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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n.
5788
Pres. Amodio, Est. Monica de Mohac
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv. C. Pandiscia)
c/ A.G.C.M. (Avv. dello Stato) |
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Concorrenza e mercato – Inquadratura scenica
di una macchina strumentale ad uno specifico effetto di
spettacolarità – Esposizione del marchio di fabbrica – Pubblicità
occulta – Non sussiste
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Non sussiste pubblicità occulta laddove l’inquadratura
scenica di una macchina (qualsiasi essa sia: automobile,
velivolo, nave, treno, etc.) sia strumentalmente necessaria
per determinare uno specifico effetto di spettacolarità,
e ciò anche se l’inquadratura finisca per rivelarne la casa
produttrice (rectius: la ditta di costruzione) o per esporne
il marchio di fabbrica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE I^ -
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composto dai Signori:
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ANTONINO SAVO AMODIO, PRESIDENTE;
NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE;
CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. reg. gen. 15373-1996, proposto
dalla
società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dal Avv. Carlo Pandiscia , ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via dei Prefetti,
17;
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contro
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l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
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per l’annullamento
- del provvedimento n. 4085 del 19.07.1996 comunicato con
nota prot. N.23520 (PI/782) del 2.8.1996, pervenuta il 6.8.1996,
con cui l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
ha ritenuto ed affermato che sia il filmato promozionale
della trasmissione televisiva “Numero Uno”, sia la puntata
della medesima trasmissione, andata in onda il 16.1.1996
su Rai Uno, avevano realizzato forme di pubblicità ingannevole
a favore dell’ALITALIA S.P.A., ai sensi degli artt.1 e 4,
comma 1°, del D.Lgs. n.74 del 1992; e se ne è vietata la
ulteriore trasmissione;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
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Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria
dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
udito, alla pubblica udienza del 6.4.2005, l’Avv. Carlo
Pandiscia per la ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il provvedimento impugnato, l’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, d’ora innanzi denominata
semplicemente “AUTORITÀ”, ha ritenuto che le inquadrature
del marchio “Alitalia” contenute in un filmato promozionale
andato in onda nei giorni antecedenti la trasmissione “Numero
Uno” del 6.1.1996, e nella trasmissione stessa, costituissero
una forma di pubblicità ingannevole (ai sensi degli artt.1
e 4, comma, 1 del D.Lgs. 25.1.1992 n.74) e ne ha vietato
la ulteriore diffusione in difetto di accorgimenti idonei
a rendere il messaggio pubblicitario riconoscibile come
tale.
La RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA ha proposto il ricorso
in esame con cui denuncia la illegittimità del provvedimento
dell’AUTORITÀ, deducendo che le sequenze in questione non
avevano carattere promozionale e non erano riconducibili
ad una fattispecie di pubblicità occulta.
Ritualmente costituitasi, l’AUTORITÀ ha eccepito la infondatezza
del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n.224 del 10.12.2003,
pubblicata il 18.12.2003, questo Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (Sez. I^) ha disposto incombenti istruttori,
ordinando all’Autorità di produrre in giudizio «copia su
supporto vhs della trasmissione “Numero Uno” andata in onda
il 16 gennaio 1996 e del relativo filmato».
Con deduzioni istruttorie dell’11.10.2004 l’Avvocatura Generale
dello Stato ha rappresentato che AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO non aveva più la disponibilità
dei documenti richiesti avendoli ormai inviati all’AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, ma di averne richiesto
la restituzione al fine di potere adempiere all’istanza
istruttoria.
Poiché all’udienza del 3.11.2004 la predetta AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO non è stata ancora in grado
di produrre la documentazione richiesta, con sentenza interlocutoria
n.14818 del 3.12.2004 questo Tribunale ha reiterato l’ordine
istruttorio, concedendo un nuovo termine per adempiere.
All’udienza del 26.1.2005 la Difesa di parte resistente
ha fatto presente di non essere ancora rientrata in possesso
della «copia su supporto vhs della trasmissione “Numero
Uno” andata in onda il 16 gennaio 1996 e del relativo filmato»,
che si trovava tuttora nella disponibilità dell’Autorità
per le Garanzie nelle telecomunicazioni.
