| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 luglio
2005 n. 1166
Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio Ravese
(A. e S. Santoro) c. Regione Calabria (avv. R. Ventrici),
Dirigente Generale Dipartimento della Sanità (n.c.), A.s.l.
n.8 di Vibo Valentia (n.c.), Laboratorio di analisi cliniche
Nusdeo s.a.s. e altro (n.c. |
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Pubblica amministrazione – Silenzio della
pubblica amministrazione – Art.3 comma 6 bis, d.l.
n.35 del 2005 – E’ norma di carattere processuale.
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In tema di silenzio serbato dalla p.a., l’art.
2 comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, nella versione introdotta
dall’art. 3 comma 6 bis, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito
con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, prevede
al secondo periodo, con norma di carattere processuale di
immediata applicazione ai giudizi in corso, che in sede
di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto
“il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1166 REG. DEC.
N. 562/2005 REG. RIC.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori:
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente
ROBERTA CICCHESE Giudice
CARLO DELL’OLIO Giudice est.
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 562/2005 proposto da
Giancarlo RAVESE, nella qualità di amministratore
e legale rappresentante della Diagnostic Center Biomedical
di Arena & Coll. S.n.c. con sede a Tropea (VV), rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Annunziato e Sergio SANTORO, ed elettivamente
domiciliato in Catanzaro alla Via Cardatori n. 14 presso
lo studio dell’Avv. Filomena Potente,
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contro
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la REGIONE CALABRIA, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Roberta VENTRICI dell’Avvocatura Regionale,
ed elettivamente domiciliata in Catanzaro al Viale de Filippis
n. 280 presso la sede dell’Avvocatura medesima,
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nonché contro
il DIRIGENTE GENERALE pro tempore del Dipartimento della
Sanità della Regione Calabria, Settore Direzione offerta
servizi e prestazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie,
non costituito nel presente giudizio,
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e nei confronti
dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 di Vibo Valentia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche NUSDEO S.a.s.
con sede in Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche SALUS con sede in
Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
del Laboratorio di Analisi Cliniche BIOLAB con sede in
Serra San Bruno, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
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per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto sull’atto di diffida
notificato il 18-21 gennaio 2005 alla Regione Calabria,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, ed al dirigente pro tempore del Dipartimento della
Sanità, con il quale era richiesto il decreto di autorizzazione,
classificazione ed accreditamento provvisorio per la branca
di chimica clinica e tossicologia, da emettersi ad opera
del suddetto dirigente, nonché per l’accertamento del diritto
della Diagnostic Center Biomedical di Arena & Coll.
S.n.c. ad essere autorizzata, classificata e accreditata
provvisoriamente per la medesima branca.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
regionale resistente;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott.
Carlo Dell’Olio;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di
udienza;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con ricorso debitamente notificato e depositato
il 19 maggio 2005 il Sig. Giancarlo Ravese, nella qualità
di amministratore e legale rappresentante della Diagnostic
Center Biomedical di Arena & Coll. S.n.c. con sede a
Tropea (VV), espone di aver inoltrato, in data 19 gennaio
2004, all’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria,
Dipartimento della Sanità, Assistenza Sanitaria convenzionata,
per il tramite dell’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, una richiesta
di “autorizzazione ampliamento laboratorio generale di base
con settore specializzati – art. 6 L.R. 9/84 – di Chimica
Clinica e Tossicologia”.
Riferisce di aver sollecitato il rilascio di tale autorizzazione
con istanza depositata al Dipartimento della Sanità il 2
dicembre 2004, e che con la stessa ha chiesto anche l’accreditamento
provvisorio per la suddetta branca, avendo ottenuto dall’A.S.L.
n. 8 di Vibo Valentia, con deliberazione n. 57 del 1° luglio
2004, parere favorevole per “l’accertamento dei requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’attività
sanitarie, per l’autorizzazione Regionale all’ampliamento
della Struttura, con l’attivazione dei settori specialistici
di Chimica Clinica e Tossicologia”.
