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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n. 5792
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
Marianna Mozzillo (Avv. M. Fiore) c/ Comune di Ciampino (Avv. V. Gerardi)


Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Diniego di concessione edilizia nei confronti di istanza presentata da un conduttore - Ricorso proposto dal soggetto locatore - E’ inammissibile - Carenza di interesse – Sussiste

E’ inammissibile, per carenza di un autonomo interesse, il ricorso proposto da un soggetto locatore di un area, nei confronti del diniego assunto dall’amministrazione comunale nei confronti di un’istanza presentata dal conduttore dell’area predetta ai fini dell’ottenimento del titolo volto all’installazione di stazioni radio di telefonia cellulare; nella fattispecie si è ritenuto sussistente il difetto di autonomo interesse a ricorrere, personale e diretto, in capo all’istante, poiché il soggetto era estraneo al procedimento, ed al conseguente rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, instauratosi a seguito della proposizione della domanda di concessione edilizia da parte della conduttrice dell’area.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi nn. 8381/00 e 10239/00, entrambi proposti da
Marianna Mozzillo, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via G. Chiovenda, n. 106;

 

CONTRO

 

il Comune di Ciampino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Gerardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ciampino, v.le del Lavoro, n. 31;

 

PER L’ANNULLAMENTO

 

quanto al primo:
della deliberazione del Consiglio comunale n. 16, del 16 febbraio 2000, pubblicata in data 24 febbraio 2000 e divenuta esecutiva il 6 marzo 2000, recante “nuova stesura in sostituzione della deliberazione di C.C. n. 63 del 21.7.99 – norme per la realizzazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare GSM e similari”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

quanto al secondo:
della determinazione del funzionario del servizio di edilizia privata di diniego della concessione edilizia (prot. gen. 16806) del 6 aprile 2000, dei pareri dell’Ufficio ambiente, dell’Ufficio pianificazione della sezione sanatorie Ufficio edilizia privata, dell’Ufficio tecnico comunale e della Commissione edilizia resi in data 30 marzo 2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

 

Visti i ricorsi nn. 8381/00 e 10239/00;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Ciampino;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 25 maggio 2005, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi gli avv.ti Fiore e Gerardi.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso n. 8381/00, notificato il 5 maggio 2000, depositato il successivo 30 maggio, l’istante, nella qualità di proprietaria di un’area sita in Comune di Ciampino, concessa in locazione alla Omnitel Pronto Italia s.p.a. per la installazione di stazioni radio di telefonia cellulare, per la quale veniva presentata dalla citata società istanza per l’ottenimento di concessione edilizia, ha domandato l’annullamento della deliberazione n. 16, assunta dal Consiglio Comunale in data 16 febbraio 2000, menzionata nel diniego assunto sulla precitata istanza, con la quale, al fine di prevenire l’inquinamento elettromagnetico, sono stati disciplinati i profili sanitari della installazione degli impianti in questione, disponendo, in particolare, il divieto di installazione a distanza inferiore da mt. 150 da civili abitazioni, scuole, ospedali etc..
Con ricorso n. 10239/00, notificato il 5 giugno 2000, depositato il successivo 30 giugno, la medesima istante ha domandato l’annullamento del diniego assunto dall’intimata amministrazione comunale, in data 30 marzo 2000, nei confronti della istanza presentata dalla conduttrice dell’area predetta, Omnitel Pronto Italia s.p.a., per l’ottenimento del titolo volto all’installazione di stazioni radio di telefonia cellulare, nonché la condanna del Comune al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti e subendi, conseguenti alla risoluzione del contratto di locazione.
Avverso gli impugnati provvedimenti sono state dedotte articolate censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Ciampino, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, nel merito, di entrambi i ricorsi, ha sollevato alcune questioni di carattere pregiudiziale (carenza di legittimazione attiva della ricorrente; carenza di autonoma lesività della delibera 16/00; cessazione della materia del contendere per normativa sopravvenuta nella materia de qua).
Le parti hanno affidato a successive memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive. In particolare, con memoria depositata in data 14 maggio 2005, la ricorrente ha quantificato la domanda risarcitoria per canoni non percepiti nel corso della prevista durata del rapporto in Euro 77.468,52, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Entrambe le cause sono state chiamate in decisione alla pubblica udienza del 25 maggio 2005.
2. In via preliminare, accertatane la connessione soggettiva ed oggettiva, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. 8381/00 e 10239/00.
3. Ancora in via preliminare, va rilevato nella fattispecie il difetto di un autonomo interesse a ricorrere, personale e diretto, in capo all’istante, che è soggetto del tutto estraneo al procedimento, ed al conseguente rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, instauratosi a seguito della proposizione della domanda di concessione edilizia da parte della conduttrice dell’area, culminato con l’impugnato diniego, avverso il quale quest’ultima ha prestato acquiescenza.
Né la stipula del contratto di locazione è suscettibile di qualificare la posizione azionata, poiché l’interesse a ricorrere rappresenta una situazione individuata e differenziata direttamente dall’ordinamento, e non già da atti negoziali privati.
3.1. Del resto, l’eventuale accoglimento dei proposti gravami risulta inidonea ad assicurare alla medesima alcuna utilità.
Invero, fermo restando che, com’è noto, né dall’eventuale annullamento del diniego di concessione, né dall’eventuale annullamento degli atti presupposti consegue necessariamente il rilascio della concessione edilizia, restando rimessa all’autorità amministrativa la potestà di valutare la conformità tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti per i profili non coperti dal giudicato, la coltivazione della domanda per l’ottenimento del titolo abilitativo ai fini considerati (istallazione di stazioni radio di telefonia cellulare) risulta priva di qualsiasi collegamento autonomo e diretto con la sfera giuridica della ricorrente.
Di talchè l’interesse azionato in questa sede si qualifica come aspettativa di mero fatto, non autonomamente tutelabile.
Conseguentemente resta preclusa anche la proposizione della domanda di risarcimento del danno.
4. Per i suesposti motivi non resta al Collegio che dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi in esame.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda

 

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 8381/00 e 10239/00, proposti da Marianna Mozzillo, come in epigrafe, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 25 maggio 2005.

 

Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Ref., estensore.

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