Con sentenza n.945 del 26.1.2005, pubblicata il 2.2.2005,
questo Tribunale ha pertanto ordinato anche a quest’ultima
Autorità di depositare il documento richiesto, entro il
termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione
della sentenza stessa a cura della ricorrente.
Ma all’udienza del 6.4.2005 la documentazione richiesta
non è risultata versata in atti. A questo punto, su richiesta
della ricorrente, la causa è stata posta in decisione allo
stato degli atti.
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DIRITTO
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1. Il ricorso merita accoglimento.
Con unico articolato motivo di gravame la ricorrente lamenta
violazione degli artt.1 e 4, comma 1, del D.Lgs. 25.1.1992
n.74, ed eccesso di potere per erronea valutazione, deducendo:
- che in nessuna sequenza il filmato ha potuto indurre in
errore e pregiudicare il comportamento economico di chicchessia;
- che il marchio “Alitalia” appariva solamente in una inquadratura
la quale non poteva essere utilizzata diversamente senza
compromettere l’effetto di spettacolarità della scena; e
che l’immagine nella quale compariva il velivolo “Alitalia”
era necessariamente strumentale all’impianto artistico-narrativo
della trasmissione televisiva;
- che, infine, sarebbe (stato) impossibile realizzare una
trasmissione volta a descrivere una professione come quella
degli “assistenti di volo”, inserita in un settore che per
sua natura, è carico di marchi, oscurando qualsiasi segno
distintivo di impresa.
La doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa
ad esporre. Il Collegio ha chiesto ripetute volte - dapprima
in udienza, poi con ordinanza collegiale istruttoria ed
infine con sentenza - che l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO producesse in giudizio il filmato contenente
le sequenze dalla stessa ritenute foriere di “pubblicità
occulta”; ma tali ripetuti inviti sono rimasti sempre ineseguiti.
Sicchè, considerato che l’onere processuale era stato posto
a carico della predetta Autorità, sulla quale incombeva
ed alla quale va pertanto imputato il mancato adempimento
- considerato, peraltro, che con nota prot. 411/05 del 28.02.2005
l’ AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, ha comunicato
alla Segreteria della Sezione di avere restituito alla resistente
le videocassette in questione - non resta al Collegio che
trarre argomenti di prova da tale comportamento omissivo,
ritenendo sufficientemente provate, in conformità al disposto
dell’art. 116, comma II, c.p.c., le circostanze di fatto
descrittivamente allegate dalla ricorrente; circostanze,
queste, che deve ritenersi che l’Amministrazione - non avendo
fornito le evidenze che le erano state richieste e non avendo
valorizzato il mezzo istruttorio che le era stato offerto
- non sia stata in grado di smentire.
Ne discende che difettano i presupposti per ritenere che
le sequenze in questione contenessero forme di pubblicità
occulta e pertanto ingannevole.
Secondo principii pacifici, infatti, non si è in presenza
di pubblicità occulta laddove l’inquadratura scenica di
una macchina (qualsiasi essa sia: automobile, velivolo,
nave, treno, etc.) sia strumentalmente necessaria per determinare
uno specifico effetto di spettacolarità, e ciò anche se
l’inquadratura finisca per rivelarne la casa produttrice
(rectius: la ditta di costruzione) o per esporne il marchio
di fabbrica.
E poiché la ricorrente ha descritto le sequenze in modo
da evidenziare - fornendo, per le ragioni sopra esposte,
sufficiente prova al riguardo - che il marchio di fabbrica
“Alitalia” è comparso una sola volta ed in una scena diretta
a “spettacolarizzare” la funzionalità del velivolo in quanto
“genus” (e cioè proprio in quanto “velivolo”), e non già
allo scopo di rappresentare velatamente (in modo indiretto)
le specificità ascrivibili ad una determinata fabbrica -
allegazioni in fatto, queste, che l’Amministrazione non
è stata in grado di smentire - deve concludersi che l’inquadratura
non ha potuto incidere sul comportamento economico dei consumatori
alla stregua di una “pubblicità occulta”.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso
va accolto con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
ed annulla -per l’effetto e per quanto di ragione- i provvedimenti
impugnati.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 6.4.2005.
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ANTONINO SAVO AMODIO, Presidente;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.
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