Evidenzia che la Diagnostic Center Biomedical S.n.c. ha
comunque erogato alcune prestazioni di chimica clinica e
tossicologia negli anni 2002, 2003 e 2004, per le quali
è stata regolarmente corrisposta la retribuzione da parte
dell’A.S.L. n. 8.
Aggiunge che, nonostante la notifica dell’atto di diffida
in epigrafe emarginato, con il quale sono stati concessi
60 giorni per provvedere, la Regione Calabria, Dipartimento
della Sanità, non ha dato seguito alle istanze presentate,
non adottando alcun provvedimento in merito.
Il ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione
intimata per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2,
comma 5, della Legge Regionale 27 dicembre 2002 n. 51, dell’art.
15, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2003 n. 8,
dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 29 dicembre
2003 n. 30 e dell’art. 15, comma 3 della Legge Regionale
11 agosto 2004 n. 18; eccesso di potere per travisamento
dei fatti.
Conclude perché l’adito Tribunale, previa declaratoria di
quanto in epigrafe indicato, voglia emanare la conseguente
statuizione di condanna a provvedere. La Regione Calabria
si è costituita con controricorso depositato in data 7 giugno
2005, nel quale sostiene di aver già riscontrato l’atto
di diffida del Sig. Ravese e chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, improponibile, o che sia rigettato perché
infondato in fatto ed in diritto. Gli altri soggetti chiamati
in giudizio non si sono costituiti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera
di Consiglio del 9 giugno 2005.
Il ricorrente si lamenta sostanzialmente dell’illegittimità
del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione regionale
e chiede, altresì, una pronuncia di questo Tribunale in
ordine alla fondatezza delle istanze presentate per ottenere,
in favore della struttura di cui è legale rappresentante,
l’autorizzazione, la classificazione ed il provvisorio accreditamento
per la branca di chimica clinica e tossicologia.
Il Collegio osserva preliminarmente che tale pronuncia non
è più inibita al giudice amministrativo quando conosce dei
ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Infatti l’art. 2, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n.
241, nella versione introdotta dall’art. 3, comma 6 bis,
del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni
nella Legge 14 maggio 2005 n. 80, prevede al secondo periodo,
con norma di carattere processuale di immediata applicazione
ai giudizi in corso, che in sede di esame del gravame proposto
contro il silenzio rifiuto “Il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell’istanza.”.
Tuttavia, nel caso di specie, l’intervento di questo Tribunale
non può sortire alcun effetto positivo per il ricorrente,
giacché dagli atti del processo emerge che l’amministrazione
intimata aveva già provveduto, prima della proposizione
del ricorso, a riscontrare formalmente la diffida notificata
nel gennaio 2005, con ciò ponendo fine alla lamentata inerzia
serbata sulle istanze presentate in precedenza.
Nella seconda pagina del controricorso depositato dalla
Regione Calabria si legge testualmente quanto segue: “Ora,
in risposta all’atto di diffida del ricorrente acquisito
il 24/01/2005, il Dipartimento Sanità della Regione Calabria
inviava con raccomandata a.r. la nota Prot. n. 738/1420
del 23/02/2005, pervenuta in data 04/03/05 (all.), a firma
del Dirigente del Settore, integrante, a seguito di una
esaustiva elencazione delle motivazioni, il provvedimento
esplicito di rigetto della istanza inoltrata.”.
L’assunto che il ricorrente abbia ricevuto la nota sopra
indicata è dimostrato per tabulas dai documenti prodotti
in allegato dalla Regione resistente.
Il Collegio rileva che il venir meno dello stato di inerzia
dell’amministrazione compulsata impedisce altresì, anche
in caso di provvedimento negativo, l’eventuale cognizione
in ordine alla fondatezza dell’istanza, dal momento che
l’esercizio di tale potere si concretizzerebbe in un’indebita
sostituzione della volontà del giudice a quella, esplicitata,
dell’amministrazione, in mancanza, peraltro, della proposizione
di appositi motivi di impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile
per carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di giudizio ed onorari tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 562/2005 meglio in epigrafe indicato, lo
dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 9 giugno 2005.
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Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005
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