| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 27 giugno 2005 n. 2760
Pres. Lorenzo Stevanato; Est. Fulvio Rocco |
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Pubblica amministrazione - Atto amministrativo
– Vizi dell’atto – Contraddittorio richiesto dall’art. 10
–bis L. n. 241/1990 – Non può essere sostituito da altro
contraddittorio non definito nei suoi contenuti – Annullamento
– Non invocabilità dell’art. 21-octies.
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Il contraddittorio richiesto dal nuovo art.
10-bis L. n. 241/1990 non può essere surrogato dalla pur
comprovata esistenza di un parallelo e diverso contraddittorio
processuale instaurato tra le parti ma non definito nei
suoi contenuti. Né può essere invocata, al fine di evitare
il conseguente annullamento del provvedimento amministrativo,
l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990,
in quanto la difesa dell’amministrazione non ha dimostrato
in giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato” stante
la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione
amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei
presupposti che possono in astratto giustificare, o meno,
l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per
la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento
comunitario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Lorenzo Stevanato Presidente f.f.
Fulvio Rocco Consigliere, relatore
Alessandra Farina Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 63/2005 proposto da
GALIAZZO NADIA, titolare dell’Azienda Agricola La
Favorita, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani,
con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso
in Venezia, S.Croce 466/G;
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CONTRO
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l’AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura di Venezia, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Morra,
con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale
in Venezia, S.Polo 1429/b;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro
tempore,
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PER
l'annullamento del provvedimento dell’AVEPA di Venezia 13.10.2004
n. 10752 con il quale è stata respinta la domanda di proroga
del termine di realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento relativi all’Azienda Agricola La Favorita
di Galiazzo Nadia;
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nonché con i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento dell’AVEPA 3.1.2005 n. 1 con il quale
non è stata concessa alla ricorrente la proroga per la realizzazione
dell’intervento oggetto di finanziamento;
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nonché con i motivi aggiunti depositati il
24.5.2005
per l’annullamento del decreto di diniego proroga del Dirigente
della struttura periferica di Venezia dell’AVEPA n. 32 del
17.3.2005.
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Visto il ricorso notificato il 4.1.2005 e
depositato presso la segreteria il 12.1.2005, con i relativi
allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
con i motivi aggiunti in data 8.3.2005;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.5.2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato
il 4.4.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 giugno 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti
P.V. Grimani, per la parte ricorrente e F. Caprioglio, in
sostituzione di R. Morra, per l’AVEPA;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971
n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio
2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale
e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo,
di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
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considerato
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quanto segue.
1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla
difesa dell’AVEPA nella propria memoria di costituzione
dd. 31 marzo 2005 con riferimento a quanto disposto dall’art.
1, comma 551, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (“I provvedimenti
amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili
con i rimedi previsti dalla L. 24 novembre 1981 n. 689”).
Infatti, per quanto segnatamente attiene al provvedimento
del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia
Prot. n. 10752 dd. 13 ottobre 2004, va rilevato – in via
del tutto assorbente – che esso è stato adottato in epoca
antecedente alla data di entrata in vigore della medesima
L. 311 del 2004 e che, pertanto, la sua impugnazione soggiace
– all’evidenza – alla disciplina antecedente a tale ius
superveniens.
Per quanto attiene, invece, all’impugnazione degli ulteriori
provvedimenti di diniego n. 1 dd. 3 gennaio 2005 e n. 32
dd. 17 marzo 2005, emessi sempre dal medesimo Dirigente,
va rilevato che il richiamo del legislatore operato nei
confronti della L. 689 del 1981 concerne un corpus normativo
essenzialmente deputato a disciplinare, ai suoi articoli
22 e ss., l’impugnazione innanzi al giudice ordinario di
sanzioni amministrative e che, nel caso di specie, i provvedimenti
qui impugnati, proprio perché si sostanziano in dinieghi
opposti alle istanze di proroga dei termini per la realizzazione
di investimenti dell’attuale ricorrente assistiti da finanziamento
comunitario non assumono per certo carattere sanzionatorio,
dovendosi – per contro – ragionevolmente concludere nel
senso che il predetto richiamo alla L. 689 del 1981 formulato
dal legislatore può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi
di applicazione di misure comunitarie che rivestono, per
l’appunto, valenza sanzionatoria.
