sia superata la
soglia di anomalia contemporaneamente da entrambi i punteggi
sopra indicati, separatamente considerati, mentre nella
specie tale soglia era superata soltanto per l’elemento
prezzo, e non anche per i restanti elementi.
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle
prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione
relativo all’elemento “valore tecnico ed estetico” di cui
al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di
attività istruttoria e travisamento dei presupposti: l’offerta
della Guastamacchia S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa,
prevedendo varianti migliorative su oggetti che secondo
il bando di gara non le ammettevano, e segnatamente, quanto
al punto 3.2.1, in relazione al blocco operatorio, laddove
il progetto esecutivo posto a base di gara le consentiva
solo per le aree a destinazione specifica (Radiologia e
Radiodiagnostica).
Con ulteriore memoria depositata il 17 giugno 2005, l’Amministrazione
resistente ha replicato anche alle censure contenute nei
motivi aggiunti di parte ricorrente.
Anche la controinteressata Matarrese S.p.a., con memoria
depositata il 20 giugno 2005, ha chiesto la reiezione del
ricorso e dell’istanza cautelare, eccependo peraltro in
limine l’inammissibilità dell’impugnazione sotto diversi
profili.
In data 21 giugno 2005, la ricorrente ha replicato ai rilievi
di controparte, insistendo per l’accoglimento delle proprie
richieste.
In parti data, si è costituita anche l’altra controinteressata,
Mazzitelli S.p.a., con motivata memoria nella quale ha sostenuto
l’inammissibilità ed infondatezza delle censure di parte
ricorrente, chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per
l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti
concordemente hanno consentito alla trattazione immediata
del merito, rinunciando ai relativi termini.
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.
2. Con ricorso notificato il 19 maggio 2005, depositato
in Segreteria il 1 giugno 2005, la Ing. Orfeo Mazitelli
S.p.a., premesso di aver anch’essa partecipato alla gara
in oggetto, ha a sua volta impugnato gli atti e provvedimenti
in epigrafe meglio indicati, concernenti lo svolgimento
della stessa e la sua aggiudicazione alla Salvatore Matarrese
S.p.a.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti
profili di illegittimità:
Violazione del punto 3.1. della lettera di invito; Violazione
del punto 3.2 della lettera di invito; Violazione del punto
3.2.3 della lettera di invito; Violazione delle prescrizioni
di cui a pag. 30 della lettera di invito; Violazione dei
principi generali par condicio in materia di gare pubbliche;
Eccesso di potere (travisamento dei presupposti, difetto
assoluto di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento):
in relazione all’elemento denominato “composizione delle
facciate esterne, infissi esterni, vetrate continue e opere
in ferro”, l’offerta tecnica della Matarrese S.p.a. risultava
violare le prescrizioni della lettera di invito, prevedendo,
anziché un semplice intervento sugli elementi di costituzione
e finitura delle facciate, una variazione totale con eliminazione
di tutti i balconi e terrazzi preesistenti e modifica del
profilo dell’edificio, mediante eliminazione di parti incassate,
, ciò che comportava modifica dei volumi (oltre ad imporre
la necessità di provvedimento autorizzatorio comunale),
ed avrebbe pertanto dovuto imporre l’esclusione dell’offerta
de qua;
Violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla
lettera di invito per la attribuzione del punteggio; Violazione
dell’art. 25 del C.S.A.; Eccesso di potere (illogicità manifesta,
manifesta irragionevolezza, sviamento): la Commissione di
gara, in ogni caso, risultava aver attribuito punteggi all’offerta
Matarrese in maniera arbitraria, per varianti sicuramente
peggiorative e non migliorative, in quanto comportanti lo
stravolgimento del progetto esecutivo posto a base di gara,
le cui caratteristiche generali avrebbero dovuto essere
rispettate secondo le prescrizioni innanzi richiamate (ciò
era avvenuto, in particolare, in relazione a diversi subelementi
rientranti negli elementi denominati “miglioramento della
distribuzione e flessibilità”, “miglioramento degli interventi
relativi alla strutture portanti”, “miglioramento tecnico
ed estetico delle opere edili”, “coperture” e “efficienza
energetica dell’impianto elettrico”);
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito,
punto 4 (pag. 27); Eccesso di potere (difetto assoluto di
istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto assoluto
di motivazione, sviamento): la Commissione aveva omesso
di considerare che il cronoprogramma presentato dall’impresa
aggiudicataria non considerava i tempi necessari all’ottenimento
dell’indispensabile provvedimento autorizzatorio comunale
per l’esecuzione delle opere sulle facciate sopra indicate;
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito;
Violazione del giusto procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta; Violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 64, co. 6, del D.P.R. nr. 554/99; Eccesso
di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento
dei presupposti, sviamento): la ricorrente riproponeva sostanzialmente
le censure, già articolate dalla Guastamacchia S.p.a. nel
ricorso nr. 856/05, in ordine allo svolgimento ed agli esiti
della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, co. 6, del
D.P.R. nr. 554/99; Violazione e falsa applicazione delle
disposizioni di cui a pag. 31 della lettera d’invito; Eccesso
di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento
dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione):
in ogni caso, la doverosa esclusione dell’offerta Matarrese
avrebbe dovuto comportare l’automatica aggiudicazione delle
gara a favore della ricorrente, non essendovi alcuno spazio
per l’assogettamento della sua offerta alla procedura di
verifica dell’anomalia, non sussistendo il requisito del
contemporaneo superamento della soglia di anomalia sia nel
punteggio per il prezzo che per quello relativo agli altri
elementi, in quanto quest’ultimo era inferiore di ben 28,94
punti alla soglia di anomalia individuata ex art. 64 D.P.R.
nr. 554/99.
La ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento degli atti
impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
In data 7 giugno 2005 si è costituita l’Amministrazione
intimata, che ha successivamente depositato memoria nella
quale ha articolatamente controdedotto alle censure di parte
ricorrente, chiedendone il rigetto.
Anche in questo giudizio la controinteressata Salvatore
Matarrese S.p.a. ha proposto ricorso incidentale, notificato
in data 14-15 giugno 2005 e depositato il 16 successivo,
nel quale ha articolato le seguenti censure:
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione
e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91,
ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto
di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti
di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità
manifesta: anche in questo caso, la controinteressata contestava
la legittimità della procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui l’Amministrazione
aveva ritenuto di far luogo, in quanto tale procedura è
prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora i punti relativi
al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”:
pertanto, occorre che sia superata la soglia di anomalia
contemporaneamente da entrambi i punteggi sopra indicati,
separatamente considerati, mentre nella specie tale soglia
era superata soltanto per l’elemento prezzo, e non anche
per i restanti elementi.
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle
prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione
relativo all’elemento “valore tecnico ed economico” di cui
al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di
attività istruttoria e travisamento dei presupposti: anche
la Mazzitelli S.p.a. risultava aver proposto varianti per
oggetti che non le ammettevano, ed avrebbe dovuto pertanto
essere esclusa dalla gara.
In data 20 giugno 2005, peraltro, la medesima controinteressata
ha depositato articolata memoria, con la quale ha replicato
alle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
In data 21 giugno 2001, oltre a depositare ulteriore breve
memoria esplicativa, la ricorrente ha depositato motivi
aggiunti notificati alle controparti il 17 giugno antecedente,
in replica al ricorso incidentale della Matarrese S.p.a.,
articolando la seguente censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, nr. 4, Dir.
93/37/CEE; Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione del
principio di buon andamento della P.A.; Violazione del principio
di concorrenza; Eccesso di potere (difetto di motivazione,
difetto di istruttoria): in sintesi, assume la ricorrente
che, alla stregua di un’interpretazione in linea con le
norme costituzionali e con la normativa comunitaria della
disciplina richiamata da controparte, alla P.A. non sarebbe
precluso procedere alla verifica di anomalia dell’offerta
aggiudicataria anche laddove non sia superata la soglia
aritmetica di anomalia, e anzi, ove tale superamento non
avvenga per pochi punti o frazioni di punto, l’Amministrazione
sarebbe piuttosto tenuta a motivare espressamente l’opposta
scelta di non procedere a verifica di congruità: dal che
discendeva la piena legittimità dell’operato della Commissione
nel caso di specie.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per
l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti
concordemente hanno consentito alla trattazione immediata
del merito, rinunciando ai relativi termini.
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente, appare opportuno riunire
i due ricorsi sopra indicati, attesa l’evidente connessione
oggettiva e soggettiva esistente fra gli stessi.
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2. Il Collegio ritiene di dover prioritariamente
esaminare i ricorsi incidentali proposti dall’aggiudicataria
controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., limitatamente
alle censure con le quali in essi si assume la necessità
di esclusione dalla gara delle ricorrenti principali, Guastamacchia
S.p.a. e Mazzitelli S.p.a.
Infatti, come evidenziato da consolidata giurisprudenza,
laddove l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione
di una gara, e col ricorso incidentale si facciano valere
profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente
principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale,
perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno
dell’interesse posto a base del ricorso principale (cfr.
T.A.R. Sardegna, 15.4.2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia, Milano,
Sez. III, 13.4.2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania,
Sez. I, 3.2.2003, nr. 209).
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3.1. Con particolare riguardo al ricorso
incidentale proposto nel giudizio nr. 856/05, la ricorrente
principale Guastamacchia S.p.a. ne eccepisce in limine la
irricevibilità per “intempestività”, assumendo che la Matarrese
S.p.a. avrebbe dovuto impugnare nei termini gli atti con
i quali si disponeva procedersi a valutazione di congruità
della propria offerta.
L’eccezione è priva di fondamento.
Infatti, premesso che la determinazione di avvio del subprocedimento
di verifica, in quanto atto endoprocedimentale, avrebbe
potuto essere impugnata soltanto all’esito della procedura
di gara, non è irrilevante la circostanza che la Matarrese
S.p.a. abbia positivamente superato la verifica di anomalia,
e pertanto nessun interesse avrebbe avuto a gravare i relativi
atti.
Invero, l’interesse a far valere le proprie doglianze avverso
il subprocedimento di verifica sussisterebbe soltanto nell’ipotesi
in cui, in accoglimento del ricorso principale, il richiamato
esito venisse sovvertito e la Matarrese fosse esclusa dalla
gara: deve ritenersi pertanto ammissibile la proposizione
in via meramente incidentale delle predette censure.
È anche il caso di aggiungere che, malgrado l’eccezione
appena trattata investa il ricorso incidentale nella sua
interezza, essa in realtà è mirata esclusivamente alla prima
censura di esso, l’unica che effettivamente abbia riguardo
al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
si è anticipato, invece, che in questa sede dovrà prioritariamente
esaminarsi l’ulteriore motivo di gravame, tendente all’esclusione
dell’impresa ricorrente principale.
