| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 18 luglio 2005 n.
5702
Pres. Di Giuseppe; Est. Sandulli.
Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali
(Avv.ti A. Salafia e G. Sacerdoti) c. La Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Avv. A.
Funari) |
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Competenza e giurisdizione – Questione attinente
alla legittimità o meno del divieto di stipula di convenzioni
per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed
ente d’assistenza sanitaria integrativa – Giurisdizione
ordinaria – Sussiste - Motivi.
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La questione sulla legittimità del divieto
di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto
diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa
non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice
ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle
quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio- Sede di Roma
-Sezione III quater
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composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2441 del 1999 proposto da
Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali
(FASDAC), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio
Salafia e Gino Sacerdoti ed elettivamente domiciliato presso
il loro studio Viale di Villa Pamphili 59, Roma;
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CONTRO
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La Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCao), in persona
del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa
dall’ avvocato Antonio Funari e sede legale in Roma Piazza
Acilia 4;
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per l’annullamento
della delibera del Comitato Centrale n. 212 del 3 ottobre
1997;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2005
il consigliere dr. Linda Sandulli e uditi, altresì gli avvocati
Sacerdoti Claudio in sostituzione dell’avvocato Salafia
per il ricorrente e l’avvocato Funari per la Federazione
resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti
del commercio e del trasporto, avente finalità di prestazione
d’assistenza integrativa dell’assistenza fornita dal servizio
sanitario nazionale, ricorre avverso la delibera indicata
in epigrafe con la quale è stata vietata la stipula di convenzioni
tese ad instaurare un rapporto diretto tra medico ed enti
d’assistenza, chiedendone l’annullamento per le seguenti
ragioni di diritto.
1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 283 e successive
modificazioni ed integrazioni; violazione e falsa applicazione
della legge 21 febbraio 1963 n. 244 e del dPR 17 febbraio
1992 e della legge 29 giugno 1977 n. 349 e dell’articolo
48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nonché del codice
civile sui rapporti professionali e relativi compensi e
dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, degli
articoli 38, u.c., e 41 della Costituzione. Violazione e
falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 anche nel testo sostituito dall’articolo
10 del D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 e della legge 10 ottobre
1990 n. 287.
2) Eccesso di potere sotto vari profili
Si è costituita in giudizio la Federazione intimata che
ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
e contestato, nel merito, il gravame concludendo con la
richiesta di rigetto del medesimo.
All’udienza del 15 giugno 2005 la causa è stata posta in
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione.
Il Collegio, richiama precedenti di questa sezione (TAR
Lazio, sezione III, 1551 e 1552 del 1999) sul punto, ai
quali ritiene di doversi conformare.
Ed invero la questione sulla legittimità del divieto di
stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto
diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa
non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice
ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle
quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo.
Da ciò deriva, necessariamente, la declaratoria del difetto
di giurisdizione amministrativa.
Le spese di lite vengono liquidate in € 3.000 e poste a
carico del Fondo ricorrente.
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PQM
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso
proposto dal Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende
Commerciali (FASDAC), meglio specificato in epigrafe.
Condanna il predetto Fondo al pagamento delle spese di lite
in favore della Federazione resistente, nella misura liquidata
in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 15 giugno 2005
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Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
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Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore
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