 |
| |
 |
 |
| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n.
5792
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
Marianna Mozzillo (Avv. M. Fiore) c/ Comune di Ciampino
(Avv. V. Gerardi) |
|
Processo amministrativo – Legittimazione
e interesse processuale – Diniego di concessione edilizia
nei confronti di istanza presentata da un conduttore - Ricorso
proposto dal soggetto locatore - E’ inammissibile - Carenza
di interesse – Sussiste
|
|
E’ inammissibile, per carenza di un autonomo
interesse, il ricorso proposto da un soggetto locatore di
un area, nei confronti del diniego assunto dall’amministrazione
comunale nei confronti di un’istanza presentata dal conduttore
dell’area predetta ai fini dell’ottenimento del titolo volto
all’installazione di stazioni radio di telefonia cellulare;
nella fattispecie si è ritenuto sussistente il difetto di
autonomo interesse a ricorrere, personale e diretto, in
capo all’istante, poiché il soggetto era estraneo al procedimento,
ed al conseguente rapporto intercorso con la pubblica amministrazione,
instauratosi a seguito della proposizione della domanda
di concessione edilizia da parte della conduttrice dell’area.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sui ricorsi nn. 8381/00 e 10239/00, entrambi
proposti da
Marianna Mozzillo, rappresentata e difesa dall’avv.
Mauro Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia
in Roma, via G. Chiovenda, n. 106;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il Comune di Ciampino, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio
Gerardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Ciampino, v.le del Lavoro, n. 31;
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
|
| |
|
quanto al primo:
della deliberazione del Consiglio comunale n. 16, del 16
febbraio 2000, pubblicata in data 24 febbraio 2000 e divenuta
esecutiva il 6 marzo 2000, recante “nuova stesura in sostituzione
della deliberazione di C.C. n. 63 del 21.7.99 – norme per
la realizzazione degli impianti per la rete di telefonia
cellulare GSM e similari”, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale;
|
| |
|
quanto al secondo:
della determinazione del funzionario del servizio di edilizia
privata di diniego della concessione edilizia (prot. gen.
16806) del 6 aprile 2000, dei pareri dell’Ufficio ambiente,
dell’Ufficio pianificazione della sezione sanatorie Ufficio
edilizia privata, dell’Ufficio tecnico comunale e della
Commissione edilizia resi in data 30 marzo 2000, nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
|
| |
|
Visti i ricorsi nn. 8381/00 e 10239/00;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del
Comune di Ciampino;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica
udienza del 25 maggio 2005, la dr.ssa Anna Bottiglieri;
uditi gli avv.ti Fiore e Gerardi.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1. Con ricorso n. 8381/00, notificato il
5 maggio 2000, depositato il successivo 30 maggio, l’istante,
nella qualità di proprietaria di un’area sita in Comune
di Ciampino, concessa in locazione alla Omnitel Pronto Italia
s.p.a. per la installazione di stazioni radio di telefonia
cellulare, per la quale veniva presentata dalla citata società
istanza per l’ottenimento di concessione edilizia, ha domandato
l’annullamento della deliberazione n. 16, assunta dal Consiglio
Comunale in data 16 febbraio 2000, menzionata nel diniego
assunto sulla precitata istanza, con la quale, al fine di
prevenire l’inquinamento elettromagnetico, sono stati disciplinati
i profili sanitari della installazione degli impianti in
questione, disponendo, in particolare, il divieto di installazione
a distanza inferiore da mt. 150 da civili abitazioni, scuole,
ospedali etc..
Con ricorso n. 10239/00, notificato il 5 giugno 2000, depositato
il successivo 30 giugno, la medesima istante ha domandato
l’annullamento del diniego assunto dall’intimata amministrazione
comunale, in data 30 marzo 2000, nei confronti della istanza
presentata dalla conduttrice dell’area predetta, Omnitel
Pronto Italia s.p.a., per l’ottenimento del titolo volto
all’installazione di stazioni radio di telefonia cellulare,
nonché la condanna del Comune al risarcimento in proprio
favore di tutti i danni subiti e subendi, conseguenti alla
risoluzione del contratto di locazione.
Avverso gli impugnati provvedimenti sono state dedotte articolate
censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere.
Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Ciampino,
il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, nel merito,
di entrambi i ricorsi, ha sollevato alcune questioni di
carattere pregiudiziale (carenza di legittimazione attiva
della ricorrente; carenza di autonoma lesività della delibera
16/00; cessazione della materia del contendere per normativa
sopravvenuta nella materia de qua).
Le parti hanno affidato a successive memorie lo sviluppo
delle proprie tesi difensive. In particolare, con memoria
depositata in data 14 maggio 2005, la ricorrente ha quantificato
la domanda risarcitoria per canoni non percepiti nel corso
della prevista durata del rapporto in Euro 77.468,52, oltre
rivalutazione e interessi di legge.
Entrambe le cause sono state chiamate in decisione alla
pubblica udienza del 25 maggio 2005.
2. In via preliminare, accertatane la connessione soggettiva
ed oggettiva, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi
nn. 8381/00 e 10239/00.
3. Ancora in via preliminare, va rilevato nella fattispecie
il difetto di un autonomo interesse a ricorrere, personale
e diretto, in capo all’istante, che è soggetto del tutto
estraneo al procedimento, ed al conseguente rapporto intercorso
con la pubblica amministrazione, instauratosi a seguito
della proposizione della domanda di concessione edilizia
da parte della conduttrice dell’area, culminato con l’impugnato
diniego, avverso il quale quest’ultima ha prestato acquiescenza.
Né la stipula del contratto di locazione è suscettibile
di qualificare la posizione azionata, poiché l’interesse
a ricorrere rappresenta una situazione individuata e differenziata
direttamente dall’ordinamento, e non già da atti negoziali
privati.
3.1. Del resto, l’eventuale accoglimento dei proposti gravami
risulta inidonea ad assicurare alla medesima alcuna utilità.
Invero, fermo restando che, com’è noto, né dall’eventuale
annullamento del diniego di concessione, né dall’eventuale
annullamento degli atti presupposti consegue necessariamente
il rilascio della concessione edilizia, restando rimessa
all’autorità amministrativa la potestà di valutare la conformità
tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti
per i profili non coperti dal giudicato, la coltivazione
della domanda per l’ottenimento del titolo abilitativo ai
fini considerati (istallazione di stazioni radio di telefonia
cellulare) risulta priva di qualsiasi collegamento autonomo
e diretto con la sfera giuridica della ricorrente.
Di talchè l’interesse azionato in questa sede si qualifica
come aspettativa di mero fatto, non autonomamente tutelabile.
Conseguentemente resta preclusa anche la proposizione della
domanda di risarcimento del danno.
4. Per i suesposti motivi non resta al Collegio che dichiarare
l’inammissibilità dei ricorsi in esame.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda
|
| |
|
definitivamente pronunciando sui ricorsi
riuniti nn. 8381/00 e 10239/00, proposti da Marianna Mozzillo,
come in epigrafe, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di
consiglio del 25 maggio 2005.
|
| |
|
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Ref., estensore.
|
|
|
|
 |
|
| |
|