3.2. Tanto nel ricorso incidentale articolato contro la
Guastamacchia S.p.a., quanto in quello proposto contro la
Mazzitelli S.p.a., la controinteressata assume che le ricorrenti
principali avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, avendo
presentato proposte di varianti migliorative relative ad
elementi per le quali queste non erano consentite.
La disposizione di riferimento è il punto 3.1 della lettera
di invito, che così disponeva:
“L’offerta per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento
“valore tecnico ed estetico”, pena la sua esclusione, dovrà
attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi che
seguono.
Non saranno ammesse e determineranno l’esclusione del concorrente
proposte di variante rispetto al progetto esecutivo a base
di gara che cadano su oggetti diversi da quelli di seguito
specificati in relazione al contenuto atteso dell’offerta
come di seguito indicato”.
Con riguardo alla posizione della Guastamacchia S.p.a.,
assume la ricorrente principale che essa avrebbe dovuto
essere esclusa per avere rivisitato completamente il blocco
operatorio – non ricompresso tra le aree a destinazione
specifica per le quali il punto 3.2.1 della lettera ammetteva
varianti -, nonché per avere proposto una redistribuzione
di altre aree a destinazione specifica anch’esse non comprese
fra quelle di cui al citato 3.2.1: tali modifiche, oltre
a stravolgere l’assetto risultante dal progetto esecutivo,
erano tutt’altro che migliorative rispetto al progetto posto
a base di gara, riducendone la funzionalità.
Al riguardo, il Collegio ritiene anzi tutto di dover chiarire,
anche ai fini dell’esame di talune delle censure proposte
nei ricorsi principali, che la qualificazione delle proposte
di variante come “migliorative” o meno rispetto al progetto
esecutivo posto a base di gara esula del tutto dai limiti
del sindacato giurisdizionale, impingendo nel merito delle
valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.
Non può non richiamarsi, in altri termini, il pacifico orientamento
giurisprudenziale secondo cui la discrezionalità tecnica
della P.A. è sindacabile soltanto entro i ristretti limiti
della manifesta irragionevolezza o erroneità nell’applicazione
dei parametri tecnici, pena un non ammissibile esercizio
da parte del giudice delle prerogative dell’amministrazione
attiva.
Ciò premesso, la censura all’esame è certamente non ammissibile
laddove chiede a questo Tribunale di rivalutare, alla stregua
di parametri non solo tecnici ma anche estetici (quindi
vieppiù opinabili), la funzionalità delle soluzioni progettuali
proposte dall’impresa ricorrente rispetto alle caratteristiche
del progetto posto a base di gara.
Sotto altro profilo, va esaminato l’argomento secondo cui
talune delle varianti proposte, non essendo in alcun modo
consentite dal bando di gara, avrebbero dovuto comportare
l’esclusione della Guastamacchia S.p.a dalla gara de qua.
Ad avviso del Collegio, la censura non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura sistematica della lettera d’invito
emerge con chiarezza che i limiti imposti ai concorrenti
dal progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione
non erano così stringenti e rigorosi come mostra di ritenere
la ricorrente incidentale.
In particolare, i “vincoli di oggetto”, il cui mancato rispetto
avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta, si sostanziavano
nella necessità che le varianti migliorative proposte concernessero
una serie di elementi analiticamente elencati dal bando
di gara: ciò comportava esclusivamente la preclusione a
formulare proposte che concernessero elementi ulteriori
e diversi, non compresi in tale elencazione.
Tutt’altra questione, invece, è quella delle caratteristiche
che le proposte di modifica avrebbero dovuto o potuto avere,
nell’ambito degli elementi in cui esse erano consentite:
come è evidente, la lettera d’invito non si limitava ad
elencare tali elementi, ma ne forniva una specificazione,
ricorrendo anche ad indicazioni esemplificative.
Per esempio, con riguardo al punto 3.2.1, cui ha riguardo
la doglianza all’esame di parte ricorrente incidentale,
relativo all’elemento “miglioramento della distribuzione
e della flessibilità”, esso così stabiliva:
“Le varianti migliorative tecniche ed estetiche delle opere
in oggetto potranno riguardare:
1) proposte progettuali migliorative ed esecutive relative
alle strutture di collegamento e distributive dei percorsi
di servizio e degli impianti (tunnel di collegamento palazzina
uffici-ospedale, collegamenti verticali, cavedi attrezzati,
ecc.) contenenti soluzioni flessibili e riportanti dettagli
dimensionali ed ingombri;
2) proposte progettuali migliorative delle distribuzione
funzionale nelle aree a destinazione specifica (Radiologia
e Radiodiagnostica), dei laboratori di analisi e di ricerca,
con soluzioni appropriate per la gestione anche informatica
e per la realizzazione di impianti atti a garantire un elevato
livello di asepsi in particolari zone;
3) ulteriori modifiche migliorative ed integrative finalizzate
alla realizzazione di un ospedale “aperto” negli spazi di
incontro: zone di ingresso, di accoglienza, di attesa ed
in relazione con il pubblico: locali di culto, bar, sala
mensa, foresteria”.
Proprio quest’ultima previsione induce il Collegio a ritenere
l’arbitrarietà dell’interpretazione secondo cui sarebbero
state vietate le proposte di variante interessanti le sale
operatorie; per altro verso, il carattere esemplificativo
della previsione relativa agli spazi di collegamento e di
servizio, tale da consentirne una rielaborazione anche al
di là di quanto espressamente stabilito, si evince chiaramente
dalla lettura del nr. 1 della disposizione appena citata.
