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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 27 giugno 2005 n. 2760
Pres. Lorenzo Stevanato; Est. Fulvio Rocco


Pubblica amministrazione - Atto amministrativo – Vizi dell’atto – Contraddittorio richiesto dall’art. 10 –bis L. n. 241/1990 – Non può essere sostituito da altro contraddittorio non definito nei suoi contenuti – Annullamento – Non invocabilità dell’art. 21-octies.

Il contraddittorio richiesto dal nuovo art. 10-bis L. n. 241/1990 non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo e diverso contraddittorio processuale instaurato tra le parti ma non definito nei suoi contenuti. Né può essere invocata, al fine di evitare il conseguente annullamento del provvedimento amministrativo, l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, in quanto la difesa dell’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” stante la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti che possono in astratto giustificare, o meno, l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento comunitario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati:
Lorenzo Stevanato Presidente f.f.
Fulvio Rocco Consigliere, relatore
Alessandra Farina Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 63/2005 proposto da
GALIAZZO NADIA, titolare dell’Azienda Agricola La Favorita, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 466/G;

 

CONTRO

 

l’AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Morra, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore,

 

PER
l'annullamento del provvedimento dell’AVEPA di Venezia 13.10.2004 n. 10752 con il quale è stata respinta la domanda di proroga del termine di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento relativi all’Azienda Agricola La Favorita di Galiazzo Nadia;

 

nonché con i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’AVEPA 3.1.2005 n. 1 con il quale non è stata concessa alla ricorrente la proroga per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;

 

nonché con i motivi aggiunti depositati il 24.5.2005
per l’annullamento del decreto di diniego proroga del Dirigente della struttura periferica di Venezia dell’AVEPA n. 32 del 17.3.2005.

 

Visto il ricorso notificato il 4.1.2005 e depositato presso la segreteria il 12.1.2005, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti in data 8.3.2005;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.5.2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 4.4.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 giugno 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti P.V. Grimani, per la parte ricorrente e F. Caprioglio, in sostituzione di R. Morra, per l’AVEPA;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

 

considerato

 

quanto segue.
1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell’AVEPA nella propria memoria di costituzione dd. 31 marzo 2005 con riferimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 551, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (“I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla L. 24 novembre 1981 n. 689”).
Infatti, per quanto segnatamente attiene al provvedimento del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia Prot. n. 10752 dd. 13 ottobre 2004, va rilevato – in via del tutto assorbente – che esso è stato adottato in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della medesima L. 311 del 2004 e che, pertanto, la sua impugnazione soggiace – all’evidenza – alla disciplina antecedente a tale ius superveniens.
Per quanto attiene, invece, all’impugnazione degli ulteriori provvedimenti di diniego n. 1 dd. 3 gennaio 2005 e n. 32 dd. 17 marzo 2005, emessi sempre dal medesimo Dirigente, va rilevato che il richiamo del legislatore operato nei confronti della L. 689 del 1981 concerne un corpus normativo essenzialmente deputato a disciplinare, ai suoi articoli 22 e ss., l’impugnazione innanzi al giudice ordinario di sanzioni amministrative e che, nel caso di specie, i provvedimenti qui impugnati, proprio perché si sostanziano in dinieghi opposti alle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti dell’attuale ricorrente assistiti da finanziamento comunitario non assumono per certo carattere sanzionatorio, dovendosi – per contro – ragionevolmente concludere nel senso che il predetto richiamo alla L. 689 del 1981 formulato dal legislatore può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi di applicazione di misure comunitarie che rivestono, per l’appunto, valenza sanzionatoria.
Diversamente argomentando infatti, si perverrebbe all’invero illogica conseguenza (evidenziata, del resto, anche dalla medesima Amministrazione qui resistente) che ogni misura comunitaria, sanzionatoria o meno, deve soggiacere al regime di impugnazione proprio della L. 689 del 1981 e alla giurisdizione ivi contemplata, ivi dunque compresa – per l’assurdo – anche un’eventuale impugnazione dell’esito di un procedimento ad evidenza pubblica di scelta del contraente con la Pubblica Amministrazione: e ciò proprio in quanto anch’esso avvenuto mediante l’applicazione di discipline che essenzialmente trovano la propria fonte in misure emanate in sede comunitaria.
2) Il ricorso in epigrafe, nonché il primo ordine di motivi aggiunti – rispettivamente proposti avverso i provvedimenti del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd. 3 gennaio 2005, entrambi recanti il diniego di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento comunitario – devono, comunque, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla loro decisione, posto che gli effetti di tali provvedimenti sono stati caducati dal decreto n. 32 dd. 17 marzo 2005, sulla cui impugnazione – avvenuta con ulteriori motivi aggiunti di ricorso - si è pertanto, da ultimo, trasferito l’interesse a ricorrere originariamente, nonché medio tempore, dedotto dalla medesima Galiazzo.
3) L’impugnativa proposta avverso il decreto n. 32 dd. 17 marzo 2005 va accolta avuto riguardo, in via del tutto assorbente, alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 dd. 21 febbraio 2005 e vigente, pertanto, al momento dell’emanazione del provvedimento qui impugnato.
Lo ius novum ac superveniens dispone, infatti, nel senso che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".
Orbene, va evidenziato che nel caso di specie tali adempimenti sono stati omessi dall’Amministrazione intimata, la quale ha – per contro – direttamente disposto la reiezione dell’istanza di proroga dei termini presentata dalla Galiazzo senza acquisire l’eventuale, nuovo contributo procedimentale di quest’ultima.
Né può dirsi che l’A.VE.PA. fosse esentata da tale adempimento in ragione dei precedenti provvedimenti di diniego da essa emanati nei riguardi della stessa Galiazzo e, comunque, dall’A.VE.PA. medesima sin qui annullati in via di autotutela, in quanto proprio la circostanza dell’avvenuta rimozione di tali provvedimenti pregressi ha impedito il realizzarsi tra le parti di quel contraddittorio nel procedimento che il nuovo art. 10-bis ora impone e che non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo contraddittorio processuale instaurato tra le medesime parti e, nondimeno, anch’esso non definito nei suoi contenuti proprio per effetto del venir meno dei provvedimenti anzidetti.
Né può essere invocata, nella specie, dalla difesa di A.VE.PA. l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, introdotto a sua volta, dall’art. 14, comma 1, della stessa L. 15 del 2005, in quanto la difesa della medesima A.VE.PA. non ha per certo potuto dimostrare nel presente giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. ivi), stante la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti che possono in astratto giustificare, o meno, l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento comunitario.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, erespinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd. 3 gennaio 2005, nel mentre accoglie l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del medesimo Dirigente n. 32 dd. 17 marzo 2005, e, per l’effetto, annulla tale ultimo provvedimento.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2005.

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