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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 21 luglio 2005 n. 5788
Pres. Amodio, Est. Monica de Mohac
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv. C. Pandiscia) c/ A.G.C.M. (Avv. dello Stato)


Concorrenza e mercato – Inquadratura scenica di una macchina strumentale ad uno specifico effetto di spettacolarità – Esposizione del marchio di fabbrica – Pubblicità occulta – Non sussiste

Non sussiste pubblicità occulta laddove l’inquadratura scenica di una macchina (qualsiasi essa sia: automobile, velivolo, nave, treno, etc.) sia strumentalmente necessaria per determinare uno specifico effetto di spettacolarità, e ciò anche se l’inquadratura finisca per rivelarne la casa produttrice (rectius: la ditta di costruzione) o per esporne il marchio di fabbrica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE I^ -

 

composto dai Signori:

 

ANTONINO SAVO AMODIO, PRESIDENTE;
NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE;
CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. reg. gen. 15373-1996, proposto dalla
società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dal Avv. Carlo Pandiscia , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via dei Prefetti, 17;

 

contro

 

l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

 

per l’annullamento
- del provvedimento n. 4085 del 19.07.1996 comunicato con nota prot. N.23520 (PI/782) del 2.8.1996, pervenuta il 6.8.1996, con cui l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ha ritenuto ed affermato che sia il filmato promozionale della trasmissione televisiva “Numero Uno”, sia la puntata della medesima trasmissione, andata in onda il 16.1.1996 su Rai Uno, avevano realizzato forme di pubblicità ingannevole a favore dell’ALITALIA S.P.A., ai sensi degli artt.1 e 4, comma 1°, del D.Lgs. n.74 del 1992; e se ne è vietata la ulteriore trasmissione;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

 

Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
udito, alla pubblica udienza del 6.4.2005, l’Avv. Carlo Pandiscia per la ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il provvedimento impugnato, l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, d’ora innanzi denominata semplicemente “AUTORITÀ”, ha ritenuto che le inquadrature del marchio “Alitalia” contenute in un filmato promozionale andato in onda nei giorni antecedenti la trasmissione “Numero Uno” del 6.1.1996, e nella trasmissione stessa, costituissero una forma di pubblicità ingannevole (ai sensi degli artt.1 e 4, comma, 1 del D.Lgs. 25.1.1992 n.74) e ne ha vietato la ulteriore diffusione in difetto di accorgimenti idonei a rendere il messaggio pubblicitario riconoscibile come tale.
La RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA ha proposto il ricorso in esame con cui denuncia la illegittimità del provvedimento dell’AUTORITÀ, deducendo che le sequenze in questione non avevano carattere promozionale e non erano riconducibili ad una fattispecie di pubblicità occulta.
Ritualmente costituitasi, l’AUTORITÀ ha eccepito la infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n.224 del 10.12.2003, pubblicata il 18.12.2003, questo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. I^) ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’Autorità di produrre in giudizio «copia su supporto vhs della trasmissione “Numero Uno” andata in onda il 16 gennaio 1996 e del relativo filmato».
Con deduzioni istruttorie dell’11.10.2004 l’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato che AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO non aveva più la disponibilità dei documenti richiesti avendoli ormai inviati all’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, ma di averne richiesto la restituzione al fine di potere adempiere all’istanza istruttoria.
Poiché all’udienza del 3.11.2004 la predetta AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO non è stata ancora in grado di produrre la documentazione richiesta, con sentenza interlocutoria n.14818 del 3.12.2004 questo Tribunale ha reiterato l’ordine istruttorio, concedendo un nuovo termine per adempiere.
All’udienza del 26.1.2005 la Difesa di parte resistente ha fatto presente di non essere ancora rientrata in possesso della «copia su supporto vhs della trasmissione “Numero Uno” andata in onda il 16 gennaio 1996 e del relativo filmato», che si trovava tuttora nella disponibilità dell’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni.
Con sentenza n.945 del 26.1.2005, pubblicata il 2.2.2005, questo Tribunale ha pertanto ordinato anche a quest’ultima Autorità di depositare il documento richiesto, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza stessa a cura della ricorrente.
Ma all’udienza del 6.4.2005 la documentazione richiesta non è risultata versata in atti. A questo punto, su richiesta della ricorrente, la causa è stata posta in decisione allo stato degli atti.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso merita accoglimento.
Con unico articolato motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt.1 e 4, comma 1, del D.Lgs. 25.1.1992 n.74, ed eccesso di potere per erronea valutazione, deducendo:
- che in nessuna sequenza il filmato ha potuto indurre in errore e pregiudicare il comportamento economico di chicchessia;
- che il marchio “Alitalia” appariva solamente in una inquadratura la quale non poteva essere utilizzata diversamente senza compromettere l’effetto di spettacolarità della scena; e che l’immagine nella quale compariva il velivolo “Alitalia” era necessariamente strumentale all’impianto artistico-narrativo della trasmissione televisiva;
- che, infine, sarebbe (stato) impossibile realizzare una trasmissione volta a descrivere una professione come quella degli “assistenti di volo”, inserita in un settore che per sua natura, è carico di marchi, oscurando qualsiasi segno distintivo di impresa.
La doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre. Il Collegio ha chiesto ripetute volte - dapprima in udienza, poi con ordinanza collegiale istruttoria ed infine con sentenza - che l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO producesse in giudizio il filmato contenente le sequenze dalla stessa ritenute foriere di “pubblicità occulta”; ma tali ripetuti inviti sono rimasti sempre ineseguiti.
Sicchè, considerato che l’onere processuale era stato posto a carico della predetta Autorità, sulla quale incombeva ed alla quale va pertanto imputato il mancato adempimento - considerato, peraltro, che con nota prot. 411/05 del 28.02.2005 l’ AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, ha comunicato alla Segreteria della Sezione di avere restituito alla resistente le videocassette in questione - non resta al Collegio che trarre argomenti di prova da tale comportamento omissivo, ritenendo sufficientemente provate, in conformità al disposto dell’art. 116, comma II, c.p.c., le circostanze di fatto descrittivamente allegate dalla ricorrente; circostanze, queste, che deve ritenersi che l’Amministrazione - non avendo fornito le evidenze che le erano state richieste e non avendo valorizzato il mezzo istruttorio che le era stato offerto - non sia stata in grado di smentire.
Ne discende che difettano i presupposti per ritenere che le sequenze in questione contenessero forme di pubblicità occulta e pertanto ingannevole.
Secondo principii pacifici, infatti, non si è in presenza di pubblicità occulta laddove l’inquadratura scenica di una macchina (qualsiasi essa sia: automobile, velivolo, nave, treno, etc.) sia strumentalmente necessaria per determinare uno specifico effetto di spettacolarità, e ciò anche se l’inquadratura finisca per rivelarne la casa produttrice (rectius: la ditta di costruzione) o per esporne il marchio di fabbrica.
E poiché la ricorrente ha descritto le sequenze in modo da evidenziare - fornendo, per le ragioni sopra esposte, sufficiente prova al riguardo - che il marchio di fabbrica “Alitalia” è comparso una sola volta ed in una scena diretta a “spettacolarizzare” la funzionalità del velivolo in quanto “genus” (e cioè proprio in quanto “velivolo”), e non già allo scopo di rappresentare velatamente (in modo indiretto) le specificità ascrivibili ad una determinata fabbrica - allegazioni in fatto, queste, che l’Amministrazione non è stata in grado di smentire - deve concludersi che l’inquadratura non ha potuto incidere sul comportamento economico dei consumatori alla stregua di una “pubblicità occulta”.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe ed annulla -per l’effetto e per quanto di ragione- i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.4.2005.

 

ANTONINO SAVO AMODIO, Presidente;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.

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