| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n.
5793
Pres. Calabrò, Est. Panzironi
E. Norelli (Avv. T. Manferoce) c/ CSM e Ministero della
Giustizia (Avv. dello Stato) |
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Magistrati – CSM - Autorizzazione ad incarico
extragiudiziario – Magistrato fuori ruolo – Necessità di
valutazione della compatibilità dell’incarico sotto il profilo
quantitativo con le esigenze del servizio – Non sussiste
- Fattispecie
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La competenza del C.S.M. ad autorizzare un
incarico extragiudiziario, nel caso di un magistrato fuori
ruolo, deve tenere necessariamente conto della circostanza
che il richiedente non presta servizio presso un ufficio
giudiziario, ciò rendendo superflua la valutazione della
compatibilità dell’incarico, sotto il profilo quantitativo,
con le esigenze del servizio; tale sindacato può, inoltre,
utilmente essere effettuato dall’Ufficio presso il quale
presta esclusivo servizio (nella fattispecie trattasi di
domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico extragiudiziario di insegnamento di “diritto
fallimentare”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE I
composto dai signori |
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Corrado Calabrò PRESIDENTE
Nicola Gaviano COMPONENTE
Germana Panzironi COMPONENTE, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4184/04 Reg. Gen., proposto
da
Norelli Emilio, rappresentato e difeso dall’avv.
Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, piazza Vescovio n. 21;
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CONTRO
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Il Consiglio Superiore della Magistratura,
in persona del rappresentante pro tempore;
Il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro
tempore rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale
dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12 domicilia ex lege;
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per l’annullamento previa concessione di
misure cautelari
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 14 gennaio 2004 (pratica n. 1169/Il
comunicata al ricorrente in data 9 febbraio 2004 (come da
attestazione del Segretario Generale della Corte Costituzionale
in data 4 marzo 2004), con la quale il ricorrente è stato
autorizzato all’espletamento dell’incarico extragiudiziario
di insegnamento di “diritto fallimentare” presso l’Università
degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2002/2003 nel
limite delle 35 ore di lezioni ed esami, in luogo delle
70 ore di lezioni, oltre agli esami, per cui era stata fatta
richiesta.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore
della Magistratura;
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Visti gli atti della causa;
All’udienza camerale del 4-5-2005, data per letta la relazione
del magistrato Consigliere Germana PANZIRONI e udito altresì
l’avv.to Giuseppe Schiavone per delega dell’avvocato Manferoce
per il ricorrente.
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione della
causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge
n. 205/2000.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso ritualmente notificato, l’istante
ha impugnato, la deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura del 14 gennaio 2004 con la quale è stata solo
parzialmente accolta la sua domanda tendente ad ottenere
l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico extragiudiziario
di insegnamento di “diritto fallimentare” presso l’Università
degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2002/2003,
della durata di 70 ore di lezione, oltre agli esami, nonché
della circolare dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura
n. 15207 deI 16 dicembre 1987 e successive modifiche.
Premette in fatto di essere un magistrato ordinario, collocato
fuori ruolo con D. M. 23 ottobre 2002, su delibera del C.S.M.
del 10 ottobre 2002 come addetto alla Corte Costituzionale,
quale assistente di studio del Giudice costituzionale prof.
Romano Vaccarella e di aver chiesto l’autorizzazione al
C.S.M. per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto,
cui l’Organo di Autogoverno rispondeva con l’impugnato diniego.
Con il medesimo provvedimento il C.S.M. trasmetteva alla
commissione di disciplina gli atti ed a seguito di ciò il
ricorrente riceveva avviso, in data 24 febbraio 2005, con
il quale la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
lo informava dell’iniziativa disciplinare promossa dal Ministro
della Giustizia e dalla stessa Procura Generale nei suoi
confronti, per avere il ricorrente “gravemente violato il
dovere di correttezza comportamentale e di osservanza della
circolare del C.S.M. in materia di incarichi extra giudiziari
rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione
di cui il magistrato deve godere e così compromettendo il
prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate (art. 18
R.D.L. 31.5.1946, n. 511)”, in particolare, perché “accettava
ed espletava un incarico, conferito dalla Università degli
Studi di Perugia — facoltà di Economia, in assenza della
prescritta autorizzazione del C.S.M.”;
Con articolati motivi di impugnazione l’istante deduce l’illegittimità
del provvedimento sostenendo che l’incarico in questione
era stato regolarmente autorizzato, senza alcuna limitazione,
dall’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, a
norma del “Regolamento generale della Corte Costituzionale”,
e del “Regolamento dei servizi e del personale”, entrambi
anteriori all’inizio dell’espletamento dell’incarico, avvenuto
in data 3 marzo 2003, e che, inoltre, era stato oggetto
di richiesta di autorizzazione del C.S.M. con domanda redatta
in data 27 febbraio 2003 e depositata presso la Segreteria
Generale della Corte Costituzionale in pari data, dunque
anteriormente all’inizio delle lezioni;
sottolinea, infine, che solo per un mero disguido, dovuto
alla stessa Segreteria Generale della Corte Costituzionale,
l’anzidetta domanda era pervenuta al C.S.M. in data 3 luglio
2003;
Ulteriore profilo di illegittimità si rileva nella circostanza
che non spettava al C.S.M., ma solo all’Ufficio di Presidenza
della Corte Costituzionale, di autorizzare o meno l’incarico,
essendo il dott. Emilio Norelli magistrato fuori ruolo addetto
alla Corte Costituzionale a tempo pieno, e, quindi, non
esercente alcuna funzione giudiziaria dall’ottobre 2002;
Anche a voler sostenere l’esistenza di una una concorrente
competenza del C.S.M., questo non avrebbe potuto, come invece
ha fatto, valutare e sindacare la compatibilità dell’incarico,
sotto il profilo quantitativo (70 ore di lezione, oltre
agli esami), con le esigenze del servizio, dal momento che
il ricorrente prestava e presta servizio esclusivamente
presso la Corte Costituzionale e non anche presso alcun
ufficio giudiziario.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
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DIRITTO
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Come esposto l’istante, magistrato ordinario
fuori ruolo presso la Corte Costituzionale dall’ottobre
del 2002, impugna il provvedimentio di parziale accoglimento
della richiesta di autorizzazione all’espletamento dell’incarico
extragiudiziario di insegnamento di “diritto fallimentare”
presso l’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico
2002/2003, della durata di 70 ore di lezione, oltre agli
esami, nonché la circolare dello stesso Consiglio Superiore
della Magistratura n. 15207 deI 16 dicembre 1987 e successive
modifiche.
