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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 luglio 2005 n. 1166
Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio Ravese (A. e S. Santoro) c. Regione Calabria (avv. R. Ventrici), Dirigente Generale Dipartimento della Sanità (n.c.), A.s.l. n.8 di Vibo Valentia (n.c.), Laboratorio di analisi cliniche Nusdeo s.a.s. e altro (n.c.


Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Art.3 comma 6 bis, d.l. n.35 del 2005 – E’ norma di carattere processuale.

In tema di silenzio serbato dalla p.a., l’art. 2 comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, nella versione introdotta dall’art. 3 comma 6 bis, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, prevede al secondo periodo, con norma di carattere processuale di immediata applicazione ai giudizi in corso, che in sede di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1166 REG. DEC.
N. 562/2005 REG. RIC.
ANNO 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA

 

alla presenza dei Signori:
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente
ROBERTA CICCHESE Giudice
CARLO DELL’OLIO Giudice est.

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 562/2005 proposto da
Giancarlo RAVESE, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Diagnostic Center Biomedical di Arena & Coll. S.n.c. con sede a Tropea (VV), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annunziato e Sergio SANTORO, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Cardatori n. 14 presso lo studio dell’Avv. Filomena Potente,

 

contro

 

la REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta VENTRICI dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro al Viale de Filippis n. 280 presso la sede dell’Avvocatura medesima,

 

nonché contro
il DIRIGENTE GENERALE pro tempore del Dipartimento della Sanità della Regione Calabria, Settore Direzione offerta servizi e prestazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie, non costituito nel presente giudizio,

 

e nei confronti
dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche NUSDEO S.a.s. con sede in Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche SALUS con sede in Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche BIOLAB con sede in Serra San Bruno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;

 

per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto sull’atto di diffida notificato il 18-21 gennaio 2005 alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ed al dirigente pro tempore del Dipartimento della Sanità, con il quale era richiesto il decreto di autorizzazione, classificazione ed accreditamento provvisorio per la branca di chimica clinica e tossicologia, da emettersi ad opera del suddetto dirigente, nonché per l’accertamento del diritto della Diagnostic Center Biomedical di Arena & Coll. S.n.c. ad essere autorizzata, classificata e accreditata provvisoriamente per la medesima branca.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale resistente;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso debitamente notificato e depositato il 19 maggio 2005 il Sig. Giancarlo Ravese, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Diagnostic Center Biomedical di Arena & Coll. S.n.c. con sede a Tropea (VV), espone di aver inoltrato, in data 19 gennaio 2004, all’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, Dipartimento della Sanità, Assistenza Sanitaria convenzionata, per il tramite dell’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, una richiesta di “autorizzazione ampliamento laboratorio generale di base con settore specializzati – art. 6 L.R. 9/84 – di Chimica Clinica e Tossicologia”.
Riferisce di aver sollecitato il rilascio di tale autorizzazione con istanza depositata al Dipartimento della Sanità il 2 dicembre 2004, e che con la stessa ha chiesto anche l’accreditamento provvisorio per la suddetta branca, avendo ottenuto dall’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, con deliberazione n. 57 del 1° luglio 2004, parere favorevole per “l’accertamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’attività sanitarie, per l’autorizzazione Regionale all’ampliamento della Struttura, con l’attivazione dei settori specialistici di Chimica Clinica e Tossicologia”.
Evidenzia che la Diagnostic Center Biomedical S.n.c. ha comunque erogato alcune prestazioni di chimica clinica e tossicologia negli anni 2002, 2003 e 2004, per le quali è stata regolarmente corrisposta la retribuzione da parte dell’A.S.L. n. 8.
Aggiunge che, nonostante la notifica dell’atto di diffida in epigrafe emarginato, con il quale sono stati concessi 60 giorni per provvedere, la Regione Calabria, Dipartimento della Sanità, non ha dato seguito alle istanze presentate, non adottando alcun provvedimento in merito.
Il ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione intimata per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 27 dicembre 2002 n. 51, dell’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2003 n. 8, dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 30 e dell’art. 15, comma 3 della Legge Regionale 11 agosto 2004 n. 18; eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Conclude perché l’adito Tribunale, previa declaratoria di quanto in epigrafe indicato, voglia emanare la conseguente statuizione di condanna a provvedere. La Regione Calabria si è costituita con controricorso depositato in data 7 giugno 2005, nel quale sostiene di aver già riscontrato l’atto di diffida del Sig. Ravese e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improponibile, o che sia rigettato perché infondato in fatto ed in diritto. Gli altri soggetti chiamati in giudizio non si sono costituiti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.
Il ricorrente si lamenta sostanzialmente dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione regionale e chiede, altresì, una pronuncia di questo Tribunale in ordine alla fondatezza delle istanze presentate per ottenere, in favore della struttura di cui è legale rappresentante, l’autorizzazione, la classificazione ed il provvisorio accreditamento per la branca di chimica clinica e tossicologia.
Il Collegio osserva preliminarmente che tale pronuncia non è più inibita al giudice amministrativo quando conosce dei ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Infatti l’art. 2, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella versione introdotta dall’art. 3, comma 6 bis, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80, prevede al secondo periodo, con norma di carattere processuale di immediata applicazione ai giudizi in corso, che in sede di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.”.
Tuttavia, nel caso di specie, l’intervento di questo Tribunale non può sortire alcun effetto positivo per il ricorrente, giacché dagli atti del processo emerge che l’amministrazione intimata aveva già provveduto, prima della proposizione del ricorso, a riscontrare formalmente la diffida notificata nel gennaio 2005, con ciò ponendo fine alla lamentata inerzia serbata sulle istanze presentate in precedenza.
Nella seconda pagina del controricorso depositato dalla Regione Calabria si legge testualmente quanto segue: “Ora, in risposta all’atto di diffida del ricorrente acquisito il 24/01/2005, il Dipartimento Sanità della Regione Calabria inviava con raccomandata a.r. la nota Prot. n. 738/1420 del 23/02/2005, pervenuta in data 04/03/05 (all.), a firma del Dirigente del Settore, integrante, a seguito di una esaustiva elencazione delle motivazioni, il provvedimento esplicito di rigetto della istanza inoltrata.”.
L’assunto che il ricorrente abbia ricevuto la nota sopra indicata è dimostrato per tabulas dai documenti prodotti in allegato dalla Regione resistente.
Il Collegio rileva che il venir meno dello stato di inerzia dell’amministrazione compulsata impedisce altresì, anche in caso di provvedimento negativo, l’eventuale cognizione in ordine alla fondatezza dell’istanza, dal momento che l’esercizio di tale potere si concretizzerebbe in un’indebita sostituzione della volontà del giudice a quella, esplicitata, dell’amministrazione, in mancanza, peraltro, della proposizione di appositi motivi di impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 562/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.

 

Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005

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