In definitiva, le variazioni proposte dalla Guastamacchia
S.p.a. non avrebbero giammai potuto, se non a costo di una
grave forzatura della lex specialis di gara, indurre ad
un’esclusione dell’impresa dalla gara: le caratteristiche
sostanziali delle soluzioni proposte, come pure il presunto
stravolgimento che comportavano rispetto al progetto esecutivo,
erano soltanto elementi liberamente valutabili da parte
della Commissione in sede di attribuzione dei punteggi alle
offerte tecniche.
Ancora più generica è la censura di identico contenuto che
si legge nel ricorso incidentale proposto dalla Matarrese
S.p.a. nei confronti della Mazitelli S.p.a.
Anche in questo caso, la ricorrente incidentale lamenta
modificazioni sostanziali degli spazi e delle aree rispetto
a quanto previsto dal progetto a base di gara – e perciò
va ribadito quanto appena sottolineato al riguardo -, ma
a ciò si aggiunge una generica doglianza in ordine all’asserita
“insufficienza” dei grafici di progetto prodotti dalla Mazzitelli
S.p.a. per la stessa comprensione delle proposte progettuali
avanzate.
Ciò, oltre a rendere la censura in qualche modo contraddittoria,
ancora una volta impinge nel merito delle valutazioni tecniche
riservate alla Commissione di gara, che il Collegio ritiene
abbia certamente avuto i mezzi e la possibilità di valutare
compiutamente le varianti proposte dall’impresa concorrente.
In conclusione, anche sotto tale profilo non si ravvisano
né estremi di manifesta erroneità o irragionevolezza nelle
valutazioni delle offerte tecniche, né situazioni che conclamatamene
avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla gara della
ricorrente principale.
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4. Venendo ora all’esame del ricorso principale
proposto dalla Guastamacchia S.p.a. (nr. 856/04), occorre
preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari sollevate
avverso di esso dalle parti resistenti.
4.1. In primis, la controinteressata Matarrese S.p.a. eccepisce
il difetto di legittimazione dell’impresa ricorrente, avendo
la stessa proposto impugnazione “quale capogruppo della
costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a”.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, se ben si comprende, la controinteressata non
disconosce il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo
cui, in ipotesi di raggruppamento di imprese costituendo,
ciascuna delle imprese raggruppande è autonomamente legittimata
a ricorrere, sicché l’impugnazione può essere proposta o
dalle singole imprese individualmente o da tutte congiuntamente.
Tuttavia, la controinteressata ritiene che nel caso di specie
non si sarebbe verificata né l’una né l’altra ipotesi, avendo
la Guastamacchia agito in rappresentanza di un R.T.I. non
ancora costituito, ciò che non sarebbe consentito.
Il Collegio ritiene di non condividere tale ragionamento,
osservando che il semplice fatto che la Guastamacchia S.p.a.
abbia inserito nel ricorso la specificazione di agire “quale
capogruppo” di una A.T.I. costituenda nulla aggiunge e nulla
toglie alla sua originaria legittimazione individuale: è
evidente, infatti, che si tratta di un soggetto che ricorre
uti singulus, e tamquam non esset la predetta specificazione.
4.2. Sia la controinteressata che l’Amministrazione resistente
eccepiscono poi la parziale inammissibilità del ricorso
per difetto d’interesse, evidenziando che un interesse concreto
ed attuale a ricorrere sussiste soltanto per il primo motivo
del ricorso principale, concernente entrambe le controinteressate
che precedono in graduatoria la ricorrente, e che se tale
motivo risultasse infondato le altre censure andrebbero
qualificate inammissibili, non avendo più la ricorrente
alcuna possibilità di raggiungere il primo posto in graduatoria.
L’argomentazione è corretta, ma la conclusione non è completamente
esatta.
Infatti, se è vero che la Matarrese S.p.a. nella graduatoria
finale sopravanza la ricorrente di oltre 10 punti, va però
rilevato che, ove fossero ritenute accoglibili le doglianze
contenute nei motivi aggiunti in ordine all’indebita attribuzione
alla Mazzitelli S.p.a. (seconda in graduatoria) di ben 2,68
punti ed alla mancata attribuzione alla ricorrente di 0,8
punti, la Guastamacchia S.p.a. raggiungerebbe la seconda
posizione in graduatoria: ciò, se pacificamente non corrisponde
ad un interesse di per sé giuridicamente tutelabile, ad
avviso del Collegio è tuttavia sufficiente a fondare l’interesse
della ricorrente alle ulteriori censure coinvolgenti esclusivamente
la posizione della Matarrese S.p.a. 8ed in particolare,
quelle relative alla verifica di congruità della sua offerta).
4.3. Per completezza espositiva, e poiché si sono richiamati
i motivi aggiunti di parte ricorrente per motivare la sussistenza
del suo interesse a ricorrere, occorre esaminare anche l’ulteriore
eccezione di tardività dei motivi aggiunti medesimi, sollevata
dall’Amministrazione resistente.