Diversamente argomentando infatti, si perverrebbe all’invero
illogica conseguenza (evidenziata, del resto, anche dalla
medesima Amministrazione qui resistente) che ogni misura
comunitaria, sanzionatoria o meno, deve soggiacere al regime
di impugnazione proprio della L. 689 del 1981 e alla giurisdizione
ivi contemplata, ivi dunque compresa – per l’assurdo – anche
un’eventuale impugnazione dell’esito di un procedimento
ad evidenza pubblica di scelta del contraente con la Pubblica
Amministrazione: e ciò proprio in quanto anch’esso avvenuto
mediante l’applicazione di discipline che essenzialmente
trovano la propria fonte in misure emanate in sede comunitaria.
2) Il ricorso in epigrafe, nonché il primo ordine di motivi
aggiunti – rispettivamente proposti avverso i provvedimenti
del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia
n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd. 3 gennaio 2005,
entrambi recanti il diniego di proroga dei termini per la
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento comunitario
– devono, comunque, essere dichiarati improcedibili per
sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla
loro decisione, posto che gli effetti di tali provvedimenti
sono stati caducati dal decreto n. 32 dd. 17 marzo 2005,
sulla cui impugnazione – avvenuta con ulteriori motivi aggiunti
di ricorso - si è pertanto, da ultimo, trasferito l’interesse
a ricorrere originariamente, nonché medio tempore, dedotto
dalla medesima Galiazzo.
3) L’impugnativa proposta avverso il decreto n. 32 dd. 17
marzo 2005 va accolta avuto riguardo, in via del tutto assorbente,
alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto
1990 n. 241, come introdotto per effetto dell’art. 6 della
L. 11 febbraio 2005 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 42 dd. 21 febbraio 2005 e vigente, pertanto, al momento
dell’emanazione del provvedimento qui impugnato.
Lo ius novum ac superveniens dispone, infatti, nel senso
che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe
i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni
è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza
di parte e gestiti dagli enti previdenziali".
Orbene, va evidenziato che nel caso di specie tali adempimenti
sono stati omessi dall’Amministrazione intimata, la quale
ha – per contro – direttamente disposto la reiezione dell’istanza
di proroga dei termini presentata dalla Galiazzo senza acquisire
l’eventuale, nuovo contributo procedimentale di quest’ultima.
Né può dirsi che l’A.VE.PA. fosse esentata da tale adempimento
in ragione dei precedenti provvedimenti di diniego da essa
emanati nei riguardi della stessa Galiazzo e, comunque,
dall’A.VE.PA. medesima sin qui annullati in via di autotutela,
in quanto proprio la circostanza dell’avvenuta rimozione
di tali provvedimenti pregressi ha impedito il realizzarsi
tra le parti di quel contraddittorio nel procedimento che
il nuovo art. 10-bis ora impone e che non può essere surrogato
dalla pur comprovata esistenza di un parallelo contraddittorio
processuale instaurato tra le medesime parti e, nondimeno,
anch’esso non definito nei suoi contenuti proprio per effetto
del venir meno dei provvedimenti anzidetti.
Né può essere invocata, nella specie, dalla difesa di A.VE.PA.
l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990,
introdotto a sua volta, dall’art. 14, comma 1, della stessa
L. 15 del 2005, in quanto la difesa della medesima A.VE.PA.
non ha per certo potuto dimostrare nel presente giudizio
che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato” (cfr. ivi), stante
la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione
amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei
presupposti che possono in astratto giustificare, o meno,
l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per
la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento
comunitario.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti
le spese e gli onorari del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, erespinta ogni contraria istanza
ed eccezione, dichiara improcedibili le impugnazioni proposte
avverso i provvedimenti del Dirigente della struttura periferica
AVEPA di Venezia n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd.
3 gennaio 2005, nel mentre accoglie l’impugnazione proposta
avverso il provvedimento del medesimo Dirigente n. 32 dd.
17 marzo 2005, e, per l’effetto, annulla tale ultimo provvedimento.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29
giugno 2005.
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