Con il medesimo provvedimento impugnato il C.S.M. trasmetteva
alla commissione di disciplina gli atti ed a seguito di
ciò il ricorrente riceveva avviso, in data 24 febbraio 2005,
con il quale la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
lo informava dell’iniziativa disciplinare promossa dal Ministro
della Giustizia e dalla stessa Procura Generale nei suoi
confronti.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della delibera del
C.S.M. per violazione e falsa applicazione di legge, eccesso
di potere e difetto di motivazione, in quanto l’incarico
in questione era stato regolarmente autorizzato, senza alcuna
limitazione, dall’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale,
ed era comunque stata chiesta l’autorizzazione del C.S.M.
con domanda redatta in data 27 febbraio 2003 e depositata
presso la Segreteria Generale della Corte Costituzionale
in pari data, dunque anteriormente all’inizio delle lezioni.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In particolare il Collegio ritiene condivisibile le censure
con cui il ricorrente rappresenta l’illegittimità della
valutazione che il C.S.M. ha effettuato sul numero delle
ore di lezione per cui era stata richiesta l’autorizzazione,
esercitando una sorta di “potere riduttivo” che ha portato
ad autorizzare un numero di ore pari a 35, notevolmente
inferiore rispetto alle 70 che costituiscono il normale
espletamento dell’incarico universitario.
Nel caso di un magistrato fuori ruolo, la competenza del
C.S.M ad autorizzare un incarico extragiudiziario deve tenere
necessariamente conto della circostanza che il richiedente
non presta servizio presso un ufficio giudiziario e ciò
rende superflua la valutazione della compatibilità dell’incarico,
sotto il profilo quantitativo, con le esigenze del servizio;
tale sindacato può utilmente essere effettuato dall’Ufficio
presso il quale presta esclusivo servizio.
Nel caso di specie l’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale,
come chiarito, aveva autorizzato, senza alcuna limitazione,
a norma del “Regolamento generale della Corte Costituzionale”,
e del “Regolamento dei servizi e del personale”, l’incarico
anteriormente al suo espletamento.
Non appare ragionevole una ulteriore e diversa valutazione
da parte del C.S.M., in assenza di uno dei presupposti indispensabili,
quale l’attualità del servizio del magistrato.
Si ritiene, inoltre, condivisibile l’ulteriore osservazione
per cui la deliberazione del C.S.M. è illegittima per eccesso
di potere sotto i profili dell’incongruità ed illocigità
e per contraddittorietà con le precedenti deliberazioni,
perché il dott. Norelli, in servizio presso il Tribunale
di Roma con funzioni di giudice addetto alla sezione fallimentare,
era già stato regolarmente autorizzato dal C.S.M. ad espletare
incarico del tutto identico (di 70 ore di lezione oltre
agli esami) nei due precedenti anni accademici presso la
stessa Università di Perugia, con delibere del 21 febbraio
2001 e del 22 maggio 2002 (quest’ultima intervenuta ad incarico
già avviato e in gran parte espletato, senza che ciò desse
luogo a rilievi di sorta).
Relativamente all’aspetto del rilievo disciplinare della
tardività della richiesta di autorizzazione, il Collegio
evidenzia, in adesione alle tesi del ricorrente, che lo
stesso C.S.M. non ha opposto un diniego di autorizzazione,
per essere la relativa domanda pervenuta tardivamente ad
incarico già completamente espletato, ma l’ha accordata
solo in parte, sulla base di una “prassi consiliare”, ritenendo
non compatibile il numero delle ore richieste con le esigenze
di servizio, dimostrando di non annettere importanza a tale
ritardo, che, peraltro, come risulta dal ricorso, non è
imputabile a negligenza del dott. Norelli.
L’Organo di Autogoverno ha, quindi, illegittimamente provveduto
ad inviare gli atti ai titolari dell’azione disciplinare,
senza provvedere al dovuto accertamento del presupposto
in fatto dell’illecito, cioè un colpevole ritardo nella
trasmissione della domanda di autorizzazione, espressione
della volontà di espletare l’incarico senza il nulla osta
del C.S.M. Ove il C.S.M. avesse provveduto, in conformità
alla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale,
ad accogliere in toto la domanda, autorizzando l’intero
incarico di 70 ore oltre agli esami, accordando così la
chiesta autorizzazione, non si sarebbe potuta configurare
a carico del ricorrente alcuna ipotesi di illecito disciplinare,
dal momento che o l’incarico sarebbe risultato (come in
effetti risulta) già autorizzato, prima del suo inizio e
nella sua interezza, o l’incarico medesimo avrebbe dovuto
considerarsi legittimamente iniziato ed espletato in virtù
dell’efficacia sanante ex tunc dell’autorizzazione successiva.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome
fondato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle
spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe siccome fondato e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 4-5-2005.
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