Ciò sul presupposto che essa sarebbe intervenuta oltre il
termine perentorio di trenta giorni dalla sopravvenuta conoscenza
degli atti impugnati, e che ai motivi aggiunti debba applicarsi
il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 23 bis L.
nr. 1034/71.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, la consolidata giurisprudenza è dell’avviso che
la disposizione ex art. 23 bis L. nr. 1034/71 non trovi
sempre e comunque applicazione ai termini per la notifica
ed il deposito dei motivi aggiunti, ma soltanto nell’ipotesi
in cui questi abbiano ad oggetto i medesimi atti oggetto
dell’impugnazione principale; laddove, invece, con i motivi
aggiunti vengano impugnati atti ulteriori adottati dalla
P.A. (con doglianze, quindi, che sarebbero state proponibili
anche mediante ricorso autonomo), il termine resta identico
a quello previsto per la notifica ed il deposito del ricorso
introduttivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1.10.2003, nr.
5707; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 31.1.2005, nr. 141).
Il Collegio è dell’opinione che detto principio debba trovare
applicazione anche nei casi, come quello che occupa, in
cui con i motivi aggiunti si censurino atti comunque entrati
nella sfera di conoscenza del ricorrente in un momento successivo
all’impugnazione principale (e quindi conosciuti o attraverso
l’accesso ovvero – come nel caso di specie – a seguito di
acquisizioni istruttorie disposte nel corso del giudizio).
Deve pertanto ritenersi la tempestività dei motivi aggiunti
proposti da parte ricorrente.
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5.1. Scendendo all’esame nel merito del ricorso
principale proposto dalla Guastamacchia S.p.a., va anzi
tutto esaminato il primo motivo d’impugnazione, col quale
si sostiene che sia la prima che la seconda delle imprese
in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla gara,
per non aver prodotto l’elenco dei prezzi relativi alla
proposte migliorative proposte.
La censura è infondata.
In linea generale, va richiamato l’ovvio principio secondo
cui le cause di esclusione da una gara devono essere tassativamente
e chiaramente indicate dalla lex specialis di gara, non
potendo le stesse desumersi da un’interpretazione sistematica
o “estensiva” delle disposizioni del bando.
Nel caso di specie, le disposizioni della lettera d’invito
e del capitolato speciale d’appalto invocate da parte ricorrente
si limitavano a comminare l’esclusione dalla gara soltanto
per l’ipotesi che le proposte migliorative formulate dal
concorrente concernessero “oggetti diversi” da quelli tassativamente
elencati dalla stessa lettera d’invito; nessuna comminatoria
di esclusione, al contrario, era ricollegata alla mancata
produzione dell’elenco prezzi relativo alle migliorie proposte.
Diversa conclusione non può essere autorizzata dal mero
richiamo fatto dalla lettera d’invito all’art. 25 del capitolato
speciale d’appalto, che peraltro al riguardo così disponeva:
“Tali elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle
relazioni illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che
si rendessero necessari fermo il rispetto dell’importo di
contratto a corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri
della sicurezza”.
Già l’inciso “ove occorra” sarebbe sufficiente ad evidenziare
la non indefettibilità della produzione di relazione illustrativa
ed elenco prezzi (e quindi l’impossibilità di un’esclusione
dalla gara in conseguenza della sua omissione), ma ancor
più illuminante è l’inciso finale “fermo il rispetto dell’importo
di contratto a corpo”.
Infatti, non può non condividersi il rilievo di parte controinteressata
secondo cui il fatto che il bando di gara prevedesse che
l’offerta fosse formulata mediante prezzo “a corpo” escludeva
ogni rilevanza decisiva ai singoli prezzi unitari delle
varianti proposte, in ciò risiedendo la ratio della non
essenzialità di siffatta specificazione.
5.2. Conviene ora esaminare le doglianze di parte ricorrente
relative allo svolgimento ed alle conclusioni della procedura
di verifica di congruità, iniziando da quella con cui si
afferma la presunta illegittimità dell’avere l’Amministrazione
proceduto a tale verifica soltanto per l’offerta Matarrese,
prima classificata, e non anche per la seconda e la terza,
malgrado anch’esse superassero la soglia di anomalia.
Tale doglianza, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.
Innanzi tutto, va sottolineato che era la stessa lex specialis
di gara a prevedere espressamente che si sarebbe proceduto
a verifica di congruità soltanto per la “offerta economicamente
più vantaggiosa”: pertanto, ove tale disposizione fosse
stata ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere tempestivamente
ed autonomamente impugnata.
Ma in ogni caso, prescindendo da ciò, nella specie non può
sostenersi – come fa la ricorrente – la violazione del disposto
ex art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94, in quanto tale norma
non è applicabile alla gara per cui è processo.
Infatti, essa è espressamente riferita alle gare in cui
l’aggiudicazione avvenga col criterio dell’offerta più bassa,
mentre nel caso che occupa era previsto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: il regime applicabile, pertanto,
era quello desumibile dal comma 1 ter del citato art. 21
e dall’art. 64, comma 6, del D.P.R. nr. 554/99, con la conseguente
piena legittimità dell’assoggettamento a verifica della
sola offerta risultata prima in graduatoria.
5.3. Vanno ora esaminate le censure – comuni al ricorso
della Guastamacchia S.p.a ed a quello (nr. 884/05) della
Mazzitelli S.p.a. – in ordine allo svolgimento ed agli esiti
della verifica di congruità compiuta sull’offerta poi risultata
aggiudicataria.
