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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 18 luglio 2005 n. 5702
Pres. Di Giuseppe; Est. Sandulli.
Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Avv.ti A. Salafia e G. Sacerdoti) c. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Avv. A. Funari)


Competenza e giurisdizione – Questione attinente alla legittimità o meno del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa – Giurisdizione ordinaria – Sussiste - Motivi.

La questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma
-Sezione III quater

 

composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2441 del 1999 proposto da
Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salafia e Gino Sacerdoti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio Viale di Villa Pamphili 59, Roma;

 

CONTRO

 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCao), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Antonio Funari e sede legale in Roma Piazza Acilia 4;

 

per l’annullamento
della delibera del Comitato Centrale n. 212 del 3 ottobre 1997;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 il consigliere dr. Linda Sandulli e uditi, altresì gli avvocati Sacerdoti Claudio in sostituzione dell’avvocato Salafia per il ricorrente e l’avvocato Funari per la Federazione resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti del commercio e del trasporto, avente finalità di prestazione d’assistenza integrativa dell’assistenza fornita dal servizio sanitario nazionale, ricorre avverso la delibera indicata in epigrafe con la quale è stata vietata la stipula di convenzioni tese ad instaurare un rapporto diretto tra medico ed enti d’assistenza, chiedendone l’annullamento per le seguenti ragioni di diritto.
1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni; violazione e falsa applicazione della legge 21 febbraio 1963 n. 244 e del dPR 17 febbraio 1992 e della legge 29 giugno 1977 n. 349 e dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nonché del codice civile sui rapporti professionali e relativi compensi e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, degli articoli 38, u.c., e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 anche nel testo sostituito dall’articolo 10 del D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 e della legge 10 ottobre 1990 n. 287.
2) Eccesso di potere sotto vari profili
Si è costituita in giudizio la Federazione intimata che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestato, nel merito, il gravame concludendo con la richiesta di rigetto del medesimo.
All’udienza del 15 giugno 2005 la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Collegio, richiama precedenti di questa sezione (TAR Lazio, sezione III, 1551 e 1552 del 1999) sul punto, ai quali ritiene di doversi conformare.
Ed invero la questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo.
Da ciò deriva, necessariamente, la declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa.
Le spese di lite vengono liquidate in € 3.000 e poste a carico del Fondo ricorrente.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC), meglio specificato in epigrafe.
Condanna il predetto Fondo al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione resistente, nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2005

 

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente

 

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore

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