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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 19 luglio 2005
n. 5736
Pres. Giulia, Est. Cogliani
Anna Maria Valente (Avv. F. D’angelo) c/ Comune di Roma
(Avv. A. Manganelli) |
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1) Processo amministrativo – Legittimazione
e interesse processuale – Richiesta di concessione edilizia
– Rilascio della concessione nelle more del ricorso - Interesse
alla pronuncia nel merito – Sussiste – Motivi – Risarcimento
danni
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2) Edilizia e urbanistica – Concessione di
costruzione in sanatoria – Necessità di puntuale motivazione
relativa all’effettivo contrasto tra opera realizzata e
strumenti urbanistici – Sussiste - Fattispecie
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1) Sussiste interesse alla pronuncia nel
merito di un ricorso introitato al fine di ottenere una
concessione edilizia per variazione d’uso di un immobile,
in considerazione della possibilità di chiedere il risarcimento
dei danni, anche nel caso in cui, nelle more, sia intervenuta
approvazione dello strumento urbanistico che ha dato luogo
alla contestazione.
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2) Il provvedimento di diniego del rilascio
della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente
motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e
gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere
evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire
al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al giudice
amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della
motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme
urbanistiche valutate col giudizio di non conformità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione Seconda bis
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. Reg. Gen. 10594 del 1998 proposto
da
Anna Maria Valente, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco
D’angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo in Roma, v. Catone 16, come da comparsa di costituzione
di nuovo procuratore dep. il 25.11.2004;
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contro
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Comune di Roma in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. Magnanelli
ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale
in Roma, v. Tempio di Giove 21;
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per l'annullamento
determinazione dirigenziale n. 2433/98 del Comune di Roma;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, alla pubblica udienza del 26.5.2005,
la Dott. Solveig Cogliani;
Uditi i procuratori delle parti come di verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante
esponeva che in data 8.8.96 aveva presentato la domanda,
corredata di documentazione, per la variazione d’uso dell’appartamento
sito in Roma v. dell’Astronomia 18, da abitazione ad ufficio.
In data 21.10.96 era consegnato il parere favorevole della
USL per i servizi igienici e la conformità degli impianti.
A seguito di ulteriori precisazioni, in data 25.11.1996,
era presentata la documentazione aggiuntiva. Tuttavia, essendo
andata smarrita la documentazione per trasferimento degli
uffici della XV Ripartizione, in data 24.3.97 l’istante
presentava nuovamente la documentazione e riceveva la comunicazione
del parere favorevole della Commissione edilizia e di seguito,
era notificata la concessione con la richiesta del pagamento
dei contributi per le opere di urbanizzazione. Il 7.7.97
alla presentazione della reversale dell’avvenuto pagamento
del contributo, l’Ufficio comunicava che, essendo entrato
in vigore il Piano delle Certezze, non poteva essere rilasciata
la prescritta autorizzazione e quindi era sospesa ogni decisione
in merito all’istanza, senza ulteriori spiegazioni. Deduceva,
pertanto, l’istante l’illegittimità del provvedimento dirigenziale
di sospensione di ogni decisione sull’istanza presentata
dalla ricorrente motivata in ragione dell’adozione delle
misure di salvaguardia, secondo le previsioni di variante
al PRG Piano delle Certezze, adottate con delibera del Consiglio
comunale n. 92/98, lamentando, in primo luogo, che i ritardi
nel procedimento non potevano ricadere sulla posizione dell’interessata,
essendo invece dovuti a disfunzioni dell’amministrazione
ed, ulteriormente, deducendo che le norme del Piano delle
Certezze non erano state applicate correttamente, poiché
l’istanza per il cambiamento d’uso da abitazione ad ufficio
contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto previsti
dall’art. 5 n. 4 della predetta delibera del Consiglio comunale
n. 92/97.
Ancora, la parte istante censurava il provvedimento per
eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manisfesta
e la carenza di motivazione nonché la violazione di legge.
Primariamente la ricorrente evidenziava la mancata considerazione
del precedente parere favorevole della Commissione edilizia
e della richiesta – ottemperata – del pagamento del contributo
per opere di urbanizzazione
Si costituiva il Comune, il quale precisava che l’immobile
in oggetto si trova in zona D, interessata dal nuovo Piano
delle Certezze.
Legittimamente, pertanto, asseriva che l’amministrazione
aveva applicato le misure di salvaguardia in ragione delle
nuove previsioni urbanistiche. Esponeva che, tuttavia, il
provvedimento applicativo delle misure di salvaguardia ha
perso efficacia per decorso del termine di cinque anni dalla
sottoposizione dello strumento urbanistico all’approvazione
dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 12 comma
3° d.P.R. n. 380 de 2001. La ricorrente, pertanto, dovrebbe
richiedere il riesame della propria istanza. In tale prospettiva
chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per
sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel frattempo
la Giunta Regionale ha approvato la variante con deliberazione
del 2004 n. 856.
All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Osserva il Collegio che non può essere accolta
la prospettazione di parte resistente in ordine al venir
meno dell’interesse al ricorso,per intervenuta approvazione
dello strumento urbanistico che ha dato luogo alla contestata
applicazione delle misure di salvaguardia, poiché, come
precisato dalla giurisprudenza (v. Cons.giust.amm. Sicilia,
8 agosto 1998, n. 457, Cons. Stato, Sez. V. 3.10.02, n.
5202) “l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia nel merito
della controversia può essere ravvisato anche in considerazione
della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni
…, una volta definita in via giudiziale, l'illegittimità
della procedura…”.
Nel merito, va rilevato che il ricorso è fondato poiché
il provvedimento risulta privo di una specifica motivazione
in ordine al contrasto tra domanda svolta dalla parte e
le norme di salvaguardia invocate.
La giurisprudenza ha precisato che : “Il provvedimento di
diniego del rilascio della concessione di costruzione in
sanatoria deve compiutamente motivare l'effettivo contrasto
tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale
contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile,
così da consentire al soggetto interessato di impugnare
l'atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non
solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate
interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio
di non conformità.” (TAR Sardegna , 10.11.2003 n. 1448)
La necessità di una motivazione si evidenzia ancor più nella
fattispecie in esame che sospende sine die il procedimento
concessorio. Ulteriormente, va rilevato che il Piano delle
Certezze, invocato da parte resistente, prevede la riclassificazione
delle zone D in zone B, cui risulta applicabile l’art. 5
delle NTA al PRG relativo alla conservazione del tessuto
edilizio e viario. A norma del menzionato articolo 5 non
sono preclusi tutti gli interventi, ma è permesso, tra l’altro,
il cambiamento di destinazione d’uso (lett. g) alle condizioni
che vengono specificate nei paragrafi del medesimo articolo.
Pertanto, l’amministrazione, nel sospendere il procedimento
avrebbe dovuto specificamente indicare in che modo il domandato
intervento si poneva in contrasto con le indicate condizioni
e previsioni. Da quanto sin qui evidenziato deriva che il
ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato
deve essere annullato, restando assorbita ogni altra censura.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 26.5.2005.
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con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Francesco Giordano Consigliere
Solveig Cogliani, rel. Primo Referendario
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