Assumono le ricorrenti, in estrema sintesi, che malgrado
il responsabile del procedimento avesse manifestato nella
propria relazione perplessità sulle giustificazioni addotte
dalla Matarrese S.p.a., alla fine sarebbe stato espresso
parere favorevole sulla base di una semplice dichiarazione
“autoreferenziale”, resa dalla concorrente su espressa richiesta
dell’Amministrazione: in tal modo, la stazione appaltante
avrebbe omesso di approfondire i profili problematici emersi,
accontentandosi delle suddette apodittiche rassicurazioni,
nonché omettendo di motivare in ordine all’accertata congruità
delle singole componenti dell’offerta presa in esame.
Quanto a tale ultimo punto, va richiamato il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di
un analitico e puntuale obbligo di motivazione in caso di
esito negativo della verifica di congruità, identico obbligo
non sussiste in caso di verifica positiva (cfr. ex plurimis
Cons. Stato, Sez. IV, 7.6.2004, nr. 3554; T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 8.11.2004, nr. 3035).
Ma non è questa l’unica ragione per la quale il Collegio
reputa infondata la doglianza de qua.
Al riguardo, giova richiamare l’ulteriore insegnamento giurisprudenziale
secondo cui il sindacato giurisdizionale in ordine alla
verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi fino
alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico
la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo
pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione
insufficiente o di errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 11.11.2004, nr. 7346; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19.1.2005,
nr. 389; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27.9.2004, nr. 664).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che nessuna di tali
ipotesi ricorra nella specie, in relazione alle risultanze
della verifica compiuta dall’Amministrazione sull’offerta
della Matarrese S.p.a.
In particolare, le perplessità manifestate dal responsabile
del procedimento nella prima fase della procedura avevano
riguardato essenzialmente due aspetti:
a) il valore eccessivamente basso delle percentuali indicate
per spese generali (10 %) e per utile d’impresa (2 %);
b) l’importo indicato di taluni prezzi unitari (analiticamente
elencati nella relazione esplicativa trasmessa alla Commissione
di gara).
Con riguardo al primo aspetto, invero, le iniziali perplessità
sono state superate dal successivo carteggio intercorso
con l’impresa interessata, la quale ha fornito chiarimenti,
così precisando: “nel corso degli ultimi esercizi (…) ci
si è dotati di tutte le strutture necessarie per lo studio
e la realizzazione di grandi opere, investendo sullo sviluppo
aziendale in esercizi futuri e sovraccaricando di costi
i primi periodi in cui il fatturato complessivo aziendale
non ha potuto ancora registrare l’atteso sviluppo (…) L’incrementarsi
del volume degli acquisti trattati derivanti dall’aumento
del valore della produzione che deriverebbe dall’aggiudicazione
della gara in oggetto comporterebbe un incremento del potere
contrattuale dell’azienda, con un beneficio a livello di
trattative con fornitori e subappaltatori (…) Sulla base
di questi fattori si è deciso quindi di fissare l’utile
atteso dalla commessa nel 2 %, pressoché in linea con quello
registrato dall’azienda negli ultimi esercizi…”.
Il responsabile del procedimento ha ritenuto esaustive tali
giustificazioni, pur ritenendo consigliabile chiedere alla
concorrente ulteriori “conferme a garanzia”; tale richiesta
aveva coinvolto anche l’importo dei prezzi unitari su cui
permanevano “perplessità”.
La dichiarazione resa dalla Matarrese S.p.a. in riscontro
a tale richiesta, lungi dall’essere “autoreferenziale”,
o dal supplire a carenze istruttorie dell’Amministrazione
(come assumono le ricorrenti), ha dunque avuto esclusivamente
tale natura di “conferma”, intervenendo a concludere una
verifica già conclusasi positivamente: al riguardo, appare
condivisibile quanto rilevato dall’Amministrazione resistente,
secondo cui tale dichiarazione “circa la remuneratività
globale e per singole voci del prezzo a corpo offerto” aveva
sostanzialmente lo scopo di cristallizzare e chiarire una
volta per tutte, fra impresa e stazione appaltante, i termini
economici dell’offerta, prevenendo ogni futuro equivoco
od incomprensione.
Che, già prima di tale dichiarazione, la verifica di congruità
si fosse conclusa positivamente, si evince dalla lettura
della più volte richiamata relazione esplicativa del responsabile
del procedimento, laddove, in relazione al punto a) di cui
sopra, nel concludere per la congruità dei valori indicati
per spese generali ed utile d’impresa, precisa che “sono
comunque valori la cui determinazione rientra nella piena
e libera facoltà decisionale dell’impresa”, mentre in riferimento
al punto b), pur rimarcando il basso importo di talune voci
dei prezzi unitari, evidenziava che per essi “esistono comunque
i documenti giustificativi” (ossia la documentazione dei
fornitori attestante gli importi indicati dall’impresa).
Nessuna delle motivazioni innanzi richiamate, ad avviso
del Collegio, presenta quei profili di insufficienza, erroneità
o illogicità che, come sopra evidenziato, potrebbero fondarne
una valutazione di illegittimità.
5.4. Privo di pregio è anche l’ulteriore motivo d’impugnazione,
contenuto nel ricorso principale della Guastamacchia S.p.a.,
in ordine all’asserita illegittimità dell’operato della
Commissione, laddove ha assegnato alle offerte punteggi
mediante semplici espressioni numeriche, non corredate da
analitiche motivazioni.
