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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 19 luglio 2005 n. 5736
Pres. Giulia, Est. Cogliani
Anna Maria Valente (Avv. F. D’angelo) c/ Comune di Roma (Avv. A. Manganelli)


1) Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Richiesta di concessione edilizia – Rilascio della concessione nelle more del ricorso - Interesse alla pronuncia nel merito – Sussiste – Motivi – Risarcimento danni

 

2) Edilizia e urbanistica – Concessione di costruzione in sanatoria – Necessità di puntuale motivazione relativa all’effettivo contrasto tra opera realizzata e strumenti urbanistici – Sussiste - Fattispecie

1) Sussiste interesse alla pronuncia nel merito di un ricorso introitato al fine di ottenere una concessione edilizia per variazione d’uso di un immobile, in considerazione della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, anche nel caso in cui, nelle more, sia intervenuta approvazione dello strumento urbanistico che ha dato luogo alla contestazione.

 

2) Il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. Reg. Gen. 10594 del 1998 proposto da
Anna Maria Valente, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco D’angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, v. Catone 16, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore dep. il 25.11.2004;

 

contro

 

Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. Magnanelli ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, v. Tempio di Giove 21;

 

per l'annullamento
determinazione dirigenziale n. 2433/98 del Comune di Roma;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, alla pubblica udienza del 26.5.2005, la Dott. Solveig Cogliani;
Uditi i procuratori delle parti come di verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante esponeva che in data 8.8.96 aveva presentato la domanda, corredata di documentazione, per la variazione d’uso dell’appartamento sito in Roma v. dell’Astronomia 18, da abitazione ad ufficio. In data 21.10.96 era consegnato il parere favorevole della USL per i servizi igienici e la conformità degli impianti. A seguito di ulteriori precisazioni, in data 25.11.1996, era presentata la documentazione aggiuntiva. Tuttavia, essendo andata smarrita la documentazione per trasferimento degli uffici della XV Ripartizione, in data 24.3.97 l’istante presentava nuovamente la documentazione e riceveva la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia e di seguito, era notificata la concessione con la richiesta del pagamento dei contributi per le opere di urbanizzazione. Il 7.7.97 alla presentazione della reversale dell’avvenuto pagamento del contributo, l’Ufficio comunicava che, essendo entrato in vigore il Piano delle Certezze, non poteva essere rilasciata la prescritta autorizzazione e quindi era sospesa ogni decisione in merito all’istanza, senza ulteriori spiegazioni. Deduceva, pertanto, l’istante l’illegittimità del provvedimento dirigenziale di sospensione di ogni decisione sull’istanza presentata dalla ricorrente motivata in ragione dell’adozione delle misure di salvaguardia, secondo le previsioni di variante al PRG Piano delle Certezze, adottate con delibera del Consiglio comunale n. 92/98, lamentando, in primo luogo, che i ritardi nel procedimento non potevano ricadere sulla posizione dell’interessata, essendo invece dovuti a disfunzioni dell’amministrazione ed, ulteriormente, deducendo che le norme del Piano delle Certezze non erano state applicate correttamente, poiché l’istanza per il cambiamento d’uso da abitazione ad ufficio contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto previsti dall’art. 5 n. 4 della predetta delibera del Consiglio comunale n. 92/97.
Ancora, la parte istante censurava il provvedimento per eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manisfesta e la carenza di motivazione nonché la violazione di legge. Primariamente la ricorrente evidenziava la mancata considerazione del precedente parere favorevole della Commissione edilizia e della richiesta – ottemperata – del pagamento del contributo per opere di urbanizzazione
Si costituiva il Comune, il quale precisava che l’immobile in oggetto si trova in zona D, interessata dal nuovo Piano delle Certezze.
Legittimamente, pertanto, asseriva che l’amministrazione aveva applicato le misure di salvaguardia in ragione delle nuove previsioni urbanistiche. Esponeva che, tuttavia, il provvedimento applicativo delle misure di salvaguardia ha perso efficacia per decorso del termine di cinque anni dalla sottoposizione dello strumento urbanistico all’approvazione dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 12 comma 3° d.P.R. n. 380 de 2001. La ricorrente, pertanto, dovrebbe richiedere il riesame della propria istanza. In tale prospettiva chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel frattempo la Giunta Regionale ha approvato la variante con deliberazione del 2004 n. 856.
All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Osserva il Collegio che non può essere accolta la prospettazione di parte resistente in ordine al venir meno dell’interesse al ricorso,per intervenuta approvazione dello strumento urbanistico che ha dato luogo alla contestata applicazione delle misure di salvaguardia, poiché, come precisato dalla giurisprudenza (v. Cons.giust.amm. Sicilia, 8 agosto 1998, n. 457, Cons. Stato, Sez. V. 3.10.02, n. 5202) “l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia nel merito della controversia può essere ravvisato anche in considerazione della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni …, una volta definita in via giudiziale, l'illegittimità della procedura…”.
Nel merito, va rilevato che il ricorso è fondato poiché il provvedimento risulta privo di una specifica motivazione in ordine al contrasto tra domanda svolta dalla parte e le norme di salvaguardia invocate.
La giurisprudenza ha precisato che : “Il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità.” (TAR Sardegna , 10.11.2003 n. 1448) La necessità di una motivazione si evidenzia ancor più nella fattispecie in esame che sospende sine die il procedimento concessorio. Ulteriormente, va rilevato che il Piano delle Certezze, invocato da parte resistente, prevede la riclassificazione delle zone D in zone B, cui risulta applicabile l’art. 5 delle NTA al PRG relativo alla conservazione del tessuto edilizio e viario. A norma del menzionato articolo 5 non sono preclusi tutti gli interventi, ma è permesso, tra l’altro, il cambiamento di destinazione d’uso (lett. g) alle condizioni che vengono specificate nei paragrafi del medesimo articolo. Pertanto, l’amministrazione, nel sospendere il procedimento avrebbe dovuto specificamente indicare in che modo il domandato intervento si poneva in contrasto con le indicate condizioni e previsioni. Da quanto sin qui evidenziato deriva che il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, restando assorbita ogni altra censura.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.5.2005.

 

con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Francesco Giordano Consigliere
Solveig Cogliani, rel. Primo Referendario

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