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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n. 5793
Pres. Calabrò, Est. Panzironi
E. Norelli (Avv. T. Manferoce) c/ CSM e Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)


Magistrati – CSM - Autorizzazione ad incarico extragiudiziario – Magistrato fuori ruolo – Necessità di valutazione della compatibilità dell’incarico sotto il profilo quantitativo con le esigenze del servizio – Non sussiste - Fattispecie

La competenza del C.S.M. ad autorizzare un incarico extragiudiziario, nel caso di un magistrato fuori ruolo, deve tenere necessariamente conto della circostanza che il richiedente non presta servizio presso un ufficio giudiziario, ciò rendendo superflua la valutazione della compatibilità dell’incarico, sotto il profilo quantitativo, con le esigenze del servizio; tale sindacato può, inoltre, utilmente essere effettuato dall’Ufficio presso il quale presta esclusivo servizio (nella fattispecie trattasi di domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico extragiudiziario di insegnamento di “diritto fallimentare”).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE I

composto dai signori
 

Corrado Calabrò PRESIDENTE
Nicola Gaviano COMPONENTE
Germana Panzironi COMPONENTE, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4184/04 Reg. Gen., proposto da
Norelli Emilio, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Vescovio n. 21;

 

CONTRO

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del rappresentante pro tempore;
Il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

 

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 14 gennaio 2004 (pratica n. 1169/Il comunicata al ricorrente in data 9 febbraio 2004 (come da attestazione del Segretario Generale della Corte Costituzionale in data 4 marzo 2004), con la quale il ricorrente è stato autorizzato all’espletamento dell’incarico extragiudiziario di insegnamento di “diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2002/2003 nel limite delle 35 ore di lezioni ed esami, in luogo delle 70 ore di lezioni, oltre agli esami, per cui era stata fatta richiesta.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;

 

Visti gli atti della causa;
All’udienza camerale del 4-5-2005, data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana PANZIRONI e udito altresì l’avv.to Giuseppe Schiavone per delega dell’avvocato Manferoce per il ricorrente.
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso ritualmente notificato, l’istante ha impugnato, la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 14 gennaio 2004 con la quale è stata solo parzialmente accolta la sua domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico extragiudiziario di insegnamento di “diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2002/2003, della durata di 70 ore di lezione, oltre agli esami, nonché della circolare dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura n. 15207 deI 16 dicembre 1987 e successive modifiche.
Premette in fatto di essere un magistrato ordinario, collocato fuori ruolo con D. M. 23 ottobre 2002, su delibera del C.S.M. del 10 ottobre 2002 come addetto alla Corte Costituzionale, quale assistente di studio del Giudice costituzionale prof. Romano Vaccarella e di aver chiesto l’autorizzazione al C.S.M. per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto, cui l’Organo di Autogoverno rispondeva con l’impugnato diniego.
Con il medesimo provvedimento il C.S.M. trasmetteva alla commissione di disciplina gli atti ed a seguito di ciò il ricorrente riceveva avviso, in data 24 febbraio 2005, con il quale la Procura Generale presso la Corte di Cassazione lo informava dell’iniziativa disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia e dalla stessa Procura Generale nei suoi confronti, per avere il ricorrente “gravemente violato il dovere di correttezza comportamentale e di osservanza della circolare del C.S.M. in materia di incarichi extra giudiziari rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate (art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511)”, in particolare, perché “accettava ed espletava un incarico, conferito dalla Università degli Studi di Perugia — facoltà di Economia, in assenza della prescritta autorizzazione del C.S.M.”;
Con articolati motivi di impugnazione l’istante deduce l’illegittimità del provvedimento sostenendo che l’incarico in questione era stato regolarmente autorizzato, senza alcuna limitazione, dall’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, a norma del “Regolamento generale della Corte Costituzionale”, e del “Regolamento dei servizi e del personale”, entrambi anteriori all’inizio dell’espletamento dell’incarico, avvenuto in data 3 marzo 2003, e che, inoltre, era stato oggetto di richiesta di autorizzazione del C.S.M. con domanda redatta in data 27 febbraio 2003 e depositata presso la Segreteria Generale della Corte Costituzionale in pari data, dunque anteriormente all’inizio delle lezioni;
sottolinea, infine, che solo per un mero disguido, dovuto alla stessa Segreteria Generale della Corte Costituzionale, l’anzidetta domanda era pervenuta al C.S.M. in data 3 luglio 2003;
Ulteriore profilo di illegittimità si rileva nella circostanza che non spettava al C.S.M., ma solo all’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, di autorizzare o meno l’incarico, essendo il dott. Emilio Norelli magistrato fuori ruolo addetto alla Corte Costituzionale a tempo pieno, e, quindi, non esercente alcuna funzione giudiziaria dall’ottobre 2002;
Anche a voler sostenere l’esistenza di una una concorrente competenza del C.S.M., questo non avrebbe potuto, come invece ha fatto, valutare e sindacare la compatibilità dell’incarico, sotto il profilo quantitativo (70 ore di lezione, oltre agli esami), con le esigenze del servizio, dal momento che il ricorrente prestava e presta servizio esclusivamente presso la Corte Costituzionale e non anche presso alcun ufficio giudiziario.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