Sul punto, va anzi tutto richiamato il consolidato orientamento
giurisprudenziale in ordine alla sufficienza della valutazione
delle offerte tecniche espressa con punteggi numerici corrispondenti
ai parametri precostituiti nei criteri generali di valutazione:
a ciò può aggiungersi che tale modalità di espressione dei
giudizi appare – per così dire – tanto più idonea e sufficiente
(e, di conseguenza, tanto meno risulta necessaria un’ulteriore
motivazione) quanto più sono analitici e predeterminati
i criteri in base ai quali la Commissione è chiamata a formulare
la propria valutazione, in modo da limitarne al massimo
la discrezionalità.
Nel caso di specie, la lex specialis di gara prevedeva una
“griglia” alquanto dettagliata di criteri, in relazione
agli elementi e subelementi su cui potevano insistere le
proposte di variante migliorativa, per l’attribuzione dei
punteggi alle offerte tecniche: ciò, riducendo al massimo
gli spazi di discrezionalità della Commissione, la esonerava
dall’onere di fornire una siffatta motivazione, rendendo
ampiamente sufficienti i giudizi espressi in forma numerica.
5.5. Quanto all’ulteriore censura, contenuta nei motivi
aggiunti proposti dalla ricorrente Guastamacchia S.p.a.,
in ordine all’asserita illegittimità della mancata esclusione
dell’offerta Matarrese per violazione del punto 3.3.1 della
lettera d’invito, anch’essa è destituita di fondamento.
Sul punto, giova sottolineare che la prescrizione innanzi
richiamata imponeva che la parte dell’offerta tecnica relativa
al c.d. “piano di manutenzione” fosse strutturata, a pena
di esclusione, in tre elementi, denominati “parti edili
e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche e
speciali”, dei quali veniva posi specificato il contenuto:
l’esclusione dalla gara era espressamente comminata per
l’ipotesi di “omissione anche di uno solo” di detti elementi.
Nel caso di specie, è sufficiente esaminare l’offerta tecnica
della Matarrese S.p.a. per verificare che la stessa rispettava
il requisito imposto dal bando di gara: ciò che lamenta
la ricorrente, invero, non è l’omissione totale di uno o
più dei tre elementi suindicati, ma la (presunta) manchevolezza
o difformità dell’offerta rispetto ai contenuti di essi,
così come specificati dalla lettera d’invito; una situazione
certamente valutabile dalla Commissione in sede di attribuzione
dei punteggi, ma in alcun modo idonea a determinare l’esclusione
del concorrente dalla gara.
5.6. Le residue censure contenute nel ricorso principale
e nei motivi aggiunti proposti dalla Guastamacchia S.p.a.,
una volta verificata l’infondatezza degli altri motivi d’impugnazione,
vanno considerati inammissibili.
Si tratta, infatti, delle censure con le quali la ricorrente
lamenta l’indebita attribuzione di punteggi sia alla Matarrese
S.p.a. che alla Mazzitelli S.p.a., in assenza di proposte
migliorative, e viceversa la mancata attribuzione di punteggi
ad essa ricorrente in presenza di proposte del genere.
Tali censure, come già osservato, se anche ritenute accoglibili,
non consentirebbero in ogni caso di colmare il gap di oltre
10 punti che separa la ricorrente dall’impresa risultata
prima in graduatoria, potendo al più farle ottenere la seconda
posizione: in altri termini, alcuna concreta utilità la
ricorrente potrebbe ricavare dal solo accoglimento del gravame
in parte qua.
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6. A questo punto, il Collegio rileva come
l’acclarata infondatezza, per le ragioni esposte, delle
censure articolate da entrambe le ricorrenti in ordine allo
svolgimento e l’esito della verifica di congruità dell’offerta
aggiudicataria rende improcedibile i ricorsi incidentali
proposti dalla controinteressata Matarrese S.p.a. in entrambi
i giudizi all’esame, nella parte – non ancora trattata –
in cui si lamentava l’illegittimità della stessa scelta
dell’Amministrazione di procedere alla suddetta verifica.
Da tale giudizio di improcedibilità restano assorbiti anche
i motivi aggiunti presentati dalla Mazzitelli S.p.a. in
replica al ricorso incidentali, apparentemente contraddittori
rispetto all’ultimo motivo del ricorso principale (nel quale
la ricorrente affermava tesi analoghe a quelle sostenute
dalla Matarrese S.p.a. nel ricorso incidentale), e che verosimilmente
andavano intesi come proposti – per così dire – in via incidentale
…rispetto allo stesso ricorso incidentale.
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7. Restano da esaminare i motivi non ancora
trattati del ricorso principale proposto dalla Mazzitelli
S.p.a.
7.1. Col primo di essi, la ricorrente assume che la Matarrese
S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo
presentato un’offerta tecnica che, con riguardo all’elemento
denominato “composizione delle facciate esterne, infissi
esterne, vetrate continue e opere in ferro”, certamente
esorbitava da quanto consentito dalla lettera d’invito,
prevedendo l’eliminazione di balconi e terrazzi e l’eliminazione
di rientranze, con conseguente alterazione del profilo dell’edificio
e modifica dei volumi.
Tale motivo può essere esaminato congiuntamente con il terzo,
con il quale la ricorrente assume che l’aggiudicataria avrebbe
dovuto essere esclusa anche per non aver previsto, nel proprio
“cronoprogramma”, i tempi necessari a munirsi delle autorizzazioni
comunali indispensabili per l’esecuzione degli interventi
sopra indicati.
I motivi sono infondati.
Al riguardo, giova anzi tutto sottolineare che la nozione
architettonica di “facciata” non corrisponde a quella che
sembra essere recepita da parte ricorrente, limitata cioè
ai soli elementi esteriori (pareti esterne, parapetti etc.),
ma comprende tutto ciò che fa parte del prospetto di un
edificio, e quindi anche gli ulteriori elementi esterni,
quali i balconi e gli sporti.
In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto
che costituisca pur sempre intervento sulla facciata, nel
senso appena precisato, l’alterazione di tali elementi esterni,
p. es. mediante la trasformazione di balconi in finestre
o viceversa (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 4.11.2004, nr.
1516; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22.7.2004, nr. 3210).
È appunto ciò che si verifica nel caso di specie, con l’eliminazione
di terrazzi e balconi, nonché di nicchie e rientranze, dal
prospetto dell’edificio (soluzione, detto incidentalmente,
del tutto funzionale agli scopi dell’intervento de quo).
Né mutano i termini della questione, per l’esigenza eventuale
che gli interventi proposti necessitino di autorizzazioni
e nulla osta sotto il profilo edilizio: come giustamente
sottolineato dall’Amministrazione, tale esigenza astrattamente
potrebbe porsi per tutte le varianti migliorative, destinate
comunque a risolversi in una modifica dello status quo ante.
Di conseguenza, non può considerarsi sic et simpliciter
meritevole di esclusione l’offerta della Matarrese S.p.a.,
per non aver previsto i tempi necessari al rilascio dei
titoli abilitativi: invero, l’art. 25 del capitolato speciale
d’appalto, con disposizione generale, disponeva che nel
“cronoprogramma” presentato dai concorrenti si sarebbe dovuto
tener conto anche dei tempi occorrenti “per l’ottenimento
dei permessi nulla osta e/o autorizzazioni comunque denominati”.
Si trattava, pertanto, di un obbligo incombente su tutti
i concorrenti, e non specificamente sulla Matarrese S.p.a.
in ragione di peculiari caratteristiche della sua offerta;
un obbligo rispetto al quale – è superfluo aggiungerlo –
nessuna prova la ricorrente ha addotto del mancato rispetto
da parte dell’impresa aggiudicataria.
7.2. Va respinto anche il secondo motivo del ricorso Mazzitelli,
con il quale si censura l’operato della Commissione, “rea”
di aver assegnato alla Matarrese S.p.a. punteggi per proposte
in realtà non migliorative, ma peggiorative, rispetto alle
caratteristiche generali del progetto esecutivo posto a
base di gara.
Al riguardo, giova richiamare quanto già più sopra evidenziato
circa l’inammissibilità di un sindacato giurisdizionale
sostitutivo rispetto alle valutazioni discrezionali spettanti
all’Amministrazione, alla stregua di parametri tecnici ed
estetici.
Il Collegio non ritiene che nel caso di specie si sia in
presenza di quelle palesi illogicità o erroneità, che sole
– come si è visto – possono autorizzare il sindacato giurisdizionale
sulle scelte dell’Amministrazione.
Né i rilievi che precedono sono superabili sulla base dell’argomentazione,
invero suggestiva, di parte ricorrente, secondo cui in questo
caso l’illegittimità verificabile da questo Tribunale consisterebbe
nello stravolgimento delle caratteristiche generali del
progetto esecutivo, mediante il quale la stessa Amministrazione
aveva già a priori autolimitato la propria discrezionalità
tecnica.
L’argomento, infatti, non è risolutivo e non autorizza in
alcun modo un’estensione del sindacato giurisdizionale al
di là dei limiti di cui sopra.
Ed invero, che i progetti presentati dovessero rispettare
le caratteristiche generali desumibili dal progetto posto
a base di gara è pacifico, ma è intuitivo che rientrava
nella piena discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione
del confine tra modifiche consentite e interventi esorbitanti
le suddette caratteristiche.
Inoltre, e per converso, dalla complessa disciplina, più
volte richiamata, che la lettera d’invito imponeva per l’offerta
tecnica, con la previsione dettagliata dei singoli elementi
su cui potevano insistere le proposte di variante migliorative
e l’espresso divieto di siffatte proposte su elementi ulteriori
e diversi, deriva che, ove mai la Commissione si fosse convinta
che determinate proposte travalicavano i limiti delle varianti
consentite, la conseguenza sarebbe stata ineluttabilmente
l’esclusione del concorrente dalla gara, e non l’attribuzione
di un punteggio inferiore o nullo.
7.3. Quanto al quarto motivo del ricorso principale della
Mazzitelli S.p.a., con il quale la ricorrente nega l’assoggettabilità
a verifica della propria offerta, ne appare evidente l’inammissibilità
per carenza d’interesse.
Infatti, come si è visto, la verifica di congruità è stata
compiuta per la sola offerta prima classificata, e da questa
positivamente e legittimamente superata, di tal che sarebbe
stata solo ipotetica – e, peraltro, ipotesi non realizzata,
stante la totale infondatezza dei ricorsi all’esame – la
possibilità che, a seguito di esclusione dell’offerta Matarrese,
risultasse prima in graduatoria quella della ricorrente,
e per essa si ponesse un problema di verifica di congruità.
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8. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando:
- respinge in parte i ricorsi incidentali e li dichiara
in parte improcedibili, come meglio specificato in motivazione;
- respinge il ricorso nr. 856/05 proposto dalla Guastamacchia
S.p.a.;
- respinge il ricorso nr. 884/05 proposto dalla Ing. Orfeo
Mazzitelli S.p.a.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 22.6.2005, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Vito Mangialardi - Consigliere
Dott. Raffaele Greco - Referendario, est.
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