 

DIRITTO

 

Come esposto l’istante, magistrato ordinario fuori ruolo presso la Corte Costituzionale dall’ottobre del 2002, impugna il provvedimentio di parziale accoglimento della richiesta di autorizzazione all’espletamento dell’incarico extragiudiziario di insegnamento di “diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2002/2003, della durata di 70 ore di lezione, oltre agli esami, nonché la circolare dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura n. 15207 deI 16 dicembre 1987 e successive modifiche.
Con il medesimo provvedimento impugnato il C.S.M. trasmetteva alla commissione di disciplina gli atti ed a seguito di ciò il ricorrente riceveva avviso, in data 24 febbraio 2005, con il quale la Procura Generale presso la Corte di Cassazione lo informava dell’iniziativa disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia e dalla stessa Procura Generale nei suoi confronti.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della delibera del C.S.M. per violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto l’incarico in questione era stato regolarmente autorizzato, senza alcuna limitazione, dall’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, ed era comunque stata chiesta l’autorizzazione del C.S.M. con domanda redatta in data 27 febbraio 2003 e depositata presso la Segreteria Generale della Corte Costituzionale in pari data, dunque anteriormente all’inizio delle lezioni. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In particolare il Collegio ritiene condivisibile le censure con cui il ricorrente rappresenta l’illegittimità della valutazione che il C.S.M. ha effettuato sul numero delle ore di lezione per cui era stata richiesta l’autorizzazione, esercitando una sorta di “potere riduttivo” che ha portato ad autorizzare un numero di ore pari a 35, notevolmente inferiore rispetto alle 70 che costituiscono il normale espletamento dell’incarico universitario.
Nel caso di un magistrato fuori ruolo, la competenza del C.S.M ad autorizzare un incarico extragiudiziario deve tenere necessariamente conto della circostanza che il richiedente non presta servizio presso un ufficio giudiziario e ciò rende superflua la valutazione della compatibilità dell’incarico, sotto il profilo quantitativo, con le esigenze del servizio;
tale sindacato può utilmente essere effettuato dall’Ufficio presso il quale presta esclusivo servizio.
Nel caso di specie l’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, come chiarito, aveva autorizzato, senza alcuna limitazione, a norma del “Regolamento generale della Corte Costituzionale”, e del “Regolamento dei servizi e del personale”, l’incarico anteriormente al suo espletamento.
Non appare ragionevole una ulteriore e diversa valutazione da parte del C.S.M., in assenza di uno dei presupposti indispensabili, quale l’attualità del servizio del magistrato.
Si ritiene, inoltre, condivisibile l’ulteriore osservazione per cui la deliberazione del C.S.M. è illegittima per eccesso di potere sotto i profili dell’incongruità ed illocigità e per contraddittorietà con le precedenti deliberazioni, perché il dott. Norelli, in servizio presso il Tribunale di Roma con funzioni di giudice addetto alla sezione fallimentare, era già stato regolarmente autorizzato dal C.S.M. ad espletare incarico del tutto identico (di 70 ore di lezione oltre agli esami) nei due precedenti anni accademici presso la stessa Università di Perugia, con delibere del 21 febbraio 2001 e del 22 maggio 2002 (quest’ultima intervenuta ad incarico già avviato e in gran parte espletato, senza che ciò desse luogo a rilievi di sorta).
Relativamente all’aspetto del rilievo disciplinare della tardività della richiesta di autorizzazione, il Collegio evidenzia, in adesione alle tesi del ricorrente, che lo stesso C.S.M. non ha opposto un diniego di autorizzazione, per essere la relativa domanda pervenuta tardivamente ad incarico già completamente espletato, ma l’ha accordata solo in parte, sulla base di una “prassi consiliare”, ritenendo non compatibile il numero delle ore richieste con le esigenze di servizio, dimostrando di non annettere importanza a tale ritardo, che, peraltro, come risulta dal ricorso, non è imputabile a negligenza del dott. Norelli.
L’Organo di Autogoverno ha, quindi, illegittimamente provveduto ad inviare gli atti ai titolari dell’azione disciplinare, senza provvedere al dovuto accertamento del presupposto in fatto dell’illecito, cioè un colpevole ritardo nella trasmissione della domanda di autorizzazione, espressione della volontà di espletare l’incarico senza il nulla osta del C.S.M. Ove il C.S.M. avesse provveduto, in conformità alla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale, ad accogliere in toto la domanda, autorizzando l’intero incarico di 70 ore oltre agli esami, accordando così la chiesta autorizzazione, non si sarebbe potuta configurare a carico del ricorrente alcuna ipotesi di illecito disciplinare, dal momento che o l’incarico sarebbe risultato (come in effetti risulta) già autorizzato, prima del suo inizio e nella sua interezza, o l’incarico medesimo avrebbe dovuto considerarsi legittimamente iniziato ed espletato in virtù dell’efficacia sanante ex tunc dell’autorizzazione successiva.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe siccome fondato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4-5-2005.

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